Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.57

 

ZA/td

Lugano

18 luglio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell'8 giugno 2004 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   A seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto il 6 aprile 1998,

                                         nell’ottobre 1999, RI 1, nato nel 1961, muratore, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (provvedimenti sanitari speciali di reintegrazione, doc. AI 1), respinta con decisione 9 febbraio 2000 (doc. AI 12).

                                         Nel febbraio 2002, l’assicurato ha presentato una seconda richiesta di prestazioni (rendita, avviamento ad altra professione e orientamento professionale, dac. AI 15).

 

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia multidisciplinare eseguita nel luglio 2003 presso il Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con decisione del 15 settembre 2003 l’UAI ha respinto la domanda, motivando:

 

"  (…)

    Esito degli accertamenti:

 

●   Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente di

carattere medico, in particolare dalla perizia pluridisciplinare a cui è stato sottoposto il Sig. RI 1 presso il Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona e della successiva valutazione del nostro Servizio Medico Regionale (SMR), emerge che lo stato attuale di salute dell'assicurato gli impedisce di svolgere una normale attività lavorativa compromettendogli la propria capacità di guadagno.

 

●   Questa situazione è certificata a partire dal maggio 2003, pertanto

non sussiste ancora l'anno d'attesa ininterrotto d'incapacità lavorativa (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), presupposto indispensabile per il riconoscimento di una rendita d'invalidità.

 

●   Per i periodi precedenti, confermiamo la valutazione

dell'assicurazione infortuni __________, ossia piena capacità lavorativa nell'attività di operaio addetto alla fabbricazione di requisiti da scrivere (ultima attività svolta prima del programma occupazionale)

 

     Decidiamo pertanto:

 

●   La richiesta di prestazioni è respinta." (doc. AI 39)

 

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, con la quale ha postulato l'assegnazione di una mezza rendita d’invalidità dal 1° settembre 2003 e di una rendita intera dal 1° dicembre 2003, con decisione su opposizione 8 giugno 2004 l'UAI ha parzialmente accolto l’opposizione, motivando:

 

"  (…)

Nel caso in esame la perizia pluridisciplinare SAM del 29 luglio 2003, in esito alla valutazione globale del danno alla salute dell'assicurato, sulla scorta del consulto psichiatrico, reumatologico, neurologico ed endocrinologico, ha definito la valutazione medico-teorica globale dell'attuale capacità lavorativa in qualità di manovale ed in qualsiasi altra attività valutabile nella misura dello 0%. I periti hanno indicato che il sig. RI 1 non è più in grado di produrre un rendimento costante in un ciclo lavorativo e lucrativo usuale e sul piano fisico le limitazioni riducono il grado di capacità lavorativa quale operaio e manovale pure nella misura totale. La patologia reumatologica e neurologica permetterebbe una capacità lavorativa residua del 30% in un'attività lavorativa estremamente leggera. Il SAM ha precisato che l'attività di operaio e manovale non è più esigibile da parte del periziando, così come qualsiasi altra attività lavorativa e che le limitazioni devono essere considerate a partire dal 16 aprile 1998 e lo stato dell'assicurato è peggiorato in questi anni ed in futuro ci si deve attendere un lento e progressivo peggioramento.

 

La documentazione medica a disposizione è stata sottoposta a valutazione SMR e con valutazione 11 settembre 2003 la Dr.ssa __________ ha potuto precisare che, alla luce della perizia SAM, sulla base della documentazione medica si può ritenere un peggioramento tra il febbraio 2002 e il maggio 2003 e può essere fissata dal maggio 2003 l'attuale incapacità lavorativa del 70% in qualsiasi attività lavorativa dal punto di vista fisico. Pure dal maggio 2003 si può ritenere l'incapacità lavorativa completa per motivi psichici, indicata dal perito SAM. In altre parole non ci sono elementi medici che permettano di anticipare i citati gradi di incapacità lavorativa. È da ritenere quindi un'incapacità lavorativa del 100% per qualsiasi attività dal 22 maggio 2003. Egli ha quindi raggiunto l'anno d'attesa per un grado d'invalidità del 100% con la fine del mese di maggio 2004. Dal 1° giugno 2004 ha dunque diritto ad una rendita intera di invalidità.

 

In conclusione l'UAI risolve:

 

1.   L'opposizione è parzialmente accolta.

2.   RI 1, __________, è posto al beneficio di una

      rendita intera di invalidità dal 1° giugno 2004.

3.   La procedura è gratuita.

4.   Un ricorso contro la presente decisione su opposizione non ha

effetto sospensivo (art. 66 della legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI) e art. 97 della legge federale sull'assicurazione vecchiaia e supersititi (LAVS))." (doc. AI 48)

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha chiesto che gli venga riconosciuta una mezza rendita d’invalidità dal 1° novembre 1998 e una rendita intera dal 1° febbraio 1999:

 

"  (…)

2.        L'assicurato nell'ultimo lavoro svolto presso la ditta __________, prima di iscriversi all'assicurazione disoccupazione, effettuare il programma occupazionale temporaneo e subire l'infortunio del 6.4.1998, percepiva un salario orario lordo di fr. 14.30. Se si confronta tale salario con quanto avrebbe ancora potuto percepire quale muratore diplomato (all'incirca fr. 25 orari), si giunge ad una perdita di guadagno nettamente superiore al 20%, che è il grado di inabilità medico-teorica fissato del perito reumatologo del SAM dr. __________ tenendo conto unicamente della problematica lombare nell'esercizio di un'attività pesante (v. pag. 21 perizia SAM). Pertanto da anni l'assicurato presentava già una perdita di guadagno di almeno il 20%, che secondo la giurisprudenza del TFA (Pratique VSI 1998, 126) è sufficiente per far iniziare l'anno d'attesa ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.

 

Se dunque si volesse ritenere, come fatto dal Servizio Medico Regionale dell'AI, che il grado di totale inabilità lavorativa in qualsiasi professione sia dimostrato unicamente da quando è stata esperita la perizia SAM nel maggio 2003, per stabilire il diritto dell'assicurato alla rendita d'invalidità si dovrebbe comunque forzatamente tener conto di questa inabilità del 20% nel calcolo della media retrospettiva. Il diritto alla mezza rendita d'invalidità potrebbe pertanto nascere dopo 5 mesi di totale inabilità, cioè a partire dall' 1.10.2003, e il diritto alla rendita intera dall' 1.1.2004 conformemente all'art. 88a cpv. 2 OAI.

 

           PROVE: richiamo incarto AI, in particolare la perizia SAM

 

 

3.        Il problema principale risiede però nel fatto che l'UAI vuole riconoscere la completa inabilità dell'assicurato solo a partire dalla data della perizia SAM, facendo riferimento alla decisione dell'___________ per il periodo precedente.

 

Di solito in effetti una decisione riguardante il grado d'invalidità presa da un'assicurazione esplica il suo effetto anche nei confronti dell'assicurazione che deciderà dopo di questa. I giudici federali hanno però previsto delle eccezioni al principio della coordinazione della valutazione dell'invalidità tra più assicurazioni, per esempio allorquando la graduazione operata dalla prima assicurazione non è stata fatta oggetto di verifica giudiziaria, e ora appaia manifestamente insostenibile.

 

Tale è il caso nella presente fattispecie. Basta infatti leggere attentamente la valutazione ortopedica del perito del SAM dr. __________, il quale ritiene l'assicurato globalmente abile unicamente in attività molto leggere in ragione del 30% e non ha alcun dubbio in merito alla causalità tra gli impedimenti riscontrati e l'infortunio subito il 6.4.1998. Anche le conclusioni del SAM non lasciano spazio a fraintendimenti:

 

"Sulla base di quanto detto, riteniamo quindi che l'attività di operaio e manovale non sia più esigibile da parte del periziando, così come qualsiasi altra attività lavorativa. Dagli atti in nostro possesso, possiamo affermare che queste limitazioni professionali debbano essere considerate a partire dal 6.4.1998 in avanti. A nostro avviso, la problematica reumatologica e neurologica è conseguenza del trauma sul lavoro avvenuto il 6.4.1998 e quindi dovrebbe essere sottoposta alla valutazione del servizio regresso dell'AI" (perizia SAM pag. 21)

 

Visto quanto precede non vedo come si possa non dar seguito alle conclusioni del SAM e basarsi invece sulle conclusioni dell'___________, tanto più che le attuali investigazioni del SAM appaiono maggiormente approfondite e convincenti della visita di circondario ___________ dell' 11.2.2002. Non si tratta quindi unicamente di un diverso apprezzamento medico, ma di una nuova valutazione medica estremamente approfondita, alla quale va riconosciuta piena forza probatoria, ciò che non è il caso per quanto attiene alla visita medica dell'___________.

 

3.1.     Tenuto conto quindi che l'assicurato già prima dell'infortunio del 6.4.1998 presentava un grado d'invalidità del 20% e che dal mese di aprile in avanti secondo i periti del SAM è presente una totale inabilità lavorativa, il presupposto dell'anno d'attesa ai sensi dell'art. 29 LAI è quindi adempiuto dopo 7 mesi di inabilità lavorativa: dall' 1.11.1998 l'assicurato ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità e dall' 1.2.1999 ad una rendita intera.

 

3.2.     Se invece non si volesse tenere conto del periodo di incapacità al guadagno precedente l'infortunio del 6.4.1998, l'anno d'attesa dovrebbe iniziare a partire da tale data, come ben giustificato dalla perizia SAM, che non si vede motivo per mettere in discussione. In tal caso l'assicurato dovrebbe poter beneficiare di una rendita intera d'invalidità a partire dall' 1.4.1999.

 

3.3.     La richiesta di prestazioni dell' 1.3.2002 non può essere considerata quale domanda tardiva, in quanto sono stati fatti presenti elementi di cui non si era a conoscenza in occasione della precedente domanda di prestazioni del 12.10.1999 e pertanto sono idonei a giustificare una revisione della decisione AI del 17.1.2000, in applicazione dei principi che regolano la revisione processuale.

 

Per le ragioni sopra esposte si ritiene che l'assicurato abbia diritto ad una rendita d'invalidità anche per il periodo precedente il mese di maggio 2004: la decisione di rifiutare a RI 1 le prestazioni richieste appare pertanto arbitraria ed ingiusta. Si chiede dunque che tale decisione venga annullata e che l'assicurato sia posto a beneficio di una rendita d'invalidità secondo i considerandi precedenti.

 

P.Q.M.

 

visti in diritto gli artt. 4, 28 e 29 LAI, 88a OAI, 8 e 16 LPGA ed ogni altra norma applicabile alla presente fattispecie, riservato un più ampio sviluppo delle tesi di fatto e di diritto in corso di procedura, si chiede di

 

GIUDICARE

 

           1.       Il ricorso è accolto e di conseguenza:

                    1.1.    La decisione su opposizione dell' 8.6.2004 è

                              annullata.

                    1.2.    All'assicurato è concessa una mezza rendita

                              d'invalidità dall' 1.11.1998 e una rendita intera

                              d'invalidità a partire dall' 1.2.1999.

                    1.3.    Eventualmente all'assicurato è concessa una

                              rendita intera d'invalidità a partire dall' 1.4.1999

                    1.4.    Eventualmente all'assicurato è concessa una

                              mezza rendita d'invalidità dall' 1.10.2003 e una

                              rendita intera d'invalidità a partire dall' 1.1.2004."

(doc. I)

 

                               1.4.   Nella risposta di causa l’UAI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:

 

"  (…)

 

In sostanza l'assicurato sostiene di avere avuto un grado di incapacità lavorativa del 20% prima dell'infortunio del 1.4.1998 e poi una piena incapacità lavorativa, come risulterebbe dalla perizia SAM, non essendo determinante il grado d'invalidità della decisione LAINF. Richiamate e confermate le argomentazioni della decisione su opposizione si evidenzia che la Dr.ssa __________ del SMR con attenta valutazione dell'intera documentazione medica 11 settembre 2003 (doc. 38 inc. AI) ha chiarito che la valutazione del SAM, corretta relativamente alla definizione della capacità lavorativa al momento della valutazione, maggio 2003, non ha invece posto mente all'evoluzione del danno alla salute dell'assicurato, che invece risulta nella valutazione della ___________, di modo che l'incapacità lavorativa definita con la perizia SAM 29.7.2003 non può essere fatta risalire alla data dell'infortunio 1.4.1998 perché smentito dalle valutazioni concrete della __________. Dal profilo medico è quindi corretto ritenere un'incapacità lavorativa del 100% da maggio 2003, momento delle valutazioni della perizia SAM. Per il periodo precedente invece non trova riscontro medico l'incapacità lavorativa pretesa dall'assicurato. Al contrario la ____________ ha valutato una piena capacità lavorativa nel febbraio 2002, ciò che è pure confermato dal Questionario per il datore di lavoro del 28 agosto 2003 (doc. 37 inc. AI), nel quale il Municipio del comune di __________ attesta che l'assicurato ha lavorato come aiuto operaio per un programma di inserimento professionale dal 1 giugno 2000 al 23 maggio 2003, scadenza dei termini di disoccupazione, per 8 ore al giorno, laddove il salario corrispondeva al rendimento e senza assenze di rilievo.

 

Ne discende che alla luce della valutazione 11 settembre 2003 del SMR e del fatto che la valutazione della __________ è corretta e quindi determinante per il periodo precedente la perizia SAM, la valutazione espressa con la decisione su opposizione risulta corretta e viene confermata." (doc. V)

 

                               1.5.   Con osservazioni 17 settembre 2004, l'assicurato, riconfermandosi nell'atto ricorsuale, ha precisato:

 

"  (…)

Nella risposta di causa del 7 settembre scorso l'Ufficio AI sostiene che la valutazione operata dai periti del SAM non ha posto mente all'evoluzione del danno alla salute dell'assicurato, che invece risulta nella valutazione della _____________, di modo che l'incapacità lavorativa definita con la perizia SAM 29.7.2003 non può essere fatta risalire alla data dell'infortunio 1.4.1998 perché smentito dalle valutazioni concrete della ____________. A conferma di ciò l’UAI cita il fatto che l'assicurato ha svolto dei programmi d'inserimento professionali presso il Comune di __________ durante i quali non sono state segnalate assenze di rilievo e il salario corrispondeva al rendimento.

 

Riguardo alla questione squisitamente medica, ribadisco come la perizia SAM, e in particolare il consulto reumatologico del dr. __________, abbia invece evidenziato con dovizia di particolari l'iter medico dell'assicurato dalla data dell'infortunio fino alla perizia presso il SAM. Allorquando i periti del SAM pongono come data d'inizio dell'inabilità lavorativa totale da loro constatata la data dell'infortunio subito è perché hanno bene in mente l'evoluzione della malattia, e anche dalla lettura della perizia SAM l'analisi del danno alla salute appare maggiormente dettagliato di quanto operato dal medico di circondario della ____________.

 

Per quanto attiene invece al rendimento dell'assicurato durante il programma d'inserimento professionale presso il proprio comune di residenza, bisogna sottolineare che l'assicurato non si è mai assentato dal lavoro in quanto il datore di lavoro era ben cosciente dei problemi di salute del proprio cittadino e ha messo in atto tutti i provvedimenti per permettere al signor RI 1 di rimanere occupato senza per questo pregiudicare ulteriormente il proprio stato di salute. È però proprio grazie al Comune di __________ che l'assicurato è stato dapprima segnalato al Servizio sociale cantonale e poi al sottoscritto al fine di verificare come mai allo stesso fossero state negate le prestazioni assicurative. Durante i programmi occupazionali l'assicurato ha lavorato sì come aiuto operaio, ma evitando spostamenti prolungati a piedi, stazioni e posizioni monotone, lavori pesanti e lavori ripetitivi. I colleghi di lavoro si sono sempre dimostrati comprensivi della particolare situazione e hanno evitato al loro collega qualsiasi lavoro non adatto. Il Comune di __________ è sicuramente a disposizione di codesto lodevole Tribunale qualora fossero necessarie delle dichiarazioni in tal senso." (doc. VII)

 

                               1.6.   Su richiesta dell’UAI, in data 27 ottobre 2004 il SAM ha precisato:

 

"  Riguardo al sig. RI 1, non possiamo che confermare quanto già espresso nella nostra valutazione peritale presso il SAM del 29.07.2003, cioè che l'A. nell'incidente del 6.04.1998 si é procurato delle lesioni dell'apparato locomotorio e neurologico tali da ridurre la sua capacità lavorativa.

Fin dall'aprile 1998 la capacità lavorativa dell'assicurato è ridotta nella misura di almeno il 20% nell'attività di manovale e muratore. Ciò è giustificato dalle importanti lesioni subite nell'incidente. Infatti, dal punto di vista neurologico la lesione postraumatica dei nervi tibiali e perone sin., in stato dopo sindrome della loggia, giustifica inabilità lavorativa totale nelle attività precedentemente svolte dal sig. RI 1. Tale patologia nel tempo non ha potuto peggiorare, ma ev. migliorare, quindi dal punto di vista medico non possiamo che confermare come fin dall'incidente dell'aprile 1998 egli sia da ritenere totalmente inabile al lavoro nelle attività svolte in precedenza.

 

Più difficile risulta la valutazione della capacità lavorativa in un'attività leggera e adatta. Rimandando al consulto neurologico del dr. __________, che attesta un'incapacità lavorativa del 25% per la patologia neurologica in un'attività adatta, non possiamo far altro che confermare che per questa patologia la capacità lavorativa in un'attività leggera e adatta fosse già ridotta in misura sup. al 20% fin dall'incidente del 1998.

 

Se consideriamo anche la patologia reumatologica, che come ben spiegato dal nostro consulente dr. __________ è determinata prevalentemente dal trauma subito nell'aprile 1998, e che riduce la capacità lavorativa nella misura del 70% in un'attività lavorativa leggera e adatta, non possiamo fare altro che ritenere lo stato di salute dell'assicurato compromesso dall'aprile 1998 in poi.

E' vero che l'attuale stato di salute dal punto di vista reumatologico è stato caratterizzato da un peggioramento graduale dovuto allo sviluppo di un'artrosi, ed è quindi possibile che al momento dell'incidente la capacità lavorativa dal punto di vista reumatologico fosse, almeno per un'attività leggera e adatta, leggermente superiore a quella del maggio 2003, data della perizia SAM. L'insorgenza di artrosi ecc. però non può giustificare un peggioramento sup. del 10 - 20% rispetto al 1998 e pertanto anche dal punto di vista reumatologico l'incapacità lavorativa al momento del trauma doveva essere sicuramente già superiore al 70%.

La patologia psichiatrica, invece, non ha relazione alcuna con l'incidente dell'aprile 1998, ma anche quest'ultima nel corso degli anni é andata via - via peggiorando ed é caratterizzata dalla presenza di un probabile disturbo psicotico che con il tempo sta lentamente intaccando il patrimonio intellettivo dell'A..

Ribadiamo quindi quanto da noi già espresso nella perizia SAM del luglio 2003." (doc. XIbis)

 

                               1.7.   In data 16 novembre 2004 l’assicurato ha osservato:

 

"  la ringrazio per avermi fatto pervenire copia della presa di posizione del SAM del 27.10.04, nella quale la dr.ssa __________ conferma che l'inabilità lavorativa totale nella precedente professione parte dal momento dell'infortunio dell'aprile 1998, così come l'inabilità lavorativa del 70% in altre attività lavorative leggere e adatte. La nuova precisazione del SAM appare ancora una volta dettagliata e completa e avvalora quanto fatto presente nell'atto ricorsuale." (doc. XIII)

 

                               1.8.   L’UAI con scritto 25 novembre 2004 ha precisato:

 

"  con riferimento al ricorso in oggetto ed alla presa di posizione 27 ottobre 2004 del Servizio d'accertamento medico dell'assicurazione invalidità(SAM), richiamate e confermate l'esposizione dei fatti e le motivazioni di diritto della risposta al ricorso, si allegano le annotazioni 23.11.2004 della Dr.ssa __________ (SMR), le quali, con una precisa analisi dei riscontri medici oggettivi della __________ relativamente al periodo in esame, evidenziano che la valutazione del SAM, sostanzialmente teorica, è sconfessata per il periodo interessato, precedente la perizia SAM, dalla situazione clinicamente oggettivata nella vasta documentazione ____________ e dall'effettiva attività concreta dell'assicurato.

 

Circa la forza probatoria dei rapporti medici la dottrina ha chiarito che, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio, è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche e nell'apprezzamento della situazione medica; inoltre le conclusioni dell'esperto devono essere motivate (Pratique VSI 3/1997, p. 123). Per il periodo in analisi, la valutazione peritale del SAM è ipotetica e divergente dalla situazione clinicamente oggettivata nella vasta documentazione ____________, oltre che dall'effettiva attività concreta dell'assicurato e non possiede quindi particolare valore probatorio. La concreta, precisa e motivata valutazione del SMR della situazione clinicamente oggettivata nelle vasta documentazione ____________ e dall'effettiva attività concreta dell'assicurato risulta in casu determinante.

 

Si conferma quindi la risposta al ricorso." (doc. XVI)  

 

                               1.9.   In data 14 dicembre 2004 l’assicurato ha osservato:

 

"  faccio riferimento alle ulteriori osservazioni dell'Ufficio AI del 25.11.04, nelle quali nuovamente si criticano le conclusioni della perizia SAM. In particolare la dr.ssa __________ del SMR dell'AI afferma che la perizia SAM e il complemento del 27.10.04 sono stati redatti senza aver conoscenza dell'evoluzione dello stato di salute dal giorno dell'incidente fino al mese di maggio 2002 e senza considerare la capacità lavorativa presentata dall'assicurato nelle attività svolte dopo aver subito l'infortunio dell'aprile 1998.

 

Riguardo alla contrapposizione tra la valutazione effettuata dell'___________ e quella operata dal SAM, ribadisco quanto fatto presente nell'atto di ricorso al punto 3: i rapporti del medico di circondario dell'___________ sono sommari e lacunosi, a differenza della perizia reumatologica del dr. __________ svolta su mandato del SAM. Le conclusioni del perito reumatologo sono invece pertinenti e basate su una precisa conoscenza del dossier. L'AI in effetti non ha finora fatto presente nessuna lacuna nell'esposizione dei fatti e delle correlazioni mediche della perizia SAM. L'unico rimprovero che si muove alla perizia SAM è di non prendere posizione in merito alla (per l'Ufficio AI evidente) contraddizione tra incapacità lavorativa medico-teorica e l'effettiva attività lavorativa ancora svolta fino al mese di maggio 2002.

Dalla lettura della perizia SAM non traspare però nessuna contraddizione, in quanto i periti hanno tenuto correttamente conto dell'attività lavorativa svolta dopo aver subito l'infortunio del 6.4.98:

 

-   perizia reumatologica dr. __________, pag. 2: "Dopo un periodo di convalescenza di ca. 7 mesi, riprende gradualmente il lavoro nell'ambito del programma occupazionale, poi trova impiego presso il comune di __________ da 5/2000-5/2002. "

 

-   perizia SAM, pag. 4: vengono citate le lettere 21.12.01 del comune di __________ e 9.1.02 dell'ex-responsabile del programma occupazionale __________. Nello scritto 9.1.02 il signor __________, del programma occupazionale che impiegava l'assicurato al momento dell'infortunio, afferma che l'assicurato ha ripreso il lavoro rimanendo seduto, all'interno e al caldo, senza svolgere nessuno sforzo fisico. Nello scritto 21.12.01 il segretario comunale di __________ signor __________ certifica che - l'assicurato svolgeva solo piccole mansioni artigianali.

 

 

I periti del SAM hanno quindi tratto le loro conclusioni sulla base di un'ampia conoscenza del dossier e tenendo conto anche della ripresa lavorativa dell'assicurato, svolta unicamente nell'ambito di un programma occupazionale dell'assicurazione disoccupazione e di un programma d'inserimento sociale della pubblica assistenza, quindi non nel libero mercato del lavoro. È per di più presso "datori di lavoro" a perfetta conoscenza della situazione sociale, professionale, economica e dello stato di salute dell'assicurato." (doc. XVIII)

 

                             1.10.   Invitato dal TCA a prendere posizione sulle conclusioni della perizia SAM del 29 luglio 2003 (doc. AI 29) e sulle osservazioni SAM del 27 ottobre 2004 (doc. XIbis), in data 29 marzo 2005 il dr. __________ ha osservato:

 

"  Nei nostri rapporti circostanziati del 18.11.1998, rispettivamente del 18.2.2002 abbiamo preso posizione in modo dettagliato in merito alla capacità lavorativa come pure alla menomazione dell'integrità ai sensi dell'OAINF, per ciò che concerne le conseguenze dell'infortunio del 6.4.1998.

 

Per quanto attiene ai fattori extra-infortunistici, dalle nostre relazioni si evince chiaramente che il signor RI 1, benché originalmente muratore diplomato, non ha mai potuto esercitare tale professione, essendo affetto d'adiposità permagna (BMI 40) e cronica rachialgia invalidante, motivazione presentata dall'assicurato stesso.

A questo si aggiungono dei problemi psichici (tratti psicastenici), patologie che nel loro insieme hanno precluso l'esercitare del mestiere di muratore (sin dall'ottenimento del diploma).

 

Ai fini assicurativi, il sottoscritto l'11.2.2002 ha dovuto valutare la capacità lavorativa non per le mansioni di muratore, bensì esclusivamente per il lavoro precedentemente svolto (signor RI 1 a suo tempo assicurato presso la ___________ in quanto partecipante ai programmi occupazionali!), ossia per la semplice fabbricazione di requisiti per scrivere.

Trattasi infatti di un'attività molto leggera, da svolgere in posizione seduta, senza richiesta di sforzo né a livello degli arti superiori né inferiori.

 

Particolarmente anche un deficit di estensione di 40° al gomito destro (flessione completa), risp. raggio di mobilità complessiva alla pro-/supinazione dell'avambraccio di 60°, in presenza di una forza bruta conservata, rende indubbiamente possibile un rendimento normale nelle mansioni summenzionate.

 

Per quanto riguarda la frattura del femore destro non sono stati riscontrati dei fattori invalidanti, segnatamente un'ossificazione eterotopica non ha provocato alcuna riduzione della mobilità né sintomatologia.

 

In merito all'iniziale lesione del nervo tibiale e nervo peroneale profondo della gamba sinistra è stata ricuperata una funzione completa a livello del nervo tibiale, mentre un lieve deficit (M4) in regione del muscolo tibiale anteriore ed estensore dell'alluce sinistro, comunque non costituisce nessun impedimento, soprattutto per un'attività sedentaria.

 

In concordanza con queste considerazioni, anche il dott. __________ (22.5.2003) attesta "nessuna inabilità lavorativa, per un'attività prevalentemente sedentaria"!

 

Tenuto conto della "perizia pluridisciplinare" e leggendo tutti i documenti alla ricerca dei referti oggettivi postinfortunistici, non si riscontra nessuna discordante conclusione finale della SAM.

 

Bisogna pure ammettere che non è stato fatto un confronto diretto con i miei risultati e non è stato prodotto (nell'ambito della perizia pluridisciplinare) un dettagliato stato ortopedico-traumatologico quantificato.

 

Tutt'altra domanda è invece se il signor RI 1 oggi come oggi (vista l'evoluzione dell'affezione psichiatrica), sarebbe ancora abile al lavoro per la fabbricazione di requisiti per scrivere, tenuto conto dell'insieme di tutte le patologie.

 

La relativa risposta è indubbiamente affermativa per il periodo d'inizio 2002, quando l'assicurato fu sottoposto agli esami in Agenzia per (complessivamente) mezza giornata." (doc. XXI)

 

                             1.11.   In data 12 aprile 2005 l’UAI ha osservato:

 

"  con riferimento al vostro scritto 21 marzo 2005 (cfr. doc. XX) nonché alla missiva 29 marzo 2005 inviatavi dal Dr. __________ della _____________ (cfr. doc. XXI), si osserva quanto verrà esposto qui di seguito.

 

Per quanto attiene all'aspetto prettamente medico, la lettera del Dr. __________ di cui sopra è stata sottoposta come di consueto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR).

Il Dr. __________ del SMR dell'AI, con annotazioni 7 aprile 2005 qui allegatevi, ha precisato di condividere pienamente la precedente valutazione operata sia dalla Dr.ssa __________ del SMR dell'AI sia dal Dr. __________ della ____________ per quanto concerne l'inizio dell'incapacità lavorativa dell'assicurato in oggetto.

Egli ritiene inoltre che una valutazione della capacità lavorativa basata su di una visita effettiva (in casu quella eseguita dal Dr. __________ della ___________) abbia maggior valenza probatoria rispetto ad un apprezzamento puramente medico-teorico inerente un periodo antecedente l'effettiva visita (vedi perizia pluridisciplinare 29.7.2003 del SAM di Bellinzona agli atti).

 

Alla luce di quanto suesposto, si chiede che codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni voglia confermare la decisione impugnata e si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (doc. XXIII)

 

 

                             1.12.   In data 15 aprile 2005 l’assicurato ha osservato:

 

"  Prescindendo dal fatto che alla valutazione del dr. __________ non può essere dato lo stesso valore probante della perizia SAM, la quale in pratica ha affermato che proprio le precedenti valutazioni del dr. __________ sull'abilità lavorativa dell'assicurato potessero anche essere rimesse in discussione, mi preme sottolineare il fatto che il dr. __________ parte da un'errata considerazione del lavoro precedentemente svolto dall'assicurato. In effetti il signor RI 1 prima di effettuare il programma occupazionale della disoccupazione durante il quale ha subito l'infortunio, non era occupato nella "semplice fabbricazione di requisiti per scrivere, (…) attività molto leggera da svolgere in posizione seduta, senza richiesta di sforzo né a livello degli arti superiori né inferiori" (vedi apprezzamento dr. __________ 29.3.05).

L'assicurato nell'ultima attività svolta su più anni (presso la ditta __________ dal 3.1.85 al 21.7.97) svolgeva la mansione di manovale di fabbrica e uomo tuttofare ("als Allrounder in einer Fabrik für Schreibzeug", vedi Psychosomatisces Konsilium 25.5.98 della Clinica di __________ contenuto nell'incarto ___________). Non si trattava quindi di un lavoro da svolgere in posizione seduta, ciò che è evidente per i periti del SAM, i quali hanno potuto prendere visione in maniera approfondita sia dell'incarto AI (vedi per esempio nostro scritto 23.8.02 all'AI), sia dell'incarto ___________ (vedi descrizione molto ben dettagliata degli ultimi lavori svolti nel verbale del colloquio 26.8.98, doc. 15 incarto ___________, che deve essere "sfuggito" al dr. __________).

 

Ed è proprio per il fatto che l'assicurato ha "sempre svolto un'attività non qualificata in qualità di manovale per diverse ditte" (vedi perizia psichiatrica SAM, pag. 3), che dal momento dell'infortunio in avanti non è più stato ritenuto abile in nessuna professione da parte di periti del SAM:

le attività pesanti già gli erano precluse per via dei problemi lombari;

le attività leggere non potevano essere richieste a causa della deriva involutiva a livello psichico (prima dell'infortunio "in due occasioni il datore di lavoro scioglierà il contratto a causa, sembra, di scarso rendimento", vedi perizia psichiatrica SAM pag. 3).

 

In conclusione non vedo motivo per scostarsi dalla valutazione effettuata dal SAM riguardante l'inizio dell'inabilità lavorativa totale, fatto risalire all'aprile 1998. Anche l'apprezzamento medico richiesto al dr. __________ dell'___________ non apporta nessun elemento a sostegno dell'UAI, anzi:

"Tenuto conto della perizia pluridisciplinare e leggendo tutti i documenti alla ricerca dei referti oggettivi postinfortunistici, non si riscontra nessuna discordante conclusione finale della SAM" (vedi apprezzamento dr. __________ 29.3.05)." (doc. XXIV)

 

                                         In data 19 aprile 2005 l’assicurato ha aggiunto:

 

"  nelle annotazioni del dr. __________ allegate alle osservazioni 12.4.05 dell'Ufficio AI in merito al ricorso in epigrafe, il medico dell'AI ritiene "che abbia più valore probatoria una valutazione della capacità lavorativa basata su effettiva visita (__________) confermata da attività lavorativa effettivamente svolga che un apprezzamento puramente medico-teorico concernente un periodo antecedente l'effettiva visita".

 

Nel mio ultimo scritto 15.4.05 alla vostra attenzione facevo invece rimarcare l'errore nel quale è incorso il dr. __________ al momento di pronunciarsi sulla capacità lavorativa dell'assicurato: prima di svolgere il programma occupazionale dell'assicurazione disoccupazione, il signor RI 1 non effettuava un lavoro sedentario in fabbrica, e tantomeno durante il programma occupazionale, rimanendo però all'interno, seduto, e pitturando soldatini di legno, attività svolta in ambito occupazionale e che non è dunque significativa per la capacità lavorativa sul mercato del lavoro.

Contrariamente al dr. __________ ritengo quindi che la perizia SAM abbia preso maggiormente in considerazione tutti gli elementi della fattispecie, anche quelli dopo la visita in agenzia __________, che fanno giustamente comprendere come l'assicurato per motivi di salute non abbia mai più potuto inserirsi nel mercato del lavoro." (doc. XXVII)

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire da quando RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità.

 

                                         Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

 

                                         Per quel che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore.
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione d’interessi di mora, il TFA, dopo avere  dichiarato la citata norma (art. 82 cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con “prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82 cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3).
In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

 

                                        

 

                                         In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329, estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano, appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2).

Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                                         Trattandosi nel caso in esame di prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA.
Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

 

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

 

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità
(DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.3.   Secondo la giurisprudenza, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione invalidità coincide di massima con quella vigente in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (e dell’assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale , addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135 consid. 4d, 126 V 291 consid. 2a, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti).
Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali (DTF 127 V 135 consid. 4d, 126 V 291 consid. 2c).
Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno. Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale (DTF 127 V 135 consid. 4d, 126 V 293 consid. 2d).
Secondo la giurisprudenza, non sono tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135 consid. 4d; 126 V 292 consid. 2b, 119 V 471 consid. 2b).
In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128 segg. (cfr. anche VSI 2001 pag. 79 segg).  il TFA ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente.
In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale.
Infine, g
li organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170 consid. 4a).

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                               2.5.   Nella fattispecie, il dr. __________, chirurgo, nel novembre 1998 ha rilasciato il seguente referto per conto della ___________:

 

"  (...)

CONCLUSIONI

 

Siamo dunque confrontati con un assicurato 37enne, già affetto di un'importante adiposità, cronica rachialgia invalidante e portatore di tratti psicastenici, il quale oltre 7 mesi fa ha riportato una frattura per-/subtrocanterica del femore destro, lussazione anteriore e frattura olecranica del gomito destro, sindrome di loggia alla gamba sinistra con interessamento del nervo sciatico, segnatamente del nervo peroneo profondo e tibiale.

Stato dopo riposizione e fissazione della frattura femorale nonché del gomito de­stri del 6.4.1998. stato dopo fasciotomia delle 4 logge alla gamba sinistra del 7.4.98, stato dopo intervento per trapianto cutaneo secondo Thiersch alla gamba sinistra del 17.4.1998.

Stato dopo asportazione di muscolatura necrotica alla gamba sinistra (17.4/14.5.98).

Stato dopo intense cure fisioterapiche, anche a titolo stazionario (__________dal 14.5 al 31.7.98).

Nel frattempo è ben consolidata la frattura sia femorale sia del gomito destri (senza posizioni viziose), ma si sono formate delle importanti ossificazioni pe­riarticolari, di significato clinico al gomito destro.

 

All'esame odierno verifichiamo un deficit d'estensione del gomito destro di 34°, alla flessione una riduzione di 22°.

Parimenti si osserva una diminuzione della pronazione e supinazione di circa 50°.

Le limitazioni articolari sono caratterizzate da un arresto rigido, compatibile con le ossificazioni radiologicamente di entità notevole, tuttavia praticamente invariate rispetto alle precedenti lastre dell'agosto 1998.

All'arto inferiore destro l'assicurato è privo di ogni disturbo, la rotazione ri­dotta nella misura di 10°.

L'epitelizzazione della ferita alla gamba sinistra è completa, senza localizzazio­ne di tegumento instabile. Al riguardo rinviamo anche alla fotodocumentazione al­legata.

Dalla sindrome di logge persiste inoltre un moderato edema (ben amovibile) e un deficit a livello degli estensori del piede sinistro, tuttavia nettamente miglio­rato rispetto a settembre 1998 (ricupero molto favorevole all'altezza del nervo tibiale, in tale misura che il signor RI 1 ha abbandonato definitivamente la stecca di Heidelberg già un mese fa).

Al gomito destro l'assicurato in nessun momento ha evidenziato un deficit neuro­vascolare, mentre alla gamba sinistra è da aspettarsi un ulteriore miglioramento spontaneo, tale da non lasciare un residuo invalidante.

La _____________ è senz'altro d'accordo per un ulteriore controllo elettroneuromiografico entro febbraio 1999.

 

In merito al gomito destro, considerati i deficit notevoli (sia in flesso-esten­sione sia pro-/supinazione), è indicata un'asportazione delle ossificazioni osta­colanti, tuttavia procedere che richiederà una prevenzione post-operatoria efficace di un recidivo (con irradiazione a basso dosaggio ed uso di indometacina p.es.).

L'AMO al femore destro non è da prendere in considerazione prima dell'inizio del­l'estate 1999.

L'edema della gamba destra può essere influenzata positivamente con una calza ela­stica, eccezionalmente della classe di compressione 1, visto lo stato cutaneo lo­cale

 

Per quanto riguarda la capacità lavorativa fa stato l'attività svolta in occasio­ne dell'ultimo contratto di lavoro regolare (addetto nell'ambito della fabbrica­zione di requisiti per scrivere).

 

Per tali mansioni, il signor RI 1, attualmente abile al 25%, può riprendere il lavoro nella misura del 50 % il 2.12,1998 con aumento al 75% 1'1.1.1999 ed al 100 % il l'1.3.1999.

 

La valutazione di un eventuale danno fisico permanente potrà essere preso in con­siderazione solo nel momento in cui la situazione elettroneuromiografica si sarà stabilizzata.

 

Il signor RI 1 viene inoltre invitato di normalizzare il suo peso corporeo (eliminando ben 22 kg) e a praticare degli esercizi fisici, come ciclismo e nuoto regolare

 

L'assicurato viene informato circa le nostre conclusioni in modo esaustivo e gli viene consegnato direttamente il relativo certificato d'infortunio." (allegato doc. AI 5)

 

                                         Nel suo rapporto medico del 25 ottobre 1999, la dr.ssa __________, medico curante, ha certificato una totale incapacità lavorativa dal 6 aprile 1998 nella professione di manovale, precisando che “potrei immaginarmi un impiego a tempo pieno con un lavoro in fabbrica di tipo leggero, ma con un rendimento forse del 50%” (doc. AI 7). Nel referto in parola non è stata fatta menzione alcuna ad un’eventuale patologia psichica.

 

                                         Su richiesta del medico curante, nel febbraio 2002, il dr. __________ ha sostanzialmente confermato la sua precedente valutazione, precisando:

 

"  (...)

Allo stato presente verifichiamo i seguenti reliquari infortunistici:

a livello del gomito destro (in stato dopo lussazione e frattura olecranica) un'artrosi anchilosante di media entità, senza segni d'instabilità, responsabile per un deficit d'estensione di 40°, mentre la flessione risulta completa).

Questo vale pure per la riduzione della pro-/supinazione, la quale è limitata ad un raggio di mobilità complessiva di 60°.

Nonostante la riduzione di mobilità, la forza bruta al braccio destro è ben con­servata (valori simmetrici).

Non è da prendere in considerazione un ulteriore intervento, in quanto l'assicurato presenta delle tendenze ad ossificazioni periarticolari.

In merito alla frattura del femore destro non ci sono dei fattori invalidanti, se­gnatamente nessuna manifestazione di coxartrosi tardiva, nessun accorciamento o posizione viziosa della gamba destra.

L'ossificazione eterotopica in zona craniale del trocantere maggiore non provoca né una riduzione della mobilità né è sintomatico.

 

La contusione della gamba sinistra con successiva sindrome di loggia ha provocato una lesione del nervo tibiale e nervo peroneale profondo, elettromiograficamente ancora oggettivabile a livello del muscolo tibiale anteriore ed estensore dell'alluce sinistro (tuttavia con forza bruta ripristinata fino a M4). Si è invece ripreso interamente la funzione a livello del nervo tibiale. Un minimo accenno di andatura steppante a sinistra è dovuto al deficit d'estensione di 80, maggiormente causato dall'accorciamento secondario della mu­scolatura delle sure.

 

Dal lato sensitivo persiste una lieve ipestesia nell'ambito del nervo profondo a sinistra.

Il signor RI 1 che non necessita più di ulteriori cure specifiche né dei controlli medici, viene informato circa le nostre conclusioni in modo esaustivo e continua ad essere abile al lavoro nella misura del 100%."

(allegato doc. AI 5).

 

                                         Nel suo rapporto medico del 10/11 aprile 2002, la dr.ssa __________ ha nuovamente certificato un’incapacità lavorativa del 70% dal mese di novembre 1998 dovuta a problematiche fisiche (doc. AI 21). Tuttavia, nel suo scritto del 10 aprile 2002 ha riferito all’UAI la necessità di un esame psichiatrico ed intellettivo (allegato doc. AI 21).

 

                                         In data 12 luglio 2002, su richiesta del legale dell’assicurato, il dr. __________, medico curante, ha certificato:

 

"  ho avuto in cura il signor RI 1 nel mese di ottobre del 1991 e nel mese di maggio 1994 per dolori di schiena in relazione ad una lombaggine acuta. Una radiografia eseguita in data 01.06.1994 presentava un inizio di discopatia L5-S1. Siccome il paziente mi disse di soffrire spesso di dolori alla regione lombare, gli consigliai di evitare di eseguire lavori pesanti come quelli richiesti nella sua professione di muratore. Gli consigliai per tanto di scegliere un mestiere più leggero." (allegato D doc. I)

 

                                         Al fine di accertare l’effettivo stato di salute dell’assicurato e le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa, l’UAI ha ordinato una perizia pluridisciplinare presso il SAM. Nel relativo referto 29 luglio 2003 viene in particolare evidenziato:

 

"  5.          DIAGNOSI

 

 

5.1        Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

 

Sindrome aspecifica da alterazione globale dello sviluppo psicologico con lieve ritardo mentale, in periziando con disturbo misto di personalità psicastenico (dipendente) ed immaturo.

 

 

Importante artrosi secondaria del gomito ds. con:

 

             - stato dopo lussazione, frattura dell'olecrano e del capitello

                radiale il 6.04.1998, trattata con cerchiaggio e due chiodi di

                Kirschner,

                -                     importante limitazione funzionale per la supinazione e

                                      l'estensione,

             - stato da lieve lesione sensitiva del nervo ulnare ds.

 

 

Dolori coxogeni a ds. in:

 

             - stato dopo complessa frattura pertrocanterica il 6.04.1998

                trattata con DHS,

             - ossificazione delle parti molli,

             - possibili alterazioni degenerative coxofemorali, non evidenti

                in radiologia convenzionale.

 

Paresi residua del nervo peroneo comune a sin., con associati disturbi neurovegetativi con­:

 

             - stato da importante schiacciamento della muscolatura del

                polpaccio sin. il 6.04.1998, sindrome delle logge,

                fasciotomia delle quattro logge, trapianto cutaneo secondo

                Tiersch.

 

Lombalgie croniche comuni su:

 

             -                       probabili incipienti alterazioni degenerative L4-L5 e L5-S1.

 

Obesità verosimilmente d'origine alimentare (BMI 4Okg/mz).

 

Ipogonadismo primario d'origine non chiara (maggio 2003) da indagare più approfonditamente.

 

 

5.2        Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

 

Ipercolesterolemia.

 

Lieve epatopatia di probabile origine alimentare.

 

 

6           DISCUSSIONE

 

Si tratta di un periziando che nasce in Svizzera interna da padre operaio fresatore e madre operaia in fabbrica. E' l'ultimo di tre figli. Entrambi i genitori, originari di __________, si trasferiscono, successivamente, in Ticino. Il padre è descritto come un uomo spesso assente, esigente nei confronti dei figli, arbitrario e discontinuo nei rapporti con questi ultimi e con la moglie. Tutto ciò avrebbe avuto, come conseguenza, nel periziando, la sensazione dolorosa d'essere stato accantonato e trascurato da quest'ultimo che a lui preferiva gli amici al bar ed il gioco delle bocce. Con la madre l'intesa, invece, è ottima. Quest'ultima si sarebbe dedicata in maniera elettiva al periziando, ultimogenito di tre figli, investendo su quest'ultimo il bisogno di compensare una serie di frustrazioni solo in parte espresse. I rapporti tra i genitori non erano idilliaci. Nell'infanzia l'A. ricorda frequenti traslochi e cambiamenti di domicilio dei genitori per necessità di lavoro. Tutto ciò avrebbe avuto come conseguenza per l'A. difficoltà non trascurabili di adattamento e reinserimento negli ambienti sociali scolastici che, di volta in volta, era costretto ad affrontare. L'A. frequenta la scuola dell'infanzia e la prima elementare a __________ e successivamente la seconda elementare ad __________. Raggiunto il Ticino è costretto a ripetere la seconda elementare per difficoltà linguistiche. Successivamente si trasferisce a __________, dove conclude le classi elementari. Seguono tre anni di scuola maggiore a __________ e successivamente il tirocinio professionale di muratore, con diploma nel 1981, con la ripetizione di un anno per difficoltà scolastiche. Per quanto riguarda i ricordi scolastici, l'A. riferisce d'aver conosciuto, soprattutto nei primi anni, docenti severi nei propri confronti e d'aver sempre avute molte difficoltà nell'apprendimento, arrivando addirittura a dire: "ero una vera schiappa". La mamma, comunque in tutti questi momenti difficili è sempre stata molto vicina all'A. L'A. riconosce d'essere sempre stato un bimbo ed un adolescente riservato, introverso, timoroso e prudente. Ricorda d'aver vissuto con sconforto la morte del padre, nove anni orsono, in seguito ad un infarto. Pure in questo frangente la mamma gli fu molto vicina e gli ha permesso di evitare un crollo completo. Altro momento di difficoltà fu il secondo infarto dell'anziana madre che ha necessitato un ricovero ospedaliero. Per quanto concerne l'anamnesi professionale il periziando, dopo aver conseguito il diploma di muratore, è in disoccupazione per un anno, successivamente trova impiego, come manovale, a __________. Per un anno è di nuovo in AD, in seguito viene assunto, come operaio, dalla __________ di __________ dal 1985 sino al 1997, quale operaio. La ditta fallisce e l'A. trova un posto di lavoro presso __________ di __________, come operaio, dal luglio all'ottobre 1997. Il contratto è sciolto dal datore di lavoro, probabilmente per insufficiente rendimento. L'A. è nuovamente in disoccupazione per sette mesi. Nell'ambito di un programma occupazionale viene assunto, quale manovale, presso l'__________. Il 6.04.1998 è vittima di un incidente sul lavoro, con caduta da ca. 6 m e fratture multiple. L'A resta inabile al lavoro per ca. sette mesi. Riprende gradualmente l'attività lavorativa, non ricorda sino a quando, presso l'__________. A partire dal novembre 1999 l'A. non ha più diritto a prestazioni AD e resta quindi senza cespiti. Da metà maggio 2000 trova impiego, nella misura del 100%, presso il comune di __________, quale operaio, dove rimane sino al maggio 2002 per mancata riassunzione. Il datore di lavoro attesta scarso rendimento. Dall'1.06.2002 l'A. è nuovamente in AD. Ritiene di non essere più in grado di lavorare al 100% a causa dei vari dolori che lo affliggono. Ritiene inoltre d'essere incapace a sostenere una concentrazione a lungo termine. Nell'anamnesi patologica rileviamo come l'A. fu vittima di vari incidenti sul lavoro che non avrebbero, però, mai compromesso seriamente la propria attività professionale. Nel 1998 il grave incidente sul lavoro, cadendo da un impalcatura di ca. 6 m, gli procura un politrauma, con ripercussioni serie a livello dell'apparato osteoarticolare e neurologico. Segnaliamo come l'A. abbia abbandonato la propria attività lavorativa di muratore, sin dal periodo post - tirocinio a causa della presenza di lombalgie croniche tuttora presenti.

 

Durante il soggiorno presso il SAM, abbiamo così potuto evidenziare le seguenti patologie limitanti la capacità lavorativa dell'A., ricordando come l'attuale esame peritale sia necessario al fine di chiarire la patologia postinfortunistica, quella extrainfortunistica e poter quindi valutare la capacità lavorativa residua:

 

 

Patologia psichiatrica

 

La patologia psichiatrica è altrettanto importante di quella postinfortunistica in questo periziando che presenta dei limiti intellettivi ed un comportamento alquanto infantile, psicastenico, nonché un'alterazione globale dello sviluppo psicologico. Il dr. __________ ritiene l'A. totalmente inabile al lavoro. Concordiamo con questa valutazione, ritenendo che al momento attuale il Sig. RI 1 non presenti delle risorse tali da permettergli un reinserimento in un circuito lavorativo e lucrativo usuale. L'A presenta un discreto rallentamento psicomotorio, evidenzia una disposizione indolente, flemmatica ed un attitudine tendenzialmente evitante. L'umore è inappropriato e solo per brevi momenti discretamente attenuato. Il pensiero è caratterizzato da una certa lentezza, da una scarsa fluidità. La forma ed il contenuto sono caratterizzati dalla centralità del ruolo materno. Le funzioni cognitive sono globalmente compromesse, in particolare per quanto riguarda lo stato di coscienza che è vischioso, atonico e sospeso, come pure l'attenzione e la concentrazione, la memoria, le prassie, il giudizio pratico sociale, nonché le capacità d'introspezione, d'astrazione e coscienza di malattia. Il periziando è stato a più riprese licenziato per scarso rendimento. La patologia psichiatrica non è conseguenza del grave trauma sul lavoro avvenuto nel 1998, ma sicuramente assume una valenza ed un importanza maggiore in presenza delle gravi lesioni fisiche riportate durante il trauma citato. I fallimenti e le difficoltà riscontrate in questi anni hanno sicuramente tolto forza ed energia all'A. rispetto agli anni passati. A ciò si aggiunge poi il sospetto dell'insorgenza di un disturbo psicotico, ancora incapsulato, che sta' lentamente intaccando il patrimonio intellettivo dell'A con prognosi incerta.

 

 

Patologia reumatologica

 

Concordiamo con il nostro consulente dr. __________ sia riguardo alle diagnosi, riassunte al capitolo 5, sia riguardo al grado d'incapacità lavorativa, che può essere ritenuto nella misura totale in attività pesanti a mediamente pesanti. Pure in attività molto leggere l'A. presenta una capacità lavorativa residua nella misura del 30%. Ciò a causa delle lesioni riportate nel sinistro dell'aprile 1998. Come ben attestato dal nostro consulente, per quanto riguarda la causalità naturale, non v'è alcun dubbio che la problematica al gomito ds., all'anca ds., alla gamba ed al piede sin., siano d'origine esclusivamente traumatica. Tali lesioni determinano principalmente le limitazioni della capacità lavorativa precedentemente espresse, mentre la problematica lombare, d'origine extratraumatica, ha un ruolo secondario. Non vi è alcuna possibilità di migliorare la capacità lavorativa mediante misure mediche, la prognosi sarà caratterizzata da un lento peggioramento sia dell'artrosi secondaria al gomito ds., sia della problematica all'anca. Considerando che la patologia reumatologica è determinata prevalentemente dal trauma subito nell'aprile 1998, riteniamo che debba essere interpellato l'ufficio regresso dell'AI.

 

 

Patologia neurologica

 

Concordiamo pure con il nostro consulente dr. __________, il quale evidenzia la presenza di una lesione postraumatica dei nervi tibiali e peroneo sin., in stato dopo sindrome della loggia, di una sindrome lombovertebrale ed uno stato da lieve lesione sensitiva del nervo ulnare ds. L’A deve essere ritenuto totalmente inabile al lavoro, in attività pesanti, come quella di muratore sui cantieri o manovale. In un'attività prevalentemente sedentaria l'A. presenta una capacità lavorativa totale dal punto di vista neurologico. In un'attività in cui l'A. debba sottostare a spostamenti moderati a piedi presenta un'inabilità del 25%.

 

 

Patologia endocrinologica

 

Concordiamo con il nostro consulente dr. __________. L'A presenta un obesità, verosimilmente d'origine alimentare, con un BMI di 40 kg/m2 ed un'ipogonadismo primario d'origine non chiara, che andrebbe indagato ulteriormente. Concordiamo con il nostro consulente ritenendo che nella ricerca di una sindrome Klinefelter bisognerebbe sottoporre l'A. ad un esame di ibridazione in situ con fluorescenza dei cromosomi sessuali, esame che risulta meno costoso e più informativo del classico cariotipo. Qualora si confermasse la presenza di un Klinefelter bisognerebbe escludere alcune patologie associate, con frequenza aumentata rispetto alla popolazione generale, quali intolleranza ai glucidi, per altro presente e ipotiroidismo, che ha potuto essere escluso. Bisognerebbe inoltre completare la valutazione con una densitometria ossea. Dopo una seconda misurazione del testosterone libero a digiuno, una volta eseguita la densitometria, si potrà decidere se iniziare una terapia sostitutiva con del testosterone intramuscolo. Il dr. __________ propone di sottoporre l'A. ad una presa a carico da parte di una brava dietista per una revisione delle abitudini alimentari attuali e soprattutto per sostenere l'A. nella motivazione alla dieta. Qualora entro quattro - sei mesi non fosse possibile ottenere un calo ponderale si potrebbe considerare di introdurre un trattamento farmacologico con Xenical oppure con del Fluctine a dosaggio crescente, nell'intento di influire favorevolmente l'appetito. Il dr. __________ ritiene che l'obesità influenzi la capacità lavorativa, in attività con sforzi fisici pesanti e ripetuti, nella misura di almeno il 50%. Ritiene comunque che in un'attività adatta vi sia una capacità lavorativa parziale teorica che andrebbe comunque rivalutata dal punto di vista ortopedico e neurologico.

 

 

7           VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE

             DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

 

L'attuale grado di capacità lavorativa medico - teorica globale del periziando, in qualità di manovale ed in qualsiasi altra attività lavorativa é valutabile nella misura dello 0%.

 

 

8           CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Le limitazioni qualitative e quantitative, sul piano psichico e mentale, nonché fisico, sono descritte al capitolo 6.

 

I disturbi psichici del peritando (le limitazioni intellettive associate al disturbo di personalità infantile e psicastenico, nonché l'alterazione globale dello sviluppo psicologico e la presenza di un disturbo psicotico ancora incapsulato) influenzano la capacità lavorativa di quest'ultimo, in qualità di operaio, manovale ed in qualsiasi altra attività lavorativa, nella misura totale.

 

Intendiamo con ciò che il Sig. RI 1 non è più in grado di produrre un rendimento costante in un ciclo lavorativo e lucrativo usuale.

 

Sul piano fisico, invece, le limitazioni (quali le sequele dovute all'incidente del 16.04.1998, con importante artrosi secondaria al gomito ds. in stato da lussazione e frattura, importanti limitazioni e dolori a livello dell'anca ds., nonché la paresi residua del nervo peroneo e del tibiale a sin., in stato da sindrome della loggia) riducono il grado di capacità lavorativa, quale operaio e manovale, pure nella misura totale. La patologia reumatologica e neurologica permetterebbe una capacità lavorativa residua del 30% in un'attività lavorativa estremamente leggera.

 

Sulla base di quanto detto, riteniamo quindi che l'attività di operaio e manovale non sia più esigibile da parte del periziando, così come qualsiasi altra attività lavorativa. Dagli atti in nostro possesso, possiamo affermare che queste limitazioni professionali debbano essere considerate a partire dal 16.04.1998 in avanti.

 

A nostro avviso, la problematica reumatologica e neurologica è conseguenza del trauma sul lavoro avvenuto il 16.04.1998 e quindi dovrebbe essere sottoposta alla valutazione del servizio regresso dell'AI.

 

L'attuale stato di salute del Sig. RI 1 è peggiorato nel corso di questi anni ed in futuro ci si deve attendere un lento e progressivo peggioramento, soprattutto delle patologie postinfortunistiche a livello del gomito e dell'anca ds.

 

 

9           CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

Non riteniamo che misure di reintegrazione professionale siano indicate in quanto queste ultime, alla luce delle patologie limitanti la capacità lavorativa del periziando non porterebbero ad alcuna variazione della capacità lavorativa.

 

 

 

10         RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI

 

Il servizio medico regionale dell'AI ritiene importante valutare quanto la patologia lombovertebrale influenzi la capacità di muratore. Rispondiamo, come ben descritto dal nostro consulente reumatologo dr. __________, come tale patologia influenzi la capacità lavorativa di muratore ed in qualsiasi altra attività lavorativa pesanti, nella misura del 20%. L’A, per la problematica lombare, è totalmente abile al lavoro in attività leggere a mediamente pesante, in cui possa rispettare i criteri d'ergonomia della schiena, evitare movimenti eccessivamente ripetitivi e quotidiani di flessione - estensione o rotazione del tronco." (doc. AI 29)

 

                                         Nella sua “proposta medico” dell’11 agosto 2003 la dr.ssa __________ del SMR ha osservato:

 

"  (…)

Preso atto della perizia SAM del 29.07.2003 con le seguenti conclusioni.

 

Patologia postinfortunistica (esiti gomito destro, anca destra, gamba destra e piede sinistro) determina la seguente IL a partire dal aprile 1998: IL 100% per attività lavorativa pesante e mediamente pesante. Capacità lavorativa residua del 30% in attività leggera.

 

Patologia lombovertebrale: ha un influsso solo secondario sulla capacità lavorativa, determinando unicamente IL 20% in attività molto pesante compresa quella da muratore ma nessuna IL in attività leggera a mediamente pesante.

 

Patologia psichiatrica (sindrome aspecifica da alterazione globale dello sviluppo psicologico con lieve ritardo mentale in periziando con disturbo misto di personalità dipendente ed immaturo):

Non è conseguenza del grave trauma avvenuto nel 1998 ma le gravi lesioni fisiche fanno in modo che sicuramente assume una valenza ed una importanza maggiore rispetto a prima. Determina IL 100% per qualsiasi attività lucrativa.

 

In conclusione, la limitazione della capacità lavorativa come sopra descritta è determinata essenzialmente dalla patologia postinfortunistica e dalla patologia psichiatrica (quest'ultima preesistente ma con maggior valenza in seguito all'evento infortunistico) con IL 100% per qualsiasi attività lucrativa.

La patologia lombovertebrale da sola riveste invece solo un ruolo marginale determinando IL 20% unicamente per attività molto pesanti come muratore o manovale. Il cambiamento di tipo di attività lavorativa (da muratore ad operaio di fabbrica) avvenuto 18 anni fa non è quindi motivabile con lo stato di salute.

Per quanto concerne la questione del regresso sollevato nella perizia, essa è già stata esaminata (vedi comunicazione ____________ del 13.03.2002: non esistono elementi di responsabilità)." (doc. AI 32)

 

                                         Nella sua “proposta” del 1° settembre 2003 il funzionario dell’amministrazione ha osservato:

 

"  (…)

Riguardando il caso, ho notato che il SAM indica

una IL al 100% in attività media e pesante e IL 70% in attività leggera dal 04/1998

nella proposta medico del 11.08.2003 viene specificato che è la patologia psi quella che determina maggiormente l'invalidità .

In seguito viene specificato che la patologia psi non è conseguenza del grave trauma avvenuto nel 1998 (quindi da quando?) globalmente vi è la IL?

 

Nella decisione del 09.02.2000 (vedi allegato) era stata respinta la rendita in quanto erano stati valutati i periodi di IL della ___________, pertanto non si raggiungeva l'anno di attesa, inoltre la ___________ con decisione del 19.02.2002 ha riconosciuto una rendita del 27% conseguente all'infortunio del 06.04.1998.

 

Si tratta pertanto di una diversa valutazione dal profilo medico?Diversa da quella verificata a suo tempo in occasione della decisione di rifiuto del 09/2000?

 

Dal profilo economico i guadagni sono stati esigui già a partire da fine 97/98, in quanto anche presso il comune di __________ ha svolto un programma occupazionale a carico dell'assistenza e del comune, inoltre per telefono mi ha confermato il Segretario Comunale, che il rendimento dell'A. è stato molto esiguo nonostante abbiano sempre retribuito il medesimo stipendio." (doc. AI 35)

 

                                         Nella sua “proposta medico” dell’11 settembre 2003 la dr.ssa __________ ha osservato:

 

"  (…)

Analizzando la documentazione medica a disposizione (atti ___________, perizia SAM, certificazioni curante Dr.ssa __________), in effetti emergono discrepanze per quanto concerne l'evoluzione della inabilità lavorativa dal marzo 1998 (giorno dell'incidente) fino al momento della perizia SAM.

La perizia SAM del 29.07.2003 valuta l'inizio della incapacità lavorativa da loro stabilita a partire dal giorno dell'incidente senza considerare l'evoluzione negli ultimi anni, quindi in contrasto con le valutazioni della __________, la quale in base a visita medica circondariale del 11/1998, valuta una piena capacità lavorativa nell'abituale attività di operaio c/o fabbrica di produzione materiale da scrivere a partire dal 3/1999. Questa valutazione si basava sull'esame clinico e la rilevazione dei deficit funzionali presenti al momento della visita circondariale del novembre 1998, confermato in occasione di un ulteriore visita medica del febbraio 2002 in occasione della valutazione della menomazione all'integrità.

In particolare in quel momento veniva costatato radiologicamente consolidazione completa della frattura femorale destra e del gomito destro senza posizioni viziosi, ma con formazione di ossificazioni periarticolari a livello dell'anca destra e di significato clinico al gomito destro. Al gomito destro artrosi secondaria.

La forza a livello della mani bilateralmente non era compromessa, simmetrica, non risultano atrofie muscolari. Il deficit di motilità a livello del gomito destro in quel momento era estensione/flessione 0-40-125 e pronazione/supinazione 30-0-30, quindi rilevante deficit di estensione e di supinazione.

A livello dell'anca/arti inferiori: deambulazione senza zoppia, non dolente, non atrofie muscolari. Senza rilevanti deficit di motilità delle anche o della tibio-tarsica . La forza bruta muscolare dei flessori del piede sinistro e dei muscoli peronei sinistro è normale M5, minima diminuzione per il flessore comune delle dita M4 e estensore dell'alluce M4.

 

Ben diversa si presenta la situazione clinica all'esame clinico ortopedico-reumatologico del Dr. __________ in occasione della perizia SAM eseguito il 30.05.2003: non viene ripetuta una valutazione radiologica (si valuta quella del febbraio 2002 ______________), ma clinicamente il quadro è modificato in modo rilevante soprattutto per quanto concerne la motilità del gomito destro: esso è attualmente praticamente bloccato per il movimento di supinazione (5 gradi), mentre il deficit di estensione è meno rilevante 0-50-130. Viene inoltre rilevata la presenza, non documentata nel 2/2002, di una sinovite cronica che riflette uno stato infiammatorio persistente legato alle alterazioni degenerative postinfortunistiche. Oltre alle importanti limitazioni funzionali, quindi anche la presenza di dolori tipo meccanico limitano ulteriormente l'uso del gomito.

A livello dell'anca destra, la motilità viene descritta in modo praticamente invariata rispetto al febbraio 2002, ma con dolori alla rotazione interna quale espressione di possibili alterazioni degenerative coxofemorali (i quali comunque non vengono documentati radiologicamente in quanto non sono state eseguiti di nuove radiografie).

 

Risulta inoltre peggiorata la forza di estensione dell'estensore dell'alluce, attualmente con paresi M2 (rispetto a M4 nel 2002).

In base a queste costatazioni cliniche, il consulente reumatologo valuta la capacità lavorativa residua attualmente unicamente del 30% anche in attività leggera, essendo nulla per attività pesante-mediamente pesante. Non si esprime in nessun modo in merito all'inizio di questa incapacità lavorativa rispettivamente non descrive l'evoluzione della stessa nel corso degli ultimi anni, limitandosi alla costatazioni che le limitazioni funzionali presenti attualmente sono comunque di origine esclusivamente postraumatica. La sindrome lombovertebrale invece investe un ruolo marginale, determinando nessuna IL in attività leggera e mediamente pesanti e unicamente del 20% in attività pesante.

 

Riassumendo, in base alla documentazione medica si può quindi osservare un peggioramento dello stato clinico fisico tra il febbraio 2002 e maggio 2003, in particolare per quanto concerne la funzionalità del gomito destro il quale risulta attualmente praticamente bloccato per l'essenziale movimento della supinazione, con inoltre dolori legati ad uno stato infiammatorio cronico al gomito destro. I periti SAM invece parlano in modo generico di un peggioramento dello stato di salute negli ultimi anni, senza descrivere in dettaglio la sua evoluzione in particolare tra il marzo 1999

(piena capacità lavorativa per l'attività precedente secondo valutazione ______________) e il momento della perizia SAM, limitandosi alla constatazione che le limitazioni professionali devono essere considerati a partire dal 4/1998, momento del politrauma, tralasciando la valutazione ___________ con le constatazioni cliniche rilevati in quel momento e diversi e meno rilevanti da quelle attualmente presenti.

In base alla descrizione dello stato clinico nella documentazione medica a disposizione si può quindi fare la seguente valutazione per quanto concerne l'evoluzione della capacità lavorativa sotto il profilo fisico:

rimane valida la valutazione ___________ del 11/1998 confermato nel 2/2002 di piena capacità lavorativa nell'attività di operaio addetto alla fabbricazione di requisiti da scrivere (ultima attività lavorativa eseguita prima del programma occupazionale). Il peggioramento avvenuto successivamente è documentato dall'evoluzione dello stato clinico sopradescritto ed è quindi avvenuto tra 2/2002 e maggio 2003, determinando l'attuale Il 70% anche in attività leggera, dal punto di vista fisico. Il momento esatto dell'insorgenza di questa percentuale di IL non può essere determinata in base alla documentazione medica e quindi l'inizio della IL 70% per qualsiasi attività lavorativa dal punto di vista fisico, è da ammettere presente dal momento della valutazione peritale, quindi maggio 2003.

 

Per quanto concerne la situazione psichica, già in occasione della degenza pressa la clinica di __________ da maggio a luglio 1998, l'a. è stato sottoposto a valutazione psichiatrica. Lo psichiatra Dr. __________ descrive uno stato psichico che non avrebbe subito cambiamenti in seguito all'infortunio: non depressione, non ansia, non perdita di energia, non deficit cognitivi. La passività dell'A. fa parte dell'abituale "Habitus" e del carattere dell'A. Pone la diagnosi di disturbo di personalità dipendente (astenia) con tratti infantili.

Si tratta quindi di una condizione preesistente all'infortunio del marzo 1998, che insieme alle prestazioni intellettuali non brillanti dell'A. ha comunque permesso all'A. di svolgere un'attività lavorativa lucrativa per lunghi anni.

Quindi nel 1998 non si  ammette la presenza di una psicopatologia tale da giustificare IL 100% per qualsiasi attività.

Lo psichiatra dr. __________ nella sua valutazione per il SAM pone la stessa diagnosi del Dr. __________ (disturbo misto di personalità psicastenico (dipendente) ed immaturo), con inoltre un lieve ritardo mentale . Viene eseguita una testistica (Rorschach e cinque items Wechsler per adulti) che evidenzia una capacità di riproduzione abbastanza buona anche se il risultato generale è al di sotto della media da mettere in relazione alla scarsa capacità logica di ragionamento. Viene espresso l'idea di un disturbo psicotico, anche se ancora incapsulato, ma che sta intaccando lentamente il patrimonio intellettivo in qualche modo, in precedenza, ben costituito.

Lo psichiatra __________ valuta quindi l'A. attualmente inabile al 100% senza esprimersi in merito alla capacità lavorativa precedentemente presente legato alla problematica psichiatrica e quindi non valuta l'evoluzione della capacità lavorativa ad essa collegata dal momento dell'infortunio ad oggi.

I periti SAM motivano quanto segue: la patologia psichiatrica non è conseguenza del grave trauma avvenuto nel 1998, ma sicuramente assume una valenza ed importanza maggiore in presenza delle grave lesioni fisiche riportate. I fallimenti e le difficoltà riscontrate in questi anni hanno tolto forza ed energia rispetto agli anni passati. A ciò si aggiunge il sospetto dell'insorgenza di un disturbo psicotico, ancora incapsulato, che sta lentamente intaccando il patrimonio intellettivo dell'A.

Anche i periti SAM quindi non descrivono l'evoluzione della capacità lavorativa nel corso degli ultimi anni e il perito __________ si limita alla costatazioni che attualmente l'A. è da considera inabile per qualsiasi lavoro al 100%. Non si può quindi semplicemente retrodatare la IL 100% per motivi psichici ad aprile 1998 in mancanza di qualsiasi descrizione dello sviluppo ed ignorando la valutazione dello psichiatra Dr. __________ del 1998 v.s. ed ignorando inoltre che nonostante i suoi problemi, l'A. ha continuato un'attività lavorativa anche se unicamente nell'ambito di programmi occupazionali della disoccupazione. In mancanza di ulteriori dati precisi in merito al decorso, si può ammettere quindi la completa inabilità per qualsiasi attività lucrativa dal punto di vista psichico unicamente dal momento della valutazione psichiatrica SAM del 22 maggio 2003.

 

In conclusione, per i motivi sopra esposti l'inizio della IL 100% per qualsiasi attività lavorativa lucrativa è da ammettere a partire dal maggio 2003, data della valutazione peritale SAM.

Per il periodo antecedente, rimangono valide le valutazioni ___________." (doc. AI 38)

 

                                         Su richiesta dell’UAI, in data 27 ottobre 2004 i medici del SAM hanno precisato:

 

"  Riguardo al sig. RI 1, non possiamo che confermare quanto già espresso nella nostra valutazione peritale presso il SAM del 29.07.2003, cioè che l'A. nell'incidente del 6.04.1998 si é procurato delle lesioni dell'apparato locomotorio e neurologico tali da ridurre la sua capacità lavorativa.

Fin dall'aprile 1998 la capacità lavorativa dell'assicurato è ridotta nella misura di almeno il 20% nell'attività di manovale e muratore. Ciò è giustificato dalle importanti lesioni subite nell'incidente. Infatti, dal punto di vista neurologico la lesione postraumatica dei nervi tibiali e perone sin., in stato dopo sindrome della loggia, giustifica inabilità lavorativa totale nelle attività precedentemente svolte dal sig. RI 1. Tale patologia nel tempo non ha potuto peggiorare, ma ev. migliorare, quindi dal punto di vista medico non possiamo che confermare come fin dall'incidente dell'aprile 1998 egli sia da ritenere totalmente inabile al lavoro nelle attività svolte in precedenza.

 

Più difficile risulta la valutazione della capacità lavorativa in un'attività leggera e adatta. Rimandando al consulto neurologico del dr. __________, che attesta un'incapacità lavorativa del 25% per la patologia neurologica in un'attività adatta, non possiamo far altro che confermare che per questa patologia la capacità lavorativa in un'attività leggera e adatta fosse già ridotta in misura sup. al 20% fin dall'incidente del 1998.

 

Se consideriamo anche la patologia reumatologica, che come ben spiegato dal nostro consulente dr. __________ è determinata prevalentemente dal trauma subito nell'aprile 1998, e che riduce la capacità lavorativa nella misura del 70% in un'attività lavorativa leggera e adatta, non possiamo fare altro che ritenere lo stato di salute dell'assicurato compromesso dall'aprile 1998 in poi.

E' vero che l'attuale stato di salute dal punto di vista reumatologico è stato caratterizzato da un peggioramento graduale dovuto allo sviluppo di un'artrosi, ed è quindi possibile che al momento dell'incidente la capacità lavorativa dal punto di vista reumatologico fosse, almeno per un'attività leggera e adatta, leggermente superiore a quella del maggio 2003, data della perizia SAM. L'insorgenza di artrosi ecc. però non può giustificare un peggioramento sup. del 10 - 20% rispetto al 1998 e pertanto anche dal punto di vista reumatologico l'incapacità lavorativa al momento del trauma doveva essere sicuramente già superiore al 70%.

La patologia psichiatrica, invece, non ha relazione alcuna con l'incidente dell'aprile 1998, ma anche quest'ultima nel corso degli anni é andata via - via peggiorando ed é caratterizzata dalla presenza di un probabile disturbo psicotico che con il tempo sta lentamente intaccando il patrimonio intellettivo dell'A.

Ribadiamo quindi quanto da noi già espresso nella perizia SAM del luglio 2003." (doc. XIbis)

 

                                         Nelle sue annotazioni del 23 novembre 2004 la dr.ssa __________ ha osservato:

 

"  (…)

Francamente non vedo nuovi elementi di valutazione medica che possano in qualche modo far comprendere e motivare il ragionamento del SAM in merito alla retrodatazione della inabilità lavorativa fino al 1998 (a partire dal aprile 1998 totalmente inabile al lavoro nelle attività svolte in precedenza come pure IL 70% in attività lavorativa leggera e adatta, in modo continuo e definitivo).

Ripeto che questa valutazione è in palese contrasto con la valutazione ___________, la quale si basa su una vasta documentazione specialistica e ripetute visite mediche.

Non si mette in dubbio che l’A. in seguito all'infortunio abbia riportato dei danni persistenti con limitazioni funzionali come riportati nella vasta documentazione medica ___________. Questi limiti funzionali comunque, secondo valutazione medica ___________, non motivavano una riduzione persistente della capacità lavorativa nell'ultima attività lavorativa regolarmente svolta (che era quella di operaio presso fabbrica di produzione requisiti per scrivere, attività svolta dal 1985 fino al 1997,prima di entrare in periodo di disoccupazione).

La decisione ___________ di piena capacità lavorativa in detta attività a partire dal marzo 1999 non viene contestato, come rimane pure incontestata e ingiudicata la seguente decisione UAI del 13.01.2000, la quale esclude diritto a prestazioni (sia rendita che provv. professionali). L'A. d'altronde, dopo essere dichiarato di nuovo abile al 100% a partire dal marzo 1999, ha potuto ancora svolgere diverse attività lavorative : dapprima nell'ambito occupazionale come operaio-manovale presso l'ex-macello, ed infine da metà maggio 2000 come operaio presso il comune di __________, svolto fino a maggio 2002 in misura piena (e secondo rapporto datore di lavoro con pieno rendimento).

Tutti questi fatti concreti (valutazione ___________, attività lavorativa svolta fino a maggio 2002) mal si concordano con la completa incapacità lavorativa per tutte le attività lavorative svolte in precedenza e la incapacità lavorativa pure del 70% in attività leggera e adatta, presente secondo valutazione SAM a partire dall'aprile 1998 in modo invariato. Anche se vi fosse stato una certa riduzione di rendimento nell'attività di operaio comunale, questa è spiegabile dal fatto che l'attività lavorativa di operaio comunale comprende pure mansioni pesanti per i quali certamente l'A. rappresenta delle limitazioni e i quali non vengono contestati. Ricordo, che la valutazione ___________ si basa su un altro tipo di attività lavorativa, da considerare meno pesante v.s.

Le considerazioni del SAM nell'attuale scritto sono quindi puramente ipotetiche e ripetono in modo stereotipo le singole valutazioni dei consulenti , i quali nei loro rapporti di valutazione scritti per il SAM non effettuano un confronto della attuale situazione con quella clinicamente oggettivata nella vasta documentazione ___________ e non prendono posizione in merito alla evidente contraddizione tra incapacità lavorativa medico-teorica valutata e effettiva attività lavorativa ancora svolta almeno fino al maggio 2002.

Per il resto, rimando alla proposta medico del 11.09.2003." (doc. XVI1)

 

                                         Invitato dal TCA a prendere posizione sulle conclusioni della perizia SAM del 29 luglio 2003 (doc. AI 29) e sulle osservazioni SAM del 27 ottobre 2004 (doc. XIbis), in data 29 marzo 2005 il dr. __________ ha osservato:

 

"  Nei nostri rapporti circostanziati del 18.11.1998, rispettivamente del 18.2.2002 abbiamo preso posizione in modo dettagliato in merito alla capacità lavorativa come pure alla menomazione dell'integrità ai sensi dell'OAINF, per ciò che concerne le conseguenze dell'infortunio del 6.4.1998.

 

Per quanto attiene ai fattori extra-infortunistici, dalle nostre relazioni si evince chiaramente che il signor RI 1, benché originalmente muratore diplomato, non ha mai potuto esercitare tale professione, essendo affetto d'adiposità permagna (BMI 40) e cronica rachialgia invalidante, motivazione presentata dall'assicurato stesso.

A questo si aggiungono dei problemi psichici (tratti psicastenici), patologie che nel loro insieme hanno precluso l'esercitare del mestiere di muratore (sin dall'ottenimento del diploma).

 

Ai fini assicurativi, il sottoscritto l'11.2.2002 ha dovuto valutare la capacità lavorativa non per le mansioni di muratore, bensì esclusivamente per il lavoro precedentemente svolto (signor RI 1 a suo tempo assicurato presso la ___________ in quanto partecipante ai programmi occupazionali!), ossia per la semplice fabbricazione di requisiti per scrivere.

Trattasi infatti di un'attività molto leggera, da svolgere in posizione seduta, senza richiesta di sforzo né a livello degli arti superiori né inferiori.

 

Particolarmente anche un deficit di estensione di 40° al gomito destro (flessione completa), risp. raggio di mobilità complessiva alla pro-supinazione dell'avambraccio di 60°, in presenza di una forza bruta conservata, rende indubbiamente possibile un rendimento normale nelle mansioni summenzionate.

 

Per quanto riguarda la frattura del femore destro non sono stati riscontrati dei fattori invalidanti, segnatamente un'ossificazione eterotopica non ha provocato alcuna riduzione della mobilità né sintomatologia.

 

In merito all'iniziale lesione del nervo tibiale e nervo peroneale profondo della gamba sinistra è stata ricuperata una funzione completa a livello del nervo tibiale, mentre un live deficit (M4) in regione del muscolo tibiale anteriore ed estensore dell'alluce sinistro, comunque non costituisce nessun impedimento, soprattutto per un'attività sedentaria.

 

In concordanza con queste considerazioni, anche il dott. __________ (22.5.2003) attesta "nessuna inabilità lavorativa, per un'attività prevalentemente sedentaria"!

 

Tenuto conto della "perizia pluridisciplinare" e leggendo tutti i documenti alla ricerca dei referti oggettivi postinfortunistici, non si riscontra nessuna discordante conclusione finale della SAM.

 

Bisogna pure ammettere che non è stato fatto un confronto diretto con i miei risultati e non è stato prodotto (nell'ambito della perizia pluridisciplinare) un dettagliato stato ortopedico-traumatologico quantificato.

 

Tutt'altra domanda è invece se il signor RI 1 oggi come oggi (vista l'evoluzione dell'affezione psichiatrica), sarebbe ancora abile al lavoro per la fabbricazione di requisiti per scrivere, tenuto conto dell'insieme di tutte le patologie.

 

La relativa risposta è indubbiamente affermativa per il periodo d'inizio 2002, quando l'assicurato fu sottoposto agli esami in Agenzia per (complessivamente) mezza giornata." (doc. XXI)

                                         Nelle sue annotazioni del 7 aprile 2005 il dr. __________ del SMR ha osservato:

 

"  Dal punto di vista medico non posso che condividere pienamente la valutazione precedente della dr.ssa __________ e del dr. __________ che sono in contrasto  ma ben fondato con le conclusioni SAM circa l'inizio dell'incapacità lavorativa.

Ritengo che abbia più valore probatorio una valutazione della capacità lavorativa basata su effettiva visita (__________) confermata da attività lavorativa effettivamente svolta che un apprezzamento puramente medico-teorico concernente un periodo antecedente l'effettiva visita." (doc. XXIII1)

 

 

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                        
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

 

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

 

                               2.7.   Nella fattispecie litigiosa è la decorrenza del diritto alla rendita.

 

                                         L’UAI, sulla base della perizia pluridisciplinare 29 luglio 2003 del SAM, ma soprattutto sulla base delle successive valutazioni del SMR, ha stabilito che l’assicurato non è più stato in grado di svolgere un’attività lavorativa in misura totale dal 22 maggio 2003, fissando di conseguenza la decorrenza del diritto alla rendita al mese di giugno 2004 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; cfr. doc. AI 48).

                                         Per il periodo precedente l’UAI ha per contro ritenuto fedefacente la valutazione ___________ che ha stabilito una piena capacità lavorativa dal marzo 1999 (incarto LAINF, allegati doc. AI 5).

                                        

                                         L’assicurato, avvalendosi della perizia SAM sostiene invece di dover essere posto al beneficio di una mezza rendita d’invalidità dal 1° novembre 1998 e di una rendita intera dal 1° febbraio 1999, eventualmente di una rendita intera a partire dal 1° aprile 1999 oppure di una mezza rendita dal 1° ottobre 2003 e di una rendita intera dal 1° gennaio 2004  (doc. V).

                                        

                                         In concreto, in esito ad un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute dell'assicurato, nel referto peritale 29 luglio 2003 gli specialisti del SAM, sulla base di una consultazione psichiatrica del dr. __________ avvenuta l’8 luglio 2003, di una consultazione reumatologica del dr. __________ avvenuta il 30 maggio 2003, di una consultazione neurologica del dr. __________ del 22 maggio 2003 e di una consultazione endocrinologica del dr. __________ avvenuta l’11 giugno 2003, dell'esame degli atti medici a loro disposizione, dopo illustrazione dei dati anamnestici (anamnesi familiare, personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della terapia e suoi risultati) dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive, alla luce di una valutazione anche dal profilo prognostico, hanno concluso che l'assicurato, affetto da sindrome aspecifica da alterazione globale dello sviluppo psicologico con lieve ritardo mentale e disturbo misto di personalità, da un’importante artrosi secondaria del gomito, dolori coxogeni a destra, paresi residua del nervo peroneo comune a sinistra con associatati disturbi neurovegetativi, lombalgie croniche comuni e da obesità verosimilmente alimentare, presenta, globalmente per tutte le patologie, un’incapacità lavorativa totale dal 16 aprile 1998.

                                         I sanitari del SAM, hanno quindi distinto la patologia psichica da quella fisica ritenendo comunque globalmente l’assicurato totalmente incapace al lavoro dal mese di aprile 1998.

                                         I disturbi psichici dell’assicurato (limiti intellettivi associati al disturbo di personalità infantile e psicastenico, nonché l'alterazione globale dello sviluppo psicologico e la presenza di un disturbo psicotico ancora incapsulato), diagnosticati per la prima volta con la perizia SAM, compromettono totalmente la sua capacità lavorativa in attività quali quelle di operaio, manovale ed in qualsiasi altra, non essendo egli  più in grado di dare un rendimento costante in un ciclo lavorativo usuale (doc. AI 29, XIbis).

                                         A detta degli specialisti, la patologia psichiatrica non è in relazione con l'incidente dell'aprile 1998, ma essa è sicuramente peggiorata nel corso degli anni e caratterizzata da un probabile disturbo psicotico già presente che con il tempo avrebbe lentamente intaccato il patrimonio intellettivo dell'assicurato (doc. XIbis; cfr. anche esame psichiatrico 29 maggio 1998 del dr. __________ della Clinica __________, allegato doc. AI 5).

                                         Gli esami ___________ non hanno per contro mai accennato a patologie psichiatriche (cfr. allegati doc. AI 5).

 

 

                                         I disturbi fisici (importante artrosi secondaria del gomito destro in stato da lussazione e frattura, importanti limitazioni e dolori a livello dell'anca destra, paresi residua del nervo peroneo e del tibiale a sinistro, lombalgie croniche comuni) riducono, a detta dei medici del SAM, il grado di capacità lavorativa, quale operaio e manovale, pure in misura totale.

                                         Le patologie reumatologiche e neurologiche, conseguenti al trauma del 16 aprile 1998, permetterebbero una capacità lavorativa residua inferiore al 30% in un'attività estremamente leggera. Gli specialisti SAM hanno fatto risalire tale incapacità al mese di aprile 1998:

 

"  (…)

Se consideriamo anche la patologia reumatologica, che come ben spiegato dal nostro consulente dr. __________ è determinata prevalentemente dal trauma subito nell'aprile 1998, e che riduce la capacità lavorativa nella misura del 70% in un'attività lavorativa leggera e adatta, non possiamo fare altro che ritenere lo stato di salute dell'assicurato compromesso dall'aprile 1998 in poi.

E' vero che l'attuale stato di salute dal punto di vista reumatologico è stato caratterizzato da un peggioramento graduale dovuto allo sviluppo di un'artrosi, ed è quindi possibile che al momento dell'incidente la capacità lavorativa dal punto di vista reumatologico fosse, almeno per un'attività leggera e adatta, leggermente superiore a quella del maggio 2003, data della perizia SAM. L'insorgenza di artrosi ecc. però non può giustificare un peggioramento sup. del 10 - 20% rispetto al 1998 e pertanto anche dal punto di vista reumatologico l'incapacità lavorativa al momento del trauma doveva essere sicuramente già superiore al 70% (…)." (doc. XIbis)

 

                                         I periti del SAM hanno inoltre evidenziato di attendersi un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato soprattutto per quanto concerne il gomito e l’anca (doc. AI 29, XIbis).                     

                                         In questo senso si era già espressa la dr.ssa __________, generalista e medico curante, nel suo rapporto medico del 25 ottobre 1999, certificando una totale incapacità lavorativa dal 6 aprile 1998 nella professione di manovale e precisando che “potrei immaginarmi un impiego a tempo pieno con un lavoro in fabbrica di tipo leggero, ma con un rendimento forse del 50%” (doc. AI 7).

                                         Nel suo rapporto medico del 10/11 aprile 2002, la dr.ssa __________ ha nuovamente certificato un’incapacità lavorativa del 70% dal mese di novembre 1998 riconducibile a problematiche fisiche (doc. AI 21). Nel suo scritto del 10 aprile 2002 essa ha inoltre riferito all’UAI la necessità di un esame psichiatrico ed intellettivo (allegato doc. AI 21).

 

                                         Il dr. __________, chirurgo e medico fiduciario ___________, nel novembre 1998 ha per contro certificato una piena capacità lavorativa dal marzo 1999 (allegato doc. AI 5). La valutazione ___________ si è basata sulla visita medica circondariale del novembre 1998 (che ha attestato una piena capacità lavorativa nell'abituale attività di operaio presso una fabbrica di produzione di materiale per scrivere a partire dal marzo 1999), confermata in occasione di un’ulteriore visita medica nel febbraio 2002 (allegati doc. AI 5). In particolare era stata costatata radiologicamente una consolidazione completa della frattura femorale destra e del gomito destro senza posizioni viziose, ma con formazione di ossificazioni periarticolari a livello dell'anca destra ed al gomito destro un’artrosi secondaria. La forza a livello della mani bilateralmente non era risultata compromessa e, a livello dell’anca, era stata rilevata una deambulazione senza zoppia, non dolente, senza atrofie muscolari, senza rilevanti deficit di motilità delle anche o della tibio-tarsica .

                                         Interpellato dal TCA, in data 29 marzo 2005 il dr. __________ ha ribadito la propria valutazione in merito alla residua capacità lavorativa dell’assicurato all’epoca delle due visite da lui eseguite quale medico fiduciario ___________ (doc. XVIII). Egli ha messo l’accento soprattutto sul fatto che l’attestata incapacità lavorativa dell’assicurato era stata valutata per rapporto all’ultima attività svolta, ossia quella di operaio nella fabbricazione di requisiti per materiale da scrivere, attività, secondo quanto riferito dal dr. __________, “molto leggera, da svolgere in posizione seduta, senza richiesta di sforzo né a livello degli arti superiori né inferiori” (doc. XXI). Il sanitario non esclude che oggi, tenuto conto di tutte le patologie, l’assicurato sia completamente inabile anche per la succitata professione di operaio nella fabbricazione di requisiti per materiale da scrivere (doc. XXI).

                                        

                                         Riassumendo, in base alla documentazione medica appare corretto ritenere che l’unico periodo dove innegabilmente vi è stato un peggioramento dello stato clinico-fisico e dove quindi vi sarebbe convergenza tra le valutazioni ___________ e quelle del SAM è quello tra febbraio 2002 (esame ___________) e maggio 2003 (esame SAM), in particolare per quanto concerne la funzionalità del gomito destro, la quale risulta praticamente bloccata per l'essenziale movimento della supinazione, con inoltre dolori legati ad uno stato infiammatorio cronico al gomito destro.

                                         Tuttavia, i periti del SAM insistono sul fatto che l’incapacità lavorativa in misura perlomeno del 70% sia iniziata nell’aprile 1998 (doc. AI XIbis).

                                        

                                         A mente del TCA la perizia SAM è da ritenere sicuramente valida per quanto riguarda la valutazione della fattispecie a far tempo dalla data dell’esame peritale; non è tuttavia possibile far risalire il diritto alla rendita dall’aprile 1999 (ossia dopo l’anno d’attesa a partire dal momento d’inizio d’inabilità lavorativa fissato dai periti SAM), e questo perché la prima decisione AI del 9 febbraio 2000 (doc. AI 12), oltre ad essere cresciuta in giudicato, si é basata sul primo esame ___________ del dr. __________ che, comparato con le valutazioni SAM del luglio 2003, non indicava nessuna patologia extrainfortunistica.

                                         In altri termini, il primo esame del dr. __________ ha rilevato le stesse problematiche prese in considerazione dai medici SAM, salvo un lento e continuo peggioramento dello stato di salute psichico ipotizzato dai periti SAM (che, come visto, i medici SAM  non sono riusciti a stabilire con precisione da quando e con quale incidenza il problema psichico avrebbe assunto prima del luglio 2003 – data della perizia - carattere invalidante).

 

                                         Il problema che si pone ora è quello di sapere se dalla prima decisione AI (9 febbraio 2000, doc. AI 12), l’assicurato ha presentato un’incapacità lavorativa pensionabile.

                                         A tale quesito ha risposto negativamente il dr. __________ nel suo secondo esame del 18 febbraio 2002. Anche qui le patologie sono identiche, diverse sono le valutazioni dell’incapacità lavorativa.

                                         Sino alla data del secondo esame ___________ del 18 febbraio 2002 non sono ravvisabili validi elementi che permettano di disattendere le conclusioni del dr. __________ e, questo, come detto, perché quanto da egli rilevato corrisponde sostanzialmente con la valutazione dei medici SAM (salvo qualche aspetto extrainfortunistico quale la sindrome lombovertebrale cronica e la sindrome aspecifica da alterazione globale dello sviluppo psicologico con lieve ritardo mentale in paziente con disturbo misto di personalità psicastenico dipendente ed immaturo). I periti del SAM hanno ripreso i dati medici a disposizione formulando delle ipotesi per quanto riguarda il periodo antecedente la perizia.

                                         Dal febbraio 2002 tuttavia, come rilevato dall’UAI stesso, sulla base della documentazione medica si può ritenere un peggioramento tra il febbraio 2002 e il maggio 2003 e può essere fissata dal maggio 2003 l'attuale incapacità lavorativa del 70% in qualsiasi attività lavorativa dal punto di vista fisico” (doc. AI 48 pag. 4, sottolineature del redattore, cfr. anche doc. AI 38 pag. 2), per cui è dato ritenere che tra la seconda perizia ___________ (18 febbraio 2002) e la perizia SAM (luglio 2003) è subentrato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato.

                                         Si tratta ora di stabilire quando – tra queste due date - è subentrato il peggioramento dello stato di salute dell’assicurato.

 

                                         Il dr. __________ in data 29 marzo 2005 ha precisato di ritenere valida la sua valutazione sino al “periodo d'inizio 2002, quando l'assicurato fu sottoposto agli esami in Agenzia per (complessivamente) mezza giornata” , doc. XXI).

 

                                         In questo senso, già in data 4 febbraio 2002 la dr.ssa __________, generalista e medico curante, ha certificato un’impossibilità da parte dell’assicurato di muovere il gomito destro (la stessa limitazione è stata, come visto, rilevata in sede peritale dai medici SAM) con conseguente riduzione della forza (allegato doc. AI 16).

                                         In data 11 febbraio 2002 la ___________ ha stabilito una menomazione all’integrità pari al 27% (fr. 26'244.--), percentuale, questa, non di poco conto (allegato doc. AI 5).

                                         In data 4 febbraio 2002 la dr.ssa __________ ha certificato “un’impossibilità di movimento al gomito destro con relativa riduzione della forza” (allegato doc. AI 16).

                                         Nel suo rapporto medico del 10/11 aprile 2002, la dr.ssa __________ ha certificato un’incapacità lavorativa del 70% dal mese di novembre 1998 prettamente per problematiche fisiche, una delle quali, la lombalgia, mai dichiarata dall’assicurato nemmeno in occasione delle consultazioni del 1998 (doc. AI 21). Quest’ultima problematica è stata seguita dal dr. __________, generalista, dall’ottobre 1991 al 1994 (evidenziata all’epoca una discopatia L5-S1, allegato doc. AI 5).

                                         Il dr. __________, neurologo, in data 11 ottobre 2002 ha diagnosticato una lesione del nervo ulnare del gomito sinistro dovuta a compressione; egli ha rilevato inoltre una parestesia presente da tre settimane nella regione del bordo della mano sinistra (allegato doc. AI 29).

                                         Questi referti medici concomitanti o comunque posteriori all’ultimo esame ___________ permettono di ritenere che un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato sia intervenuto con ogni verosimiglianza perlomeno a partire dal mese di aprile 2002 (cfr. rapporto medico 10/11 aprile 2002, dr.ssa __________).

                                        

                                         Certo corrisponde al vero (come sostiene l’UAI) che l’assicurato dal 1998 è stato occupato in programmi occupazionali organizzati dalla LADI, tuttavia l’assicurato in tale ambito lavorativo aveva dimostrato un rendimento minimo (allegati doc. AI 16) ed inoltre quest’aspetto è stato anche considerato dai periti SAM nella valutazione finale.

 

                                         Per questi motivi, stante un’incapacità al lavoro sin dall’aprile 2002, all’assicurato, tenuto conto dell’anno d’attesa ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 let. b LAI, deve essere versata una rendita intera a far tempo dal 1° aprile 2003.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é parzialmente accolto.

                                          §   La decisione su opposizione 8 giugno 2004 è annullata.

       §§ RI 1 ha diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° aprile 2003.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’UAI verserà al ricorrente fr. 1'000.-- di ripetibili (IVA inclusa).

                                     

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti