Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.37

 

ZA/td

Lugano

29 settembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 maggio 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 20 aprile 2004 emanata da

 

Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione invalidità,

6500 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Nel dicembre 1999, __________, nato nel 1969, di professione cuoco, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (riadattamento alla stessa professione e rendita), in quanto sofferente di "lombaggine con dolori irradiati a sinistra, lombaggine permanente, ernie del disco" (doc. AI 1).

 

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica eseguita nel maggio 2001 (doc. AI 26) ed un esame da parte della consulente in integrazione professionale (di seguito consulente) nell'ottobre 2002 (doc. AI 44), in data 21 novembre 2002 l'UAI ha rilasciato una garanzia per l'adozione di un piano formativo comportante la riformazione professionale quale gerente (doc. AI 59). Nel contempo l'UAI, con decisione 11 dicembre 2002 ha accordato all'assicurato il diritto ad una rendita intera (grado 80%) con effetto dal 1° settembre 1999 e il diritto ad una mezza rendita (grado 50%) dal 1° aprile 2000 (doc. AI 62, 63).

                                         Avendo in seguito l'assicurato conseguito il diploma d'esercente (allegato doc. AI 73), sulla base del rapporto della consulente del 5 giugno 2003), per decisione 16 giugno 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità ha deciso:

 

"        Decisione

      Provvedimenti professionali ultimati con successo

 

      Egregio Signore

 

      ci riferiamo alla garanzia per provvedimenti professionali del

      29.10.02.

 

●    Preso atto del rapporto del consulente in integrazione

professionale del 5.6.03 si rileva che l'assicurato ha terminato con successo la riformazione quale gerente di tipo I. Riformazione che gli ha permesso di ampliare le sue competenze in modo da allargare le sue mansioni in attività più idonee e più adatte al suo danno alla salute.

 

Dal confronto del reddito ipotetico conseguibile quale cuoco (senza il danno alla salute), pari a fr. 61'145.- e, il reddito attualmente conseguibile quale gerente, pari a fr. 45'500.-, ne risulta unicamente una perdita di guadagno del 25.59%.

 

      Lei è pertanto integrato, senza diritto ad una rendita." (Doc. AI 74)

 

                               1.2.   Con l'opposizione l'assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha in sostanza rivendicato il diritto ad una mezza rendita d'invalidità contestando il rapporto della consulente sia per quanto concerne la quantificazione dei redditi da valido e da invalido (doc. AI 85)

 

                                         Con decisione su opposizione 20 aprile 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la precedente decisione, motivando:

 

"  4. Nel caso di specie, tramite l'opposizione formulata il 22 agosto 2003, l'assicurato ha sollevato argomentazioni prettamente economiche, ciò che ha richiesto da parte della Consulente AI in integrazione professionale una verifica dei dati salariali considerati nella stesura della decisione impugnata.

Ne è così scaturito un parere del tutto condivisibile, descritto con rapporto datato 05 aprile 2004. In concreto, non vi sono motivi oggettivi per scostarsi da tale nuova valutazione, non ritenendo suffragate da elementi sostenibili le motivazioni presentate invece dall'interessato. Di conseguenza ed a giusta ragione, l'amministrazione deve riconsiderare in fr. 68'793.- il salario che l'assicurato avrebbe meritato senza il danno alla salute (stato anno 2002), elemento questo ricavato dall'aggiornamento dell'ultimo stipendio conseguito nel 1998, epoca immediatamente precedente la manifestazione della malattia. Per contro è stato ribadito che nelle vesti di gerente di esercizio pubblico la capacità di guadagno dell'assicurato va situata ad un minimo annuo di fr. 45'500.-, importo ragionevolmente esigibile, nonostante non esistano delle basi legali (CCL) a cui far capo, se si pensa che l'assicurato è certamente in grado di sfruttare a dovere la sua grande esperienza di cuoco, di chef di cucina e di occuparsi pure di mansioni amministrative.

A supporto della bontà di tale dato salariale, occorre dire che, secondo i rilevamenti effettuati dall'Ufficio federale di statistica (UFS-RSS), in professione adeguata, applicando favorevolmente una riduzione di stipendio del 15% legata all'esercizio di attività semi qualificata avanzata o qualificata, il reddito presumibile corrispondente all'esigibilità accreditata all'assicurato sarebbe quantificabile addirittura in fr. 52'337.- all'anno.

 

Di conseguenza, raffrontando questi dati salariali, il grado di pregiudizio economico o d'invalidità deve essere stabilito nella misura del 34%, percentuale chiaramente inferiore ai minimi legali pensionistici.

La decisione impugnata del 16 giugno 2003 va pertanto confermata, nel senso che l'assicurato deve essere ritenuto convenientemente reintegrato dopo l'esecuzione delle dovute misure professionali. Il suo grado d'invalidità non è inoltre più tale da potergli conferire un ulteriore diritto alla rendita.

 

5. Giusta l'art. 11 cpv. 1 OPG, l'opposizione ha di principio effetto sospensivo.

Il cpv. 2 della medesima disposizione accorda tuttavia all'assicuratore la facoltà di toglierlo.

 

In concreto, tramite decisione 16 giugno 2003, l'UAI ha stabilito che l'assicurato non ha più diritto a rendita alcuna. Per effetto dell'opposizione quest'ultimo ha tuttavia continuato a percepire la rendita.

 

Ora, rilevato come gli ulteriori accertamenti esperiti in sede d'opposizione abbiano permesso di confermare che il grado di invalidità patito dall'assicurato si situa al di sotto dei limiti pensionabili, risulta giustificato rendere esecutivo il contestato provvedimento privando un eventuale ricorso di effetto sospensivo, con conseguente immediata soppressione di ogni ulteriore versamento.

 

Cresciuta in giudicato la decisione tramite la quale viene negato il diritto a rendita, gli importi nel frattempo versati saranno oggetto d'un ordine di restituzione." (doc. AI 93)

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, sempre rappresentato dalla RA 1, ha ribadito quanto chiesto con l'opposizione, precisando:

 

 

"  3. Nella sostanza il dissenso del ricorrente verte sulle valutazioni

effettuate dalla resistente sia in merito al reddito teoricamente conseguibile senza il danno alla salute, sia relativamente al reddito ottenibile con tale danno, il paragone tra i due permettendo poi di stabilire la misura della perdita di guadagno e quindi del diritto alla rendita.

 

Per quanto concerne innanzitutto il reddito ipotetico prima del manifestarsi dell'invalidità, l'Ufficio AI ha ritenuto che una persona dotata di AFC quale cuoco con formazione professionale superiore o particolare responsabilità (apprendistato con almeno 7 anni di esperienza, ai quali è sottoposto regolarmente almeno un collaboratore) va situato nella classe III prevista dall'art. 10 del CCLN con un minimo salariale di Fr. 4'090.-- mensili nel 2002. Considerate le esperienze lavorative del signor RI 1, egli è stato pertanto situato in detta classe, con un incremento del 15% dovuto alle buone esperienze effettuate. Sulla base di tali considerazioni, in ultima analisi è stato ritenuto che egli nel 1999 avrebbe avuto un reddito ipotetico di Fr. 4'370.-- (Fr. 3'800.-- + 15%) e nel 2002 di Fr. 4'703.05 (Fr. 4'090.-- + 15%), a sapere Fr. 61'145.-- all'anno.

In base alle argomentazioni sollevate con l'opposizione, quest'ultimo reddito annuale è stato poi riveduto e corretto in sede di decisione in Fr. 68'793.--, ciò che, a prescindere dalla correttezza dell'importo - peraltro contestata per le argomentazioni che seguono - non parla certo a favore di un'attendibilità delle valutazioni della consulente di IP.

 

Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, le grandi esperienze lavorative e le notevoli capacità professionali accumulate dal signor RI 1 nel corso della sua lunga attività (nonostante la sua giovane età) permettono di situarlo senz'altro nella classe IV prevista dall'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCNL) (cfr. allegato doc. D). In effetti, tale classe è applicabile tra l'altro ai quadri cui sono regolarmente sottoposti 4 collaboratori (nel settore cucina) da almeno 5 anni e prevede un salario mensile lordo minimo di Fr. 6'190.-- nel 2002, requisiti che in concreto risultano essere adempiuti dal ricorrente, ritenuta la sua lunga ed ampia esperienza lavorativa nel settore della ristorazione in qualità di quadro (chef della cucina), al quale, come già evidenziato sopra, erano regolarmente sottoposti almeno quattro collaboratori.

Sulla base di quanto appena esposto nel 2002 il signor RI 1 in qualità quadro avrebbe quindi percepito un reddito ipotetico di Fr. 80'470.-- all'anno e non di Fr. 68'793.--, né tanto meno di Fr. 61'145.

 

Nella denegata ipotesi in cui il suddetto importo di Fr. 80'470.-- non venisse ritenuto, si fa osservare come quello di Fr. 68'793.-- considerato dall'Ufficio AI non risulta comunque corretto.

In effetti va rilevato come presso l'ultimo datore di lavoro, Ristorante __________, il ricorrente percepiva uno stipendio mensile di Fr. 5'303.-- oltre alla 13a che, se il rapporto non si fosse interrotto per il danno alla salute, sarebbe stata intera a far tempo dal novembre 1999 in ossequio a quanto previsto dal CCNL. Ciò significa che il signor RI 1 avrebbe percepito già a far tempo dal 1999 un salario annuo pari a Fr. 68'939, dunque già a quel momento superiore a quello stimato dalla consulente IP come salario annuo indicizzato al 2002, a sapere Fr. 68'793.--.

In tal senso si ritiene prudenzialmente che il reddito ipotetico del ricorrente al 2002 senza il danno alla salute avrebbe senz'altro potuto aggirarsi sui Fr. 73'000.--.

 

    Prove: - doc. D: copia estratto art. 10 CCNL 98;

 

4. Passando ora alla valutazione del reddito da invalido, l'Ufficio AI,

sulla base delle informazioni fornite dalla __________ e tenuto conto delle grandi competenze quale cuoco, chef di cucina con anche mansioni amministrative del signor RI 1, ha ritenuto un reddito minimo di Fr. 3'000.--/3'500.-- al mese, ovvero Fr. 45'500.-- annui (Fr. 3'500.-- x 13 mensilità).

 

AI riguardo va innanzitutto rilevato come nell'ambito dell'attività di gerente non vi sono basi legali e dunque non vi sono dei minimi salariali, come peraltro ammesso dalla consulente IP stessa.

Ciononostante l'Ufficio AI ha comunque ritenuto l'importo mensile di Fr. 3'000.-­/3'500.--, pur non essendo quest'ultimo comprovato da nessuna prova documentale agli atti; ma non solo, esso ha inoltre preso considerazione il massimo mensile, cioè Fr. 3'500.--, moltiplicandolo addirittura x 13 mensilità e questo nonostante non vi siano appunto basi legali o contrattuali applicabili ai gerenti, i quali di norma non beneficiano del diritto alla tredicesima.

Ad ogni buon conto il reddito mensile lordo di Fr. 3'500.-- presumibile a seguito della riqualificazione professionale in realtà non è possibile conseguirlo, perlomeno non è in grado di raggiungerlo il signor RI 1 a causa del danno alla salute di cui soffre e che a suo tempo, nella professione di cuoco, gli aveva comportato il diritto a una mezza rendita d'invalidità.

In effetti, la riqualifica professionale di cui sopra ha sì permesso al signor RI 1 di apprendere conoscenze professionali tali da consentirgli la gerenza di qualsiasi esercizio pubblico nel Cantone, ma in pratica tale attestato non gli consente di conseguire concretamente un reddito ipotetico da invalido di Fr. 3'500.-- mensili.

 

In questo ambito va avantutto esplicato quali sono le mansioni che vengono svolte nella pratica dal gerente e che non si limitano certo a quelle di responsabile dell'igiene e del buon andamento dell'esercizio come previsto dalla legge sugli esercizi pubblici.

Di principio infatti, nella realtà, nessun ristorante assume una persona con il compito di esercitare le mansioni di gerente al 100%, ma nell'ambito dell'attività lavorativa viene richiesto di espletare tutta una serie di mansioni (che sono preponderanti per quanto concerne l'occupazione oraria) di altra natura all'interno del ristorante. Normalmente i gerenti si occupano in parte della contabilità dell'esercizio pubblico, prestando in concreto la loro patente, ma poi di fatto la loro attività lavorativa viene espletata in cucina in qualità di cuoco o in sala quale cameriere. II fatto dunque di essere assunto in qualità di gerente presso un ristorante (e non di solo cuoco) potrebbe avere quale unico beneficio quello di incrementare il reddito mensile lordo di ca. Fr. 600.-- mensili (beninteso per una persona abile al lavoro in misura totale).

 

Dalla documentazione agli atti risulta che già a suo tempo è stata accordata al signor RI 1 una mezza rendita d'invalidità, in quanto egli, a causa del suo danno alla salute, può lavorare quale cuoco solo nella misura del 50%.

Di conseguenza il signor RI 1, per quanto concerne il mercato del lavoro, risulta essere disponibile quale gerente al 100% e quale cuoco al 50%. A seguito di ciò egli potrebbe contare su un reddito mensile di circa Fr. 2'800.-- al massimo, ritenuto che, a seguito della sua parziale incapacità lavorativa, il datore di lavoro si troverebbe costretto a dovere assumere (e beninteso remunerare) un altro cuoco al 50%. Tale scelta risulterebbe poi essere oltremodo onerosa per il datore di lavoro in quanto egli dovrebbe assumere due dipendenti distinti, per i quali versare doppi oneri sociali, concludere doppie coperture assicurative (LPP,

copertura assicurativa per IG per malattia collettiva, ... ), fissare doppi turni di lavoro, pianificare doppie vacanze, ecc....

Non é oltretutto da trascurare il fatto che se il signor RI 1 dovesse essere assunto quale gerente (con mansioni di cuoco al 50%), ritenuta la non applicabilità del CCNL ai gerenti, egli perderebbe per questo motivo determinati e fondamentali diritti specificatamente previsti a tutela del lavoratore nel suddetto CCNL (come per es. il diritto a un salario minimo, il diritto alla tredicesima, il diritto a determinati giorni di vacanze e ai giorni festivi, la quantificazione delle ore di lavoro settimanali, ecc.).

 

A comprova di quanto precede si rimanda al documento prodotto in sede di opposizione e qui nuovamente allegato quale doc. E, attestante come, secondo il sistema di ricerca di un posto di lavoro fornito dall'Ufficio regionale di collocamento (sistema Colsta), vengono offerti quale retribuzione mensile a tempo pieno Fr. 3'100.-- per un impiego di direttore/esercente con formazione (gerente con cert. Tipo I). Tale importo è peraltro comprovato da quanto riportato dalla __________ alla consulente IP, dove si afferma che un gerente non dovrebbe mai prendere meno di Fr. 3'100.--.

Ritenuta la sua inabilità lavorativa del 50% quale cuoco, il signor RI 1 si vedrebbe però confrontato con un reddito ridotto, valutabile circa attorno ai Fr. 2'800.--.

 

A dimostrazione di ciò v'è il fatto che, a partire dal 25 aprile 2003, il signor RI 1 é iscritto in disoccupazione al 50% quale cuoco, percependo delle indennità che ammontano a circa Fr. 2'000.-- mensili.

 

Oltre a ciò, sempre per quanto concerne la dimostrazione della non sostenibilità dell'importo considerato dall'ufficio AI, si fa rilevare come, in occasione di un servizio trasmesso dal programma televisivo di approfondimento "__________" in data 31 luglio 2003, è stato documentato il caso di un gerente-cuoco quarantenne al quale, per le sue mansioni di gerente puro venivano offerti Fr. 2'500.-- mensili, mentre come gerente-cuoco l'importo veniva portato a Fr. 3'100.-- . É altresì importante evidenziare che la persona intervistata si apprestava ad esaurire il suo diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione (a dimostrazione che una ricollocazione nel mercato del lavoro non è assicurata in tale settore neppure a lungo termine, contrariamente a quanto sostenuto in fine del rapporto della consulente IP del 05.06.2003).

Di conseguenza il signor RI 1, se nella migliori delle ipotesi dovesse trovare un posto di lavoro, a seguito della situazione attuale del mercato del lavoro nel suo settore professionale e del suo danno alla salute, potrebbe contare su un importo di Fr. 2'800.-- mensili al massimo (per i quali tra l'altro non avrebbe neppure diritto alla tredicesima trattandosi di un gerente) equivalenti a un reddito annuo di Fr. 33'600.--.

 

Prove: doc. E: copia ricerca posto di lavoro dell'ufficio regionale di collocamento;

 

5. Applicando ora gli importi di cui sopra, a sapere Fr. 80'470.-- quale

reddito ipotetico senza il danno alla salute e Fr. 33'600.-- quale reddito da invalido, si ottiene così una perdita di guadagno pari a Fr. 46'870.--, ovverosia un grado d'invalidità del 58,25 % con diritto ad una mezza rendita.

 

Di transenna si fa rilevare che, anche nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere quale reddito ipotetico senza il danno alla salute quello di Fr. 73'000.--, subordinatamente quello di Fr. 68'793 considerato dall'Ufficio AI, si otterrebbe comunque una perdita di guadagno ed un grado d'invalidità tali da far beneficiare il ricorrente di una mezza rendita.

 

Ad abundantiam si osserva infine come pure nella denegata ipotesi in cui si volesse considerare quale reddito da invalido quello di Fr. 3'100.-- mensili, ovvero Fr. 37'200.-- annui, si avrebbe parimenti una perdita di guadagno ed un grado d'invalidità tali da far ancora beneficiare il signor RI 1 di una mezza rendita, subordinatamente di un quarto di rendita.

 

Alla luce di tutte le considerazioni suesposte e sulla base degli importi qui comprovati, si chiede quindi in ultima analisi che al ricorrente venga riconosciuto il diritto di continuare a percepire una mezza rendita di invalidità, subordinatamente un quarto di rendita di invalidità, a far tempo dal 1° aprile 2003." (Doc. I)

 

                               1.4.   Nella risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la propria decisione su opposizione, precisando:

 

"  rilevato come l'atto di ricorso verta sulla valutazione dei due termini di paragone atti a stabilire la perdita di guadagno conseguente al danno alla salute, ovvero il reddito presumibile senza invalidità, nonché il reddito da invalido, e considerato come tali soggetti siano già stati oggetto di approfondita valutazione da parte della consulente in integrazione professionale, lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, della quale postula l'integrale conferma.

 

In via abbondanziale, e con riferimento alle obiezioni sollevate in sede di ricorso, si tiene comunque a precisare innanzitutto che, così come auspicato dal ricorrente, il reddito presumibile senza invalidità è appunto stato stabilito sulla base dell'ultimo salario conseguito, e naturalmente aggiornato (cf. doc. n. inc. AI).

 

Per quel che concerne il reddito da invalido, si rammenta innanzitutto che l'attività di gerente non solo era stata preavvisata favorevolmente dal dottor __________, che a suo tempo ha peritato l'assicurato, ma anche dal diretto interessato stesso, così come sottolineato anche dalla consulente in integrazione nel proprio rapporto 5.4.2004 (perizia __________ 29.5.2001, doc. n. 26 inc. AI).

Inoltre, se è vero che la professione di gerente non sempre consente di svolgere esclusivamente un'attività a tavolino, è altresì vero che l'assicurato mantiene comunque un'apprezzabile capacità di effettuare mansioni di tipo manuale.

E' del resto per tale ragione che il perito ha riconosciuto all'assicurato una completa capacità lavorativa in tale attività.

Per quanto attiene infine al reddito conseguibile con il danno alla salute, occorre sottolineare che quello ritenuto dalla consulente è particolarmente favorevole, sia rispetto ai salari di categoria, sia rispetto al salario da invalido calcolato in applicazione delle tabelle ISS." (Doc. III)

 

 

                                         in diritto

                                        

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         A partire dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d'invalidità.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

 

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

 

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità
(DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Il perito incaricato dall'UAI, dr. __________, reumatologo e fisiatra, in data 29 maggio 2001 ha rilevato:

 

"  (…)

Alla luce delle mie constatazioni cliniche e su base della documentazione radiologica a disposizione il paziente ha credibilmente difficoltà a mantenere la posizione eretta (rispettivamente in leggera inclinazione come avviene spesso durante

il lavoro in cucina) per oltre un'ora senza interruzione. E'

inoltre impedito nell'alzare pesi dal suolo (possibile fino a circa 12 kg) od a spostarli sull'altezza di un piano di lavoro specialmente se non possono essere presi vicino al corpo (pos­sibile fino a 6-8 kg a seconda della specifica situazione ergonomica). Può invece effettuare lavori in posizioni corporee variabili tra seduto ed eretto senza particolare limite, può far uso in maniera normale delle sue braccia e mani, può spostarsi su terreni piani e su scale mentre dovrebbe evitare terreni sconnessi (con una sollecitazione maggiore del passaggio lombosacrale).

Quantificare il reale limite della capacità lavorativa nella professione di cuoco mi è difficile in considerazione della variabilità degli impegni a secondo del posto di lavoro (grandezza della cucina, rispettivamente numero e variabilità dei piatti da preparare, mezzi ausiliari, rispettivamente personale a disposizione, struttura del posto di lavoro, ecc.). In un posto come quello attuale dove a dire del

paziente vi è una cucina semplice con un numero di piatti limitati da preparare riterrei adeguata un'abilità lavorativa del 70%. In una struttura più complessa questa potrebbe ridursi al massimo fino al 50%.

Il paziente è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% da settembre 1998 fino a marzo di quest'anno (ad eccezione della valutazione del __________ di __________ dove fu suggerita la ripresa del lavoro nella misura del 50% già a partire dal 10.02.1999, vedi rapporto citato).

Nell'ultimo controllo medico dettagliato del 15.09.1999 presso il __________ (Prof. __________) si fa accenno ad un decorso "sostanzialmente favorevole", constatazione che sembra combaciare con il quadro morfologico documentato con una ultima MRI della colonna lombare del 15.12.1999 dove vi fu una "regressione parziale della lesione del disco al livello 1,4/5..." mentre rimaneva "praticamente invariata l'ernia discale mediana ..." al livello LS/S1. Queste constatazioni assieme all'assenza di ulteriori cure specifiche del caso documentate per il 2000 potrebbero sugge­rire che le condizioni attuali siano paragonabili con allora (inabilità lavorativa del 50% a partire dall'01.01.2000 ?). Trattandosi di alterazioni strutturali per intanto irreversi­bili (comunque senza documentata tendenza ad un ulteriore peggioramento sul piano anatomopatologico) la valutazione attuale appare quella definitiva.

 

6.- POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LA CAPACITA' DI LAVORO

 

Dal lato medico non vi sono suggerimenti terapeutici che potrebbero migliorare le condizioni del paziente ad un punto da poter prendere in considerazione un'ulteriore riduzione dell'inabilità lavorativa come valutato sotto il punto S. Fa eccezione un sensibile calo ponderale, vivamente consi­gliabile (almeno del 10% dell'attuale peso corporeo).

Per un'attività lucrativa consona alle condizione fisiche del paziente nella quale possono essere rispettati i limiti esposti sotto il punto 5 non vi sarebbe alcun limite della capacità lavorativa. Il paziente stesso ha suggerito un lavoro quale esercente o quale gerente di un albergo, possibilità che vorrebbe realizzare con la sua amica/futura moglie che anch'essa lavoro nel settore; sono lavori da considerare conformi alle sue condizioni fisiche, che potrebbero quindi essere svolte senza limiti rilevanti. Purtroppo il signor RI 1 non ha finora intrapreso alcun passo per ottenere la patente di esercente.

 

Il paziente non necessita di mezzi ausiliari." (Doc. AI 26)

 

                               2.5.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                        

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).


Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

 

                               2.6.   Per quanto attiene al problema fisico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni, per altro non contestate, cui è pervenuto il perito (dr. __________).

 

                                         Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di vista reumatologico sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale capacità lavorativa (70%) nella sua precedente attività di cuoco (cucina semplice con pochi piatti da preparare). Il perito ha quindi attestato una capacità al lavoro in misura del 50% in strutture più complesse, mentre in attività leggere consone ai limiti funzionali esposti nella perizia, ossia in attività dove l'assicurato non debba mantenere la posizione eretta per più di un'ora senza interruzione, dove non debba alzare pesi dal suolo superiori a 6-8 kg e dove non debba muoversi su terreni sconnessi, la capacità lavorativa dell'interessato è stata giudicata totale.

                                         Su indicazione dell'assicurato, il medico ha poi concordato sulla possibilità del ricorrente di svolgere la professione di esercente, attività questa consona con i limiti funzionali descritti nella perizia.

 

                                         Le risultanze peritali sono del resto state confermate anche dal medico SMR, dr. __________ (doc. AI 38).

 

Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti volti a stabilire un'eventuale riduzione di rendimento nell'ultima attività svolta dall'interessato.

                                         Stante quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è abile in misura totale in attività leggere consone alle limitazioni descritte dallo specialista dr. __________ (reumatologo).

                                        

                               2.7.   L'Ufficio assicurazione invalidità ha in seguito affidato la valutazione economica del caso alla consulente in integrazione professionale.
Basandosi sulla succitata perizia, con rapporto finale (inizio riformazione) 8 ottobre 2002 la consulente ha osservato:

 

"  II 10.9.1998 l'A, 33enne, è rimasto bloccato alla schiena in seguito al sollevamento di un cervo sul posto di lavoro. L'analisi medica ha poi messo in evidenza un'ernia discale. In data 15.9.1999 il Dr. __________ fa accenno ad un decorso sostanzialmente favorevole del danno alla salute dell'assicurato.

 

Limitazioni: l'A ha difficoltà a mantenere la posizione eretta per oltre un'ora senza interruzione ed è impedito ad alzare pesi dal suolo maggiori a 12 kg.

 

In attività adeguata l'assicurato è da ritenersi abile al 100%. L'IL viene valutata al 50% in strutture con cucina complessa ma solo al 30% in strutture con cucina poco elaborata.

L'A ci spiega che è esattamente il contrario, egli dovrebbe fare meno sforzi come sous­chef in una cucina complessa, come quella di un grande albergo, dove potrebbe designare alcuni compiti. Una cucina semplice, nella quale si trova da solo lo pone innanzi a più grandi difficoltà (a mio avviso le sue affermazioni/osservazioni sono plausibili).

Siccome la possibilità attuale di inserirsi come sous-chef è minima, a causa del danno alla salute, l'assicurato è da ritenersi abile al 50%.

 

Da notare che l'assicurato è stato dichiarato totalmente inabile dal 13.09.98 al 31.03.2000 e che da metà marzo 2001 ha ripreso il lavoro di cuoco nella misura del 50%.

 

Osservazione soggettiva: l'assicurato dice di non lamentare solo dolori alla schiena, ma anche all'intestino e questo probabilmente a causa dei numerosi antidolorifici ingeriti. Cerca di svolgere nella misura del possibile il suo lavoro, cosa che gli riesce al 50% pur essendo molto aiutato dai gerenti del ristorante per quanto riguarda il sollevamento di pesi.

 

Dati socio-professionali:

 

L'A possiede un AFC in qualità di cuoco (3 anni), nei suoi 12 anni di pratica presso vari ristoranti (__________e __________, __________ a __________, __________...), ha potuto svolgere varie mansioni, quali quella di sous­chef e chef di cucina.

Attualmente l'A lavora al 50% al __________.

L'A ha inoltre svolto, nell'ambito familiare e per parecchi anni, l'attività di venditore di mobili.

L'A si è appena sposato ed ha espresso il desiderio di fondare una famiglia.

 

Osservazione soggettiva: l'assicurato si è mostrato attivo e motivato nelle procedure relative al suo inserimento. Ha portato al colloquio tutta la documentazione richiesta nella convocazione e ha tempestivamente raccolto le informazioni relative alla formazione prescelta. L'A è ansioso quanto a trovare un lavoro possibilmente regolare e duraturo nel tempo. Gli viene spiegato che ciò non è più possibile nemmeno per persone senza danno alla salute.

 

 

 

 

Dati economici:

 

Prima del danno alla salute l'A aveva un guadagno potenziale medio di 5300.- al mese, in qualità di chef di cucina, attualmente ne guadagna all'incirca 2000.­

(Effettivamente, però non risulta aver mai guadagnato mediamente più di 5000.- al mese)

 

Discussione:

 

L'A si è mostrato molto disponibile ad ogni formazione, ma ha espresso il desiderio di rimanere nell'ambito della ristorazione, in quanto si tratta della sua grande passione.

Altre formazioni possibili e delle quali si è discusso: come impiegato di vendita o di ufficio, non permetterebbero un incremento più radicale alla capacità di guadagno e avrebbero una durata di almeno 3 anni (la capacità di guadagno ammonterebbe al 68%, per la CGR ho ritenuto il salario medio effettivo degli ultimi anni secondo la dichiarazione dei redditi, cioè 60000.- all'anno)

Abbiamo quindi concordato per una formazione complementare nel suo settore che permetterà di aumentare la sua capacità di guadagno attuale all'incirca del 25-30%.

Difatti una formazione di gerente, della durata di 3 mesi, gli permetterà di solidificare la sua posizione nel settore della ristorazione, ne uscirà più qualificato e con una "paletta" più larga di competenze. Ciò gli permetterà inoltre di svolgere attività più idonee al suo stato di salute (in parte anche compiti gestionali).

La capacità di guadagno non potrà essere incrementata totalmente, ma si dovrebbe arrivare ad un grado d'invalidità attorno al 35% (se si considera il suo salario mensile ipotetico attorno ai 5000.-, e il suo salario mensile d'invalido dopo formazione a ca. 3000/3500.-, rispetto all'attuale di 1700/2000.-).

 

Proposta di formazione professionale secondo l'art. 97 LAI:

 

•   Formazione di gerente presso la __________, Ufficio formazione professionale, __________, Tel. __________, Fax. __________, e-mail:__________

•   Indennità giornaliere secondo l'art 22 LAI

•   Durata del provvedimento: dal 7.1.2003 per 3 mesi

•   Rimborso delle spese di viaggio e di vitto secondo le vigenti disposizioni

•   Rimborso delle spese connesse alla formazione su presentazione di dichiarazione della scuole e su presentazione di giustificativi (materiale scolastico...)." (doc. AI 44)

 

                                         Terminata la riformazione, in data 5 giugno 2003 la consulente ha concluso:

 

"  Come illustrato nel precedente rapporto una riqualifica quale gerente ha permesso all'A di aumentare le sue competenze, in un settore nel quale è già competente, di modo da allargare le sue mansioni in attività più idonee e più adatte al suo danno alla salute (in parte anche compiti gestionali).

La patente di gerente tipo I permette di lavorare in ristoranti, alberghi e bar così come alle dipendenze dì grandi catene alberghiere e di ristorazione. Questo ha permesso all'A di acquisire delle competenze approfondite per quel che riguarda. gestione aziendale e contabilità, marketing, assicurazioni sociali, contratti di lavoro, conoscenze e legislazione sulle derrate alimentari, calcolazione della cucina, psicologia di vendita, conoscenze generali sulle bevande alcoliche, ecc.

In questo modo, cumulando le competenze acquisite a quelle preesistenti, siamo di fronte ad un A inseribile nel circuito attivo per mansioni, solo in parte e dal profilo tecnico già svolte in precedenza, meglio formato, con maggiori competenze e con un attestato riconosciuto a livello federale, quindi meglio proponibile nel circuito lavorativo.

 

Calcolo del grado di invalidità:

 

La prima tappa è quella di stabilire il reddito ipotetico di questo A; che alla luce di un'approfondita ricerca di mercato è possibile meglio definire di quanto sviluppato in precedenza.

In primo luogo si può stabilire che una persona con un AFC in qualità di cuoco è situato nella classe II con un minimo salariale di 3350.- al mese nel 2002 e che un collaboratore con formazione professionale superiore o particolare responsabilità (apprendistato con almeno 7 anni di esperienza, quadri ai quali è sottoposto regolarmente almeno 1 collaboratore) è situato nella classe III con un minimo salariale di 4'090.- al mese sempre nel 2002.

Nell'interesse dell'A, e viste le esperienze lavorative effettuate possiamo situarlo nella classe III, con un incremento del 15% dovuto alle buone esperienze effettuate, su tale base egli nel 1999 avrebbe avuto un reddito ipotetico di 4370.- (3'800 + 15%) e nel 2002 di 4'703.05 (4'090 + 15%).

Attualmente (2002) egli ha quindi un reddito ipotetico di 61145.-.

 

Su tale base è finalmente possibile calcolare il suo grado di invalidità.

 

Grazie ad un'indagine effettuata presso la __________ scopriamo che non vi sono dei contratti collettivi per l'attività di gerente, ci viene comunicato che ci si può basare su un minimo salariale di 3'000/3'500.- al mese che può essere molto incrementato a seconda dell'attività svolta.

Su tale base, tenendo conto delle grandi esperienze dell'A (vedi CV) possiamo considerare il suo reddito ipotetico minimo da invalido di 45'500.- all'anno.

 

Su tale base il grado di invalidità dell'A risulta essere del 25.59%.

 

Conclusione

 

Tenendo conto la configurazione della realtà economica del Cantone Ticino si può ritenere che pur tenendo conto delle componenti riduttive, in situazione di equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso. Nell'attuale frangente, con mercato caratterizzato da disoccupazione accentuata interessante quasi tutti i settori, gruppi professionali e generi di attività, la possibilità di reperire concretamente a corto o medio termine un posto vacante non è garantita a breve termine  ma certamente fattibile a medio lungo termine (per questa ragione l'A risulta essere iscritto in disoccupazione)." (Doc. AI 73)

 

                                         In data 5 aprile 2004, la consulente ha ancora osservato:

 

"  Reddito ipotetico

 

Dopo seconda analisi, nell'interesse dell'A si propone di ritenere quale reddito ipotetico il reddito conseguito (e quindi soggetto a AVS) nel 1998 pari a 5303.- al mese per un totale annuo (5'303 x 12 + 1'325) di 64'961.-. Aggiornando questo salario aggiungendo l'ipotesi di rincaro pubblicata dalla rivista economica "la vie economique" per i vari anni, otteniamo un reddito al 2002 pari a 68'793.-.

 

Reddito da invalido

 

Non avendo approfondite conoscenze del settore contatto nuovamente la __________ in data 29.03.2004 (Signora __________), mi viene spiegato che non esiste un minimo salariale per quanto riguarda la professione di gerente (se però consideriamo che una cameriera prende 3'100.- al mese mi viene comunicato che un gerente non dovrebbe mai prendere meno di quella cifra).

 

Ad alcune domande inerenti il mansionario del gerente mi viene risposto che stando alla legge sugli esercizi pubblici le uniche mansioni attribuibili d'ufficio al gerente sono: essere responsabile dell'igiene e del buon andamento dell'esercizio.

Per quanto riguarda l'esigibilità della professione si cita il punto 6 della perizia del Dr. __________ "possibilità per migliorare la capacità di lavoro (…) il paziente stesso ha suggerito un lavoro quale esercente o quale gerente di un albergo, possibilità che vorrebbe realizzare con la sua amica/futura moglie che anch'essa lavora nel settore; sono lavori da considerare conformi alle sue condizioni fisiche, che potrebbero essere quindi svolte senza limiti rilevanti (…)".

 

In complemento, sulla base della CIIAI 3057-3058 si ricorda che: mercato del lavoro in equilibrio: "est une notion théorique et abstraite (…) elle implique d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail qui offre un éventail d'emplois diversifiés. Les perspectives de gain ouvertes aux assurés doivent être appréciées en faisant, le plus possible, abstraciton des fluctuations de la conjoncture économique (…)".

 

In conclusione, benché manchino basi legali (CCL) sulle quali stabilire il reddito invalido in qualità di gerente, per una persona con grandi competenze in qualità di cuoco, chef, che si è occupato anche di mansioni amministrative, si ritiene che esso possa essere quantificato attorno ad un minimo di 45'500.- all'anno.

 

Sperando di aver risposto alle richieste, si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti." (doc. AI 89)

 

                               2.8.   In merito alla valutazione economica operata dalla consulente in integrazione professionale va osservato quanto segue.

 

                                         Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op cit., p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).
Dall’altra parte,
l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

                                         Ciò non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in integrazione professionale.

 

                                         Nei dettagliati ed esaustivi rapporti 8 ottobre 2002 e 5 giugno 2003 la consulente, tenendo conto delle risultanze mediche specialistiche (doc. AI 66), ha evidenziato che nel caso di specie la riqualifica ha permesso di aumentare le competenze dell'assicurato in un settore a lui già conosciuto, allargano tuttavia nel contempo le mansioni in attività più idonee e più adatte al danno alla salute, ossia nella gestione aziendale, nella contabilità, nel marketing, ecc. A detta della consulente, con le nuove conoscenze acquisite l'assicurato è ora meglio inseribile nel circuito lavorativo.

                                         Nella fattispecie, va data quindi conferma alla valutazione della consulente, che collima del resto con quanto evidenziato dal perito (ossia che l’assicurato può essere normalmente integrato nell'attività di gerente [attività del resto auspicata dallo stesso assicurato], senza limitazione rilevante [cfr. perizia dr. __________, doc. AI 26 pag. 7] e conformi alle limitazioni fisiche di cui è portatore).

 

                                         Decisivo è definire il più oggettivamente possibile, tenuto conto delle risultanze mediche, la residua capacità di lavoro dell'assicurato in un'ottica economica.

                                         D'altra parte, come accennato, in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑  all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (cfr. consid 2.6.).

                                         Nella fattispecie, come visto, l'attività confacente alle limitazioni fisiche descritte dal perito corrisponde a quella in cui l'assicurato è stato riformato, ossia quella di gerente (con diploma federale, allegato doc. AI 73).

 

                               2.9.   La contestazione dell'assicurato verte sostanzialmente sui redditi da valido e da invalido presi in considerazione dalla consulente (cfr. consid. 2.9.). 

 

                                         In tale contesto, dunque, è corretto procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione contestata, partendo da un reddito ipotetico da invalido conseguibile nell'attività di gerente con certificato di capacità per esercenti tipo I.

                                        

                                         Ora, stante l'assenza di presupposti per l'applicazione di ulteriori provvedimenti reintegrativi, ritenuta l'esigibilità da parte dell'assicurato di attività leggere adeguate - nel caso di specie di attività quale esercente/gerente - occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.

                                         Nella fattispecie, al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art. 16 LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale cuoco (reddito da valido) con quello risultante dall'attività di esercente/gerente (reddito da invalido).

 

                                         Come detto (cfr. consid. 2.3), determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento dell’emanazione della decisione contestata.

 

                                         Nella fattispecie concreta, si tratta di verificare se all'assicurato deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità anche dopo il 1° aprile 2003, indi per cui il raffronto dei redditi è da far risalire a quell'anno.

                            2.9.1.   Per quel che concerne il salario da valido, nel suo ultimo rapporto del 5 aprile 2004, la consulente ha considerato un importo di fr. 68'793.-- riferito al 2002, procedendo ad un aggiornamento di quanto l'assicurato ha percepito nel 1998 (ossia fr. 5'303.-- mensili).

                                         A detta del ricorrente, per contro, il salario da valido dovrebbe situarsi tra fr. 73'000.-- e fr. 80'470.-- (soprattutto per quest'importo il ricorrente sottolinea l'importanza dell'esperienza acquisita negli anni precedenti).

 

                                         Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

                                         Nel 1997-1998 l'assicurato, quale chef di cucina, ha percepito un salario di fr. 5'303.-- mensili per 12 mensilità (fr. 63'636.-- annui, doc. AI 8).

                                         Considerando quindi un adeguamento in base all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.2), il salario da valido nel 1999 sarebbe stato di fr. 63'827.-- (63'636 : 100 x 0.3 + 63'636), nel 2000 di fr. 64'557.-- (63'827 : 100 x 1.3 + 63'827), nel 2001 di fr. 66'171.-- (64'557 : 100 x 2.5 + 64'557).

                                         Pur volendo considerare la tredicesima mensilità versata dopo il terzo anno d'impiego (cfr. art. 12 CCNL 98), ciò che comporterebbe la considerazione di un salario da valido nel 2001 di fr. 71'685.-- (69'937 : 100 x 2.5 + 69'937), l'esito della vertenza, come vedremo, non cambia.

                                         Riprendendo quindi quest'ultimo salario comprensivo di tredicesima mensilità e considerando un adeguamento in base all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.2), nel 2002 l'assicurato avrebbe guadagnato fr. 72'975.-- (71'685 : 100 x 1.8 + 71'685), mentre nel 2003 fr. 73'997.-- (72'975 : 100 x 1.4 + 72'975).

                                         Considerando un adeguamento in base all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.2), il salario da valido nel 2004 (riprendendo il dato del 2003 in quanto quello del 2004 non è ancora disponibile) sarebbe stato di fr. 75'033.-- (73'997 : 100 x 1.4 + 73'997).

 

                            2.9.2.   Riguardo al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; Pratique VSI 2002 p. 64).

                                        

                                         Nella fattispecie occorre quindi stabilire il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire svolgendo l'attività di esercente/gerente, attività leggera, ritenuta siccome esigibile dal profilo medico (doc. AI 26) e considerate parimenti in sede di valutazione economica da parte della consulente in integrazione professionale (doc. AI 44, 73, 89).

 

                                         La consulente, come abbiamo visto ha ritenuto un salario di fr. 45'500.-- annui per il 2002.

                                         Ora, l'art. 2 della CCNL 98 esclude esplicitamente l'applicabilità della predetta convenzione ai dirigenti d'azienda (gerenti) ed ai direttori.

                                         Se il salario minimo mensile per un collaboratore senza apprendistato professionale nel 2002 è pari fr. 3'000.-- (ossia con la tredicesima mensilità fr. 39'000.--, cfr. art 10 CCNL 98, edizione gennaio 2002), e nel 2003 a fr. 3'100.-- mensili (fr. 40'300 annui), è più che verosimile che un gerente, con un'esperienza pluriennale di cuoco, abbia sicuramente percepito nel 2002 più di fr. 3'000.-- mensili, considerato che, normalmente un gerente di esercizi pubblici dirige il personale e organizza l'attività del locale e dove l'attività del gerente non comporta attività pesanti in quanto esse vengono delegate a personale subalterno (STCA 18 settembre 2001 nella causa R.C. , Inc. 32.1999. 105, consid. 2.10), ritenuto inoltre che al gerente di esercizi pubblici, viene rilasciata una patente che attesta delle conoscenze professionali necessarie per gestire un esercizio pubblico (art. 19, 20, 21 Legge sugli esercizi pubblici). L'accento è messo quindi sulla gestione amministrativa e direttiva.

                                         Riassumendo, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che nel 2003 RI 1 avrebbe guadagnato almeno fr. 45'500.--. Considerando un adeguamento in base all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.3), il salario da invalido nel 2004 (riprendendo il dato del 2003 in quanto quello del 2004 non è ancora disponibile) sarebbe stato almeno di fr. 46'088.-- (45'500 x 1958 : 1933).

 

                                         Per quanto riguarda la graduazione dell'invalidità la situazione è quindi la seguente.

                                         Per il 2003, dal raffronto del reddito da invalido con quello da valido, di fr. 73'997.--, risulta un’incapacità al guadagno del 38.51% (73'997 45'500 x 100 : 73'997), arrotondata al 39% (secondo la più recente giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche).

                                     

                                         Per il 2004, dal raffronto del reddito da invalido con quello da valido, di fr. 73'997.--, risulta un’incapacità al guadagno del 38.57% (75'033 – 46'088 x 100 :75'033), arrotondata al 39%.

 

                                         In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

                                     

                                     

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti