Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.46

 

BS/td

Lugano

20 ottobre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 8 giugno 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 19 maggio 2004 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1960, professionalmente attivo quale asfaltatore sino a dicembre 1999, in data 5/9 febbraio 2001 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetto da coxartrosi destra (doc. AI 1).

                               1.2.   Con decisioni 14 agosto 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto all’assicurato una quarto di rendita d’invalidità (40% d’incapacità al guadagno) dal 1° dicembre 2000 e una mezza rendita dal 1° febbraio 2002 quale caso di rigore, oltre alle rendite completive per la moglie ed i tre figli (doc. AI 34-36).
A motivazione della propria decisione l’amministrazione ha precisato:

"  (…)

Dalla documentazione medico-economica acquisita all’incarto, ed in particolare dalla perizia eseguita dal Dr. __________, si evince la completa inabilità nella professione di muratore svolta fino all’insorgenza del danno alla salute; attività generiche non richiedenti qualifiche professionali specifiche e rispecchianti le indicazioni mediche sono esigibili in misura completa.

In assenza di una formazione professionale di base ed a causa delle mancate garanzie di successo non vengono applicati provvedimenti professionali.

 

Di seguito si riporta il calcolo effettuato per fissare il grado d’invalidità.

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità                 CHF 60'215.00

con invalidità                     CHF 35'735.00

Perdita di guadagno         CHF 24'480.00    Grado d'inv. 40 %

 

Decidiamo pertanto:

Dal 1.12.2000 ha diritto ad un quarto di rendita, rispettivamente ad una mezza rendita in caso di rigore.” (Doc. AI 30).

 

                               1.3.   A seguito dell'opposizione dell’assicurato, con la quale egli ha chiesto in via principale l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici ed in via transitoria l’erogazione di una rendita intera d’invalidità dal 1° dicembre 2000 (doc. AI 119), in data 19 maggio 2004 l’UAI ha emanato una decisione su opposizione confermando il diritto al quarto di rendita.
In particolare l’amministrazione ha osservato:

 

"  3. Nella fattispecie, si deve rilevare che l'amministrazione è giunta alla decisione impugnata tenendo conto in particolare del rapporto medico peritale del Dr. __________, nonché del rapporto rilasciato dal consulente in integrazione professionale.

Come noto, secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se pervengono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (DTF 123 V 176).

In concreto, la perizia in oggetto appare del tutto conforme ai requisiti giurisprudenziali, meritando di conseguenza piena conferma. La bontà della medesima è del resto stata sancita anche dal Servizio medico regionale dell'AZ (SMR), al quale è stato a suo tempo sottoposto l'atto per approvazione. D'altro canto, occorre dire che le successive argomentazioni e la documentazione medica prodotta dall'opponente è stata come di regola esaminata ancora dal SMR, il quale ha potuto apprezzare le valutazioni dei medici curanti ed il referto RMI della colonna lombare, riscontrando tuttavia come tali documenti confermino la valutazione clinica operata dal Dr. __________ al momento della perizia. Giova evidenziare che l'attestazione del Dr, __________, secondo cui l'assicurato non è abile al lavoro neppure per attività leggere, è motivata dal fatto che lo stesso assicurato riferisce continui dolori, annotazione pure precisata dal perito.

Da questo profilo, non vi sono dunque elementi nuovi che possono indurre MAI a valutare differentemente la capacità lavorativa residua.

 

Per quanto attiene infine alla determinazione dell'incapacità al guadagno, occorre precisare che I'UAI ha determinato il grado d'invalidità alla luce delle disposizioni federali dettate dalla giurisprudenza in vigore, le quali stabiliscono che, qualora l'assicurato non eserciti alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno la propria capacità di guadagno residua, la fissazione del salario da invalido deve essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 176 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre va rilevato che, secondo giurisprudenza federale, per gli assicurati che a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione,...) non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (VSI 2002 pag. 64).

In applicazione dei succitati criteri, il consulente AI in integrazione professionale ha correttamente stabilito che l'assicurato, disponendo medicalmente di una capacità lavorativa del 100% per rapporto all'esercizio di attività confacenti e nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni mediche, è in grado di poter conseguire ancora dei redditi annui di almeno fr. 35'735.- . In merito va evidenziato che tale ammontare è riferito a professioni generiche e non qualificate, del tipo di custode, di operaio aiuto-meccanico, di magazziniere e che è stato definito tenendo anche in considerazione una riduzione complessiva del 20% originata dallo svolgimento di attività leggera e per motivi ergonomici.

 

In questo senso pertanto le conclusioni del perito e del consulente in integrazione professionale devono essere tutelate, come pure di riflesso la decisione impugnata del 14 agosto 2003, ragione per cui l'Ufficio AI del Canton Ticino." (Doc. AI 46)

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso RI 1, rappresentato da RA 1, ha postulato l'annullamento della decisione su opposizione ed il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità, rispettivamente, in via subordinata, di una mezza rendita.
Facendo riferimento alla documentazione medica prodotta in sede di opposizione, il ricorrente sostiene un aggravamento delle proprie condizioni di salute rispetto a quanto accertato nella perizia del dr. __________, evidenziando:

 

"  In queste condizioni, va riconosciuto che il ricorrente non può allo stato svolgere attività lavorati­ve, neppure leggere, mentre va semmai valutata la possibilità esposta dal Dr. __________, per cui "qualora la sintomatologia si aggravasse, si potrà anche discutere all'opportunità di un procedere chirurgico".

 

Peraltro, come visto, lo stesso Dr. __________, riferiva nella sua perizia della questione dei dolori lombari bassi, dolori cervicali con irradiazione cefalica, formicolii quasi sempre presenti agli arti superiori, episodi di vertigini ed oscuramento della vista.

 

Pure il Dr. __________ (rapporto al Dr. __________ del 15.05.2001) dava chiare indicazioni al proposito.

 

Spiace rilevare come nei diversi mesi trascorsi dall'Opposizione 22.08.2003, l'UAI si sia limitato a sottoporre la questione ad un proprio medico, il quale in una stringata annotazione e senza approfondimenti, afferma che i certificati medici del Dr. __________ e del Dr. __________ confermerebbero la valutazione clinica del Dr. __________ in occasione della perizia, e non vi sarebbero quindi ele­menti nuovi che possano indurre a valutazione differente della capacità lavorativa residua.

 

Occorre invece far presente che rispetto alla perizia del Dr. __________ (che risale all'aprile 2002), la questione algica appare aggravata. I continui dolori potrebbero anche comportare la neces­sità di un nuovo intervento.

 

Non vi è dunque solo una limitazione funzionale (che impedirebbe di svolgere la professione originaria, consentendo però di accedere a lavori leggeri): a questi vanno aggiunti "dolori insop­portabili a livello lombare che irradiano alla gamba destra con algie importanti riferite all'anca destra" ed in queste condizioni, il ricorrente non può assumere un lavoro, seppure leggero.

 

Per questo motivo, con l'Opposizione 22.08.2003, si era chiesto all'UAI di sottoporre il ricorrente a nuovi accertamenti medici, indicati ad esempio dal Dr. __________ nelle strutture dell'__________ di __________.

 

Per il perdurare delle sintomatologie algiche sopra riferite e per l'influsso che hanno sulla resi­dua capacità di lavoro, non possiamo che estendere a codesto Tribunale la richiesta di sottopor­re l'interessato ad una perizia medica neutra.

 

Quand'anche a titolo ipotetico e comunque solo dopo aver risolto la questione dei dolori, si vo­lesse ammettere che il ricorrente potrebbe accedere nuovamente al mondo lavorativo, il suo curriculum, l'età, la nazionalità, lo porterebbero a dover assumere compiti particolarmente sem­plici, quali il custode o il magazziniere (e non già l'aiuto meccanico) ma anche qui con notevoli limitazioni, dovute alla riconosciuta impossibilità di "portare o sollevare pesi superiori a 15 kg, di assumere posizioni ergonomiche sfavorevoli o eseguire ripetute flessioni o torsioni lombari, così come deambulazione su terreni irregolari" (Perizia 03.04.2002).

 

In quale magazzino occorre spostare merce che pesa al massimo 15 kg? Qual è il custode che se ne sta fermo, un po' seduto, un po' in piedi e basta, senza doversi occupare di mansioni in contrasto con le limitazioni esposte dallo stesso perito UAI?

 

Pur considerando la giurisprudenza resa in materia, il caso di specie comporterebbe un reddito ridotto almeno del 20% per attività particolarmente leggera e 20% per motivi ergonomici. La ca­pacità di guadagno residua sarebbe allora di ca. fr. 28'500.- ed il confronto con il reddito altri­menti percepito porterebbe ad un'incapacità di guadagno superiore al 50%, con diritto ad una mezza rendita." (Doc. I)

 

                               1.5.   Mediante risposta di causa 15 giugno 2004, l’UAI ha per contro chiesto la reiezione del ricorso, confermando quanto sostenuto in sede di decisione su opposizione.

 

 

considerando                 in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         A partire dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI.

 

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d'invalidità intera.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

 

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

 

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al    70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

 

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                        

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, l’Ufficio AI ha conferito mandato al dr. __________, reumatologo, di eseguire una perizia specialistica.
Dopo aver visitato l’assicurato, visionato la documentazione medica e radiologica ed esposto dettagliatamente l’anamnesi con rapporto 3 aprile 2002 il succitato specialista ha posto la seguente diagnosi:

 

"  A.4      DIAGNOSI

 

A.4.1   Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

          

           Sindrome dolorosa residua all'anca dx con/su:

           - stato dopo protesi totale dell'anca dx il 29.09.2000 per

             osteonecrosi asettica della testa femorale.

                                                      - periartropatia coxae calcificazioni/ossificazioni

                                                        peritrocanteriche e capsulari post­operatorie;

           - abbassamento dell'emibacino dx di circa 0.5 cm.

 

Sindrome lombo-vertebrale cronica su discopatia L3/4 e L4/5.

 

A.4.2   Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:

           Cervicalgie.

           Diabete mellito non insulinodipendente. Ipertensione arteriosa,

           tachicardia." (Doc. AI 22)

 

                                         Il dr. __________ ha poi proceduto alla seguente valutazione medica:

 

"  A.5 VALUTAZIONE E PROGNOSI:

 

Limitante ai fini della capacità lavorativa del paz. sono dunque la problematica lombare e dell'anca dx.

 

Per quanto riguarda la componete lombare è stata oggettivata una duplice discopatia 1,3/4 e 1.4/5, senza componente radicolare. Anche dalla valutazione specialistica del Dr. __________ __________ (15.05.2001) risultava solo una possibile componente irritativa L3 a dx, la cui importanza sarebbe comunque subordinata a quella della periartropatia coxae.

 

Per l'anca dx si può considerare un decorso favorevole per quanto riguarda la funzionalità, mentre persistono dei dolori da riferire ad una periartropatia coxae. A questo riguardo sono state evidenziate delle calcificazioni peritrocanteriche e capsulari, comunque senza evoluzione significativa nell'ultimo anno. Se queste calcificazioni possono effettivamente, almeno inizialmente nella fase postoperatoria, spiegare una componente flogistica e algica locale è per contro improbabile che spieghino tuttora i dolori in assenza di una progressione radiologica ed in assenza di una risposta all'infiltrazione locale di steroidi (Dr. __________, settembre 2001).Un intervento di escissione delle calcificazioni periarticolari non è dunque indicato e non è suscettibile di migliorare i suoi disturbi.

 

Tenendo conto dell'estensione dei dolori così come della diminuzione soggettiva della sensibilità all'emicorpo dx, occorre ritenere in questo caso una sindrome di cronicizzazione del dolore." (Doc. AI 22)


Per quel che concerne le conseguenze sulla capacità di lavoro, il perito ha ritenuto:

 

"  B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

 

Nella sua professione di asfaltatore-pavimentatore si può effettivamente ritenere il paz. non idoneo a questa professione relativamente pesante, tenendo conto anche e soprattutto delle alterazioni discali a livello lombare. Da notare che il paz. è in assicurazione malattia al 100% dal 23.12.1999. Per la sua attività di pavimentatore­-asfaltatore così come per altre attività lavorative pesanti si può ritenere che questa inabilità lavorativa è con ogni probabilità definitiva.

 

Sulla base delle constatazioni indicate sopra si deve ancora ritenere una limitazione di carico nel portare o sollevare pesi superiori ai 15 kg, nel tenere a lungo posizioni ergonomiche sfavorevoli o nell'eseguire ripetute flessioni o torsioni lombari, cosi come nella deambulazione su terreni irregolari." (Doc. AI 22)

 
Egli ha inoltre escluso qualsiasi provvedimento d’integrazione, per ribadire che il paziente è in grado di svolgere pienamente  “attività lavorative leggere in cui gli sia consentito di cambiare di tanto in tanto la posizione e tenendo conto dei limiti elencati sopra” e che “non vi sono limitazione di sorta per quanto riguarda l'uso degli arti superiori” (perizia, doc. AI 22, pag. 7/8).

 

                               2.6.   Con il presente ricorso, l’assicurato sostiene un aggravamento della sintomatologia che gli impedirebbe di svolgere anche un’attività leggera.
A sostegno della propria tesi, in sede di opposizione ha prodotto il rapporto 6 marzo 2003 del dr. __________, specialista in neurochirurgia:

 

"  (…) La situazione neuroradiologica non è sostanzialmente cambiata rispetto alla RM del 2002, per cui si riconferma la discopatia L3/4 e L4/5 con una lesione dell'anula fibroso a livello L3/4 in sede intra-/extra-foraminale ed una leggera protrusione discale in questa sede. La radice L3 è abbastanza ben visibile per cui non si può escludere un'irritazione, tuttavia una compressione non è presente tanto più che nell'esame precedente il riflesso rotuleo è ancora conservato.

 

Qualora il paziente accusasse ancora qualche fastido ti pregherei di voler provvedere ad un'infiltrazione intra-/extra-foraminale della radice L3 sotto TAC. Se la sintomatologia dovesse notevolmente regredire, questo indicherebbe che i disturbi accusati dal paziente dipendano in effetti da questa protrusione. Quindi, qualora la sintomatologia si aggravasse, si potrà anche discutere all'opportunità di un procedere chirurgico." (Doc. AI 37)

 

                                         L’assicurato ha poi allegato lo scritto 7 maggio 2003 del medico curante, dr. __________, che ha rilevato:

 

"  (…) Da un punto di vista medico in aggiunta alla perizia del dr. __________ eseguita in aprile del 2002 di cui sicuramente siete in possesso allego rapporto del dr. __________ che ha visitato il paziente in data 06.03.2003 che consiglia qualora il paziente dovesse avere fastidi di procedere con un'infiltrazione steroidea TAC guidata a livello di L3. Attualmente il paziente lamenta, ancora, dolori insopportabili a livello lombare che irradiano alla gamba destra con algie importanti riferite all'anca destra, sede di protesi totale posata in seguito ad una necrosi asettica (29.09.2000).

Visto le condizioni cliniche ritengo il paziente impossibilitato nello svolgimento di qualsiasi attività fisica anche leggera, poiché riferisce dolori anche a riposo.

Mi rimetto a voi per disporre e prevedere ulteriori accertamenti del caso che attualmente ritengo siano opportuni. Visto l'esistenza di un'equipe specializzata per indagare tali problematiche all'__________ di __________ è probabile che questa sia la sede idonea." (Doc. AI 37)

 

                                         L’Ufficio AI è invece del parere che non vi è stata una modifica delle condizioni di salute dell’interessato, facendo riferimento alla valutazione 13 maggio 2004 del dr. __________, responsabile del Servizio medico regionale dell’AI (SMR):

 

"  Paziente con attività abituale di asfaltatore che è stato sottoposto a protesi dell'anca a causa di necrosi della testa del femore e portatore di discopatia lombare.

 

Non sto a ripeter l'iter clinico e terapeutico che sono ben riassunti nella perizia del Dr. __________ e non ripeto neppure la valutazione dei limiti funzionali.

 

In base alla valutazione specialistica si è proceduto al calcolo del grado d'invalidità.

 

Ora tale grado viene contestato non ammettendo la "correttezza" della valutazione medica e si adducono, allo scopo, un certificato del curante di base Dr. __________, un rapporto del dr. __________ per il dr. __________ come pure un referto di RMI della colonna lombare all'attenzione del curante.

 

Tali documenti confermano la valutazione clinica eseguita dal dr. __________ in occasione della perizia.

L'attestazione del dr. __________ secondo cui il paziente non è abile neppure per attività leggere è motivata dal fatto che il paziente riferisce continui dolori (annotato pure dal perito).

 

In base a tali documenti che, ripeto, confermano la valutazione clinica del perito non portano elementi nuovi che possano indurre a valutazione differente della capacità lavorativa residua." (Doc. AI 45)

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                        

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                        

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

 

                               2.8.   In concreto, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito.
Il dr. __________, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di vista reumatologico sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla totale inabilità lavorativa in attività pesanti. Secondo lo specialista, per contro, in attività leggere adeguate, che evitino posizioni ergonomiche sfavorevoli nonché l’esecuzione di ripetute flessione o torsioni lombari e la deambulazione su terreni irregolari, il paziente è da ritenere totalmente abile al lavoro (doc. AI 6).

Non vi sono del resto validi motivi per ritenere una sostanziale e rilevante modifica della capacità lavorativa rispetto a quanto accertato dal dr. __________.
In particolare la motivazione adottata dal medico curante, dr. __________, nel rapporto 7 maggio 2003 per giustificare l’impossibilità del paziente riguardo allo svolgimento di qualsiasi attività fisica anche leggera non risulta essere determinante, avendo, come giustamente rilevato dal SMR, attestato una situazione già presente all’epoca della perizia reumatologica.
In effetti va rimarcato come i “dolori insopportabili a livello lombare che irradiano alla gamba destra con algie importante riferite all’anca destra…”, presenti anche in posizione di riposo, descritti dal medico curante sono stati già elencati e considerati nella valutazione 3 aprile 2002 del dr. __________ (cfr. punto A.1.3 Anamnesi osto-articolare e disturbi attuali, pag. 2/3).

Neppure il rapporto 6 marzo 2003 il dr. __________ apporta nuovi elementi di giudizio.
Vero che lo specialista fa riferimento ad un’eventuale opportunità di un intervento chirurgico in caso di aggravamento della sintomatologia, nonostante il prescritto trattamento d’infiltrazione, legata principalmente alla (leggera) protrusione discale.
Tuttavia, dagli atti non risulta che vi sia stato effettivamente un tale aggravamento da richiedere un eventuale intervento chirurgico, visto che, come evidenziato sopra, il medico curante ha sostanzialmente attestato una sintomatologia rispecchiante quella già evidenziata in sede peritale.

Rettamente il responsabile del SMR ha ritenuto che la nuova documentazione medica non apporta nuovi elementi che possano indurre ad una valutazione differente della capacità lavorativa.

Questo Tribunale ritiene pertanto che la perizia specialistica contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti volti a stabilire un'eventuale riduzione di rendimento in attività adeguate.
Al proposito si osserva che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                        

                                         In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è abile in misura totale in attività leggere consone alle limitazioni descritte dal dr. __________.

                                        

                               2.9.   Con rapporto 3 marzo 2002 il consulente in integrazione professionale, basandosi sulle conclusioni peritali del dr. __________, nonché sul profilo professionale dell’assicurato, ha proceduto alla valutazione economica osservando fra l’altro quanto segue:

 

"  Dati economici

 

Quale pavimentatore presso la __________ SA, nel 2001 l'A. avrebbe potuto guadagnare 59150.­

 

Consulenza e discussione

 

In sede di colloquio, VA, si è mostrato particolarmente centrato sul danno alla salute, ritenendo che questo sia notevolmente peggiorato dal momento in cui è stata effettuata la perizia del dr. __________. Mi riferisce che nel mese di giugno del 2002 è stato sottoposto a Risonanza Magnetica per i problemi alla schiena (sembra che non se ne trovano più i risultati), che anche l'anca sinistra gli causa problemi, che sente spesso dei dolori alla cervicale e al capo e che le braccia, talvolta, appaiono "addormentate". Ritiene che l'intervento subito nel settembre del 2000 non sia riuscito e che la sua situazione medica non sia risolta.

Dal punto di vista professionale, il percorso scolastico e lavorativo dell'A. non giustifica l'applicazione di provvedimenti volti al conseguimento di una qualifica di base. Anche una mini-riqualifica porterebbe difficilmente ad un incremento della capacità di guadagno calcolata sulla base delle RSS in attività generiche e non qualificate (occupazioni quale custode, operaio aiuto-meccanico e magazziniere sarebbero per esempio esigibili in determinati contesti lavorativi).

Procedo quindi con il calcolo dei redditi.

 

 

Calcolo della Capacità di guadagno Residua

 

Considerando un reddito ipotetico di 60215.- (reddito del 2001 aggiornato al 2002) e praticando una riduzione per attività leggera del 10% e per motivi ergonomici del 10%, sulla base delle statistiche RSS risulta una capacità di guadagno residua del 59.35% (il reddito d'invalido è di 35735.-). Il grado d'invalidità è quindi del 40.65%.

 

Conclusione

 

A meno che non si voglia procedere ad ulteriori accertamenti dal punto di vista medico­teorico, concludo determinando una capacità di guadagno residua del 59.35% (grado d'invalidità del 40.65%)." (Doc. AI 29)

 

                                         Occorre qui ricordare che compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op cit., p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).
Dall’altra parte,
l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

                                         Ciò non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in integrazione professionale.

 

                                         Nel dettagliato ed esaustivo rapporto 3 marzo 2003 il consulente, tendendo conto delle risultanze mediche specialistiche (doc. AI 6 e 19), ha evidenziato che nel caso di specie sono date delle opportunità reintegrative in attività generiche e non qualificate, quali custode, operaio, aiuto meccanico e magazziniere.
Nel ricorso l’assicurato sostiene che l’attività di magazziniere non entra in considerazione visto che non dovrebbe portare pesi maggiori di 15 chili, mentre la professione di custode risulterebbe irrealistica in quanto sarebbe obbligato a cambiare posizione da seduta a eretta.
Orbene, a prescindere dal fatto che, a dipendenza del genere di materiale di vendita, non necessariamente un magazziniere deve spostare pesi di oltre 15 chili (se ciò dovesse essere il caso, egli può ricorrere all’ausilio di appositi macchinari per sollevare la merce pesante),  e che, secondo la generale esperienza della vita, un custode può diversificare la propria posizione di lavoro, va fatto presente che se è vero che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati ‑ come nel caso di specie ‑ è in generale limitato a dei lavori di manodopera o ad altre attività fisiche (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), è altrettanto vero che nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite dei macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 no. U 15 pag. 49 consid. 3b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; cfr. STFA inedita 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 7.1).

Per questi motivi, questa Corte non può che aderire alla valutazione fornita dal consulente in integrazione professionale.

                             2.10.   Ritenuta l'esigibilità da parte dell'assicurato di attività leggere non qualificate, occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.

                                         Al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art. 16 LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale asfaltatore (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non qualificate (reddito da invalido).

                                        

                          2.10.1.   Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 4 marzo 2003 il consulente in integrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 59’150.-- quale reddito conseguito nel 2001 (fr. 4'550 x 13), così come certificato dall’ex datore di lavoro del 26 febbraio 2001 (doc. AI 10), adeguandolo al 2002 in fr. 60'125.

                           2.10.2   Riguardo al salario da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un’attività adeguata, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 p. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

 

                                         Ora, dal succitato rapporto 4 marzo 2003 si evince come il consulente in integrazione professionale abbia fissato il reddito ipotetico da invalido in fr. 35'735.--, praticando una riduzione di rendimento del 20%, valutazione che nella specie non è suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (DTF 126 V 75).
Dal raffronto tra tale dato ed i fr.
60’215.— di reddito da valido, l’amministrazione ha determinato un’incapacità al guadagno pari al 40,65%.
Allo stesso risultato si giunge ammettendo per ipotesi di lavoro una riduzione massima di rendimento del 25% prevista dalla giurisprudenza (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Partendo da un reddito da invalido di fr. 33'502 [75% di fr. 44'670 (X: 35'735 = 100 : 80)], l’incapacità al guadagno risulterebbe infatti essere del 44,3% (60'215 - 33'502 x 100 : 60'215).
Entrambe le succitate percentuali non permettono di assegnare una mezza rendita intera d’invalidità, essendo il grado d’invalidità inferiore al 50%, e ciò, con ogni verosimiglianza, anche volendo considerare l’evoluzione di entrambi i redditi di riferimento a partire dalla decorrenza (2000) del diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr. doc. AI 22) sino al 2004, anno in cui è stata resa la decisione contestata.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti