Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.52

 

ZA/td

Lugano

19 novembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 luglio 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 9 giugno 2004 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Nel novembre 2000, RI 1, nato nel 1961, di professione muratore, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all'ottenimento di una rendita, in quanto sofferente di dolori lombari a seguito di un "blocco lombare" occorso mentre lavorava sul cantiere (doc. AI 1).

 

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica eseguita nel marzo 2002 (doc. AI 21), per decisione 11 luglio 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto all'assicurato un quarto di rendita dal 1° settembre 2000 (doc. AI 34, 36), motivando:

 

"  Esito degli accertamenti:

 

Dal 17.09.1999 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

 

●  La documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, ed in particolare dalla perizia eseguita dal Dottor __________, si evince la completa inabilità nella professione svolta fino all'insorgenza del danno alla salute tuttavia, sono ancora esigibili in misura completa attività generiche che rispecchiano le indicazioni mediche e non richiedono una qualifica professionale.

Di seguito si riporta il calcolo effettuato per stabilire il grado d'invalidità

 

    Reddito annuale esigibile:

    senza invalidità         CHF 60'840.00

    con invalidità             CHF 32'988.00

    Perdita di guadagno  CHF 27'852.00 = Grado d'invalidità 45%

 

Decidiamo pertanto:

 

Dal 01.09.2000 l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita, rispettivamente ad una mezza rendita in caso di rigore." (doc. AI 34)

 

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dal RA 1, con la quale ha postulato l'assegnazione di una mezza rendita d'invalidità, con decisione su opposizione 9 giugno 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la propria precedente decisione, motivando:

 

"  (…)

4. Nel caso che ci concerne, innanzitutto occorre ricordare che l'amministrazione per principio esprime il proprio convincimento prendendo le decisioni che si impongono al termine di ogni procedura istruttoria. In sede di opposizione spetta quindi all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.

A questo proposito, va detto che il Servizio medico regionale Al (SMR) ha avuto modo di esaminare il referto stilato il 27 agosto 2003 da parte del Dr. __________ e allegato all'atto di opposizione, mettendo in rilievo la descrizione delle medesime patologie già oggettivate dal perito Dr. __________, ma tuttavia osservando un'esposizione solo sommaria dello stato dell'apparato locomotore.

In sostanza, non sono dunque stati evidenziati elementi di contraddizione clinica, tranne che nella valutazione della capacità di lavoro per la quale però non si trova alcuna motivazione di base.

 

In esito a quanto precede, rimane pertanto l'assoluta validità del rapporto peritale allestito dal Dr. __________.

 

A titolo abbondanziale, va sottolineato che le perizie mediche eseguite da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). Per quanto attiene invece al medico di famiglia, secondo generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, nel dubbio, egli attesta a favore del proprio paziente (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, p. 230).

 

 

5. Per quanto attiene infine alla determinazione dell'incapacità al guadagno (grado d'invalidità), occorre precisare che l'UAI ha determinato il grado d'invalidità alla luce delle disposizioni federali dettate dalla giurisprudenza in vigore.

In merito, si deve evidenziare che, qualora un assicurato non eserciti alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno la propria capacità di guadagno residua, la determinazione del reddito da invalido deve essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Va d'altronde rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che non possono mettere a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, pub arrivare sino ad un massimo del 25% alfine di considerare quei fattori che nel singolo caso sono suscettibili di influenzare il reddito (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, VSI 2002 pag. 64).

 

In applicazione dei succitati criteri, il consulente Al ha stabilito che l'assicurato, disponendo medicalmente di una capacità lavorativa del 100% per rapporto ad attività confacenti, è in grado di poter conseguire ancora dei redditi annui di almeno fr. 32'988.-. Tale ammontare è stato definito tenendo anche in considerazione una riduzione complessiva del 25% originata dalle limitazioni concernenti I'ergonomia e per lo svolgimento di attività leggere.

 

In questo senso, le conclusioni del perito e del consulente in integrazione professionale devono essere tutelate, come pure di riflesso la decisione impugnata dell'11 luglio 2003, ragione per cui l'Ufficio AI del Canton Ticino." (doc. AI 45)

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, rappresentato dal RA 1, ha ribadito quanto chiesto con l'opposizione, precisando:

 

"  (…)

1. Con domanda del 13 novembre 2000, il ricorrente chiedeva l'assegnazione di prestazion­i assicurative per invalidità. Dopo gli accertamenti di rito, l'intimata giungeva alle conclu­sioni che vi era un'invalidità del 45 % e con decisione dell'11 luglio 2003 assegnava un quar­to di rendita a decorrere da settembre 2000. L'assicurato impugnava questa decisione il 9 set­tembre 2003, chiedendo l'assegnazione di una mezza-rendita. L'opposizione veniva respinta con il provvedimento del 9 giugno 2004, oggetto del presente ricorso.

 

Prove: atti dell'intimata, da richiamare d'ufficio; copia decisione su opposizione impugnata

 

2. Il ricorrente contesta essenzialmente la valutazione dell'intimata circa la Sua capacità lavorativa in attività confacenti. Se secondo l'intimata, che si fonda su una relazione Dr. med. __________ del 1° marzo 2002, questa capacità in lavori leggeri sarebbe completa, il ricor­rente, suffragato da certificazioni Dr. med. __________ del 27 agosto 2003, fa valere di essere abile soltanto in misura ridotta anche in lavori confacenti alle sue condizioni di salute. La capacità lavorativa è indicata con al massimo il 50 %. Ora, se è vero che il Dr. __________ non precisa se questo tasso si applica alla professione del proprio paziente o esclusivamente a lavori leggeri, si deve però tener conto del fatto che tra la relazione Dr. __________ e la decisione impugnata è trascorso più di un anno e che la relazione Dr. __________ dà una visione più prossima delle condizioni di salute del ricorrente, al quale inoltre attesta un lento, ma sicuro peggioramento delle condizioni di salute.

 

Si chiede pertanto, non fosse possibile ammettere un diritto a mezza-rendita sulla sola scorta alla relazione __________, venga ordinata una nuova valutazione peritale volta a determinare stato di salute dell'assicurato e il diritto a rendita, come sostenuto anche dal medico curante ­Dr. med. __________ con referto del 24 giugno 2004.

 

    Prove:                        come sopra; relazione peritale, da ordinare d'ufficio;

                certificato Dr. med. __________ 24.6.2004." (doc. I)

 

                               1.4.   Nella risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:

 

"  (…)

preso atto dell'allegato di ricorso, e rilevato come il medesimo non fornisca nuovi elementi di valutazione rispetto a quelli già analizzati in sede di opposizione, lo scrivente Ufficio si limita a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, della quale postula l'integrale conferma.

 

Per quanto attiene all'obiezione in base alla quale la valutazione peritale non dovrebbe essere tenuta in considerazione in quanto non aggiornata, si rileva che la medesima rimane perfettamente valida sino al momento in cui non vengano fornite nuove prove che attestino un effettivo cambiamento dello stato del paziente, e che dimostrino di conseguenza che il giudizio peritale non è più attuale (cf. STFA 20.1.2004 i re M.)." (doc. III)

 

                               1.5.   Con osservazioni 28 luglio 2004, l'assicurato, riconfermandosi nell'atto ricorsuale, ha prodotto un certificato medico datato 14 luglio 2004 del dr. __________ (doc. V).

 

                               1.6.   Con osservazioni 25 agosto 2004, l'UAI ha precisato:

 

"  abbiamo esaminato il rapporto stilato dal dottor __________ in merito all'assicurato in oggetto. Il nostro Servizio medico rileva al proposito una certa progressione della patologia, comprovata dalla scomparsa del riflesso achilleo a sinistra.

Si rilevi comunque d'altro lato che il dottor __________ depone per una stazionarietà dello stato, almeno dal punto di vista fisico ("la RM del 2004 è praticamente invariata rispetto a quella del 2003", "in complesso la situazione clinica e neuroradiologica non è sostanzialmente cambiata rispetto al 2003"), segno che se progressione vi è stata, la medesima è comunque contenuta.

 

Considerata ad ogni modo la tendenza al peggioramento si tratterà semmai di valutare le ripercussioni della patologia nell'ambito di una procedura di revisione." (doc. VII)

 

                               1.7.   In data 7 ottobre 2004, il TCA ha posto le seguenti domande al dr. __________:

 

"  (…)

1) Nel suo referto del 23 agosto 2003 ha scritto di ritenere l'assicurato invalido almeno al 50%, senza tuttavia precisare in quale attività. Le chiedo quindi di precisare se la percentuale del 50% è riferita all'attività di muratore (attività svolta prima del danno alla salute) o, in caso contrario, a quale attività si riferiva.

 

2) Nello stesso scritto ha riferito anche che in "attività confacenti, ergonomicamente favorevoli e leggere, ci sarà senza dubbio una limitazione relativamente importante". Le chiedo di precisare a quale tipo d'attività si riferiva (eventualmente facendo qualche esempio) e di cifrare percentualmente la limitazione.

 

3) Con riferimento allo scritto del 14 luglio 2004, le chiedo di meglio precisare cosa intende con "evoluzione psicosomatica decisamente sfavorevole" e da quando, secondo il suo parere, tale evoluzione psicosomatica sarebbe subentrata" (doc. VIII).

 

                                         In data 20 ottobre 2004, il dr. __________ ha precisato:

 

"  Rivedendo la cartella clinica del paziente, Le confermo che il paziente in qualità di muratore risulta inabile al 100%. Infatti il paziente accusa dolori lombari dovuti ad un'importante discopatia degli ultimi 2 livelli con un prolasso L5/S1 a sx e compressione radicolare. Inoltre la situazione è peggiorata al punto tale che attualmente c'è anche un'incipiente discopatia L3/4. Una capacità lavorativa limitata al 50% potrebbe essere presa in considerazione unicamente in attività leggere ed ergonomicamente favorevoli, nelle quali il paziente possa alternare fra posizioni statiche e movimento. Tenendo conto della situazione clinica e neuroradiologica anche in quest'attività la riduzione della capacità lavorativa sarà importante e solo nel miglior dei casi il paziente sarà abile al 50%. Inoltre il paziente presenta a mio modo di vedere un'evoluzione psicosomatica sfavorevole, con un'inabilità lavorativa da oltre tre anni ed uno stato subdepressivo dovuto certamente alla sua situazione psicosociale.

 

Purtroppo non sono in grado di poterLe fornire informazioni precise su quale tipo di lavoro il paziente possa svolgere, in quanto personalmente non ho conoscenza approfondite sulle arti e mestieri. Inoltre sono dell'opinione che ci siano senza dubbio specialisti che hanno queste specifiche conoscenze e che siano quindi in grado di fornire informazioni ben precise, in riferimento anche al paziente, su quale tipo di lavoro il paziente potrebbe ancora svolgere.

 

A mio modo di vedere comunque ritengo la prognosi estremamente sfavorevole.

E' un dato di fatto che un paziente che non lavora più da anni, non è più riciclabile nel mondo del lavoro.

 

Spiacente di non poter fornire informazioni più precise, spero d'essere stato utile con queste informazioni." (doc. X)

 

                               1.8.   Con riferimento allo scritto 20 ottobre 2004 del dr. __________, il ricorrente in data 26 ottobre 2004 ha osservato:

 

"  Con precisazioni del 20 ottobre 2004, il Dr. med. __________ conferma che il ricorrente presenta un'inabilità lavorativa completa come muratore e di almeno il 50% anche in attività meglio adeguate alle condizioni di salute, notando che solo nel migliore dei casi egli sarà effettivamente abile al 50% e che a seguito di uno stato subdepressivo la prognosi è negativa per quanto concerne un reinserimento nel mondo del lavoro.

 

Partendo da un'abilità massima del 50% e prendendo a riferimento il calcolo economico operato dall'intimata in sede di definizione del diritto a rendita, si ottiene così una perdita economica di almeno il 70%.

 

Stando così le cose, modifichiamo le conclusioni di cui alla nostra istanza di ricorso del 7 luglio 2004 nel senso di chiedere il riconoscimento del diritto alla rendita intera d'invalidità." (doc. XII)

 

                                         L'UAI per contro in data 29 ottobre 2004 si è riconfermato nelle proprie posizioni (doc. XIII).

 

 

                                         in diritto

                                        

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         A partire dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI.

 

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

 

                               2.3.   Con il gravame l’insorgente ha chiesto che gli venga riconosciuta una mezza rendita d’invalidità, mentre in via subordinata ha chiesto che venga ordinato un nuovo esame peritale.

                                         Pendente causa il TCA ha posto alcune domande al dr. __________, il quale ha prontamente risposto in data 20 ottobre 2004 (doc. VIII e X). Preso atto delle risposte date dal dr. __________, con le osservazioni del 26 ottobre 2004 RI 1 ha modificato le proprie conclusioni chiedendo che gli venga riconosciuta una rendita intera d'invalidità (doc. XII). __________                  Oggetto del contendere è saper quindi se RI 1 ha diritto ad una rendita intera d'invalidità.

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

 

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

 

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità
(DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Nella fattispecie, nella sua proposta del 22 ottobre 2001, la dr.ssa __________, medico del SMR, ha osservato:

 

"  Questo muratore 40enne ha già un pesante passato medico-chirurgico. Le problematiche principali concernono la colonna vertebrale (ernia discale modesta ma che provocherebbe una sintomatologia radicolare cronica ed invalidante), recente frattura traumatica della caviglia sinistra ed intervento alla spalla sinistra per tendinopatia calcarea nel 1999.

Considerato che l'A. è ormai inattivo da più di 2 anni si tratta di valutare dettagliatamente che attività lavorative sono esigibili (considerato che l'attività di muratore dovrà essere abbandonata) e se può essere intrapresa una riqualifica professionale.

Una perizia reumatologica è richiesta." (doc. AI 17)

 

                                         Il perito incaricato dall'UAI, dr. __________, reumatologo e fisiatra, in data 1° marzo 2002 ha rilevato:

 

"  (…)

4. Diagnosi

 

 

-   Sindrome lombovertebrale e spondilogena cronica a sinistra con possibile irritazione radicolare intermittente (anamnesticamente S1) con/da alterazioni degenerative tra L4 ed S1 (ernia discale L5/S1 posterolaterale sinistra secondo MRI del 07.10.1999)

-   Stato dopo artroscopia e bursoscopia della spalla sinistra con débridement, asportazione di una calcificazione e decompressione sottoacromiale (12.02.1999) con deficit funzionale residuale lieve

-   Stato dopo frattura della caviglia sinistra (15.08.2001) curata conservativamente, guarita senza residui funzionali

 

 

5. GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO IN PERCENTUALE NELL'ESERCI­ZIO DELL ATTIVITA' LUCRATIVA O DELL ATTIVITA ABITUALE SVOLTA PRIMA DELL'INSORGENZA DEL DANNO ALLA SALUTE

 

Il signor RI 1 presenta un'anamnesi lunga quasi 10 anni di dolori di schiena che hanno dato luogo ad una prima valuta­zione neuroradiologica già nel 1994. In seguito ad un blocco algico acuto avvenuto a metà settembre del 1999 il paziente è rimasto inabile al lavoro fino ad oggi senza che le cure effettuate avrebbero potuto modificare la sofferenza in maniera tangibile. Le indagini neuroradiologiche effettuate nel 1999 hanno messo in evidenza una discopatia al livello L4/5 ed in particolare al livello L5/S1 con a questo livello un conflitto discoradicolare a sinistra in presenza di una modica ernia discale posterolaterale in contatto con la radice di S1. In concordanza con i reperti morfologici il reumatologo Dr. __________ riscontrò una radicolopatia irritativa e minimamente deficitaria S1 durante la cura riabilitativa stazionaria nella __________ __________ (01/00).

Data la situazione cronicizzata ed in presenza di una certa espansione della sintomatologia il neurochirurgo Prof. __________, __________ giudicò le possibilità chirurgiche limitate in particolare per quanto riguarda il miglioramento funzionale rispettivamente un'eventuale ripresa dell'attività lavora­tiva.

Da un anno a questa parte circa, il paziente non ha più svolto cure specifiche, limitandosi all'assunzione al bisogno di antireumatici non steroidei, presi da ultimo con cautela per l'apparizione di dolori epigastrici.

L'interpretazione dei reperti clinici rivelati durante la visita peritale appare difficile per un atteggiamento appa­rentemente aggravante del paziente con impedimenti fisici dimostrati nei test su richiesta che contrastano con le constatazioni fatte in momenti inosservati, rispettivamente all'arrivo del paziente in studio (modo di deambulare, di assumere la posizione sedentaria, di muovere o non muovere la gamba sinistra, vedi punto 3.2.).

La patologia strutturale del rachide lombare (discopatia bisegmentale con modica ernia discale LS/S1 a sinistra) determina un limite della caricabilità fisica, essendoci tra l'altro una riduzione della mobilità lombare (circa -1/3 per tutte le direzioni) ed una moderata sindrome vertebrale oggettivabile. Non ho riscontrato segni chiari in favore di un persistente conflitto radicolare a sinistra se non il blocco attivo di ogni movimento passivo della gamba sinistra. Mancano dei deficit neurologici oggettivabili in termini di anomalie dei riflessi o di disturbi della sensibilità secondo la distribuzione dei dermatomi. La presente ipotrofia muscolare sia della coscia che del polpaccio sinistro è comunque un segno di un risparmio relativamente importante della gamba sinistra. L'aggiornamento della documentazione radiologica convenzionale mostra una lieve progressione delle alterazioni degenerative al livello L4/5 ed L5/S1 (osteocondrosi e spondilartrosi) senza segni in favore di un'instabilità segmentale (assenza di pseudospondilolistesi).

 

In seguito all'intervento chirurgico subito alla spalla sinistra (débridement e decompressione sottoacromiale artro­scopica del 1999) il paziente presenta ancora un minimo deficit funzionale dell'articolazione gleno-omerale che si riflette in una riduzione della rotazione esterna della spalla.

 

In considerazione dei reperti clinici e tenuto conto della documentazione radiologica sussiste un limite della carica­bilità fisica del paziente con ripercussioni anche sulla capacità di lavoro: il paziente non può alzare pesi dal suolo superiori a 10 kg circa e non può portare pesi a corpo, rispettivamente sulla spalla destra superiori a 20 kg circa. E' impossibilitato a portare pesi sulla spalla sinistra. Deve evitare movimenti ripetitivi di flessione con il tronco ed è impossibilitato di effettuare lavori in flessione lombare prolungata (attività al di sotto dell'altezza di un tavolo). Può assumere posizioni corporee statiche per un massimo di un'ora (in piedi o seduto). Non può effettuare lavori manuali sopra l'altezza della testa (essendo limitato nell'elevazione prolungata con il braccio sinistro e non potendo rimanere in relativa iperestensione lombare). Può spostarsi su terreni piani fino ad un massimo di 1 km circa e solo occasionalmente. Deve evitare gli spostamenti su terreni sconnessi. Può salire e scendere scale se munite da uno scorrimano e senza portare oggetti in mano.

Dati questi limiti il paziente risulta inabile al lavoro al 100% quale montatore, valutazione da ritenere definitiva data l'irreversibilità delle alterazioni morfologiche presenti, rispettivamente l'evoluzione cronica come avvenuta finora.

 

6. POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LA CAPACITA' DI LAVORO

 

Le cure mediche proposte si sono rivelate inefficaci, pur essendo quelle adeguate. L'opzione chirurgica è stata esclusa sia dal neurochirurgo (vedi considerazione del Prof. __________ nel suo rapporto del 04.10.2000, cit.) che del paziente. Non vi sono altre proposte terapeutiche che potrebbero modificare in maniera tangibile le condizioni del paziente che vengono a mio modo di vedere aggravate da un atteggiamento demotivato e chiaramente indirizzato verso una rendita d'invalidità.

I limiti esposti sotto il punto 5 permetterebbero lo svolgimento di un'attività lucrativa non qualificata nel settore industriale anche senza restrizione (al 100%) qualora fosse possibile di variare la posizione corporea tra seduto ed eretto e senza impegno maggiore della colonna vertebrale. Penso ad un lavoro di assemblaggio nel settore elettronico, delle attività di controllo o simile. Sarà compito dell'Ufficio competente dell'AI di giudicare l'opportunità di misure di reintegrazione professionale in un paziente con una formazione scolastica basilare e con un'esperienza professio­nale specifica nel settore edile. Come già sottolineato l'atteggiamento del paziente non sembra favorevole in merito ad un riorientamento professionale.

Il paziente non necessita di mezzi ausiliari." (doc. AI 21)

 

                                         Nella sua proposta medico del 19 giugno 2002, la dr.ssa __________ del SMR ha osservato:

 

"  Alla luce delle conclusioni dell'esaustiva e dettagliata perizia del Dr. __________ si ritiene l'A. totalmente inabile nella sua professione di manovale-muratore e totalmente abile in attività confacenti, come descritte al paragrafo 5 della suddetta perizia.

Su questi elementi si possono intraprendere misure reintegrative presso la CIP." (doc. AI 24)

 

                                         Il dr. __________, neurochirurgo, interpellato dal medico curante, in data 27 agosto 2003 ha rilevato:

 

"  (…)

Conclusione: sindrome lombovertebrale nell'ambito di una discopatia degenerativa degli ultimi 2 livelli lombari ed irritazione radicolare algica S1 a sinistra in presenza di un prolasso sottolegamentare.

 

In considerazione della situazione clinica e neuroradiologica, penso che a medio lungo termine un intervento sarà inevitabile. Il tipo di intervento dipenderà dalla predominanza clinica dei dolori, se predomina la sciatalgia ci si limiterà ad un'operazione per ernia del disco, se domina la lombalgia ovviamente si dovrà prendere in considerazione piuttosto una fissazione intersomatica.

In considerazione della situazione come attualmente è presente, sono dell'opinione che il paziente presenti in effetti una invalidità almeno del 50% eventualmente anche superiore; se si tiene conto del fatto che oltre ai problemi lombari e alla gamba c'è anche una limitazione funzionale importante del braccio sinistro, per cui anche in attività confacenti, ergonomicamente favorevoli e leggere, ci sarà senza dubbio una limitazione relativamente importante.

 

Attualmente il signor RI 1 desidera però attendere con un intervento. In assenza di problemi neurologici di rilievo ovviamente un'attesa è senz'altro possibile." (doc. AI 38)

 

                                         Nella sua proposta del 4 giugno 2004, il dr. __________, medico responsabile del SMR, ha evidenziato:

 

"  (…)

I disturbi e le patologie di cui è portatore il Signor RI 1 sono ben riassunti nell'esame peritale del dr. __________. Nel suo rapporto dettagliato sono descritte e motivate le conseguenze sul piano funzionale.

Dal rapporto del dr. __________, del 27.08.03 risultano le stesse patologie, ma una descrizione solo sommaria dello stato dell'apparato locomotore.

Le conclusioni sul grado di invalidità non sono comprensibili, e non lo sarebbero neppure se fossero riferite alla capacità lavorativa.

 

Non si possono rilevare elementi di contraddizione clinica, ma solo nella valutazione della CL per la quale non si trova alcuna motivazione." (doc. AI 44)

 

                                         In data 14 luglio 2004, il dr. __________ ha precisato:

 

"  il paziente riferisce di avere persistenti dolori lombari con irradiazione in entrambi le gambe, però in modo particolare a sx, con frequenti cedimenti della gamba sx. Accusa dolori più o meno costanti, ma accentuati in posizioni statiche quindi steso, seduto ed in piedi mentre in movimento i dolori tendono leggermente a regredire. Il paziente è inabile al lavoro dal 2000 e percepisce ¼ di rendita AI.

 

All'esame clinico noto una mobilità lombare praticamente bloccata, dolente e diffusa. Palpazione dolente e diffusa di tutto il rachide lombare e della muscolatura paraspinale come pure dei glutei. Il Lasègue è positivo bilateralmente a 10°. Nessun deficit sensibile, presenza di un notevole giving way con una pseudoparesi bilaterale delle estremità inferiori. Il riflesso achilleo a sx è mancante, altrimenti mediovivi e simmetrici. C'è quindi un importante giving way con la tendenza di bloccare ogni movimento per paura del dolore, per cui l'esame è difficilmente valutabile.

 

La RM del 2004 è praticamente invariata rispetto a quella del 2003. C'è la presenza di una discreta discopatia L3/4 con una piccola protrusione mediale senza però contatto radicolare. Incipiente discopatia L4/5 e L5/S1 con inizio di disidratazione, ma spazi ancora ben conservati. Piccola protrusione mediale anche a livello L4/5 con una lesione dell'anulo fibroso. A livello L5/S1 presenza di un'ernia laterale sx, praticamente invariata rispetto al 2003 con un'irritazione radicolare S1.

 

In complesso la situazione clinica e neuroradiologica non è sostanzialmente cambiata rispetto al 2003. Sono dell'opinione che ci sia un'evoluzione psicosomatica decisamente sfavorevole. Tenendo conto del fatto che il paziente é inabile al lavoro dal 2000, sono dell'opinione che una ripresa lavorativa sia impensabile.

 

Come già nel 2003, il paziente è contrario ad un procedere chirurgico e si è espresso sfavorevole anche per un'infiltrazione peridurale di Kenacort a livello L5/S1 a sx che potrebbe eventualmente ridurre i dolori radicolari.

 

Al momento non ho proposte particolari da fare, salvo eventualmente la continuazione di una terapia conservativa ed eventualmente un trattamento o meglio un supporto con una medicazione antidepressiva, alfine di sollevare leggermente la soglia del dolore." (doc. Vbis)

 

                                         Nelle sue annotazioni del 24 agosto 2004, il dr. __________, medico responsabile del SMR, ha osservato:

 

"  Prendo atto del nuovo rapporto del dr. __________ per il curante e prodotto in sede di ricorso.

 

Dallo stesso è difficile valutare la situazione clinica poiché, come anche attesta il curante, vi sono dei blocchi "psicologici" che non permettono la valutazione dell'esame del paziente.

Vi è un elemento di variazione: l'assenza del riflesso achilleo sin.

 

Commento:

le lesioni degenerative della colonna sono in genere patologie di tipo evolutivo; la scomparsa del riflesso achilleo è un segno che non vi è "stazionarietà" anzi che una certa progressione è avvenuta. Gli altri parametri oggettivi, come il Lasègue, segno per presenza di sofferenza radicolare, non è valutabile perché simmetrico a 10 gradi.

Si depone per un sovraccarico "psicosomatico". La nuova situazione non è valutabile con precisione." (doc. VIIbis)

 

                               2.5.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).


Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

 

                               2.6.   Per quanto attiene al problema fisico (reumatologico), questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito (dr. __________).

 

                                         Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di vista reumatologico sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla totale incapacità lavorativa dell’assicurato nella sua precedente attività di manovale, mentre in attività leggere consone ai limiti funzionali esposti nella perizia, ossia in attività dove l'assicurato non debba alzare dal suolo pesi superiori ai 10 kg, non debba portare pesi a corpo e sulla spalle destra superiori ai 20 kg (l'assicurato è impossibilitato a portare pesi sulla spalla sinistra), non debba svolgere movimenti ripetitivi di flessione con il tronco ed effettuare lavori in flessione lombare prolungata, ecc., egli è abile al lavoro in misura completa. Il perito ha osservato inoltre che l'atteggiamento dell'assicurato è demotivato e chiaramente indirizzato verso una rendita d'invalidità. Riassumendo, il perito ha ritenuto l'assicurato abile al 100%  in quelle attività dove sia possibile variare la posizione corporea da seduta ad eretta e senza un impegno maggiore della colona vertebrale.

                                         La perizia 1° marzo 2002 del dr. __________ è stata confermata sia dal medico SMR dr.ssa __________ (doc. AI 24) che dal medico responsabile SMR dr. __________ (doc. AI 44).

                                         Il dr. __________, neurochirurgo, in data 27 agosto 2003, ha descritto sostanzialmente le stesse patologie evidenziate dal perito dr. __________ (doc. AI 38), concludendo tuttavia per una incapacità lavorativa generalizzata del 50% precisando che "anche in attività confacenti, ergonomicamente favorevoli e leggere, ci sarà senza dubbio una limitazione relativamente importante".

                                         Ora, sino all'emanazione della decisione su opposizione del 9 giugno 2004, la conclusione cui è giunto il perito incaricato non può essere validamente messa in discussione. Il referto del dr. __________ del 23 agosto 2003, benché rilasciato da uno specialista, non può essere preso in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziato e dettagliato e non conforme quindi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5).

                                         In ogni caso dal referto medico del 23 agosto 2003 del dr. __________ non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’intervento di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato precedentemente in sede peritale. Come rilevato dal dr. __________ del SMR si tratta in sostanza di una diversa valutazione della capacità lavorativa dell'assicurato per la quale non è stata addotta sufficiente motivazione.

                                        

                                         Ritornando al caso in esame, pendente causa (con precisione il 14 luglio 2004, doc. VIbis) il dr. __________ ha eseguito un esame più approfondito in esito al quale egli ha certificato un peggioramento dello stato di salute del ricorrente, in particolare la scomparsa del "riflesso achilleo", segno questo di una progressione della malattia, riconosciuta per altro anche dal medico responsabile del SMR dr. __________ (doc. VIIbis).

                                         Anche le risposte date ai quesiti posti dal TCA al dr. __________ hanno da una parte confermato il referto dell'agosto 2003, mentre dall'altra hanno sottolineato un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato (doc. X).

                                         A proposito del rapporto medico 14 luglio 2004 del dr. __________ (confermato anche dalle risposte date al TCA in data 20 ottobre 2004) prodotto in corso di causa (doc. Vbis), va rammentato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

                                         Ne consegue che il succitato atto medico non può essere preso in considerazione, poiché attesta una situazione di fatto posteriore alla decisione contestata del 9 giugno 2004.

                                         Ai fini dell’economia processuale, eccezionalmente il giudice può tuttavia anche tener conto dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, 1974 pag. 192 consid. 4, 1970 pag. 582 consid. 3).

                                         In casu, il rapporto medico in discussione non é sufficiente per far luce in modo completo e preciso sull'eventuale natura invalidante dei problemi fisici accusati dal ricorrente, anche se il peggioramento è stato rilevato pure dal servizio medico del SMR.

                                         Per questo motivo si giustifica la trasmissione degli atti all’amministrazione affinché valuti, tramite approfonditi accertamenti, se e in che misura, successivamente all’emanazione del querelato provvedimento, sia effettivamente intervenuta un’evoluzione, rispettivamente un peggioramento dello stato di salute giustificante l’eventuale riconoscimento di una rendita in misura superiore al quarto.

                                     

Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è abile in misura totale in attività leggere consone alle limitazioni descritte dallo specialista dr. __________ (reumatologo e fisiatra).

                                         Stante quanto sopra e ritenuto per il resto come la valutazione economica operata dal consulente in integrazione professionale sia rimasta incontestata, la decisione con cui l’UAI ha stabilito un grado d’invalidità del 45%, riconoscendo all’assicurato un quarto di rendita, merita tutela mentre che il ricorso deve essere respinto.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                        

                                 2.-   Gli atti sono trasmessi all’UAI conformemente al consid. 2.6.

 

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti