Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
BS |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Raffaele Guffi |
||||||
|
|
||||||
|
con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
|
||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2004 di
|
|
1. __________ 2. __________
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 17 dicembre 2003 emanata da |
|
|
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto in fatto che
- con
decisione 24 giugno 2003 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
riconosciuto a __________ una rendita intera d’invalidità ed una rendita
completiva per il marito __________ ed il figlio __________, il tutto con
effetto dal 1° giugno 2001 (doc. _);
- con scritto 7 luglio 2003 il legale di __________, avv. __________, ha chiesto all’UAI il versamento diretto della rendita completiva per il marito, rispettivamente per il figlio, allegando la decisione cautelare 12 marzo 2002 del Pretore di __________, attestante che i coniugi __________ vivono separatamente dal 1° giugno 2001 e che il figlio __________ è affidato al padre (doc. _);
- a seguito
della richiesta 22 ottobre 2003 dell’avv. __________, volta ad ottenere il
pagamento retroattivo delle due rendite completive (doc. _), mediante lettera
29 ottobre 2003 la Cassa cantonale di compensazione, dopo aver esposto la
normative applicabili alla fattispecie, ha confermato di versare al marito
dell’assicurata le suddette rendite dal mese successivo la notifica
dell’avvenuta separazione comunicata il 7 luglio 2003 (doc. _);
- dopo aver contestato la presa di posizione della Cassa (doc. _), il rappresentante di __________ ha nuovamente sollecitato il versamento retroattivo (doc. _);
- con
scritto 17 dicembre 2003 l’UAI, a firma del giurista, ha confermato il diniego
della succitata richiesta, evidenziando come solo con la comunicazione 7 luglio
2003 sia stato informato della separazione tra i coniugi __________ ed il
conseguente affidamento del figlio al padre (doc. _);
- con
ricorso datato 2 febbraio 2004 l’avv. __________, a nome e per conto di
__________ e __________, ha chiesto l’annullamento della “decisione” 17
dicembre 2003 ed il conseguente versamento nella mani del primo della rendita
completiva del marito e del figlio connesse alla rendita d’invalidità
principale erogata a __________ con effetto retroattivo al 1° giugno 2001,
oltre a interessi del 5% su ogni singola mensilità.
In sostanza i ricorrenti sono dell’opinione che prima del 7 luglio 2003
l’amministrazione sapeva dell’esistenza dei presupposti per versare le rendite
completive direttamente al marito dell’assicurata.
Inoltre essi hanno chiesto di essere posti al beneficio dell’assistenza
giudiziaria;
considerando che in diritto
- il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1);
- ai sensi
dell’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo
con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in
materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Secondo il capoverso 3 le decisioni sono accompagnate da un avvertimento
relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono
interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una
decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato;
- le
decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro
trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate (art. 52
cpv. 1 LPGA).
In via di principio, le disposizioni formali della LPGA (art. 27 – 62 LPGA),
sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge e
pertanto contro tutte le decisioni intimate dopo il 1° gennaio 2003 è data la
facoltà di inoltrare opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA (cfr. Kieser,
ATSG-Kommentar, Basilea 2003, art. 82 N. 8 e 9 pag. 820/1);
- la procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;
- ai sensi
dell'art 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un
termine adeguato, devono essere motivate e contenere le indicazioni sui rimedi
giuridici.
Infine, l’assicurato ha la facoltà di ricorrere al Tribunale contro la
decisione su opposizione entro 30 giorni dalla relativa notifica (cfr. art. 60
LPGA);
- nel caso
in esame, non trattandosi di una decisione su opposizione, di primo acchito il
ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
- inoltre
l’UAI, non accordando la richiesta di versamento retroattivo delle rendite
completive in oggetto, avrebbe dovuto emanare una decisione ai sensi dell’art.
49 cpv. 1 LPGA, munita, fra l’altro, dei rimedi giuridici;
- secondo l’art. 4 lett. 1 del regolamento per il diritto di firma dell’UAI, le decisioni relative ai rifiuti e le riduzioni o soppressioni di prestazioni (in casu si tratta del diniego da parte dell’amministrazione di versare retroattivamente al marito dell’assicurata delle rendite completive) devono essere firmate dalla direzione o da un suo membro insieme al segretario-ispettore;
- pertanto, anche volendo considerare lo scritto 17 dicembre 2003 alla stregua di una decisione, esso non risulta essere stato validamente firmato;
- in queste
circostanze - e a prescindere dal quesito circa la legittimazione ricorsuale
del figlio __________ (cfr. art. 35 cpv. 1 LAI), ancorché rappresentato dal
padre __________ - gli atti sono comunque rinviati all’UAI, competente per
decidere in merito all’erogazione di prestazioni (art. 57 cpv. 1 lett. e LAI),
affinché proceda all’emanazione di una decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA;
- essendo
dunque il ricorso irricevibile e mancando quindi il requisito della probabilità
dell’esito favorevole del processo - uno dei presupposti comulativi per la
concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. fra le tante, DTF 125 V 202
consid. 4a con riferimenti) - la relativa istanza deve essere respinta;
- non sono del resto assegnabili delle ripetibili - l’assicurato, rappresentato da un legale, non è stato infatti indotto, a seguito di un’indicazione errata da parte dell’amministrazione dei rimedi di diritto, ad inoltrare direttamente al TCA il presente ricorso (cfr. un caso in cui questo Tribunale ha riconosciuto delle ripetibili: STCA 22 settembre 2003 nella causa A. W., inc. 38.2003.75) - , ciò che avrebbe reso l’istanza di assistenza giudiziaria priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6 e STFA 9 aprile 2003 nella causa C, U 164/02).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso 2 febbraio 2003 é irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione formale.
2.- L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
|
terzi implicati |
|
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti