Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.59

 

BS/td

Lugano

5 novembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 agosto 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 giugno 2004 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1959, precedentemente attiva quale addetta alle pulizie, nel mese di aprile 2001 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti a causa di problemi lombari, respiratori e ginecologici (doc. AI 1).

Esperiti accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia multidisciplinare presso il Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM) ed una valutazione professionale, con decisione 27 ottobre 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni, rilevando quanto segue:

 

"  Nel caso specifico dell'assicurata, esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente di carattere medico e professionale, così come dalla perizia eseguita dal nostro Servizio Accertamento Medico risulta che la sua inabilità lavorativa è dovuta prevalentemente all'asma bronchiale.

 

Dal rapporto del nostro consulente in integrazione professionale si evince che una riqualifica professionale non è auspicabile in quanto lei può ancora svolgere lavori leggeri. Si tratta di attività senza l'esposizione ad agenti irritativi non specifici delle vie respiratorie, quali soprattutto le sostanze utilizzate per la pulizia, in special modo per quanto riguarda i detergenti delle toilettes.

 

L'attività professionale non dovrà comportare l'obbligo di sollevare/trasportare i carichi sopra i 25 kg, mentre talvolta sarà esigibile il sollevamento e il trasporto di pesi medi (tra i 10 e i 25 kg) e sovente pesi leggeri (tra i 5 e 10 kg).

 

Bisognerà tener conto della limitazione delle posture inergonomiche per la colonna vertebrale, vale a dire posizione eretta e piegata in avanti oppure in iperestensione o iperflessione monotona del segmento cervicale.

 

Dal punto di vista economico, in una attività adeguata rispecchiante le controindicazioni mediche, l'assicurata può ancora conseguire un reddito presumibile di Fr. 28'946.- (Fonte ESS2002, Cat. 4, femminile, privato, primo quartile).

 

Secondo il nostro consulente in integrazione professionale l'assicurata è reintegrabile nel settore Secondario o nel Terziario non qualificato, essendo in grado di svolgere attività prevalentemente sedentarie/controllo, leggere, semplici e ripetitive quali per esempio l'assemblaggio, la confezione, la verifica, la stampa, l'imballaggio, la rifinitura, la lucidatura ... sono attività e rispettivamente ruoli che acconsentono all'assicurata di:

 

-   variare la postura;

-   rispettare l'ergonomia della colonna cervicale;

-   essere produttiva grazie ad un impegno fisico contenuto;

-   collocarsi nel Mercato ticinese dei semi lavorati leggeri (3-8 kg)

come per esempio quello delle industrie alimentari, apparecchi elettrici, metallurgia leggera, gomma, materie plastiche;

-   evitare di sollecitare eccessivamente la manualità fine a causa

    delle dimensioni del semi lavorato.

 

Paragonando infine il reddito che potrebbe guadagnare senza il danno alla salute (Fr. 33'493.- stato 2002/2003) con quello che invece attualmente sarebbe ancora in condizioni di guadagnare, il grado d'invalidità o di incapacità al guadagno ammonta in concreto al 13.6 %.

 

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità             CHF 33'493.00

con invalidità                 CHF 28'946.00

Perdita di guadagno      CHF   4'547.00 = Grado d'invalidità 13.6%."

 

                               1.2.   Contro la succitata decisione RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, si è tempestivamente opposta, facendo rimarcare come l’aspetto pneumologico non sia stato debitamente preso in considerazione dall’amministrazione, per poi contestare la percentuale di riduzione di rendimento applicata dall’UAI per la determinazione del reddito da invalido (doc. AI 39).

                               1.3.   Con decisione su opposizione 22 giugno 2004 l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni, rilevando, per quel che concerne l’aspetto medico, che:

 

"  In concreto, per quanto attiene all'aspetto medico, l'opponente precisa che è stato completamente disatteso l'aspetto polmonare. Occorre in proposito sottolineare che l'esame pneumologico effettuato dal dottor __________ nell'ambito delle perizia SAM precisa

che attualmente sulla base dei sintomi residui e degli esami funzionali si può definire l'asma bronchiale come un'asma di grado leggero caratterizzata probabilmente come grado 1-2 tra leggera intermittente e leggera persistente. Non è insorto nessun peggioramento clinico né soggettivo dal 2001 ma addirittura la situazione sembra più stabile. E' tuttavia da sottolineare come rispetto a quel periodo l'assicurata abbia avuto un aumento di peso corporeo (4 kg) che potrebbe contribuire al peggioramento della resistenza agli sforzi, rispettivamente ad un aumento della dispnea da sforzo. Per quanto riguarda la capacità lavorativa residua quale donna di pulizie, dal punto di vista pneumologico, medico teorico, deve essere sottolineato che la stessa, quale soggetto asmatico, non è idonea per lavori con esposizione ad agenti irritativi non specifici delle vie respiratorie (fumi, polveri, sostanze irritanti). In quest'ottica è da valutare in maniera negativa l'eventuale esposizione a sostanze usate per la pulizia (soprattutto per la pulizia dei gabinetti, ecc.). Per lavori fisici leggeri e moderati, tenuto conto del decorso, il medico non ritiene che sussista un'incapacità lavorativa durevole e che l'assicurata è da considerarsi al momento abile al lavoro. Naturalmente trattandosi di un'affezione cronica è possibile osservare un eventuale peggioramento e in questo caso l'assicurata potrebbe per alcuni periodi anche presentare un'incapacità lavorativa completa. Tuttavia il decorso finora non sembra mostrare una particolare frequenza di esacerbazioni.

Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176,122 V 161).

 

In concreto la perizia pluridisciplinare 18 marzo 2003 del SAM è completa e motivata ed ossequia i citati parametri sviluppati dalla giurisprudenza. Essa ha quindi piena forza probatoria." (Doc. AI 52)

 

                                         Ribadita inoltre la validità della valutazione operata dal consulente in integrazione professionale, riguardo alla determinazione del grado d’invalidità l’amministrazione ha rimarcato:

 

"  In concreto il consulente in integrazione professionale ha ritenuto quale base di calcolo un reddito pari a fr. 32163.- (valori ESS 2002, categoria 4, femminile, privato, primo quartile), considerato che l'assicurata potrebbe svolgere attività adeguata nella misura del 100%.

Per quanto attiene alla riduzione, il consulente ha applicato un tasso del 10% in considerazione del fatto che l'assicurata é stata ritenuta abile solo per lavori leggeri.

L'amministrazione non ravvede alcun motivo che dovrebbe indurla a criticare l'operato del consulente in integrazione. AI proposito si rammenta infatti che quest'ultimo dispone più di ogni altro funzionario degli elementi necessari ad una corretta valutazione economica. In tali casi l'amministrazione interviene solo allorquando il giudizio appaia insostenibile o errato. Non è il caso in concreto.

In ogni caso, anche pur ammettendo la riduzione massima del 25% stabilita dalla legge l'assicurata non avrebbe diritto a rendita d'invalidità in quanto la perdita economica che ne deriva é in ogni caso inferiore al 40% e più precisamente la stessa sarebbe del 28% (33493-24122x100:33493= AI del 28%)." (Doc. AI 52)

 

                               1.4.   Avverso la succitata decisione su opposizione l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso, chiedendone l’annullamento nonché il rinvio degli atti all’UAI per un complemento istruttorio.

Sostanzialmente la ricorrente ritiene lacunosi gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, facendo riferimento alla documentazione medica raccolta dopo l’inoltro dell’opposizione.

                               1.5.   Con la risposta di causa 28 settembre 2004 l’amministrazione propone di respingere il ricorso, osservando che:

 

"  Con annotazioni 17 settembre 2004 il medico responsabile del Servizio medico d'accertamento dell'Al, Dr. __________, posta una dettagliata analisi dell'intera documentazione medica agli atti relativa allo stato di salute dell'assicurata, ha precisato che le valutazioni espresse dal SAM nella perizia pluridisciplinare del 18 marzo 2003 non possono essere disattese. La perizia SAM del 18 marzo 2003 ha analizzato l'intero quadro del danno alla salute dell'assicurata sotto gli stessi aspetti sollevati con il ricorso, vale a dire polmonare, psichiatrico e reumatologico, definendo un'incapacità lavorativa totale per la precedente attività di donna delle pulizie ma una capacità lavorativa completa in attività adeguata, vale a dire senza esposizione ad agenti irritativi in considerazione della problematica respiratoria e che tenga conto delle limitazioni nel sollevare pesi. La perizia completa, motivata e coerente rispetta i parametri posti dalla giurisprudenza per le perizie mediche ed ha quindi piena forza probatoria. Le valutazioni del consulente in integrazione che ha individuato delle attività esigibili per l'assicurata nel mercato del lavoro come pure il confronto dei redditi operato con la decisione su opposizione sono corretti. A mente dell'SMR l'ulteriore documentazione medica prodotta dall'assicurata non giustifica una diversa valutazione delle conseguenze del suo stato di salute sulla sua capacità lavorativa. La decisione su opposizione risulta quindi corretta e se ne chiede la conferma." (Doc. III)



in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

 

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.

 

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 può essere posta al beneficio di una rendita d’invalidità.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

 

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

 

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.


Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.5.   Nell’evenienza concreta, la ricorrente è stata esaminata dal SAM che ha proceduto ad una perizia multidisciplinare.
Nel rapporto 18 marzo 2003, esposte dettagliatamente l’anamnesi, le diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa, gli specialisti del citato servizio hanno proceduto alla discussione dei consulti esterni di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e pneumologia (dr. __________):

 

"  Durante il soggiorno presso il SAM abbiamo così potuto evidenziare le seguenti patologie limitanti la capacità lavorativa dell'A. in qualità di operaia addetta alle pulizie:

 

Patologia polmonare

 

Il nostro consulente dr. __________, caposervizio di pneumologia presso l'Ospedale __________, nel suo rapporto (vedi 4.3.3. e allegato), conferma la presenza di un'asma bronchiale d'origine ancora indeterminata, definibile come di grado leggero ed inquadrabile tra un'asma leggera ed intermittente ed un'asma leggera persistente. Questa problematica ha necessitato, nel corso del 2001, l'introduzione di una terapia combinata con corticosteroidi topici e broncodilatatori. Lo pneumologo curante dr. __________ (vedi atto del 6.06.2001) valuta inizialmente l'A. totalmente inabile la lavoro ed in seguito abile nella misura limitata del 50%. Allora riteneva che con una terapia antiasmatica correttamente assunta i disturbi respiratori sarebbero regrediti in modo quasi completo. Secondo la competente valutazione del nostro consulente pneumologo finora non é insorto alcun peggioramento clinico né soggettivo; addirittura la situazione e più stabile, rimanendo tuttavia l'A. sempre a beneficio del trattamento combinato. Dal lato medico - teorico concordiamo con la valutazione del nostro consulente, nell'affermare che quest'A. non è più idonea per lavori con esposizione ad agenti irritativi non specifici delle vie respiratorie quali fumi, polveri, sostanze irritanti. Non siamo in possesso di un mansionario preciso dell'ultimo impiego praticato dall'A., ma riteniamo che, quale impiegata presso una ditta specializzata in pulizie, ella non sia più da considerare idonea.

 

Patologia psichiatrica

 

L'A. e pure stata presentata al nostro consulente psichiatra, sulla base delle problematiche sollevate agli atti (sospetta presenza di uno stato depressivo da parte del dr. __________ - 27.04.1994, sospetta problematica di tipo psicosomatico da parte del prof. __________ - 22.12.1997, stato depressivo segnalato dall'ortopedico curante dr. __________ - 23.05.2001). Il dr. __________, nel suo rapporto (vedi 4.3.1 e allegato) fa notare come attualmente, per quello che riguarda la sfera psichiatrica, l'A. non presenti criteri sufficienti per confermare o diagnosticare una vera patologia psichiatrica. La problematica psicologica al momento maggiormente in evidenza è apparentemente legata alla situazione del secondogenito dell'A., vittima nel 2002 di una brutale aggressione e da allora emarginato a casa. Questo fatto sicuramente genera preoccupazione ed ansia, ma non rappresenta, secondo il nostro consulente psichiatra, una vera e propria malattia psichiatrica. Possiamo pertanto considerare l'A., dal lato psichiatrico, abile al lavoro in misura completa.

 

Patologia reumatologica

 

In considerazione dell'anamnesi patologica caratterizzata da diversi soggiorni presso la Clinica di riabilitazione di __________, nonché cure ambulatoriali, l'A. e stata pure presentata al nostro consulente reumatologo dr. __________ (vedi 4.3.2 e allegato). Gli esaurienti accertamenti a livello dell'apparato locomotorio ci permettono di affermare che quest'A. non presenta patologie rilevanti e che i suoi disturbi s'indirizzano piuttosto verso un reumatismo delle parti molli, senza perciò importanti patologie degenerative o infiammatorie. In assenza, pertanto, di referti rilevanti, il nostro consulente reumatologo ritiene l'A. abile a svolgere tutte le attività lavorative fin qui praticate. Nell'ambito della discussione in comune tra i periti attivi presso il SAM, si ritiene tuttavia (considerata anche la limitazione per lavori fisicamente logoranti dal lato pneumologico), che pure dal lato reumatologico attività esigenti il sollevamento / trasporto di carichi molto pesanti, nonché posture di lavoro di tipo inergonomico per la colonna vertebrale, non siano più esigibili." (Doc. AI 27)


                                         I periti del SAM hanno poi valutato una piena incapacità medico-teorica globale dell’assicurata nella professione di addetta alle pulizie.
Per quanto riguarda l’esigibilità di altre attività essi hanno evidenziato:

"  CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

Le maggiori conseguenze sulla capacità lavorativa si situano a livello broncopolmonare, come costatato e confermato dal nostro consulente dr. __________ (vedi 4.3.3 e allegato).

 

Quest'A., quale paziente asmatica, non e quindi più idonea per lavori con esposizione ad agenti irritativi non specifici delle vie respiratorie quali fumi, polveri, sostanze irritanti ecc..

 

Chiaramente neg. è da considerare l'eventuale esposizione a sostanze usate per la pulizia, soprattutto per la pulizia delle toilettes, ecc..

 

A livello dell'apparato locomotorio le problematiche evidenziate (vedi capitolo "discussione») limitano la capacità funzionale dell'A. a livello del sollevamento e del trasporto di carichi, in quanto esigibile solo per carichi medi (tra i 10 e i 25 kg) e solo durante tempi frazionabili della durata massima da mezz'ora a tre ore.

 

Non esigibili sono quindi il sollevamento ed il trasporto di carichi sopra i 25 kg. Per quanto riguarda carichi leggeri o molto leggeri (inf. ai 10 kg) ciò risulta esigibile durante un tempo frazionabile da 5 a 8h/die.

 

Sempre dal punto di vista dell'apparato locomotorio, limitate sono le posizioni di lavoro inergonorniche, vale a dire eretta e piegata in avanti (solo di rado), in iperestensione o iperflessione del segmento cervicale (solo di rado).

 

In considerazione di quanto esposto sopra, riteniamo argomentata la non esigibilità dell'attività professionale da ultimo svolta dall'A..

 

Questa limitazione della capacità lavorativa esiste evidentemente dall'apparizione dell'asma bronchiale, vale a dire dal gennaio 2001.

 

Lo sviluppo della limitazione della capacità lavorativa dal lato pneumologico rimane da allora invariato. In futuro, come precisato dal nostro consulente pneumologo (vedi 4.3.3 e allegato) sarà possibile l'apparizione di ev. peggioramenti dell'asma e in questi casi l'A. potrebbe per alcuni periodi anche presentare un'incapacità lavorativa completa, pure in attività che riteniamo esigibili (vedi capitolo 9.)." (Doc. AI 27)


I periti hanno infine escluso l’adozione di provvedimenti medici e professionali idonei a migliorare la capacità lavorativa dell’assicurata.

                               2.6.   Allegata al ricorso, l’assicurata ha prodotto la documentazione medica che segue:

 

·        rapporto 12 novembre 2003 del dr. __________, capo servizio di pneumologia all’Ospedale __________. Rispetto all’ultima visita del 2001 egli ha accertato un peggioramento della situazione respiratoria, caratterizzata da dispnea di tipo II–III con poca tosse e fischi respiratori, sintomi presenti anche la notte o in esposizione a sostanze irritanti come profumi, detersivi o fumo di sigaretta. Lo specialista ha pertanto escluso che la paziente possa lavorare quale donna delle pulizie, ritenendo non idonea l’attività in sartoria. Più in generale il dr. __________ ha attestato che la paziente non può effettuare attività che implicano sforzi moderati o esposizione a sostanze irritanti inalate (doc. A2);

 

·        rapporto relativo alla risonanza magnetica alla spalla destra eseguita il 28 novembre 2003 indicante una doppia lesione del tendine del sovraspinato e un’alterazione degenerativa dell’articolazione acromio-clavicolare della spalla destra (doc. A3);

·        rapporto 22 marzo 2004 del dr. __________ il quale, tenuto conto della periatropatia omeroscapolare accertata nella RM del 28 novembre 2003, ha evidenziato che i dolori diffusi accusati dall’assicurata sono da collocare in una sindrome del dolore somatoforme e che i criteri di classificazione ACR 1990 sono di conseguenza adempiuti per diagnosticare una fibromialgia, senza tuttavia porre una valutazione in merito ad un’eventuale capacità lavorativa. Lo specialista in reumatologia ha consigliato una degenza presso la clinica di riabilitazione di __________ dove esiste un apposito programma per pazienti fibromialgici (doc. A 4);

·        rapporto 3 maggio 2004 della succitata clinica di __________ dal quale si evince come la terapia eseguita abbia avuto degli effetti positivi sulla sintomatologia. I medici della Clinica hanno poi attestato una piena incapacità lavorativa dell’assicurata quale donna di pulizia, rimarcando che la paziente rimane limitata nello svolgimento di lavori pesanti e di lavori in posizione elevata dell’arto superiore destro (doc. A5);

·        rapporto 23 giugno 2004 del dr. __________. Accertato come nonostante la degenza riabilitativa a __________ i dolori persistano, il succitato medico ha ribadito che si tratta piuttosto di una problematica psichiatrica, rispettivamente psicosomatica poiché dal punto di vista reumatologico restano inspiegabili l’estensione dei dolori e l’enorme ripercussione funzionale degli stessi dolori (doc. A6).

 

                                         Sulla base di questa documentazione la ricorrente sostiene che dal punto di vista medico la situazione ha subito un peggioramento rispetto all’esame eseguito nel 2003 dal SAM.

                               2.7.   Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

 

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

                                        

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato, mediante l’ausilio di consultazioni specialistiche, tutte le affezioni accusate dall’assicurata giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla totale incapacità lavorativa nella professione abitualmente esercitata di ausiliaria di pulizie, rispettivamente all’esigibilità di altre attività compatibili con le limitazioni descritte in perizia.

Occorre piuttosto verificare se rispetto alla perizia 18 marzo 2003 del SAM lo stato di salute della ricorrente ha subito un peggioramento tale da influenzare il giudizio sul grado d’incapacità al guadagno stabilito al momento in cui è stata resa la querelata decisione.

                                         Innanzitutto deve essere precisato che, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui esse sono state rese. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (DTF 130 V 140 consid. 2.1; 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Nell’evenienza concreta la documentazione medica citata al consid. 2.6 fa riferimento ad una situazione di fatto accertata dopo l’inoltro dell’opposizione, ma prima della decisione qui contestata che segna il limite temporale per la valutazione giudiziale.
Anche se tali atti sono stati esibiti la prima volta in sede di ricorso, in applicazione della succitata giurisprudenza, gli stessi devono essere considerati ai fini del presente giudizio.

                               2.9.   Ora, dal punto di vista pneumologico la situazione invalidante non risulta aver conosciuto rilevanti modifiche.
Vero che nel rapporto 3 febbraio 2003 del dr. __________, allegato alla perizia SAM, si parla di un’asma bronchiale di grado 1-2 (leggera intermittente e leggera persistente), mentre il 12 novembre 2003 il dr. __________ ha evidenziato un peggioramento della situazione respiratoria rispetto alla visita del 16 maggio 2001 (doc. AI 7) classificando la dispnea a livello 2-3.
Tuttavia non va dimenticato che proprio sulla base della valutazione pneumologia del febbraio 2003 il SAM ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile nella professione di ausiliaria di pulizia, essendo esposta a fumi, profumi e polveri irritanti, quali i detergenti per le pulizie, circostanza oggigiorno rimasta immutata.
Altrettanto immutata è la valutazione riguardo alle altre attività esigibili. Se il dr. __________ nel febbraio 2003 sosteneva una piena abilità in lavori fisici leggeri e moderati, nel novembre 2003 il
dr. __________ ha ritenuto che la paziente abile nell’esercitare professioni che implicano sforzi moderati, non escludendo quindi quelle di tipo leggero.

Nel rapporto 22 marzo 2004 il dr. __________, reumatologo, ha diagnosticato una fibromialgia, essendo adempiuti tutti i relativi criteri di classificazione ACR 1990, ciò che non era ancora il caso allorquando l’assicurata, nell’ambito dell’esecuzione della perizia multidisciplinare, è stata esaminata il 28 gennaio 2003 dal dr. __________, anch’egli specialista in reumatologia. Nel rapporto 10 febbraio 2003 a pagina 5 quest’ultimo aveva infatti evidenziato che
“la paziente presenta dei disturbi piuttosto a carattere diffuso all’apparato locomotorio con tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli anche se attualmente non sono ancora presenti tutti i criteri necessari per la diagnosi di una fibromialgia” (sottolineatura del redattore).
Il dr. __________ non ha fornito alcuna valutazione sulla capacità lavorativa, facendo tuttavia presente come il dr. __________ abbia ritenuto l’assicurata pienamente abile.

                             2.10.   Modificata risulta invece, con ogni verosimiglianza, la situazione extra-somatica.
Il dr. __________ è infatti convinto che la paziente è affetta da una sindrome da dolore somatoforme, di valenza psichiatrica (“…in una situazione di questo tipo è cruciale affermare come la paziente soffra di una sindrome del dolore cronico che domina largamente il quadro clinico e copra qualunque problematica locale”….”la paziente adempie i criteri ICD 10 per una sindrome somatoforme da dolore persistente …., cfr. rapporto 22 marzo 2004;  “… dal punto di vista reumatologico non sono spiegate in alcun modo l’estensione dei dolori e la enorme ripercussione funzionale dei dolori”, cfr. rapporto 23 giugno 2004, doc. A6).

                                         Al riguardo, va fatto presente che nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il TFA, per quanto riguarda il carattere invalidante dei disturbi di natura somatoforme, ha poi precisato che un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA inedita del 12 marzo 2004, I 683/03 destinata alla pubblicazione e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

                                         Ora, nel caso in esame corrisponde al vero che nel rapporto 7 febbraio 2003 il dott. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, interpellato dal SAM, non aveva riscontrato alcuna patologia psichica, ritenendo pertanto l’assicurata pienamente abile. Egli ha tuttavia rimarcato che “ la sua (della paziente, n.d.r.) prognosi dal punto di vista psichiatrico dipenderà anche dall’evoluzione delle sue patologie somatiche e vari altri fattori socio-famigliari”, sostenendo che “.. comunque la prognosi rimane a medio-lungo termine favorevole”.
Vista la situazione descritta dal dr. __________ non è da escludere che effettivamente vi sia ora una patologia extra-somatica.
Non essendo tuttavia il suddetto sanitario specialista della materia che ci interessa, in applicazione della succitata giurisprudenza federale, gli atti sono da rinviare all’amministrazione affinché proceda, mediante una valutazione psichiatrica, ad accertare l’aspetto extra-somatico dell’assicurata, rispettivamente l’eventuale abilità lavorativa, in particolare con riferimento alle attività adeguate ritenute esigibili nella perizia del SAM.
Ad ulteriore motivazione per l’espletamento di una perizia psichiatrica va poi fatto presente che, secondo la giurisprudenza del TFA, in presenza di una fibromialgia occorre valutare anche la componente psichica dell’assicurato, ciò che nel caso in esame non è avvenuto.
A tale riguardo, nella sentenza inedita 16 febbraio 2004 nella causa K.L. (inc. 32.2003.66), questo Tribunale ha evidenziato:

"  Infatti, come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) - può essere determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01).

Alla luce delle considerazioni che precedono, si rende quindi  necessario, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti, procedere - ed in tal senso gli atti vanno retrocessi all'autorità amministrativa - ad un'accurata valutazione della componente psichiatrica di cui non risulta esservi traccia alcuna agli atti (cfr. le succitate sentenze STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03, STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01; STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02 [v. anche STFA  2.9.2003 in re D., I 410/03, STFA 21 marzo 2003 in re K., I 343/202, STFA 10 ottobre 2003 in re G., I 533/02], aventi per oggetto fattispecie in cui l'affezione in rassegna è stata fatta oggetto (anche) di un'indagine psichiatrica).

 

                                         Di conseguenza, annullata la decisione contestata, gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per gli accertamenti psichiatrici di cui sopra. Dopo di che l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sull’eventuale invalidità dell’assicurata.

                                        

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto.
§ La decisione 22 giugno 2004 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.10 e renda una nuova decisione.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1'500 (IVA inclusa) di ripetibili.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti