Raccomandata |
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Incarto n.
ZA/tf |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Zaccaria Akbas, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2004 di
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RI1
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contro |
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la decisione del 29 dicembre 2003 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI1, 1941, montatore elettricista, dal 1° luglio 1999 è stato posto al beneficio di una mezza rendita AI, per un grado d'invalidità del 50% ( doc. AI 38).
In esito alla procedura di revisione, avviata d'ufficio nel mese di luglio 2002 (cfr. doc. AI 41), dopo aver raccolto la documentazione medica del caso ed incaricato il dr. __________ di eseguire una perizia psichiatrica, con decisione 14 agosto 2003 l'Ufficio assicurazione invalidità ha assegnato all'assicurato una rendita intera d'invalidità limitatamente al periodo 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003, ripristinando con effetto dal 1° luglio 2003 il diritto ad una mezza rendita d'invalidità:
" Dalla documentazione medica acquisita agli atti in occasione della revisione della rendita e in modo particolare dalla perizia del Dr. __________ risulta che vi è stato un peggioramento dello stato di salute, limitatamente al periodo marzo 2002 – marzo 2003, che le ha comportato una totale incapacità di guadagno e di lavoro.
A decorrere dall'aprile 2003, dal profilo medico, è esigibile che lei svolga ancora in misura del 50% l'attuale attività.
Di conseguenza, a decorrere dal 1.07.2002 (art. 88 OAI, mese in cui era prevista la revisione d'ufficio) fino al 30.06.2003 ha diritto a una rendita intera AI con grado del 100%.
Con il 1.07.2003 giusto i disposti dell'art. 88 OAI (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute) viene ripristinato il diritto alla mezza rendita." (doc. AI 74)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato da RA1 (doc. AI 81), con la quale postula l'assegnazione di una rendita intera anche dopo il 1° luglio 2003, con decisione su opposizione 29 dicembre 2003 l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato la propria precedente decisione, motivando:
" Giova ricordare che l'amministrazione per principio esprime il proprio convincimento prendendo le decisioni che si impongono al termine di ogni procedura istruttoria. In sede di opposizione spetta quindi all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.
Nell'evenienza concreta, l'assicurato non ha per contro prodotto elementi di natura medica a sostegno delle sue argomentazioni, segnatamente del fatto che pure dopo il 18 marzo 2003 persisterebbe una totale incapacità lavorativa.
In esito a quanto precede, rimane l'assoluta validità del rapporto peritale allestito dal Dr. __________. A titolo abbondanziale, va sottolineato che le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). Per quanto attiene invece al medico di famiglia, secondo generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, nel dubbio, egli attesta a favore del proprio paziente (Meyer/Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, p.230).
In considerazione degli aspetti testé citati, particolarmente per la mancanza di prove mediche oggettive, la decisione amministrativa del 14 agosto 2003 non può altro che essere confermata integralmente." (doc. AI 84)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, sempre rappresentato da RA1 ha ribadito quanto chiesto con l'opposizione, osservando:
" Con decisione del 14.08.2003, l'Ufficio assicurazione invalidità, in risposta alla domanda di aumento della rendita di invalidità presentata dal ricorrente in data 20.07.2002, assegnava una rendita di invalidità del 100% per il periodo 01.07.2002 -- 30.06,2003. A far data dal 01.07.2003 ripristinava la rendita parziale del 50% già in vigore fin dal 01.07.1999.
Prova : Decisione Ufficio assicurazione invalidità.
Dopo l'opposizione notificata in data 12.09.2003, l'Ufficio assicurazione invalidità confermava La sua posizione iniziale mediante decisione su opposizione del 29.12.2003.
Prova : Decisione Ufficio assicurazione invalidità
Respingendo le argomentazioni esposte nella notifica di opposizione, che qui si richiamano, l'Ufficio assicurazione invalidità si riallaccia alle conclusioni della perizia di parte, commissionata al dottor __________, specialista FMH in psichiatria, ____________ che, con rapporto peritale del 17.05.2003 e complemento del 25.06.2003- valutava il grado di invalidità del ricorrente al 100% per il periodo marzo 2002 - marzo 2003, e al 50% a partire dal marzo 2003 per un periodo indeterminato.
Prova : Perizia dott. __________.
In sede di opposizione veniva ampiamente illustrato lo stato psichiatrico del ricorrente, conseguente al peggioramento riscontrato subito dopo il 18.03.2003 e si citava come probante il medico curante dottor __________, ____________.
Incomprensibilmente l'Ufficio assicurazione invalidità non prendeva in considerazione alcuna il teste citato, permettendosi addirittura di squalificarne a priori l'attendibilità perché ritenuto intortamente e immotivatamente teste a favore del proprio paziente e quindi non credibile.
Prova: Decisione su opposizione.
Fino a prova del contrario, il dottor __________ deve essere ritenuto un serio e corretto professionista, rispettoso delle regole deontologiche e dell'etica professionale e perciò credibile. Viene qui prodotto il certificato medico rilasciato in data 27.01.2004 dal dottor __________, attestante il perdurare dell'inabilità al 100% a valere dal 18.03.2002 e di durata indeterminata.
Prova : Certificato dottor __________.
Si osserva abbondanzialmente che il ricorrente, oltre allo stato depressivo, è portatore di altre patologie, riconosciute pure dal perito dottor __________ che, nella sua perizia - punto 5, pag. 8 e 9 - valuta l'incapacità lavorativa al 50% a dipendenza dei soli motivi psichiatrici, e conferma quali fattori invalidanti le altre affezioni elencate al punta 4, pag. 7. Inoltre, al punto 2.7 pag. 10, conferma una limitazione della capacità lavorativa ad almeno il 20% riconducibile alla toracolombalgia e spondilartrosi dopo frattura di T 12 del 1965. Per quest'ultima affezione la ____________ versa ancora a tutto oggi una rendita del 20%.
Prova : Perizia dottor __________ e lettera 19.01.2004 della ____________.
Il dottor __________, nel certificato rilasciato il 24.01.2004, illustra in dettaglio il quadro patologico del ricorrente e conferma alla luce di costante contatto terapeutico, una inabilità lavorativa del 100% a partire dal 18.03.2002 e per una durata indeterminata.
Prova e teste : Dottor __________.
A titolo di informazione si porta a vostra conoscenza che è prevista una consultazione specialistica presso il dottor __________ __________, FMH in psichiatria, ____________, fissata per il 17.02 p.v., le cui risultanze vi saranno rese note se ritenute influenti ai fini del presente ricorso.
A conclusione di questo esposto si chiede piaccia decidere
a) La querelata decisione dell'Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino è annullata.
b) Al ricorrente è riconosciuto il diritto ad una rendita di invalidità del
100% a partire dal 01.07.2003 e per tempo indeterminato." (Doc. I)
1.4. Nella risposta di causa l’Ufficio assicurazione invalidità, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:
" Considerato come l'allegato di ricorso riprenda per l'essenziale le medesime argomentazioni già sollevate in sede di opposizione, lo scrivente Ufficio si limita a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, della quale postula l'integrale conferma.
Per quanto attiene al rapporto stilato dal dottor __________, si rileva che il medesimo non fornisce alcun nuovo elemento di valutazione.
II curante ribadisce infatti che nel corso del mese di marzo dei 2002 l'assicurato ha subito un peggioramento dal punto di vista psichiatrico.
Nel mese di marzo dell'anno successivo il perito psichiatrico ha concluso ad un'inabilità dei 50%, ritenendo quindi essere frattanto subentrato un miglioramento dello stato (cf. rapp. 25.6.2003 dott. __________, doc. n. 70 inc. AI).
I pareri dei due medici sono quindi compatibili, considerato anche che il curante non ha attestato alcun peggioramento subentrato a seguito della valutazione peritale.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (doc. III)
1.5. In data 11 marzo 2004, il ricorrente ha osservato:
" In merito alla risposta del 26.02.2004 dell'Ufficio assicurazione invalidità e considerato il fatto che il dibattere verte fondamentalmente sulle prove da fornire circa l'esistenza di una invalidità al 100% a partire dal 18.03.2003, si richiama in proposito il certificato medico del dott. __________ prodotto con il ricorso in questione.
Si producono inoltre , in fotocopia, i certificati che il suddetto medico ha rilasciato mensilmente ad uso del Municipio di __________ attestanti il persistere di una totale inabilità al lavoro a partire dal marzo 2003 e in virtù dei quali il comune di __________ ha versato regolare stipendio a titolo di indennità di malattia, come previsto dall'art. 21 del regolamento organico comunale. Si osserva che da parte del Municipio di __________ non vi é mai stata contestazione in punto all'esistenza di una inabilità lavorativa del 100%.
Non essendoci noto quali atti contiene l'incarto trasmessovi dall'Ufficio assicurazione invalidità, ci si permette richiamare la perizia del Servizio accertamento medico dell'Ufficio assicurazione invalidità del 05.06.2002, a firma dott. __________, che già allora attestava l'esistenza di una invalidità di grado 60% determinata esclusivamente dal la patologia ortopedica." (doc. V)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Non applicabili per contro sono le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se RI1 ha diritto ad una rendita intera d'invalidità anche dopo il 1° luglio 2003.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pagg. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi: DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, p. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316ss, nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche cfr. STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b).
Inoltre, secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).
Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St.; RCC 1984 pag. 137).
2.6. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
2.7. In concreto, con rapporto medico 10 aprile 2002, il dr. __________, psichiatra, ha certificato:
" L'anamnesi di questo paziente Ti è già ben conosciuta.
Si tratta di un impiegato comunale di __________, inabile al lavoro al 50%.
Egli svolgeva prima la mansione di bidello di una scuola e, a causa della sua inabilità lavorativa parziale, è stato spostato con mansioni di custode del cimitero.
In questa veste egli partecipa naturalmente anche ai funerali.
Ha quindi anche assistito ai funerali delle cinque giovani vittime di un incidente della circolazione.
Egli è stato particolarmente colpito dallo strazio degli amici e die parenti delle vittime, al punto che ha iniziato a presentare dei disturbi di sonno con frequenti incubi notturni e non è più riuscito a recarsi sul posto di lavoro.
Sul piano clinico ha sviluppato una sintomatologia ansiosa con disturbi di sonno, paure ipocondriache, accentuazione degli acufeni, difficoltà di relazione e di contatto.
Sul piano terapeutico Ti propongo di aumentare il Seropram a 40 mg al giorno e di aggiungere anche una terapia ansiolitica (per esempio Tranxilium 10 mg da 2 a 3 volte al giorno oppure Lexotanil da 1,5 a 3 mg fino ad un massimo di 3 volte al giorno).
Per ora ritengo che il paziente non debba più riprendere la sua attività lavorativa come custode del cimitero di __________." (doc. AI 43)
In data 18 agosto 2002, il dr. __________, medico curante, facendo esplicito riferimento al rapporto medico 10 aprile 2002 del dr. __________, ha certificato una totale incapacità lavorativa dal 18 marzo 2003 a causa di un peggioramento della sindrome depressiva cronica (doc. AI 44).
Il perito incaricato dall'Ufficio assicurazione invalidità per verificare il peggioramento dello stato di salute dell'assicurato, dr. __________, psichiatra, in data 17 maggio 2003, ha rilevato:
" 5. Valutazione e prognosi
Il sig. RI1 presenta da 5 anni un episodio depressivo di lieve gravità.
Il tono dell'umore depresso, dei comportamenti di evitamento, l'incapacità di proiettarsi nel futuro, l'intolleranza alle frustrazioni, una lieve instabilità emotiva, un'eccessiva preoccupazione di essere criticato e l'affaticabilità sono considerati generalmente i sintomi più tipici della depressione e sono presenti nell'assicurato in modo lievemente marcato. Questo motiva l'incapacità di lavoro del 50 %.
Nella valutazione del danno psichico del signor RI1 bisogna considerare le menomazioni presenti a livello del pensiero, percezione, giudizio critico, affettività, comportamento ed abilità nell'attività del vivere quotidiano. Da quanto esposto l'attività di pensiero presenta un deficit moderato, ciò a causa anche della presenza delle preoccupazioni continue nei confronti di tutto ciò che potrebbe succedere (tutti gli eventi che mettono in pericolo la situazione attuale e lo status acquisito). A livello della percezione egli presenta un deficit da lieve a moderato, in relazione soprattutto alla presenza molto forte di alcune sensazioni che costituiscono un sistema di "credenze" che gli servono poi come punti di referenza personali e lo guidano nelle sue scelte. Il giudizio critico della realtà personale e sociale è mantenuto, mentre l'affettività è caratterizzata da un deficit moderato.
Nelle attività del vivere quotidiano egli non necessità di aiuti.
L'assicurato ha ricentrato i sui interessi sulla famiglia ed in particolare sui nipotini e si occupa volentieri dei suoi animali, della propria casa e della baita.
Dal suo atteggiamento appare una certa irrequietezza e insofferenza che ha come oggetto la condizione di essere "giudicato, esaminato" e non la malattia. Ritengo che non ci sono tutti i criteri per parlare, attualmente di una sindrome post-traumatica ed in particolare mancano i flash back e i comportamenti di evitamento. Per quel che concerne il disturbo organico della personalità manca la diagnosi somatica di una malattia cerebrale, criterio essenziale. La sindrome ansio depressiva é si presente ma non mi appare, confrontando gli atti del dossier con lo status psichiatrico attuale significamene diversa ne in qualità ne in quantità. Il discorso dell'assicurato contiene degli elementi contraddittori (prepensionamento già deciso, l'inizio del lavoro nella sua funzione) e poi non appare chiaro il legame tra l'esacerberazione dei suo stato di salute che il fattore scatenante da lui dichiarato. Per contro la diagnosi di disturbo somatoforme già evocata nella perizia del SAM mi sembra pienamente giustificata giustificata ed addirittura penso che abbia preso un importanza maggiore rispetto al passato.
A mio avviso mi sembra doveroso considerare che l'assicurato gode di una posizione lavorativa favorevole con un carico di lavoro non eccessivo e di una certa comprensione da parte del municipio (anche se la scelta di assegnarlo al cimitero non è stata delle più felici). È quindi lecito aspettarsi un atteggiamento più positivo e laborioso, proprio per sfruttare le risorse rimanenti del sig. RI1.
Analizzando quanto detto emerge che il signor RI1 presenta dal punto di vista psicopatologico un danno psichiatrico da lieve a moderato.
Medicine: Seropram. 20 mg I /die, Tranxilium 10 mg I/die, Tonopan all'occorrenza. È seguito dal curante ogni 4 settimane. Per ragioni poco chiare non si reca più al centro psico-sociale, che non ha investito sufficientemente, ma ha consultato un unica volta il dr. M. __________, psichiatra.
In conclusione allo stato attuale il sig. RI1 presenta per motivi psichiatrici un'incapacità di lavoro del 50% dall'aprile 2003 e per un periodo indeterminato.
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
1. Menomazioni dovute ai disturbi costatati:
Le menomazioni rilevanti a livello mentale che influiscono sulla capacità lavorativa sono una maggiore affaticabilità, un'incapacità di sopportare delle frustrazioni, delle osservazioni e uno "stress", proprio legata ai sentimenti depressivi ed a una demotivazione nei confronti del lavoro.
2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
2. 1. e 2.2. La capacità lavorativa rimane invariata al 50 %. 2. 3. L'attività di custode o uomo tutto fare è praticabile.
2. 5. Si, è presente un'incapacità lavorativa del 50 %.
2. 7. Una limitazione della capacità lavorativa almeno del 20 % é presente dall'inizio 1998.
2. 8. Stabile. Io posso stimare attualmente che la capacità di lavoro è del 50 %.
C. Conseguenze sulla capacità d'interazione
• L'assicurato ha un buon posto di lavoro dove non deve avere una formazione particolare ed in un ambiente che ben conosce, di conseguenza non vedo la necessità ne di proporre delle misure di reinserzione professionali ne tanto meno visto l'età di una riqualifica.
3.3. Sì, è presente un'incapacità di lavoro del 50 % dall'aprile 2003."
(doc. AI 61)
Nella "proposta medico" del 28 maggio 2003, il dr. __________ del Servizio medico regionale dell'AI ha osservato:
"
Inviare una richiesta per ulteriori informazioni
al perito Dott.
__________.
Può indicarci se la capacità lavorativa del 50% era presente nel marzo 2002, in quanto il medico curante giustifica un IL del 100% dal marzo 02.?" (doc. AI 64)
Con complemento alla perizia del 17 maggio 2003, in data 25 giugno 2003, il dr. __________ ha precisato:
"(…)
L'assicurato ha presentato dal marzo 2002 un'incapacità lavorativa del 100% sino al marzo 2003 giustificata da una esacerbazione della sintomatologia già presente. Dal marzo 2003 ho valutato che egli presenta un'IL del 50% per le ragioni esposte nella perizia." (doc. AI 70)
Nella "proposta medico" del 9 luglio 2003, sempre il dr. __________ ha concluso:
" Ulteriori informazioni richiesti la perito permettono di definire che l'A era inabile al 100% da marzo 2002 sino a marzo 2003. Puoi la perizia definisce che l'A è inabile al 50%." (doc. AI 71)
2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V
294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann
(Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999
pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del
perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione
somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.9. Nel caso in esame, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito dr. __________.
In concreto, in esito ad un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute dell'assicurato, nel referto 17 maggio 2003 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali - il perito, sulla base di una consultazione del 18 marzo 2003, esaminati gli atti medici a sua disposizione e dopo illustrazione dei dati anamnestici (anamnesi familiare, personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della terapia e suoi risultati) dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive (status psichiatrico), sulla scorta di una approfondita valutazione anche dal profilo prognostico, ha quindi concluso che l'assicurato, affetto da lieve sindrome depressiva (e da disturbo somatoforme) riferibile a menomazioni presenti a livello del pensiero, della percezione, del giudizio critico, dall'affettività, ecc., ha concluso che da un punto di vista psichiatrico l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa del 50% dall'aprile 2003 e per un periodo indeterminato. Nel suo complemento peritale (doc. AI 70), egli ha poi precisato che dal marzo 2002 al marzo 2003 l'assicurato era inabile al 100%.
Il perito ha anche sottolineato che l'assicurato gode di una posizione lavorativa favorevole, anche se tuttavia assegnarlo a custode di cimitero non è stata una scelta "delle più felici". Egli ha dichiarato che si aspetta quindi un atteggiamento più positivo e laborioso da parte dell'assicurato.
L'assicurato per contro ritiene di dovere essere ritenuto inabile al 100% anche dal 1° luglio 2003. Egli, in corso di causa, produce tutta una serie di certificati medici del suo medico curante che attestano un'incapacità lavorativa totale dal marzo 2002 al febbraio 2004 (allegati doc. V).
Questi certificati medici non possono essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziati e non conformi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8).
A proposito di questi ultimi certificati medici prodotti agli atti in corso di causa (in particolare quelli redatti a partire da dicembre 2003), va rammentato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Ne consegue che i succitati atti medici non possono essere presi in considerazione, poiché attestano una situazione di fatto posteriore alla decisione contestata del 28 maggio 2003.
Ciononostante, ai fini dell’economia processuale, eccezionalmente il giudice può anche tener conto dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, 1974 pag. 192 consid. 4, 1970 pag. 582 consid. 3).
In casu, il rapporti medici in discussione non sono tuttavia sufficienti per far luce in modo completo e preciso sull'eventuale natura invalidante dei problemi psichici e somatici accusati dal ricorrente. Non va inoltre dimenticato che, come ricordato in precedenza, il medico curante, in dubbio, attesta a favore del suo paziente (cfr. consid. 2.8).
Spetta al ricorrente inoltrare semmai un’ulteriore domanda di revisione ed allegare la pertinente nonché completa documentazione relativa al peggioramento del suo stato di salute psichico, e, come è dato desumere dall'allegato ricorsuale, fisico (toracolombalgia e spondilartrosi).
Per quanto riguarda il referto 5 giugno 2000 (erroneamente riferito al 2002) del dr. __________, cui fa esplicito rinvio l'assicurato con le osservazioni dell'11 marzo 2004, va detto che tale atto medico è stato preso in considerazione per la valutazione dell'incapacità lavorativa all'epoca del primo esame peritale del 19 giugno 2000 (doc. AI 35, pag. 7), che ha portato alla prima decisone di rendita del 25 ottobre 2000 (cui l'assicurato del resto non ha fatto opposizione, doc. AI 38).
In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti