Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.53

 

dc/gm

Lugano

23 settembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

visto il ricorso del 9 luglio 2004 formulato da

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

visto il ricorso per denegata giustizia del 9 luglio 2004 formulato da RI 1 del seguente tenore:

 

"                                       Nel settembre 2000 ho subito un incidente stradale, il mio Dottore __________ di __________ mi ha mandato dai seguenti specialisti:

 

Dott. __________ neurologo

Dott. __________ reumatologo

Dott. __________ __________ Clinica __________

Dott. __________ primario Clinica __________

 

Tutti gli incartamenti sono stati inviati all'ufficio AI di Bellinzona dal mio medico curante Dott. __________.

 

Domanda inoltrata all'ufficio AI 18 ottobre 2001.

 

Per ordine dell'ufficio AI sono stato ricoverato presso la clinica __________ in data 28-29 gennaio 2003 che ha poi trasmesso gli incartamenti medici all'ufficio dell'AI.

Solo a gennaio 2004 fui convocato dal sig. __________ dell'ufficio dell'AI per una valutazione del caso.

Visto il lungo tempo trascorso (per non dire lunghissimo) con il presente scritto inoltro ricorso per denegata giustizia contro l'operato dell'ufficio AI.

Chiedo che il tribunale ordini all'ufficio AI di emettere al più presto la decisione sul mio caso.

 

Ricordo che da 3 anni e 10 mesi non ho nessuna entrata finanziaria e non ho nemmeno i soldi per comperarmi una protesi dentaria essendo tuttora sprovvisto (senza denti) a questo punto non so più come tirare avanti." (cfr. Doc. I)

 

 

richiamata la risposta di causa del 19 luglio 2004 nella quale l'Ufficio assicurazione invalidità rileva:

 

"       Nel mese di ottobre del 2001 l'assicurato ha avanzato richiesta di prestazioni assicurative.

La pratica non è ancora conclusa.

In data 9 luglio u.s. l'assicurato ha interposto ricorso per denegata giustizia.

 

Orbene, ripercorrendo l'incarto si rileva che il caso, poco dopo l'avvio della procedura, è rimasto fermo per undici mesi.

Una seconda battuta d'arresto è avvenuta allorquando la pratica è stata trasmessa al consulente di integrazione professionale. Prima che quest'ultimo convocasse l'assicurato sono infatti trascorsi dieci mesi.

L'istruttoria è ora praticamente giunta al termine.

 

Senza avanzare alcuna pretesa di scusante, è opportuno specificare che il ritardo accumulato è addebitabile all'enorme afflusso di domande con le quali l'amministrazione è stata recentemente confrontata, e che ha appunto determinato evidenti ritardi nella trattazione delle pratiche.

 

Lo scrivente Ufficio non si esprime sulla questione a sapere se la presente fattispecie possa configurare un caso di denegata giustizia anche perché, indipendentemente dall'esito della vertenza, non intende in alcun modo negare che i tempi di attesa che hanno caratterizzato il presente caso sono importanti.

Resta sottinteso che l'amministrazione emanerà la decisione formale nel più breve termine possibile." (cfr. Doc. III)

 

 

rilevato che in data 10 settembre 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha trasmesso al Tribunale uno scritto del seguente tenore:

 

"                                       Tramite il presente rendiamo noto che in data odierna abbiamo inviato all'assicurato la decisione formale in merito alla richiesta di prestazioni a suo tempo formulataci." (cfr. Doc. IX)

 

 

preso atto della seguente lettera del 15 settembre 2004 dell'assicurato:

 

"                                       Con questa lettera ritiro il mio ricorso ai danni dell'AI, visto che ormai non ha più scopo di continuare avendo ricevuto da loro la risposta in data 14.09.2004.

 

Vi ringrazio moltissimo per il lavoro che mi avete fatto e vi saluto cordialmente." (cfr. Doc. X)

 

 

precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, non si può giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15);

 

 

considerato che l'emanazione della decisione da parte dell'amministrazione ha reso privo d'oggetto, per mancanza d'interesse degno di protezione, il ricorso per denegata giustizia (cfr. DTF 125 V 374; SVR 1998 UV Nr. 11; sul tema della ritardata giustizia da parte di un ufficio AI e di una commissione di ricorso cfr. DTF 129 V 411);

 

 

ricordato peraltro che, per costante giurisprudenza, il ritiro di un ricorso può aver luogo solo mediante una dichiarazione esplicita, chiara e incondizionata dell'interessato (DTF 119 V 38 consid. 1b e riferimenti), ciò che in concreto è avvenuto;

 

 

viste le disposizioni della Legge di procedura del 6.4.61;

 

 

 

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

 

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Daniele Cattaneo