Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.89

 

BS/sc

Lugano

1° marzo 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 15 settembre 2004 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe __________, contitolare di un garage dove lavorava in parte come meccanico in parte come venditore, dal 1° gennaio 1999 svolge la mansione di responsabile della vendita (cfr. doc. AI 11).

Nel mese di marzo 2001 egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

                                         Sulla base della perizia 27 maggio 2002 del dr. __________, l’assicurato, affetto fra l’altro da una sindrome lombospondilogene cronica, è stato ritenuto inabile in misura completa quale meccanico d’automobili, ma abile al 60% quale venditore (doc. AI 25).

 

                                         Completati gli accertamenti economici, con decisione 11 dicembre 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto all’assicurato un quarto di rendita dal 1° febbraio 2001 (doc. AI 41).

Trattandosi di un caso di rigore, l’amministrazione ha in seguito aumentato la prestazione assicurativa con l’erogazione di una mezza rendita (doc. AI 45).

 

                               1.2.   Con domanda di revisione 30 gennaio 2003 RI 1 ha prodotto il certificato 24 gennaio 2003 del suo medico curante, attestante un peggioramento del quadro radiologico (doc. AI 42).

 

                                         Con decisione 6 novembre 2003 l’amministrazione ha negato l’aumento del grado d’invalidità, facendo presente:

 

"  (...)

Dalla documentazione medica acquisita agli atti in fase di revisione, in particolar modo dalla perizia specialistica esperita il 30.07.2003 dal Dr. __________, non risulta che il suo stato di salute si sia modificato al punto tale da giustificarle un aumento del suo grado di invalidità.

Infatti, secondo il parere medico, la sua capacità di lavoro residua, nella sua ultima attività di venditore di automobili, risulta quantificabile nella misura del 60%, mentre in attività adeguate, rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute, raggiunge il 70%. (...)" (Doc. AI 57)

 

 

                               1.3.   Con decisione 15 settembre 2004 l’UAI ha respinto l’opposizione dell’assicurato, rilevando:

 

"  (...)

Con l'opposizione in esame l'assicurato contesta la valutazione del suo stato di salute operato con la perizia e sostiene essere intervenuto un effettivo peggioramento e chiede il riconoscimento di una rendita intera per un grado d'invalidità del 100%, subordinatamente l'assunzione di una seconda perizia reumatologica. Nel caso in esame il danno alla salute dell'assicurato è stato adeguatamente valutato, segnatamente con la perizia reumatologica 30 luglio 2003 del Dr. __________, il quale ha indicato l'assicurato abile al lavoro al 70% in un lavoro adeguato ossia lavoro con carichi variabili fino ad un massimo di kg. 10 che permette di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di flessione e rotazione. Nella sua ultima attività principale di venditore di automobili il perito ha indicato di ritenere l'assicurato abile al lavoro nella misura del 60%, trattandosi di un lavoro in parte amministrativo e di conseguenza statico, che non soddisfa pienamente il profilo ergonomico considerato idoneo menzionato. Il perito, analizza l'evoluzione del danno alla salute, ha precisato che la valutazione della capacità lavorativa rispetto alla perizia reumatologica 27 maggio 2002 non subisce modifiche. La perizia, completa, motivata e coerente, ossequia i requisiti stabiliti dalla giurisprudenza ed ha quindi piena forza probatoria. L'assicurato con l'opposizione non ha in concreto dimostrato l'inesattezza della valutazione peritale, che risulta determinante.

 

L'opponente sostiene che egli è penalizzato dal fatto che ha dovuto modificare la propria attività, precedentemente comprensiva della mansione di meccanico e attività di vendita svolte sia da lui sia dal suo socio, ripiegando sulla sola attività di vendita, comunque penalizzata dal danno alla salute oltre quanto ritiene il perito. Come visto la perizia completa e motivata ha definito correttamente la capacità lavorativa nell'attività di vendita.

Relativamente al passaggio alla sola attività di vendita esso è necessario per ridurre il danno economico attraverso un'attività compatibile con il danno alla salute e quindi esigibile, la giurisprudenza avendo chiarito che l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua invalidità mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28). Ne discende che la decisione impugnata è corretta e viene confermata. L'opposizione è respinta. (...)" (Doc. AI 63)

 

 

                               1.4.   Avverso la succitata decisione su opposizione RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso con le seguenti richieste di giudizio:

 

"  (...)

Ÿ  in via principale la richiesta di un aumento della rendita AI al 100%, sulla base di una doppia diagnosi reumatologica e psichica, accertata dal Servizio __________;

 

Ÿ  in via subordinata di essere sottoposto in questa sede ad una perizia inerente il suo stato di salute mentale e l'incidenza sulla patologia reumatologica, qualora dal richiamo degli atti presso il Servizio __________ non emergesse con sufficiente chiarezza;

 

Ÿ  in via ancora più subordinata il rimando alla Casa dell'intero incarto, con l'incarico di accertare dettagliatamente la patologia psichica. A giudizio del ricorrente ciò costituirebbe tuttavia un inutile dispendio di tempo, ritenuto che, proprio perchè egli è stato preso a carico non da uno psichiatra privato, ma da un servizio pubblico, l'operato dei suoi collaboratori non dovrebbe essere messo in discussione." (Doc. I, pto 6, pag. 4)

 

 

                                         Facendo riferimento all’atto di opposizione, il ricorrente ha evidenziato:

 

"  (...)

Tramite opposizione 9 dicembre 2003 il ricorrente ha contestato le risultanze peritali, specificando che, al di là di quanto poteva apparire dalla stessa, i suoi dolori erano divenuti insopportabili, tali da impedirgli di esercitare anche la professione sostitutiva del venditore d'auto. Se da un lato è vero che al momento della prima valutazione egli svolgeva un doppio lavoro, è altrettanto vero che si trattava di una situazione provvisoria, ora insostenibile a causa dei dolori diffusi. Il ricorrente ha poi chiesto una verifica medica a cura di un altro esperto, tenuto conto che la Cassa medesima aveva espresso dei pareri discordanti tramite due suoi impiegati (il primo - signor M. __________ - che aveva considerato il ricorrente completamente inabile, il secondo - capoufficio - che lo aveva per contro smentito). Tramite la decisione impugnata la Cassa si è limitata a sostenere la correttezza della perizia del proprio esperto, non prendendo posizione sulla discordanza di cui sopra e respingendo l'opposizione. (...)"

(Doc. I, pto. 4, pag. 3)

 

                                         Egli ha poi proseguito, rilevando:

 

"  (...)

A seguito dei dolori di cui si è detto, il ricorrente si è rivolto al dr. med. __________, __________, specialista in malattie reumatiche, in sostanza per ottenere quella verifica richiesta sempre negata dalla Cassa. Egli ha rilasciato in data 22 dicembre 2003 un dettagliato rapporto (cfr. doc. B), che, in sostanza, riconferma le tesi espresse dal perito AI, ma da cui emerge anche un "importante stato ansio-depressivo" dovuto alla sopportazione, per anni, dei suddetti dolori. Lo specialista ha specificato inoltre che "non ha senso opporsi alla valutazione reumatologica", ma che in caso di ricorso sarebbe stato importante "sottolineare la patologia psichiatrica". Il dr. med. __________, in collaborazione con il medico di famiglia, ha allora consigliato al ricorrente di rivolgersi al Servizio __________ di __________, suggerimento che egli ha subito raccolto. Egli è stato preso a carico della dr. med. __________ già nel gennaio 2004, che ha innanzitutto adattato la cura medicamentosa, ritenuto che i preparati somministratigli toglievano da un lato, in parte, lo stato di ansia, ma dall'altro aumentavano in modo non tollerabile lo stato di confusione, senza alcun sollievo per quanto attiene ai dolori. La specialista ha inoltre tentato una terapia del rilassamento, che tuttavia non ha sortito gli effetti sperati. Le sedute sono state agendate per alcuni mesi ogni dieci giorni e in seguito ad una volta al mese. Si noti che il ricorrente è ora afflitto anche dall'idea di dover definitivamente rinunciare ad una famiglia, ritenuta l'impossibilità di condurre una vita famigliare normale, sotto vari aspetti. (...)" (Doc. I, pto. 5, pag. 3-4)

 

                               1.5.   Mediante risposta di causa 27 ottobre 2004 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma del giudizio impugnato.

                                         In particolare l’amministrazione ha osservato:

 

"  (...)

In concreto la perizia reumatologica 30 luglio 2003 del Dr. __________, completa, motivata e coerente, ossequia i citati criteri giurisprudenziali ed ha quindi piena forza probatoria. Si osserva che nella perizia di parte del 22 dicembre 2003 del Dr. __________ (doc. B allegato al ricorso), il perito conferma la valutazione della perizia del Dr. __________ relativamente al danno alla salute reumatologico, indicando tuttavia una sindrome del dolore somatoforme, patologia di carattere psichiatrico, relativamente alla quale non è addotta, sostanziata e comprovata una comorbidità psichiatrica richiesta dalla giurisprudenza per una tale patologia di carattere invalidante. (...)" (doc. III, pto. 6, pag. 3)

 

                               1.6.   Il 4 novembre 2004 il ricorrente ha elencato i seguenti mezzi di prova da assumere:

 

"  Preso atto della risposta di causa dell'Ufficio AI, confermo la richiesta dei mezzi di prova già formulata in sede di ricorso (richiamo dell'intero incarto dall'Ufficio AI, perizia sullo stato reumatologico, perizia sullo stato psichico per rapporto della sua capacità contributiva e all'incidenza sui problemi reumatologici, richiamo dell'incarto del ricorrente presso il __________ di __________, audizione della dr. med. __________, c/o __________, __________).

 

Nel caso in cui questo Tribunale non intendesse ordinare una nuova perizia, come richiesto, si chiede allora che venga sentito come teste anche il dr. med. __________, __________." (Doc. V)

 

 

                                         in diritto

                                     

 

                                          In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                        

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

 

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.

 

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

 

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).

 

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).

                                         Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).

                                         Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                         Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).

 

                               2.5.   La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116, consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata,

                                         consid. 4).

                                         Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, in occasione della prima domanda di prestazioni, il ricorrente è stato esaminato dal dr. __________, specialista in reumatologia.

                                         Nel rapporto 27 maggio 2002, esposte dettagliatamente l’anamnesi nonché le diagnosi, lo specialista è giunto alla seguente valutazione in merito alla capacità lavorativa:

 

"  (...)

Considero come lavoro ergonomicamente idoneo alle patologie sopramenzionate, un'attività con carichi variabili (carico massimo: 10 kg), che permette di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale.

In un'attività lavorativa come questa, ergonomicamente idonea, l'assicurato sarebbe abile al lavoro nella misura del 70%.

 

Come meccanico d'automobili lo considero inabile al lavoro in misura completa, trattandosi di un lavoro che non soddisfa le condizioni ergonomiche sopra evidenziate.

 

Come venditore d'auto, avente la possibilità di cambiare la posizione del rachide quando ne risente la necessità, è abile al lavoro nella misura del 60%." (Doc. AI 25, pag. 7)

 

                                         Con rapporto 26 luglio 2002 il consulente in integrazione professionale dell’AI ha poi proceduto ad una valutazione economica.

                                         Sulla base delle risultanze peritali, egli ha in particolare evidenziato:

 

"  (...)

Si noti che l’assicurato soffre da anni di dolori dorsali e il fatto ha motivato l'abbandono dell'attività di meccanico, assolutamente controindicata, per occuparsi delle vendite d'auto, attività ovviamente leggera e con la massima autonomia nell'organizzazione del lavoro e libertà nella scelta delle posizioni, soprattutto per un contitolare. Ciononostante il dolore, con le crisi acute e le frequenti assenze, hanno imposto l'attribuzione della funzione di venditore ad altra persona. L'intervento prospettato dai vari specialisti (quattro neurochirurghi e un internista), al fine di migliorare lo stato di salute, non è ancora stato eseguito e i disturbi recidivanti hanno portato vari medici specialisti a giustificare ampiamente l'incapacità lavorativa totale a partire dal 4.2.2000. Il trattamento conservativo e le misure fisioterapeutiche non hanno migliorato il quadro clinico, tale miglioramento era prospettato solo attraverso l'intervento chirurgico al quale l'assicurato non si decide di sottoporsi. Senza un dichiarato miglioramento dello stato di salute un reumatologo ha valutato l'assicurato abile al 60% nell'attività precedente di venditore d'automobili.

Senza voler parteggiare per la maggioranza medica d'opinione diversa, non posso nemmeno affermare in tutta tranquillità l'esigibilità per l'assicurato di riprendere l'attività precedente, senza intervento chirurgico, ed affermare una capacità di guadagno residua del 60% nella professione precedente, anche se esercitata in condizioni favorevoli di contitolare (non si può ignorare il fatto che l'assicurato ha lasciato quella professione e le condizioni privilegiate d'esercizio perchè non ce la faceva più).

 

In conclusione, salvo un sostanziale miglioramento dello stato di salute dell'assicurato, devo escludere che sia possibile configurare per lui un'attività concreta, con le sue esigenze di produzione qualitativa e quantitativa come pure di regolarità di presenza, ragionevolmente esigibile, e tale da portarlo oltre i limiti della rendita intera." (Doc. AI 30)

 

                                         Distanziandosi dalle succitate conclusioni, con nota 2 agosto 2002 il capo servizio dell’AI ha fra l’altro fatto presente:

 

"  (...)

Prendo atto del rapporto del Collega Consulente in integrazione professionale __________ dal quale devo distanziarmi poiché con delle conclusioni non convincenti intende sostituirsi alla valutazione medica (perizia Dr. __________).

(…)

Nel caso concreto, la perizia esperita dal Dr. __________ si fonda su accertamenti approfonditi e giunge a conclusioni logiche, sulla base di un esame dettagliato dello stato di salute dell'interessato.

 

Le conclusioni di __________ sono quindi senza fondamento, in particolare dove afferma che, senza intervento chirurgico, l'A. non sarebbe in grado di riprendere l'attività svolta (si vedano i dettagli espressi dal DL nella lettera del 12 marzo 2002). Osservo, infatti, che il perito a pag. 5 del rapporto precisa: "Come menzionato sopra, gli è stato proposto un intervento di stabilizzazione della lombare, operazione che probabilmente non porterebbe ad un aumento della capacità lavorativa: ...".

 

In conclusione si può senz'altro ritenere una capacità lavorativa e lucrativa del 60% nelle attività svolte quale contitolare del Garage __________, trattandosi di attività perfettamente consone al danno alla salute.

 

Anche le tabelle RSS (si veda allegato) permettono di stabilire una capacità di guadagno residua del 58.6%." (Doc. AI 33)

 

                                         Di conseguenza, con decisione 11 dicembre 2002 l’UAI ha posto l’assicurato al beneficio di un quarto di rendita dal 1° febbraio 2001, aumentata, a seguito del riconoscimento di un caso di rigore ex art. 28 cpv. 1bis LAI, ad una mezza rendita (doc. AI 45).

 

                          2.7.   Nell’ambito della revisione della rendita, avviata su richiesta dall’assicurato (doc. AI 43), l’UAI ha affidato al dr. __________ l’esecuzione di una seconda perizia reumatologica.

                                   Nel suo rapporto 30 luglio 2003 lo specialista è giunto alle seguenti conclusioni:

 

"  (...)

In base all'anamnesi, ai reperti clinici e agli esami complementari disponibili, possiamo porre le diagnosi di sindrome panvertebrale cronica con componente cervicospondilogena bilaterale in minime alterazioni degenerative (condrosi ed uncartrosi C5/6) e lombospondilogena cronica prevalentemente a sinistra in spondilolistesi L5 su S1 di 1° grado secondo Meyerding su spondilolisi ismica bilaterale di L5, alterazioni degenerative lombari (grave osteocondrosi, spondilosi anteriore L5/S1, spondilartrosi), disturbi statici, sbilancio e decondizionamento muscolare.

 

In sintesi la capacità funzionale residua dell'assicurato non è mutata rispetto all'ultima perizia reumatologica del 27.5.2002, le diagnosi attuali sono praticamente sovrapponibili a quelle del 27.5.2002.

 

Come già all'ultima perizia del 27.5.2002 consiglio un riequilibrio e rafforzo muscolare globale vista la presenza di una muscolatura accorciata (m. erector trunci, hamstrings, m. quadricipiti); questo tipo di fisioterapia avrebbe il potenziale di migliorare la mobilità del rachide e delle articolazioni, di stabilizzare la colonna lombare e di migliorare la resistenza agli sforzi.

 

Sulla base delle considerazioni fatte in precedenza, la valutazione della capacità lavorativa, rispetto alla perizia reumatologica del 27.5.2002, non subisce modifiche. (...)" (Doc. AI 54, pag. 6)

 

                                         Riguardo alle ripercussioni sull’abilità al lavoro, il dr. __________ ha precisato:

 

"  (...)

Giudico l'assicurato abile al lavoro nella misura del 70% per un'attività ergonomicamente idonea, ossia per un lavoro con carichi variabili fino ad un massimo di 10 kg., che permette di cambiare spesso la posizione del rachide (quindi evitando posizioni statiche) senza movimenti ripetitivi di flessione e rotazione.

 

Nella sua ultima attività principale di venditore di automobili ritengo l'assicurato abile al lavoro nella misura del 60%, trattandosi di un lavoro in gran parte amministrativo e di conseguenza statico, che non soddisfa pienamente il profilo ergonomico considerato idoneo sopramenzionato." (Doc. AI 54, pag. 8)

 

                                         L’UAI ha quindi confermato la rendita attualmente erogata, respingendo la domanda di revisione.

 

                               2.8.   Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).

 

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

 

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

 

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), cfr. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

 

                               2.9.   Nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore. Infatti, egli ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla ridotta (60%) capacità di lavoro nella precedente professione di venditore di automobili.

                                         Egli ha in particolare evidenziato come la capacità funzionale dell’assicurato non sia mutata rispetto alla perizia eseguita il 27 maggio 2002 e che le diagnosi attuali sono sovrapponibili a quelle esposte nel primo consulto.

                                        

                                         Di analogo parere è il dr. __________ a cui l’assicurato si è rivolto privatamente.
Con rapporto 22 dicembre 2003, prodotto con il ricorso, lo specialista in reumatologia ha fra l’altro evidenziato:

 

"  (...)

Sotto l'aspetto puramente reumatologico posso perciò confermare la valutazione già espressa dal dr. __________ di un'incapacità lavorativa completa quale meccanico, mentre che per un'attività lavorativa medio-leggera, che non richieda sforzi particolari per la colonna vertebrale non dovrebbe esserci un'incapacità lavorativa superiore al 30-40%.

Evidentemente questa valutazione si scontra contro il quadro algico da lui ora presentato, che però non può essere sufficientemente spiegato con i dati oggettivi in nostro possesso e che, a mio parere, come già sopra affermato, è fortemente influenzato dal suo stato psichico.

Per questo motivo qualora si volesse inoltrare un ricorso alla decisione AI è importante sottolineare la patologia psichiatrica, mentre non ha senso opporsi alla valutazione reumatologica. (...)" (Doc. B)

 

                                         Dal punto di vista reumatologico, dunque, non vi è stato un rilevante peggioramento ai sensi dell’art. 17 LPGA, motivo per cui su questo punto la decisione impugnata merita di essere confermata.

 

                             2.10.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166703, consid. 3C)."

 

                                         Inoltre, secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo da dolore somatoforme rientra nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende generalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni invalidanti (DTF 130 V 353 consid. 2.2.2; Pratique VSI 2000 pag. 161 consid. 4b come pure le sentenze del 2 dicembre 2002 in re R.,I 53/02, consid. 2.2, del 6 maggio 2002 in re L., I 275/01, consid. 3a/bb e b nonché dell'8 agosto 2002 in re Q., I 783/01, consid. 3a).

                                         A determinate condizioni tale disturbo può infatti causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, va fatto presente che nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 s, l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

 

                             2.11.   In casu, con rapporto 22 dicembre 2003 il dr. __________ ha quindi accertato una discrepanza tra la valutazione oggettiva del danno alla salute di tipo somatico e la sintomatologia soggettiva del paziente, influenzata, a detta del reumatologo, dal suo stato psichico. Egli ha pertanto posto le diagnosi psichiche di sindrome somatoforme del dolore cronico e di sindrome ansioso-depressiva cronica con tratti fortemente somatoformi.
Vero che nella perizia 30 luglio 2003 il dr. __________ non aveva riscontrato nulla del genere; ma è altrettanto vero che il relativo referto è stato steso cinque mesi prima della valutazione del dr. __________. Non può pertanto essere escluso che vi sia stato un peggioramento delle condizioni invalidanti dell’assicurato.
Nel ricorso egli ha del resto allegato che dal mese di gennaio 2004 è stato preso a carico della dr.ssa __________ del Servizio __________ di __________, la quale lo avrebbe sottoposto ad una cura medicamentosa per togliere lo stato di ansia.
In definitiva, siccome l’aspetto psichiatrico dell’assicurato non è stato in concreto vagliato da uno specialista, gli atti sono retrocessi all’UAI affinché proceda all’allestimento di una perizia conformemente alla giurisprudenza federale riportata al considerando precedente.
Da ultimo, sulla base delle risultanze peritali l’amministrazione determinerà quindi il grado d’incapacità al guadagno del ricorrente, tenendo conto anche delle risultanze della perizia reumatologica del dr. __________.

                             2.12.   Con scritto 4 novembre 2004 l’assicurato ha ribadito l’allestimento di una perizia reumatologica e psichiatrica, il richiamo del suo incarto presso il __________ di __________, nonché l’audizione dei dr. __________ e __________, quest’ultimo solo nella misura in cui il TCA dovesse rinunciare ad una nuova valutazione reumatologica (V).

 

                                         Va qui fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         Ritenuto che la documentazione agli atti riguardante l’aspetto reumatologico del ricorrente è sufficiente per poter statuire nel merito della presente vertenza, a mente del TCA non è necessario assumere ulteriori mezzi di prova, perizia giudiziaria ed audizione del dr. __________ incluse.

                                         Per quel che concerne invece la componente psichica, come visto, la richiesta di una valutazione specialistica è invece da accogliere nel senso che la stessa verrà eseguita, come detto, a cura dell’UAI.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione 15 settembre 2004 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’UAI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.11 e renda una nuova decisione.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’UAI verserà all’assicurato fr. 1'500 (IVA inclusa) di ripetibili.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti