Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.73

 

BS/ss

Lugano

13 gennaio 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 23 luglio 2004 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

 

                                1.1   RI 1, classe 1945, di professione meccanico, dal 1982 conduce insieme al fratello __________ una società in nome collettivo (__________ di __________), attiva nell’acquisto, nella vendita, nonché nella riparazione di cicli e motocicli.

                                         A seguito di uno “stato dopo paralisi facciale dx con deficit completo vestibolare dx” attestato il 13 aprile 1993 dal dr. __________ (doc. AI 18), il succitato ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, respinta con decisione 29 marzo 1994 dall’allora competente Cassa __________ (doc. AI 31). La decisione è stata poi confermata dallo scrivente Tribunale con sentenza 5 dicembre 1996 (inc. 32.94.58; cfr. doc. AI 42).

                               1.2.   Facendo valere un peggioramento delle condizioni di salute, con domanda 15 giugno 2000 RI 1 ha nuovamente chiesto di essere posto al beneficio di prestazioni AI (doc. AI 48).
Nell’allegato rapporto 3 maggio 2000 il dr. __________ ha evidenziato che l’assicurato lamenta dei dolori all’orecchio destro, una emiparesi facciale destra con perdita di equilibrio oltre ad una dorso-lombosciatalgia accompagnata da attacchi di gotta al piede destro (doc. AI 46).

Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 23 ottobre 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità ha respinto la domanda poiché:

 

"  L'Assicurato è titolare con il fratello __________ di un garage di cicli, motorini, scooter e moto. Il 12 novembre 1991 ha presentato una prima richiesta di prestazione AI a causa di una polinevrite cranica.

La domanda è stata respinta con decisione del 29 marzo 1994.

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha confermato il rifiuto di prestazioni con sentenza del 5 dicembre 1996.

Nell'ambito di questa richiesta è stato affermato che il sig. RI 1 era occupato in misura del 30% in attività dirigenziali e per il rimanenti 70% in qualità di capo-officina settore moto e motorini.

 

In data 8 maggio 2000 perveniva una lettera del Dr. __________ che attestava (da qualche mese) un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato ed in seguito il 15 giugno 2002 perveniva una nuova richiesta di prestazioni.

 

La documentazione prodotta non giustifica un peggioramento della capacità lavorativa.

 

Dal profilo economico viene ora dichiarato che l'assicurato svolgeva l'attività di meccanico in misura del 100%.

Affermazione questa difficile da credere, poiché il titolare di una ditta affermata come quella che si occupa sicuramente ha anche mansioni dirigenziali (contatto clienti, fornitori, ordinazioni, ecc.).

 

Fiscalmente il reddito aziendale non ha subito variazioni.

 

Inoltre, va osservato che il mercato di cicli e moto si mantiene costante da diversi anni e quindi non soffre di influenze da fattori esterni quali la congiuntura.

 

In conclusione possiamo ritenere che il danno alla salute presentato dall'assicurato non ha influenzato l'andamento aziendale che si mantiene ai livelli precedenti l'insorgenza dello stesso.

Significa quindi, che il Sig. RI 1 ha saputo adattarsi e compensare i deficit fisici con mansioni consone al danno alla salute.

 

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 78)

 

                               1.3.   Con tempestiva opposizione RI 1, per il tramite del

                                         fiduciario RA 1, ha contestato la decisione amministrativa sottolineando le gravi ripercussioni dell'aggravamento dello stato di salute sulla capacità al guadagno ed il conseguente netto calo degli introiti (doc. Al 79).

 

                        1.4. In data 23 luglio 2004 l'Ufficio Al ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il diniego di prestazioni. A motivazione del provvedimento preso, l'amministrazione ha evidenziato quanto segue:

                                        

"  Nella fattispecie, occorre innanzitutto ricordare che l'amministrazione ha espresso il proprio convincimento prendendo la decisione sulla scorta in particolare degli atti economici e fiscali, nonché evidentemente sottoponendo la certificazione medica specialistica al vaglio del Servizio medico regionale dell'AZ (SMR), il quale ne ha preso atto, potendo così valutare come la capacità lavorativa dell'assicurato appaia minimamente ridotta soltanto a causa del danno infortunistico occorso alla mano sinistra.

 

Il SMR ha ritenuto di conseguenza sufficientemente esaustivi i referti esaminati, non ravvisando la necessità di procedere ad altri passi istruttori, quali ad esempio un accertamento medico complementare chiesto per conto in sede d'opposizione dall'assicurato.

 

In esito a quanto precede, ritenuto comunque che l'opponente non ha fornito le prove giustificanti una diversa valutazione medica del caso, rimane la validità dell'apprezzamento fornito da parte del SMR.

 

Per quanto attiene invece alla situazione economica della società condotta dai fratelli __________, va detto che il raffronto dei conti economici perdite e profitti, riguardanti l'andamento aziendale precedente e successivo l'infortunio del giugno 1998, ha consentito di determinare un reddito aziendale pressoché invariato. Al proposito giova evidenziare che il mercato di cicli e moto si mantiene costante da diversi anni ed è quindi privo di influenze negative esterne quale potrebbe essere lo stato di congiuntura.

 

Ne discende che l'assicurato, nonostante il danno alla salute, ha saputo convenientemente reinserirsi nella gestione della ditta, consentendo alla stessa una stabilità economica, evitando dunque un eventuale dissesto finanziario.

 

Si può perciò desumere che la situazione sia stata adeguatamente indagata e, di conseguenza, per quanto concerne la richiesta di un colloquio, lo scrivente UAI non ravvede l'esigenza di dover chiarire ulteriormente i fatti." (Doc. Al 82)

 

                               1.5.   Con tempestivo ricorso RI 1, sempre patrocinato da RA 1, ha postulato il riesame della decisione amministrativa sulla base della nuova documentazione contabile prodotta ed il conseguente riconoscimento di una rendita intera. In particolare egli ha evidenziato:

"  Dalla documentazione allegata si possono evidenziare le seguenti osservazioni:

 

·     la diminuzione dell'utile d'esercizio della S.i.n.c.

 

1999                         Fr. 201'293

2000                         Fr. 202'729

2001                         Fr. 192'495

2002                         Fr. 131'640

2003                         Fr. 151'504

 

·       la sproporzione della cifra d'affari realizzata; dai risultati contabili faccio osservare che detto importo non è costante il che riflette che l'entrata predominante della stessa è da attribuire alla vendita di cicli e moto; ove si consideri che il ricorrente è meccanico di professione e che le riparazioni sono approssimativamente per anno il 20% della cifra d'affari conseguita ciò significa che la maggior parte dei costi è da imputare a questo settore.

 

A mio modesto modo di vedere non si può considerare il danno economico quando dal momento dall'infortunio il ricorrente signor __________ non svolge più la sua attività di meccanico e che questa attività è limitata alla pura funzione di contatto con la clientela nell'ambito della vendita dei motocicli.

 

Dal profilo professionale, nella sua qualità di meccanico, il ricorrente non è redditizio e non rende la giornata intera; ne deriva un pregiudizio economico poiché impedito di esercitare, lavorando normalmente, in attività consone al suo stato di salute." (Doc. I)

                                         Infine, il ricorrente ha fatto presente che dal 1° gennaio 2004 ha ulteriormente ridotto la propria attività costituendo con il fratello la __________ SA dalla quale percepisce un salario mensile lordo di fr. 5'000.

                               1.6.   Con risposta di causa 12 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso, osservando:

"  Tuttavia si ritiene necessario sottolineare nuovamente che i danni alla salute patiti dal ricorrente (problematica infortunistica alla mano e affezione cardio-vascolare emersa in seguito) dal punto di vista medico-teorico limitano minimamente la sua capacità lavorativa che può essere sfruttata appieno all'interno della varietà di attività esercitate dalla ditta __________, di cui è contitolare. È contestata in toto la tesi formulata dal ricorrente che limita la sua attività a quella di meccanico, visto che l'attività essenziale della ditta (composta da officina, negozio e vetrina di occasioni) è la vendita di una vasta gamma di prodotti tra moto, scooter, cicli e accessori.

 

Indipendentemente dall'infortunio subito dal ricorrente nel 1998 e dall'affezione cardiologica scoperta nel 1999, l'utile d'esercizio della ditta per gli anni 1999 e 2000 ha subito un incremento. Di conseguenza, con ragionamento a contrario, nella fattispecie non è sostenibile la tesi del nesso causale tra il danno alla salute e la diminuzione dell'utile d'esercizio della S.i.n.c..

Il ricorrente inoltre conferma che con effetto 01.01.2004 ha ridotto l'attività lavorativa costituendo la __________ SA di __________ e divenendo dipendente dalla società. Ritenuto comunque che la __________ SA era già costituita dal 15.09.1982 (data d'iscrizione a registro di commercio), che operava nell'acquisto e la vendita di motocicli, cicli, motorini e affini e riparazioni degli stessi (cf. scopo sociale), che dal 2004 il ricorrente è divenuto pure membro del consiglio di amministrazione con firma collettiva a due, è indubbio concludere che la riorganizzazione della ditta sottoforma di società anonima è motivata da un progetto puramente economico e non causata da un danno alla salute invalidante." (Doc. III)

                               1.7.   Con scritto 15 ottobre 2004 il rappresentante dell’assicurato ha precisato:

"  Per la corretta precisazione alla risposta di causa del 14 corrente da parte dell'Ufficio assicurazione invalidità mi permetto confermare che la società pur essendo esistente dal 1982 non è mai stata operativa e non ha mai esercitato l'attività della società in nome collettivo.

 

La società era stata costituita per la gestione dell'immobile a suo tempo acquistato in __________ in __________ ma non si è mai occupata dell'attività aziendale vera e propria che è sempre continuata sotto la ragione sociale __________, Via __________.

 

Il Signor __________ è stato costretto dalle circostanze e dal suo stato di salute ad operare in questo senso per cui chiedo, per la dovuta conferma a quanto suesposto, la consultazione dell'intero incarto fiscale presso l'Ufficio di Tassazione __________, __________ (____________________) e l'Ufficio di Tassazione __________ (__________persona fisica __________).

Mi riservo un'approfondita spiegazione in sede di audizione nel mentre, tanto dovevo a mo' di giustificazione." (Doc. VI)

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         A partire dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                                         Va qui fatto presente che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343).

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

 

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

 

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

 

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (DTF 128 V 30 consid. 1; SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                        

                               2.5.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a).

Va fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI,  26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedita 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

 

                               2.6.   Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).

                                         Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 199 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (cfr. art. 17 LPGA, art. 86ss.
OAI; VSI 1999 pag. 8; R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).          
Al proposito va rilevato che, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (art. 17 LPGA).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.                 

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4). Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258; cfr. anche DTF 130 V 71 per quel che concerne l’elemento di paragone temporale in caso di una nuova domanda di rendita).

                               2.7.   Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

 

                               2.8.   Nella fattispecie in esame, con decisione 29 marzo 1994 l’amministrazione aveva negato ad RI 1 il diritto alla rendita d’invalidità in quanto:

"  Dall'esame della documentazione medico specialistica acquisita agli atti AI si rileva che il richiedente, per il danno alla salute di cui è portatore, presenta una incapacità lavorativa medico-teorica del 25% al massimo nell'ambito dell'attività indipendente da lui esercitata.

D'altra parte dal profilo economico non risulta documentata una perdita finanziaria che possa giustificare il riconoscimento di una rendita d'invalidità." (Doc. AI 31).


Nel giudizio 5 dicembre 1996 questo TCA, confermando la decisione amministrativa, aveva in particolare rilevato:

 

"  Nell'ambito dell'inchiesta economica esperita dall'AI, il fiduciario __________ RA 1, __________, (doc. AI 16) in data 3 dicembre 1992 ha fornito le seguenti informazioni:

 

"  Trattasi di commercio di moto, motorini e biciclette di ogni genere; la superficie a disposizione è di circa mq. 400.--.

  Genere di attività esplicata dal signor RI 1 lavoro dirigenziale in unione con il fratello __________ 30% e in qualità di capoofficina settore moto e motorini 70%.

  Dipendenti stipendiati no. 5 oltre ai 2 titolari signori e 1 aiuto direzione e servizio clientela.

  Annesso le 2 dichiarazioni fiscali 1989/90 e 1991/92 le relative tassazioni sono state definite nei giorni scorsi per cui la notifica di tassazione verrà inviata prossimamente.

  L'attività normale di cui sopra (punto 2.) è stata esercitata dal signor RI 1 sino al 30 giugno 1990.

  Dopo il danno alla salute il signor è affetto da mancanza completa di concentrazione ed è carente di stabilità d'equilibrio; non è idoneo a pilotare moto di qualsiasi cilindrata.

  Attualmente si occupa di colloqui con la clientela e piccoli lavori di riparazione biciclette nella misura di un effettivo 30%-40%.

  Dopo il danno alla salute è stato assunto un nuovo dipendente in sua sostituzione."

 

Da questi dati si può desumere che prima dell'invalidità l'assicurato era attivo nell'ambito del proprio commercio per il 30% in lavori dirigenziali e per il 70% in qualità di capoofficina. Il danno alla salute non riduce la capacità lavorativa nell'ambito dirigenziale, mentre l'assicurato ha invece dovuto modificare il proprio impegno in officina. Occupandosi ora dei colloqui con la clientela e svolgendo piccoli lavori di riparazione biciclette, egli ha ancora un rendimento effettivo del 40% al quale si deve aggiungere l'attività dirigenziale (30%). La sua capacità di guadagno complessivo dopo l'evento invalidante è dunque del 70%. L'invalidità è quindi insufficiente per ottenere una rendita AI.

In sede di ricorso l'interessato fa inoltre valere che nell'ambito della valutazione del grado d'invalidità non è stato tenuto conto dell'assunzione di un nuovo dipendente in sua sostituzione.

A questo proposito merita di essere ricordato che l'ammontare complessivo dei salari versati nel 1989 (anno immediatamente precedente l'evento invalidante) era di fr. 120'538.70 (doc. AI 11). Nel 1990 l'importo complessivo dei salari è stato ridotto a fr. 115'366.55. Nel 1991 (doc. AI 29) i salari versati ammontavano a fr. 114'187.80 e nel 1992 a fr. 111'397.85.

Anche sotto questo aspetto non risulta una perdita economica rilevante, tenuto conto che la tassazione 1991/92 (che riflette i redditi conseguiti nel 1989/90) espone un reddito aziendale di fr. 130'000.- e quella relativa al biennio 1993/94 (utili del 1991/92) di fr. 112'000.- (doc XI).” (Cfr. STCA 5 dicembre 1996 consid. 2.5, inc. 32.1994.58).

 

                               2.9.   Nell’ambito della nuova domanda di prestazioni, con rapporto 3 maggio 2000 il dr. __________, medico curante, ha fatto presente che l’assicurato, oltre all’affezione all’occhio destro dovuto all’emiparesi facciale destra con perdita di equilibrio, presenta anche una dorso-lombosciatalgia accompagnata da attacchi alla gotta al piede destro (doc. AI 46).
Nei successivi rapporti 23 giugno 2000 (doc. AI 53) e 4 settembre 2003 (doc. AI 74) all’Ufficio AI il medico curante ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 30 giugno 1990, del 50% dal 1° gennaio 1991 e del 50% dal 1° settembre 1997 in avanti.
Va qui rilevato che dal punto diagnostico rispetto alla precedente del 1994 la situazione è sostanzialmente rimasta invariata, poiché il 13 aprile 1993 il dr. __________ aveva certificato una paralisi facciale (doc. AI 18), mentre le crisi di gotta erano state evidenziate il 27 gennaio 1993 dal dr. __________ (doc. AI 17).
Nuove sono tuttavia le problematiche dorsali attestate dall’attuale medico curante, le quali tuttavia non necessitano di essere indagate ulteriormente. Infatti, come esposto di seguito, dal punto di vista economico le affezioni non hanno causato al ricorrente una rilevante perdita di guadagno.

                             2.10.   Nel ricorso l’assicurato sostiene che il peggioramento delle condizioni di salute ha comportato una perdita di guadagno, non potendo egli continuare a svolgere la sua attività di meccanico. A tale proposito egli ha esposto l’evoluzione dell’utile esercizio nel periodo 1999-2003.
Occorre innanzitutto precisare che nella sentenza 1996 questa Corte aveva stabilito una capacità lavorativa del 70%, ripartita tra attività dirigenziali (30%) e lavori di riparazione (40%) (cfr. consid. 2.8). Tale ripartizione è stata del resto ribadita dal fiduciario RA 1 nello scritto 11 luglio 2000 (doc. AI 50), motivo per cui, prima del danno alla salute, l’assicurato non svolgeva unicamente le mansioni di meccanico di cicli e motocicli.
Ad ogni modo, l’esame della documentazione fiscale e contabile permette di ritenere che le affezioni di cui il ricorrente è portatore non hanno influenzato l’andamento aziendale.
In tale contesto va fatto presente che, come risulta dalle chiusure contabili allegate con il ricorso, parzialmente prodotte in sede amministrativa (doc. AI 61), l’utile del 1999 (fr. 201'293 cfr. doc. A3) è aumentato nel 2000 (fr. 202'729, cfr. doc. A4), lo stesso dicasi per la cifra d’affari (fr. 1'993'006 del 1999 a fr. 2'217'129 del 2000 ). Nei successivi anni vi è tuttavia da registrare una flessione dell’utile, rispettivamente di fr. 192'495 nel 2001 (doc. A5) e fr. 131'640 nel 2002 (doc. A6), ma nel 2003 c’è stata una ripresa con un guadagno di fr. 151'504. Infine va evidenziato che nel 2003 la cifra di affari (fr. 2'175'240) si è attestata a livello di quella del 2000, anno di maggiori vendite.
Questa alternanza dei risultati d’esercizio, a mente del TCA, è  riconducibile all’evoluzione del mercato.
Lo stesso ricorrente ha evidenziato, per altri motivi, che la cifra di affari, da lui definita come sproporzionata, è da attribuire alla vendita di moto e di ciclomotori. Tale circostanza non stupisce visto che la grande parte dell’attività del negozio dei fratelli __________ è dedicata alla vendita di moto, scooter e cicli, sia nuovi che d’occasione. Basta consultare il sito www.__________.ch per trovare una conferma a quanto detto sopra.

Da ultimo, l’assicurato ha affermato che dal 1° gennaio 2004 ha ridotto l’attività, divenendo dipendente della __________ SA con uno stipendio mensile lordo di fr. 5'000.
Secondo l’Ufficio AI questa riorganizzazione è motivata da riflessioni esclusivamente economiche visto che tale società, di cui l’assicurato risulta essere membro del C.d.A. insieme al fratello __________, risulta essere iscritta a registro di commercio dal 1982 ed ha quale scopo l’acquisto nonché la vendita di motocicli (cfr. risposta di causa).
Al riguardo, il 15 ottobre 2004 il fiduciario del ricorrente ha precisato che la __________ SA non è stata mai operativa nel ramo d’attività della __________ poiché era stata costituita per la gestione dell’immobile a suo tempo acquistato (VII).
Orbene, a prescindere dal fatto che, come risulta dall’estratto RC, lo scopo sociale della succitata società, iscritta il 15 settembre 1982, consiste nell “acquisito e la vendita di motocicli, cicli, motorini e affini, riparazione degli stessi” e non la gestione di immobili (sub doc. AI 33), agli atti non vi è alcun indizio che permettere di ritenere che il passaggio da indipendente a dipendente dell’assicurato sia dovuto a motivi di salute.

                                        

                                         In queste circostanze, a ragione l’amministrazione sostiene che, in virtù dell’obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.7 ), il ricorrente, nonostante il danno alla salute, ha saputo convenientemente reintegrarsi nella gestione della ditta, consentendo alla stessa una stabilità economica.

                                         Non avendo dunque l’assicurato accusato, nonostante il danno alla salute, alcuna rilevante incapacità al guadagno, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.

 

                             2.11.   RI 1 ha chiesto l’edizione degli incarti fiscali della __________ SA e della __________., nonché di essere convocato unitamente al proprio rappresentante per “meglio esporre ad argomentare le osservazioni circa il presente gravame”.

Questa
Corte rileva innanzitutto che l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

Del resto, richiamati i considerandi precedenti, questo Tribunale non ritiene necessaria, quale mezzo di prova, l’audizione personale dell’assicurato per l’esito della vertenza.
Parimenti non necessario è il richiamo degli incarti fiscali chiesti dal ricorrente, poiché, come visto, quelli relativi alla __________ SA sono ininfluenti ai fini del giudizio. Per quel che concerne la __________, gli atti di causa contengono già i dati contabili e le dichiarazioni fiscali della stessa, in particolare per quel che concerne il periodo qui esaminato, ciò che rende quindi superfluo il richiamo nei confronti dell’UT di __________ di qualsiasi documentazione fiscale (valutazione anticipata delle prove: cfr. fra le tante,
DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti