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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 10 settembre 2004 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. Nell’aprile 2002, RI 1, nata nel 1961, operaia, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita in quanto affetta da fibromialgia e depressione (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia psichiatrica, per decisione 19 settembre 2003 l’UAI ha assegnato all’assicurata una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° marzo 2001, motivando:
" (…)
Esito degli accertamenti:
Dal marzo 2001 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.
● Dalla documentazione medica acquisita all'incarto e in modo
particolare dalla perizia 25.08.2003 del dr. __________ risulta che il danno alla salute di cui l'assicurata è portatrice comporta, globalmente (affezione psichica + organica), un'incapacità di guadagno e di lavoro del 50% in qualsiasi attività.
La residua capacità lavorativa può essere sfruttata esercitando l'ultima attività svolta.
Decidiamo pertanto:
● A decorrere dal 01.03.2002 ha diritto ad una mezza rendita
d'invalidità." (doc. AI 25)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dalla RA 1, con la quale ha postulato l'assegnazione di una rendita intera d'invalidità dal 1° marzo 2001, con decisione su opposizione 10 settembre 2004 l'UAI ha confermato la propria precedente decisione:
" (…)
9. Da un primo consulto psichiatrico (perizia Dr.ssa __________ del 29.01.2002 su richiesta della __________) l'assicurata è stata reputata inabile al lavoro al 100% per attività fuori casa e al 50% per attività casalinghe. In merito alla valutazione del decorso, ritenuto che cause famigliari ed emotive possano essere alla base dello stato dell'assicurata "...senza tentativo di rimozione di tutte queste cause emotive, che avrebbero potuto condurre ad una depressione larvata delle somatizzazioni di tipo fibromialgico, non è possibile intravedere il miglioramento...".
In merito alla prognosi, ritenuta infausta, la psichiatra afferma che l'assicurata necessiterebbe di un intenso sostegno psicologico e un rapporto di confidenza per potere entrare in merito alle proprie difficoltà emotive e di gestione della propria vita.
Il rapporto psichiatrico del medico curante (rapporto Dr. __________ del 29.04.2002) conferma l'evoluzione e la prognosi sfavorevole, con inabilità che appare totale, duratura, senza intravedere modifiche future.
10. In ambito dell'istruttoria l'Ufficio Al ha nominato perito psichiatra il Dr. __________ con incarico di valutare il grado di capacità al lavoro dell'assicurata. Il rapporto è stato redatto in seguito a due incontri con l'assicurata, all'esame accurato dell'incarto ed alla discussione con il medico curante. In base all'anamnesi famigliare e personale, allo sviluppo della malattia con i risultati terapeutici, all'evoluzione di risorse e deficit, ai dati soggettivi dell'assicurata, all'esame clinico, alla diagnosi, alla valutazione e prognosi, il perito psichiatra ha confermato la diagnosi dei precedenti medici psichiatri, indicando che il dolore persistente ed intenso, con diretto influsso sul tono di umore, è frutto di un conflitto emozionale, non sicuramente di una malattia organica rilevante, che le cure specialistiche non hanno migliorato il quadro clinico a causa della scarsa capacità di introspezione della peritanda, e che la prognosi rimane sfavorevole (perizia 25 agosto 2003 del Dr. __________, pag. 6).
Il perito ha ritenuto che le menomazioni dovute ai disturbi constatati permettono di indicare che l'assicurata, al momento della perizia, non era in grado di svolgere un'attività lucrativa superiore al 50%, confermando dal punto di vista psichiatrico una incapacità lavorativa del 50%
"...lasciando così un margine che permetta eventualmente una parziale attività lucrativa, nel tentativo di incrementare l'autostima della peritanda" (perizia medica 25.08.2003 del Dr. __________, pag. 7).
11. Le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, nell'ipotesi in cui siano state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).
Anche ai rapporti allestiti da medici dipendenti dalle assicurazioni deve essere riconosciuto pieno valore probante, se si rivelano concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri da contraddizioni e, infine, se non sussistono indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 351). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Stessa considerazione vale per le perizie esperite da medici esterni (DTF 104 V 31) mentre, per quanto concerne i rapporti medici emessi dal medico di fiducia, secondo l'esperienza generale di vita, nel dubbio egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353).
12. Nel caso in esame il perito si discosta dalle conclusioni dei colleghi ritenendo l'assicurata abile al lavoro al 50%.
Il perito, nel suo rapporto, ha valutato in maniera completa la situazione dell'assicurata, si è fondato su esami approfonditi, ha considerato i mali lamentati e preso atto dei suoi antecedenti (anamnesi) e, infine, ha esposto chiaramente la situazione medica motivando la sua conclusione (rinvio a perizia 25 agosto 2003 del Dr. __________, pag. 7). Pur ritenendo la prognosi sfavorevole, dall'esame clinico e dalle constatazioni obiettive ha comunque ritenuto l'assicurata in grado di disporre di risorse psichiche per sormontare i suoi dolori, stabilendo che poteva esercitare una attività lavorativa pari al 50%. La perizia soddisfa i criteri posti dalla giurisprudenza in merito al valore probatorio, pertanto la decisione impugnata è confermata." (doc. AI 43)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata, sempre rappresentata dalla RA 1, ha chiesto che le venga riconosciuta una rendita intera d'invalidità dal 1° marzo 2001, motivando:
" (…)
4. Nel caso concreto, come visto sopra, il Dr. __________, specialista FMH in neurologia, ha diagnosticato alla signora RI 1 una fibromialgia di tipo primario in una paziente depressa, sottolineando il progressivo peggioramento negli anni del quadro clinico.
Di seguito la ricorrente è stata esaminata a due riprese dal profilo psichiatrico. Dapprima nel gennaio 2002 dalla Dott.ssa __________ e poi nell'aprile del medesimo anno dal Dott. __________, entrambi FMH in psichiatria e psicologia.
Nel proprio referto la Dott.ssa __________, al capitolo "valutazione e prognosi", ha in particolare sottolineato: "I disturbi descritti dalla paziente vertono soprattutto verso la sintomatologia dolorosa cronica per la quale la stessa è in cura, senza successo, dal 1999. Questa problematica è stata descritta di tipo fribromialgico, dunque espressione somatica di problemi psichici latenti e inconsci (...). Prognosi del caso: a breve-medio termine come del resto anche a lungo termine, visto che la malattia si trascina attualmente da circa un anno, è infausta. Per quanto all'attività da esercitare fuori casa l'assicurata è da ritenere inabile al lavoro nella misura del 100%. (...).
Nessuna attività fuori casa è attualmente proponibile visto il quadro psicopatologico. Qualsiasi lavoro contribuirebbe all'esasperazione ed all'esacerbazione della sintomatologia dolorosa, ... (...). Non vedo attualmente, visto il quadro psicopatologico, la possibilità di ripresa della capacità lavorativa in una percentuale anche inferiore del 100%, in quanto porterebbe alla recrudescenza e all'amplificazione della sintomatologia dolorosa.(...)." (N.d.r.: sottolineatura della scrivente).
Concordando con la collega, il Dott. __________ si è così espresso nel proprio rapporto inviato all'AI: "(...) Il disagio è caratterizzato negli anni dalla sindrome fibromialgica, con dolori diffusi, recidivanti con fluttuazione dell'intensità, associati ad uno stato ansioso con irritabilità, prostrazione, astenia e deflessione umorale con apatia-abulia, disturbi del sonno, della concentrazione e facile esauribilità. I tentativi proposti nel tempo: cure fisioterapiche ambulatoriali e stazionarie, interventi specialistici e da ultimo l'intervento attuale, non hanno portato a nessuna sostanziale modifica del quadro che appare cristallizzato. (...). Nelle ultime settimane vi è stato un peggioramento, con recrudescenza della sindrome dolorosa e depressiva tale, da richiedere un'ospedalizzazione presso la __________ (dal 24.04.2002). L'evoluzione è sfavorevole così come la prognosi, non s'intravedono proposte terapeutiche ulteriori che possano modificare il disagio, se non nel senso di lenirlo. L'inabilità appare totale, duratura, non s'intravedono modifiche future." (N.d.r.: sottolineatura della scrivente).
Prove: come sopra.
5. Su incarico dell'ufficio invalidità la signora RI 1 è stata quindi sottoposta alla valutazione del Dott. __________.
Nella relativa perizia, al capitolo "valutazione e prognosi, il suddetto medico, dopo aver peraltro sentito telefonicamente il dottor __________ afferma fra l'altro che: "La peritanda è affetta da una patologia maggiore quale la depressione ricorrente ed una sindrome di somatizzazione con la presenza di un dolore persistente ed intenso. Questi disturbi sono rimasti costanti durante questi anni e riteniamo cha la gravità del quadro clinico non abbia consentito alla peritanda di svolgere alcuna attività lucrativa ed in particolare in qualità di operaia. La nostra valutazione conferma la diagnosi posta dai colleghi dr. med. __________ __________ e dr.ssa __________ (che aveva visitato la signora RI 1 nel gennaio 2002, n.d.r.). (....) la peritanda a causa di sintomi somatici molteplici e un dolore intenso e penoso è inabile al lavoro nella misura del 100% dal marzo 2001. (....). Il quadro psicopatologico sopra descritto causa una limitazione funzionale e ha già effettivamente pregiudicato la capacità lavorativa della peritanda.(....)." (N.d.r.: sottolineatura della scrivente).
Dopo aver formulato le suddette osservazioni il Dottor __________, al momento di pronunciarsi in merito alle conseguenze dello stato di salute sulla capacità lavorativa dell'assicurata, in modo del tutto inaspettato e francamente incomprensibile agli occhi della scrivente, giunge tuttavia alla conclusione
che: "....dal punto di vista psichiatrico, a nostro avviso esiste un'incapacità lavorativa del 50 %, lasciando così un margine che permetta eventualmente una parziale attività lucrativa, nel tentativo di incrementare l'autostima della peritanda. Riteniamo quindi indicata una revisione della situazione clinica fra 2 anni."
Orbene, a prescindere dal fatto che tale conclusione risulta in palese contraddizione con le valutazioni emesse in precedenza nella perizia stessa, si osserva come compito del perito non sia quello di dare indicazioni terapeutiche, bensì quello di accertare uno stato di fatto, stato di fatto che nel caso concreto risulta essere attualmente di inabilità lavorativa totale; se in futuro il lavoro psicoterapeutico avrà, come naturalmente si spera, i suoi effetti, allora si potrà rivalutare la situazione dal profilo della incapacità lavorativa e dell'invalidità che però rimangono per il momento complete.
Di conseguenza, in base a quanto precede alla signora __________ deve pertanto essere riconosciuta una rendita d'invalidità intera a far tempo dal 1 marzo 2001 (articolo 29 cpv. 1 lett. a LAI) ed in tal senso si chiede l'annullamento della decisione su opposizione del 10 settembre 2004." (Doc. I)
1.4. Nella risposta di causa l’UAI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:
" (…)
preso atto dell'allegato ricorsuale, e rilevato come il medesimo sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, lo scrivente Ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, della quale postula l'integrale conferma, ribadendo e precisando comunque che il rapporto peritale redatto dal Dr. __________ del 25.08.2003 ha valutato compiutamente la situazione della ricorrente, ed ha confermato la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4), disturbo della personalità dipendente, sindrome depressiva ricorrente (ICD 10 F 60.7), episodi attuali di media gravità (ICD 10 F 33.11).
Il rapporto peritale non contiene contraddizioni: indicando che la ricorrente aveva smesso di lavorare da marzo 2001 iniziando una inabilità lavorativa al 100% è elemento ripreso dalla cronistoria della ricorrente (cf. rapporto peritale Dr. __________ a pag. 5). Il perito medico indica chiaramente che in base alla sua valutazione la ricorrente non appare in grado di svolgere una attività lucrativa superiore al 50%."
(doc. III)
1.5. In data 7 marzo 2005 il TCA ha ordinato una perizia medica a cura del dr. __________, psichiatra (doc. V), il quale in data 20 giugno 2005 ha rilasciato il proprio referto peritale (doc. X).
1.6. In data 18 luglio 2005 l’UAI ha precisato di avere sottoposto la perizia al vaglio del Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR). Il dr. __________ nella sua nota del 12 luglio 2005 ha ritenuto utile porre al perito un’ulteriore domanda, ossia se in base alla descrizione clinica del dr. __________ (soprattutto in relazione ai dati oggettivi) fosse apprezzabile la presenza di una sindrome depressiva di media gravità (doc. XII).
1.7. Sottoposto il quesito al perito (doc. XIII), in data 12 settembre 2005 quest’ultimo ha precisato:
" Nel mio rapporto peritale ho parlato di un disturbo depressivo ricorrente con somatizzazioni in un'organizzazione di personalità psicosomatica ad un'intelligenza limite. Come poi mi ha precisato il dr. med. __________ nel suo scritto del 12.07.2005 la struttura di personalità semplice non è considerata una patologia maggiore come pure le capacità intellettive limite.
La domanda è ora se la signora RI 1 era affetta da un disturbo depressivo di media gravità.
Qui si apre un capitolo psichiatrico e psicologico estremamente vasto. L'ICD10 definisce chiaramente l'episodio depressivo di media gravità, definisce però anche il disturbo depressivo ricorrente.
Commento
L'elaborazione endopsichica di un trauma subito è influenzato in modo importante dalle competenze intellettive e culturali di una persona. (Questi aspetti hanno una rilevanza socio culturale e ambientale). Per farvi un esempio vi cito:
1. il massiccio disturbo d'ansia di un alto funzionario di banca dopo aver subito un infarto miocardico;
2. o il manovale che dopo un infarto miocardico ha proseguito la sua attività lavorativa senza troppo preoccuparsi dei rischi derivanti da eccessivi sforzi fisici.
3. ogni medico conosce il paziente diabetico estremamente preoccupato per una sua leggera iperglicemia oppure per una
non curanza di un’iperglicemia massiccia.
L'elaborazione psichica di un'affezione somatica non è semplicemente riferibile alla presenza di un disturbo depressivo di lieve media o grave entità.
Se la giurisprudenza ritiene che l'intelligenza limite e la struttura di personalità semplice non sono delle patologie maggiori a mio modo di vedere sbaglia.
Nel corso della mia esperienza professionale ho osservato di tutto: tetraplegici in grado di lavorare al 100% e fibromialgici del tutto invalidi, pazienti che minimizzano i segnali somatici e pazienti che li "esagerano"; pazienti in grado di elaborare psichicamente malattie somatiche importanti e pazienti che vivono i propri disturbi, relativamente banali, in modo angosciante.
Per ritornare alla questione della signora RI 1 penso che sia importante rilevare che questa donna di estrazione socio culturale relativamente semplice non ha le competenze sufficienti per elaborare la sua patologia. Non è evidente in un simile contesto definire percentualmente le competenze lavorative o le risorse reintegrative restanti in qualità professionali ausiliarie.
Questo significa che una diagnosi di sindrome depressiva di media gravità non ci porta elementi assicurativi tali da considerare l'assicurata abile al lavoro in misura superiore a quella da me proposta.
Vorrei inoltre aggiungere che le osservazioni cliniche effettuate dai miei colleghi, Dr.ssa __________ e Dr. med. __________ non vedono per questa paziente delle possibilità reintegrative professionali.
L'esposto del Dr. med. __________ (che ho a disposizione) non sembra tener conto né del vissuto né della sintomatologia presentata. Le sue affermazioni sembrano non riferirsi ad un quadro clinico ma ad uno schema diagnostico psichiatrico-psicosomatico (che personalmente non conosco).
È vero che non mi sono espresso sulla gravità depressiva della signora RI 1 ma ritenevo che con la mia descrizione poteva essere presa una decisione riguardante la sua inabilità lavorativa o le sue possibilità reintegrative.
Aggiungo inoltre anche se avessi diagnosticato al momento del rapporto peritale un disturbo depressivo di media gravità nulla cambierebbe ai sopraccitati commenti psicopatologici." (Doc. XV)
1.8. Con osservazioni 17 ottobre 2005 l’UAI ha fatto notare che secondo Mosimann in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre la diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell’affezione (doc. XIX).
1.9. Su domanda del TCA, in data 3 novembre 2005 il perito ha precisato quanto segue:
" in risposta al suo scritto del 31.10.2005 in cui mi chiede di precisare le diagnosi della signora __________ secondo la classificazione internazionale delle malattie le posso riferire quanto segue:
DIAGNOSI
Sindrome depressiva ricorrente F33
Sindrome di somatizzazione F45.0
Organizzazione di personalità ad intelligenza limite F70.0."
(doc. XXII)
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2001.
Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel
che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della
LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della
citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze
fissate prima della sua entrata in vigore.
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione
d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82
cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con
“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute
in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito
definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82
cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per
l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a
prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore
(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche
contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi
ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid.
2.2 e 333 consid. 2.3).
In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti
sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid.
1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini
dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF
121 V 366 consid. 1b).
In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e
concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte
federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,
estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito
dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima
dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi
generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,
appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua
il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla
rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale
data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.
1.2.2).
Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna
modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate
nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora
valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi nel caso in esame di prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo
antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe distinguere, dal
punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione
della LPGA.
Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista
materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI,
le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile
comprensione, vengono riferite al tenore in vigore dal 1° gennaio 2003, mentre
in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre
2002.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA (che ha sostituito l’art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid.
3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid.
4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Nella fattispecie, su richiesta del medico curante dell’assicurata, il dr. __________, reumatologo, con rapporto 15 giugno 2000, ha rilevato:
" VALUTAZIONE
La paziente presenta il quadro clinico di un reumatismo delle parti molli. Vi è una certa tendenza allo sviluppo di una sintomatologia a carattere fibromialgico anche se attualmente non sono ancora presenti tutti i criteri per questa diagnosi.
Interessato in particolar modo è l'emicorpo di destra, con soprattutto dei dolori a livello del braccio di destra. Sono presenti delle miogelosi e dei tender points inquadrabili nell'ambito di una fibromialgia e anche eventualmente in una sindrome da overuse per quanto riguarda il braccio destro. La paziente svolgeva una doppia attività di casalinga e di operaia. Da sette mesi non lavora e anche per le faccende domestiche si fa aiutare molto.
Gli esami di laboratorio da lei eseguiti non danno reperti per patologie a carattere muscolo scheletrico o a livello osseo. Non vi sono segni per problematiche infiammatorie o tiroidee.
Mi sembra che ci stiamo avviando verso una tipica fibromialgia a carattere primario su una problematica di tipo psichico, con un'importante depressione, caratterizzata non solo da questi dolori a livello dell'apparato locomotorio, ma anche da disturbi funzionali.
PROCEDERE
Ritengo che sia opportuna una valutazione da parte di uno specialista in psichiatria, innanzitutto per ottimalizzare le terapie medicamentose. Ricordo che la paziente ha sospeso tutti i medicamenti prescritti fino ad ora.
Inoltre si dovrà prendere posizione sull'effettiva incapacità lavorativa della paziente. Infatti dal punto di vista puramente reumatologico la paziente è abile al lavoro almeno nella forma del 75% come operaia non qualificata e come casalinga.
Con questi disturbi e con questi reperti clinici e radiologici non è infatti giustificabile un prolungamento dell'incapacità lavorativa. Ho rintrodotto il Seropram 20 mg iniziato da lei con una pastiglia alla mattina in attesa della valutazione psichiatrica.
Ho associato del Dafalgan 1 g da due a tre volte al giorno come antidolorifico.
Prego il dr. __________ che ci legge in copia di convocare direttamente la paziente per una valutazione psichiatrica." (allegato doc. AI 8)
In qualità di medico fiduciario della __________, in data 29 gennaio 2002, la dr.ssa __________, psichiatra e psicoterapeuta, ha rilevato:
" Valutazione e prognosi:
I disturbi descritti dalla paziente vertono soprattutto verso la sintomatologia dolorosa cronica per la quale la stessa è in cura, senza successo, dal 1999. Questa problematica è stata descritta di tipo fibromialgico, dunque espressione somatica di problemi psichici latenti e inconsci. Effettivamente l'assicurata non riconosce, a parte i disturbi di sonno, la conflittualità intrapsichica o relazionale nel suo discorso. Tutto sembra procedere normalmente nella sua vita. lo intravedo come causa possibile di questa evoluzione infausta la sterilizzazione avvenuta dopo il parto, del secondo bambino, emotivamente non metabolizzata ne parla ma fatalizzata producendo progressivamente delle difficoltà nella relazione sessuate e con il marito occultate dall'assicurata. Un'altra causa possibile potrebbe essere la perdita dei genitori nell'arco di questo decennio, trovandosi la stessa all'estero e non potendoli seguire ne accudire, allorché come figlia primogenita di famiglia contadina era sicuramente precocemente responsabilizzata in tal senso. La terza causa potrebbe essere la prossimità dei suoceri che si occupano molto bene della paziente e della sua famiglia, riducendone però completamente l'autonomia e generandole una dipendenza e l'obbligo di gratitudine che possono essere controversi in lei, impedendole se lavora di occuparsi dei suoi figli, sentendosi poi sposseduta dagli stessi, presi a carico amorevolmente dalla suocera. Obbligata alla gratitudine non può emergere nessun tipo di conflittualità e di gelosia latente ad una tale situazione. Anche questo fattore emotivo avrebbe potuto contribuire all'eclosione della sintomatologia dolorosa. Senza tentativo di rimozione di tutte queste cause emotive, che avrebbero potuto condurre ad una depressione larvata e a delle somatizzazioni di tipo fibromialgico, non è possibile intravedere il miglioramento. L'attuale regressione depressiva e i dolori cronici "obbligano" l'assicurata a restare a casa, adempiendo inconsciamente alta sua soddisfazione del desiderio di riprendere in mano la propria famiglia, occuparsi lei stessa dei suoi bambini e mettere a distanza la famiglia del marito.
Più che l'approccio medicamentoso, a mio avviso, l'assicurata necessiterebbe di un intenso sostegno psicologico e un rapporto di confidenza per potere eventualmente entrare in merito alle proprie difficoltà emotive e di gestione delta propria vita che in questi ultimi anni avrebbero potuto condurla a questo corto circuito della psiche e somatizzazioni in corso.
Prognosi del caso: a breve-medio termine come del resto anche a lungo termine, visto che la malattia si trascina attualmente da circa un anno, è infausta. Per quanto all'attività da esercitare fuori casa l'assicurata è da ritenere inabile al lavoro nella misura del 100%. Per quanto alle attività casalinghe, a mio avviso con il tempo che ha a disposizione lungo la giornata per organizzarsi e svolgere le proprie attività casalinghe, l'incapacità lavorativa non supera il 50%. Nessuna attività fuori casa è attualmente proponibile visto il quadro psicopatologico. Qualsiasi lavoro contribuirebbe all'esasperazione ed all'esacerbazione della sintomatologia dolorosa, provocando ulteriori richieste di cure e rivendicazioni da parte di detta paziente. Non vedo attualmente, visto il quadro psicopatologico, la possibilità di ripresa della capacità lavorativa in una percentuale anche inferiore del 100%, in quanto porterebbe alla recrudescenza e all'amplificazione della sintomatologia dolorosa.
Chiedo al dr. __________ di valutare, parlando con la paziente, la possibilità di un trattamento psicoterapeutico di sostegno intenso orientato a tentare di entrare in merito alta conflittualità intrapsichica eventuale di questa paziente che purtroppo non appare spontaneamente motivata ne richiedente di una tale terapia per cui probabilmente non sarà possibile effettuarla." (allegato doc. AI 10)
Su richiesta dell’UAI, in data 18 aprile 2002 il dr. __________ ha precisato:
" conosco la vostra sopramenzionata assicurata dal 9.06.2000.
La paziente presenta i disturbi classici di una problematica fibromialgica.
Già allora avevo sottolineato nelle mie valutazioni come molto probabilmente si trattasse di una fibromialgia di tipo primaria in una paziente depressa. Il quadro clinico durante gli anni è andato progredientemente peggiorando. La paziente non ha seguito il mio consiglio di recarsi da un psichiatra. È stata rivista da me recentemente con una valutazione nel mese di agosto dell'anno 2001. Tenendo in considerazione l'ulteriore evoluzione della patologia psichiatrica le avevo preso direttamente un appuntamento presso il collega psichiatra dr. __________. In questo senso la paziente è stata visitata anche dalla dr.ssa __________ per la CM __________. Per quanto riguarda la problematica dell'incapacità lavorativa non avevo mai certifico nei decorsi della malattia un'incapacità lavorativa dal punto di vista reumatologico.
Tenendo in considerazione comunque la patologia e cioè la problematica di fibromialgia, ritengo che dal punto di vista reumatologico la paziente possa essere ritenuta inabile al lavoro nella forma massima del 25%.
Fanno comunque testo in ogni caso le valutazioni dei colleghi dr. __________ e dr.ssa __________ per quanto riguarda la valutazione dell'incapacità lavorativa globale." (allegato doc. AI 8)
Nel suo rapporto medico 29 aprile 2002 il dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, medico curante, ha certificato un’incapacità lavorativa totale dal 16 marzo 2001, motivando:
" (...) Il disagio è caratterizzato negli anni dalla sindrome fibromialgica, con dolori diffusi, recidivanti con fluttuazione dell'intensità, associati ad uno stato ansioso con irritabilità, prostrazione, astenia e deflessione umorale con apatia-abulia, disturbi del sonno, della concentrazione e facile esauribilità.
I tentativi proposti nel tempo: cure fisioterapiche ambulatoriali e stazionarie, interventi specialistici e da ultimo l'intervento attuale, non hanno portato a nessuna sostanziale modifica del quadro che appare cristallizzato.
(...).
Nelle ultime settimane vi è stato un peggioramento, con recrudescenza della sindrome dolorosa e depressiva tale, da richiedere un'ospedalizzazione presso la Clinica __________ (dal 24.04.2002). L'evoluzione è sfavorevole così come la prognosi, non s'intravedono proposte terapeutiche ulteriori che possano modificare il disagio, se non nel senso di lenirlo. L'inabilità appare totale, duratura, non s'intravedono modifiche future (…)." (doc. AI 7)
In data 4 dicembre 2002 l’UAI ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta (doc. AI 16). Nel suo referto del 25 agosto 2003 egli ha rilevato:
" 5. Valutazione e prognosi
La peritanda è affetta da una patologia psichiatrica maggiore quale la depressione ricorrente ed una sindrome di somatizzazione con la presenza di un dolore persistente ed intenso. Questi disturbi sono rimasti costanti durante questi anni e riteniamo che la gravità del quadro clinico non abbia consentito alla peritanda di svolgere alcuna attività lucrativa ed in particolare in qualità di operaia.
La nostra valutazione conferma la diagnosi posta dai colleghi dr. med. __________ e dr.ssa __________.
Siamo dunque confrontati con una donna di origine __________, sposata, madre di 2 figli, di professione operaia non specializzata, che vive in Ticino dal 1986. Dopo aver lavorato per diversi anni in attività come operaia, la peritanda a causa di sintomi somatici molteplici e un dolore intenso e penoso è inabile al lavoro nella misura del 100% dal marzo 2001. Diversi accertamenti medici hanno mostrato il quadro clinico di un reumatismo delle parti molli con una certa tendenza allo sviluppo di una sintomatologia a carattere fibromialgico. Il trattamento medico ed i ricoveri presso la Clinica __________ e __________ non hanno migliorato tale situazione. La peritanda è stata così segnalata al collega specialista in psichiatria dr. __________ che ha constatato il quadro psicopatologico sopra descritto.
La peritanda durante questi anni di soggiorno in Ticino non ha avuto delle difficoltà ad integrarsi o a trovare un'occupazione lavorativa stabile e soddisfacente. La relazione con il marito e la sua famiglia sembra buona. Tuttavia la peritanda presenta un dolore persistente ed intenso che è frutto di un conflitto emozionale e non sicuramente da una malattia organica rilevante. La deflessione del tono dell'umore è diretta conseguenza di tale sintomatologia. Nel corso di questi anni di trattamento, purtroppo le cure specialistiche non hanno migliorato il quadro clinico ciò è dovuto anche alla scarsa capacità di introspezione della peritanda che stenta a riconoscere e a collegare i sintomi somatici a un possibile disturbo psichico.
Il quadro psicopatologico sopra descritto causa una limitazione funzionale e ha già effettivamente pregiudicato la capacità lavorativa della peritanda. La peritanda durante questi anni ha perso il suo ruolo attivo nella famiglia; è diventata sempre più dipendente dal marito e dai suoi genitori. Il decorso appare caratterizzato da recidivanti flessioni timiche con apatia, perdita di interesse, senso di inutilità e completo ritiro sociale, accompagnato da un intenso e penoso dolore. A nostro avviso, la prognosi rimane sfavorevole.
B) Conseguenze sulla capacità di lavoro
1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi
constatati
1.1 A livello psicologico e mentale
Sulla base della nostra valutazione al momento la peritanda appare non in grado di svolgere un'attività lucrativa superiore al 50%. L'incapacità lavorativa, a nostro avviso esiste da diversi anni ed appare giustificata la datazione dei dr. __________ che pone l'inizio dell'incapacità lavorativa al 16 marzo 2001.
1.2 A livello fisico
I problemi di ordine fisico della peritanda, secondo il medico specialistico dr. med. __________, incidono sulla sua capacità lavorativa nella misura del 20%.
1.3 Nell'ambito sociale
In base alle constatazioni obiettive e i dati raccolti da terzi (marito) sussiste una importante compromissione delle capacità relazionali e del funzionamento sociale della peritanda. Nella sindrome somatoforme da dolore persistente la compromissione del funzionamento sociale-familiare è una conseguenza diretta della malattia.
2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale
dell'assicurato
Come già descritto dal profilo psichiatrico emerge un'inabilità lavorativa al 50%.
C) Conseguenze sulla capacità di integrazione
Data l'entità del quadro clinico sopradescritto, riteniamo non siano indicati provvedimenti d'integrazione.
OSSERVAZIONE
In conclusione si precisa che dal punto di vista psichiatrico, a nostro avviso esiste un'incapacità lavorativa del 50%, lasciando così un margine che permetta eventualmente una parziale attività lucrativa, nel tentativo di incrementare l'autostima della peritanda. Riteniamo quindi indicata una revisione della situazione clinica fra 2 anni." (Doc. AI 22)
Nella sua proposta medico del 9 settembre 2003, il dr. __________ del SMR ha rilevato:
" La perizia psi determina un IL del 50%.
Dal lato organico si giustifica un IL del 20%.
Globalmente l'IL dovuta alla problematica psi contiene e rispetta le limitazioni organiche.
Si può procedere con una mezza rendita." (doc. AI 23)
Incaricato dal TCA per meglio chiarire gli aspetto psichiatrici, il dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, in data 20 giugno 2005 ha rilasciato il suo referto peritale:
" DIAGNOSI
Disturbo depressivo ricorrente con somatizzazioni in organizzazione di personalità psicosomatica ad intelligenza limite.
DISCUSSIONE
In questa perizia sono a confronto diverse opinioni da parte di specialisti psichiatri (dr. __________, dr.ssa __________, dr. __________) e il disaccordo sta nel considerare le potenzialità lavorative di questa assicurata.
Il dr. __________ e la dr.ssa __________ considerano l'assicurata inabile al lavoro al 100% mentre la perizia del dr. __________ considera l'assicurata inabile al lavoro al 50%.
E' sempre difficile determinare le capacità di lavoro di una persona che soffre di dolori cronici da un punto di vista prettamente psichiatrico. Facilmente ci si lascia coinvolgere dalla sofferenza manifestata e diagnosticata oppure non si tiene in nessun conto il disturbo algico concentrandosi unicamente sulle manifestazioni psichiche. II disturbo fibromialgico è caratteristico per queste controversie tanto più se dalla fibromialgia emergono degli stati depressivi recidivanti ed una intelligenza limite. Per la signora __________ i disturbi depressivi manifesti sono insorti dopo la manifestazione della sua sintomatologia fibromialgica. L'aspetto di personalità a struttura intellettiva semplice però è precedente. Le sue potenzialità erano quelle di svolgere attività ausiliarie talora anche pesanti. Con il dolori reumatismali cronici simili attività non sono più proponibili. Ma come facciamo ora a reinserire la paziente in un'attività a carattere intellettivo o riqualificarla in un ambito professionale in cui le sue capacità muscolo scheletriche sono limitate?
Riqualificare una persona come la signora RI 1 in un ambito lavorativo in cui dovrebbe usare più la mente che i muscoli è un po' come chiedere ad un dirigente del settore terziario che ha perso le capacità di secondarizzazione (intellettive) che potrebbe essere un addetto alla nettezza urbana o impiegato in un settore agricolo o di manovalanza edile.
Non escludo che queste potrebbero essere delle proposte future degli enti assicurativi in effetti viene chiesto sempre di più le restanti risorse per un reinserimento professionale.
RISPOSTA Al QUESITI
1. Descrive il perito lo status psichico dettagliato dell'assicurata con particolari riferimenti alle risorse e deficit a livello psicologico e sociale. La paziente è affetta da un disturbo depressivo reattivo alla sua sintomatologia algica. Le sue risorse psichiche sono limitate dalla sua capacità intellettiva e dall'elaborazione dei problemi psicosomatici e reumatologici. Anche le sue potenzialità di socializzazione sono diminuite.
2. Quali sono le diagnosi che esercitano una ripercussione sull'attività lavorativa, precisando da quando sono presenti. Prognosi.
Le limitate capacità intellettive e i suoi sintomi algici cronici dovuti alla fibromialgia. La prognosi è indeterminata.
3. La precedente attività è ancora esigibile? Se sì in che misura? Quali sono le limitazioni funzionali dell'assicurata nella sua precedente attività? Se consideriamo unicamente l'aspetto funzionale psichiatrico le sue limitazioni concernenti l'attività di ausiliaria sono di poco rilievo. Molto più importanti appaiono invece le limitazioni somatiche, accentuate dall'aspetto psicosomatico data la sua struttura di personalità. In effetti la paziente non è in grado di elaborare i suoi problemi emotivi e tende piuttosto alla conversione somatica. E' difficile a questo livello dare una percentualità di competenza di incapacità lavorativa a livello psicologico date le sue difficoltà elaborative di problemi emotivi e psicosociali. Di per sé una persona che ha svolto funzioni di ausiliaria non qualificata presenta una capacità lavorativa integra. Le sue limitazioni funzionali riguardano un complesso disturbo psicosomatico ossia l'incapacità di elaborare l'emotività e i problemi sul piano psico intellettivo (alessitimia).
4. A partire da quando sussiste un'inabilità lavorativa pari almeno al 20%? E qual'è stata in seguito l'evoluzione del grado di capacità.
In qualità di medico curante avrei considerato l'assicurata inabile al lavoro nei tempi definiti. Come perito psichiatrico però devo asserire che la sua potenziale incapacità lavorativa è databile ben anteriormente alla sua reale situazione.
Il problema dell'assicurata non è quindi solo di origine psicologica e reumatologica ma anche correlata con la sua struttura personologica. Per dare un esempio vi sono delle persone molto steniche nell'affrontare i più svariati problemi lavorativi e anche intrafamigliari ma un particolare evento psico traumatico può annichilire completamente le risorse e potenzialità in precedenza dimostrate; anzi questi eventuali eventi traumatici accentuano degli elementi "inconsci" tali da manifestare delle psicopatologie o delle modificazioni di comportamento importanti.
5. Quali sono le possibilità di reintegrazione nell'abituale attività lavorativa e in quale modo l'assicurata può far uso delle risorse psichiche ancora disponibili? Potenzialmente sul piano psichiatrico la paziente potrebbe riprendere la sua attività lavorativa di ausiliaria al 100%. Se si tiene però conto dei problemi sopra citati è facile giungere anche alla conclusione di un'incapacità lavorativa del 100%. Non abbiamo degli standard o delle direttive particolari concernenti patologie similari.
L'osservazione clinica, l'esame psicodiagnostico hanno messo in evidenza un disturbo psicopatologico maggiore e antecedente alla sua apparizione sintomatico fibromialgica. Non penso di conseguenza che la paziente possa beneficiare di interventi reintegrativi lavorativi.
6. Qual'è la capacità lavorativa dell'assicurata in un'attività adeguata? Quali sono le sue limitazioni funzionali? In quali altre attività le residue capacità del soggetto potrebbero essere utilizzate al meglio (descrizione delle caratteristiche che l'attività deve presentare, nonché i limiti ai quali l'assicurata è confrontata)? Da quanto già citato antecedentemente non vedo possibile un reinserimento dell'assicurata in un'attività lavorativa nel mercato di lavoro attuale. Le sue limitazioni funzionali sono quelle date sia dalle sue capacità psicointellettive sia dai suoi problemi di somatizzazione. In qualità di psichiatra non conosco un lavoro che dovrebbe corrispondere alle caratteristiche sintomatiche dell'assicurata. Al limite a questo proposito potrei proporre all'Ufficio Al che offre un servizio di orientamento professionale di analizzare il quesito tenendo conto naturalmente dei suoi aspetti patologici e delle sue limitate funzioni intellettive.
7. E' possibile migliorare la capacità lavorativa dell'assicurata tramite provvedimenti reintegrativi?
A mio modo di vedere no.
Rispondere ai quesiti posti dal punto di vista prettamente psichiatrico è estremamente difficile e questo perché un disturbo da dolore cronico dovuto ad una fibromialgia non ha una valenza quantificabile. Il disturbo dovuto a delle limitate competenze psico intellettive non le ha nemmeno quando una persona ha svolto delle attività per un lungo periodo. E' chiaro che sotto questa ottica l'assicurata può essere considerata inabile al lavoro al 100% di che cosa vogliamo effettivamente tener conto: l'aspetto psichiatrico, l'aspetto psico sociale, l'aspetto socio economico con le conseguenti potenziali reinseritive, l'aspetto psicosomatico o somatopsichico. A questo quesito non sono in grado di rispondere e questo perché qualsiasi ulteriore esame "specialistico" porterà a conclusioni più disparate.
Da parte mia ritengo che l'assicurata non sia più riqualificabile in un ambito lavorativo. La sua patologia è tale da considerarla inabile al lavoro al 100% e questo vista la sua sintomatologia la sua psicopatologia, il suo contesto psicosociale." (doc. X)
Nelle sue “annotazioni” del 12 luglio 2005 il dr __________, responsabile SMR, ha precisato:
" L'assicurata, per la quale sarebbe stato riconosciuto il diritto a una rendita per grado Al del 50%, ha interposto ricorso.
La valutazione del danno della sfera psichica, già oggetto di valutazione specialistica (per l'Al da parte del dr. __________), fa richiedere una perizia giudiziaria.
Nel primo rapporto (__________) vengono poste le diagnosi di:
- sindrome somatoforme da dolore persistente
- disturbo di personalità dipendente
- sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità
Il dr. __________, pone le diagnosi di:
- disturbo depressivo ricorrente
- con somatizzazioni
- in organizzazione di personalità psicosomatica
- ad intelligenza limite
Il solo confronto diagnostico non lascia spazio a grandi discussioni (non si intravedono dal lato pratico significative differenze tra il disturbo somatoforme da dolore persistente e la somatizzazione in personalità a organizzazione psicosomatica). Unica critica può essere mossa per aver inserito l'intelligenza limite (quindi non nei range patologici) tra le diagnosi psichiatriche.
Va notato che il dr. __________, ammettendo una sindrome depressiva ricorrente in atto, aveva, nel complesso, valutato l'IL al 50%.
Il dr. __________, ammettendo in base agli atti e all'anamnesi l'esistenza di tale disturbo, non ne può più riconoscere la sua attuale presenza.
Ne consegue che rimangono, allo stato attuale la struttura di personalità semplice (patologia?) e la somatizzazione.
La valutazione di IL/CL fa attestare che "potenzialmente", sul piano psichiatrico, potrebbe riprendere la sua attività al 100%.
La conseguenza, sempre riconoscendo che dal lato somatico era stata riconosciuta, soprattutto per la componente dolorosa, un'IL del 20%, dovrebbe essere l'apprezzamento di variazione dello stato di salute positivo con un periodo di IL del 50% e uno del 20%.
Si osserva che, in sintonia con il perito giudiziario, che la struttura di personalità non compromette l'accesso a un mercato del lavoro (per attività di tipo semplice). Si ammette poi, sempre in sintonia con lo stesso perito che una tale tipo di personalità può creare difficoltà nell'elaborare disturbi somatici o nel "convertire" disturbi psicologici in dolori somatici.
Il perito giudiziario afferma che non esistono direttive sull'apprezzamento di situazioni "psichiche" come quella presente. La giurisprudenza offre strumenti per la valutazione dei disturbi chiamati comunemente "psicosomatici" (disturbo somatoforme..., fibromialgia, ecc.). Si tratta di criteri derivanti da apprezzamento prognostico (Förtster) e che sono indicativi per apprezzare la gravità del quadro clinico, quindi rispondere in modo ragionevole alla domanda sull'esigibilità per lo svolgimento di attività lucrative.
Ora, sia dall'atto peritale del dr. __________, che da quello del dr. __________, risulta un certo ritiro sociale, ma non completo.
Dal rapporto del dr. __________ dovrebbe risultare un disturbo depressivo (ma la descrizione è quasi più blanda di quella del dr. __________) per cui la valutazione di IL al 50% poteva essere plausibile (disturbo psicosomatico con episodio depressivo).
Come dice il perito giudiziario (in modo non molto coerente nella discussione e risposte ai quesiti) alla fibromialgia (quindi al disturbo da somatizzazione) dovrebbe preesistere una patologia psichiatrica maggiore; noi possiamo solo rilevare la struttura di personalità semplice (non è una patologia maggiore) e una capacità intellettiva limite (non è neppure una patologia psichiatrica maggiore). Tant'è vero che queste caratteristiche hanno permesso e, sempre secondo il perito giudiziario, potrebbero permettere ancora lo svolgimento di attività. Nelle condizioni descritte dapprima dal dr. __________, ma maggiormente dal dr. __________, appare come indicato che la persona venga accompagnata nell'affrontare i problemi con un sostegno psico-sociale, eventualmente con l'ausilio anche di terapia medicamentosa. Non da ultimo l'esistenza di una personalità dipendente potrebbe "facilitare" il compito nell'accompagnamento.
Dopo le riflessioni appena riportate riterrei utile porre una domanda supplementare al perito giudiziario, cioè se in base alla descrizione clinica (soprattutto per i dati oggettivi) del dr. __________ fosse apprezzabile la presenza di una sindrome depressiva di media gravità." (doc. XIIbis)
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi
criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati,
le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
Ancora recentemente il TFA in una sentenza del 23 giugno 2004 nella causa O., I 272/03, consid. 3, ha precisato a quali condizioni, sotto il profilo psichiatrico, può essere ritenuta invalidante una sindrome da dolore somatoforme:
" (…)
3.
3.1. Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux peuvent, dans certaines circonstances, conduire à une incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RAMA 1996 n° U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). De tels troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b; arrêt N. du 12 mars 2004, destiné à la publication, I 683/03, consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, sans quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne pourrait être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (arrêt N. précité, consid. 2.2.2).
3.2 Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique ayant valeur de maladie - tels des troubles somatoformes douloureux - est une condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore une base suffisante pour que l'on puisse admettre qu'une limitation de la capacité de travail revêt un caractère invalidant (arrêt N. précité consid. 2.2.3; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schauffhauser/Franz Schlauri (éd.), Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 64 sv., et note 93). En effet, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (voir sur ce point Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc. p. 81 sv.). Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de sa capacité de travail ne peut pratiquement plus - sous réserve des cas de simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV n° 1 p. 2 consid. 3b/bb; voir aussi Meyer-Blaser, op. cit. p. 83, spéc. 87 sv. ) - raisonnablement être exigée de l'assuré, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 sv. consid. 2b et les références; arrêt N. précité consid. 2.2.3 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie [«fuite dans la maladie»]), ou enfin (4) de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c; arrêt N. précité, consid. 2.2.3 in fine; Meyer-Blaser, op. cit. p. 76 ss, spéc. 80 ss).
3.3 Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert-psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge en cas de litige) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui - eu égard également aux critères mentionnés au considérant 3.2 ci-dessus - lui permettent de surmonter ses douleurs. Il s'agit pour lui d'établir de manière objective si, compte tenu de sa constitution psychique, l'assuré peut exercer une activité sur le marché du travail, malgré les douleurs qu'il ressent (cf. arrêt N. précité consid. 2.2.4. et les arrêts cités).
3.4 Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de celui-ci qu'il mette en oeuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent (art. 40 PCF en liaison avec l'art. 19 PA; art. 95 al. 2 en liaison avec 113 et 132 OJ; VSI 2001 p. 108 consid. 3a), l'administration et le juge (en cas de litige) ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales (ATF 127 V 299 consid. 5a; VSI 2000 p. 149 consid. 3), ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants, énumérés aux consid. 3.3.2 et 3.3.3 ci-dessus (cf. arrêt N. précité consid. 2.2.5). (…)"
2.7. Nei rapporti medici sopra riportati, i sanitari hanno anche espresso una valutazione per quanto attiene l’attività di casalinga (rapporto 15 giugno 2000 dr. __________, allegato doc. AI 8; rapporto 29 gennaio 2002 dr.ssa __________, allegato doc. AI 10).
Al riguardo va rilevato che ai fini del calcolo dell’invalidità, l’assicurata deve essere in ogni caso considerata quale persona con attività lucrativa (cfr. doc. AI 5), in quanto essa prima di interrompere l’attività professionale per motivi di salute ha lavorato in misura del 100% (allegati doc. AI 4, doc. AI 5).
L’invalidità deve quindi nella specie essere determinata esclusivamente secondo il metodo ordinario applicabile a persone con attività lucrativa, come del resto ha correttamente fatto l’UAI. Il metodo di calcolo non è stato comunque contestato dalla ricorrente.
2.8. Per quanto attiene al problema reumatologico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________ nei suoi referti del 15 giugno 2000 e 18 aprile 2002 (allegati doc. AI 8).
Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui la ricorrente è portatrice, dopo aver diagnosticato una sindrome fibromialgica di origine primaria su una problematica ansiosa-depressiva, ha compiutamente valutato il danno alla salute (dal punto di vista reumatologico) lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla limitata capacità lavorativa del 75% nella precedente professione di operaia non qualificata (operaia-orologiaia, doc. AI 5). Non avendo rilevato nessun convincente limite all'apparato locomotorio, il perito ha proposto un consulto psichiatrico.
2.9. Dal punto di vista psichiatrico, per contro, è stato necessario un esame più approfondito.
Dapprima, il dr. __________, psichiatra, su incarico dell’UAI ha svolto una prima perizia dalla quale è emerso che i problemi psichiatrici dell’assicurata non le permettevano di riprendere la sua precedente attività se non limitatamente al 50%. Per precisione, lo specialista ha concluso che l'assicurata, affetta da sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4), disturbo della personalità dipendente (ICD 10 F 60.7) e da sindrome depressiva ricorrente con episodi attuali di media gravità (ICD 10 F 33.11) presenta, dal punto di vista psichiatrico, un’incapacità lavorativa del 50% dal marzo 2001.
Il sanitario ha precisato che il dolore di cui soffre l’assicurata è “frutto di un conflitto emozionale e non sicuramente di una malattia organica rilevante” e “che la deflessione del tono dell’umore è diretta conseguenza di tale sintomatologia”. L’insuccesso dei trattamenti ricevuti negli ultimi anni è dovuto anche alla scarsa capacità di introspezione dell’assicurata che stenta a riconoscere e a collegare i sintomi somatici a un possibile disturbo psichico (doc. AI 22 pag 6).
Il sanitario ritiene inoltre che, vista l’entità del quadro clinico, provvedimenti d’integrazione non sono indicati.
Tali valutazioni hanno per altro trovato conferma presso il dr. __________ del SMR (doc. AI 23).
Alla luce delle discordanti valutazioni psichiatriche agli atti il TCA ha ordinato l’esperimento di una perizia giudiziaria.
In caso di perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti (STFA del 12 novembre 1998 in re L.A; SVR 1998 LPP Nr. 16 p. 55; STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B; DTF 122 V 161; STFA non pubbl. del 28 novembre 1996 in re G. F.; DTF 112 V 32 consid. 1a; DTF 107 V 174 consid. 3). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).
Egli può discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Va tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).
Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico è inoltre determinante il fatto che il rapporto sia completo nei punti litigiosi, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).
Il perito incaricato dal TCA (dr. __________, doc. X) ha concluso per una totale incapacità lavorativa dell’assicurata nella sua precedente attività di operaia orologiaia.
In concreto, in esito ad un approfondito e dettagliato esame dello stato di salute dell'assicurata, nel referto 20 giugno 2005 - cui va senz'altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6) - lo specialista, sulla base di una consultazione ed un esame psichiatrico avvenute il 12 maggio 2005, dall'esame degli atti medici a sua disposizione e di un esame psicodiagnostico del 31 maggio 2005 a cura della dr.ssa __________, psicologa, dopo illustrazione dei dati anamnestici (anamnesi familiare, personale, evoluzione di risorse e deficit, sviluppo della terapia e suoi risultati) dei dati soggettivi e delle constatazioni obiettive (status psichiatrico), alla luce di una valutazione anche dal profilo prognostico, ha concluso che l'assicurata, affetta da sindrome depressiva ricorrente (ICD 10 F 33), sindrome di somatizzazione (ICD 10 F 45.0) e da una organizzazione di personalità ad intelligenza limite (ICD 10 F 70) presenta, dal punto di vista psichiatrico, una incapacità lavorativa del 100% dal marzo 2001 (doc. X, XV e XXII).
Come ha ben evidenziato il perito giudiziario, le divergenze tra i diversi specialisti precedentemente interpellati risiede nella quantificazione della residua capacità lavorativa dell’assicurata. Il perito, dopo aver sottolineato le difficoltà nel determinare la residua capacità lavorativa nei casi di persone “che soffrono di dolori cronici da un punto di vista psichiatrico”, ha precisato che nel caso dell’assicurata i disturbi depressivi manifesti sono insorti dopo la manifestazione della sintomatologia fibromialgica, mentre l'aspetto di personalità a struttura intellettiva semplice è precedente. Le potenzialità dell’assicurata erano quelle di svolgere attività ausiliarie talora anche pesanti. Con i dolori reumatismali cronici simili attività non sono più, a detta dello specialista, esigibili.
In merito allo status psichico il perito ha precisato che la paziente è affetta da un disturbo depressivo reattivo alla sua sintomatologia algica. Le risorse psichiche sono limitate dalla sua capacità intellettiva e dall'elaborazione dei problemi psicosomatici e reumatologici.
Le diagnosi poste hanno indotto il perito a ritenere che la prognosi è indeterminata. Di rilievo, spiega il perito, sono le limitazioni somatiche accentuate data la sua struttura di personalità, dall'aspetto psicosomatico. La paziente non è in grado, secondo il perito, di elaborare i suoi problemi emotivi e tende piuttosto alla conversione somatica. Le sue limitazioni funzionali riguardano un complesso disturbo psicosomatico ossia l'incapacità di elaborare l'emotività e i problemi sul piano psico-intellettivo (alessitimia). Il problema dell'assicurata non è quindi solo di origine psicologica e reumatologica ma anche correlata con la sua struttura personologica. L'osservazione clinica, l'esame psicodiagnostico hanno messo in evidenza un disturbo psicopatologico maggiore e antecedente alla sua apparizione sintomatico fibromialgica. Egli precisa che la paziente non può trarre beneficio da interventi reintegrativi lavorativi e non vede possibilità di reinserimento dell’assicurata in qualsiasi attività nel mercato del lavoro.
Alla domanda se è possibile migliorare la capacità lavorativa dell’assicurata, egli ha risposto negativamente.
Il perito conclude che l’assicurata non è più riqualificabile in un ambito lavorativo. La sua patologia è tale da considerarla inabile al lavoro al 100% e questo vista la sua sintomatologia, la sua psicopatologia e il suo contesto psicosociale. Inoltre, l’assicurata, “di estrazione socio culturale relativamente semplice, non ha le competenze sufficienti per elaborare la sua patologia” (doc. XV). Egli sottolinea inoltre che una diagnosi di sindrome depressiva di media gravità non porterebbe “elementi assicurativi tali da considerare l'assicurata abile al lavoro in misura superiore a quella da me proposta” (doc. XV).
Per quanto attiene ai referti medici 29 gennaio 2002 della dr.ssa __________ (allegato doc. AI 10) e 29 aprile 2002 del dr. __________ (doc. AI 7), va precisato che anch’essi giungono alla stessa conclusione del dr. __________. Questi ultimi (compreso il referto del dr. __________) differiscono sostanzialmente con quello del dr. __________ unicamente in punto alla valutazione della residua capacità lavorativa dell’assicurata.
In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze peritali del dr. __________, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è inabile in misura del 100%, così come descritto dal perito __________, dal dr. __________ e dalla Dr.ssa __________.
La totale inabilità lavorativa ha avuto inizio il 1° marzo 2000. Tenuto conto dell’anno d’attesa ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 let. b LAI, a RI 1 deve essere versata una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° marzo 2001.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° marzo 2001.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI verserà inoltre a RI 1 fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti