Raccomandata |
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Incarto n.
BS/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 4 ottobre 2004 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, di professione operaia di fabbrica, nel mese di marzo 2002 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Disposti i necessari accertamenti del caso, tra cui una perizia multidisciplinare eseguita dal Servizio medico di accertamento dell’AI di Bellinzona (SAM), con decisione 5 dicembre 2003 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda di prestazioni in quanto:
" (…)
Preso atto del rapporto peritale SAM del
5.11.2003 si rileva che l’Assicurata presenta una capacità lavorativa del 100%
come operaia (attività leggera precedentemente svolta) ed in attività simili.
Questa capacità lavorativa era già presente nel settembre 2001, allorquando
l’Assicurata fu licenziata." (doc. AI 23)
1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, in cui essa ha sostanzialmente contestato le risultanze della perizia SAM (doc. AI 36), con decisione 4 ottobre 2004 l’amministrazione ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni facendo presente:
Nella fattispecie la perizia pluridisciplinare è stata redatta in base alla documentazione risalente al 1994. I documenti che l'assicurata ha nuovamente prodotto in sede di opposizione erano già presenti agli atti e ritenuti al momento della redazione della perizia pluridisciplinare (rapporto 21.01.1994 Dr. __________ per stato ORL, rapporto di uscita dall'Ospedale __________ di __________ 22.08.1994, rapporto 17.06.1997 __________, esame TAC 05.07.1997 dell'Ospedale __________ di __________, rapporto 17.06.1997 Dr. __________, rapporto 08.07.1997 Dr. __________). Non è stato invece incluso il certificato emesso dal medico curante in data 26.01.2004 Dr. __________ (posteriore all'emissione della perizia pluridisciplinare) che riassume in breve il decorso dello stato di salute dell'assicurata ed il rapporto 04.12.2003 Dr. __________ che ha nuovamente visitato l'assicurata a seguito di un riacutizzarsi dei disturbi vertiginosi. Quest'ultimo ha asserito che la sintomatologia è migliorata lentamente nei giorni seguenti e ha confermato un debole nistagmo obliquo battente in alto a destra durante la manovra di Nylen-Barany (cf. rapporto medico Dr. __________ del 04.12.2003) già riscontrato nel rapporto 08.07.1997 emesso dallo stesso medico. Nella valutazione il Dr. __________ ha consigliato all'assicurata uno schema di esercizi in caso di persistenza dei disturbi, consigliando di evitare medicamenti antivertiginosi a medio lungo termine.
Nel caso in esame le risultanze del rapporto peritale sono determinanti. Il certificato medico del Dr. __________ prodotto dall'assicurata in sede di opposizione risulta assai generico, mentre quello presentato dal Dr. __________ riprende in generale quanto già espresso nel precedente rapporto del 1997. Pertanto i nuovi certificati non possono essere considerate atti a modificare le conclusioni alle quali l'amministrazione è giunta.
Pertanto vanno confermate le risultanze derivate dalla perizia pluridisciplinare, che determinano la totale abilità lavorativa dell'assicurata nell'attività precedentemente svolta o in attività simili, visto che le patologie patite dalla medesima non influiscono sulla capacità lavorativa e sulla sua reintegrazione in ambito lavorativo." (Doc. AI 39)
1.3. Con tempestivo ricorso RI 1 ha postulato l'annullamento della decisione su opposizione ed il conseguente diritto ad una rendita.
Nel
gravame essa ha, fra l’altro, evidenziato di aver subito nel mese di settembre
2004 un intervento chirurgico al polso destro a causa del peggioramento della
sindrome del tunnel carpale.
1.4. Con risposta 11 novembre 2004 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando quanto esposto in sede di decisione su opposizione. Contestualmente l’amministrazione ha allegato un parere del dr. __________, medico responsabile del Servizio medico regionale (SMR) riguardo alla nuova problematica ortopedica concernente il polso destro.
1.5. Con scritto 22 novembre 2004 la ricorrente ha ribadito la propria posizione.
considerando, in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1. gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o
di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA
e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1 [I 600/01], del 3 febbraio 2003 nella causa R.
[I 670/01] pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1 [I 761/01] pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1 [I 26/02]; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2 [I 475/01]).
2.4.
2.4.1. Nel caso concreto, l’UAI ha incaricato il SAM di esperire una perizia multidisciplinare.
Dal referto
5 novembre 2003 (doc. AI 19) risulta che i periti, dopo aver esposto
dettagliatamente l’anamnesi nonché le constatazioni obiettive, hanno fatto capo
a tre consultazioni specialistiche esterne: di natura psichiatrica, neurologica
e otorinolaringoiatrica (ORL).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle esplorazioni eseguite durante
il soggiorno della ricorrente presso il citato centro di accertamento, i periti
hanno posto la seguente diagnosi:
"
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa
nessuna diagnosi
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Disturbo ansiosodepressivo reattivo a problemi somatici..
Fibromialgia.
Periartropatia omoscapolare tendinotica ds. con.
- leggera sintomatologia d’impingement.
Sindrome lombovertebrale, con/su
- fibromialgia;
- minime alterazioni degenerative.
Sperone calcaneare a sinistra.
Sindrome del tunnel bilaterale, a ds. più che a sin.
Pregressa cupolitiasi (lato sconosciuto), probabilmente ancora sintomatica.
Asma bronchiale (anamnestica)."
2.4.2. Dal punto di vista psichico l’assicurata è stata visitata dal dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale, con rapporto 3 ottobre 2003, ha diagnosticato un disturbo depressivo di tipo reattivo a problemi somatici, senza riscontrare degli elementi psicopatologici particolari atti a giustificare la presenza di un’inabilità lavorativa (sub doc. AI 19).
2.4.3. L’aspetto reumatologico è stato invece vagliato dal dr. __________, il quale ha evidenziato:
" La paziente presenta il quadro clinico di una fibromialgia. Da una parte vi son dei dolori inizialmente localizzati a livello della colonna vertebrale, che hanno mostrato in questi anni una chiara tendenza alla generalizzazione. Non sono presenti solo dei dolori a livello articolare o peri-articolare, ma anche tutti i tender points necessari per la diagnosi di una fibromialgia.
In questo ambito sono secondo me inquadrabili anche i dolori a livello della spalla destra, con una peri-artropatia tendinopatica ed anche i dolori a livello della colonna vertebrale, soprattutto nella zona lombare dove i reperti oggettivabili clinicamente e radiologici, sono radicolari o per instabilità lombosacrale. Anche la RM della colonna lombare non ha mostrato patologie particolari a livello dei dischi inter-vertebrali o delle faccette articolari.
Molto probabilmente trattasi qui di una fibromialgia di tipo primario. Un'eventuale componente secondaria non mi sembra attualmente eruibile. In primo luogo le indagini cliniche non mettono in evidenza nessun sospetto per una sinovite articolare. Non vi sono segni clinici sospetti per disturbi a livello delle articolazioni sacroiliache.
Una scintigrafia ossea ha mostrato dei reperti sostanzialmente normali, se non la presenza di un'iper-captazione a livello dello sperone calcaneare di sinistra. L'immagine radiologica di questo sperone è piuttosto di tipo degenerativo e meno di tipo erosivo infiammatorio. I valori di laboratorio sono da considerarsi normali con una VES di 10 mm la prima ora ed una CRP negativa che non indicano nessun segno attuale per un'eventuale problematica di tipo infiammatorio. Le sierologie reumatiche danno reperti negativi sia per quanto riguarda gli anticorpi antinucleari come pure il fattore reumatoide e l'antigene HLA B27.
Tenendo quindi in considerazione i reperti oggettivabili estremamente modesti ritengo che questa paziente non presenti, dal punto di vista reumatologico, un'incapacità lavorativa per quanto riguarda le professioni fino ad ora svolte.
Anche la sindrome del tunnel carpale di destra sembra essere di modesta entità ed è già stata diagnosticata nel 1995 quando la paziente ancora lavorava. Non vi è stata una progressione significativa per quanto riguarda il reperto clinico nemmeno a questo livello." (sub Doc. AI 19)
2.4.4. Il dr. __________, specialista ORL, dopo aver effettuato un esame vestibolare, con rapporto 2 ottobre 2003 ha riscontrato uno stato dopo cupulitiasi, poco sintomatico, precisando:
" La paziente presenta uno stato di ansietà e di estrema paura.
È rigida, si muove con precauzione, ma in nessun momento del mio esame sono stato in grado di provocare delle grandi vertigini e che stranamente la paziente dice non sentire durante l'esame.
Con la dovuta cautela, il problema non è più d'ordine labirintico periferico ma d'ordine più profondo e richiede certamente altre ricerche di sostegno.
Dal punto di vista ORL/otoneurologico la paziente è da considerare abile al lavoro." (sub. Doc. AI 19)
2.4.5. Sulla base di tutti gli atti medici acquisiti, inclusi quindi i tre succitati referti specialistici, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM hanno concluso come segue:
" 7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITÀ LAVORATIVA
L’ A. presenta una capacità lavorativa del 100%
come operaia ed attività simili.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
L'A. presenta patologie che non hanno influsso sulla capacità lavorativa.
Presenta dunque una capacità lavorativa del 100% come operaia ed in attività simili. Questa capacità lavorativa era già presente nel settembre 2001, allorquando la peritanda fu licenziata.
Nel passato vi furono brevi periodi d'incapacità lavorativa (ma non di lunga durata).
In futuro non è da prevedere nessun cambiamento dell'attuale capacità lavorativa dell'A.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Anche in attività leggere l'A. presenta una capacità lavorativa del 100%, sempre dal settembre 2001 (allorché fu licenziata) e continua.
In futuro non è da prevedere un cambiamento dell'attuale capacità lavorativa della perizianda.
L'A. non abbisogna di cure particolari.
A causa della nozione di asma bronchiale, si consiglia un'attività che sia svolta in ambienti non polverosi e senza fumi. A causa della pregressa cupulitiasi si sconsigliano attività su scale a pioli e su impalcature." (Doc. AI 19)
Sulla scorta della succitata perizia multidisciplinare, l’UAI ha dunque respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurata alcuna invalidità.
2.5. Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.7. Con il
presente ricorso la ricorrente evidenzia in particolare di soffrire di una labirintite
e di una sindrome del tunnel carpale al polso destro, operato nel settembre
2004, affezioni che, a sua detta, limitano lo svolgimento della sua attività di
operaia.
A suffragio delle proprie asserzioni, con l’atto di opposizione essa ha
prodotto diversi atti medici già presi in considerazione dal SAM al momento
della stesura della perizia multidisciplinare 5 novembre 2003 (rapporto 21.01.
1994 dr. __________; rapporto 22.08.1994 dell’Ospedale di __________; rapporto
17.06.1997 del dr. von __________; esame TAC 5.07.1997 dell’Ospedale di __________;
rapporto 17.06.1997 del dr. __________ e rapporto 8.07,1997 del dr. __________).
Non visionati dal SAM, poiché posteriori alla stesura della perizia, sono
invece i rapporti 4 dicembre 2003 del neurologo dr. __________ e 26 gennaio
2004 del medico curante dr. __________ (quest’ultimo ha in sostanza riportato le
valutazioni del citato specialista in neurologia).
Nel suo referto 4 dicembre 2003 il dr. __________, evidenziando un miglioramento
della sintomatologia a seguito di un attacco di vertigini rotatorie e dopo aver
effettuato un esame neurologico, ha rilevato:
"
Da una decina di giorni la P. accusa una
riacutizzazione dei disturbi vertiginosi, almeno in parte di tipo posizionale
benigno, in presenza di un debole nistagmo ancora evidenziabile con manovre di
provocazione. Ho eseguito una manovra liberatoria (Epley modificata)
consegnando alla P. uno schema con esercizi da eseguire a domicilio in caso di
persistenza dei disturbi. A medio lungo termine sarebbe preferibile evitare
medicamenti antivertiginosi che tendono a ritardare la compensazione
centrale." (Doc. AI 36)
Orbene,
come rettamente evidenziato dall’amministrazione nella decisione su
opposizione, dal punto di vista neurologico quanto accertato dal dr. __________
nel rapporto 4 dicembre 2003 corrisponde sostanzialmente alla situazione da lui
precedentemente valutata nel 1997. Anzi, se dal rapporto 8 luglio 1997 –
visionato dal SAM -, a seguito delle manovre di provocazione il nistagmo
rotatorio risultava intenso (“Con le manovre di Nylen-Barany alla
presa del decupito dorsale con testa ruotata a sinistra apparizione dopo pochi
secondi di un intenso nistagmo rotatorio, di senso orario con componente
obliqua verso l’alto, associato a vertigini per una decina di secondi, il
nistagmo si inverte al passaggio in posizione seduta”, doc. AI 36), dalla
successiva valutazione 4 dicembre 2003 emerge che il nistagmo è risultato
essere diminuito d’intensità tale da essere valutato come leggero (“Con
le manovre di Nylen-Barany la presa del decupito dorsale testa ruotata a sin
apparizione dopo pochi secondi di un leggero nistagmo obliquo battente in alto
e a ds per una decina di secondi associato a vertigini”; rapporto 4
dicembre 2003, sub. doc. AI 36).
Pertanto, nonostante la recente riacutizzazione dei disturbi vertiginosi, la
sintomatologia neurologica è quindi regredita.
Vero che nel rapporto 2 ottobre 2003 il consulente di neurologia del SAM, dr. __________,
ha fatto presente che “in nessun momento del mio esame sono stato in grado
di provocare delle grandi vertigini e che stranamente la paziente dice non
sentire durante l'esame”, motivo per cui egli non ha riscontrato alcun
problema d’ordine labirintico (doc. AI 19).
Tuttavia,
a mente del TCA, quando sostenuto dal dr. __________ non permette di modificare
l’esito della presente vertenza.
Da una parte, come visto, nel rapporto 4 dicembre 2003 il succitato specialista
parla di un nistagmo di lieve entità e di disturbi vertiginosi in parte
di tipo posizionale benigno, senza attribuire alcuna valenza invalidante; dall’altra,
al referto del SAM, dettagliato e completo in ogni sua parte, va conferita
forza probatoria piena (cfr. consid. 2.5).
Per quel che concerne invece la sindrome del tunnel carpale, con nota 8
novembre 2004 il dr. __________, medico responsabile del Servizio medico
regionale (SMR), ha osservato quanto segue:
" In sede di ricorso al TCA la Signora propone un rapporto d'intervento chirurgico al polso dx. per sindrome del tünnel carpale conosciuto dagli anni 90.
Si tratta di elemento nuovo, nel senso che la patologia era conosciuta, ma finora non aveva necessitato trattamento.
Un intervento del genere presuppone una messa a riposo della mano operata per tempi relativamente brevi. Non supera la misura del mese.
Con tale situazione si deve affermare che fino al momento dell'intervento non sia mai esistita una patologia valutabile come danno alla salute sec. art. 4 LAI.
L'intervento stesso, di tipo curativo, non è elemento sufficiente per ammettere un'IL precedente." (Doc. Vbis)
Nelle
osservazioni 22 novembre 2004 la ricorrente ha sostenuto che, a seguito del
succitato intervento eseguito nel settembre 2004, sta ancora seguendo il trattamento
d’ergoterapia alla mano destra, quindi con tempi di riabilitazione maggiori di
quelli indicati dal dr. __________.
A prescindere dal fatto che essa non ha prodotto al riguardo alcuna
attestazione medica, come giustamente osservato dal medico responsabile SMR, la
terapia riabilitativa, di durata limitata, non è di per sé sufficiente per
poter ammettere l’esistenza di un’affezione invalidante.
Ciononostante, l’assicurata
potrà sempre in futuro inoltrare un’ulteriore domanda
di prestazioni, facendo in particolare valere una patologia invalidante alla
mano destra, debitamente comprovata da referti medici.
In conclusione, visto quanto sopra, questo TCA non intravede ragioni che gli
impediscono di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti i periti del SAM,
i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui
l’assicurata è affetta, mediante l’ausilio anche di tre consultazioni
specialistiche, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito
all’assenza di incapacità lavorativa nella professione di operaia abitualmente
esercitata dall’assicurata.
Pertanto, è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle
assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b;
SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag.
210/211) che la ricorrente non raggiunge il grado minimo pensionabile del 40%, motivo
per cui non le può essere riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità.
2.8. Nel ricorso
l’assicurata ha chiesto “un colloquio personale con la persona incaricata a
giudicare il mio caso”.
Questa Corte evidenzia innanzitutto che l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Ora, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
La documentazione agli atti essendo sufficientemente concludente per statuire in merito, la chiesta audizione deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti