Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.39

 

ZA/td

Lugano

30 settembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 maggio 2004 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 7 maggio 2004 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1955, di professione aiuto meccanico, dal 1° settembre 1994 è stato messo al beneficio di una mezza rendita d'invalidità.

 

                               1.2.   In esito alla procedura di revisione, avviata d'ufficio nel mese di ottobre 2001 (doc. AI 88), con decisione 14 agosto 2003, l'UAI ha riconosciuto all'assicurato temporaneamente un grado d'invalidità dell'80%, accordandogli una rendita intera dal

                                         1° ottobre 2001 al 31 gennaio 2002. A partire dal mese di febbraio 2002 è stato riconfermato il grado del 50%. L'UAI ha così motivato la propria decisione:

 

"  (…)

Esito degli accertamenti:

 

●  Dall'esame della documentazione medico-economica acquisita agli atti AI in fase di revisione e, presso atto del rapporto peritale del Dr. __________ del 14.03.2003, si rileva che l'assicurato risulta essere tuttora inabile nella misura del 50% nella sua attività di meccanico.

 

L'assicurato risulta inoltre tuttora impiegato al 50% quale meccanico presso il garage __________ di __________.

 

In riferimento al peggioramento dello stato di salute annunciato, a causa degli interventi chirurgici subiti al ginocchio sinistro, viene riconosciuta una totale inabilità lavorativa dal febbraio 2001 al novembre 2001 (2 mesi dopo il secondo intervento – come da parere del Servizio medico regionale AI).

 

Risultano pertanto assolti i presupposti per l'aumento temporaneo della rendita attualmente percepita a un'intera (grado 80%) dall'1.05.2001 (3 mesi dopo il peggioramento dello stato di salute – art. 88 OAI) al 31.01.2002 (3 mesi dopo il miglioramento dello stato di salute – art. 88 OAI).

 

Trattandosi di una domanda tardiva l'aumento della stessa verrà effettuato unicamente a far capo dall'1.10.2001 (mese della domanda di revisione – art. 48 LAI).

 

Decidiamo pertanto:

 

Dall'1.02.2002 continuerà a percepire una mezza rendita come finora." (doc. AI 102)

 

 

                               1.3.   Con opposizione 12 settembre 2003, l'assicurato ha precisato:

 

"  mi riferisco alla vostra decisione del 14 agosto 2003 riguardante la rendita invalidità e, dopo aver contattato telefonicamente la signora __________ il 10 settembre 2003, intendo contestarla per i seguenti motivi:

 

Malgrado l'inoltro tardivo (6 novembre 2001) del questionario per la revisione della rendita da parte del Dr. __________, vi faccio notare che il mio stato di salute era notevolmente peggiorato già dal mese di gennaio 2001.

 

Dal mese di gennaio 2001 al mese di dicembre 2002, a causa della gravità della malattia, ho subito due operazioni, ho assunto medicamenti specifici, effettuato numerose fisioterapie e persino ricorso a cure alternative (omeopatiche) per poter nuovamente, nel dicembre 2002, riprendere una attività lavorativa al 50%.

Non mi si potrà in ogni caso rimproverare di non aver fatto tutto il necessario per portare almeno a un livello di sopportabilità, i miei problemi di salute.

 

Vi è inoltre da considerare quanto questo periodo di lunga malattia e inabilità abbia avuto delle conseguenze spiacevoli a livello morale e finanziario, per me, ma anche per la mia famiglia: ci siamo trovati nella condizione di dover vendere l'appartamento in __________ in quanto non riuscivamo a coprire le diverse spese mensili, compreso il pagamento dell'ipoteca e ammortamento alla banca.

 

Per queste ragioni, ritengo ingiusto considerare l'inabilità al 100% soltanto dall'1 ottobre 2001 al 31 gennaio 2002.

Pertanto vi chiedo di annullare la vostra decisione in merito e di riesaminare il caso.

 

Nel caso necessitiate di documentazione dettagliata da parte del Prof. Dr. __________, del Dr. __________, potete sempre richiedermela." (doc. AI 104)

 

                                         A seguito della tempestiva opposizione inoltrata dall’assicurato, con decisione su opposizione 7 maggio 2004 l’UAI ha confermato la sua precedente decisione, osservando:

 

"  (…)

 

4. Nel caso che ci concerne, bisogna innanzitutto chiarire che gli atti all'incarto non negano che il peggioramento temporaneo dello stato di salute e della capacità di guadagno dell'assicurato si sono manifestati agli inizi dell'anno 2001. Occorre però a questo proposito dar fede a quanto stabilito dall'amministrazione nella concessione dell'aumento del diritto alla rendita a far tempo dal 01 ottobre 2001, mese in cui era stata prevista la procedura di revisione d'ufficio della rendita.

L'art. 88 bis lett. b OAI non lascia spazio ad interpretazioni diverse e da questo profilo pertanto il procedere dell'UAI non può che meritare tutela.

Per quanto attiene invece alla diminuzione del grado d'invalidità dal 01.02.2002 al tasso del 50% e al conseguente ripristino del precedente diritto alla mezza rendita, è utile sottolineare che, grazie all'esame degli atti medici all'incarto, comprensivi pure del rapporto peritale allestito dallo specialista in reumatologia Dr. __________ di __________, il Servizio medico dell'AI ha potuto valutare come lo stato di salute dell'assicurato fosse migliorato al punto tale da ritenere che, alla distanza di due mesi dall'ultimo intervento subito nell'agosto 2001, potesse consentirgli a tutti gli effetti la ripresa dell'abilità lavorativa e lucrativa in ragione del 50%. In considerazione di questo aspetto, la riduzione della rendita intera ha avuto perciò effetto dopo tre mesi dal miglioramento stimato dal nostro Servizio competente, ovvero a contare dal 01.02.2002 e ciò in virtù della disposizione sancita dall'art. 88 a OAI.

L'opponente, dal canto suo, non ha fornito prove atte ad inficiare la valutazione del perito, la quale non presenta alcun spunto di critica, potendo essere considerata valida base di giudizio." (doc. AI 111)

 

                               1.4.   Avverso la citata decisione su opposizione, RI 1, ha presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso, chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione precisando:

 

"  Dal mese di gennaio 2001 al mese di dicembre 2002 mi è stato impossibile svolgere una attività lavorativa, in quanto il decorso negativo della malattia ha richiesto lo svolgersi di due operazioni non indifferenti, che hanno richiesto una lunga convalescenza, numerose e regolari terapie e grande forza di volontà e sopportazione per superare questo periodo difficile, a livello fisico, ma pure a livello morale.

 

L'assicurazione invalidità ha riconosciuto il mio grado di totale inabilità soltanto per un periodo limitato di 3 mesi (da ottobre 2001 a gennaio 2002).

 

Malgrado il mio scritto del 12 settembre 2003 (v. allegato), la loro decisione è stata irremovibile.

 

Va considerato il fatto che, avendo ricevuto soltanto fr. 568.50 mensili, oltre ai problemi di salute fisica, si sono accumulati anche problemi morali.

Infatti, con questa misera rendita, sono stato impossibilitato riguardo al mio mantenimento e a quello della mia famiglia, dovendo riparare a tutti i relativi oneri attingendo dal salario di mia moglie.

 

Vi prego di esaminare attentamente tutta la documentazione allegata, di pur contattare il Prof. __________ di __________, il Dottor __________ di __________, il fisioterapista __________ di __________ che vi potranno fornire ulteriori informazioni." (doc. I)

 

                               1.5.   Con risposta di causa 14 giugno 2004 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso, riconfermandosi nella propria decisione (doc. III).

 

                               1.6.   Con osservazioni 22 giugno 2004 l'assicurato ha precisato:

 

"  Mi riferisco al vostro scritto del 17 giugno 2002, e a tale proposito mi permetto di inoltrarvi ulteriore documentazione quale prova della mia inabilità lavorativa.

Porgo alla vostra attenzione, in particolare, gli incarti riguardanti l'assicurazione __________, alla quale ero assicurato in caso di malattia e infortunio. In questi, si può notare che dal gennaio 2001 al 16 dicembre 2002 ho ricevuto l'indennità giornaliera per l'incapacità lavorativa al 100%.

 

Inoltre vogliate prestare la dovuta attenzione ai certificati medici allegati, comprovanti il peggioramento del mio stato di salute nel periodo sopraccitato.

 

Vi faccio notare che la fisioterapia è iniziata il 23 aprile 2001 ed è terminata al 28 novembre 2002.

 

Le spese farmaceutiche sono iniziate da gennaio 2001 e terminate nel dicembre 2002.

 

L'assicurazione __________ ha rimborsato, in minima parte, le spese di trasferta (treno) dal 25 febbraio 2001 al 13 febbraio 2002, per recarmi dal Prof. __________, a __________.

Le trasferte successive non sono più state rimborsate.

 

Vi prego di riesaminare il caso, tenendo conto della documentazione allegata." (doc. V)

 

                                         Il ricorrente in data 24 giugno 2004 ha ancora osservato:

 

"  Egregi signori ieri ho spedito l'incarto e mancava l'attestato del professor __________, mi è arrivato solo oggi.

Questo certificato giustifica la mia inabilità dal 28.08.2001 al 15.12.2002, la giustificazione da febbraio a agosto durante la prima operazione manca.

È stato un malinteso con la sua segretaria, se sarà necessario per voi lo farò pervenire al più presto." (doc. VII)

 

 

                               1.7.   L'UAI in data 7 luglio 2004 ha osservato:

 

"  Preso atto della documentazione in oggetto confermiamo la contestata decisione.

 

Al proposito si osserva in particolare che l'assicurazione invalidità non è vincolata dal riconoscimento delle indennità giornaliere da parte della __________.

L'amministrazione ha infatti basato il proprio giudizio su esami medici approfonditi – si rammenta che nel febbraio 2003 l'interessato è stato sottoposto ad una perizia specialistica -, e che dai documenti presentati non emergono pareri medici atti ad inficiare quanto stabilito dal perito.

 

Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (doc. IX)

 

 

                               1.8.   Con osservazioni 13 luglio 2004 l'assicurato ha precisato:

 

"  Egregi signori ho ricevuto la vostra lettera, non trovo giusto che non credono alla cassa malati e nel frattempo ho trovato altre prove.

Era al corrente la __________ 20.02.2001, cassa cantonale 11.06.2001, dati clinici prof. __________ al Dott. __________ 26.02.2001, voi del tribunale per un altro caso, AI per la revisione di rendita 6.11.2001.

 

Oltre a questo non possono accettare vedi domanda 2.10.2001, e visto dal loro medico di fiducia dott. __________ 17 mesi più tardi.

Tutti erano al corrente e potevano farmi una visita medica quando volevano, e mi domando perché non è stata fatta per la verifica.

Più prove di operazioni, medici, fisioterapisti, e scritti a tutti i diversi istituti cantonali mi domando cosa pretendono in più.

Resto in attesa di un vostro riscontro" (doc. XI)

 

                               1.9.   Con scritto 16 luglio 2004 l'UAI ha evidenziato:

 

"  Preso atto dell'ulteriore documentazione sottopostaci, rendiamo noto di non avere particolari osservazioni da formulare al proposito.

Si vorrebbe ad ogni modo ricordare che l'amministrazione ha sì riconosciuto un periodo di totale inabilità lavorativa, e meglio da febbraio a novembre 2001. A livello di rendita tale temporanea modifica ha tuttavia avuto conseguenze solo a far tempo dal mese di ottobre del 2001, a motivo del fatto che sulla base dell'art. 88 bis cpv. 1 lett. b OAI, l'aumento della rendita avviene al più presto a partire dal momento in cui era prevista la revisione d'ufficio (che in casu è appunto il mese di ottobre 2001)." (doc. XIII)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita intera d'invalidità dal febbraio 2001 sino a dicembre 2002, data della ripresa lavorativa al 50% (allegato A6 doc. I).

 

                                         Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Tuttavia, siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) nel presente caso sono applicabili le disposizioni materiali in vigore sino al 31 dicembre 2002.

 

                               2.3.   L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a   infermità congenita, malattia o infortunio, e

 

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                        

                                         Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.Tuttavia, secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera.
Ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

 

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità
(DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (art. 41 LAI).

                                         La revisione avviene d'ufficio o su domanda (art. 87 cpv. 1 OAI).

                                         La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

                                         La domanda di revisione deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St., RCC 1984 pag. 137).

 

                               2.5.   La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI, che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, con rapporto di decorso 21 novembre 2001 il dr. __________, generalista, ha certificato un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato stabilendo un'incapacità lavorativa del 60-70% (doc. AI 89).

                                         Al fine di ottenere un quadro preciso della situazione medica dell’assicurato, è stata ordina una perizia reumatologica (doc. AI 93, 94), eseguita in data 14 marzo 2003 dal dr. __________, reumatologo:

 

"  (….)

4. DIAGNOSI

 

-   gonartrosi vara bilaterale in stato dopo importante osteocondrite dissecante del condilo femorale mediale a livello del ginocchio di sinistra

-   artrosi femoropatellare a sinistra                      

-   stato dopo due interventi chirurgici a livello del ginocchio di sinistra con artroscopia e pulizia articolare in data 26.02.2001, nonché stato dopo reintervento di artroscopia con pulizia della cicatrizzazione, nonché sinovectomia parziale, nonché pulizia articolare, nonché intervento di asportazione di una cisti a livello del tendine del muscolo semitendinoso ( 28.08.2001 )

-   periartropatia omeroscapolare tendinopatica con sintomatologia d'impingement a livello della spalla destra

-   psoriasis cutanea

-   stato dopo contusione cranica con commozio cerebri in data 18.01.1994 con disturbi della memoria, capogiri e cefalee croniche

-   polineuropatia sensitiva agli arti inferiori

 

5. GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN % NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL'ATTIVITA' ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

 

Il paziente è stato visitato da me nel 1998 e presentava allora a mio modo di vedere un'incapacità lavorativa del 40% per quanto riguarda le problematiche a livello dell'apparato locomotorio nella sua professione di aiuto meccanico, uomo tuttofare in un garage. Il decorso è stato caratterizzato da un peggioramento della sintomatologia in particolar modo a livello del ginocchio di sinistra con manifestazione di una sinovite reattiva, nonché di una cisti a livello del tendine del muscolo semi tendinoso a sinistra. Per questi problemi il paziente è stato operato a due riprese con artroscopia e pulizia articolare in data 26.02.2001, nonché intervento di asportazione della cisti a livello del tendine del muscolo semi tendinoso, nonché riartroscopia, nuova pulizia articolare e sinovectomia parziale in data 28.08.2001. Attualmente la situazione a livello dei ginocchio di sinistra è piuttosto calma. Non vi sono dei gonfiori o delle sinoviti o dei versamenti a livello del ginocchio di sinistra. I test per eventuali lesioni ligamentari o meniscali sono negativi. Vi è comunque un'importante deformazione in varo che interessa non solo il ginocchio di sinistra ma anche quello destro. Le indagini radiologiche hanno dimostrato la presenza di un'importante artrosi a livello del compartimento mediale del ginocchio di sinistra con la completa scomparsa della rima articolare a livello del compartimento mediale. Vi sono poi delle alterazioni di tipo osteosclerotico subcondrali e delle osteofitosi importanti sia a livello del plateau tibiale come pure a livello del condilo femorale. Le radiografie da me eseguite hanno dimostrato pure la presenza già di osteofitosi rilevanti a livello dell'articolazione femoro-patellare. Accanto a questa problematica principale vi è poi una periartropatia omeroscapolare tendinopatica a livello della spalla destra che rimane sostanzialmente invariata rispetto alla mia valutazione del 1998. Vi è poi una problematica di psoriasis cutanea anch'essa sostanzialmente rimasta invariata e attualmente ancora in cura medicamentosa dal dr.__________.

 

Tenendo in considerazione quindi questi reperti clinici ritengo che il paziente possa essere ritenuto al massimo inabile al lavoro nella forma del 50% nell'attività lavorativa svolta attualmente e cioè quella di aiuto meccanico, nonché uomo tutto fare in un garage di proprietà familiare divenuto società anonima. E' chiaro che in un'attività lavorativa di tipo puramente sedentario questa incapacità lavorativa si riduce al 30%. D'altra parte si dovranno poi tenere in considerazione le varie patologie di tipo non reumatologico che potrebbero influenzare sostanzialmente un'attività a carattere sedentario e penso soprattutto alla problematica di polineuropatia agli arti inferiori, nonché disturbi della memoria, capogiri e cefalee croniche che il paziente accusa da dopo una commozione cerebrale nel 1994. Tutto sommato quindi mi sembra che la soluzione attuale di una capacità lavorativa parziale dei 50% nella sua professione sia da favorire. Devo poi segnalare come le radiografie ed i reperti clinici danno adito alla preoccupazione che in questo paziente la situazione non rimarrà per lungo tempo ancora stabile ma che possano subentrare peggioramenti rilevanti che conducano ad ulteriori approcci terapeutici in particolar modo alla posa di una protesi totale a livello del ginocchio di sinistra ed eventualmente anche ad una osteotomia valgizzante del ginocchio destro." (doc. AI 98)

 

 

                                         Nella sua proposta del 2 luglio 2003, il dr. __________ del SMR, ha precisato:

 

"  Dopo la perizia reumatologica dr. __________ del 2.2003 si convalida uno stato invariato a livello lavorativo attualmente mentre a livello puramente medico l'abilità lavorativa non è migliorabile in attività adatte e la prognosi è a medio termine tendenzialmente sfavorevole (ulteriori atteggiamenti chirurgici invasivi alle ginocchia).

 

Propongo però da 2.2001 a 11.2001 (due mesi dopo il secondo intervento al ginocchio) di giustificare una IL 100% transitoriamente mentre in seguito come da perizia dr. __________." (doc. AI 101)

 

                                         Pendente causa l'assicurato ha prodotto un certificato medico del dr. __________ attestante un'incapacità lavorativa totale dal 28 agosto 2001 al 15 dicembre 2002 (allegato C doc. VII).

 

 

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                        

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).


Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

 

 

                               2.8.   Questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito dr. __________, reumatologo (doc. AI 98).

 

                                         Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute (dal punto di vista reumatologico) sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale capacità lavorativa (50%) nella precedente (ed attuale) professione di aiuto meccanico e uomo tuttofare in un garage di proprietà familiare (ora trasformata in SA). Il perito ha precisato che in un'attività sedentaria, per quanto attiene unicamente alle problematiche reumatologiche, l'incapacità lavorativa si ridurrebbe al 30%. Il perito ha tuttavia evidenziato che altre patologie (polineuropatia agli arti inferiori, disturbi della memoria, capogiri e cefalee croniche) limiterebbero ulteriormente la capacità lavorativa in attività sedentarie. Egli ha concluso quindi per un'incapacità lavorativa globale del 50% nella sua precedente (e attuale) attività

                                         Il perito ha inoltre sottolineato l'instabilità della situazione attuale e probabilmente ci si deve attendere un peggioramento che comporterà la posa di una protesi totale del ginocchio sinistro e che probabilmente anche una osteotomia valgizzante del ginocchio destro.

 

                                         Tale stato di salute è stato confermato dal medico del SMR,__________, in data 2 luglio 2003 (doc. AI 101).

                                         Stante quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è abile in misura del 50 % nella sua precedente attività di aiuto meccanico e uomo tuttofare. Delle resto le conclusione del perito non sono state contestate dall'assicurato.

 

 

                               2.9.   Contestato è il limitato periodo in cui l'UAI ha concesso all'assicurato una rendita intera dopo l'intervento al ginocchio, ossia dall'ottobre 2001 sino al 31 gennaio 2002. L'insorgente pretende segnatamente che il diritto ad una rendita intera debba essere riconosciuto sino al dicembre 2002 (data della ripresa dell'attività al 50%).

 

                                         Gli atti medici rilevanti per stabilire il periodo di totale incapacità lavorativa sono i seguenti.

 

                                         In data 26 febbraio 2001, il dr. __________ della Clinica __________, chirurgo ortopedico, ha eseguito un intervento al ginocchio (allegato 15 doc. AI 89); lo stesso specialista è intervenuto anche nell'agosto 2001 (allegato 10 doc. AI 89).

                                         In data 21 novembre 2001, il dr. __________, generalista, ha certificato un'incapacità lavorativa del 60-70% senza indicare per quanto tempo (doc. AI 89).

                                         In data 14 marzo 2003, il dr. __________, perito che ha visitato il ricorrente in data 25 febbraio 2003, ha stabilito un'incapacità lavorativa del 50% nella precedente professione di aiuto meccanico (doc. AI 98).

                                         Dopo la perizia del dr. __________, il medico SMR dr. __________ in data 2 luglio 2003 ha proposto un'incapacità lavorativa totale transitoria dal mese di febbraio 2001 al mese di novembre 2001 (doc. AI 101).

                                         Dai conteggi della Cassa malati __________ risultano per contro versamenti di indennità giornaliera per incapacità lavorativa al 100% dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 (doc. B1-B13).

                                         In data 22 giugno 2004, il dr. __________, ha certificato un'incapacità lavorativa totale dal 28 agosto 2001 al 15 dicembre 2002 (allegato C doc. VII).

 

                                         A proposito del certificato medico del dr. __________ del 22 giugno 2004, trasmesso al TCA in corso di causa, va rammentato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

                                         Il succitato rapporto medico può essere preso in considerazione, poiché attesta una situazione di fatto anteriore alla decisione contestata del 7 maggio 2004.

 

                                         Nella fattispecie, corrisponde al vero che la Cassa Malati __________ ha versato delle indennità giornaliere per incapacità lavorativa al 100% dal gennaio 2001 sino al dicembre 2002; tuttavia questo fatto, preso singolarmente, non può assurgere a prova del fatto che l'assicurato sia stato effettivamente inabile al lavoro nel periodo in parola. Nemmeno può essere dato pieno valore probante alla certificazione del dr. __________, resa nel  novembre 2001 (doc. AI 89), lo stesso non indicando - per quanto è dato di capire - fino a quando l'incapacità attestata sarebbe durata.

                                         Ora, il certificato del dr. __________, proprio perché specialistico e rilasciato dal medico che ha operato ed avuto in cura l'assicurato per tutto il 2001, anche se introdotto solo in corso di causa, non può essere ignorato. Egli attesta un'incapacità lavorativa totale sino al 15 dicembre 2002.

                                         Il dr. __________, al contrario di quanto sostenuto dall'UAI, non ha certificato una limitata capacità lavorativa solo sino al mese di febbraio 2002. Nella perizia il medico non ha accennato a questo periodo. È con riferimento alla valutazione del SMR (doc. AI 101), che l'UAI nel querelato procedimento ha dichiarato che "la riduzione della rendita intera ha avuto perciò effetto dopo tre mesi dal miglioramento stimato dal Servizio competente, ovvero a contare dal 1° febbraio 2002" (doc. AI 111). Il dr. __________ del SMR, senza aver esaminato precedentemente l'assicurato, ma unicamente sulla base degli atti, ha infatti proposto un periodo transitorio di incapacità lavorativa dal mese di febbraio 2001 al mese di novembre 2001 "mentre in seguito come da perizia dr. __________ " (doc. AI 101).

                                         Come visto la perizia del dr. __________ non prevede nulla per quel che attiene al periodo gennaio 2001-dicembre 2002, per cui appare corretto fare affidamento a quanto stabilito dal dr. __________, unico sanitario ad essersi espresso in maniera affidabile sul periodo in parola (allegato C doc. VII).

                                         

                                         In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere annullata.

 

 

                                         All'assicurato deve quindi assegnata una rendita intera d'invalidità sino al mese di febbraio 2003 (3 mesi dopo il miglioramento avvenuto nel corso del mese di dicembre 2002; cfr. certificato dr. __________ del 22 giugno 2004, allegato C doc. VII;  cfr. art. 88a cpv. 1 OAI).

                                         Dal mese di marzo 2003 il grado d'invalidità deve essere per contro confermato al 50%, con diritto ad una mezza rendita.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                         La decisione 7 maggio 2004 è annullata.

                                         L'Ufficio assicurazione invalidità verserà al ricorrente una rendita intera d'invalidità sino al mese di febbraio 2003.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti