Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
BS/td |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Raffaele Guffi |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2004 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 28 aprile 2004 emanata da |
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1958, precedentemente attivo quale meccanico industriale, in data 20 luglio 2000 è stato vittima di un incidente della circolazione.
L’incidente è stato notificato alla __________, la quale, con decisione 13 dicembre 2000, ha negato il diritto a prestazioni non essendo dato un nesso causale tra l’infortunio ed i disturbi accusati (cfr. dossier LAINF, inc. AI 15).
Nel mese
di gennaio 2002 RI 1 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti
facendo presente di soffrire di mal di schiena in particolare nella zona
cervicale (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
reumatologica eseguita dal dr. __________, con decisione 27 gennaio 2003
l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni,
rilevando quanto segue:
" La sua pratica d’invalidità ha necessitato della documentazione
medica nonché della perizia del Dottor __________.
Dalla stessa risulta che lei può ancora lavorare 8-9 ore al giorno, con una
rendita dell’80%,.
Le attività precedentemente svolte sono ancora esigibili nella misura
sopraccitata.
Essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non
esiste." (Doc. AI 27)
1.2. Con
decisione 28 aprile 2004 l’Ufficio AI ha respinto la tempestiva opposizione
dell’assicurato e confermato il diniego di prestazioni, facendo in particolare
presente come l’aspetto reumatologico sia stato esaurientemente valutato in
sede peritale (doc. AI 33).
1.3. Avverso la
succitata decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso “cautelare” con cui ha chiesto
il riconoscimento di una rendita d’invalidità ed, in via subordinata, il rinvio
degli atti all’UAI per un complemento istruttorio.
A seguito del decreto di completazione 1° giugno 2004 del TCA, in data 15
giugno 2004 il legale dell’assicurato ha esposto le motivazioni del ricorso.
Sostanzialmente egli ritiene carente l’operato dell’amministrazione, non avendo
la stessa indagato l’aspetto psichiatrico:
" I medici presso la __________ hanno immediatamente accertato la necessità di predisporre tali aspetti investigativi di natura psichica.
Anche il perito dell'AI, il dr. __________, accerta nel proprio referto una importante somatizzazione. La qual cosa, essendo riportata nella diagnosi e facendo parte di un referto medico peritale, non la si dovrebbe interpretare quale tentativo di depistaggio da parte dell'assicurato, ma quale vera e propria patologia, con una patente connotazione psichiatrica.
Lascia invece quantomeno perplessi che altri abbiano posto invece l'accento esclusivamente sulla discrepanza tra i reperti oggettivi e la sofferenza manifestata dall'assicurato.
Non si vuole con questo entrare nella disanima di un certo aspetto pregiudiziale mostrato nei confronti dall'assicurato medesimo da una certa data in poi. Per intenderci in epoca successiva al referto del dr. __________ il ricorrente è stato tacciato quale simulante. In epoca precedenza nessuno si era permesso tale giudizio.
Senza voler intentare un processo alle intenzioni, sorge legittimo il dubbio di un certo preconcetto.
Questo potrebbe aver condotto a neppure entrare nel merito di accertamenti di natura psicologica, che invece meriterebbero un sostanziale approfondimento. Il lungo periodo durante il quale il signor RI 1 è rimasto assente dal lavoro impone in effetti di dar seguito a simile accertamento, anche perché agli atti figura in tutti i casi una chiara indicazione in tale senso.
Ne discende che un primo appunto che dev'essere mosso è senz'altro la carenza di accertamenti di natura medica posti in atto. In realtà l'accertamento medico peritale da parte dell'UAI avrebbe, a nostro modo di vedere, dovuto essere di natura multispecialistica e non limitarsi al solo aspetto reumatologico." (Doc. III)
Per quel che concerne la componente somatica il ricorrente ha osservato quanto
segue:
" Da un profilo organico, nell'ambito della perizia del dr. __________ si sono accertate esclusivamente delle limitazioni di natura cervicale.
Nonostante tutti i medici interpellati in precedenza ne abbiano fatto espressamente riferimento, nulla si dice riguardo i dolori frontali, alla nuca ed alla spalla nella parte sinistra, del corpo, che altro non è che il luogo nel quale egli è stato colpito in occasione dell'incidente della circolazione occorsogli il 20 luglio 2000 (rammentiamo infatti che la vettura dell'assicurato è stata colpita lateralmente). Dalla lettura degli atti, si ravvisa che sin da subito, vale a dire sin dagli accertamenti fatti propri dal dr. __________ ed inseguito dalla dr.ssa __________, dal dr. __________ e quindi presso la Cinica di riabilitazione di __________, tutti hanno fatto stato dell'insorgere di questi dolori all'emicorpo sinistro.
Nei fatti però non ha fatto seguito alcun accertamento specifico, neppure la presa in conto della dinamica medesima del sinistro.
Ora accanto all'assenza di qualsivoglia accertamento di natura psichiatrica, all'accusa di patente simulazione (da una certa data in poi) non vi è stata alcuna investigazione riguardante i dolori cervicocefalici a sinistra, segnatamente ove l'assicurato era stato colpito in occasione del noto incidente della circolazione." (Doc. III)
1.4. Con risposta di causa 2 luglio 2004 l’amministrazione propone invece di respingere il ricorso, osservando che:
" In concreto la perizia reumatologica 17 dicembre 2002 del Dr. __________ __________ (doc. 24 inc. AI) ha dettagliatamente valutato il danno alla salute dell'assicurato, considerando anche i dolori cervicocefalici a sinistra ed ha evidenziato la discrepanza fra i riscontri medici oggettivi del danno alla salute somatico (lombare) e i dolori soggettivamente descritti dall'assicurato. Il danno alla salute psichiatrico indicato dall'assicurato rimane, alla luce dell'ampia documentazione medica assunta, una pura indicazione sprovvista di riscontro oggettivo: non risulta infatti nessuna diagnosi di patologia psichiatrica relativa all'assicurato né una sua relativa presa a carico. Considerato che il dolore somatoforme rappresenta un danno alla salute psichiatrico e richiede una corrispondente comorbidità psichiatrica, lo stesso non può essere riconosciuto. La perizia 17 dicembre 2002 del Dr. __________ è completa, motivata e coerente, attestando un'incapacità lavorativa per la precedente attività del 20% per decondizionamento, vale a dire a dipendenza dell'inattività, in sé non invalidante. Conforme ai criteri sviluppati dalla giurisprudenza la perizia ha pieno valore probatorio. L'assicurato per contro non indica, sostanzia e dimostra oggettivamente l'esistenza di un diverso stato di salute che costituisca una base medica oggettiva per il riconoscimento dell'invalidità indicata nel 50%. Come si evince dalle annotazioni 2.7.2004 del medico responsabile SMR Dr. __________ in concreto non vi sono quindi elementi medici che permettono di ritenere sbagliata la valutazione alla base della decisione impugnata, della quale si chiede la conferma." (Doc. V)
1.5. In corso di
causa il Vicepresidente del TCA ha eseguito un accertamento medico, di cui si
parlerà diffusamente nei considerandi di diritto (VII, IX).
Le parti in causa, preso atto di questo accertamento, hanno prodotto le loro
osservazioni in merito (XI, XVI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.
Va al riguardo fatto presente che recentemente il TFA ha precisato
che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità,
di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre
prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni
precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità (DTF 130 V 343).
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Nell’evenienza concreta, RI 1 è stato esaminato dal
dr. __________
che ha eseguito una perizia reumatologica.
Nel rapporto 17 dicembre 2002 lo specialista, esposta dettagliatamente
l’anamnesi, ha posto la seguente diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa:
" Diagnosi con ripercussione sulla capacità di lavoro
- Sindrome panspondilogena su/con:
. turbe statiche con bacino pendente a dx., lieve scoliosi sin.
convessa, iperlordosi lombare, insufficienza muscolare
. decondizionamento e somatizzazione
. moderate alterazioni degenerative con condrosi C5/C6, C6/C7."
Dopo aver proceduto all’esame dell’assicurato il perito ha osservato:
" Il paziente soffre di una sindrome panspondilogena dovuta da un lato alle turbe statiche ed insufficienza muscolare, d'altro canto da un'importante sindrome somatoforme. In effetti, come anche gli altri specialisti che ha consultato, non posso far altro che costatare una grossa discrepanza tra l'esame clinico radiologico ed i sintomi soggettivi. Per esempio durante la visita bisogna pregare il paziente per riuscire ad ottenere una mobilità accettabile del collo, quando poco dopo per uscire e salutare il paziente presenta una rotazione completa della colonna cervicale. La deambulazione è grottesca se richiesta, diventa quasi normale (il paziente presenta unicamente una lieve zoppia data dalla differenza lunghezza delle gambe), una volta che deve uscire dallo studio. Le alterazioni degenerative presenti alla lastre sono di grado medio e non spiegano in ogni caso la sintomatologia presentata dal paziente. La prognosi dal punto di vista reumatologico è buona, l'assicurato presenta solamente delle minime alterazioni degenerative stabili nella loro evoluzione negli ultimi due anni.
I dolori cronici tendono a persistere nel corso degli anni in particolare se il paziente dovesse stare isolato dal punto di vista sociale. Il paziente potrebbe inoltre beneficiare ulteriormente dell'introduzione di un antidepressivo triciclico al fine di alzare la soglia del dolore." (Doc. AI 24)
Per quanto riguarda l’abilità lavorativa il dr. __________ ha concluso:
" B Conseguenze sulla capacità di lavoro
1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovuti ai disturbi
constatati
A livello fisico il paziente presenta unicamente una riduzione dell'intensità lavorativa dovuta al decondizionamento presente. Il paziente è in grado di rendere al 80% su 8-9 ore. Il paziente dovrebbe inoltre evitare di sollevare ripetutamente pesi superiori ai 25-30 kg o di lavorare per più di 2 ore in anteflessione." (Doc. AI 24)
Sulla
scorta di questa valutazione peritale, con la decisione contestata l’Ufficio AI
ha ritenuto l’assicurato abile all’80% nella sua precedente attività lucrativa
e consequenzialmente respinto la domanda di prestazioni.
Il ricorrente contesta il referto del dr. __________ non avendo in particolare
il perito evidenziato i dolori frontali, alla nuca ed alla spalla sinistra
riscontrati dai medici precedentemente consultati.
2.6. Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
2.7. Nell’evenienza concreta, questo TCA non intravede ragioni che
gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________,
specialista delle affezioni di cui l’interessato è portatore, il quale ha
compiutamente valutato il danno alla salute dal profilo reumatologico, sulla
base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e
motivate in merito alla parziale capacità lavorativa (80%) nella sua precedente
attività lucrativa.
Il ricorrente sostiene che non vi è stata alcuna investigazione riguardante i
dolori cervicocefalici, così come evidenziato dai dr. __________, dr. __________
e dai medici della Clinica di __________.
A torto.
Innanzitutto occorre rilevare che dall’accurata anamnesi esposta in perizia
risulta come il dr. __________ abbia debitamente tenuto conto della
documentazione medica contenuta nel dossier, tra cui anche le refertazioni dei
succitati sanitari, nonché degli esami radiologici alla colonna lombare e
cervicale.
Va poi rilevato che in merito all’esito del sinistro del 20 luglio 2000 il
perito ha fatto presente che:
"
Il paziente probabilmente ha riportato solo una
lieve sindrome cervico vertebrale. In effetti il paziente per più di due mesi
non si è recato dal medico curante né da alcun altro medico. Attualmente il
paziente non presenta più lesioni dovute al sinistro del 20.07.2000.” (Perizia
pag. 13).
Egli ha
poi evidenziato che prima dell’incidente il paziente “presentava delle
sindromi lombovertebrali sino a lombospondiogene recidivanti ed in oltre delle
alterazioni degenerative a livello della colonna vertebrale cervicale di lieve
gravità” (perizia pag. 13), le quali attualmente “dal punto di vista
reumatologico … non sono invalidanti per il paziente” (perizia pag. 14).
Dal referto risulta che il dr. __________ ha comunque fatto riferimento ai
dolori descritti dal paziente (“Attualmente il paziente soffre di dolori
occipatiali irradianti da un lato frontalmente sino a sopra gli occhi d’altro
canto alle spalle e giù sul braccio sinistro in particolare sul lato dorsale”,
perizia pag. 7), concludendo tuttavia per una sindrome panspondilogena dovuta
principalmente a turbe statiche.
Infine, il perito ha ritenuto minime le alterazioni oggettivamente riscontrate
(“…le alterazioni visibili alla MRI sono minime e nel corso degli anni
stabili..”, cfr. perizia pag. 8), facendo presente che “ la diminuzione
del 20% – riferita alla capacità lavorativa n.d.r.- è data da un
diminuito rendimento dovuto per il decondizionamento e l’insufficienza
muscolare “(perizia pag. 8).
Ritenuto altresì che la documentazione agli atti non permette di distanziarsi
dalla succitata valutazione peritale, a quest’ultima va attribuito valore
probatorio pieno (consid. 2.8).
Occorre piuttosto sottolineare che la principale ragione delle lamentele descritte
dal ricorrente va cercata nella somatizzazione dei dolori, argomento che verrà
trattato nel considerando seguente.
2.8. In casu,
diversi medici hanno riscontrato una discrepanza tra dolori accusati e i
reperti oggettivi.
Il dr. __________ lo ha ben evidenziato nell’ambito della valutazione
reumatologica (…in effetti, come anche gli altri specialisti che ha
consultato, non posso far altro che costatare una grossa discrepanza tra
l’esame clinico radiologico ed i sintomi soggettivi”…., punto no. 5 del
referto 17 dicembre 2003, riportato al consid. 2.6), facendo quindi presente
una somatizzazione dei dolori (vedi diagnosi).
Al
riguardo, il ricorrente rimprovera all’UAI di non aver accertato la componente
psicologica.
Nella nota 2 luglio 2004 il dr. __________, medico responsabile del SMR, ritiene invece non indicato eseguire una simile valutazione:
" Un commento merita la nota di "somatizzazione" introdotta dal perito tra "concause" della sindrome spondilogena. Questa viene bene descritta nello status (dati oggettivi) e nella discussione. Si tratta del blocco dei movimenti al momento dell'esame clinico che poi non si manifesta in condizioni di poca osservazione o di rallentamento dell'attenzione da parte del paziente.
Non viene riportata alcuna diagnosi psichiatrica; neppure da parte del Prof. __________, specialista nella cura del dolore e persona altamente qualificata per porre diagnosi tipo disturbo da dolore somatoforme e simili.
In assenza di segni anamnestici e clinici di sofferenza per causa psichiatrica e per la discrepanza dei dati soggettivi e oggettivi (inoltre ampliati in situazione d'osservazione).
Si ritiene controindicata una valutazione psichiatrica." (Doc. Vbis)
Effettivamente
nel citato rapporto 12 dicembre 2001 il dr. __________, non trovando una
giustificazione oggettiva ai disturbi accusati dall’assicurato, ha accertato
una discrepanza tra le affezioni lamentate e i riscontri clinici dovuta in
particolare alla sfera psicosociale. Egli ha poi giudicato non necessario
procedere ad ulteriori indagini dell’aspetto somatico, né continuare con la
prescrizione di qualsiasi terapia, ritenendo tuttavia che la problematica
psichiatrica vada indagata (“Diese Diskrepanz zwischen Beschwerdeschilderunt/Verhalten
bei der klinischen Untersuchung und objektivierbaren klinischen Befunden sollte
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der vom Patienten als enorm vermittelte
Leidensdruck ernst zu nehmen ist. Dessen Ursache
ist aber wohl hauptsächlich im psychisozialen Bereich zu suchen. Dementsprechend
sind weitere somatische Abklärungen oder Therapieversuche zwecklos und
verzögern nur die nach dieser Zeit der Arbeitsabstinenz ohnehin fällige
Diskussion um die Berentung. Diese Frage wiederum müsste wohl gutachterlich
behandelt werden“, doc. AI 17)
Vero che il succitato specialista non ha indicato alcuna diagnosi
psichiatrica, né descritto una simile sintomatologia. Tuttavia questo non è
ancora sufficiente per escludere l’esistenza di un’affezione extra-somatica; lo
stesso sanitario ha del resto reputato la fattispecie meritevole di ulteriori
accertamenti.
In tale ambito, con scritto 16 settembre 2004 il Vicepresidente del TCA si è
rivolto direttamente al dr. __________:
"
Con riferimento a tale vostro rapporto ed in
particolare alle vostre osservazioni finali, sono a chiedervi di voler
cortesemente rispondere, nel limite del vostro tempo, ai seguenti quesiti
decisivi per una corretta valutazione del caso, in particolare per quanto
riguarda l'eventuale componente psichica da considerare ai fini assicurativi:
● nell'ambito della vostra
valutazione è stata evidenziata una discrepanza tra dati clinici oggettivi e
sintomi soggettivi. Il rapporto non indica tuttavia nessuna diagnosi di tipo
psichiatrico. E' corretto dedurre che una diagnosi psichiatrica (segnatamente
una possibile sindrome da dolore somatoforme) non è stata indicata in quanto,
in esito alle vostre indagini, è stata da voi esclusa?
● Se ciò non fosse il caso, alla luce
delle vostra valutazione, la componente psichica necessita di essere ulteriormente
indagata in maniera approfondita per chiarire la discrepanza tra dati oggettivi
e soggettivi e quindi per determinare l'esistenza di un'eventuale affezione di
natura psichica con conseguenze invalidanti (notasi al riguardo che dal profilo
reumatologico, tramite perizia ordinata dall'Ufficio AI, è stata stabilita
un'incapacità lavorativa del 20%)?
● Nel rapporto è fatto cenno a
fattori psicosociali che, se ben capisco, potrebbero spiegare l'esistenza dello
stato di sofferenza dell'interessato. E' possibile quindi escludere l'esistenza
di una patologia psichica causata da altri fattori (non psicosociali)?
● Il vostro rapporto si conclude menzionando la necessità di una indagine peritale. Quali aspetti intendete debbano essere chiariti tramite perizia?" (Doc. VII)
Questa è la risposta del dr. __________, primario del centro di cura del dolore presso la clinica __________ di __________:
" Vielen Dank für Ihre Anfrage vom 16. September bzw. 14. Oktober 2004 betreffend Herrn RI 1. lch muss mal leider mitteilen, dass ich diesen Patienten auf Einladung von Dr. __________ nur kurz gesehen habe. Herr Dr. __________ ist nicht mehr an unserer Klinik tätig und kann betreffend seiner Feststellung, insbesondere betreffend seiner allfälligen persönlichen Notizen nicht befragt werden. Es ging Herrn Dr. __________ als er mich zu seiner Untersuchung des Patienten eingeladen hat einerseits um meinen klinischen Eindruck, andererseits sollte ich Dr. __________ bezüglich anamnestischer Details helfen, weil ich mit dem Patienten in seiner Muttersprache kommunizieren konnte. Im Rahmen dieser Untersuchung konnte keine andere Beurteilung, ausser der verfassten abgegeben werden. Es wurde nämlich gestützt auf die klinisch-neurologische Untersuchung, die Bildgebung und die subjektiven Angaben des Patienten, welche nicht zu einem neurologischen, insbesondere nicht zu einem radikulären Syndrom passten eine Diskrepanz fest gestellt. Eine solche Konstellation spricht in der Regel für eine somatoforme Störung, da Schmerzen im Vordergrund standen wurde man am ehesten eine somatoforme Schmerzstörung annehmen.
Eine vertiefte psychiatrische Exploration bzw. Erfassung der allfälligen Psychopathologie wurde gemäss Ausführungen im Bericht vom 12.12.2001 nicht vorgenommen. Das Fehlen einer fundierten Exploration in dieser Hinsicht erlaubt nicht eine psychopathologische Diagnose zu stellen.
Auch die Feststellung im erwähnten Bericht, wonach am ehesten die psychosozialen Faktoren die Diskrepanz zwischen den Befunden und subjektiven Angaben erklären, entspricht einer Vermutung, welche anhand einiger wenigen bekannten Angaben über psychosoziale Belastungen geäussert wurde. Im Wissen, dass es sich um eine Vermutung handelt haben wir auch eine eigentliche Begutachtung angeregt, nicht zuletzt weil wir den Eindruck hatten, dass die Entwicklung der Beschwerden in eine Chronizität führt und sich die Frage der Erwerbsfähigkeit ohnehin stellen würde." (Doc. IX, sottolineatura del redattore)
In sostanza, il succitato sanitario, facendo presente che di
regola le discrepanze tra dolore e reperti diagnostici fanno pensare ad una
sindrome da dolore somatoforme, ha comunque precisato che l’assicurato non è
stato sottoposto ad un esame psichiatrico approfondito in quanto si trattava
principalmente di un consulto neurologico.
Il dr. __________ ha poi precisato che la componente psicosociale evidenziata
nel precedente rapporto rappresentava una sua supposizione (egli ha del resto
esplicitamente detto di aver visto brevemente il ricorrente) ed ha ribadito la
necessità di procedere ad un’indagine peritale, visto che la cronicizzazione
dei dolori porta giocoforza a delle ripercussioni sull’abilità lavorativa.
Al riguardo va fatto presente che, secondo la giurisprudenza del TFA, un
disturbo da dolore somatoforme rientra nella categoria delle affezioni
psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende generalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni invalidanti (DTF 130 V 353
consid. 2.2.2; Pratique VSI 2000 pag. 161 consid. 4b come pure le sentenze del
2 dicembre 2002 in re R.,I 53/02, consid. 2.2, del 6 maggio 2002 in re L., I
275/01, consid. 3a/bb e b nonché dell'8 agosto 2002 in re Q., I 783/01, consid.
3a).
A determinate condizioni tale disturbo può infatti causare un’incapacità
lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione,
rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte
dell’assicurato.
Al riguardo, va fatto presente che nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 s, l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Pertanto, siccome l’aspetto psichiatrico
dell’assicurato non è stato in concreto vagliato da uno specialista, gli atti
sono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda all’allestimento di una perizia
specialistica conformemente alla succitata giurisprudenza federale.
Sulla base delle risultanze peritali l’amministrazione determinerà poi
(globalmente) il grado d’incapacità al guadagno del ricorrente, tenendo conto
anche delle risultanze della perizia del dr. __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La decisione 28 aprile 2004 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di
cui al consid. 2.8 e renda una nuova decisione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500 (IVA inclusa) di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
|
terzi implicati |
|
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
|
terzi implicati |
|
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti