Raccomandata |
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Incarto n.
ZA/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Zaccaria Akbas, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 26 agosto 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 27 luglio 2004 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, 1955, consulente in previdenza, dal 1° maggio 1999 è stato posto al beneficio di una rendita intera d'invalidità per un'incapacità al guadagno dell'80% (doc. AI 18-19).
1.2. Nel mese di giugno 2002 l'UAI ha avviato d'ufficio la procedura di revisione, conclusasi con la decisione 6 giugno 2003 con la quale l'UAI ha ridotto la rendita d'invalidità attribuendo all'assicurato una mezza rendita per un grado d'invalidità del 60%:
" (…)
Esito degli accertamenti:
● Dalla nuova documentazione medica specialistica acquisita
all'incarto (perizia dr. __________ del febbraio 2003) emerge che il suo stato di salute ha subito un netto miglioramento nel corso dell'estate 2002 e da allora la residua capacità di lavoro risulta essere del 40% con un rispettivo grado d'invalidità del 60%.
● In considerazione del fatto che un ulteriore cambiamento favorevole subentrerà nel corso del mese di giugno 2003, vista la probabile conclusione della pratica di divorzio, precisiamo che abbiamo già iniziato un'ulteriore revisione della sua pratica.
Decidiamo pertanto:
1 La rendita intera versata finora viene ridotta a mezza rendita.
2 La riduzione della rendita è effettiva dalla fine del mese che segue l'intimazione della decisione.
3 Un ricorso contro la presente decisione non ha effetto sospensivo (art. 66 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e art. 97 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS))." (doc. AI 39)
1.3. Con opposizione 9 luglio 2003, l'assicurato, rappresentato dall'avv. RA 1, ha chiesto che venga ripristinata la rendita intera, motivando:
" (…)
9.
Occorre richiamare come nell'ambito della decisione rilasciata, nonostante fosse assolutamente chiaro come il problema più grave per l'assicurato consistesse e consista nella sua situazione famigliare e nella procedura di divorzio, nonostante i responsabili dell'incarto AI abbiano sempre scritto ed asserito come determinante sarebbe stata la conclusione della procedura di divorzio (nell'incarto vi è una nota che recita: "In occasione della revisione verificare se vi è la sentenza di divorzio e, in caso di risposta affermativa, se l'abilità è aumentata"), tutti abbiano non solo dimenticato ma perfettamente ignorato, quanto scritto dall'assicurato il 17 giugno 2003 e cioè che la pratica di divorzio non era ancora conclusa e che quindi nessuna sentenza esiste. Vi è di peggio: la procedura è stata stralciata dal ruolo e quindi, per un aspetto formale i coniugi sono al punto di partenza (cfr. doc. A).
Dunque, una prima conclusione è quella per cui la decisione è stata presa in modo incoerente, nel senso che dapprima si è posto l'accento, addirittura la condizione per la quale, procedura di divorzio terminata sarebbe equivalso a miglioramento sensibile dello stato di salute dell'assicurato (il che sarebbe ancora tutto da dimostrare…!). Poi, sorprendentemente, pur di fronte all'informazione giusta la quale la pratica giudiziaria non era ancora terminata, l'AI decide comunque di prendere per buono un miglioramento dello stato di salute e quindi di ridurre la rendita.
Non solo: la Dr.ssa __________, nella sua proposta medico 20 novembre 2002, scriveva, rendendosene conto, che probabilmente l'attività di consulente assicurativo, alla luce anche della particolare attuale congiuntura, non sarebbe più stata proponibile e quindi, tenuto conto dell'età dell'assicurato, sarebbe stato necessario valutare la possibilità di orientarlo verso altre attività professionali: in questo campo nulla è stato intrapreso, né deciso, da parte dell'AI. Solo la precipitosa risoluzione di riduzione della rendita.
Per quanto riguarda la stazionarietà della situazione dell'assicurato, l'AI ha completamente dimenticato che i problemi affliggevano il signor RI 1 già da alcuni anni prima che egli inoltrasse la domanda di prestazioni AI:
" Il paziente a margine è in mia cura dal 17.07.98 a causa di un ulteriore scompenso ansiodepressivo, apparentemente reattivo all'importante situazione conflittuale che continua ad opporlo all'ex consorte, dalla quale vive separato da diversi anni.
Avevo già conosciuto il paziente per gli stessi motivi in data 12.07.95."
(cfr. certificato medico 3 agosto 1998 del Dr. __________)
L'Ufficio AI ha ancora bellamente trascurato di considerare i due rapporti 25 gennaio 2001 e 22 luglio 2002 del Dr. __________, che sono estremamente chiari nel comprovare non solo la stazionarietà dello stato di salute dell'assicurato, ma addirittura la presenza di intensificazioni delle patologie psicosomatiche con relativa necessità di aumentare gli interventi terapeutici.
L'Ufficio AI, nonostante il parere negativo del Dr. __________, nel senso che a suo modo di vedere non sarebbe stato indicato un accertamento medico supplementare (rapporto di decorso 22 luglio 2002), ha fatto sottoporre il signor RI 1 ad un'ulteriore visita del Dr. __________, il quale, pur manifestando dei dubbi (perizia febbraio 2002, pag. 4), ha tratto conclusioni assai incisive circa la capacità lavorativa residua ed i miglioramenti dello stato di salute dell'interessato che, pur esendo palesemente e nettamente contrastanti con quelle del Dr. __________, che lo segue seriamente da anni, sono state fatte proprie dall'AI in modo del tutto acritico, addirittura così velocemente da nemmeno attendere il richiesto rapporto al medico curante per emanare la decisione oggetto poi di questa opposizione.
10.
Infatti, è certo che se l'AI avesse atteso il rapporto medico del curante, rilasciato il 2 luglio 2003, avrebbe confermato l'erogazione della rendita intera: il Dr. __________ ha rilasciato il proprio parere, stabilendo l'incapacità lavorativa dell'assicurato per qualsiasi attività nella misura del 75%.
Non solo! Il Dr. __________ ha pure esaminato criticamente le conclusioni del Dr. __________, motivando punto per punto perché le stesse (capacità lavorative del 60%) non sono adeguate al caso concreto, per il quale vige appunto un grado d'invalidità del 75%.
11.
Per tutti questi motivi, si ritiene che la decisione di riduzione della rendita sia completamente inadeguata, sia nel merito e cioè per il grado d'invalidità così ridotto, sia nelle modalità con la quale essa è stata presa.
Ne consegue che l'opposizione deve essere accolta, la decisione annullata e la rendita intera confermata." (doc. AI 47)
1.4. Con decisione su opposizione 27 luglio 2004 l’UAI ha confermato l'attribuzione di una mezza rendita d'invalidità, osservando:
" (…)
3. Nel caso che ci compete, va detto che il rapporto peritale allestito dallo specialista Dr. __________ risulta completo e dettagliato. Come prassi richiede, è stato sottoposto all'attenzione del SMR, il quale ha avuto modo di confermarne la validità, non ravvisando spunti di critica, evidenziando per contro la constatazione di un'evoluzione favorevole dello stato di salute dell'assicurato, dunque un miglioramento della capacità lavorativa stimata nella misura del 40% immediatamente e suscettibile di un'ulteriore progressione sino ad almeno un 60%.
A titolo abbondanziale, va sottolineato che le perizie mediche eseguite da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che inizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). Per quanto attiene invece al medico di famiglia, secondo generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, nel dubbio, egli attesta a favore del proprio paziente (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, p. 230).
Da questo profilo, non vi sono pertanto ragioni oggettive per scostarsi dalla valutazione operata dal perito, rispettivamente dall'amministrazione, motivo per cui la decisione impugnata del 24 giugno 2003 merita conferma.
4. Per quanto attiene al rapporto medico inviato dall'UAI al Dr. __________ contemporaneamente alla stesura della deliberazione relativa alla riduzione del grado di invalidità, occorre precisare quanto segue. Tale richiesta di certificazione rientrava già nell'ambito della procedura di revisione, immediatamente prevista allorché vi è stata la decisione di ridurre il grado d'invalidità, e attuata nell'intento di valutare l'ulteriore sviluppo del caso, tenuto debito conto della prognosi descritta dal perito, preconizzante un probabile imminente miglioramento ulteriore dello stato valetudinario e della capacità di lavoro dell'opponente.
In merito all'esito della revisione avviata lo scorso giugno 2003 e tuttora in sospeso, l'amministrazione si pronuncerà in forma separata dalla presente decisione." (doc. AI 55)
1.5. Avverso la citata decisione su opposizione, RI 1, sempre rappresentato dall'avv. RA 1, ha presentato al TCA un tempestivo atto di ricorso, chiedendo l'annullamento del querelato provvedimento ed il ripristino della rendita intera d’invalidità. In particolare l'insorgente ha rilevato che:
" (…)
Ora, dall'esame dell'incarto AI si può concludere senza ombra di dubbio che l'Amministrazione sarebbe stata in grado di decidere in modo compiuto e convincente facendo capo ai certificati medici agli atti, in particolare a quelli del Dr. __________. Giova ricordare come egli segua l'assicurato dall'estate del 1998 ed abbia sempre prontamente ed adeguatamente risposto alle numerose, articolate e dettagliate domande postegli dall'Al sul suo stato di salute, su eventuali procedimenti reintegrativi, sulla sua capacità di guadagno, ecc.. Si fa riferimento qui al rapporto medico 23 luglio 1999 che costituisce chiaramente una perizia, estendendosi dall'anamnesi all'esame oggettivo dell'assicurato, a conclusioni motivate quid alla sua capacità lavorativa. Si richiama ancora il rapporto medico 25 gennaio 2001 del Dr. __________, documento estremamente puntuale, approfondito e significativo sia per le sue conclusioni che per l'argomentazione delle stesse. Per quanto attiene alla procedura di revisione, si ricorda il rapporto di decorso 22 luglio 2002 del Dr. __________, nel quale egli confermava lo stato di salute stazionario dell'assicurato, la necessità di un'intensificazione terapeutica tenuto conto di un decorso caratterizzato da diverse recidive sintomatiche. Particolare non trascurabile è il fatto che lo specialista aveva controllato l'assicurato il 13 giugno precedente, ciò che ancor maggior forza attribuisce al suo rapporto.
A non averne dubbio tutti questi atti medici rispondono pienamente alle esigenze poste da dottrina e giurisprudenza per ammetterli quali prove nella procedura istruttoria, nella quale vige la necessità della probabilità preponderante (cfr. U. Kieser, op. cit., N 23 all'art. 43 LPGA).
Addirittura il Dr. __________, specialista in psichiatria assai conosciuto, rispettato e che spesso ha prestato le proprie conoscenze per le pratiche AI, esclude nel suo rapporto dì decorso 22 luglio 2002, la necessità di un accertamento medico supplementare per ulteriormente verificare se fosse o meno cambiato lo stato di salute dell'assicurato, da lui qualificato quale stazionario.
Che il materiale relativo all'accertamento medico fosse assolutamente sufficiente, lo conferma ulteriormente il fatto che l'8 novembre 2002 la signora __________, nella sua qualità di ispettrice Al, proponeva la conferma della rendita intera.
Si deve concludere pertanto che l'allestimento della perizia __________ sia stato frutto di una richiesta dell'AI (e per essa della Dr.ssa __________), del tutto ingiustificata, inopportuna, inconciliabile con il principio dell'economia che deve reggere le procedure amministrative e giudiziarie, richiesta volta solo a cercare risposte diverse da quelle date dallo specialista Dr. __________, peraltro interpellato sino ad allora dall'AI stessa e mai dall'assicurato. Da ciò una prima importante censura dell'operato svolto per l'esame istruttorio di questa pratica da parte dei servizi amministrativi.
5.
Inoltre, l'Ufficio AI non ha saputo o voluto interpretare, da un profilo amministrativo, le conclusioni del Dr. __________, che nel suo parere del febbraio 2003, se da una parte riteneva possibile l'esercizio dell'attività dell'assicurato a quel momento nella misura del 40%, dall'altra pur non poteva ignorare le difficoltà esistenti e così infatti scriveva:
" Es bleibt unklar, wie weit RI 1 die Tätigkeit, welche er
zusammen mit seiner Lebenspartnerin ausführt, noch steigen kann. Es kann sein, dass er nach durchgeführter Scheidung mehr Motivation hat, zu arbeiten bzw. Geld zu verdienen.
Dies zu tun ist vor dem Scheidungsabschluss für ihn finanziell ungüstig. " (cfr. perizia Dr. __________, pag. 4)
Con ciò venivano evidenziati anche da parte del Dr. __________ gli ostacoli effettivamente incontrati dall'assicurato, ostacoli che l'Amministrazione ha completamente ignorato decidendo per un aumento del grado d'incapacità lavorativa, facendo soltanto capo alle conclusioni mediche (e non dunque amministrative), riportate in una perizia oltretutto molto contradditoria per quanto attiene allo stato di salute dell'assicurato in quel momento.
Infatti, nel febbraio 2003 il Dr. __________ nel suo rapporto così attestava:
" ... die rezidivierende depressive Störung zeigt heute nur noch eine leichte Episode. " (cfr. perizia Dr. __________, febbraio 2003, pag. 3)
mentre il Dr. __________ aveva accertato poco tempo prima un decorso caratterizzato da diverse recidive sintomatiche tali da necessitare un'intensificazione della terapia (cfr. rapporto di decorso 22 luglio 2002 del Dr. __________).
Ne consegue pertanto che l'Ufficio AI ha errato emanando la propria decisione di aumento del grado di capacità lavorativa tenendo conto solo del risultato della perizia del Dr. __________, sia perché questa era contradditoria, sia perché il perito stesso pur aveva manifestato dei dubbi sulle reali possibilità dell'assicurato di lavorare maggiormente, sia perché i dati medici non sono stati poi utilizzati per estrapolarne conseguenti ed adeguate conclusioni amministrative.
6.
L'Ufficio AI ha pure commesso uno sgarbo formale in sede di revisione. In effetti, dapprima ha chiesto al Dr. __________ di esprimersi sulla perizia __________ con una domanda di informazione precisa postagli il 4 giugno 2003 e cioè del seguente tenore:
" conclusioni perizia dr. __________ sono esatte e quindi dal 01.06.2003 incapacità lavorativa valutabile nella misura massima del 40%? Altre osservazioni?"
(cfr. rapporto medico richiesto il 4 giugno 2003 al Dr. __________ e da lui rassegnato il 2 luglio seguente)
per poi prendere la decisione oggetto dell'opposizione (emanata il 24 giugno 2003) senza attendere né eventualmente sollecitare la risposta del Dr. __________ al determinante quesito postogli. Questo modo di procedere è chiaramente inconciliabile con le modalità con cui questa istruttoria sarebbe stata da condurre ed i cui esiti documentati avrebbero dovuto formare il convincimento dell'Ufficio AI per la decisione.
Si osserva poi particolarmente che anche in questa occasione non era l'assicurato a chiedere lumi, anzi, verifiche sul rapporto del Dr. __________, ma l'Ufficio Al stesso nelle viste di poter emanare la propria decisione. Aver pertanto pronunciato una riduzione della rendita in tali circostanze non può che rendere la decisione ingiustificata e annullabile.
7.
Nella decisione su opposizione, l'Ufficio Al pone il referto __________ al grado di perizia mentre debilita l'operato del Dr. __________, qualificando in pratica i suoi rapporti come attestazioni rilasciate dal medico di famiglia (cfr. decisione impugnata, considerando 3, cpv. 2).
Ora, l'Ufficio AI si smentisce da sé poiché esso medesimo ha chiesto ripetutamente al Dr. __________ puntuali relazioni specialistiche, ottenendo costantemente rapporti dettagliati ed attendibili che certamente nessuno oserebbe valutare quali certificati medici favorevoli al proprio paziente allestiti nella sua qualità di medico di famiglia. Ma ancor più quando si ricordi che l'Ufficio AI stesso chiese al Dr. __________ un suo parere sulla perizia del Dr. __________: ciò la dice lunga sulla fiducia intercorrente fra Ufficio AI e il medico in relazione alle sue conoscenze professionali e ai suoi rapporti, che egli ha sempre rilasciato dietro richiesta AI in modo esaustivo, argomentato e oggettivo.
E' pertanto sbagliata, per non dire irriverente, la dicotomia posta dall'Ufficio AI nella sua decisione fra il valore probatorio accordato alla perizia __________ e quello dato ai rapporti del Dr. __________, maldestramente e non molto velatamente censiti essere di favore, sia per il fatto che gli stessi non sono stati stesi da lui nella sua qualità di medico di famiglia, bensì perché così richiesto dall'AI (si ricorda ancora la domanda di verifica a lui posta circa il referto del Dr. __________), sia perché tutti i suoi rapporti ossequiano pienamente i disposti e le condizioni giurisprudenziali valide in materia di valutazione del documento medico a valere quale prova (cfr. DTF 122 V pag. 160; 125 V pag. 352 e U. Kieser, op. cit., N. 28 all'art. 43 LPGA).
8.
Da ultimo si richiama ancora, citando, quanto certificato dal Dr. __________ nel rapporto a lui chiesto dall'Ufficio AI il 4 giugno 2003 in merito alle conclusioni della perizia del Dr. __________, rapporto che poi non venne atteso per l'emanazione della decisione, ciò che appunto costituisce un'insanabile carenza procedurale:
" EVOLUZIONE
In questi ultimi anni il paziente ha presentato dei recidivanti scompensi di tipo depressivo che sono stati contenuti con un trattamento ospedaliero semistazionario composto da terapie di rilassamento, da colloqui psicoterapeutici, da approcci psico corporei e da misure socio terapeutiche.
Purtroppo malgrado un intervento di tipo socio -farmaco logico non si sono mai ottenuti dei miglioramenti sintomatici; a causa dell'apparire di effetti collaterali il paziente ha piuttosto presentato un incremento della sua sintomatologia biologica.
Non concordo con le conclusioni del Dr. Med. __________ che ritiene il paziente nuovamente in grado di riprendere un'attività lavorativa in misura di almeno il 60% e questo perché:
- Il paziente è molto discontinuo nelle sue azioni nelle sue
progettualità.
- Egli presenta dei problemi di concentrazione e la sua capacità d'iniziativa autonoma è scarsa.
- I suoi problemi fobici gli impediscono dei contatti regolari e duraturi con le persone che lo circondano e soprattutto con i clienti assicurativi.
- Il paziente attualmente non sta lavorando, ma aiuta la sua compagna con mansioni di fattorino.
- Egli presenta un'insicurezza personale sia nel portare a termine dei progetti, sia a livello relazionale e sociale.
- Egli è notevolmente rallentato, troppo riflessivo e indeciso. La sua indecisione lo porta ad essere sconclusionato.
- Non escludo che dietro le sue incertezze, le sue insicurezze e la sua incapacità di prendere delle decisioni si nascondano anche delle ideazioni di tipo paranoide che però finora clinicamente non si sono mai manifestate.
CONCLUSIONI
Ritengo che questo assicurato presenta un'incapacità lavorativa per qualsiasi attività nella misura del 75%."
(cfr. rapporto medico 2 luglio 2003 del Dr. __________)
9.
In sunto, le due decisioni dell'Ufficio AI (decisione 24 giugno 2003 e decisione su opposizione 27 luglio 2004) si ritengono errate per le seguenti ragioni.
Dapprima l'Ufficio AI ha richiesto una perizia al Dr. __________, pur disponendo già di sufficiente documentazione medica qualificabile come prova ai sensi di dottrina e giurisprudenza.
Inoltre, ha ingiustificatamente privilegiato le conclusioni mediche del referto __________ per rispetto ai chiari, articolati e argomentati pareri del Dr. __________.
Non da ultimo, prima dell'emanazione della decisione, l'Ufficio AI chiede al Dr. __________ una presa di posizione critica sulla perizia rilasciata dal Dr. __________, per poi non attendere che lo specialista si esprima e provare la propria decisione in modo acritico sulla scorta delle conclusioni peritali del Dr. __________.
Ciò appare ancora pila criticabile ricordando l'insinuazione invero assai grossolana secondo la quale la perizia medica del Dr. __________ avrebbe forza probatoria piena, mentre tutto quanto esposto dal Dr. Frei nei suoi referti, ai fini della decisione su opposizione, rappresenterebbe solo attestazione di parte (cfr. decisione impugnata, considerando 3, cpv. 2)." (Doc. I)
1.6. Con risposta di causa 10 settembre 2004 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso, precisando:
" (…)
preso atto dell'allegato ricorsuale, e rilevato come il medesimo non sollevi nuovi elementi di valutazione rispetto a quelli già analizzati in sede di opposizione, lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione, della quale postula l'integrale conferma.
Due precisazioni meritano tuttavia d'esser formulate.
Per quel che concerne la valutazione delle prove a disposizione, l'amministrazione dispone di pieno potere d'esame. E' compito del medico stabilire se i documenti agli atti sono sufficienti a fondare un giudizio in piena cognizione di causa. L'amministrato non ha conseguentemente la facoltà di opporsi all'esecuzione di una perizia medica.
Si rammenta inoltre che nel caso concreto la validità della perizia è stata confermata dal nostro Servizio medico. L'amministrazione non ravvede pertanto alcun valido motivo per il quale non la dovrebbe considerare.
In merito poi alla richiesta di informazioni inviata al dottor __________, ed al preteso agire scorretto dell'amministrazione, si rileva quanto segue.
Nella propria perizia il dottor __________ ha certificato un miglioramento dello stato di salute, stabilendo un grado di capacità lavorativa pari al 40%. Su tale base è stata emessa la decisione contestata. Contemporaneamente il perito ha pronosticato un ulteriore, possibile miglioramento, in base al quale la capacità lavorativa sarebbe potuta entro breve aumentare al 60%.
Trattandosi di un pronostico l'amministrazione non ha potuto tenerne conto che quale elemento atto a giustificare una revisione, e quindi del tutto indipendente dalla presente procedura. Considerato quindi come la risposta del dottor __________ fosse ininfluente nell'ambito della presente procedura, l'amministrazione poteva emanare la propria decisione con cognizione di causa anche in assenza della sua presa di posizione, che sarà invece debitamente considerata nella procedura di revisione già avviata, volta a determinare se la capacità lavorativa dell'assicurato è ulteriormente migliorata.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (doc. III)
1.7. Interpellato dal TCA il dr. __________ in data 26 novembre 2004 ha confermato la propria perizia (cfr. consid. 2.8).
Invitati a prendere posizione su quanto precisato dal dr. __________, entrambe le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni (doc. VIII e IX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.
Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme di legge introdotte dalla 4a revisione dell’AI.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione
in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a
–70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
2.3. Oggetto del
contendere è sapere se vi è stato un cambiamento importante della situazione
invalidante di RI 1 giustificante la riduzione, in via di revisione, della
rendita d'invalidità.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1,
104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid.
2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit., pag.
232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Riguardo al reddito conseguibile senza invalidità, va inoltre precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
La giurisprudenza federale ha inoltre precisato che è giustificato fondarsi sul reddito effettivo nella misura in cui si può ammettere che l'assicurato potrebbe conseguire un guadagno analogo in altri posti sul mercato del lavoro (RCC 1973 201, 1961 80; Valterio, op. cit., pag. 202-203; ATFA 1968 188; EVGE 1961, 41).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).
Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.
Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
2.7. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA
del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit.,
pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 258).
2.8. In sede di revisione, basandosi sulla perizia del febbraio
2003 del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, l’amministrazione ha
accertato che le condizioni di salute di RI 1 sono migliorate a tal punto da
ritenerlo abile, come vedremo nel dettaglio di seguito, in misura del 40% nella
sua precedente attività di consulente assicurativo (doc. AI 35 e 36).
In sede istruttoria, su richiesta dell'UAI, il medico curante dr. __________, psichiatra, in data 22 luglio 2002 aveva certificato un stato di salute stazionario con le medesime diagnosi osservate in passato (cfr. doc. AI 6, 11, 22).
Nella sua proposta del 20 novembre 2002, la dr.ssa __________ del SMR, ha osservato:
" ritengo sia opportuno schiarire, probabilmente per l'ultima volta, la situazione psicopatologica dell'A. Infatti ci troviamo ora a 9 anni dalla separazione e anche se il divorzio non è ancora stato pronunciato la situazione sociofamigliare è stazionaria e non dovrebbe più modificarsi. E probabile che l'attività di consulente assicurativo, alla luce anche della particolare attuale congiuntura, non sia più proponibile ma visto l'età dell'A ritengo necessario valutare la possibilità di orientarlo verso altre attività professionali.
Propongo di inviarlo di nuovo al Dr. __________, che l'aveva peritato nel 1999 affinché valuti l'evoluzione clinica e la fattibilità di misure reintegrative." (doc. AI 31)
Il perito incaricato, dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, nel mese di febbraio 2003 ha stilato la seguente perizia:
" III. Beurteilung
In Hinsicht auf die Vorgeschichte sind keine neuen Tatsachen bekannt geworden. Der Versicherte führt seinen Lebensstil in etwa gleich weiter. Er steht endlich vor dem Abschluss der langwierigen Scheidungsverhandlungen. Dies hat zu einer Verbesserung der depressiven Symptomatik geführt, die rezidivierende depressive Störung zeigt heute nur noch eine leichte Episode. Weiterhin bestehen Anteile der Panikstörung bzw. von psychosomatischen Störungen. Unterdessen hat dank Besserung der Depression die chemische Medikation abgebrochen werden können, der Versicherte nimmt nur noch natürliche Präparate ein.
Seine Arbeitsfähigkeit dürfte sich nach durchgeführter Scheidung noch mal deutlich verbessern, Es kann ab ca. Mai 2003 mit einer 60%-igen Arbeitsfähigkeit gerechnet werden, derzeit beträgt diese noch 40%. Indiziert ist die Weiterführung der bisherigen Behandlung. Der Versicherte lässt sich bei seinem Psychiater, Dr. med. __________, sowohl durch Gespräche wie auch durch Entspannungstherapien günstig beeinflussen.
Es bleibt unklar, wie weit RI 1 die Tätigkeit, welche er zusammen mit seiner Lebenspartnerin ausführt, noch steigern kann. Es kann sein, dass er nach durchgeführter Scheidung mehr Motivation hat, zu arbeiten bzw. Geld zu verdienen. Dies zu tun ist vor dem Scheidungsabschluss für ihn finanziell ungünstig.
IV. Beantwortung Ihrer Fragen
A. Klinische Grundlagen - Fragen 1-3 siehe "I. Vorgeschichte" und
"Il. Untersuchungsbefund"
Zu 4.1 Rezidivlerende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode mit somatischem Syndrom (ICD-10:F33.01). Panikattacken (F41.0).
Zu 4.2 Familienzerrüttung durch Scheidung (Z63.5).
Zu 5. Obige Beurteilung stimmt mit den bisherigen überein, allerdings hat sich die Depression verbessert. Hinweise für eine Simulation bestehen nicht, wenn auch die Arbeitsmotivation des Versicherten vor Abschluss der Scheidung begreiflicherweise geringgradig ausgeprägt ist. Die Prognose ist unklar.
B. Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit
Zu 1. Es finden sich psychische Beeinträchtigungen. Diese
wurden beschrieben.
Zu 2.1 Diese Führen zu einer Beeinträchtigung bei der bisherigen
Tätigkeit.
Zu 2.2 Es sind wieder mehr Funktionen vorhanden. Die Belastbarkeit Ist herabgesetzt.
Zu 2.3 Die bisherige Tätigkeit Ist derzeit zu ca. 40% zumutbar
(entsprechende Stundenzahl).
Zu 2.4 Nein.
Zu 2.5 Die Arbeitsfähigkeit hat sich seit Sommer 2002 verbessert.
Zu 2.6 Ab Mai 2003 kann nochmals mit einer Besserung gerechnet
werden (voraussichtlicher Abschluss der Scheidungsverhandlungen), so dass eine Arbeitsfähigkeit von 60% möglich sein sollte.
Zu 3. Die Zumutbarkeit ist nicht reduziert.
C. Auswirkungen auf die Eingliederungsfähigkeit
Zu 1. Derzeit nicht zu empfehlen.
Zu 2. Die Weiterführung der psychiatrischen Behandlung kann
den Zustand stabilisieren bzw. die Arbeitsfähigkeit verbes
sern.
Zu 2.2 Günstig.
Zu 3. Der versicherten Person sind andere Arbeiten zumutbar.
Zu 3.1 Keine speziellen Anforderungen.
Zu 3.2 40%.
Zu 3.3 Nein.
Zu 3.4 Entfällt.
D. Bemerkungen, weitere Fragen Keine Bemerkungen." (doc. AI35)
Nella sua proposta del 15 maggio 2003, la dr.ssa __________ del SMR ha osservato:
" Alla luce della perizia eseguita dal Dr. __________, che attesta un chiaro miglioramento dello stato di salute dell'A., si ritiene l'A. inabile nella misura del 40% a partire dal 1.6.2003." (doc. AI 37)
In data 2 luglio 2003 il dr. __________ ha per contro attestato un'incapacità lavorativa nella misura del 75%, precisando:
" EVOLUZIONE
In questi ultimi anni il paziente ha presentato dei recidivanti scompensi di tipo depressivo che sono stati contenuti con un trattamento ospedaliero semistazionario composto da terapie di rilassamento, da colloqui psicoterapeutici, da approcci psico corporei e da misure socio terapeutiche.
Purtroppo malgrado un intervento di tipo socio-farmacologico non si sono mai ottenuti dei miglioramenti sintomatici; a causa dell'apparire di effetti collaterali il paziente ha piuttosto presentato un incremento della sua sintomatologia biologica.
Non concordo con le conclusioni del Dr. med. __________ che ritiene il paziente nuovamente in grado di riprendere un'attività lavorativa in misura di almeno il 60% e questo perché:
- il paziente è molto discontinuo nelle sue azioni nelle sue progettualità
- egli presenta dei problemi di concentrazione e la sua capacità d'iniziativa autonoma è scarsa
- i suoi problemi fobici gli impediscono dei contatti regolari e duraturi con le persone che lo circondano e soprattutto con i clienti assicurativi
- il paziente attualmente non sta lavorando, ma aiuta la sua compagna con mansioni di fattorino
- egli presenta un'insicurezza personale sia nel portare a termine dei progetti, sia a livello relazionale e sociale
- egli è notevolmente rallentato, tropo riflessivo e indeciso
- la sua indecisione lo porta ad essere sconclusionato
- non escludo che dietro le sue incertezze, le sue insicurezze e la sua incapacità di prendere delle decisioni si nascondano anche delle ideazioni di tipo paranoide che però finora clinicamente non si sono mai manifestate.
CONCLUSIONI
Ritengo che questo assicurato presenta un'incapacità lavorativa per qualsiasi attività nella misura del 75%.
Restando a disposizione, porgo cordiali saluti" (doc. AI 46).
Interpellato dal TCA il dr. __________, riprendendo punto per punto le conclusioni del dr. __________, in data 26 novembre 2004 ha confermato la propria perizia, precisando:
" 1. Vorbemerkung:
Im November 1999 hatte ich eine erhebliche psychiatrische Pathologie festgestellt. Die Arbeitsfähigkeit war um 80% eingeschränkt. Bereits damals war die Prognose relativ günstig, da insbesondere die zu erwartende Scheidung zu einer erheblichen Entlastung beim Versicherten hätte führen sollen.
Im Januar 2003 hatte ich Herrn RI 1 erneut untersucht. Damals war er optimistisch und hoffte, dass sich die Scheidung bald realisieren liesse. Zudem arbeitete er im Geschäft seiner Lebenspartnerin mit. Die vom Hausarzt abgegebenen Medikamente waren nur noch milde (keine chemischen Medikamente), was ebenfalls auf eine Besserung schliessen liess. Obige Zusammenhänge inklusive die Beobachtung des gebesserten psychischen Zustandes führten dazu, dass ich damals von einer Verbesserung der Arbeitsfähigkeit ausging.
2. Stellungnahme zum Bericht Dr. med. __________
Im Bericht von Dr. med. M. __________ vom 02. Juli 2003 werden keine neuen Diagnosen gestellt. Dr. __________ gibt in Hinsicht auf seine andersweitige Beurteilung der Arbeitsfähigkeit diverse Punkte an, welche ich einzeln bespreche.
Zu 1. Il paziente è molto discontinuo (...)
Die von Dr. __________ angesprochene Diskontinuität kann nur teilweise der Krankheit zugeschrieben werden. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die lange Phase von Arbeitsuntätigkeit im Sinne eines krankheitsfremden Faktors dabei mithilft, dass Herr RI 1 vermehrt Mühe hat, im Leben wieder Tritt zu fassen.
Zu 2. Egli presenta dei problemi (...)
Tatsächlich bestanden noch Konzentrationsprobleme, diese waren Teil der depressiven Störung. Die -Konzentrationsstörungen waren allerdings nicht so stark ausgeprägt, wie sie z.B. bei einem hirnorganischen Leiden beobachtet werden. Sie sollten den Versicherten also bei der Arbeit nicht mehr stark stören.
Zu 3. I suoi problemi fobici (...)
Auch die phobischen Anteile hatten sich im Januar 2003 verbessert. Diesbezüglich kann darauf hingewiesen werden, dass Herr RI 1 die angstlösenden Medikamente (Tranxilium) nur noch in Reserve hat, was darauf schliessen Iässt, dass die Angstgefühle nur noch selten auftreten.
Zu 4. II paziente attualmente (...)
Dass der Versicherte nicht regelmässig arbeitet, ist unbestritten. Es geht aber um die Frage, ob er dies voll aus Krankheitsgründen nicht tut oder ob andere Tendenzen eine Rolle spielen. Ich bestreite weiterhin, dass die psychische Krankheit zu mehr als 40% an der Arbeitsuntätigkeit mithilft.
Zu 5. Egli presenta un'insicurezza (...)
Diese Bemerkung steht im Zusammenhang mit Punkt Nr. 1, wurde also bereits abgehandelt.
Zu 6. Egli è notevolmente (...)
Auch bei diesem Verhalten sind nur noch teilweise Anteile der Krankheit zu erkennen. Es handelt sich zusätzlich um die logische Folge der langen Phase von Arbeitsuntätigkeit.
Zu 7. La sua indecisione (...)
Auch hier bringt Dr. med. M. __________ keine neuen Elemento.
Zu 8. Non escludo che dietro (...)
Es ist nicht möglich, auf Grund einer nicht vorhandenen Krankheit Schlüsse auf die Arbeitsfähigkeit zu ziehen.
Schlussfolgerung:
Ich sehe keinen Grund, an meiner Beurteilung vom Februar 2003 etwas zu ändern." (doc. VI)
2.9. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V
294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss),
in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che
deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.10. Nella fattispecie, sono a confronto i pareri medici del perito incaricato dall'UAI dr. __________ (febbraio 2003), psichiatra, e quello del dr. __________ (luglio 2003), anch'egli psichiatra.
Il dr. __________ nel suo referto peritale mette l'accento sostanzialmente sul miglioramento dovuto all'imminente fine della lite tra l'assicurato e la moglie nella procedura di divorzio, conclusasi comunque solo il 15 gennaio 2004, quindi a distanza di quasi un anno dalla perizia (che ricordiamo è datata febbraio 2003).
In esito ad un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute dell'assicurato, nel referto peritale febbraio 2003 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali - il perito (già incaricato di peritare l’assicurato nel novembre 1999, cfr. doc. AI 17), sulla base di una consultazione con l'assicurato avvenuta il 23 gennaio 2003, dall'esame degli atti medici a sua disposizione, dopo illustrazione dei dati anamnestici (anamnesi familiare, personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della terapia e suoi risultati e per i quali in parte ha rimandato alla sua prima perizia) dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive (status psichiatrico), sulla scorta di una approfondita valutazione anche dal profilo prognostico, ha quindi concluso che l'assicurato, affetto da "Rezidivirende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode mit somatischem Syndrom (ICD 10: F 33.01)", "Panikattacken (F 41.0)" e "Familienzerrüttung durch Scheidung (Z63.5)" presenta, dal punto di vista psichiatrico, una limitata incapacità lavorativa (60%) nella sua precedente professione di consulente assicurativo.
Il sanitario ha precisato che l'imminente conclusione della procedura di divorzio (per la verità conclusasi con sentenza del 15 gennaio 2004, doc. AI 52) ha migliorato la sintomatologia depressiva dell'assicurato. Egli presenta ora solo lievi episodi depressivi, nonostante qualche attacco di panico. Dal momento che lo stato depressivo è migliorato, all'assicurato possono ora essere somministrati solo preparati naturali.
L'assicurato vive inoltre con una nuova partner, fatto questo che, a parere del perito, costituirebbe ulteriore motivo di miglioramento.
Il perito ha anche detto che a suo parere l'assicurato, dopo la definitiva risoluzione della procedura di divorzio, dovrebbe migliorare la propria capacità lavorativa sino al 60% (egli ha previsto questo momento all’incirca nel maggio 2003, cfr. doc. AI 35 pag. 3). L'UAI, sulla base di tale previsione, nel mese di giugno 2003 ha avviato un'ulteriore procedura di revisione (doc. AI 40, 42), in seguito sospesa in attesa della sentenza di divorzio (doc. AI 42, 55 pag. 4).
Tali valutazioni hanno trovato piena conferma presso la dr.ssa __________ del SMR (doc. AI 37).
Per quanto attiene al referto medico 2 luglio 2003 del dr. __________ (doc. AI 46), seppur rilasciato da uno specialista che ha in cura l'assicurato dal 1995, non può essere preso in considerazione ai fini del presente: la sua valutazione non può infatti essere ritenuta al pari di una perizia (cfr. consid. 2.5). Il dr. __________ non dice nulla inoltre sull'aspetto legato alla fine della procedura di divorzio, mentre che nel suo referto del 25 gennaio 2001 precisava che "purtroppo la situazione di quest'assicurato è stata ulteriormente aggravata dal persistere di una conflittualità legata al processo di separazione che dura ormai da molti anni e per il quale non è ancora previsto un termine finale" (doc. AI 22).
Il TCA è del parere che tale aspetto non può essere ignorato dal momento che il perito ha messo proprio l'accento sul beneficio che l'imminente fine della procedura di divorzio avrebbe arrecato all'assicurato (unitamente alla relazione con la nuova partner).
Il dr. __________, al quale è stato chiesto di prendere posizione sul parere medico del dr. __________, in data 26 novembre 2004 ha confermato completamente la propria perizia. Egli ha sottolineato come dal referto del dr. __________ non emerge nulla di nuovo: le diagnosi sono le medesime, discordante resta unicamente la graduazione della residua capacità lavorativa. Secondo il convincente parere del dr. __________ la discontinuità nelle azioni dell’assicurato sono la conseguenza della malattia, che ricordiamo lo pregiudica nel lavoro comunque in una percentuale non esigua del 60%. Anche i problemi di concentrazione (come tutti quelli elencati dal dr. __________) sono, a parere del perito, strettamente legati alla malattia.
In conclusione, il dr. __________ conferma la propria perizia, sottolineando che il dr. __________ non ha certificato diagnosi diverse da quelle presenti all’epoca della perizia. I due referti medici differiscono quindi solo nella quantificazione della residua capacità lavorativa, ritenuto comunque che solo il referto del dr. __________ è conforme ai criteri di completezza cui si è accennato al consid. 2.9.
Il TCA constata inoltre che per lo meno sino al momento della decisione su opposizione non sussistono validi motivi per ritenere che le condizioni psichiche dell'assicurato siano migliorate in misura tale da giustificare un incremento della capacità al lavoro superiore al 40%. Il perito, che nella sua perizia del febbraio 2003 prospettava un (ulteriore) miglioramento dopo la sentenza di divorzio, in questo senso ha solo espresso un'ipotesi, per altro non sufficientemente circostanziata (oltretutto lo scioglimento del matrimonio è stato pronunciato solo nel mese di gennaio 2004, mentre le previsioni del perito erano per maggio 2003, doc. AI 52).
Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Stante quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato dal febbraio 2003 (perizia dr. __________, doc. AI 35) è abile in misura del 40% nella sua precedente attività di consulente assicurativo.
La decisione di riduzione essendo del 24 giugno 2003, l'UAI ha giustamente ridotto la rendita a partire dal 1° agosto 2003, conformemente a quanto sancito dall'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti