Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.58

 

ZA/td

Lugano

30 novembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 agosto 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 9 luglio 2004 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1952, di professione muratore, dal 1° febbraio 1998 è stato messo al beneficio di una mezza rendita d'invalidità per un grado del 48% quale caso di rigore (doc. AI 51).

 

                               1.2.   In esito alla procedura di revisione, avviata d'ufficio nel mese di marzo 2002 (doc. AI 57), con decisione 15 settembre 2003, l'UAI ha riconosciuto all'assicurato un grado d'invalidità del 62%, confermando il diritto ad una mezza rendita dal 1° marzo 2002. L'UAI ha così motivato la propria decisione:

 

"  (…)

Esito degli accertamenti:

 

●  Dall'esame della documentazione medico-economica acquisita agli atti AI in fase di revisione e, preso atto del rapporto del consulente in integrazione professionale del 12.08.2003 e del rapporto d'esame clinico SMR dell'8.05.2003, si rileva che l'assicurato dal profilo medico teorico risulta essere totalmente inabile nella sua professione di manovale, a causa del danno alla salute.

In attività adeguate la capacità lavorativa è ritenuta essere del 50/60%.

 

Dal confronto del reddito ipotetico ancora esigibile in attività confacenti allo stato di salute, pari a Fr. 20'655 e, il reddito ipotetico conseguibile quale manovale, pari a Fr. 54'981, ne risulta una perdita di guadagno del 62%.

 

Decidiamo pertanto:

 

Risultano pertanto assolti i presupposti per l'aumento dell'attuale rendita percepita a una mezza rendita (grado 62%) dall'01.03.2002 (mese della revisione – art. 88 OAI)." (doc. AI 76)

 

                               1.3.   Con l'opposizione l'assicurato, rappresentato dall'avv. RA 1, ha postulato l'assegnazione di una rendita intera, motivando:

 

"  (…)

con la presente è mio intendimento motivare I'opposizione cautelare avverso la vostra decisione del 15.9.2003.

Nel contesto della valutazione del consulente per l'integrazione professionale, segnatamente nel rapporto di questi del 12.8.2003, ritenete la perdita di guadagno del signor RI 1 in ordine del 62,43%, quindi impossibilitato di disporre di una rendita intera.

Tale vostro accertamento si fonda avantutto sui dati medici emersi in occasione della valutazione del dott. __________, vostro consulente, il quale nel proprio referto dell'8 maggio 2003 ritiene da un Iato che l'assicurato presenta un'abilità al lavoro del 50-60%, dall'altro che tale limite dev'essere raggiunto in un'attività adeguata.

Per attività adeguata si intende quella che permetta l'alternanza delle posizioni statistiche, che non necessiti di trasportare, rispettivamente sollevare, pesi superiori ai 10 - 15 kg, che non imponga frequenti flessioni/rotazioni del rachide lombare e che non necessiti spostamenti prolungati, oltre i venti minuti. Conseguentemente nel proprio rapporto il buon consulente all'integrazione asserisce "In attività adatte, con le dovute riduzioni (10% per attività leggera, 5% per salario da primo Impiego, 5% per ergonomia della schiena) l'A. risulta avere un reddito da invalido di fr. 20'655.00 all'anno e quindi un grado di invalidità del 62,43%". Pur comprendendo che per il suddetto funzionario l'utilizzo dei dati statistici RSS è pane quotidiano, va pur detto che quel povero tapino dello scrivente (immaginiamoci poi il signor RI 1) fa una certa fatica ad immaginare quale sia il salario di riferimento cui allude tra le righe in modo criptico il funzionario. In particolare cosa egli intenda per "salario in attività ritenute esigibili". Siamo dunque pratici. Se la matematica non è ancora un'opinione, il 100% del numero che ridotto del 20% e diviso per 2 da 20'655.00 é 51'637,50. Quindi il reddito conseguibile ritenuto dovrebbe essere di fr. 51'637.50. Si tratterebbe dunque di un'attività quale autista cat. B , autista cat. B per consegna medicinali bobinatore, cassiere all'autopompa di benzina, serviceman , addetto alla preparazione d'auto d'occasione, magazziniere addetto al palettamento (si dice che bisogna essere flessibile, che il lavoro non dev'essere ripetitivo e altre giuggiole.... per poi inventare il magazziniere addetto al palettamento). Premetto che non mi permetto per ragioni di spazio, discettare circa la recondita differenza tra "l'autista cat. B" e "l'autista cat. B per medicinali", oppure tra il "serviceman" e I'"addetto alla preparazione d'auto nuove o d'occasione". Non si può comunque ammettere che il signor RI 1 potrà disporre della patente svizzera a 52 anni; neppure può essere disatteso che un serviceman non è un addetto al servizio al banco del ristorante, ma deve contorcersi per lavare le auto, ciò che il buon RI 1 non riuscirà a fare, giacché non gli è permessa la rotazione lombare. Le palette bisogna riempirle con oggetti pesanti a meno che non si pretenda che RI 1 utilizzi il sollevatore (ciò che dovrete dimostrami). Che la concreta situazione del signor RI 1 (leggasi a titolo d'esempio conoscenze linguistiche, capacità di rapportarsi socialmente, laddove sino a 52 anni ha svolto la propria attività quale manovale, conoscenze quantunque generiche della cura di un'auto) egli possa svolgere l'attività quale addetto ad una stazione si servizio ci risulta quantomeno poco credibile. Premesso ed assodato dunque che lui quei lavori non riuscirà mai a farli, va anche detto (a guisa di chiosa) che tutti sanno e nessuno lo dice che il salario fr. 51'000.00 e rotti in Ticino per quelle professioni lo si vince solo al Lotto. Va anche specificato per il 2001 - comunque - l'importo da voi ritenuto per le professioni non esigibili sopra esposte dev'essere ridotto di qualche franco. Ciò che più conta è il fatto che il signor RI 1 non può svolgere i lavori sopra riferiti. Vorrete dunque rivedere la vostra posizione considerando un lavoro un poco più adatto all'A.. Vale a dire in una professione leggera per personale non qualificato. Inoltre ad una persona del profilo del signor RI 1 dev'essere ritenuto un riduzione massimale dei 25%, vale a dire quella massima ammessa dal TF. Alla luce di quanto riferito è impensabile ammettere che il signor RI 1 possa raggiungere un reddito esigibile che non gli permetta di disporre della rendita intera, conclusione sulle scorta della quale vi chiedo di voler rivedere la vostra decisione" (doc. AI 83).

 

                                         Con decisione su opposizione 9 luglio 2004 l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la propria precedente decisione, motivando:

 

"  (…)

3. Nel caso di specie, il dissenso manifestato dall'opponente è riferito essenzialmente alla valutazione compiuta dall'amministrazione nella fase di procedura di definizione del grado di invalidità, segnatamente alle professioni ritenute ancora esigibili e all'entità dei redditi di raffronto presi in considerazione.

 

A questo proposito, occorre tuttavia precisare che l'operato dell'UAI appare del tutto conforme alle direttive federali dettate dalla giurisprudenza in vigore, le quali stabiliscono che, qualora l'assicurato non eserciti alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno la propria capacità di guadagno residua, la determinazione del salario da invalido deve essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in VSI 2002 pag. 64).

In applicazione dei succitati criteri, secondo costante giurisprudenza, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("l'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari"), la consulente Al in integrazione professionale ha correttamente stabilito che l'assicurato, disponendo medicalmente di una capacità lavorativa del 50%, per rapporto all'esercizio di attività confacenti e nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni mediche, è in condizioni di poter conseguire ancora dei redditi annui di almeno fr. 20'655.-(stato anno 2001). In merito va evidenziato che tale ammontare è stato definito tenendo anche in considerazione una riduzione complessiva del 20% motivata dallo svolgimento di attività leggere (10%), presentanti un'ergonomia particolare per la schiena (5%) ed un salario da primo impiego (5%).

In questo senso pertanto le conclusioni della consulente in integrazione professionale e dell'UAI devono essere integralmente confermate e di riflesso pure il grado di invalidità stabilito nella misura del 62%, non essendoci elementi od aspetti di rilevanza tale da sovvertire l'operato dell'amministrazione, né per quanto attiene alle professioni esigibili, tantomeno per l'adozione di un salario di base più basso e di una riduzione percentuale maggiore.

 

Pertanto, in considerazione di quanto esposto, la decisione impugnata del 15 settembre 2003 va confermata e l'Ufficio AI del Canton Ticino." (doc. AI 86)

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha ribadito quanto chiesto con l'opposizione, precisando:

 

"  (…)

4.   Il presente ricorso si fonda su tre aspetti sostanziali:

 

      - mancata valutazione dell'aspetto psichico dell'assicurato;

      - diagnosi reumatologica parzialmente erronea;

      - valutazione manifestamente erronea della residua capacità

        lucrativa.

 

      Avantutto per quanto ne è del quadro psichico.

II rapporto del servizio medico regionale dell'8 maggio 2003 ritiene che RI 1 sia portatore di un'affezione psichica blanda, reattiva al proprio stato fisico e valetudinario irreversibile. Poca cosa viene ritenuta l'incidenza sulla capacità di conseguire reddito. Nessun accertamento medico specialistico viene svolto.

 

Per parte sua l'addetto all'integrazione professionale, neppure prende in conto la limitazione di ordine psicologico, quantunque sarebbe stato tenuto a farlo in maniera autonoma sulla scorta della diagnosi - quantunque insufficiente - del servizio medico.

 

Da parte sua il dr. __________, neurologo, chiamato a consulto dal curante dell'assicurato, con scritto del 23 marzo 2003, ritiene espressamente, motu proprio, "che la componente psicologica sia veramente notevole e determina il quadro clinico".

Non stiamo poi a riferire quanto riportato dal curante, giacché aprioristicamente ritenuto, di parte. Nondimeno importanti sono gli accertamenti riportati nel certificato medico del 6 maggio 2003 del curante. Questi fa riferimento alla necessità di cure sintomatiche connesse con un quadro psicologico certamente gravemente alterato.

 

Ne discende che l'aspetto psicologico non è stato dovutamente accertato ne valutato nella sua incidenza sulla capacità al lavoro residua.

 

5.   Da un profilo reumatologico, invece, nel referto del 23 marzo

2003 indirizzato all'UAI, il dr. __________ accerta dolori lombari diffusi, dolori alle gambe, dolori nel mantenere delle posizioni statiche ma anche in movimento. Conferma i dolori al ginocchio.

      La diagnosi conferma delle discopatie a livello lombare e sacrale.

 

Un'ulteriore visita, decisamente più approfondita presso il dr. __________, del 4 giugno 2004, che ancora non è stata consegnata agli atti e che dunque viene qui compiegata, ravvisa avantutto una radicolopatia L5 a sinistra. In precedenza mai accertata. Inoltre, diagnosi pure mai posta, intravede una periatropatia omero scapolare, che conduce ad un importante dolore con limitazione funzionale della spalla sinistra che s'irradia alla mano sinistra con difficoltà ad aprirla e chiuderla.

II rapporto del CMR dell'8.5.2003 disponeva espressamente che l'assicurato non aveva la benché minima limitazione agli arti superiori, laddove ora invece viene disposto esattamente il contrario.

 

Per quanto ne è della sintomatologia, questa viene pure riferita essere sostanziale ed estremamente dolorosa, contrariamente agli accertamenti ispettivi dell'UAI che, senza peraltro negarli, ne davano un quadro, senza dubbio alcuno, meno negativo.

 

Ne discende una diagnosi neurologica parzialmente diversa (radicolopatia e periatropatia omeroscapolare) nel contesto di una valutazione medica senz'altro oltre modo dettagliata ed approfondita come sino ad ora non ne erano state svolte.

 

Anche per questi motivi la decisione impugnata, svolta sulla base di accertamenti incompleti non può essere ritenuta e dev'essere rivista alla luce delle chiare conclusioni mediche.

 

6.   In punto alla valutazione del funzionario addetto all'integrazione

professionale, ed alle conseguenti valutazioni svolte dall'UAI in particolare nella propria decisione, si potrebbe disquisire a lungo. E' patente la volontà della decisione su opposizione di neppure prendere in conto le chiare affermazioni fattuali fatte in sede di opposizione.

 

Per quanto attiene le professioni ritenute esigibili giunge oltremodo difficile non ironizzare. Da un lato poiché il consulente all'integrazione neppure si è degnato di un breve colloquio con l'assicurato o quantomeno assumendo le necessarie informazioni riguardo la persona.

 

RI 1 non dispone, ne ha mai avuto a disposizione, la patente per guidare un'autovettura.

Neppure conosce la lingua italiana. E' giunto in Svizzera dieci anni orsono, all'età di 42 anni senza disporre di pressoché alcuna scolarità. Come si possa pretendere che possa svolgere-­attività che implicano la guida di un veicolo o un rapporto con la clientela di lingua italiana sono arcani insoluti. Che la decisione su opposizione si guarda bene dall'affrontare in una qualsivoglia maniera.

 

Non riteniamo opportuno quindi passare in rassegna le attività ritenute esigibili dal consulente all'integrazione tanto appaiono d'acchito fuori discussione alla luce della concreta situazione medica, ma pure sociale del leso.

 

7.   Ne discende che la decisione su opposizione non può essere

mantenuta. Invero si intravedono abbondantemente i presupposti per riconoscere una rendita intera, in luogo della cassazione e del rimando dell'incarto all'UAI per i necessari approfondimenti. Nondimeno in via subordinata viene richiesto espressamente l'annullamento della decisione e il rinvio all'autorità inferiore perché abbia ad agire ai sensi dei considerandi." (doc. I)

 

                               1.5.   Nella risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la propria decisione su opposizione ed ha chiesto la reiezione del ricorso, motivando:

 

"  si premette innanzitutto che in fase di ricorso l'assicurato contesta elementi attinenti sia alla valutazione medica, sia a quella economica.

In sede di opposizione tuttavia è stata contestata unicamente la valutazione economica. Lo scrivente Ufficio ritiene pertanto che l'elemento medico non debba essere considerato a questo stadio della procedura.

Nella denegata ipotesi in cui codesta Corte ritenesse tuttavia di dover trattare la questione, si precisa che le obiezioni sollevate sono state sottoposte al vaglio del nostro Servizio medico, il quale ritiene non siano stati presentati elementi atti ad inficiare la bontà della decisione impugnata. Resterebbe semmai da esaminare -nel corso di una eventuale procedura di revisione- se lo stato di salute dell'assicurato ha recentemente conosciuto un peggioramento rilevante al punto da modificare il diritto a rendita. Per ulteriori dettagli rinviamo comunque alla nota stilata dal dottor __________, in annesso.

 

Per quel che concerne invece la questione economica, si richiamano i contenuti della decisione su opposizione, della quale si postula l'integrale conferma.

In via abbondanziale si vorrebbe inoltre aggiungere che la validità dei salari stabiliti sulla base delle Tabelle RSS è ammessa anche nel caso in cui non viene stilata una lista di professioni in concreto esigibili. Ciò a motivo del fatto che la categoria salariale ritenuta ai fini del calcolo è rappresentativa di una vasta fascia di professioni proponibili (cf. STFA 5.6.2001 in re A)." (doc. IV)

 

                               1.6.   In data 23/28 settembre 2004, il ricorrente ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria, producendo il relativo certificato municipale (doc. V, VII e VIIbis) ed osservando:

 

"  (…)

con la presente sono a formulare l'ammissione all'assistenza giudiziaria relativa alle spese legali dello scrivente in esito al procedimento giudiziario in epigrafe.

Le compiego per altro lo scritto del 23 agosto 2004 con il quale già avrei dovuto presentare detto atto formale.

La documentazione, compreso il certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, già vi sono state inviate con lo scritto del 23 settembre 2004." (doc. VIII)

 

                                         In data 27 settembre 2004, il ricorrente ha inoltre osservato:

 

"  Mi permetto prendere posizione in esito alla risposta dell'UAI:

 

-   la circostanza che in occasione dell'opposizione si sia analizzato in

particolare l'aspetto del lavoro esigibile è ininfluente, conto tenuto la massima d'ufficio che regge la procedura nella materia.

 

-   II rapporto del dr. __________, di uno specialista viene confermato

    appieno dal dr. __________, il quale afferma che gli accertamenti svolti

    dal SMR non possono inficiare le affermazioni dello specialista

    (almeno così ci pare di poter leggere).

 

-   Nessun accenno in sede di opposizione nè in sede di risposta al

ricorso quanto agli aspetti puntuali sollevati in punto alle attività effettivamente esigibili. Vi è un generico rimando, qui contestato, a quanto a suo tempo deciso.

 

-   Si ravvisi che la procedura che ci occupa si riferisce ad un riesame,

ove era accertato un peggioramento. Sostenere ora, che esso si è manifestato solo dopo gli accertamenti medici, peraltro incompleti, svolti dall'UAI nel contesto del riesame, ci pare un volo pindarico. Si ammetta invece che gli accertamenti medici erano incompleti.

 

Pertanto mi riconfermo appieno nel ricorso." (doc. VII)

 

 

                                         in diritto

                                        

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         A partire dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° marzo 2002.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

 

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

 

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

 

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità
(DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

 

                                         La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

                                         Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.

                                         Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

 

                               2.5.   La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

 

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                               2.7.   Nella fattispecie, in data 19 agosto 2002 il dr. __________, neurochirurgo, interpellato dal medico curante ha rilevato quanto segue:

 

"  La situazione del paziente è invariata con dolori lombari in ogni posizione ed anche notturni. Dolori alle gambe in modo particolare ai ginocchio. II paziente fa riferimento su una ciste di Becker confermata agli esami radiologici.

 

La RM recentemente eseguita riconferma le discopatie L3/4 e L5/S1 chiaramente aumentate ora con chiara lesione dell'anulo fibroso in tutti e 3 i livelli. A livello L3/4 e L4/5 presenza di un prolasso sottolegamentare leggermente spostato verso destra meno accentuato in L4/5. Una compressione radicolare non è comunque presente in maniera chiara.

 

In considerazione di quanto sopra penso che un procedere chirurgico non sia indicato trattandosi di una patologia su 3 livelli. In assenza di una compressione radicolare anche un intervento classico per ernia del disco non può essere realizzato.

 

Ho proposto al paziente un test della compatibilità della morfina tramite catetere spinale. Qualora questo riuscisse si potrà pensare alla possibilità dell'impianto di una pompa. Il paziente verrà convocato prossimamente per questo test. In considerazione della situazione clinica e neuroradiologica penso che un peggioramento clinico sia sicuramente presente per cui una rendita AI del 48% non mi sembra più adeguata. Sarebbe il caso di provvedere ad una rivalutazione della situazione tramite la Al." (allegato doc. AI 59)

 

                                         Il 10 gennaio 2003, il dr. __________, neurologo, anch’egli interpellato dal medico curante ha rilevato:

 

"  DIAGNOSI:    - lombalgie croniche su alterazioni statico-degenerative

del rachide lombo-sacrale discopatie multiple, senza segni radicolari irritativi né tantomeno deficitari ai membri Inferiori

                       -              incipiente periartropatia scapolo-omerale sinistra,

                       -              probabile sindrome depressiva

 

ANAMNESI:   mi riferisco al mio rapporto del 5.11.1998, ricordo che il paziente soffre di lombalgie croniche con dei dolori mai definiti nei membri inferiori, dapprima a sinistra, attualmente anche a destra, dal 1996.

Controllato a 3 riprese con MRI lombo-sacrale presenza di prolassi discali a livello L3-L4 e livello L4-L5, piuttosto verso destra, a livello L5-S1 piuttosto a sinistra, in un canale relativamente largo, senza segni evidenti di compressioni radicolari.

Presenza di alterazioni statiche abbastanza importanti con, attualmente anche una problematica al ginocchio sinistro, tendente alla valgizzazione.

Stato depressivo.

Dal punto di vista neurochirurgico non esiste alcuna indicazione operatoria.

Attualmente tendenza all'abuso cronico di anti-infiammatori non steroidei (Voltaren, Brufen) trattato inoltre con Valium.

 

CLINICAMENTE: n.d.p. ai nervi cranici ed ai membri superiori, dolori a livello della spalla sinistra soprattutto in iperabduzione, con spiccata dolenzia alla palpazione dei tendine, del caput longum del muscolo bicipite.

Non segni di rottura della cuffia dei rotatori.

Nessun deficit sensitivo-motorio a livello dei membri superiori.

Riflessi tendinei tutti presenti, simmetrici e normovivi ai quattro membri, in particolare i riflessi patellari con manovra di Jendrassik e i due riflessi achillei.

Nessun segno piramidale.

 

Trofismo, tono e forza perfettamente normali ai membri inferiori, cammina sulle punte, sui talloni, si accovaccia senza alcuna difficoltà.

Problemi al ginocchio sinistro tendente alla valgizzazione, senza però limitazione funzionale né dolori particolari accovacciandosi.

DDS 25 cm, Schober lombare 10-15 cml

Lasègue 90° dalle due parti! Sta seduto a 90° senza dolori.

Contrazione gluteale simmetrica, nessuna contrattura della muscolatura paravertebrale, punti di Valleix non dolorosi.

Dolenzia alla mobilizzazione dell'anca, soprattutto in iperabduzione, con una forte reazione al dolore, alla mobilizzazione ed alla palpazione delle articolazioni sacro-iliache soprattutto a sinistra. Dolori anche alla palpazione della muscolatura, delle inserzioni osteotendinee periarticolari delle due anche, soprattutto a sinistra.

La palpazione dei muscoli e dei tendini a livello dei membri inferiori non è dolente.

Nessun deficit sensitivo, in particolare ai due membri inferiori, pallestesia 8/8 ai quattro membri.

 

VALUTAZIONE: anche al controllo odierno non ho messo in evidenza una sindrome lombo­vertebrale importante, la motilità del rachide lombo-sacrale è praticamente normale, nessun segno radicolare irritativo né tantomeno deficitario ai membri inferiori.

II paziente si presenta molto sofferente, con una dolenzia piuttosto focalizzata nella regione lombosacrale e a livello delle articolazioni sacroiliache nel bacino, senza bloccaggi.

La situazione attuale è analoga a quella del 1998, il quadro clinico non modificato, mi sembra ormai cronicizzato.

II paziente presenta un pericolo di intossicazione da anti-infiammatori non steroidei, con possibili danni irreversibili a livello renale.

Consiglierei dunque una valutazione approfondita a questo livello.

Ricordo inoltre che il Valium, preso a lungo termine comporta un'assuefazione ed una dipendenza, oltre una diminuzione della soglia del dolore.

Prescrivere, al suo posto, piuttosto del Sirdalud o del Mydocalm come antalgico del paracetamolo, intensificare la terapia anti-depressiva, con medicamenti possibilmente che non inducano un aumento ponderale.

Dal 1998 il paziente è aumentato di 8 kg.

Consiglierei un'intensa fisioterapia in piscina, eventualmente alla __________.

Rimango a disposizione per discutere il problema, cordiali e collegiali saluti." (allegato doc. AI 71)

 

                                         Nella sua proposta del 18 febbraio 2003, il dr. __________ del SMR ha rilevato:

 

"  Trattasi di un A. al beneficio di una mezza rendita per un grado d'invalidità del 48%. Questo è stato definito dopo una perizia SAM del 99.

In fase di revisione viene annunciato un peggioramento che per il MC giustifica una rivalutazione dell'invalidità.

In un rapporto del Dott. __________ 9.3.01 valutava l'A. con una situazione stabile senza nuove alterazioni che giustificavano una rivalutazione dalla nostra parte.

La documentazione inviata dal MC e la valutazione del Dott. __________ indicano un peggioramento. Questo viene anche confermato dai reperti radiologici. Tale rivalutazione veniva anche consigliata dal dott. __________.

 

Inviare una richiesta al Dott. __________ con questa domanda:

-     Per il peggioramento presente ritiene giustificato ritenere l'A. abile

      al 80% in un attività che permette l'alternanza delle posizioni

      statiche, senza dovere sollevare/trasportare pesi superiori a 20 kg

      e con non frequente flessioni/rotazioni del rachide lombare?

-     Un attività di tipo medio-leggera, come potrebbe essere quella di operaio non qualificato, che rispetta i limiti sopra citati può essere esigibili al 80%?

-     Se queste limitazioni non sono più esigibili per il subentrato

      peggioramento, prego di indicare un'attività adeguata ancora

      esigibile con percentuale di rendimento?" (doc. AI 66)

 

                                         In data 23 marzo 2003 il dr. __________, neurochirurgo, rispondendo ai quesiti del dr. __________, ha osservato quanto segue:

 

"  Come Voi sapete, trattasi di un paziente che ormai da diversi anni lamenta dolori lombari recidivanti per cui il paziente, già dal '97, non è più abile al lavoro. Gli accertamenti neuroradiologici avevano confermato processi degenerativi nei livelli L3/4 e L5/S1 con una lesione dell'anulo fibroso L4/5. Un procedere chirurgico non era indicato.

 

Il paziente mi è stato inviato il 16.08.02 dalla Dr.ssa __________ per una rivalutazione. In quest'occasione il paziente accusa forti dolori lombari, diffusi, dolori alle gambe. Dolori in posizioni statiche, ma anche in movimento. Accusa inoltre un dolore ben localizzato ad un ginocchio in presenza, a quanto pare, di una ciste di Baker. Una nuova RM del rachide lombare ha riconfermato le discopatie L3/4 e L5/S1 ora certamente aumentate con presenza di un prolasso mediolaterale a dx L4/5 ed un prolasso mediolaterale a dx L4/5, ma meno voluminoso. L'esame clinico è invariato con dolori diffusi in ogni posizione, con un giving way importante in entrambe le estremità e dolori diffusi ad ogni movimento del rachide lombare. C'è quindi una tendenza all'aggravio molto importante. Radiologicamente comunque si può constatare un peggioramento delle discopatie. In considerazione di quanto sopra, penso che difficilmente il paziente potrà svolgere una qualsiasi attività anche confacente in misura superiore del 50%. Ritengo che la componente psicologica sia veramente notevole e determina il quadro clinico. Qualora non foste d'accordo con le mie affermazioni, proporrei un esame clinico supplementare con valutazione psichiatrica." (doc. AI 68)

 

                                         In data 8 maggio 2003 il dr. __________, incaricato di eseguire un esame clinico, ha rilasciato il seguente rapporto:

 

"  7.      Diagnosi con influsso sulla CL

 

         -    Sindrome lombovertebrale su multiple discopatie statico

             degenerative, senza segni radicolari irritativi o deficitari.

         -    Stato dopo emicolectomia su diverticolite perforata con

             reintervento a due riprese per infezione e ripristino della

             continuità intestinale.

         -    Stato da dolore cronico con disturbi ansio-depressivi

             modici.

 

8.      Diagnosi senza influsso sulla CL

 

         -    Incipiente periartropatia scapolo-omerale sinistra.

         -    Gonalgia sinistra su alterazioni degenerative menisco

             mediale.

         -    Obesità.

         -    Tabagismo cronico.

         -    Stato dopo appendicectomia.

 

 

 

 

 

9.      Discussione

 

Si tratta di un assicurato 51enne manovale-muratore di professione che presenta una sindrome lombovertebrale su alterazione discale e degenerative dal 1997 ed uno stato dopo emicolectomia sinistra per diverticolite perforata nel 1998. Nel 1999 viene concessa un quarto di rendita con un grado d'invalidità del 48%.

Nel marzo 2002 viene annunciato un peggioramento con aumento della dolenzia lombare e dei disturbi psichici. Accertamenti reumatologici non evidenziano dei referti radiologici che giustificano tale peggioramento. II neurochirurgo con accertamenti radiologici indica un certo aumento del prolasso erniario che motiva un certo peggioramento. Ambedue gli specialisti concludono con la valutazione di un certo aumento del grado d'incapacità lavorativa. Vengono rilevati elementi psichici che potrebbero influenzare tale valutazione.

Oggettivamente troviamo un assicurato che presenta una sindrome lombovertebrale con spunti pseudo-radicolari che non sono evidenziati all'esame clinico. L'indagine radiologica mostra un certo aumento delle discopatie presenti con un certo grado di irritazione radicolare. I lamenti descritti sono credibili. La componente psicologica è giustificata in uno stato di cronicizzazione senza possibilità di migliorare. La patologia al ginocchio ed alla spalla non causano un incremento delle limitazioni già descritte.

Dalla visita odierna possiamo confermare un certo peggioramento della situazione precedente. Questo è dovuto ad una progressione della patologia degenerativa lombare, all'aumento del peso con un decondizionamento a livello della muscolatura addominale, anche dovuto ai diversi interventi addominali. Con questo peggioramento ritengo che l'assicurato presenta un'abilità del 50-60% in un'attività adeguata. L'attività precedente di manovale rimane sempre sconsigliata come pure un'attività medio-pesante.

L'assicurato è ancora abile al 50-60% in un'attività che permetta l'alternanza delle posizioni statiche, che non necessiti di trasportare/sollevare pesi superiori ai 10-15kg, che non imponga frequenti flessioni/rotazioni del rachide lombare e che non necessiti spostamenti prolungati (oltre i 20min.). L'uso degli arti superiori non è limitato. La diminuzione del rendimento è dovuta alla patologia reumatica presente e allo stato psichico che motiva un certo rallentamento con alterazione della concentrazione.

 

10.    Conclusioni

 

Dalla visita odierna posso affermare che l'assicurato presenta un certo peggioramento. Questo è dovuto alla progressione della patologia esistente e all'alterazione dello stato psichico.

Si ritiene giustificato l'aumento dell'inabilità lavorativa nella precedente attività adeguata come descritto precedentemente.

 

Per il danno alla salute presente e lo scarso livello di formazione non ritengo realistico dei provvedimenti reintegrativi." (doc. AI 72)

 

                                         In data 4 giugno 2004 il dr. __________, neurologo, interpellato dal medico curante ha certificato:

 

"  Senza dilungarmi sull'anamnesi ricordo brevemente che il paziente ha cominciato ad accusare dei dolori lombari nel 1996, la prima visita neurochirurgica è stata effettuata nel 1997 dal Dr. __________ quando venne deciso di non intervenire chirurgicamente, una nuova valutazione neurochirurgica dell'ottobre 1997 da parte del Dr. med. __________ trae le stesse conclusione. Nel corso degli anni vi è una lenta progressione della sintomatologia, nel 2001 viene visitato anche dal Dr. med. __________, FMH reumatologia di Bellinzona, nel frattempo si è manifestata una periartropatia omeroscapolare alla spalla sinistra. Anche il Dr. med. __________ non vede l'indicazione chirurgica. Una nuova MRI lombosacrale del luglio 2002 evidenzia e conferma una focalità erniaria a livello L3-L4 vello l'origine di L4 di destra e a livello L4-L5 verso l'origine L5 di destra con stenosi nel neuroforme della radice L5 sinistra dovuto a una piccola ernia lussata rostralmente nel neuroforame e metro il ganglion dorsale.

II paziente stesso riferisce dei dolori lombari molto importanti, particolarmente quando cambia il tempo, con irradiazione del dolore all'arto inferiore sinistro. Non lamenta un soggettivo deficit né della forza né della sensibilità. Presenta inoltre un importante dolore con limitazione funzionale della forza nè della spalla di sinistra. Ha un po' di tempo avverto anche un importante dolore alla mano sinistra con difficoltà ad aprire e chiudere la mano soprattutto al mattino in assenza di parestesie formicolanti o di ipoestesie.

 

In generale il paziente si definisce molto nervoso e agitato a causa dei continui dolori che gli impedirebbero di mantenere in modo costante la posizione seduta o sdraiata, avrebbe importante difficoltà nel sonno a causa dei dolori continui. Attualmente assume del Voltarén 50 mg al bisogno nonché SaroténO 25 mg 0-0-1 e del Somnium. Tale terapia non comporterebbe però un significativo miglioramento dei dolori riferiti.

 

Stato neurologico arti superiore ed inferiori:

Tono e trofismo muscolare nella norma. Mingazzini I ben tenuta, Mingazzini lI tenuta per circa 15 secondi. Forza muscolare indenne in tutte le sedi. Motricità fine e diadococinesia integre. Prove di coordinazione ben eseguite ai 4 arti. ROT: agli arti superiori deboli e simmetrici. Agli arti inferiori riflesso rotuleo medio-vivace, simmetrico, riflesso achilleo non evocabile bilateralmente, riflesso del tibiale posteriore debole a destra, non evocabile a sinistra. Segni di Hoffmann, di Trömmer e di Babins negativi bilateralmente. Sensibilità superficiale e profonda indenne in tutte le sedi. Segni di Laségue positivo a 75° bilateralmente. Importante contrattura di tutta la muscolatura lombosacrale e della parte inferiore della muscolatura paravertebrale dorsale. Stazione eretta ben tenuta, Romberg negativo. Deambulazione con minor appoggio dell'arto inferiore sinistro. Marcia sulle punte e sui talloni ben eseguita. Marcia a funambolo indenne.

 

ENG:

Nervo mediano sensitivo e motorie sinistro: nella norma.

Nervo ulnare sensitivo e motorio sinistro: nella norma.

 

 

 

Valutazione:

II sospetto di una sindrome del Tunnel carpale a sinistra non è confermata dall'attuale esame ENG che non evidenzia alcuna patologia a carico dei nervi mediano e ulnare di sinistra. Dal lato clinico vi è un'asimmetria nel riflesso del tibiale posteriore, a sinistra non evocabile, e del riflesso achilleo non evocabile bilateralmente, inoltre vi sono delle importanti contratture della muscolatura paravertebrale dorsale inferiore e lombosacrale. Non vi sono deficit della forza muscolare o della sensibilità in paziente che collabora in modo completo. L'esame clinico parla quindi per una radicolopatia L5 sinistra, l'assenza del riflesso achilleo bilateralmente potrebbe essere legato o a un'irritazione radicolare S1 bilaterale o anche essere costituzionale. I dolori riferiti dal paziente sono del tutto credibili con importante contrattura della muscolatura paravertebrale, dal Iato terapeutico purtroppo non vi sono tante alternative al trattamento attuale, a mio avviso si potrebbe comunque ridiscutere l'impianto di una pompa di morfina o eventualmente anche un elettrostimolatore, preferibilmente in un centro specializzato per queste tecniche con possibilità di discutere la problematica col paziente nella sua madre lingua." (allegato A 2 doc. I)

 

                                         Nelle sue annotazioni del 15 settembre 2004, il dr. __________, medico responsabile del SMR, ha osservato:

 

"  Richiesta di revisione del diritto a rendita: decisione aumento da ½ a ¾ .

 

La valutazione della documentazione medica mostrava come nel tempo vi sia stato un certo peggioramento dello stato di salute, con conseguente aumento delle limitazioni funzionali.

La valutazione funzionale eseguita dal collega SMR dopo aver preso conoscenza del dossier, quindi della vecchia e della nuova documentazione, dopo aver esaminato il paziente Ha fatto concludere con una diminuzione della CL, valutabile ora tra il 50 e il 60% (a proposito il consulente ha considerato la CL minore per il calcolo dei redditi).

 

L'esame clinico del collega SMR, più completo di quanto trovato nei vari atti, non presta fianco a critiche, poiché non vi sono elementi clinici contrastanti (vedi anche rapporti del neurochirurgo Dr. __________ e del neurologo dr. __________).

La valutazione di IL/CL è coerente.

 

In sede di ricorso si fa valere uno stato clinico diverso, con rapporto del Dr. __________, pure neurologo.

La descrizione dello stato clinico attuale mostra una diversità rispetto a tutti i rapporti precedenti, che consiste nella diminuzione/scomparsa di alcuni riflessi osteotendinei (assenza del riflesso achilleo bilat. e del tibiale posteriore sin.).

Una radiculopatia bilaterale (discutibile in base all'assenza di riflessi achillei bilat.) è evento molto raro; se associato all'appoggio minore dell'arto inf. sin. alla deambulazione (elemento un po' contradditorio, poiché la marcia sui talloni e sulla punta dei piedi è senza particolarità) evoca il sospetto di una certa aggravazione.

 

Per quanto riguarda l'evoluzione, peggioramento accertato con esame SMR, si deve valutare se con il giungo 2004, quindi posteriore alla data dell'esame SMR e alla decisione contestata, sia subentrato un ulteriore decorso sfavorevole." (doc. IVbis)

 

                               2.8.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                        

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb). Tale principio è stato del resto ribadito dal TFA proprio in occasione di una valutazione del SMR  [“Un tel rapport, qui émane d’un service medical régional au sens de l’art. 69 al 4 RAI, a en effet une valeur probante s’il remplit les exigences requis par la jurisprudence, ce qui n’est guère contestable en l’espèce (ATF 125 V 352 consid. 3a)” cfr. STFA non pubblicata del 28 ottobre 2002 in re P (I 523/02), consid. 3].

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

 

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

 

                               2.9.   Per quanto attiene al problema fisico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il medico del SMR dr. __________.

 

                                         Il medico del SMR, dopo aver diagnosticato una sindrome lombovertebrale su multiple discopatie statico-degenerative senza segni radicolari irritativi o deficitari, uno stato dopo emicolectomia su diverticolite perforata con reintervento a due riprese per infezione e ripristino della continuità intestinale e uno stato da dolore cronico con disturbi ansio-depressivi

                                         modici, ha compiutamente valutato il danno alla salute sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla parziale capacità lavorativa (50-60%) in attività adeguate consone ai limiti funzionali esposti nella perizia, ossia in attività dove l'assicurato può alternare le posizioni statiche (posizione seduta) a quelle dinamiche (posizione in piedi), che non impongano il trasporto e il sollevamento di pesi superiori ai 10-15 kg, che non impongano frequenti flessioni/rotazioni del rachide lombare e che non necessitino spostamenti prolungati (oltre 20 min). Il sanitario ha precisato inoltre che la diminuzione del rendimento è dovuta alla patologia reumatica unitamente allo stato psichico che motiva un certo rallentamento con alterazione della concentrazione.

                                         Egli ha anche valutato l'incidenza dei disturbi ansio-depressivi sulla capacità lavorativa, ritenendoli, unitamente alla progressione delle patologie esistenti, responsabili del peggioramento dello stato di salute nella sua globalità (doc. AI 72 pag. 4).

                                         Il sanitario ha anche escluso la possibilità di una riqualifica professionale a causa delle scarse conoscenze di base dell'assicurato.

                                         Le risultanze peritali sono d'altronde state confermate anche dal medico responsabile del SMR, dr. __________ (doc. IVbis).

                                        

                                         Per quanto attiene invece ai referti medici del dr. __________ e del dr. __________, entrambi neurologi, non vengono formulate diagnosi diverse da quelle del dr. __________.

                                         Il ricorrente ha praticamente solo denunciato la “mancata valutazione dell’aspetto psichico” (doc. I pag. 3) riferendosi a quanto sostenuto invece dal dr. __________ che sull’argomento ha per contro ritenuto "che la componente psicologica sia veramente notevole e determina il quadro clinico" (doc. AI 68) Come visto, invece, tale aspetto è stato considerato dal medico del SMR incaricato di peritare l'assicurato.

 

Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

                                         Stante quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è abile in misura del 50-40% in attività leggere consone alle limitazioni descritte dal dr. __________, medico del SMR.

 

                             2.10.   Secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve di regola limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate). Eccezionalmente, il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid. 2d, 103 V 53 consid. 1, 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6 settembre 1996 in re S., I 174/96; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I 87/97; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, 1980 pag. 263, 1974 pag. 192 consid. 4, 1970 pag. 582 consid. 3).

 

                                         In concreto, nel giugno 2004 il dr. __________, anch'egli neurologo, ha certificato uno stato valetudinario diverso da quello rilevato in sede d’esame SMR. Intravedendo un certo peggioramento dello stato di salute dell'assicurato, il dr. __________, medico responsabile del SMR, ha precisato che l'esame peritale del SMR ha valore fino al momento del rapporto del dr. __________ (doc. IVbis).

                                         Si giustifica pertanto la trasmissione degli atti all’amministrazione affinché valuti, tramite approfonditi accertamenti, se ed in che misura, a partire dal mese di giugno 2004 sia effettivamente intervenuta un’evoluzione, rispettivamente un peggioramento dello stato di salute giustificante in via di revisione, tenuto quindi conto di quanto prescritto all’art. 88a cpv. 2 OAI (cfr. consid. 2.4) e di quanto considerato al consid. 2.13, l’eventuale riconoscimento di una rendita intera d’invalidità.

                                        
Sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.

                                        

                             2.11.   L'Ufficio assicurazione invalidità ha in seguito affidato la valutazione economica del caso alla consulente in integrazione professionale.
Basandosi sull’esame SMR, con rapporto finale 12 agosto 2003 la consulente ha osservato:

 

"  Situazione

 

Si tratta di un A. 51enne, che a partire dal 9.2.2000 (nascita del diritto il 1.2.1998) beneficia di un quarto di rendita Al. Si ripropone il caso in sede di revisione.

A quanto pare I'A non ha mai ripreso il lavoro a causa della persistenza e dell'aumento dei disturbi e non ha mai usufruito della disoccupazione.

 

Dati medico-teorici

 

Per quanto riguarda l'attribuzione del quarto di rendita I'A è stato peritato dal SAM in data 19 agosto 1999.

In sede di revisione viene effettuata una visita SMR nella persona del Dr. __________, in data 6.5.2003.

Sulla base della perizia SMR le diagnosi con influsso sulla CL risultano essere: sindrome lombovertebrale su multiple discopatie, stato dopo emicolectomia e stato da dolore cronico con disturbi ansio-depressivi modici. L'A risulta abile nella misura del 50%-60% in un'attività che permetta l'alternanza delle posizioni statiche, che non necessiti di trasportare/sollevare pesi superiori ai 10-15 kg, che non imponga frequenti flessioni/rotazioni del rachide lombare e che non necessiti spostamenti prolungati (oltre i 20 min). L'uso degli arti superiori non risulta limitato.

Dati socio-professionali

 

Dopo aver frequentato per 4 anni le scuole elementari in Bosnia l'A ha sempre svolto lavori di manovalanza. In CH ha lavorato regolarmente per 7 anni presso la ditta __________ di __________ fino al 23.2.1997. Da tale data I'A non ha più lavorato (malgrado esortazione scritta nella perizia SAM)

 

Dati economici

 

Presso la __________ SA nel 1998, senza danno alla salute avrebbe guadagnato 22.34 all'ora.

Procedo all'attualizzazione di questo salario tramite Contratti Collettivi pubblicati dal SEI:

 

Anno

Aumento orario

Salario orario attualizzato

1998-1999

0.15.-

22.49.-

1999-2000

0.55.-

23.04

2000-2001

0.99.-

24.03

 

Su tale base nel 2001 avrebbe avuto un salario di 54'981.- all'anno.

 

Discussione e conclusione

 

Nella globalità un paragone tra le limitazioni medico-teoriche della perizia SAM e le limitazioni medico teoriche della visita SMR non permette di mettere in evidenza nuove limitazioni determinanti se non quella di evitare i lunghi spostamenti. II rendimento dell'A sembra però essere diminuito.

 

Le attività ritenute esigibili dal mio collega __________ il 17 novembre 1999 sembrano quindi ancora esigibili ed anche la posizione riguardo i provvedimenti professionali non è modificata.

 

Si può quindi passare al calcolo della CGR. Per determinare i redditi conseguibili, abbiamo fatto capo ai rilevamenti effettuati dall'Ufficio Federale di Statistica (UFS) noti come "Enquète suisse sur la structure des salaires" (ESS), il cui acronimo italiano è RSS. In attività adatte, con le dovute riduzioni2 (10% per attività leggera, 5% per salario da primo impiego, 5% per ergonomia della schiena) l'A risulta avere un reddito da invalido di 20'655.- all'anno e quindi un grado di invalidità del 62,43%." (doc. AI 73)

 

                             2.12.   Compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht, op. cit., p. 228; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op cit., p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 124).
Dall’altra parte,
l'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (art. 15 –18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

                                         Ciò non vuol dire che un assicurato, per il quale sono esclusi provvedimenti integrativi, non possa svolgere un’attività adeguata mettendo a frutto la residua capacità lavorativa, verifica che, come detto, spetta al consulente in integrazione professionale.

 

                                         Nel dettagliato ed esaustivo rapporto 12 agosto 2003 la consulente, tenendo conto delle risultanze peritali e specialistiche (doc. AI 72), ha evidenziato che nel caso di specie non sono più dati i presupposti per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione volti ad un recupero o miglioramento della capacità di guadagno (la consulente rinvia al suo precedente esame del 17 novembre del 1999, doc. AI 40), e ciò per motivi d'età, scolarità e formazione. Nelle note in calce all'esame, la consulente ha precisato che attività esigibili (ricercate tramite DPL) sarebbero quelle di autista, addetto alla consegna e ritiro campioni, impiegato serviceman, aiuto-magazziniere, operaio montatore di cartucce filtranti, ecc. La consulente ha inoltre precisato di aver preso in considerazione per il calcolo dell'invalidità la percentuale di abilità lavorativa del 50% più favorevole all'assicurato. Per contro il ricorrente ritiene di non poter svolgere le attività proposte dalla consulente, in particolare quella di autista essendo egli sprovvisto di patente.

                                         Per quanto attiene alle professioni necessitanti la patente di guida, è chiaro che non possono essere ritenute adeguate. Tuttavia la consulente ha elencato tutta una serie di lavori che non necessitano della patente di guida, ad esempio quelle di impiegato serviceman, aiuto magazziniere, custode operaio, ecc.

 

                                         Quindi, decisivo è definire il più oggettivamente possibile, tenuto conto delle risultanze mediche, la residua capacità di lavoro dell'assicurato in un'ottica economica.

                                         D'altra parte, come accennato, in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa ‑ conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali ‑  all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 61). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).

 

                                         In casu, la consulente ha infine ritenuto una riduzione globale di rendimento del 20% (10% per attività leggere, 5% per salario di primo impiego e 5% per ergonomia della schiena, doc. AI 73 pag. 2). Tale valutazione non è nella specie suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione, ritenuto che, secondo la giurisprudenza del TFA, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; Pratique VSI 2002 pag. 64; STFA del 30 giugno 2000 nella causa B., pag. 5).

 

                                         In conclusione, alla luce di quanto precede, è da ritenere siccome dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 p. 210/211) che il danno alla salute di cui è portatore RI 1 - e per il quale è da ritenere non sussistano realistiche possibilità di miglioramento - provoca una totale incapacità al lavoro nella sua precedente professione di manovale, e nell'ordine del 50 % in attività leggere compatibili con le limitazioni funzionali rilevate in sede medica.

 

                                         In tale contesto, dunque, è corretto procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione contestata, considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in quelle attività ritenute proponibili.

                                        

                             2.13.   Ora, stante l'assenza di presupposti per l'applicazione di provvedimenti reintegrativi, ritenuta l'esigibilità da parte dell'assicurato di attività leggere adeguate, occorre procedere alla determinazione del grado d'incapacità al guadagno.

                                         Al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario (art. 16 LPGA, cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale manovale (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere non qualificate (reddito da invalido).

 

                                         Come detto (cfr. consid. 2.3), determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita. L’amministrazione considererà inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenuti sino al momento dell’emanazione della decisione contestata.

 

                                         Nella fattispecie concreta, l'eventuale diritto alla rendita dell'assicurato decorrerebbe dal 1° marzo 2002, ossia a partire dal mese in cui la revisione è stata prevista (art. 88bis cpv. 1 lett. b, doc. AI 57).

 

                          2.13.1.   Per quel che concerne il salario da valido, nel rapporto 12 agosto 2003 la consulente in integrazione ha preso in considerazione l’importo annuo (riferito al 2001) di fr. 54'981.-- (non contestato dal ricorrente) prendendo quale dato di riferimento lo stipendio percepito nel 1998 ed aggiornandolo anche con l'ausilio dei contratti collettivi pubblicati dal SEI. 

                                         Ora, dato che il salario del percepito dal ricorrente nel 1998 (fr. 51'400.--) è stato stabilito all'epoca della prima decisione dell'UAI del 9 febbraio 2000 (doc. AI 51) - contro la quale del resto non è stato inoltrato ricorso -, per il calcolo del reddito da valido viene quindi preso in considerazione il dato del 1998, correttamente aggiornato dalla consulente al 2001.

 

                                         Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

                                         In concreto, nel 1998 l'assicurato, quale manovale presso la __________ SA, ha percepito un salario annuo di fr. 51'400.-- (doc. AI 51 e allegati doc. AI 3). Nemmeno il salario aggiornato al 2001 (fr. 54'981.--) da parte della consulente è stato contestato (che del resto appare del tutto ragionevole) per cui viene preso in considerazione per l'aggiornamento del salario dal 2002 al 2004.

 

                                         Considerando quindi un adeguamento in base all'evoluzione dei salari in termini nominali (La vie économique 6/2004-8/2004-11/2004, tabella B10.2), il salario da valido nel 2002 sarebbe stato di fr. 55'971.-- (54'981 : 100 x 1.8 + 54'981), nel 2003 di fr. 56'755.-- (55'971: 100 x 1.4 + 55'971) e nel 2004 di fr. 57'152.-- (56'755 : 100 x 0.7 + 56'755).

                          2.13.2.   Riguardo al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Come visto (cfr. consid. 2.8), per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25%.

                                        

                                         Nella fattispecie occorre quindi stabilire il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire in attività leggere, ritenute siccome esigibili dal profilo medico (doc. AI 46) e considerate parimenti in sede di valutazione economica da parte della consulente in integrazione professionale (cfr. doc. AI 57).

                                         In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica (L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998, tabella TA 13), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono, come detto, arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.--  nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑) per le donne.

 

                                         Per quanto riguarda l'applicazione di suddetti dati statistici, rilevasi per inciso che il TFA ha ritenuto non criticabile l’utilizzo della citata tabella TA 13, che si riferisce ai salari statistici presenti nelle grandi regioni della Svizzera, al posto di quella relativa ai valori nazionali (tabella TA 1) (STFA non pubblicata del 13 giugno 2003 in re G., I 475/01, consid. 4.4; del 10 agosto 2001 in re. R., I 474/00, consid. 3c/aa; del 27 marzo 2000 in re P., I 218/99, consid. 3c e del 28 aprile 1999 in re T., I 446/98, consid. 4c. Vedi anche STFA inedita 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02, consid. 6.4, in cui l’Alto Tribunale ha lasciato aperta la questione a sapere se devono essere applicati i valori regionali oppure quelli nazionali).

                                         Conformemente ai dati statistici salariali (valore mediano) relativi al 2002, il salario ipotetico conseguibile in attività semplice e ripetitiva esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, riportato su 41,7 ore (La vie économique 11/2004, Tabella B9.2), nel settore privato corrisponde a fr. 51’266.-- (fr. 4'098 : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini e fr. 40'945.-- (fr. 3'273 : 40 x 41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato), mentre che nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 52'755.-- (fr. 4'217 : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini e fr. 41'195.-- (fr. 3'293 : 40 x 41,7 x 12) per le donne (Tabella TA 13 privato e pubblico).

                                         Considerata una capacità lavorativa in suddette attività adeguate pari al 50% ed applicando un'ulteriore riduzione del 20% stabilita dalla consulente in integrazione (doc. AI 73 pag. 2), ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di fr. 20'506.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con quello da valido, di fr. 55'971.--, risulta un’incapacità al guadagno del 63.36% (55'971 – 20'506 x 100 :55'971), arrotondata al 63% (secondo la più recente giurisprudenza federale pubblicata in DTF 127 V 129 il risultato matematicamente esatto va infatti arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole matematiche).

 

                                         Per il 2003 la situazione à la seguente.

                                         Il reddito da invalido stabilito per il 2002, riportato su 41,7 ore (dato verosimilmente riconfermato anche per il 2003 [il più recente dato a disposizione è quello riferito al 2002, La Vie économique 11/2004, Tabella B9.2]) ed adeguato in base all’indice dei salari nominali (La vie économique 9/2004, tabella B10.3, p. 95), ammonta nel 2003 a fr. 51'929.-- ([51’266: 41.7 x 41.7] x 1958 : 1933).

                                         Considerata una capacità lavorativa in suddette attività adeguate pari al 50% ed applicando un'ulteriore riduzione del 20% stabilita dalla consulente in integrazione, ciò che comporta la determinazione di un salario da invalido di fr. 20'772.--, dal raffronto di tale reddito da invalido con quello da valido, di fr. 56'755.--, risulta un’incapacità al guadagno del 63.40% (56'755 –20'772 x 100 : 56'755), arrotondata al 63%.

 

                                         Visti i risultati ai quali si è appena giunti, richiamata la giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 222 (cfr. consid. 2.3), è da ritenere che anche a partire da gennaio 2004 (anno in cui è stata resa la decisione impugnata), con grande verosimiglianza il grado d’invalidità risulti inferiore al 70%, tasso minimo per poter riconoscere il diritto ad una rendita intera d’invalidità.

                                         Ne risulta che, ritenuto come giusta l’art. 28 cpv. 1 LAI nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %, all’assicurato deve essere riconosciuto il diritto a 3/4 di rendita dal 1° gennaio 2004 (cfr. art. 88bis cpv. 1 lett. b OAI; Lettre circulaire n° 183 du 9 octobre 2003, Office fédéral des assurances sociales, Domaine d’activité Assurance-invalidité; Kieser, Die Grossen Auswirkungen der 4. IV-Revision, in plädoyer 2004 pag. 30 ss).

 

                                         Riassumendo, all’assicurato dal 1° marzo 2002 al 31 dicembre 2003 deve essere confermato il versamento di una mezza rendita d’invalidità; dal 1° gennaio 2004 dovrà essere per contro versata una rendita di 3/4.

                                         Al fine di stabilire se a partire dal mese giugno 2004 sia intervenuto un peggioramento dello stato di salute giustificante, in via di revisione, il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità, gli atti vengono trasmessi all’UAI per gli accertamenti del caso (cfr. consid. 2.10).

                                           

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

 

                                 2.-   Gli atti sono trasmessi all’UAI conformemente al considerandi 2.10 e 2.13.

 

 

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’UAI verserà a RI 1 fr. 1'200.-- di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto l’istanza d’assistenza giudiziaria del 23/28 settembre 2004.     

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti