Raccomandata |
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Incarto n.
BS/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 30 luglio 2004 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe
1966, di professione venditrice presso una boutique, è stata posta al beneficio
di una rendita intera d’invalidità dal 1° settembre 1999 e di una mezza rendita
dal 1° marzo 2002 (cfr. decisioni 11 luglio 2002, cresciute in giudicato, doc.
AI 38).
Al fine di stabilire il suddetto diritto alla rendita, nel corso
dell’istruttoria amministrativa l’assicurata è stata sottoposta ad una perizia
reumatologica a cura del dr. __________ il quale, nel rapporto 8 marzo 2002
aveva diagnosticato delle dorsalgie persistenti di carattere meccanico dopo
fratture vertebrali nell’ambito di un’osteoporosi acuta idiopatica associata a
gravidanza e ritenuto la stessa abile nella propria professione di venditrice,
qualificata come attività leggera e variata, al 50% (doc. AI 27).
Avendo il succitato sanitario ipotizzato un completo ripristino della capacità
lavorativa nei sei mesi successivi alla perizia, nel mese di settembre 2002
l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha avviato d’ufficio una procedura di
revisione della rendita (doc. AI 39).
Dopo aver raccolto i rapporti dei medici curanti ed il questionario compilato
dal datore di lavoro dell’assicurata, con decisione 18 giugno 2003 l’Ufficio AI
ha soppresso la mezza rendita sulla base delle seguenti motivazioni:
" La documentazione medica specialistica acquisita all'incarto (perizia dr. __________ del 08.03.2002) certifica una completa incapacità di lavoro fino al 04.03.2002.
Dal 05.03.2002 la capacità lavorativa risulta essere del 50% e questo per i 6 mesi successivi.
Tale periodo di parziale incapacità serviva per una sua progressiva reintroduzione nel lavoro a tempo pieno.
Attualmente lei è quindi da ritenere abile al lavoro nella misura del 100% e questo senza alcuna limitazione.
Da notare inoltre che il dr. __________, nel suo rapporto del 28.04.2003, descrive un'osteopenia stazionaria mentre il suo curante (dr. __________) non oggettiva cambiamenti della diagnosi e della situazione clinica rispetto al rapporto peritale del dr. __________.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita si estingue.
Decidiamo pertanto:
1. La soppressione della rendita è effettiva dalla fine del mese
seguente la data d'intimazione della decisione.
2. Un ricorso contro la presente decisione non ha effetto sospensivo (art. 66 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e art. 97 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS))." (Doc. AI 50)
1.2. Contro la
decisione amministrativa l’assicurata si è tempestivamente opposta, facendo
presente che il suo stato di salute, essendo rimasto invariato, non ha subito
alcun miglioramento al fine di giustificare la soppressione della mezza
rendita. Dal punto di vista professionale essa ha sottolineato come attualmente
possa lavorare solo nella misura del 30%.
1.3. Con decisione 30 luglio 2004 l’amministrazione ha respinto l’opposizione, confermando la soppressione della rendita, facendo presente:
" In sostanza l'assicurata contesta la correttezza della valutazione fatta dalla perizia reumatologica del dottor __________ posta alla base della decisione impugnata. Occorre in proposito sottolineare che la perizia ha integrato nella valutazione l'insieme dei precedenti referti medici relativi allo stato di salute dell'assicurata. La perizia ha valutato lo stato di salute nel suo insieme, compresi i problemi indicati dall'assicurata nella sua lettera d'opposizione dell'8 luglio 2003.
Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).
In concreto la perizia reumatologica 08 marzo 2002 del dottor __________ non offre spunto di critica e può quindi a buon diritto fungere da base della decisione impugnata.
IL certificato medico 29 aprile 2003 presentato dal curante dottor __________ in sede di revisione non oggettiva alcun nuovo elemento (diagnosi e situazione clinica) che non sia già stato preso in considerazione per la valutazione del caso.
Ne discende che la decisione impugnata appare corretta e merita pertanto conferma." (Doc. AI 55)
1.4. Avverso la
succitata decisione RI 1, per il tramite dell’RA 1, ha inoltrato il presente
tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento ed il relativo ripristino della
mezza rendita.
Sostenendo come la prevista ripresa lavorativa formulata dal dr. __________ non
si sia in seguito concretizzata, la ricorrente ha osservato quanto segue:
" Nella procedura di revisione della fattispecie invalidante, l'Ufficio Assicurazione invalidità ha raccolto le indicazioni mediche del curante (cfr. rapporto del 27 settembre 2002 - che si esprime per uno stato di salute da allora stazionario - situazione invariata) e dello specialista dott. med. __________ (cfr. rapporto dell'8 novembre 2002 - che evidenzia una sintomatologia dolorosa, citiamo, "dove è visibile una chiara cifosi, dolori dovuti certamente ad uno scompenso statico e che limitano nettamente l'autonomia della paziente" - chiare limitazioni).
Per certi versi curiosa appare quindi la dinamica degli accertamenti posti in essere dal servizio medico dell'AI nella valutazione di propria competenza. La dott.ssa __________ (cfr. memo del 25 marzo 2003), consiglia all'amministrazione di chiedere un rapporto al dott. med. __________ per verificare l'esistenza di cambiamenti notevoli dello stato di salute dell'assicurata. La stessa dott.ssa __________ (cfr. memo del 10 giugno 2003), conclude il proprio mandato con un salomonico "Visto lo scritto del Dr __________ (che essenzialmente descrive un'osteopenia stazionaria) e quel del Dr __________ che non oggettiva cambiamenti delle diagnosi e della situazione clinica, si ritiene attuabile la proposta del Dr __________ e la ripresa lavorativa al 100%". Peccato che tra i due memo della dott.ssa __________ si inserisca il dott. __________ con un rapporto datato 28 aprile 2003 che ... non dice assolutamente nulla (unica affermazione, se non si considera la firma del rapporto e la data "Non ho più visto la paz. negli ultimi anni, ma ho solo refertato la densitometria del 7.1 1.2002 - vedi allegato"). La densitometria ossea del 7 novembre 2002 (esame esperito durante la procedura di revisione) non mostra inoltre un evidente miglioramento rispetto allo stesso esame eseguito tre anni prima (cfr. reperto 16 dicembre 1999) in particolare alla vertebra L1 e al collo del femore. Giova inoltre rammentare che lo stesso specialista dott. med. __________, nel suo rapporto del 17 dicembre 1999, concludeva evidenziando che "E' difficile prognosticare i margini di miglioramento ancora possibili, questi dipendono anche dal picco di massa ossea di partenza, che non può essere determinato retrospettivamente". Una considerazione che, a non averne dubbi, non poteva essere diversa tre anni dopo (densitometria del 7.11.2002).
Contrariamente a quanto sostiene l'Ufficio Assicurazione Invalidità, nessun miglioramento dello stato di salute è ora ravvisabile e oggettivabile rispetto alla valutazione invalidante posta in essere nell'anno 2002. Trattasi, in buona sostanza, della stessa situazione invalidante valutata in modo diverso. L'Ufficio Assicurazione Invalidità, nella procedura di revisione, ha infatti fondato i propri convincimenti - esclusivamente - su una previsione medica che non si è realizzata (dott. med. __________: "Propongo di riconoscere la paziente inabile al lavoro al 50% a partire dal 5.3.2002 e per i 6 mesi successivi, questo per permetterle una progressiva reintroduzione nel lavoro a tempo pieno. In seguito I'A. dovrebbe essere ritenuta totalmente abile al lavoro").
Ma anche dal punto di vista economico-lavorativo, la fattispecie invalidante non ha subito particolari variazioni: la ricorrente, impiegata 40 ore settimanali sino all'insorgere della malattia invalidante (occupazione 100%), ha inizialmente ridotto la sua attività - per esclusivi motivi di salute - a 6 ore settimanali (occupazione 15% - cfr. questionario del datore di lavoro dell'8 agosto 2000) sino ad essere impiegata - ad oggi - da 12 sino a 15 ore settimanali (occupazione massima 35%).
La ricorrente rimarca come la stessa consulente professionale dell'Ufficio Assicurazione Invalidità, signora __________ (cfr. rapporto 18 luglio 2001), abbia annoverato l'attività di impiegata di vendita "tra le più adatte al danno alla salute" e rimandato la valutazione economica del danno invalidante all'evoluzione dello stato di salute dell'assicurata.
La ricorrente - dal punto di vista lavorativo - ha quindi oggettivamente valorizzato, limitatamente al 30%, la propria capacità lucrativa residua in un'attività confacente.
Per assurdo, il danno invalidante da riconoscere alla ricorrente risultava già all'epoca essere superiore al 50%: la coerenza impone di non contestare ora una fattispecie invalidante sostanzialmente invariata, dandone una valutazione diversa (...). Da questa procedura di riesame Al (lo ribadiamo, fondata su una previsione medica del dott. __________ dell'8.3.2002 che non si è avverata, nel contesto di una malattia definita rarissima e sulla base esclusiva degli stessi elementi medici che hanno dato origine alla decisione iniziale) non si poteva però ragionevolmente attendere una decisione di soppressione della mezza rendita Al." (Doc. I)
1.5. Con risposta di causa 28 settembre 2004 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso (III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).
Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.5. La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258; cfr. anche DTF 130 V 71).
2.6. Nell’evenienza concreta, durante la precedente procedura RI 1
è stata sottoposta ad una visita peritale a cura del dr. __________.
Con rapporto 8 marzo 2002 lo specialista in reumatologia, dopo aver esposto una
dettagliata anamnesi, visitato la paziente e dopo averne valutato lo stato di
salute, aveva posto la diagnosi di “dorsalgie persistenti di carattere
meccanico dopo fratture vertebrali con modica deformazione dei corpi di D6, D8
nel 10/98 nell’ambito di un’osteoporosi acuta idiopatica associata a
gravidanza” (doc. AI 27 pag. 4).
Riguardo all’abilità nell’abituale attività lucrativa, il perito aveva
rilevato:
" L'attività attuale, leggera, variata e adatta, è ancora praticabile in misura completa. Ho discusso con il medico di famiglia, Dr. __________, che ha espresso perplessità e preoccupazione circa l'opportunità di pretendere un ritorno a una piena occupazione troppo rapidamente, in una paziente che ha faticosamente cercato di aumentare progressivamente la propria percentuale di impiego. Vi è in particolare il dubbio che un tale modo di procedere possa bloccare la paziente provocando una regressione invece che una progressione.
Come discusso con la Dott.ssa __________, condivido questa preoccupazione. Ritengo sia più corretto riconoscere all'assicurata un'incapacità lavorativa del 50% da subito e una capacità lavorativa completa, senza limitazioni, fra 6 mesi.
Durante questo periodo l'assicurata dovrebbe a mio avviso beneficiare di un programma di ricondizionamento seguito da un fisioterapista, come precedentemente discusso." (Doc. AI 27)
Interpellato
in seguito dall’UAI, con scritto 12 aprile 2002 (doc. AI 31) il dr. __________
ha in particolare sottolineato di considerare l’assicurata abile al 50% dal
momento della perizia, proponendo quindi “di riconoscere la paziente inabile
al lavoro al 50% a partire dal 5 marzo 2002 e per i 6 mesi successivi, questo
per permetterle una progressiva reintroduzione nel lavoro al tempo pieno. In
seguito l’A. dovrebbe essere ritenuta totalmente abile al lavoro”. Per
quanto concerne invece la determinazione retrospettiva dell’inabilità
lavorativa al 100%, il perito ha proposto di attenersi ai certificati redatti
dai medici curanti.
Facendo decorrere la piena incapacità lavorativa dal settembre 1998, mediante
due decisioni datate 11 luglio 2002 l’amministrazione ha pertanto riconosciuto
alla ricorrente una rendita intera dal 1° settembre 1999 (al termine dell’anno
di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) ed una mezza rendita dal 1° marzo
2002 (doc. AI 38).
2.7. Siccome il
dr. __________ aveva limitato la parziale incapacità lavorativa (50%) per i sei
mesi successivi alla perizia (marzo 2002), per permettere una progressiva e
piena reintegrazione lavorativa, nel mese di settembre 2002 l’Ufficio AI ha
avviato d’ufficio la procedura di revisione, raccogliendo dai diversi medici
curanti i relativi rapporti.
Con rapporto 11 ottobre 2002 il medico curante, dr. __________, ha attestato
uno stato di salute stazionario, rimarcando i persistenti disturbi toracali
(doc. AI 41).
Il 28 aprile 2003 il dr. __________, reumatologo curante, ha precisato di non
aver più visto la paziente, allegando tuttavia una densitometria eseguita il 7
novembre 2002 nonché il suo rapporto redatto l’8 novembre 2002 per il medico
curante avente il seguente tenore:
" Ti ringrazio per l'invio della paz. a margine per un esame di densitometria ossea eseguito con la tecnica DEXA alla colonna lombare ed al collo del femore.
L'esame evidenzia una osteopenia, ancora fisiologica per la sua età alla colonna lombare sia al collo del femore. La soglia dell'osteoporosi è oltrepassata unicamente nella vertebra L1, ciò che non permette comunque di ritenere la diagnosi di osteoporosi.
I risultati sono inoltre perfettamente stabili rispetto ai precedenti esami. La paz. è normalmente mestruata, assume Calcio e Vitamina D.
Considerando lo stato ormonale normale e il decorso densitometrico, ritengo che si possa rinunciare ad ulteriori controlli fino alla menopausa.
La paz. lamenta comunque ancora una sintomatologia dolorosa dorsale, dove è visibile una chiara cifosi, dolori dovuti certamente ad uno scompenso statico e che limitano nettamente l'autonomia della paz.
Dal lato terapeutico manterrei il trattamento di Calcio e Vitamina D, rinuncerei per contro ai bisfosfonati, dei quali non è noto l'effetto a lungo termine sullo scheletro." (Doc. AI 45)
Sulla base di tale documentazione, con nota 10 giugno 2003 la dr.ssa __________ del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) ha formulato le seguenti osservazioni:
" Visto lo scritto del Dr. __________ (che essenzialmente descrive un'osteopenia stazionaria) e quello del dr. __________ che non oggettiva cambiamenti delle diagnosi e della situazione clinica, si ritiene attuabile la proposta del Dr. __________ e la ripresa lavorativa al 100%." (Doc. AI 49)
Di
conseguenza, l’UAI ha soppresso la rendita, potendo l’assicurata riprendere la
propria attività.
2.8. Nel ricorso
l’assicurata contesta sostanzialmente l’esistenza di un miglioramento dello
stato di salute tale da giustificare la soppressione della rendita, facendo
inoltre presente che a seguito della malattia invalidante non può che lavorare
nella misura del 30%.
Occorre qui far presente che i certificati medici raccolti dall’amministrazione
confermano dal punto di vista diagnostico e clinico la situazione presente
all’epoca in cui la ricorrente è stata vista dal dr. __________, il quale aveva
formulato la prognosi di una ripresa lavorativa al 100% dopo sei mesi dalla
perizia 5 marzo 2002.
Nello scritto 8 novembre 2002 il dr. __________ ha infatti escluso l’esistenza
di un’osteoporosi (“La soglia dell’osteoporosi è oltrepassata unicamente
nella vertebra L1, ciò che non permette comunque di ritenere la diagnosi di
osteoporosi”), attestando come i risultati della densitometria ossea
rispecchino quelli eseguiti precedentemente (sub doc. AI 45).
I precedenti esami a cui il dr. __________ fa riferimento sono quelli eseguiti
in occasione delle consultazioni reumatologiche 17 dicembre 1999 e 9 ottobre
2000, tutti presi in considerazione dal perito nel rapporto 8 marzo 2002 (cfr.
pag. 1, doc. AI 27).
Anche il medico curante, dr. __________, sei mesi dopo la perizia, nel rapporto
11 ottobre 2002 ha certificato uno stato di salute stazionario, sottolineando
comunque i persistenti disturbi toracali (doc. AI 41).
Riguardo alla sintomatologia dolorosa dorsale, evidenziata sia del dr. __________
che dal dr. __________, nel succitato rapporto 8 novembre 2002, il perito aveva
fatto presente:
" Le fratture determinano alterazioni modiche della struttura dei corpi vertebrali e non hanno un'influenza rilevante sulla statica della colonna dorsale. Le fratture sono guarite. I controlli radiologici successivi all'episodio acuto non hanno mostrato alcuna deformazione supplementare.
Non vi sono nuove fratture.
Le dorsalgie che la signora __________ presenta attualmente hanno un carattere squisitamente meccanico, legate a posizioni statiche prolungate e sforzi. Clinicamente si osserva una modica diminuzione della mobilità dorsale. Non vi sono al momento della mia visita rilevanti contratture della muscolatura paravertebrale.
Le dorsalgie possono essere spiegate nell'ambito delle modiche alterazioni strutturali che possono influenzare, pur in misura minore, la meccanica della colonna dorsale. Vi è inoltre un contesto di muscolatura debole e un'evidente iperlassità che possono accentuare la disfunzione meccanica.
La signora __________ mostra un'iperlassità che
spiega modici disturbi di carattere meccanico a livello della colonna
cervicale, dei gomiti e delle dita delle mani." (Doc. AI 27)
per
concludere che “l’assicurata afferma di essere limitata nella sua attività
attuale dalle dorsalgie e da un’affaticabilità aumentata. Oggettivamente però
non vi sono limitazioni che impediscono lo svolgimento di un’attività leggere e
adatta, come quella attuale, in misura completa” (punto 2.1. della perizia,
pag. 6).
Orbene, a mente del TCA, non vi sono motivi per mettere in dubbio la
dettagliata ed esaustiva valutazione resa dal perito dr. __________.
Va al proposito ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p.
33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel che riguarda il
medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del
suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc, cfr. anche Meyer‑Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag. 111).
Quindi, la
documentazione medica raccolta dall’amministrazione durante la procedura di
revisione permette di confermare la valutazione peritale in merito al totale
ripristino della capacità lavorativa nell’attuale professione di venditrice a
far tempo, per lo meno, dal mese di settembre 2002 (sei mesi dopo la perizia
del 5 marzo 2002).
Del resto gli atti non attestano un (rilevante) peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata, ciò che avrebbe portato a modificare il giudizio valetudinario a suo tempo espresso dal dr. __________.
Ne consegue che la decisione contestata di sopprimere la mezza rendita merita
conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti