Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.70

 

BS/ss

Lugano

3 dicembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 12 luglio 2004 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità,

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1945, in data 14/24 giugno 1996 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI1).

                                         Sulla base della perizia 18 dicembre 1997 del dr. __________ l’assicurato, affetto da un’arteriopatia periferica agli arti inferiori, è stato ritenuto abile al 50% nella sua attività di fattorino di banca. Secondo il succitato specialista in chirurgia, un intervento chirurgico porterebbe ad una piena capacità lavorativa (doc. AI 30).

Interpellato l’assicurato e preso atto del certificato 9 marzo 1998 del medico curante, con decisione 13 novembre 1998 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha tuttavia riconosciuto una mezza rendita d’invalidità dal 1° gennaio 1996 (doc. AI 48).

 

                                         Con delibera 4 agosto 2000, rimasta incontestata, l’UAI ha confermato la mezza rendita (doc. AI 56).

                               1.2.   Il 31 marzo 2003 l’Ufficio AI ha ricevuto da RI 1 una seconda richiesta di prestazioni che è stata trattata alla stregua di una domanda di revisione (doc. AI 61).

Dopo aver ordinato una perizia neurologica a cura del dr. __________, con decisione 1° luglio 2003 l’amministrazione ha negato l’aumento del grado d’invalidità, facendo presente:

"  Nel mese di marzo 2003 è stata inoltrata una nuova richiesta con certificato del Dr. __________ per revisione del grado d'invalidità per peggioramento dello stato di salute.

È stata pertanto ordinata una perizia medica del Dr. __________.

Dal rapporto peritale di rileva che i due episodi di sincope (20.01.2003 e 22.05.2003) non motivano una diminuzione duratura della capacità lavorativa; la patologia annunciata non motiva l'aumento dell'inabilità lavorativa." (Doc. AI 73)

 

                               1.3.   Con opposizione 9 luglio 2003 l’assicurato ha invece sostenuto un peggioramento delle proprie condizioni di salute e chiesto di essere sottoposto ad un esame angiologico e cardiologico (doc. AI 74).

                               1.4.   Con decisione 12 luglio 2004 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione dell’assicurato, rilevando:

 

"  Nel caso in esame per la verifica dello stato di salute l'assicurato è stato posto al beneficio della perizia specialistica 3 giugno 2003 del Dr. __________, specialista in neurologia, il quale, analizzato lo stato di salute globale dell'assicurato e posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di stato da due sincopi di origine non chiara, probabile sindrome radicolare deficitaria C7 o C8 a destra, arteriopatia obliterante periferica agli arti inferiori con stato da PTCA e posa di Stent e lieve atassia alla marcia, ha stabilito un'incapacità lavorativa dal 50% nella precedente attività lavorativa. La perizia completa e coerente nelle correlazioni mediche ed ha quindi piena forza probatoria. Ne discende un grado di invalidità del 50%. L'assicurato non fornisce elemento medico alcuno che attesti e comprovi una diversa situazione del suo stato di salute e giustifichi una diversa valutazione dello stesso. La valutazione della decisione impugnata, basata sulla perizia in parola, risulta pertanto corretta e viene confermata. L'opposizione è respinta." (Doc. AI 83)

 

                               1.5.   Avverso la succitata decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1 dello studio legale RA 1 di __________, ha inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso.
Facendo riferimento alle certificazioni del medico curante ed alla perizia 3 giugno 2003 del dr. __________, il ricorrente ha segnatamente sostenuto:

 

"  Sulla scorta della citata perizia medica l'UAI ha quindi rifiutato la richiesta di aumento della rendita, sia nella decisione del 1.07.2003, sia nella qui impugnata decisione su opposizione del 12.07.2004.

 

                                        A torto.

                                        Ritenuto che dal primo gennaio 2004 con un grado d'invalidità del 60% esiste il diritto a tre quarti di rendita, sarebbe infatti stato indispensabile approfondire le valutazioni del Dr. __________, per stabilire se l'inabilità lavorativa del signor RI 1 è ancora del 50% o se, come egli ritiene, è aumentata al 60%.

 

                                        Ciò non è purtroppo stato fatto: l'impressione è che, ancora una volta, l'UAI abbia sottovalutato le osservazione del medico curante - che, evidentemente, è il più informato sulla reale situazione di salute dell'insorgente - decidendo sulla base della sola perizia del Dr. __________.

 

                                        Già solo per questo motivo la querelata decisione su opposizione del 9 luglio 2004 deve essere annullata.

                                        Stante la lunghissima e contraddittoria istruttoria esperita in occasione della prima richiesta di rendita presentata dal ricorrente - che ha senz'altro messo in luce l'oggettiva difficoltà di formulare una diagnosi certa - sarebbe invero stato necessario verificare più a fondo lo stato di salute del signor RI 1.

 

                                        In questo senso, ritenuto che ai problemi vascolari si sono aggiunti quelli cerebrovascolari (neurologici), nonché tutte le altre patologie citate nell'incarto relativo al signor RI 1, era ed è opportuno incaricare il Servizio Accertamento Medico dell'AI (SAM) di allestire una perizia multidisciplinare, come a suo tempo postulato dal Dr. __________ (cfr. supra punto 2).

 

                                        Ciò non è purtroppo stato fatto e, in attesa dell'emanazione della querelata decisione, il ricorrente è ulteriormente peggiorato, subendo in tempi ravvicinati due ulteriori e preoccupanti episodi di sincopi.

 

                                        Il certificato 20.08.2004 del Dr. __________ conferma quanto precede, così come l'esito dei nuovi esami esperiti dal servizio Neurologico del __________ il 10 settembre 2004, che evidenziano la possibilità di deficienze anche di origini cardiache che verranno valutate dal Prof. __________ oggi, 13 settembre 2004.

 

                                        A maggior ragione la decisione dell'UAI qui impugnata appare pertanto errata e, comunque, prematura.

                                        Il ricorrente chiede quindi in via principale che la stessa venga annullata e gli atti retrocessi all'Ufficio dell'assicurazione invalidità per una nuova decisione, dopo aver approfondito le questioni mediche ordinando l'erezione di una perizia medica multidisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell'AI (SAM).

 

                                        In via subordinata egli chiede che gli venga riconosciuta una rendita intera di invalidità del 28 gennaio 2003." (Doc. I)

 

                               1.6.   Mediante risposta di causa 5 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma del giudizio impugnato.
In merito alla documentazione medica allegata al ricorso, l’amministrazione ha osservato:

 

"  L'ulteriore documentazione medica prodotta dal ricorrente è stata sottoposta per un aggiornamento della valutazione dello stato di salute dell'assicurato al Servizio medico regionale dell'AI (SMR). Con annotazioni 1 ottobre 2004 il medico responsabile dell'SMR, Dr. __________, ha rilevato che le valutazioni dei limiti funzionali, rispettivamente di incapacità lavorativa in base agli atti precedenti risultano corrette. Il medico evidenzia che le novità sono rappresentate da due sincopi risoltesi senza danno residuo e dal rapporto del Dr. __________ (Ospedale __________) non rileva un danno funzionale neurologico importante e in ogni caso influente sulla capacità lavorativa, mentre rileva che i fattori di rischio sono ancora presenti tutti. Conclude precisando che in assenza di limiti funzionale superiori sebbene con malattia progredente, una valutazione diversa della capacità lavorativa non è opportuna. In altre parole il danno alla salute accertato e documentato, allo stato attuale non permette di ritenere un peggioramento duraturo con ulteriore riduzione della capacità lavorativa rispetto a quanto stabilito con le precedenti valutazioni" (doc. III),

 

                                         per poi evidenziare:

"  La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che nell'ambito delle assicurazioni sociali il giudice giudica la decisione impugnata di principio solo in base ai fatti verificatesi fino all'emanazione di tale decisione, mentre i fatti intervenuti successivamente e che hanno modificato la situazione devono normalmente formare l'oggetto di una nuova decisione che, in determinate circostanze, per motivi di economia processuale, nella valutazione di una decisione a titolo d'eccezione venga considerata la situazione verificatasi successivamente (DTF 103 V 54). L'Alta Corte ha in particolare precisato che deve trattarsi di breve tempo, in casu ammettendo un'estensione di due mesi dopo la decisione impugnata, risultando a quel punto soddisfatti i requisiti per il riconoscimento della misura richiesta (DTF 105 V 161, cons. 4d). In concreto componenti del danno alla salute intervenute successivamente alla decisione su opposizione non sono quindi oggetto del ricorso. Ritenuta la completa valutazione della situazione medica precedentemente alla decisione su opposizione non risulta giustificata la richiesta perizia SAM."

  (Doc. III)

 

                               1.7.   Il 18 ottobre 2004 l’assicurato ha ribadito la necessità di un accertamento medico multidisciplinare.

                                     

 

 

                                         in diritto

                                     

                                          In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

 

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.

 

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato può essere posto al beneficio, in via di revisione, di una rendita intera d’invalidità, rispettivamente se la fattispecie necessita di ulteriori accertamenti medici.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

 

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.


Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                               2.5.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

                                         Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).

 

                               2.6.   La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata,

                                         consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

 

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, in occasione della prima domanda di prestazioni, il ricorrente è stato esaminato dal dr. __________, specialista in medicina chirurgica.
Nel rapporto 18 dicembre 1997, esposte dettagliatamente l’anamnesi nonché la diagnosi, il sanitario ha valutato il paziente inabile al 50% nella sua professione di fattorino di banca, facendo tuttavia presente che “tramite un intervento chirurgico con un periodo di incapacità totale di circa 2 mesi la capacità lavorativa potrà essere di nuovo del 100% per qualsiasi lavoro” (doc. AI 30).

                                         Nel certificato 9 marzo 1998 il medico curante, dr. __________, ha invece sostenuto che l’intervento chirurgico consigliato non avrebbe risolto definitivamente, ma solo temporaneamente, “la situazione vascolare già gravemente compromessa e che la capacità lavorativa non sarebbe comunque migliorata nel tempo” (sub doc. AI 39).

Accettato quanto attestato dal medico curante, con la decisione 2 luglio 1998 l’UAI ha riconosciuto un grado d’invalidità del 50%, annullando pertanto un precedente progetto di decisione in cui era stato negato un diritto alla rendita motivato appunto dal fatto che con il prospettato intervento l’assicurato avrebbe potuto riacquistare un piena capacità lavorativa in qualsiasi professione (doc. AI 34).

                               2.8.   Nell’ambito della prima revisione della rendita, con rapporto 6 luglio 2000 il medico curante aveva certificato la stazionarietà delle condizioni di salute del paziente (doc. AI 57), motivo per cui il 4 agosto 2000 l’Ufficio AI ha confermato la mezza rendita

                                         (doc. AI 56).

 

                          2.9.   A seguito della successiva domanda di revisione del 31 marzo 2003, il ricorrente è stato peritato dal neurologo dr. __________.
Con rapporto 3 giugno 2003 lo specialista ha proceduto ad una dettagliata ed esaustiva anamnesi ponendo la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

"  Stato da 2 sincopi di origine non chiara (primo episodio 20.01.'03, secondo episodio 23.05.'03); almeno il secondo episodio di molto probabile origine vaso-vagale/ortostatica.

Probabile sindrome radicolare deficitaria C7 o C8 a destra da maggio 2003.

Arteriopatia obliterante periferica agli arti inferiori con stato da PTCA  posa di Stent.

Lieve atassia alla marcia probabilmente dovuta a lesioni cerebrali ischemiche croniche della sostanza bianca descritte alla RM cerebrale." (Doc. AI 69)

 

                                         Riguardo alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il dr. __________ ha osservato:

"  Da notare, sempre in ambito cerebrovascolare una lieve atassia alla marcia non spiegabile con una polineuropatia o una mielopatia ma probabilmente dovuta alle lesione vascolari multiple a livello degli emisferi cerebrali, evidenziate alla RM cerebrale. Il disturbo alla marcia di possibile origine neurologica cerebrale, non considerando dunque il problema più rilevante per la marcia legato alla claudicatio di origine vascolare e per la quale il paziente è già stato dichiarato inabile al lavoro al 50%, è minimo e non comporta un'inabilità lavorativa maggiore al 50%, dunque simile a quella già accordata al paziente per la claudicatio vascolare. Per quel che riguarda le stenosi a livello degli assi carotidei e vertebrobasilari si può ritenere che queste siano rimaste fino ad ora asintomatiche e dunque questa patologia non modifica la precedente inabilità lavorativa. L'attività del paziente prevalentemente interna alla banca di fattorino con spostamenti a piedi contenuti (anche dall'arteriopatia periferica agli arti inferiori) non dovrebbero comportare limiti eccessivi durante l'attività lavorativa, che vadano al di là di un'inabilità lavorativa massima del 50-60%. Il paziente è già beneficiario delle necessarie terapie medicamentose per il problema cerebro-vascolare e non penso che siano indicate ulteriori misure terapeutiche a questo proposito.

Dal punto di vista neurologico da poco meno di un mese si è aggiunta una nuova sintomatologia non presente in precedenza con dolori irradianti al braccio destro e clinicamente con un deficit motorio moderato degli estensori delle dita alla mano destra che, insieme ad una riduzione del riflesso tricipitale destro ed un deficit di sensibilità alla mano sono in primo luogo dovuti ad una sindrome radicolare deficitaria C7 o C8 da questo lato. La sintomatologia algica è relativamente contenuta e i deficit motori non invalidanti.

Trattandosi di una sintomatologia presente ormai da quasi un mese penso che debba essere ulteriormente indagata tramite TAC o meglio RM cervicale per poter meglio definire anche dal punto di vista radiologico l'entità dell'eventuale compressione radicolare, precisarne la causa (ernia discale, stenosi foraminale o altre cause più rare). Si tratta questa di una sintomatologia intercorrente che ha buone possibilità di regredire nelle prossime settimane e che non determinerà verosimilmente un'inabilità lavorativa a lungo termine maggiore del 50% quale fattorino presso una banca." (Doc. AI 69)

 

                                         Preso atto della succitata perizia neurologica, con nota 13 giugno 2003 il dr. __________, del Servizio medico regionale (SMR) ha osservato:

 

"  La patologia annunciata non motiva l'aumento della IL.

I due episodi di sincope non motivano una diminuzione duratura della capacità lavorativa, considerando che l'A. svolge una attività confacente e anche a ½ tempo. Neanche la probabile sindrome radicolare C7/8 destra." (Doc. AI 71)

 

                                         Di conseguenza, l’Ufficio AI ha confermato la mezza rendita, respingendo la domanda di revisione.

 

                             2.10.   L’assicurato ritiene tuttavia che vi è stato un rilevante peggioramento delle proprie condizioni di salute, allegando al ricorso i seguenti atti medici:

·        certificato 20 agosto 2004 in cui il medico curante ha attestato un aggravamento dovuto a due attacchi di sincope avvenuti nei mesi di luglio e agosto 2004 ed informato che è stato chiesto un nuovo consulto presso il Servizo di neurologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. B);

 

·        rapporto 10 settembre 2004 del dr. __________, primario del suddetto servizio neurologico, che ha evidenziato:

"  Paziente 59enne con plurimi FRCV, con severa ateromatosi dei vasi a destinazione intracerebrale, inviatoci per valutare 2 sincopi avvenute in posizione seduta senza prodromi.
L'anamnesi di questo paziente, con esame neurologico nei limiti, è sospetto innanzitutto per un disturbo del ritmo cardiaco. Abbiamo pertanto organizzato un ECG ed un esame Holter che ha evidenziato una frequenza minima di 50, massima di 113, intervallo RR più lungo di 1,46 secondi dopo una extrasistole. Parecchie extrasistole sopraventricolari isolate e una coppietta. Assenza di episodi di fibrillazione atriale. Parecchie extrasistoli ventricolari isolate polimorfe. Il paz. verrà esaminato dal Prof. ____________ il prossimo lunedì 13.9.04. Da parte nostra abbiamo previsto a breve termine un esame neurosonologico, prima di prendere in considerazione, se necessario, un massaggio del seno carotideo all'esclusione di una sindrome del seno carotideo." (Doc. C)

                                         Sottoposta la summenzionata documentazione al dr. __________, medico responsabile del SMR, per una valutazione, con nota 1° ottobre 2004 questi ha evidenziato:

"  Le valutazioni dei limiti funzionali rispettivamente di CL in base agli atti precedenti risultano essere corrette.

Di nuovo si sa che vi sono state ancora due sincopi, di origine non ancora accertata risoltesi senza danno residuo.

Si considera che l'ateromatosi è malattia progredente soprattutto se i fattori di rischio non vengono controllati (leggi evitati).

Dal rapporto del Dr. __________, che non rileva danno funzionale neurologico importante e in ogni caso influente sulla CL, si apprende che i fattori di rischio sono ancora presenti tutti (vedi prime tre righe dell'anamnesi).

In assenza di limiti funzionali superiori, sebbene con malattia progredente, una valutazione diversa della CL non è opportuna." (Doc. III bis)

                                     

                             2.11.   Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

 

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

 

                             2.12.   Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui esse sono state rese, quando si ritenga che fatti  verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa ( DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

In via eccezionale il giudice delle assicurazioni sociali può, per ragioni di economia processuale, considerare ai fini della sua valutazione anche uno stato di fatto posteriore alla data di emanazione della decisione amministrativa impugnata ed estendere così temporalmente l'oggetto della lite. Un tale modo di procedere è tuttavia soltanto lecito nella misura in cui lo stato di fatto subentrato successivamente alla resa della decisione impugnata e implicante, a partire da tale momento, una nuova valutazione giuridica della controversia, sia stato sufficientemente accertato nel rispetto dei diritti procedurali delle parti, segnatamente del loro diritto di essere sentiti (DTF 130 V consid. 2.1).

 

                             2.13.   Nell’evenienza concreta, a mente del TCA, dall’esame degli atti medici contenuti nell’inserto non risulta esserci stata una rilevante modifica della situazione invalidante dell’assicurato.

Rispetto alla decisione del 1998, dal lato neurologico l’assicurato non presenta un sostanziale peggioramento.
Nella perizia 18 dicembre 1997 il dr. __________ aveva principalmente accertato un’arteriopatia periferica con una claudicatio vascolare e valutato un’incapacità al lavoro del 50%.
Nella perizia 13 giugno 2003 il dr. __________ ha sostanzialmente confermato tale valutazione evidenziando come il disturbo alla marcia, di possibile origine neurologica, “ è minimo e non comporta un’inabilità lavorativa maggiore del 50%” ed è “dunque simile a quella già accordata al paziente per la claudicatio vascolare” (doc. AI 69 pag. 5).
Dal punto di vista neurologico, rispetto al 1997, il perito ha individuato una nuova sintomatologia “ con dolori irradianti al braccio destro ed un deficit motorio moderato degli estensori delle dita alla mano destra che, insieme ad una riduzione del riflesso tricipitale destro ed un deficit di sensibilità alla mano destra, sono in primo luogo dovuti ad una sindrome radicolare deficitaria “, facendo tuttavia presente che tale “sintomatologia algica è relativamente contenuta ed i deficit motori non invalidanti “ (doc. 69 pag. 5, sottolineatura del redattore).
Effettivamente nel referto il dr. __________ ha parlato di un’inabilità lavorativa massima del 50-60% nell’attività di fattorino [“L’attività del paziente prevalentemente interna alla banca di fattorino con spostamenti a piedi contenuti (anche dall’arteriopatia periferica agli arti inferiori) non dovrebbe comportare limiti eccessivi durante l’attività lavorativa, che vadano al di là di un’inabilità lavorativa massima del 50-60%.” ], rilevando comunque che “le alterazioni vascolari a livello degli assi carotidei e vertebrali non hanno rilevanti conseguenza dirette sull’attuale attività dell’assicurato” e che “i deficit di origine probabilmente radicolare al braccio destro sono lievi e non limitano in modo rilevante al di là del 50% l’attività dell’assicurato” (perizia pag. 6, ad risposta no. 2.1, sottolineatura del redattore), per poi far presente che “sono intatte le funzioni cognitive, al braccio sinistro e agli arti inferiori al di fuori di una minima atassia alla marcia poco limitante..” (perizia pag. 6, ad risposta no. 2.2).
Le suesposte conseguenze neurologiche non giustificano quindi un aumento dell’incapacità lavorativa.
Per questi motivi, secondo questa Corte, lo stato valetudinario dell’assicurato è rimasto sostanzialmente invariato.
Né vi sono motivi per mettere in dubbio la dettagliata ed esaustiva valutazione resa dal perito dr. __________, a cui va conferita forza probatoria piena (cfr. consid. 2.11).

 

                             2.14.   In data 20 agosto 2004 il medico curante ha certificato che il suo paziente è stato affetto da altri due attacchi di sincope (luglio e agosto 2004).

Va fatto presente che nel rapporto 10 settembre 2004 il dr. __________ non ha riscontrato un danno neurologico dovuto ai due summenzionati episodi di sincope (“….inviatoci per valutare 2 sincopi avvenute in posizione senza prodromi…. l’anamnesi di questo paziente, con esame neurologico nei limiti….). Egli ha tuttavia evidenziato un sospetto di disturbo del ritmo cardiaco ed informato dell’imminente esame specialistico a cura del dr. __________ (doc. C).
Occorre qui precisare che eventuali danni alla salute di natura cardiaca sono da contestualizzare in uno stato di fatto susseguente all’emanazione della decisione impugnata (12 luglio 2004) e quindi non fanno parte dell’esame giudiziale della presente vertenza.
Non conoscendo del resto l’esito dell’indagine cardiologica non è nemmeno possibile, per motivi d’economia processuale (cfr. consid. 2.1.2), valutare l’eventuale incidenza dell’aspetto cardiaco sulla capacità al guadagno dell’assicurato.
Analogo discorso vale anche per la severa ateromatosi dei vasi intracerebrali riscontrata il 10 settembre 2004 dal dr. __________ (quindi dopo la decisione querelata) che, a detta del responsabile del SMR (cfr. consid. 2.10), non risulterebbe essere progredente se i fattori di rischio venissero controllati, rispettivamente evitati.

In conclusione, non riscontrando un rilevante peggioramento, almeno sino all’emanazione della decisione contestata, dell’incapacità al guadagno ai sensi dell’art. 17 LPGA, rettamente l’amministrazione ha respinto la domanda di revisione.

Ciononostante l’assicurato potrà sempre far valere, in sede di un’ulteriore revisione della rendita, le suddette “nuove” affezioni, che comunque dovranno essere accompagnate dalla pertinente ed esauriente documentazione medica.

 

                             2.15.   Con scritto 18 ottobre 2004 l’assicurato ha ribadito la necessità di allestire una perizia multidisciplinare a cura del SAM.

Quando alla succitata richiesta di mezzi di prova, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         Ritenuto che la documentazione agli atti è sufficiente per poter statuire nel merito della presente vertenza, a mente del TCA, non è necessario procedere ad assumere ulteriori mezzi di prova, perizia giudiziaria inclusa.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti