Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.56

 

RG/sc

Lugano

5 ottobre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

statuendo sul ricorso del 16 giugno 2004 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 17 maggio 2004 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto che

 

 

                                     -   per decisione su opposizione 17 maggio 2004 l'Ufficio AI ha respinto l'opposizione interposta dall'assicurato avverso la precedente decisione 17 novembre 2003 con cui gli era stato negato il diritto ad una rendita d'invalidità;

 

                                     -   contro la decisione su opposizione l'assicurato ha interposto ricorso datato 16 giugno 2004 e pervenuto allo scrivente Tribunale in data 17 agosto 2004 per il tramite dell'Ufficio AI, il quale ha precisato che l'atto ricorsuale era stato consegnato personalmente dall'assicurato presso gli uffici dell'amministrazione in data 28 giugno 2004 (II);

 

                                     -   con risposta di causa 8 settembre 2004, l'Ufficio AI - invitato nel frattempo a voler accertare presso la Posta la data esatta di ricezione da parte dell'assicurato del querelato provvedimento - trasmettendo il relativo formulario postale (VII) ha evidenziato la tardività del gravame, postulando in ogni caso la reiezione dell'impugnativa nel merito in quanto gli atti all'inserto permettono di concludere per l'inesistenza di un'invalidità;

 

                                     -   per l'art. 56 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Competente a conoscere il ricorso è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA);

 

                                     -   giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa; il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);

 

                                     -   le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 39 cpv. 1 LPGA);

 

                                     -   ai sensi dell'art. 58 cpv. 3 l'autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni; tale obbligo di trasmissione incombe anche all'assicuratore incompetente a ricevere il ricorso (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, n. 22 ad art. 58). Il termine di cui all'art. 60 cpv. 1 LPGA è quindi considerato rispettato in caso di presentazione del ricorso in tempo utile ma dinanzi ad un'autorità non competente (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 39 cpv. 2 LPGA; Kieser, op. cit., n. 24 ad art. 58; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, §72, Nr. 19, pag. 477);

 

                                     -   il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 pag. 117 consid. 3a);

 

                                     -   un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua bucalettera o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo. Generalmente un secondo invio e la susseguente ricezione non modificano tale risultato; essi sono giuridicamente irrilevanti (DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti);

 

                                     -   per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione;

 

                                     -   se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, op. cit., § 73, Nr. 9, pag. 479);

 

-    nella fattispecie dagli atti risulta che la decisione su opposizione datata 17 maggio 2004 è stata spedita il medesimo giorno all'interessato per invio raccomandato, il quale è stato ritirato in data 19 maggio 2004 (cfr. ricorso, cfr. VII);

 

-    di conseguenza il termine per interporre ricorso ha iniziato a decorrere il giorno successivo, vale a dire il 20 maggio 2004, con scadenza il giorno di venerdì 18 giugno 2004;

 

                                     -   l'Ufficio AI ha dichiarato che l'atto di ricorso é stato consegnato brevi manu dall'assicurato personalmente presso gli uffici dell'amministrazione soltanto il 28 giugno 2004 (I, II, VII) ed in seguito esso è stato trasmesso e pervenuto allo scrivente Tribunale il 28 giugno 2004;

 

                                     -   tale circostanza è rimasta incontestata malgrado all'interessato sia stato assegnato un termine di 10 giorni, trascorso infruttuosamente, per una presa di posizione al riguardo (VIII);

 

                                     -   in simili condizioni si deve concludere che il gravame dell'assicurato contro la decisione su opposizione 17 maggio 2004 dell'Ufficio AI è tardivo;

 

                                     -   per il resto nessuna richiesta di restituzione del termine ai sensi dei combinati artt. 41 e 60 cpv. 2 LPGA è stata presentata dall'assicurato;

 

                                     -   abbondanzialmente non può non essere rilevato come il gravame andrebbe in ogni caso respinto anche nel merito, ritenuto che la valutazione operata in sede amministrativa -  concludente per l'assenza d'invalidità, l'interessato non presentando un'incapacità a svolgere la precedente attività lavorativa di tassista in proprio (esercitata dal 1994 al 2001, doc. AI 1) - sulla scorta della refertazione medica agli atti (doc. AI 22) e confermata in sede d'esame da parte del SMR (doc. AI 36, 30), appare all'evidenza corretta e per altro pure confermata dall'attestazione del medico curante prodotta con il gravame (doc. A), in cui è stata evidenziata una capacità lavorativa - in particolare quale autista - in attività che non implichino lavori pesanti con movimenti ripetuti delle spalle, il sollevamento di pesi al di sopra del capo o che non comportino sforzi a livello del rachide.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti