Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.64

 

ZA/RG/td

Lugano

25 gennaio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Zaccaria Akbas, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso 6 settembre 2004 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione 8 luglio 2004 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel __________, nel novembre 2001 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita, indicando di essere affetta da “dolori diffusi e continui alla muscolatura e alle articolazioni, gonfiori, stanchezza eccessiva” che le provocherebbero “depressione, sfinimento, crisi di pianto, insonnia” (doc. AI 1).

 

                                         Acquisita la necessaria refertazione medica ed esperiti ulteriori accertamenti, in particolare una perizia pluridisciplinare eseguita nell’ottobre 2003 dal Servizio accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM) ed un’inchiesta per persone occupate nell'economia domestica eseguita nel febbraio 2003, con decisione 19 marzo 2004 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto all’assicurata una mezza di rendita per un grado d’invalidità del 51%, motivando:

 

"  (…)

 

Esito degli accertamenti:

 

Dalla documentazione medica acquisita all'incarto e in modo particolare dalla perizia del Servizio Accertamento Medico dell'AI risulta che lei, nonostante il danno alla salute, può ancora svolgere l'attività di segretaria per 10 ore a settimana (2 ore al giorno).

Considerato che prima dell'insorgenza del danno alla salute lei era occupata in misura di 20 ore a settimana, la limitazione quale salariata è del 50%.

 

La limitazione nel compimento della mansioni nell'ambito della propria economia domestica, come descritto oggettivamente sul rapporto esposto dalla nostra collaboratrice che ha effettuato l'inchiesta a domicilio è del 52%.

 

Lo specchietto sottostante indica il calcolo misto effettuato per fissare il grado d'invalidità complessivo:

 

Attività

Quota parte

Limitazione

Grado d'invalidità parziale

Casalinga

50%

52%

26%

Salariata

50%

50%

25%

 

 

 

 

Grado d'invalidità

 

 

51%

 

Decidiamo pertanto:

 

  A decorrere dal 01.10.2001 (dopo un anno di attesa) ha diritto ad

    una mezza rendita." (Doc. AI 43)

 

 

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, che ha contestato il metodo di calcolo adottato dall’amministrazione (metodo misto) e chiesto che la pratica venga trattata secondo il metodo ordinario, in data 8 luglio 2004 l’UAI ha emanato una decisione su opposizione confermando la precedente decisione:

 

"  (…)

3. L'amministrazione per principio esprime il proprio convincimento prendendo le decisioni che s'impongono al termine di ogni procedura istruttoria. In sede d'opposizione spetta all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.

 

Nella fattispecie, l'esame degli atti medici ed economici all'incarto ha portato I'UAI a dover valutare il grado d'invalidità a norma dell'art. 28 cpv. 2ter LAI, considerando dunque l'assicurata alla stregua di una persona esercitante attività lucrativa ad orario ridotto al 50% del normale. Difatti, questa era l'effettiva situazione lavorativa contrattuale presente al momento dell'evento invalidante (ottobre 2000) e persistente oramai dal gennaio 1995.

D'altronde, gli accertamenti amministrativi non hanno permesso di poter avallare l'asserzione dell'assicurata; ella aveva sostenuto di essersi trovata nell'obbligo di dover diminuire dal 01 gennaio 1995 la sua presenza lavorativa dal 100% al 50% per esclusive ragioni di salute ed aveva così richiesto implicitamente che il suo grado di invalidità fosse stabilito per rapporto alle sole incapacità lavorative e al guadagno riscontrabili nello svolgimento di attività lucrativa ad orario completo.

 

In casu, occorre però sottolineare che nemmeno i periti del SAM, interpellati nell'intento di chiarire la questione, hanno potuto convalidare l'affermazione dell'assicurata e ciò semplicemente per la mancanza di prove mediche precise e concrete al riguardo.

 

In sede di opposizione, le ribadite argomentazioni e la documentazione prodotte dall'assicurata sono state, come prassi impone, sottoposte al vaglio del competente Servizio medico regionale Al (SMR).

 

A questo proposito, è d'uopo precisare che il parere scaturito dall'esame del SMR non gioca a favore della tesi sostenuta dall'assicurata. Intanto, si sottolinea che la semplice distinta riassuntiva delle spese di cura medica, fornita da parte della Cassa malati, rispettivamente l'affermazione del curante Dr. __________ recante data 06 aprile 2004, non possono assumere una valenza probatoria in - merito alla capacità di lavoro effettiva, non essendo assolutamente suffragate e comprovate dà referti oggettivi e da elementi clinici inequivocabili.

D'altro canto, si deve rilevare che l'affezione reumatica è stata documentata ed evidenziata nel corso del 1998, con un peggioramento insorto poi nel corso dell'anno 2000, in epoche tuttavia sempre successive al gennaio 1995. Per quanto attiene poi all'affezione di natura psichica, va detto che la stessa si è manifestata ed ha richiesto un trattamento specialistico a partire sempre dall'anno 2000.

 

Pertanto, non essendo stati ravvisati fattori tali da inficiare la bontà della decisione impugnata, l'operato dell'amministrazione deve essere tutelato." (doc. AI 59)

                                     

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA l’assicurata ha ribadito quanto chiesto con l’opposizione precisando:

 

"  (…)

D. Da parte mia già in fase di istruttoria della domanda Al e più precisamente al momento della visita a domicilio dell'assistente sociale dell'AI signora __________, avevo fatto notare in modo perentorio che il danno alla salute era già stato all'origine della riduzione della mia attività lucrativa in qualità di impiegata Centralino/Ricezione alla __________ SA di __________, dal 100% al 50% era stata messa in atto dal 01 gennaio 1995.

Fatto presente questa situazione di fatto, avevo pure osservato che la mia pratica doveva essere valutata secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI & 16 LPGA, ossia il metodo applicabile per determinare l'invalidità di un assicurato che esercita unicamente un'attività lucrativa e non l'applicazione del metodo misto come applicato dall'Ufficio Al. Applicando questo criterio di valutazione i parametri della decisione sarebbero stati sicuramente altri, ed il mio grado d'invalidità sarebbe stato superiore ovvero, mi sarebbe stata riconosciuta una rendita intera. Al massimo la mia domanda era riconosciuta tardiva giusta l'art. 48 cpv. 2 LAI.

 

Mi riconfermo quindi integralmente alle considerazioni espresse nella mia opposizione del 16 aprile 2004 ed alla documentazione allegata alla stessa.

 

A suffragio della mia posizione allego la seguente nuova documentazione:

 

 

●  Rapporto __________ di __________ del 18.10.1994 in merito alla risonanza magnetica della colonna vertebrale lombare nel quale si evincono le seguenti conclusioni:

 

    - Discopatie L3-S1

 

    - A livello L4-L5 canale vertebrale stretto e restringimento dei

recessi vertebrali e protrusione discale dorsale mediana medio-laterale bilaterale con ulteriore restringimento della situazione a livello del canale vertebrale e dei recessi.

 

 

● Rapporto circostanziato del Prof. __________ dell'__________ di __________ all'attenzione del mio medico curante Dr. __________ di __________ del 23.01.1995, si rileva in particolare:

 

    -                                 La diagnostica per immagine ha evidenziato una stenosi (relativa)

del canale spinale nel tratto L4-S1 con protrusione distale in sede L4-L5 e L5-S1 dominate in L4-L5 ma senza segni evidenti di compressione radicolare.

 

    - Questi reperti spiegano in modo esauriente il quadro clinico

osservato che è quello di un'insufficienza segmentaria L4-L5 e L5-S1 con epicentro sul lato sinistro e segni irritativi riflessi a carico delle articolazioni vertebrali post. e delle inserzioni ligamentare

 

    - La situazione viene naturalmente accentuata dalla presenza di un

canale stretto (tuttavia non sintomatico in tale senso) e dalla presenza di una degenerazione discale bisegmentaria.

 

● Rapporto di degenza del __________ di __________ del 17.03.1995 per degenza dal 24.01.1995 al 14.02.1995.

 

●  Fotocopia della mia cartella clinica del Dr. __________ di __________,

    che mi ha in cura ininterrottamente dal 23.03.1992.

 

●  Da questo importante documento medico risulta in modo inequivocabile (foglio n°. 1) che dal 21.10.1994 ero stata dichiarata inabile al lavoro nella misura del 50%, in data 27.12.1994 un'inabilità lavorativa del 100% e che a partire dal 01.01.1995 il mio medico curante mi aveva riconosciuto un'inabilità lavorativa e lucrativa definitiva del 50% a partire dal 01.01.1995.

 

●  Con certificazione del 13 luglio 2004 il mio medico curante Dr. __________ di __________, ha pure attestato quanto segue:

 

    - Facendo riferimento alla decisione Al del 08.07.2004, tengo a

precisare che il mio certificato del 06.04.2004 è stato redatto in base alla cartella clinica, poiché ho in cura la paziente dal 23.03.1992. Come prova che la paziente era effettivamente in cura per lombalgia dal 1994, allego copia del referto RMI del 18.10.1994, dei rapporto del Prof. __________ del 23.01.1995 e del rapporto di terapia intensiva a __________ del 17.03.1995.

 

●  Dalla documentazione già presentata nella mia opposizione del 16.04.2004 (1. dichiarazione __________, 2. cert. med. Dr. __________, 3. cert. med. Dr. __________, 4. distinta costi C.M.) e dai documenti allegati alla presente, risulta in modo inequivocabile che ho potuto continuare la mia attività lavorativa con grado di occupazione al 50% a presenza sul lavoro ridotta di conseguenza a 1/2 giornata lavorativa.

 

La mia incapacità lavorativa è dunque iniziata in data 01.01.1995." (doc. I)

 

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame riconfermandosi nella propria decisione su opposizione:

 

"  preso atto dell'allegato ricorsuale, ritenuto che la ricorrente ha prodotto nuovi documenti medici a suffragio delle proprie argomentazioni abbiamo valutato, in base a questi ultimi, se vi sono i presupposti per ritenere una inabilità lavorativa della ricorrente del 50% già a partire dal 01.01.1995.

 

Come già trattato in sede di opposizione, dalle considerazioni mediche che alleghiamo alla presente si evince che non è dimostrata una inabilità lavorativa di lunga durata dovuta a danni alla salute per il periodo 1994-2000, riconosciuta a partire dall'anno 2000, e che non trova giustificazione medica oggettiva l'interruzione parziale del lavoro (50%) da parte della ricorrente a partire dall'01.01.1995.

 

Per il resto lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, della quale postula l'integrale conferma." (doc. IV)

                                     

                               1.5.   Con osservazioni 3 novembre 2004 l’assicurata ha precisato:

 

"  Preso atto del contenuto del documento IV Bis "Annotazioni del medico" redatte dal medico responsabile del Servizio Medico Regionale (SMR) Dr. __________ in data 30.09.2004, mi permetto osservare in particolare quanto segue:

 

1.   "1998 per la fibromialgia e la depressione e maggio 1998 per la sindrome miolodisplastica (non influente sulla CL)":

 

Il reumatologo Dr. __________ di __________ nel suo certificato medico del 13.04.2004 rilevava in particolare:

"Essa si è presentata da me per dei dolori in particolar modo a livello della colonna nella zona lombare, nonché a livello dell'anca e del gluteo di sinistra, ma anche con dei disturbi di tipo diffuso, persistenti ormai da circa 2-3 anni - omissis -. Le indagini cliniche da me effettuate avevano poi posto il sospetto di una problematica fibromialgica - omissis -.

I valori sanguigni sono comunque rimasti inalterati durante questi anni mentre si è assistito alla progressione delle sintomatologia dolorosa in particolar modo della colonna vertebrale, ma anche dei disturbi a carattere fibromialgico".

Il dr. __________ fa risalire la fibromialgia ca. 2-3 anni prima del 1998 vale a dire 1995 e non 1998 come affermato dal dr. __________.

 

2.   "il controllo neurochirurgico ha avuto luogo nel gennaio 1995 - nel suo rapporto il Prof. __________ discute delle opzioni terapeutiche, non depone per IL".

 

Sono stata inviata dal mio medico curante dr. __________ di __________ per un consulto specialistico dal Prof. __________. Risulta chiaro che nella sua qualità di "consulente specialista" non si sia espresso circa un eventuale IL non essendo d'altronde stato espressamente richiesto, lasciando il compito al medico curante.

 

3.   "I controlli medici attestati con fatture di cassa malati - vedi doc. prodotti in sede d'opposizione - sono stati effettuati da diversi sanitari, cito dr. __________ ginecologo, la d.ssa __________ oftalmologa, il dr. __________ ematologo, il dr. __________ endocrinologo e il dr. __________ otorinolaringoiatra. Si tratta di specialisti che hanno avuto modo di vedere la paziente per processi estranei alla problematica della colonna".

 

Dalla documentazione della cassa malati __________ prodotta in sede di opposi­zione - le prestazioni emesse dagli specialisti citati dal dr. __________ ammontano a Fr. 1'385.80 su Fr. 41'898.20 - ossia Fr. 40'512.40 sono riconducibili a pre­stazioni per cure della colonna e della fibromialgia.

Vorrei fare osservare che le prestazioni effettuate dal Dr. __________ - ematologo - sono destinate alla cura della mia malattia. Infatti ad intervalli di 4 mesi e a dipendenza dei risultati precedenti, magari dopo ogni mese, mi sottopongo a questi esami c/o lo studio del dr. __________, reumatologo, __________ e ciò per tutta la vita!

 

4.   "Nella cartella clinica del dr. __________ si trovano annotate date di incapacità lavorativa; esse sono documentate per inizio e fine".

 

Documentate per inizio e fine sono le inabilità lavorative al 100% durante la mia attività di 1/2 giornata (1995-2000).

                                L'inabilità lavorativa definitiva per malattia è a partire dal 01.01.1995.

Mi permetto allegare un nuovo certificato medico redatto in data 29.10.2004 dal mio medico curante dr. __________ di __________. Da questo nuovo documento si rileva che "In conclusione la paziente è stata abile al 50% in modo definitivo per persistente lombalgia su discopatia da L3 a S1 con protrusione discale L4 - L5 dal 01.01.1995".

 

Tengo inoltre a precisare che pur avendo avuto diritto alla richiesta di una 1/2 rendita per il periodo 1995-2000 non ho inoltrato-domanda alcuna per motivi personali. Desidero pure far notare che dal 01.11.1986 fino al 31.12.1994 (8 anni) ho svolto un'attività lucrativa al 100%(vedi dichiarazione datore di lavoro -__________ - del 17.03.2004).

 

In conclusione riconfermo integralmente le mie argomentazioni sviluppate nel ricorso no. 32.2004.64 inoltrato a codesto Tribunale in data 07.09.2004.

 

Visto quanto sopra, postulo cortesemente che il mio ricorso venga accolto." (doc. VIIIbis)

 

                               1.6.   Con osservazioni 12 novembre 2004 l’UAI ha precisato:

 

"  Con riferimento a quanto in oggetto non abbiamo particolari osservazioni da formulare e rinviamo per l'essenziale alle argomentazioni già esposte in precedenza (cf. risposta del 04.10.2004) ed alle annotazione del SMR del 30.09.2004, confermando integralmente la decisione su opposizione.

 

Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (doc. X)

 

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del 4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg., del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26 ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98]).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è anzitutto sapere se, come sostenuto nel gravame, l’invalidità dell’assicurata debba essere determinata secondo il metodo ordinario (cfr. infra) oppure, come sostenuto dall’amministrazione, in applicazione del metodo misto (cfr. consid. 2.5).

 

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1. gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

 

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

                                         70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità
(DTF 129 V 222; cfr. anche STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1 [I 600/01], del 3 febbraio 2003 nella causa R. [I 670/01] pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1 [I 761/01] pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1 [I 26/02]; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2 [I 475/01]).

 

                               2.3.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b [I 148/98]; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B. [I 441/99], del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98] consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                               2.4.   Se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2002) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. pag. 199).

 

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

 

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

 

                                         Al proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit., pag. 211).

 

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                               2.5.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

 

“ Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

 

                                         Giusta l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)

 

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

 

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.

 

 

                               2.6.   L’assicurata contesta l’applicabilità in concreto del metodo misto in base al quale l’amministrazione ha stabilito un tasso complessivo d’invalidità del 51% con consecutivo diritto all’erogazione di una mezza rendita dal 1. ottobre 2001. L’insorgente sostiene che, essendo essa da considerare esclusivamente quale salariata, il calcolo dell’invalidità deve essere calcolato unicamente secondo il metodo ordinario, ciò che le consentirebbe di beneficare di una rendita intera.

                                         A sostegno di questa tesi l’assicurata ha affermato di aver ridotto la propria attività lavorativa dal 100% al 50% dal 1° gennaio 1995 unicamente per motivi di salute, producendo attestazioni mediche che lo proverebbero (doc. B, C, D, E, F e VIIIbis).

                                         L’UAI  sostiene per contro che non è provata un’inabilità lavorativa dell’assicurata nel periodo 1994-2000 e che agli atti non è ravvisabile alcun elemento giustificante una riduzione del 50% dell’attività di salariata dal 1° gennaio 1995 per motivi medici. L’amministrazione ritiene pertanto di aver agito correttamente nell’applicare il metodo misto, l’assicurata essendo da considerare quale salariata in misura del 50% ed in egual misura quale persona senza attività lavorativa.

 

                               2.7.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

 

                                         Nella fattispecie in esame, al fine di accertare l’effettivo stato di salute dell’assicurata e le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa, nonché per chiarire la situazione all’epoca in cui essa ha ridotto la propria attività lavorativa (doc. AI 25, 26), l’UAI ha ordinato una perizia pluridisciplinare presso SAM. Nel relativo referto 13 ottobre 2003 viene in particolare evidenziato:

 

"  5       DIAGNOSI

5.1  Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

 

Depressione ricorrente, episodio attuale di gravità media. Fibromialgia.

 

Sindrome lombospondilogena cronica con/su:

- discopatia L3-L4,

- avanzata osteocondrosi L4-S1.

 

Periartropatia omeroscapolare tendinotica a ds.

 

 

5.2  Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

 

Sindrome mielodisplastica.

 

Incipiente poliartrosi alle dita.

 

Alluce valgo bilat.

 

Sovrappeso con BMI 30.

 

Iperuricemia.

 

 

 

6       DISCUSSIONE

 

La 54enne peritanda, d'origine ticinese, dopo le scuole dell'obbligo frequenta una scuola, durante due anni, nel Ct. San Gallo (corsi linguistici). A partire dal 1965 lavora come impiegata d'ufficio presso vari datori-di lavoro. Sposatasi diminuì il pensum lavorativo per dedicarsi alla famiglia. Nel periodo 1975-76 vi fu un'incapacità lavorativa di non lunga durata. Riprende poi l'attività d'impiegata d'ufficio a metà tempo. Da ultimo è presso la __________, sino al licenziamento del 30.11.2001. L'A. era in malattia dal 30.10.2000. Il reumatologo dr. __________ valuta un'incapacità del 40%. Nel gennaio 2002 il dr. __________, psichiatra, parla di diminuzione del rendimento del 100%.

 

Durante il soggiorno presso il SAM, abbiamo così potuto evidenziare le seguenti patologie limitanti la capacità lavorativa dell'A.:

 

 

Patologia psichiatrica

 

L'A. è seguita dal dr. __________ ed è stata presentata al dr. __________, che trova una depressione ricorrente, episodio attuale di gravità media. L'A. presenta un'incapacità lavorativa del 70%. La prognosi a medio - lungo termine è poco favorevole e dipenderà dall'evoluzione dei disturbi psichici e da un eventuale aumento della terapia antidepressiva. Consiglia di rivalutare il caso tra qualche anno. L'A. presenta sensi di colpa, di vergogna, manifestazioni somatiche dolorose, importante stato d'ansia, preoccupazioni eccessive ed una forte diminuzione dell'autostima.

 

 

Patologia reumatologica

 

L'A. è seguita dal reumatologo di fiducia dr. __________. E' stata presentata al nostro consulente dr. __________, che valuta l'A. incapace al lavoro nella misura del 40% come impiegata d'ufficio. Il decorso della fibromialgia è cronico e per le alterazioni degenerative lombari non è da prevedere, a medio - lungo termine, un cambiamento. Ciò nonostante non si può prevedere l'eventuale evoluzione verso una sindrome da insufficienza segmentale / instabilità, fenomeni di neurocompressione o peggioramento della stenosi spinale. Non vi sono provvedimenti sanitari atti a migliorare la capacità lavorativa dell'A.

 

 

Patologia ematologica

 

Dal 2000 è conosciuta una sindrome mielodisplastica e regolarmente l'A. è controllata con esami di laboratorio (ematologia). Per meglio valutare questa patologia l'abbiamo presentata alla nostra consulente dr.ssa __________. Al momento della dettatura di questa perizia non eravamo ancora in possesso della sua valutazione. Al momento della ricezione del consulto invieremo un commento supplementare all'UAI nei riguardi della capacità lavorativa dell'A. Sicuramente si tratta di una patologia da controllare regolarmente dal lato ematologico per poter introdurre le terapie del caso se dovesse subentrare un peggioramento.

 

Non vi sono altre patologie che limitano la capacità lavorativa dell'A. Alcune delle patologie, citate al punto 5.2, sono già state valutate dai nostri consulenti.

L'A. presenta un sovrappeso ed un'iperuricemia, ben accessibile a misure dietetiche, eventualmente associate all'assunzione di medicamenti.

Il medico di famiglia dr. __________ ha già ricevuto una copia degli esami di laboratorio.

 

 

 

7       VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

 

L'A. presenta una capacità lavorativa del 30% come impiegata d'ufficio/segretaria ed in attività simili.

 

 

 

8       CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

L'A. presenta, in particolare, patologie a livello psichico e reumatologico. La psicopatologia ha un influsso preponderante sulla capacità lavorativa dell'A.

 

A fine ottobre 2000 è subentrato un peggioramento della capacità lavorativa dell'A. superiore al 20%.

 

Valutiamo l'A. abile al lavoro nella misura dello 0% come segretaria ed in attività simili dall'ottobre 2000 sino al marzo 2001 (inizio delle cure psichiatriche e soggiorno in Clinica specialistica). Successivamente è subentrato un leggero miglioramento.

 

Dall'aprile 2001 valutiamo l'A. abile al lavoro nella misura del 30% come impiegata d'ufficio, segretaria ed in attività simili. Si tratta dunque di un'attività a tempo pieno durante ca. due ore al giorno.

 

Successivamente all'aprile 2001 non è subentrato alcun miglioramento della capacità lavorativa dell'A.

 

Dal lato psichiatrico la prognosi a medio - lungo termine è poco favorevole. L'A. è limitata dai sensi di colpa, vergogna, stato d'ansia, preoccupazioni eccessive, diminuzione dell'autostima.

 

 

 

9       CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

Anche in altre attività simili a quella d'impiegata d'ufficio ed in attività leggere l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 30% dall'aprile 2001 e continua.

 

E' importante che l'A. continui le cure in atto, in modo particolare psichiatriche.

 

La prognosi a medio e lungo termine suona poco favorevole; non si può escludere, però, un miglioramento. Per questo motivo consigliamo di rivalutare il caso tra uno - due anni dopo aver ascoltato il parere dei curanti ed in modo particolare dello psichiatra di fiducia. Se la patologia psichiatrica dovesse guarire completamente l'A. potrebbe raggiungere una capacità lavorativa del 60% come impiegata d'ufficio, in attività simili ed in attività leggere (vi è una limitazione del 40% dovuta ai problemi reumatologici)." (Doc. AI 28)

 

                                         In data 20 ottobre 2003 l'UAI ha posto le seguenti domande complementari ai periti del SAM:

 

"  A complemento del referto peritale stilato in data 13.10.2003, considerato che il caso è da valutare a norma dell'art. 4 + 5 LAI (casalinga al 50% e salariata al 50%), vi invitiamo a volerci comunicare le limitazioni funzionali in ambito domestico presentate dall'assicurata.

 

Inoltre, visto che l'assicurata dal 1994 ha dovuto diminuire, causa problemi allo stato di salute, la percentuale di lavoro del 50%, necessitiamo sapere se già a quel tempo presentava una limitazione della capacità lavorativa tale da giustificare una riduzione dell'attività del 50%, visto che nel referto avete indicato quanto segue: "a fine ottobre 2000 è subentrato un peggioramento della capacità lavorativa superiore al 20%." (doc. AI 30)

 

                                         I periti con scritto 3 novembre 2003 hanno risposto come segue:

 

"  Volentieri rispondiamo alle domande poste nella sopraccitata lettera.

 

Come casalinga valutiamo l'assicurata abile al lavoro nella misura del 50%. Si tratta di un'attività durante tutta la giornata, ma con rendimento ridotto della metà; questo rendimento è dovuto al fatto che l'assicurata può eseguire solo lavori leggeri e lavorerà con più calma ed avrà bisogno di pause per riposarsi.

 

Non siamo in grado di rispondere alla domanda se nel 1994 vi fosse già una riduzione della capacità lavorativa del 50%. Non avendo atti medici precisi e codificati la capacità lavorativa non possiamo risalire sino al 1994. Con sicurezza possiamo far partire  l'incapacità lavorativa dall'ottobre 2000, rispettivamente dall'aprile 2001, come da noi descritto alla pagina 11 della perizia." (doc. AI 31)

 

                                         Nella sua “proposta” del 18 novembre 2003 il dr. __________ del SMR ha osservato:

 

"  la perizia SAM giustifica un IL del 70% quale salariata. Teoricamente viene valutata un IL quale casalinga del 50%.

Viene definito che l'A deve essere valutata secondo l'art. 4 + l'art. 5.

 

Possiamo trasmettere l'incarto per l'inchiesta casalinga." (doc. AI 33)

                                        

                                         Nelle successive annotazioni del 6 maggio 2004, sempre il dr. __________ ha osservato:

 

"  La perizia SAM determina un’ IL del 70% dal 4.01 nella sua professione prevalentemente per la problematica psi e reumatica presente.

Come casalinga è stata valutata inabile al 52%.

Globalmente viene ritenuta invalida al 51%.

 

Ora l'A. contesta tale valutazione basata sulla valutazione del caso secondo l'art. 4 +5. L'A. indica che per motivi di salute l'attività è stata ridotta già nel 95. Presenta un certificato dal DL e dal medico che attesta tale affermazione senza ulteriore documentazione a proposito. Come prova produce una documentazione di CM che mostra un'elevata spesa sanitaria per giustificare tale impedimento.

 

Tale limitazione non è documentata. La spesa sanitaria non può rispecchiare con certezza il limite dell'IL. Le affermazioni dell'A indicano che un effettivo peggioramento è subentrato tra il 98 e 2000. La riduzione dell'attività risale al 95.

 

L'affezione reumatica viene evidenziata dalla documentazione nel 98 con peggioramento dal 2000. Per la sindrome fibromialgica un’ IL in attività leggera non giustifica un impedimento del 50% se non vengono evidenziati elementi d'alterazione d'origine psi. L'affezione psi che ha peggiorata la patologia fibromialgia è stata evidenziata nel 2000 come ne risulta della documentazione presente.

 

Per tali osservazioni ritengo non giustificato ritenere l'A completamente salariata.

Ritengo che elementi oggettivi non sono presenti per giustificare un cambiamento della nostra decisione." (doc. AI 58)

 

                                         Nelle sue annotazioni del 30 settembre 2004 il medico responsabile del SMR, dr. __________ ha osservato:

 

"  L’assicurata non contesta il contenuto della documentazione medica se non per quanto riguarda la data d'insorgenza del danno alla salute con influsso sulla CL.

La documentazione medica permette di ammettere che le cure, in particolare per i disturbi del rachide, risalgono agli anni 94/95. Questo dato è stato ripreso anche nell'anamnesi della perizia SAM.

Per quanto riguarda eventuali incapacità lavorative si rileva:

 

1.   Il dr. __________, curante di base, nel suo rapporto per l'AI non fa

alcuna menzione di una data di IL se non a partire dal 26.10.2000. Le diagnosi poste hanno la data 1994 per la stenosi del canale spinale con protrusione discale, 1998 per la fibromialgia e la depressione a maggio 98 per la sindrome mielodisplastica (non influente sulla CL).

 

2.   il controllo neurochirurgico ha avuto luogo nel gennaio 95

(risonanza magnetica dell'ottobre 94). Nel suo rapporto il Prof. __________ discute delle opzioni terapeutiche, non depone per IL.

 

3.   I controlli medici attestati con fatture di cassa malati, vedi doc. prodotto in sede d'opposizione, sono stati effettuati da diversi sanitari, cito il Dr. __________ ginecologa, la dr.ssa __________ oftalmologa, il dr. __________ ematologo, il dr. __________ endocrinologo e il dr. __________ otorinolaringoiatra. Si tratta di specialisti che hanno avuto modo di vedere la paziente per processi estranei alla problematica della colonna (es. disturbi ginecologici con disturbi della menopausa, disturbi visivi ecc.).

 

4.   Nella cartella clinica del dr. __________ si trovano annotate date di

      incapacità lavorativa; esse sono documentate per inizio e fine.

 

Si considera inoltre che dal lato reumatologico il perito dr. __________, dopo l'esame clinico completo, depone per un'IL del 40% e, valutando le possibilità integrative, indica che l'attività già svolta di segretaria sarebbe adatta allo stato di salute.

La malattia del rachide è una di quelle evolutive nel senso di un peggioramento strutturale (non sempre sintomatico). Non si può negare che i disturbi attuali, peggiorati dalla percezione del dolore, non potevano essere di tale intensità anche all'inizio, eccetto per fasi di recrudescenza.

 

Si deve dunque concludere:

 

1.                                   il danno alla salute con influsso sulla CL per lunga durata non è dimostrato per il periodo 1994-2000, poiché da nessuna parte documentato in tal senso; anzi vi sono note di IL 0% per i periodi dal 95 in poi.

 

2.   questo può essere ammesso dall'anno 2000 (anche se lo psichiatra non si è accorto che il collega curante dr. __________ attestava IL per i disturbi del rachide e non per la patologia psichiatrica).

 

3.   L'interruzione parziale del rapporto di lavoro non trova giustificazione medica oggettiva. L'IL attuale per la stessa attività, dal lato dei disturbi dell'apparato locomotore, è ancora superiore a quella scelta dall'assicurata nel 95." (doc. IVbis)

 

                                        

                               2.8.   Occorre anzitutto rilevare che le succitate risultanze peritali non contengono elementi sufficienti per poter stabilire quale fosse, all’epoca in cui l’assicurata ha ridotto al 50% la propria attività lavorativa, il suo stato valetudinario e quindi se questo - e non altre circostanze - abbia determinato la scelta di non più dedicarsi in misura completa all’attività professionale. A questo riguardo dagli ulteriori atti all’inserto emerge tuttavia in particolare che:

 

-          il dr. __________, psichiatra, nel suo rapporto 17 gennaio 2002, attestando una depressione ricorrente con somatizzazione fibromialgica, ha dichiarato che dal 1994 l’assicurata è in osservazione per la progressione di una discopatia e che dall’ultimo intervento del 1987 (cisti ovarica) essa è caduta in uno stato depressivo importante senza remissione in seguito a forti dolori (doc. AI 13, 14);

 

-          con rapporto 18 dicembre 2001 il dr. __________ ha certificato che l’assicurata soffre di fibromialgia, sindrome depressiva e sindrome mielodisplastica da gennaio 1998 e di stenosi del canale spinale dal 1994 (doc. AI 10); con certificato 6 aprile 2004 il medesimo sanitario ha attestato che l’assicurata ha diminuito la propria attività lavorativa al 50% dal 1. gennaio 1995 per malattia (sub doc. AI 53); con successivo certificato 29 ottobre 2004 il sanitario ha in particolare precisato che l’assicurata è in sua cura dal marzo 1992, che nell’ottobre 1992 vi è stata una “riacutizzazione di lombalgia, presente da qualche anno”, che  nell’ottobre 1994  ha avuto luogo una “recidiva di lombalgia”,  che l’assicurata ha quindi “seguito un ciclo di terapia ambulatoriale”, che l’incapacità lavorativa della stessa è stata del 50% da novembre a fine dicembre 1994, che a motivo di persistenti dolori lombari “alla paziente era imponibile un’attività lavorativa ridotta al 50% dal 1.1.1995” e che da fine gennaio a metà febbraio 1995 ha avuto luogo una degenza per una fisioterapia intensiva (doc. VIII/bis);

 

-          l’assicurata è in cura dal dr. __________ dal 11 maggio 1998, per dolori alla colonna lombare, all’anca e al gluteo sinistro nonché per “disturbi di tipo diffuso, persistenti ormai da 2-3 anni” (doc. AI 52; cfr. anche doc. AI 11);

 

-          diversi referti medici confermano l’esistenza di problemi lombari dall’ottobre 1994 (referto radiologico __________ del 18 ottobre 1994, doc. B; referto Dr. __________ del 23 gennaio 1995, doc. C: “questa paziente ha iniziato a presentare verso la metà del 1993 dolori insistenti nel tratto lombare e alla transizione lombosacrale con carattere diffuso ma leggermente più accentuati sul lato sinistro, … questi disturbi sono andati progressivamente accentuandosi per assumere un carattere iperalgico nella primavera del 1994 e… in tale occasione ad un blocco funzionale del tratto lombare inferiore della transizione lombosacrale era andato associandosi un violento dolore sotto la pianta del piede sinistro…”);

 

-          in data 17 marzo 2004 la __________, già datore di lavoro  dell’assicurata, ha dichiarato che l’assicurata, attiva a tempo pieno dal 1986 e sino al 31 dicembre 1994, per motivi di salute ha in seguito ottenuto una riduzione delle ore lavorative passando ad un grado d’occupazione del 50% (doc. AI 51; cfr. anche doc. AI 16, 17);

 

-          in occasione dell’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica eseguita nel febbraio 2003 l’assicurata ha riferito di aver ridotto la percentuale lavorativa per motivi di salute (doc. AI 24, 37); l’assistente sociale, rilevando come “la signora ha fornito dettagli ed esposto con chiarezza l’evoluzione della malattia e la passione per il proprio lavoro. Sono stati infatti i dolori, accentuatisi sempre più negli ultimi anni, che l’hanno portata a ridurre e poi interrompere l’impegno, non altre motivazioni. Precisa anche come per anni si sia riferita a personale domestico per la cura della casa pur di continuare a lavorare a tempo pieno”,  ha quindi proposto “di procedere ad una valutazione secondo l’art. 4 LAI”  (doc. AI 24).

 

                                         Alla luce delle suevidenziate emergenze istruttorie (cfr. in particolare le attestazioni dei medici curanti __________ e __________ e del dr. __________, alle quali, in assenza di concludenti elementi di valutazione evincibili dalle risultanze peritali [cfr. perizia SAM e relativo complemento 3 novembre 2003] appare in casu più che giustificato attribuire rilevanza probatoria) e ritenuta l’assenza di altrettanto validi elementi probatori di segno contrario appare giustificato ritenere, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. pro multis DTF 125 V 195 consid. 2 e rif., 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a), che a determinare RI 1 (madre di una figlia nata nel 1971 e rimasta sempre attiva professionalmente a tempo pieno dal 1986 a fine 1994) a ridurre da gennaio 1995 la propria attività lavorativa dal 100% al 50% sono stati motivi di salute, segnatamente l’esistenza di comprovati disturbi lombari presenti già a far tempo dal 1992-1993 ed in seguito progressivamente accentuatisi.

                                         Deve di conseguenza presumersi che senza soffrire di un danno alla salute - e indipendentemente dall’effettivo grado di incidenza dello stesso sulla capacità al lavoro (una non trascurabile incapacità risulta comunque essere stata presente a partire dagli ultimi mesi del 1994, cfr. le attestazioni del dr. __________) - l’assicurata avrebbe con ogni verosimiglianza esercitato (meglio: continuato ad esercitare) attività lucrativa a tempo pieno anche da gennaio 1995 in poi.

 

                                         Il calcolo dell’invalidità deve quindi nella specie essere operato esclusivamente secondo il metodo ordinario applicabile a persone con attività lucrativa (cfr. consid 2.2).

 

                               2.9.   Per quanto riguarda ora la graduazione dell’invalidità, alla luce di suddette risultanze peritali – per altro incontestate e a cui va senz’altro attribuita forza probante piena (cfr. in argomento DTF 127 V 294, 125 V 352, 123 V 176, 122 V 161; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M. consid. 2b, del 14 aprile 1998 nella causa O.B., del 28 novembre 1996 nella causa G.F., del 24 dicembre 1993 nella causa S.H., del 22 maggio 1995 nella causa A. C; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; STCA del 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31) - è da ritenere che l’assicurata, da considerarsi, come visto, esclusivamente quale persona esercitante attività lucrativa, presenti un’incapacità al lavoro e, di riflesso al guadagno pari al 70% (tale - e non quella del 50% erroneamente indicata dall’UAI - è la percentuale d’incapacità lavorativa espressa dai periti e di certo presente ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI dall’ottobre 2000, cfr. perizia SAM, pag. 11), con consecutivo diritto all’erogazione di una rendita intera dall’ottobre 2001.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

                                          La decisione su opposizione 8 luglio 2004 è annullata.

       RI 1 ha diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° ottobre 2001.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                     

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti