Raccomandata |
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Incarto n.
ZA/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Zaccaria Akbas, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 28 aprile 2004 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6500 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. Nel luglio 2000, RI 1, nata nel 1958, di professione ausiliaria presso il __________ di __________, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all'erogazione di una rendita, in quanto sofferente di depressione e di dolori alle spalle (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia medica eseguita nel novembre 2001 (doc. AI 21), per decisione 14 agosto 2003 l'Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto a RI 1 una rendita intera limitatamente al periodo 1° giugno 2000 - 28 febbraio 2002. Dal 1° marzo 2002 l'amministrazione ha per contro fissato al 30% il grado d'invalidità, percentuale che non consente più l'erogazione di una rendita, motivando:
" Esito degli accertamenti:
Dal 08.06.1999 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
• Dalla documentazione medica specialistica acquisita all'incarto (perizia dr. __________ del 08.11.2001) emerge quanto segue:
• "… Il problema principale, al momento attuale, è il massiccio consumo di psicofarmaci che compromettono la capacità lavorativa nella misura del 50%. Riteniamo tuttavia che entro 3 mesi sia esigibile una prestazione lavorativa al 70%, come ausiliaria e donna delle pulizie, senza limitazioni particolari d'orario."
• Nel caso specifico non vi sono i presupposti per l'applicazione di provvedimenti professionali d'integrazione professionale; il danno alla salute, il livello salariale e formativo raggiunto precedentemente al manifestarsi di tale danno, ci permettono di stabilire che la signora RI 1 possa trovare un collocamento in attività generiche semplici ed esecutive (come quelle svolte in precedenza), senza la necessità di applicare provvedimenti d'integrazione professionale volti al conseguimento di una qualifica di base a carico dell'AI (rapporto consulente in integrazione professionale AI del 20.06.2003)." (doc. AI 30, 31)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, con la quale, in via principale, ha postulato l'assegnazione di una rendita intera anche dal 1° marzo 2002, mentre in via subordinata ha chiesto al TCA di ordinare ulteriori esami medici atti a verificare il proprio stato di salute dopo il 28 febbraio 2002, con decisione su opposizione 11 maggio 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la propria precedente decisione, motivando:
" 3. Nello specifico, giova sottolineare innanzitutto che l'amministrazione è pervenuta alla decisione 14 agosto 2003 sulla scorta della documentazione raccolta in sede di istruttoria, prodotta dal datore di lavoro, dall'assicurazione malattia, dai medici curanti, dal perito psichiatrico e dalla consulente AI in integrazione professionale. È opportuno puntualizzare che al momento in cui viene posto termine ad ogni procedura istruttoria, l'UAI esprime il proprio convincimento prendendo le decisioni che si impongono. In sede di opposizione, spetta quindi all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso. Nell'evenienza concreta, l'assicurata poggia il suo atto di opposizione in particolare sul referto 25 agosto 2003 redatto dal suo medico curante Dr. __________.
Per ragioni di competenza di giudizio, l'incarto AI completo di ogni atto è stato conseguentemente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale AI, il quale, dopo attento esame, ha confermato che l'accertamento medico su cui l'UAI ha basato la decisione impugnata deve essere considerato del tutto corretto e coerente, rilevando anche che nel rapporto 25 agosto 2003 del Dr. __________ non sono stati evidenziati elementi diretti a mettere in dubbio la valutazione dell'UAI o elementi di critica nei confronti della perizia stesa dal Dr. __________, incaricato di indagare la patologia psichiatrica predominante. Per quanto attiene ai disturbi al rachide, occorre dire che sono sempre apparsi come occasionali, non necessitanti di terapie particolari o continue e non sono mai stati messi in luce come limitativi della capacità lavorativa. D'altronde, la valutazione radiologica non mostra alterazioni gravi. Infine, va osservato come la patologia diagnosticata quale arteriopatia periferica sia influenzata da due fattori importanti quali il freddo e il tabagismo, elementi che tuttavia si possono prevenire, il primo con medicamenti e/o con l'esposizione di breve durata, il secondo rispettivamente con l'astinenza dall'uso di nicotina durante l'attività professionale ed in genere.
Tenuto conto di quanto menzionato, non esistono in definitiva delle ragioni sostenibili per scostarsi dal tenore della decisione impugnata del 14 agosto 2003, la quale merita conferma." (doc. AI 38)
1.3. Contro la decisione amministrativa l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato il 27 maggio 2004 un tempestivo atto di ricorso, postulando l'erogazione di una rendita intera sin dal 1°giugno 2000. Contestualmente, la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio:
" 4.
L'ufficio ha acquisito agli atti svariata documentazione medica, fra cui in particolare si menziona:
- il rapporto medico del dr. __________ del 28.7.2000
- il rapporto medico del dr. __________ del 25.8.2000
- la perizia del dr. __________, psichiatra, dell'8 novembre 2001 effettuata
su mandato dell'Ufficio AI
- rapporti della clinica __________ del 22 gennaio 2001 e 30 dicembre
2002
- il referto del medico curante dr. __________ del 25.8.2003
- annotazioni del medico AI __________ del 31 marzo 2004
Inoltre agli atti figura il rapporto della consulente in integrazione professionale, di data 20 giugno 2003.
Questo per dire che la ricorrente presentava una problematica medica alquanto complessa, poiché sofferente sia di problemi legati alla depressione che di tipo reumatologico ed internistiche (vedi referto dr. __________ del 25.8.2003).
II dr. __________, nella perizia agli atti, dove si è limitato a considerare le patologie psichiche, ha ritenuto un quadro psichiatrico complesso, accertando l'esigibilità di un'attività lavorativa al 70% nella professione precedente, purché la ricorrente riducesse in maniera drastica il consumo di psicofarmaci a lei prescritti.
Per contro la perizia __________t non prendeva in alcuna considerazione (anche perché non di sua competenza), in relazione alla capacità di guadagno residua, le rimanenti affezioni sofferte dalla ricorrente.
Va subito detto che queste patologie sono state evidenziate in maniera chiara sia dal dr. __________ che in occasione dell'inoltro della domanda AI quali limitative (contrariamente a quanto sembra invece affermare il medico AI dr. __________).
Ciò nonostante le stesse non sono state oggetto di alcuna analisi approfondita per quanto attiene alla limitazione della capacità al guadaqno della ricorrente, come una nota interna dell'Ufficio AI medesima rilevava (nota del 17 febbraio 2004 agli atti).
Rispettivamente, la perizia __________ evidenziava la necessità di un aiuto nella ricerca di un lavoro adeguato, come già in precedenza il medico curante dr. __________ rilevava la necessità di aiuto per trovare un'occupazione.
Malgrado queste segnalazioni la consulente IP ha escluso l'applicazione di provvedimenti d'integrazione visti gli elementi socio professionali (scolarizzazione, età, formazione di base), affermando lapidariamente che "non è possibile investire in un programma di riqualifica professionale secondo l'art. 17 LAI".
Si ritiene che questa conclusione avrebbe dovuto indurre l'Ufficio AI a riconsiderare la situazione della ricorrente, vista l'impossibilità a fornirle un sostegno adeguato nella ricerca di un'occupazione come indicato sia da __________ che da __________, ma così non è stato.
Nemmeno è stata esaminata l'incidenza dell'arteriopatia periferica sofferta dalla ricorrente, che viene influenzata negativamente dal freddo e dal tabagismo.
Orbene è pacifico che in un'attività quale ausiliaria, inserviente o donna di pulizia, le limitazioni dovute in particolare al freddo sarebbero di importanza tale da precludere in buona sostanza alla ricorrente la possibilità di reperire un'occupazione, viste le limitazioni alle quali sarebbe soggetta (fra cui il fatto di non potersi esporre a lavaggi frequenti o uso di acqua o altro).
Questo aspetto, benché noto, non è stato minimamente indagato in relazione alla capacità lavorativa e al guadagno.
Come già evidenziato in sede di opposizione, la limitazione del riconoscimento di uno stato d'invalidità completa fino al 28 febbraio 2002 non può essere ritenuta già solo per il fatto che i disturbi sofferti dalla ricorrente sono rimasti tali anche dopo la data menzionata, non intervenendo alcun miglioramento.
Nemmeno è stata indagata la fattibilità di un'assunzione nella professione precedentemente svolta ritenuto che - come indica nella sua perizia il dr. __________ - il datore di lavoro dovrebbe farsi carico dei problemi psichici della ricorrente!
Si contesta pertanto, secondo l'ordinario andamento delle cose e il mercato attuale del lavoro, che sia ragionevolmente esigibile un'occupazione della ricorrente con le limitazioni dovute al suo stato di salute, tanto più che nessun accertamento al riguardo della sua situazione complessiva (disturbi psichici, reumatologici ed internistici) ha avuto luogo. Del resto il medico curante ancora attesta il perdurare di un'inabilità lavorativa completa.
Ci si chiede insomma se mai esista un posto di lavoro disposto ad assumere una persona con le limitazioni indicate (fra cui problemi psichici e l'impossibilità a sopportare il freddo), ritenuto come la consulente professionale abbia escluso di principio l'adozione dei provvedimenti d'integrazione.
E' invero non pretendibile che sia un datore di lavoro a sobbarcarsi l'onere di reintegrazione nel mondo del lavoro della ricorrente.
II fatto è che allo stadio attuale nessuna occupazione, in base al reale mercato del lavoro e relative condizioni può essere reperita.
Per cui ne deve conseguire che in favore della ricorrente deve essere riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità intera.
Si ribadisce inoltre, ed in via subordinata, che se l'Ufficio AI non è in grado di offrire un aiuto, ai sensi dell'art. 17 LAI, volto a conservare o migliorare la capacità lavorativa e al guadagno di un assicurato, ne si deve concludere che l'intera sua situazione debba essere rivista.
Questo non è stato effettuato, per cui già per questo motivo la decisione qui impugnata è censurabile. Prove: c.s.
5.
In concreto si ritiene che gli elementi sopra evidenziati debbano far concludere per il riconoscimento di un'invalidità completa, permanendo a tutt'oggi lo stato invalidante già presente al momento dell'inoltro della domanda AI, nonché un'incapacità lavorativa al 100%.
Rispettivamente, se ritenuto necessario dovranno essere condotti ulteriori accertamenti medici per valutare, alla luce di tutte le patologie note, la capacità al guadagno residua della ricorrente.
Da cui la formale richiesta di allestimento di una perizia giudiziaria.
La perizia non potrà che dimostrare come in favore della ricorrente debba essere assegnata una rendita d'invalidità intera, essendo la stessa tuttora incapace al lavoro nella misura del 100%, come attestato dal medico curante.
Prove: perizia medica relativa alla capacità al guadagno della ricorrente, c.s.
6.
Nella denegata ipotesi che la perizia non dovesse essere ritenuta necessaria, si ritiene allora che la decisione qui impugnata debba comunque essere annullata e che gli atti debbano essere rinviati all'Ufficio AI affinché venga effettuata una nuova indagine di riformazione professionale, alla luce degli elementi che non erano stati presi in considerazione, di tipo reumatologico ed internistico.
La semplice lettura del rapporto della consulente __________ del 20 giugno 2003 dimostra che le rimanenti patologie non sono state in quell'occasione considerate.
Prove: c.s.
7.
Per questi motivi, richiamato quanto già espresso in sede di opposizione dinanzi all'Ufficio AI, si ritiene comunque che l'attuale inabilità lavorativa al 100% sia ormai parificabile ad un'inabilità al guadagno completa, in quanto come attestato dal medico curante __________ (ed in precedenza dagli altri medici curanti) lo stato dell'assicurata è tale da non consentirle più alcuna ripresa lavorativa, il che giustifica il riconoscimento di un grado d'invalidità del 100% e di conseguenza l'erogazione di una rendita intera AI pure a far tempo dal 1. marzo 2002, senza limitazioni nel tempo, riservate evidentemente le revisioni ordinarie previste dalla LAI.
In via subordinata si chiede l'annullamento della decisione su opposizione e il rinvio degli atti all'Ufficio AI affinché esperisca una nuova e completa indagine di integrazione professionale." (Doc. I)
1.4. Nella risposta di causa l'Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:
" le critiche mosse dalla ricorrente riguardano essenzialmente l'aspetto medico, che non sarebbe stato sufficientemente approfondito.
Ora, se è vero che l'assicurata presenta patologie sia d'ordine psichico che fisico, e se é altresì vero che solo i disturbi psichici sono stati oggetto di valutazione peritale, ciò non significa che l'analisi sia stata compiuta in modo approssimativo.
Al proposito è bene sottolineare che l'UAI commissiona una perizia solo allorquando la documentazione raccolta non permette di giungere ad una conclusione convincente.
Il compito del Servizio medico regionale (SMR) consiste proprio nel determinare quali sono le patologie che influenzano la capacità lavorativa, e se del caso in quale misura la limitano. Da quanto emerge dalla lettura del parere SMR 31 marzo u.s., la documentazione fornita nel caso concreto ha permesso al medico incaricato di tirare le proprie conclusioni senza che fosse necessario procedere ad indagini ulteriori. Ciò non toglie che lo stato della ricorrente sia stato valutato nel suo insieme, e che il giudizio finale risulti quindi completo.
Ed è per tali ragioni che lo scrivente Ufficio, pur non opponendosi formalmente alla richiesta di una perizia avanzata dalla ricorrente, ritiene che la stessa sia superflua.
In merito poi alla questione relativa ai provvedimenti professionali, occorre sottolineare che la consulente ha sì escluso una riqualifica, ma non in virtù di un pronostico circa le possibilità di reinserimento nel ciclo produttivo. La consulente ha infatti sottolineato che l'interessata è senz'altro in grado di ricollocarsi autonomamente nell'ambito di una professione analoga a quella svolta in precedenza (cf. doc. n. 28 inc. AI).
Per il resto si richiamano i contenuti della decisione su opposizione, della quale si postula l'integrale conferma.
Visto quanto sopra si chiede conseguentemente di respingere il ricorso." (doc. IV)
1.5. Con osservazioni 23 giugno 2004, l'assicurata ha osservato:
" con riferimento al vostro assegno termine del 18 giugno 2004 per presentare richiesta di eventuali ulteriori mezzi di prova, con la presente si ripropone la formale richiesta di allestimento di una perizia medica giudiziaria relativa alla capacità al guadagno della ricorrente, che tenga conto di tutte le patologie sofferte dall'assicurata (sia fisiche che psichiche), richiesta del resto alla quale l'Ufficio AI nemmeno formalmente si oppone.
Rispettivamente si chiede che tale perizia si esprima anche in relazione ad eventuali provvedimenti professionali di integrazione che dovessero essere necessari." (doc. VII)
1.6. In data 25 giugno 2004, il Giudice delegato ha accolto l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria (doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
A partire dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d'invalidità anche dopo il 28 febbraio 2002, rispettivamente, se sono necessari ulteriori accertamenti medici.
Dev'essere anche valutato quanto chiesto in via subordinata dal legale dell'assicurata, ossia di rinviare gli atti all'UAI perché valuti nuovamente i presupposti per una riformazione professionale tenendo conto degli aspetti reumatologici ed internistici a suo dire ignorati dalla consulente.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid.
2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158
e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid.
3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid.
4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Nella fattispecie, in data 25 agosto 2000, il dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, ha certificato un'incapacità lavorativa del 100% dal giugno 1999, motivando:
" Si tratta di una 42enne di origine santo domenicana che vive in Svizzera dal 1993.
Il primo matrimonio durò 10 anni dal quale la paziente ha 3 figli; un maschio di 25, una femmina di 21 e un altro di 20 anni, l'ultimo è gravemente malato, sordomuto, ha dei disturbi cerebrali.
Attualmente in fase di divorzio dal secondo marito che è fortemente disturbato, consuma dell'alcol ed è molto aggressivo e apparentemente non concede il divorzio alla paziente.
La paziente si trova ricoverata presso la Clinica __________ di __________ per un ennesimo episodio depressivo "ricaduta con forti idee suicidali", somatizzazioni e importanti sintomi depressivi di tipo ansia, angoscia, agitazione psicomotoria, disturbi neurovegetativi, insonnia e ribelle ai psicofarmaci accompagnata da vari somatizzazioni e dolori ubiquitari.
Una volta migliorata la sua situazione si potrebbe orientarla in una reintegrazione sociale, essendo una persona limitata, senza alcuna formazione ha bisogno di aiuto per trovare un'occupazione." (doc. AI 7)
In data 14 ottobre 2000, la dr.ssa __________, psichiatra e psicoterapeuta, ha rilevato:
" DIAGNOSI
Reazione emotiva a fattore stressante in personalità sradicata. F43.9 dell'ICD10
VALUTAZIONE E PROGNOSI
Dall'ultima visita sembra lentamente migliorare, anche se non possiamo considerarla del tutto guarita. Meno regredita, tende ad autocommiserarsi meno, globalmente appare più vivace e più reattiva, vedi combattiva. Una certa speranza di riprendersi riaffiora. Trae beneficio consistente dalla frequentazione dell'ospedale di giorno. L'IL al 100% prevedo perdurerà per ancora due/tre mesi. In seguito dovrebbe poter riprendere la capacità lavorativa al 50% progressivamente aumentandola, coll'inizio dell'anno nuovo." (allegato doc. AI 9)
Il perito incaricato dall'UAI, dr. __________, psichiatra, in data 8 novembre 2001, ha rilevato quanto segue:
" 4. Diagnosi
Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti (ICD 10: F 43.22). Disturbo passivo-aggressivo di personalità (ICD 10: F 60.9).
Queste diagnosi hanno delle ripercussioni sulla capacità di lavoro a partire dal 1999.
5. Valutazione e prognosi
Si tratta di un quadro psichiatrico complesso che non a caso ha messo in difficoltà i medici curanti e il medico fiduciario della cassa-malati, che sono arrivati a delle valutazioni piuttosto discordanti. E' una paziente che presenta un disturbo dell'adattamento con sintomi ansiosi e depressivi ma soprattutto un disturbo di personalità passivo-aggressivo, caratterizzato da un atteggiamento negativistico e di resistenza passiva a richieste di prestazioni ragionevoli nelle situazioni sociali e lavorative. La paziente appare rancorosa, irritabile, rivendicativa, e assume spesso atteggiamenti vittimistici con l'intento inconsapevole di manipolare gli altri. Tutte le cure finora praticate non hanno sortito alcun effetto apprezzabile anche perchè lei aspetta passivamente la risoluzione miracolosa di tutti i suoi problemi. Ha chiesto ed ottenuto un numero impressionante di cure e di medicamenti e tende a chiedere sempre di più anche se il risultato appare già scontato in partenza. I benefici secondari di tale comportamento appaiono evidenti come pure le tendenze manipolatorie, perchè l'atteggiamento vittimistico non si esprime sullo sfondo di un disturbo di personalità evitante/dipendente ma piuttosto sullo sfondo di un disturbo di tipo passivo-aggressivo.
Questa distinzione è importante per valutare l'impatto e le conseguenze dell'atteggiamento vittimistico, che nel primo caso è connaturato al disturbo stesso, mentre nel secondo assume una chiara valenza manipolatoria. Non a caso la paziente sa mettere in seria difficoltà il curante attraverso minacce reiterate di suicidio. Così riesce a mantenere un'attenzione nei suoi riguardi e il riconoscimento del suo statuto di malata e persona inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La ripresa di un'attività lavorativa è tuttavia un elemento terapeutico fondamentale e certamente non accresce un eventuale pericolo suicidario.
Abbiamo cercato di chiarire la sostanza degli episodi psicotici menzionati, dato che essi costituirebbero un fattore prognostico negativo. Non abbiamo tuttavia trovato degli elementi comprovanti uno stato persistente di tipo psicotica, visto che, in tutti i rapporti consultati, questi episodi non sono descritti nella loro natura. Secondo il Dr. __________i si è trattato di un solo episodio avvenuto diversi anni fa, ma che successivamente non è mai più stato osservato.
Abbiamo reso attento il curante sul pericolo di un abuso di psicofarmaci da parte della paziente che afferma di prendere regolarmente ben 14 pastiglie al giorno (vedi descrizione sopra). Questo pericolo viene pure menzionato in un rapporto dell'Ospedale __________ del 22.01.01 in cui si attribuiscono all'abuso di psicofarmaci le difficoltà alla deambulazione e i dolori agli arti inferiori lamentati dalla paziente. Perciò occorrerà innanzi tutto procedere ad una drastica riduzione del consumo di psicofarmaci se si vorrà reinserire la paziente in un processo lavorativo. Prevediamo da parte sua delle resistenze che si manifesteranno molto probabilmente con un aggravamento temporaneo della sintomatologia e con la richiesta di nuovi medicamenti.
La paziente ha sicuramente delle risorse non indifferenti, malgrado la professata incapacità a svolgere un'attività regolare. Non abbiamo ad es. riscontrato dei disturbi della memoria, della concentrazione o dell'attenzione e in questo senso confermiamo sia il rapporto della Clinica __________ del gennaio del 2001 che le osservazioni fatte dalla Dr.ssa __________. La paziente mostra inoltre un aspetto spesso stenico e deciso e sa farsi valere abbastanza bene all'interno di un gruppo.
Le difficoltà incontrate sull'ultimo posto di lavoro, sono probabilmente ascrivibili anche al suo carattere litigioso e rivendicativo.
In considerazione del quadro psicopatologico attuale, della personalità della paziente e delle sue risorse, riteniamo esigibile un'attività lavorativa al 70% nella professione precedentemente svolta di ausiliaria. Non vediamo alcuna limitazione d'orario. Questa condizione dovrebbe poter essere raggiunta entro 3 mesi.
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
Le menomazioni qualitative e quantitative a livello psicologico e mentale sono riconducibili alla sindrome di disadattamento con sintomi ansiosi e depressivi e al disturbo di personalità aggressivo-passivo. Questo disturbo ha portato alla compromissione della capacità lavorativa fino alla fine del 2000. II problema principale, al momento attuale, è il massiccio consumo di psicofarmaci che compromettono la capacità lavorativa nella misura del 50%. Riteniamo tuttavia che entro 3 mesi sia esigibile una prestazione lavorativa al 70%, come ausiliaria e donna delle pulizie, senza limitazioni particolari di orario.
L'ambiente di lavoro della paziente è senz'altro in grado di sopportarne i disturbi psichici.
C. Conseguenze sulla capacità di integrazione
Non sono ragionevoli né indicati dei provvedimenti di integrazione ma semmai un aiuto nella ricerca di un lavoro adeguato." (doc. AI 21)
Nella sua proposta del 15 luglio 2002, la dr. __________ del SMR, ha osservato:
" alla luce della perizia del dr. __________ si conclude ad un'inabilità lavorativa completa dal novembre 1999 al febbraio 2002 e ad una capacità lavorativa del 70% a partire dal marzo 2002. Può essere presentata alla CIP per un aiuto al collocamento in attività adeguata." (doc. Ai 25)
In data 25 agosto 2003, il dr. __________, generalista, ha certificato:
" Con la presente desidero informarvi in merito alla paziente summenzionata che seguo come medico curante dal 03.09.2002.
Diagnosi
- sospetta fibromialgia
- sindrome cervico-vertebrale cronica
- sindrome lombovertebrale cronica in paziente con discopatia L4-L5
- sindrome ansioso-depressiva
- stato dopo tentamen medicamentoso
- arteriopatia dei piccoli vasi di origine indeterminata
- ipertensione arteriosa
- ipercolesterolemia
- abuso nicotinico
- esiti di ulcere gastriche
- emicrania anamnestica
- stato dopo isterectomia per ipermenorrea anemizzante (18.11.02)
La sig.ra RI 1, oltre all'importante sindrome ansioso-depressiva, presenta le summenzionate problematiche internistiche e reumatologiche, che influenzano in modo negativo la sua capacità lavorativa.
Per quanto riguarda l'arteriopatia dei piccoli vasi, la paziente è stata ricoverata il 18.02.1999 nel reparto di __________ dell'__________ di __________ a causa di una lesione pre-necrotica all'alluce destro e al quarto dito del piede destro. Un'arteriografia dell'arto inferiore destro ha evidenziato fenomeni di spasmo in sede distale in parte reagenti alla somministrazione di nitrati con alterazioni organiche soprattutto in corrispondenza dei 1° e IV° raggio, immagine radiologica compatibile con una malattia di Raynaud. La capillaroscopia è risultata compatibile con un'acrosindrome. Il 21.01.03 la paziente ha presentato nuovamente due piccole lesioni bluastre a livello dell'alluce destro con dolori e senso di congelamento.
La capillaroscopia effettuata il 31.01.03 dal dr. Tutta ha evidenziato un netto aumento di emorragie a voluta di fumo; l'angiologo ha consigliato l'introduzione di Adalat CR 30 in terapia, aggiungendo dell'Isoket spray localmente prima di esporsi al freddo a livello dei polpastrelli delle dita, come pure a consigliato l'introduzione di Aspirina cardio in terapia a titolo di antiaggregante piastrinico (vedi referto allegato).
La paziente presenta inoltre una sindrome cervico-vertebrale cronica, come pure una sindrome lombovertebrale cronica, che si è riacutizzata il 24.04.03 mentre lavorava in prova in una cucina di un ristorante; portando una pentola di acqua bollente la paziente è
scivolata e cadendo ha picchiato l'osso sacro a terra. La paziente si è presentata da me per questa problematica il 06.05.03; presentava una dolenzia alla palpazione della muscolatura paravertebrale lombare, soprattutto a sinistra. La forza agli arti inferiori era conservata, come pure la sensibilità tattile; il ROT achilleo è debole a destra, conservato a sinistra. Lasègue negativo bilateralmente. Il 03.06.03 presso l'__________ a __________ è stata effettuata una Rx della colonna lombare che evidenzia una netta riduzione dell'interspazio di L4-L5 per discopatia condrotica con accenno di spondilosi. Nessuna lesione o alterazione visibile a livello del sacro e del coccige. La Rx della colonna cervicale mostra una lordosi fisiologica disarmonica con lieve angolatura a livello C4-C5 in presenza di una curvatura complessivamente ridotta. All'esame clinico la paziente presenta numerosi tender points dolenti alla palpazione; per il sospetto di una fibromialgia è stata annunciata al dr. __________, FMH Reumatologia a __________ per un consulto specialistico. È da notare che i primi sintomi della fibromialgia era già presenti alla visita d'entrata del 03.09.02.
Per quanto riguarda la sindrome ansioso-depressiva, la paziente ha dovuto essere ricoverata presso la Clinica __________ di __________ dal 02.12.02 al 20.12.02 per una riacutizzazione della sintomatologia depressiva che l'aveva portata il 19.11.02 ad assumere una quantità imprecisata di pastiglie di Dalmadorm (non è ben chiaro se a scopo suicidale o dimostrativo).
In considerazione delle problematiche internistiche associate all'importante problematica ansioso-depressiva (con recente episodio di tentamen!), ritengo che l'incapacità lavorativa della paziente debba essere considerata del 100%, almeno a partire dal 03.09.02 (cioè da quando seguo la paziente come medico curante)." (doc. AI 32)
In data 31 marzo 2004, il dr. __________, medico responsabile del SMR, ha precisato:
" La paziente, alla quale è stata riconosciuta una rendita per periodo limitato, chiede che il diritto a rendita venga ammesso anche oltre il periodo indicato nella decisione. A supporto di tale richiesta produce un rapporto del Dr. __________, curante dal settembre 2002.
Diagnosi attestate dal Dr. __________:
- sospetta fibromialgia
- sindrome cervico-vertebrale cronica
- sindrome lombo-vertebrale cronica in paziente con discopatia L4-
L5
- sindrome ansioso depressiva
- stato dopo tentamen medicamentoso
- arteriopatia dei piccoli vasi di origine indeterminata
- ipercolesterolemia
- abuso nicotinico
- esiti di ulcere gastriche
- emicrania anamnestica
- stato dopo isterectomia per ipermenorrea anemizzanti (18.11.02)
Agli atti:
- rapporto del Dr. __________, dicembre 99, con diagnosi di iniziale
uncartrosi. I disturbi sono parzialmente imputati alla lesione
degenerativa e in parte a problemi psicologici. Terapia chirurgica
non indicata, prescritto ciclo di fisioterapia.
- rapporto di degenza Osp. __________. Le diagnosi sono
o pleurite, sospetto infiltrato (commento mio: polmonite)
o arteriopatia dei piccoli vasi con pregressa lesione prenecrotica
alluce destro e sospetta recidiva
o episodio depressivo con sintomi psicotici
o ipercolesterolemia lieve
o vengono menzionati i problemi secondari, cioè risolti.
- Con le cure del caso le patologie organiche sono guarite,
rispettivamente, quelle di tipo psichiatrico, migliorate tanto da permettere la dimissione e i controlli ambulatoriale presso il curante dr. __________
- Rapporto degenza __________, Bellinzona del maggio 1998, da quale si
evince che il problema principale, al momento, era l'arteriopatia dei piccoli vasi. Si menzogna anche il tabagismo. Con la terapia il problema è, perlomeno in senso transitorio, risolto.
- Rapporto del dr. __________, luglio 2000, nel quale si pongono le
diagnosi di
o Grave disturbo depressivo con episodi di sintomi psicotici
o Arteriopatia dei piccoli vasi
o Cervicobrachialgia dx. su discopatia CS-C6 e piccola ernia
foraminale
o Esiti di ulcere gastriche
- Per la patologia vascolare fa riferimento agli accertamenti
ospedalieri, per la discopatia cervicale all'esame specialistico del dr. __________ e propone di rivolgersi al curante psichiatra per la problematica psichiatrica.
- Rapporto succinto per l'AI del dr. __________, nel quale pone le
diagnosi di
o Depressione ricorrente
o Lombosciatalgia.
- Scarno dal lato clinico, il rapporto fa riferimento alla necessità di
aiuto nel reperire un posto di lavoro.
- Rapporto Clinica __________, __________ del gennaio 2001, si tratta dei
riassunto della degenza richiesta dallo psichiatra curante per riacutizzazione di stato depressivo. Riporta le diagnosi note, descrive lo stato generale, compreso stato locomotorio senza particolarità e nessun deficit neurologico. Alla dimissione la paziente viene riaffiliata allo psichiatra curante.
- Rapporto del Dr. __________, agosto 2001, con il quale si trova
conferma della stazionarietà dello stato di salute e conferma un'IL del 100%.
- Rapporto della dr.ssa. __________, psichiatra fiduciaria assicuratore IG. Non si riassume il rapporto poiché commentato dal Dr. __________ nella perizia richiesta dall'Al.
- Rapporto peritale Dr. __________ per l'UAI. Vengono poste le diagnosi di:
o Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti
o Disturbo passivo-aggressivo di personalità
o Entrambe le diagnosi con ripercussione sulla CL.
- Nel rapporto sono discussi i vari problemi, si sono annotati i colloqui con i curanti e si giunge alla valutazione della CL ancora presente per un 70% non condizionata dal tempo di lavoro. Si aggiunge che, dal lato medico non si vedono necessari provvedimenti d'integrazione, se non l'aiuto per reperire un posto di lavoro.
Da vari rapporti emerge una lunga lista di "diagnosi" per le quali va subito fatta l'osservazione che le seguenti "ipercolesterolemia, abuso nicotinico, esiti di ulcere gastriche, emicrania anamnestica e stato dopo isterectomia per ipermenorrea anemizzanti" (vedi Dr. __________) non hanno influsso sulla CL.
L'arteriopatia periferica è patologia che viene influenzata negativamente da due elementi importanti quali il freddo, che provoca costrizione dei vasi e il tabagismo. Per quanto riguarda il freddo si può prevenire il danno con medicamenti (antagonisti del calcio, come già sono prescritti) e con l'esposizione di breve durata. II fattore negativo, costituito dall'uso di nicotina può essere evitato sia in genere che durante attività professionali. Da qui una limitatezza per l'attività lavorativa limitata alle situazioni di esposizione al freddo (tipo lavoro in celle frigorifere, lavori all'esterno dal tardo autunno all'inizio di primavera, lavaggio di verdure a lungo).
I disturbi del rachide sono sempre apparsi come occasionali, non necessitanti di terapie particolari o continue e non sono mai stati messi in evidenza come limitativi della CL. La valutazione radiologica allegata mostra alterazioni non gravi e non dissimili da quanto si può riscontrare in pazienti dell'età come la nostra. Nel rapporto allegato all'opposizione non si trovano elementi che mettano in dubbio la valutazione dell'UAI o elementi di critica alla perizia del dr. __________ (patologia predominante). Nel commento del dr. __________ si ritrovano pure elementi che mostrano come l'esposizione di disturbi vada correlato con la richiesta di medicamenti di tipo "manipolatorio" (vedi disturbo di personalità); si considera che l'aderire ai bisogni soggettivi si rischia di non creare beneficio alla paziente. Possiamo ritenere che l'accertamento medico su cui si basa la decisione dell'UAI sia corretto e coerente." (doc. AI 37)
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V
294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss),
in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che
deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7.1. Per quanto concerne l'aspetto psichiatrico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta.
In concreto, in esito ad un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute dell'assicurata, nel referto 8 novembre 2001 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali - il perito, sulla base di quattro consultazioni con l'assicurata, di colloqui telefonici con la dr.ssa __________, con il dr. __________ e con la psicologa __________, dall'esame degli atti medici a sua disposizione, dopo illustrazione dei dati anamnestici (anamnesi familiare, personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della terapia e suoi risultati) dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive (status psichiatrico), sulla scorta di una approfondita valutazione anche dal profilo prognostico, ha concluso che l'assicurata, affetta da disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti (ICD 10: F 43.22) e disturbo passivo-aggressivo di personalità (ICD 10: F 60.9), ha presentato, dal punto di vista psichiatrico, una totale incapacità lavorativa sino a febbraio 2002, rispettivamente una capacità al 70% a partire da marzo 2002 (cfr. anche doc. AI 25).
Lo specialista ha inoltre aggiunto che nella fattispecie non sono indicati provvedimenti di integrazione ma che semmai all'assicurata serve un aiuto nel reperire un lavoro.
2.7.2. Per quanto attiene l'aspetto fisico, l'assicurata sostiene che l'UAI non ha sufficientemente analizzato le patologie di cui è portatrice, e per questo chiede l'erezione di una perizia giudiziaria in tal senso.
Per quanto riguarda l'aspetto prettamente fisico il dr. __________ del SMR ha analizzato nel dettaglio la refertazione medica fino a quel momento messagli a disposizione, giungendo alla conclusione che le diagnosi attestate dal Dr. __________, curante del ricorrente, ossia "sospetta fibromialgia, sindrome cervico-vertebrale cronica, sindrome lombo-vertebrale cronica in paziente con discopatia L4-L5, stato dopo tentamen medicamentoso, arteriopatia dei piccoli vasi di origine indeterminata, ipercolesterolemia, abuso nicotinico, esiti di ulcere gastriche, emicrania anamnestica e stato dopo isterectomia per ipermenorrea anemizzanti", non hanno nessuna incidenza sulla capacità lavorativa, per cui non ha reputato necessari altri approfondimenti medici in tale senso.
Egli ha chiaramente riferito che per l'arteriopatia periferica, influenzata dal freddo e dal tabagismo, ci sono validi rimedi senza per questo influenzare la capacità lavorativa dell'assicurata (calcio per il freddo e astinenza dal fumo per il tabagismo). Per quanto attiene al freddo, egli indica chiaramente di evitare lavori in celle frigorifere, lavori all'esterno o quelli che implicano il lavaggio di verdure con acqua fredda per troppo tempo.
Per quanto riguarda i disturbi del rachide, egli a sottolineato che sono sempre stati occasionali senza che si rendesse (o si renda) necessario terapie particolari. Anche questa patologia non ha nessuna influenza sulla capacità lavorativa. Per quanto riguarda la valutazione radiologica, il medico responsabile del SMR non ha rilevato alterazioni particolari.
Da ultimo non deve essere relativizzato l'aspetto di "manipolazione" che, secondo il perito, l'assicurata ha messo e mette in atto: "la paziente appare rancorosa, irritabile, rivendicativa, e assume spesso atteggiamenti vittimistici con l'intento inconsapevole di manipolare gli altri. Tutte le cure finora praticate non hanno sortito alcun effetto apprezzabile anche perchè lei aspetta passivamente la risoluzione miracolosa di tutti i suoi problemi. Ha chiesto ed ottenuto un numero impressionante di cure e di medicamenti e tende a chiedere sempre di più anche se il risultato appare già scontato in partenza. I benefici secondari di tale comportamento appaiono evidenti come pure le tendenze manipolatorie, perchè l'atteggiamento vittimistico non si esprime sullo sfondo di un disturbo di personalità evitante/dipendente ma piuttosto sullo sfondo di un disturbo di tipo passivo-aggressivo" (doc. AI 21 pag. 8).
Per cui appare corretta la valutazione dell'UAI che ritiene non necessaria una perizia globale per tutte le affezioni fisiche, e ciò sulla base del rapporto medico SMR del 31 marzo 2004 (doc. AI 37).
A proposito del certificato 25 agosto 2003 del medico curante dr. __________, attestante un'incapacità lavorativa totale almeno dal 3 settembre 2002, lo stesso non può essere preso in considerazione ai fini del presente giudizio non perché inattendibile, ma in quanto non sufficientemente circostanziato conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6).
Questo Tribunale ritiene quindi che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti volti a stabilire un'eventuale riduzione di rendimento nell'ultima attività svolta dall'interessata.
Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Se le condizioni dell'assicurata dovessero comunque effettivamente peggiorare, alla ricorrente sarà data la possibilità di introdurre una nuova domanda di prestazioni.
2.8. Il caso è stato in seguito sottoposto alla consulente in integrazione professionale (di seguito consulente), che nel suo rapporto finale del 20 giugno 2003, ha precisato:
" Dall'analisi degli elementi socio professionali si esclude l'applicazione di provvedimenti d'integrazione professionale Al, in quanto non ci sono le basi scolastico-teoriche perché gli stessi possano avere successo, di conseguenza non porterebbero ad un aumento della capacità di guadagno residua; stando alle conclusioni della perizia affidata al Dr. __________, l'assicurata risulta capace al lavoro nella misura del 70% nell'attività di Ausiliaria e/o Addetta alle pulizie, attività già svolte nel passato.
Elementi medici
Oggettivamente
La signora, come indicato nel rapporto peritale redatto dal Dr. __________, presenta le seguenti diagnosi: Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti (ICD 10: F43.22) e Disturbo passivo-aggressivo di personalità (ICD 10. F 60.9); stando alle indicazioni del perito, l'assicurata è da ritenere abile al 70% nella sua professione di Ausiliaria e/o Addetta alle pulizie.
Soggettivamente
La signora afferma di non poter assolutamente lavorare e ritiene di dove beneficiare di una rendita d'invalidità; per un certo periodo ha frequentato settimanalmente il centro terapeutico diurno <__________ > di __________, dove ha potuto accedere a sedute di ergoterapia (svolgere lavori manuali, cucinare, fare le pulizie, ...) e a varie altre terapie; gli incontri erano a gruppi e vi partecipavano circa 15 persone. Ha interrotto questa frequentazione dopo un periodo di influenza.
Elementi socio professionali ed economici
L'assicurata frequenta le scuole dell'obbligo a __________; non ha avuto la possibilità di iniziare e portare a termine qualsivoglia formazione professionale; da quando è giunta in Svizzera, nel 1993, la sua vita lavorativa è sempre stata caratterizzata da attività Ausiliarie, Aiuto domestico, Cameriera ai piani, Ausiliaria di servizio, Aiuto cucina, Cameriera (...).
La signora RI 1, nel mese di dicembre 1999 e con effetto al 31 marzo 2000, è stata licenziata dalla __________ __________ di __________ dove era impiegata nella funzione di Ausiliaria di servizio (inserviente e addetta alle pulizie...); nel 2000 se avesse continuato l'attività lavorativa avrebbe percepito fr. 3'055.70 al mese (per 13 mensilità).
Attitudine alla reintegrazione
Ho incontrato l'assicurata per spiegare nel dettaglio le modalità di applicazione dei provvedimenti professionali dell'Assicurazione invalidità quando e a che condizioni possono essere applicati tali provvedimenti; ho chiesto delle sue prospettive occupazionali. L'assicurata è parecchio centrata sulle problematiche personali, sulle difficoltà economiche; il vissuto soggettivo della sua malattia le ha fatto sperare e quindi credere nell'attribuzione di una rendita d'invalidità, oppure in una riqualifica professionale di base che le permettesse di qualificarsi professionalmente - ha accennato ad un diploma di Sarta - così da permettergli un miglioramento della situazione finanziaria, pur non essendo sicura di poter garantire continuità e regolarità su un posto di lavoro.
Discussione
Questo caso si presenta un po' particolare; da un lato il medico specialista in psichiatria che ha redatto la perizia, Dr. __________, valuta l'assicurata nuovamente capace la lavoro nella sua funzione di Ausiliaria / Inserviente, nella misura del 70%; dall'altra il curante specialista in psichiatria, Dr. __________, ritiene che per questa assicurata è opportuna una integrazione di tipo sociale.
Un altro elemento di cui tenere conto è l'attitudine dell'assicurata, che risulta essere totalmente centrata sulle problematiche di salute, economiche e relazionali; la signora si propone rivendicativa e per nulla fiduciosa in un percorso di reinserimento lavorativo.
Dal punto di vista medico potrebbe riprendere un'attività di Ausiliaria in un istituto di cura, oppure un'attività di Ausiliaria di pulizie e/o altre attività generiche semplici di tipo esecutivo (…).
L'analisi della situazione mi porta ad affermare che non è possibile <investire> in un programma di riqualifica professionale secondo l'art. 17 LAI.
Per quanto attiene alle prestazioni di Aiuto al collocamento, le difficoltà stanno nell'attitudine rinunciataria dell'assicurata; sarebbe opportuno un programma di accompagnamento affinché riprenda fiducia in se stessa e con questo ri-diventi personalmente attiva e propositiva; solo in secondo tempo, quando la signora RI 1 avrà nuovamente fiducia nelle sue possibilità, un sostegno nel "aiuto al collocamento" da parte nostra potrà dare risultati; fatta questa premessa si può restare a disposizione per finanziare un periodo di introduzione al lavoro "mini riqualifica pratica ad hoc" della durata di 3-6 mesi (da stabilire dettagliatamente in presenza di un concreto posto di lavoro), qualora vi fosse un posto vacante ed un tale provvedimento potesse consentire un sensibile ed ulteriore incremento della capacità di guadagno.
Conclusioni
Nel caso specifico non ci sono i presupposti per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione professionale; il danno alla salute, il livello salariale e formativo raggiunto precedentemente al manifestarsi di tale danno, ci permettono di stabilire che la signora RI 1 possa trovare un collocamento in attività generiche semplici ed esecutive (come quelle svolte in precedenza), senza la necessità di applicare provvedimenti d'integrazione professionale volti al conseguimento di una qualifica di base a carico dell'AI; un eventuale ostacolo alla riuscita del collocamento può risiedere nell'attitudine rinunciataria dell'assicurata quindi nel suo centraggio sugli impedimenti legati al danno alla salute." (doc. AI 28)
In merito alla valutazione operata dalla consulente in integrazione professionale va osservato quanto segue.
Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in
base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der
obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato
e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht, op cit., p.
212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Ciò
non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).
Dall’altra parte, l'art. 8 cpv.
1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità
hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti
professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare,
conservare o avvalorare la capacità di guadagno.
Ciò non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in integrazione professionale.
Nel rapporto 20 giugno 2003 la consulente, tenendo conto delle risultanze peritali (doc. AI 21), ha evidenziato che nel caso di specie non sono più dati i presupposti per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione volti ad un recupero o miglioramento della capacità di guadagno, e ciò a causa delle scarse basi scolastiche e l'assenza di motivazione espressa in sede di colloquio. L'assicurata ha assunto un'attitudine rinunciataria, concentrando tutta la propria attenzione solo sul danno alla salute, sulle problematiche economiche e sociali, portandola inevitabilmente ad assumere un atteggiamento rivendicativo (rendita).
Riferendosi a quanto stabilito dal perito, anche la consulente si trova d'accordo sulla possibilità da parte dell'assicurata di riprendere la propria precedente attività nella misura indicata dal sanitario oltre ad altre attività semplici di tipo esecutivo.
Per quanto attiene alle prestazioni di aiuto al collocamento, la consulente sottolinea che anche qui l'attitudine rinunciataria dell'assicurata preclude ogni iniziativa; a suo parere tuttavia, sarebbe per contro auspicabile, testuali parole, un "programma d'accompagnamento" per farle riprendere fiducia. Secondo la consulente, solo dopo aver riacquistato fiducia in se stessa, e dopo essere ridivenuta attiva e propositiva, potrebbero entrare in linea di conto misure di "aiuto al collocamento" dell'AI.
Per quanto attiene quindi a quanto chiesto subordinatamente dal legale dell'assicurata, ossia di rinviare gli atti all'UAI perché valuti nuovamente i presupposti per una riformazione professionale tenendo conto degli aspetti reumatologici ed internistici a suo dire ignorati dalla consulente (cfr. ricorso pag. 6), alla luce delle considerazioni espresse al riguardo dalla consulente in integrazione e considerato inoltre che le patologie fisiche di cui è portatrice l'assicurata non risultano avere nessuna incidenza sulla capacità lavorativa (cfr. consid. 2.7.2), un eventuale rinvio per valutare nuovamente tale aspetto non appare giustificato.
Pertanto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è da ritenere abile al lavoro in misura del 70% dal mese di marzo 2002 nella precedente attività di ausiliaria alle pulizie, così come descritto dallo specialista dr. __________ (psichiatra) e dalla consulente in integrazione professionale.
2.9. Se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.
Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche quando una rendita è erogata retroattivamente e che si decide nel contempo di ridurla o sopprimerla più tardi (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Dagli atti di causa emerge che la modifica dell'incapacità al lavoro e, di riflesso, al guadagno è stata accertata, in occasione dell'esame specialistico del dr. __________, datato 8 novembre 2001(doc. AI 21, 38, IV), a partire dal marzo 2002.
All'assicurata deve quindi essere assegnata una rendita intera d'invalidità sino al mese di maggio 2002 (3 mesi dopo il miglioramento avvenuto dal 1° marzo 2002; cfr. perizia dr. __________, doc. AI 21, cfr. art. 88a cpv. 1 OAI).
Dal mese di giugno 2002 il grado d'invalidità deve essere per contro confermato al 30%, ciò che non dà diritto a nessuna rendita.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 28 aprile 2004 è annullata.
§§ L'Ufficio assicurazione invalidità verserà alla ricorrente una
rendita intera d'invalidità sino al mese di maggio 2002.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI verserà all'assicurata fr. 1'300.-- quale indennità per ripetibili (IVA inclusa).
3.- Il decreto 25 giugno 2004 con il quale alla ricorrente è stata concessa l'assistenza giudiziaria è revocato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti