Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.79

 

 

BS/sc

Lugano

2 marzo 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1 ottobre 2004 di

 

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 6 settembre 2004 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità,

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe __________, di professione cuoco, è stato posto dall’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) al beneficio di una rendita intera con effetto dal 1° ottobre 1996 e di una mezza rendita (50% d’incapacità al guadagno) dal 1° maggio 1998, nonché di rendite completive per la moglie ed i figli (cfr. decisioni 12 novembre 1998, cresciute in giudicato, doc. AI 26).

                                         Al fine di stabilire il suddetto diritto alla rendita, nel corso dell’istruttoria amministrativa l’assicurato è stato sottoposto ad una perizia multidisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM), il quale, con rapporto 18 giugno 1998, aveva diagnosticato una sindrome lomboscatalgica e ritenuto l’interessato totalmente inabile al lavoro dal 12 ottobre 1995 ed in seguito abile al 50% per l’avvenuta parziale ripresa (aprile 1998) della propria attvità lavorativa (doc. AI 17).

 

                                         La rendita è stata confermata nel 2000 (doc. AI 36) e nel 2003.

 

 

                               1.2.   Con scritto 17 novembre 2003 il medico curante, dr.ssa __________, ha chiesto, per conto dell’assicurato, l’erogazione di una rendita intera facendo presente un grado d’incapacità del 100% dovuto ad un peggioramento delle condizioni di salute (doc. AI 65).

 

                                         Dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del proprio servizio medico (SMR), con decisione 18 dicembre 2003 l’UAI non è entrata nel merito della succitata domanda di revisione, non avendo l’assicurato credibilmente dimostrato una modifica delle circostanze oggettive (doc. AI 68).

 

                                         Il 19 gennaio 2004 l’assicurato, per il tramite della RA 1, si è tempestivamente opposto alla summenzionata decisione (doc. AI 71).

 

                                         A seguito di un avviso di infortunio concernente l’assicurato, il SMR si è occupato nuovamente del caso (doc. AI 78).

 

                                         Con decisione 6 settembre 2004 l’amministrazione ha respinto l’opposizione e confermato la reiezione della domanda di revisione, facendo presente:

 

"  (...)

Nel caso in esame il danno alla salute dell'assicurato è stato adeguatamente valutato, segnatamente con la perizia medica specialistica pluridisciplinare 18 giugno 1998 del Servizio Accertamento Medico dell'AI, il quale, valutate le varie componenti somatiche e psichiche del danno alla salute dell'assicurato, quindi analizzato pure il danno alla salute psichico ritenuto non invalidante, ha posto la diagnosi di sindrome lombosciatalgica cronica definendo a motivo della patologia ortopedica una inabilità lavorativa del 100% fino al 16 aprile 1998 e di seguito del 50%. La perizia, completa, motivata e coerente, ossequia i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza ed ha quindi piena forza probatoria. Il certificato medico 17 novembre 2003 del Dr. med. __________ con le citate indicazioni è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI ed il Dr. __________, dopo attenta analisi e valutazione della documentazione, con attestazione 1 marzo 2004 ha confermato la valutazione di un grado d'incapacità lavorativa del 50% evidenziando in particolare che il Dr. __________ parla di peggioramento soggettivo, di una cura psichiatrica presso una terapeuta che da anni ha smesso l'attività e annuncia che l'assicurato è stato sottoposto a diverse visite ma ciò di per sé non denuncia un peggioramento in assenza di nuovi reperti patologici. Rileva poi che lo stato di salute non ha impedito all'assicurato di praticare lo sci e di infortunarsi (il 14.12.2003), con patologia transitoria come risulta dai rapporti medici. Precisa che anche l'intervento per ernia inguinale eseguito nel gennaio 2004 determina solo una incapacità lavorativa di breve durata. Il medico SMR ha in conclusione stabilito che non esiste motivo medico per aumentare il grado di invalidità. (...)" (Doc. AI 83)

 

 

                               1.3.   RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, postulando l’annullamento della decisione su opposizione e la conseguente assegnazione di una rendita intera.

 

                                         Riassunta brevemente la documentazione medica prodotta con la domanda di revisione, il ricorrente ha osservato quanto segue:

 

"  (...)

 

3.   Tale decisione va contestata, in quanto non tiene manifestamente conto della complessità del caso e di quanto affermato non solo dal medico curante, ma anche dagli altri specialisti.

 

I medici espongono e dimostrano che il quadro clinico del ricorrente è concretamente peggiorato da quando, nel 1998, fu allestita la perizia medica pluridisciplinare. Il ricorrente si è da allora sforzato di lavorare al massimo delle sue capacità e possibilità fisiche, finché che non ha dovuto cedere al progredire dei dolori.

 

La situazione migliore, dal punto della capacità di lavoro, è stata espressa dai medici della clinica di __________ che - come visto - riferiscono della possibilità di lavorare al 50%, ma in lavori leggeri, senza sollevare o portare pesi importanti e dove abbia la possibilità di cambiare spesso posizione.

 

Orbene, i lavori leggeri sopra riferiti si trovano praticamente all'opposto di quanto deve svolgere il ricorrente, che quale cuoco è tenuto a stare costantemente in piedi ed a sollevare pesi spesso molto importanti, tra l'altro in una posizione protesa verso l'avanti, del tutto in contrasto con il quadro clinico presentato.

 

Ammesso che gli fosse consentito di accedere ad altre professioni cosiddette "leggere", svolte al 50%, il ricorrente non potrebbe avere la retribuzione percepita quale cuoco, e nel raffronto tra i redditi stabiliti conformemente ai disposti dell'Art. 16 LPGA, il suo grado d'invalidità aumenterebbe quantomeno ai 2/3.

 

Merita da ultimo un piccolo inciso l'allusione, contenuta nella decisione, all'infortunio sugli sci del 14.12.2003. Il ricorrente fa presente che in vita sua, mai aveva mai calzato gli sci; quel giorno accompagnò il figlio a sciare, a __________ e ne approfittò per tentare l'approccio con questi attrezzi, ma appena li ebbe infilati, percorsi pochissimi metri e data la sua totale imperizia, cadde procurandosi una lesione al pollice sinistro.

 

 

4.   La precedente perizia risale come visto a circa sei anni ed in pratica solo su questa si fonda la querelata decisione.

 

                                                                         I vari medici consultati danno inequivocabili indicazioni sui peggioramenti intervenuti, soprattutto dal 2003.

 

                                                                         Ricorrono dunque, a nostro modo di vedere, gli estremi per riconoscere una totale rendita d'invalidità.

 

Beninteso, non ci opporremo a che il ricorrente sia sottoposto, come da richiesta peraltro già formulata in sede d'opposizione, a nuova perizia multidisciplinare, che tenendo conto di tutte le componenti che influiscono sulle capacità lavorative del ricorrente, consenta di comprovare il diritto del ricorrente a percepire una rendita intera d'invalidità." (Doc. I)

 

 

                               1.4.   Con risposta di causa 26 ottobre 2004 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso, facendo presente:

 

"  (...)

In concreto la perizia pluridisciplinare del SAM del 18 giugno 1998 completa, motivata e coerente, ossequia i citati criteri giurisprudenziali ed ha quindi piena forza probatoria.

La documentazione medica relativa all'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato è stata sottoposta al SMR dell'AI e con valutazione 5 dicembre 2003 (doc. 67 inc. AI) e 1 marzo 2004 (doc. 98 inc. AI) del Dr. __________ (SMR) ha rilevato non essere intervenuto un peggioramento del danno alla salute con carattere invalidante come risulta confermato dal rapporto della degenza presso la Clinica di __________ del 5 giugno 2003 (doc. 65 inc. AI) che indica una capacità lavorativa del 50%. Si osserva che, relativamente al certificato medico 4 ottobre 2004 del Dr. __________, esso non adduce elementi di valutazione medica che non siano già stati considerati, se non l'indicazione di una sindrome del dolore cronico, per la quale non è addotta, sostanziata e comprovata una comorbidità psichiatrica richiesta dalla giurisprudenza per una tale patologia di carattere invalidante, mentre dal profilo psichiatrico l'assicurato è stato valutato abile al lavoro dal perito psichiatra nell'ambito della perizia pluridisciplinare del SAM in assenza di successive valutazioni mediche psichiatriche di sorta divergenti. (...)" (Doc. IV)

 

                                     

                                        

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).                        

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

 

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 160 consid. 5.1; SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.

 

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

 

                               2.3.   Nella fattispecie in esame occorre evidenziare che, contrariamente a quanto statuito con la decisione 18 settembre 2003, mediante la decisione su opposizione contestata l’UAI è in realtà entrato nel merito della domanda di revisione.

                                         Di conseguenza, oggetto del contendere è sapere se nel periodo intercorso tra la decisione 12 novembre 1998 (successivamente confermata nel 2000 e nel 2003) e la decisione su opposizione qui in esame, vi è stata una modifica delle condizioni valetudinarie dell’assicurato tale da giustificare l’erogazione di una rendita maggiore di quella attualmente percepita.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

 

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

 

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

 

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.


Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                               2.5.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

                                         Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).

 

                               2.6.   La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA inedita 29 aprile 1991 in causa G.C., consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258; cfr. anche DTF 130 V 71).

 

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, durante la prima procedura sfociata con l'assegnazione di una rendita intera dal 1° ottobre 1996 ed una mezza rendita dal 1° maggio 1998, l'UAI ha disposto l'esecuzione di una perizia multidisciplinare a cura dal SAM.

                                         Con rapporto 18 giugno 1998 i periti, esposta una dettagliata anamnesi, visitato il paziente e dopo aver proceduto ad un esame psicopatologico e discusso la valutazione ortopedica del dr. __________, hanno posto la diagnosi invalidante di “sindrome lombosciatalgica cronica in -  stato dopo fenestrazione microchirugica L5-S1 a destra, decompressione del canale spinale, recessotomia laterale S1, microdissectomia di un ernia mediana e mediolaterale destra l’8.02.96; - prolasso discale residuale L5-S1 destro, lesione cicatriziale peri-radicolare S1 destra” (doc. AI 17 pag. 10).

                                         Dal profilo extra-somatico i medici del SAM hanno accertato una sindrome disforica a colorito ipocondriaco, con disturbi d’ansia fluttuanti e somatizzazione degli stessi, senza tuttavia riscontrare alcuna conseguenza sull’abilità lavorativa (cfr. doc. AI 17 pag. 9).

 

                                         Riguardo alle ripercussioni della patologia ortopedica sull’abilità al lavoro, i periti hanno rilevato:

 

"  (...)

 

Questo giovane A., presenta una lombosciatalgia cronica in stato dopo intervento microchirurgico e decompressione del canale spinale con purtroppo persistenza di un prolasso discale residuale e di una lesione cicatriziale periradicolare a livello S1 a ds.. L'attuale esame clinico non ci ha permesso d'evidenziare chiari segni per una sofferenza radicolare nè per un'instabilità segmentale. I disturbi lamentati sono credibili e oggettivabili nel quadro di uno stato postoperatorio con residuo di prolasso discale e lesione cicatriziale nonché di turbe della statica su modica scoliosi toracale e anomalia di transizione lombosacrale. Per questi motivi riteniamo che l'A. non sia più idoneo per lavori fisicamente pesanti e in special modo per lavori logoranti la colonna lombosacrale. È molto positivo il fatto che l'A., abbia ripreso l'attività professionale al 50% dallo scorso 16 aprile, e ciò grazie anche alla lungimiranza dell'ex datore di lavoro. In questa situazione e in considerazione della insufficiente formazione scolastica dell'A. nonché della sua poca motivazione per una riformazione teorica, riteniamo che il suo grado di capacità lavorativa residua vada valutato nella professione attuale; vale a dire quella d'aiuto cuoco. In questo tipo d'attività, e in special modo in considerazione del clima favorevole, sul posto di lavoro, riteniamo possibile un grado di capacità lavorativa attorno al 50%. Attualmente questo 50% è definito in una riduzione del tempo di lavoro e dei carichi professionali.

 

Le altri patologie elencate al capitolo "diagnosi" non hanno alcun valore limitante alla capacità lavorativa dell'A. (...)" (Doc. AI 17)

 

                                         Sulla scorta della perizia multidisciplinare, con due decisioni del 12 novembre 1998 l’UAI ha posto il ricorrente al beneficio di una rendita intera dall’1° ottobre 1996, rispettivamente di una mezza rendita dal 1° maggio 1998.

 

                               2.8.   Nell’ambito della domanda di revisione che ci occupa, con certificato 17 novembre 2003 la dr.ssa __________ ha sostenuto un rilevante peggioramento del suo paziente:

 

"  Con il presente desidero sottoporvi nuovamente il caso del paziente a margine in quanto lo stato clinico è chiaramente peggiorato nel corso dell'ultimo anno.

Infatti egli dall'inizio di quest'anno ha presentato dei dolori cronici e recidivanti soprattutto a livello lombo-sacrale e spondilogeno destro, irradianti in parte anche in sede inguinale: visto la complessità del caso ho chiesto vari consulti specialistici reumatologici e chirurgici, in particolare il Dr. __________, il Dr. __________, ed il Dr. __________, come pure il neurochirurgo Dr. __________, oltre ad ricovero presso la clinica di __________ dal 11.05.03.

La diagnosi clinica è la sindrome lombo-vertebrale spondilogena su turbe degenerative in stato da microdiscectomia L5-S1 destra per ernia discale e canale spinale stretto: sono inoltre presenti dei dolori in sede inguinale che sono stati di difficile diagnosi: si pensava ad una compressione del nervo genito-femorale, pure ad una ernia inguinale incipiente, non escludendo una sintomatologia spondilogena: la MRI, richiesta dal neurochirurgo Dr. __________ ha escluso comunque una recidiva erniaria a livello vertebrale.

Soggettivamente il paziente pertanto giornalmente presenta dei dolori in sede lombare, inguinale in parte irradianti alla gamba destra che lo rendono inabile al lavoro al 100%.

Questa sintomatologia influenza la depressione che il paziente presenta ormai da anni e per la quale è in trattamento con Anafranil 75mg/die, ed in cura presso la Dr.ssa __________ - psichiatra a __________; anche la depressione stessa può a sua volta influenzare negativamente i dolori che egli presenta.

I vari consulti sopraccitati, dei quali allego rapporti, sono stati necessari per chiarire in particolare il dolore inguinale: si è pensato inizialmente pure ad una pubalgia, il Dr. __________ propone attualmente un intervento di una ernia inguinale.

 

Considerata comunque la complessità del caso, e che il paziente in effetti non è più abile al lavoro al 100%, richiedo una nuova verifica dello suo stato di salute da parte vostra per confermare l'indicazione per una rendita completa." (Doc. AI 65)

 

                                         Al succitato scritto sono stati allegati i seguenti rapporti medici:

 

·        rapporto 13 settembre 2002 in cui il dr. __________, specialista in medicina dello sport, ha informato il medico curante dell’assicurato che:

 

"  … il paziente presenta un classico quadro di tendinopatia inserzionale dei muscoli addominali e adduttori al bacino (pubalgia). Si tratta di una patologia spesso multifattoriale, dove nel caso specifico la patologia lombare, gli squilibri muscolari e la pervietà del canale inguinale possono contribuire a tale quadro clinico. Quale primo passo ho richiesto un bilancio radiologico approfondito comprendente la rappresentazione del bacino in piedi ed in appoggio monopodalico e della colonna lombare. Il primo approccio è sicuramente quello conservativo, ed ho spiegato al paziente che generalmente il decorso in casi simili è molto lungo. (...)" (Doc. AI 65)

 

·        rapporto del 4 aprile 2003 in cui il dr. __________, reumatologo, ha confermato una sindrome lombo-spondilogena cronica persistente dopo dischectomia L5-S+ a destra del 1996, nonché una pubalgia da chiarire, proponendo una mobilizzazione mirata con tecniche manuali.

 

                                         A seguito di una degenza presso l’allora Clinica __________, nel rapporto 5 giugno 2003 i medici responsabili, posta la nota diagnosi, hanno in particolare potuto accertare un soddisfacente miglioramento dei dolori e della mobilità, indicando che il paziente “potrebbe svolgere un lavoro leggero, dove non debba sollevare o portare pesi importanti e dove abbia la possibilità di cambiare spesso posizione, in misura del 50% a decorrere dal 2.06.03”.

                                     

                                         Nel rapporto 5 marzo 2003 il dr. __________ ha segnatamente evidenziato “una chiara esacerbazione dei dolori ai colpi di tosse” con concomitante presenza di una dilatazione dei canali inguinali bilaterali senza tuttavia riscontrare evidenti ernie inguinali.


L’assicurato è stato inoltre visitato dal dr. __________, specialista in neurochirurgia.
Nel suo rapporto 24 settembre 2003 egli ha riferito di “un’esacerbazione con riacutizzazione dei dolori lombari irradianti verso il basso ventre e all’inguine”, con saltuarie “irradiazioni anche alla gambe”, proponendo l’esecuzione di una nuova risonanza magnetica.
Nel successivo rapporto 7 ottobre 2003 lo specialista ha evidenziato che dall’esame diagnostico eseguito si evidenzia “una discopatia L5/SA (presenza di una lombalizzazione) ma assenza di aderenze esuberanti e assenza di una recidiva d’ernia”, rinunciando all’esecuzione di un intervento chirurgico di fissazione intersomatica, poiché a seguito di tale operazione  “il paziente non potrà più lavorare o comunque accuserà più o meno dei dolori costanti” ed ha quindi proposto la continuazione della terapia conservativa.

 

                                         Il 21 ottobre 2003 il dr. __________, scrivendo al dr. __________ (specialista in chirurgia), dopo aver preso atto del consulto neurochirurgico avuto dal paziente presso il dr. __________, ha ritenuto possibile procedere ad un’infiltrazione locale confermando che “dal punto di vista clinico i dolori risultano peggiorati e vi è una chiara accentuazione al colpo di tosse o gli starnuti”.

 

                                         In risposta, il 21 novembre 2003 il dr. __________, dopo aver nuovamente visto l’assicurato, ha invece confermato la diagnosi d’ernia inguinale incipiente destra con irritazione locale.

 

                                         La succitata documentazione è stata sottoposta all’esame del Servizio medico regionale dell’AI (SMR).

                                         Con nota 5 dicembre 2003 il dr. __________ ha evidenziato:

 

"  Richiesta anticipata di revisione per peggioramento.

 

A. 37enne già cuoco, a beneficio di AI grado 50% dal maggio '98, dopo perizia SAM datata 18.06.98, con valutazione specialistica ortopedica-reumatologica e psichiatrica.

 

Vengono allegati dal medico curante, dr. __________ i rapporti di numerose visite specialistiche e il rapporto d'uscita dalla Clinica di __________ (maggio 2003) dove all'uscita si descrive un miglioramento e si ritiene l'A. abile al 50%.

 

Dolori nella regione pubica, la cui origine è probabilmente un'ernia incipiente a destra che verrà operata prossimamente, e da ritenere patologica transitoria.

Dolori insorti, vedi rapporto del dr. __________, durante la partitella di calcio settimanale.

 

Valutando la descrizione dei reperti ai tempi della perizia e attuali, non si nota un cambiamento.

La patologia "psichiatrica" era già presente allora e la dr.ssa __________ presso cui l'A. sarebbe in cura (vedi lettera del curante) non esercita più.

 

La richiesta è da respingere." (Doc. AI 67)

 

                                         Avuta conoscenza dell’infortunio sciistico occorso al ricorrente nel dicembre 2003, nella nota 1° marzo 2004 il dr. __________ ha osservato:

 

"  Per quanto riguarda l'aumento del grado AI richiesto e da noi negato ribadisco quanto scritto nella precedente proposta medico; il dr. __________ parla di peggioramento soggettivo, di una cura psichiatrica presso una terapeuta che da anni ha smesso l'attività (richiesto telefonicamente mi dice di non esserne al corrente) e ci annuncia che è stato sottoposto a diverse visite, cosa che di per sè non denuncia un peggioramento se non ci sono nuovi reperti patologici (come risulta dai rapporti allegati alla richiesta).

 

Per quanto riguarda lo stato di salute dell'A. noto che questo non gli impedisce di praticare lo sci (e di infortunarsi al pollice sinistro, patologia transitoria come risulta dai rapporti del dr. __________).

 

Anche l'intervento per ernia inguinale eseguito in gennaio 2004 determina solo una IL di breve durata.

 

Non esiste quindi alcun motivo per aumentare il grado AI.

 

Per quanto riguarda la "compatibilità" della pratica dello sci (alpino?) con la patologia lombare di cui è affetto l'A. si può dire che non è sicuramente lo sport più adatto per chi fa richiesta di una AI al 100% per mal di schiena, ma non si può negare che anche con una certa limitazione della caricabilità della colonna vertebrale una persona possa praticare lo sci con moderazione." (Doc. AI 78)

 

                                         Non riscontrando dunque alcun rilevante peggioramento, con la decisione in questione, l’amministrazione ha respinto la domanda di revisione.

 

                               2.9.   Nel ricorso l’assicurato sostiene che l’amministrazione non ha tenuto conto della complessità del quadro clinico.

 

                                         Orbene, per quel che concerne le affezioni alla schiena, i nuovi atti medici non contengono elementi oggettivi di giudizio che non siano già stati esaurientemente valutati in sede di perizia 18 giugno 1998 del SAM.

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189), ciò che è il caso concreto.

                                         I dr. __________ e __________ hanno evidenziato una recrudescenza dei dolori, in particolare a seguito di colpi di tosse o di starnuto, situazione non presente nel 1998 (“Nessun chiaro dolore irradiante allo starnuto ed al colpo di tosse, nessuna turba degli sfinteri”; cfr. perizia SAM pag. 4), senza tuttavia formulare giudizio alcuno in merito ad un eventuale peggioramento della capacità lavorativa.

 

                                         Riguardo ai (nuovi) dolori alla regione pubica, la cui origine, secondo i dr. __________ e __________, è da far risalire all’incipiente ernia inguinale, va rilevato che dagli atti non risulta che tale affezione abbia carattere invalidante.
Va al riguardo fatto presente che gli stessi sono sorti durante una partita a calcio [nel citato scritto 13 settembre 2002 al medico curante, il dr. __________ informa di aver visto il paziente “praticante attività fisica saltuaria (una partitella di calcio alla settimana) che tre mesi orsono giocando a calcio, ha risentito dolori a livello dell’inserzione dei muscoli addominali e adduttori al bacino, mai accusati in precedenza”], quindi non a seguito di un trauma di particolare gravità.
Nella nota 5 dicembre 2003 il dr. __________ ha poi fatto presente che tali dolori sono da considerare transitori (“ Dolori nella regione pubica, la cui origine è probabilmente un'ernia incipiente a destra che verrà operata prossimamente, e da ritenere patologica transitoria”, doc. AI 67).

                                         L’assicurato non ha del resto prodotto alcuna documentazione atta a contrastare quanto assunto dal SMR.

 

                                         Vero che nel rapporto 5 giugno 2003 i medici della Clinica di __________ hanno valutando un’abilità al 50% in attività leggere, senza sollevamento di pesi importati con possibilità di cambiare la posizione, e che l’attività di cuoco/aiuto cuoco esercitata dal ricorrente non può essere considerata a tutti gli effetti una professione “leggera”, visto che, a detta di quest’ultimo, deve stare costantemente in piedi e portare spesso dei pesi non indifferenti.

                                         Tuttavia, va evidenziato che i succitati medici, grazie alle terapie eseguite, hanno potuto rimarcare un generale miglioramento delle condizioni di salute del ricorrente (“ Mediante una fisioterapia intensiva consistente in terapia individuale, terapia di gruppo e terapia passiva abbiamo ottenuto un soddisfacente miglioramento dei dolori e della mobilità ed un buon miglioramento della forza e della resistenza muscolare”, sub doc. AI 65), tant’è che egli, nonostante le lombalgie, si è cimentato nella pratica dello sci, subendo il 14 dicembre 2003 un infortunio dovuto, secondo quanto dichiarato dell’interessato, ad inesperienza.

                                         Determinante è che rispetto alla perizia del SAM il quadro clinico è rimasto sostanzialmente invariato; il summenzionato rapporto della Clinica di __________ non è quindi documento idoneo a far ritenere che vi sia stato un rilevante peggioramento ai sensi dell’art. 17 LPGA, trattandosi in realtà di una diversa valutazione di una situazione invalidante rimasta immutata (cfr. consid. 2.6).

 

                                         Infine, per quel che riguarda l’aspetto extra-somatico, va ricordato che in occasione della perizia multisciplinare 18 giugno 1998 non è stata riscontrata alcuna patologia psichica limitante la capacità lavorativa (“L’A. in esame presenta una sindrome disforia a colorito ipocondriaco, con disturbi d’ansia fluttuati e somatizzazione degli stessi. Il grado d’incapacità lavorativa, dal profilo psichiatrico, nelle sue professioni esercitate prima ed ultimamente, può essere valutato nella misura dello 0%, sia attualmente che in futuro”; perizia pag. 9).

                                         Ora il fatto che l’assicurato, a causa di una depressione, sarebbe in cura presso la dr.ssa __________ (secondo il SMR la citata specialista non eserciterebbe più la professione) non è sufficiente per ammettere l’esistenza di un danno alla salute psichica di carattere invalidante.

                                         Va al riguardo fatto presente che tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici possono determinare un’invalidità ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI, rientrano, oltre alle malattie mentali propriamente dette, anche le anomalie psichiche parificabili a malattie. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto determinante è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; Pratique VSI 2001 p. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine ).
In casu, l’assicurato non ha prodotto alcuna documentazione medica atta a rendere perlomeno verosimile un’invalidità di origine psichica.

                                         Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                             2.10.   Pendente causa l’assicurato ha prodotto il certificato 4 ottobre 2004 della dr.ssa __________ avente il seguente tenore:

 

"  Con il presente confermo che le condizioni di salute del paziente a margine non gli consentono un'attività lavorativa al 50%, in considerazione della sua patologia lombovertebrale, definita dal punto di vista diagnostico in dettaglio in particolare nel rapporto della clinica di riabilitazione di __________ del 05.06.2003.

 

Egli ha nel corso degli ultimi mesi tentato di svolgere qualche lavoretto anche a titolo probatorio, pure con dei lavori leggeri, ma con scarso successo, in quanto subito si è presentata una sintomatologia dolorosa livello lombosacrale.

A mio giudizio la sindrome del dolore cronico che attualmente presenta il paziente è da ostacolo ad una ripresa lavorativa anche parziale.

 

Ricordo inoltre che egli prossimamente dovrà nuovamente sottoporsi ad un intervento chirurgico di ricostruzione ligamentare della caviglia sinistra, per la persistenza di una sintomatologia dolorosa post-traumatica in questa sede." (Doc. B)

                                     
Va innanzitutto ricordato che
il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui esse sono state rese (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), motivo per cui lo stato di salute certificato successivamente alla decisione contestata (6 settembre 2004) non rientra nell’esame della presente vertenza.
Del resto, pur volendo considerare quanto attestato nello scritto 4 ottobre 2004 della dr.ssa __________, s
econdo questa Corte, lo stesso non è suscettibile di modificare l’esito della presente vertenza e questo per i seguenti motivi.

Nella misura in cui se con “sindrome del dolore cronico” il medico curante ha inteso attestare la presenza di una sindrome da dolore somatoforme, va rilevato che, ai sensi della giurisprudenza, tale sindrome rientra nella categoria delle affezioni psichiche per le quali l’allestimento di una perizia psichiatrica si rende generalmente necessario al fine di stabilirne le ripercussioni invalidanti (DTF 130 V 353 consid. 2.2.2; Pratique VSI 2000 pag. 161 consid. 4b come pure le sentenze del 2 dicembre 2002 in re R, I 53/02, consid. 2.2., del 6 maggio 2002 in re L., I 275/01, consid. 3a/bb e b nonché dell’8 agosto 2002 in re Q. I 783/01, consid. 3a).
A determinate condizioni la sindrome da dolore somatoforme può infatti causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, va fatto presente che nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 s, l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
Nel caso in esame, da una parte, la valutazione di una sindrome da dolore somatoforme non è stata formulata da uno specialista in psichiatria; dall’altra, non è stato comprovato l’eventuale carattere invalidante della stessa, così come richiesto dalla succitata giurisprudenza.

Nel certificato 4 ottobre 2004 la dr.ssa __________ ha anche evidenziato che prossimamente l’assicurato verrà sottoposto ad una ricostruzione ligamentare della caviglia destra.
A prescindere dal fatto che si tratta di un intervento futuro, le cui eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa non rientrano nell’esame temporale della fattispecie in esame, va comunque fatto presente che tale operazione chirurgica viene generalmente eseguita per migliorare la mobilità del paziente, con evidenti benefiche ripercussioni sull’abilità al lavoro. Secondo l’esperienza generale della vita, il decorso postoperatorio doloroso può limitare la capacità lavorativa, ma di regola si tratta di un periodo temporaneo non giustificante un’incapacità al guadagno duratura.
In ogni modo, qualora gli esisti del prospettato intervento dovessero causare un’incapacità lavorativa con ripercussioni sulla capacità al guadagno, ciò potrà essere fatto valere dall’assicurato in sede di ulteriore revisione della rendita, tramite la produzione della pertinente ed esauriente documentazione medica.

 

                             2.11.   Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una nuova perizia multidisciplinare.

 

                                         In merito alla richiesta di mezzi di prova, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         In concreto, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa.

 

                                         In conclusione, non essendo subentrata una modifica dell’incapacità al guadagno ai sensi dell’art. 17 LPGA, la decisione contestata merita conferma mentre il ricorso deve essere respinto.

 

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

 

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti