Raccomandata |
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Incarto n.
ZA/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Zaccaria Akbas, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso per ritardata giustizia del 14 ottobre 2004 di
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RI 1
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contro |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. Nell’ottobre 2003, RI 1, nato nel __________, attualmente disoccupato, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’assegnazione di una rendita in quanto sofferente “di problemi al piede causato da un ictus” (doc. AI 1).
1.2. Dagli atti di causa risulta che l’amministrazione, a seguito di suddetta richiesta, ha proceduto a diversi accertamenti.
Il 23 ottobre 2003 l’UAI ha scritto all'assicurato affinché completasse la richiesta di prestazioni con l’invio di copia del passaporto o della carta d’identità e con l’indicazione del nome e dell’indirizzo dei datori di lavoro negli ultimi tre anni (doc. AI 3).
Sempre in data 23 ottobre 2003 l’UAI ha invitato i medici curanti dell’assicurato a redigere un rapporto medico sullo stato di salute del loro paziente: il dr. __________ (internista) e il dr. __________ (neurologo) l’hanno compilato rispettivamente il 26 gennaio 2004 (doc. AI 10 e allegati) e il 24 febbraio 2004 (doc. AI 14).
Per quanto concerne il dr. __________, l’amministrazione, visto il ritardo nella compilazione del succitato rapporto medico, ha dovuto diffidare il sanitario (doc. AI 11), il quale ha rilasciato il suo referto solo, come detto, il 24 febbraio 2004, pervenuto all’UAI il 1° marzo 2004 (doc. AI 14).
In data 22 aprile 2004 l’assicurato ha scritto all’UAI osservando:
" Qualche mese fa ho fatto la richiesta per un reddito d'invalidità e l'ultima notizia che ho ricevuto da voi era la lettera del 06 febbraio 04. Nel frattempo il mio piede mi crea problemi duri e tanti dolori. A parte di questi mi comincia un problema psicosomatico. Attualmente sono in disoccupazione, ma che cosa succede dopo?
Non posso restare in piedi o seduto senza una pausa a letto ogni 2-3 ore. Camminare va per qualche ora. Ma dove un lavoro, dove posso camminare. Sto preparando delle attività indipendenti per il periodo turistico sul __________, dopo la filovia ha ripreso la sua attività.
Le chiedo d'aggiornarmi della mia situazione." (doc. AI 16)
In data 17 maggio 2004 l’UAI ha risposto all’assicurato precisando:__________
" Ci riferiamo alla richiesta di prestazioni presentata per comunicarle che in data odierna abbiamo trasmesso l'incarto al nostro servizio medico per valutazione.
Nel frattempo la invitiamo a trasmetterci copia della sentenza di divorzio e ad informarci in merito all'attività in proprio che svolge attualmente (tipo di attività, ore alla settimana, ecc.).
Dopo valutazione da parte del servizio medico, sarà nostra premura informarla sull'ulteriore procedere." (doc. AI 18)
Nel frattempo l’UAI si é attivato per raccogliere informazioni sui datori di lavoro (doc. AI 22).
Una volta raccolti i dati medici, il caso è stato sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) che, in data 9 giugno 2004, ha proposto:
" Trattasi di un A 54 enne laborante che presenta esiti di una lesione ischemica cerebrale con residui disturbi mioclonici al piede sinistro.
L'attività svolta è di tipo leggero con possibilità di alternare le posizioni statiche. Il limite maggiore sembra essere legato a delle attività che necessitano degli spostamenti ripetuti.
Le altre patologie presenti non giustificano un’ IL in tale attività.
Ritengo indicato una perizia neurologica presso dott. __________ neurologo a __________ " (allegato doc. AI 23).
La perizia del dr. __________, neurologo, è pervenuta all’UAI in data 18 agosto 2004 ed in seguito è stata sottoposta nuovamente per valutazione ai medici del SMR (doc. AI 26, 29).
In data 18 ottobre 2004 l’UAI ha posto delle domande complementari al perito (doc. AI 30), il quale non ha a tutt’oggi ancora dato risposta.
Nel frattempo, l’assicurato si è rivolto alla Consigliera di Stato __________ in questi termini:
" Il mio caso è aperto adesso un anno. Nel frattempo successo solo, che l'Al mi ha mandato all'accertamento al Dr. __________. Il mio medico mi disse, che non posso più fare un altro lavoro che quello alla __________ come macchinista. Questo lavoro è a tempo parziale e nell'inverno ci sarà un salario di ca 250.00.
Capisco bene, che lei è sotto la pressione della confederazione, ma perché non reinserire questi che hanno voglia di lavorare. Il mio piede mi dà grossi problemi, ma un semplice lavoro a tempo parziale deve essere possibile. Non capisco, perché l'Al non mi fa lavorare presso gli uffici dall'Al come postino interno! Così mi hanno sotto controllo e se vedono, che sono un simulante.
Le chiedo di intervenire e di darmi una risposta entro il 15 ottobre. A questa data devo - la decima volta - spiegare il mio collocatore dell'URC, che cosa succede con l'Al.
Se lei ha bisogno delle referenze in vicinanza, le chiedo di parlare con __________ (__________) o con il suo collega On. sig. __________ (__________).
Non è, che voglio per tutto creare una polemica, e ho ancora una buon'idea come lavora lei. Per questo le chiedo di intervenire all'Al sig. __________." (doc. AI 27)
1.3. Con il ricorso in oggetto RI 1 ha chiesto l’intervento dello scrivente Tribunale affinché provveda a far terminare la procedura al più presto possibile:
" Richieste!
Il DOS paga il valore di CHF 8'000.00 (2'000.00 il mese) per 4 mesi di ritardo, per i dolori che devo subire di più che due anni. II DOS decide per le persone, che dormano, da cambiare nella struttura dell'Al.
Fatti:
Durante l'anno 2003 ho fatto la richiesta per un contributo o una possibilità di reinserimento o una cura. Nella mia prima richiesta ho gia stipulato che l'AI può verificare se sono un simulante! Dopo il mio sollecito del maggio 04, l'AI ha dormito per finalmente decidere la necessita d'una perizia. L'AI NON mi ha informato del risultato della perizia e ha continuato a dormire. La prima idea del Dr. __________ a Lugano era, che non posso lavorare più che 4 ore il giorno. (Luglio 04).
Il mio sollecito del 05.10.04 non mi ha portato un risultato, e il sig. __________ mi ha oggi risposto devono aspettare il riassunto medico cantonale. Cosi lui può dormire di più. Dal luglio fino ottobre sono 4 mesi che ho dovuto rimanere con dolori notevoli. Il morale è caduto in questo periodo.
(Ho capito, che la mia situazione attuale come disoccupato e con grossi problemi finanziari non centrano niente per la debolezza del Personale all'AI).
Richiesta di Rimedi giuridici:
Aspetto una risposta entro 3 mesi con rimedi giuridici dove posso portare avanti questa faccenda in lingua tedesca e senz'avvocato. Davanti il Verwaltungsgericht (Dr. __________) (Caso Arbetitslosenkasse) e il Strafgericht di __________ (Dr. __________) (Caso __________) ho potuto agire e vincere senz'avvocato. Davanti la pretura d'__________ ho diverse volte potuto difendermi in italiano, ma questo caso richiede una presentazione in tedesco.
Informazione per Eidg. Versicherungsgericht:
Der Fall ist noch nicht soweit fortgeschritten, dass das eidg. Versicherungsgericht involviert wird. Trotzdem ist mir bekanntzugeben, ob ich auch in __________ ohne Anwalt meinen Stadpunkt allfälligerweise vertreten kann." (doc. I)
1.4. Con risposta di causa 15 novembre 2004 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso facendo presente:
" (…)
II ricorrente ha depositato la richiesta di prestazioni Al il 22 ottobre 2003. La fase istruttoria è stata immediatamente avviata come risulta dagli atti. L'Ufficio Al ha chiesto al ricorrente con scritto 23.10.2003 di trasmettere con sollecitudine determinati documenti personali a complemento della domanda Al. Il ricorrente ha risposto con scritto 23.11.2003.
Il primo problema è stato quello di riuscire ad ottenere i rapporti dai medici curanti; infatti, solo il primo marzo 2004 abbiamo ricevuto l'ultimo questionario (il rapporto medico inviato il 23.10.2003 al medico curante Dr. __________ è stato completato il 27.01.2004. Intanto l'Ufficio Al ha proceduto a riunire i necessari certificati medici atti a definire lo stato di salute del ricorrente. Una diffida è stata inviata al Dr. __________, neurologo, il quale ha ritornato il rapporto medico in data 01.03.2004). L'incarto è stato quindi inviato al Servizio Medico Regionale dell'assicurazione invalidità (di seguito SMR) per definire lo stato del danno alla salute del ricorrente.
Il secondo problema è stato quello di conoscere il nome dei datori di lavoro rispettivamente quello di ottenere le necessarie informazioni dagli stessi, considerato poi che nel frattempo uno di questi era fallito. Fine maggio 2004 lo scrivente Ufficio ha chiesto ulteriori documenti al ricorrente (contratto di lavoro e busta paga, ...).
In giugno 2004 la pratica è stata esaminata dal SMR - Dr. __________, il quale ha ordinato una valutazione peritale neurologica da svolgersi il 07.07.2004 presso il Dr. __________. La perizia del Dr. __________ è stata emessa il 18.08.2004.
In data 14 settembre 2004 l'incarto è stato nuovamente sottoposto per valutazione al SMR. L'esame della perizia non ha permesso però di arrivare ad una chiara conclusione del caso, pertanto il SMR ha dovuto sottoporre al perito ulteriori domande specifiche atte a chiarire e determinare eventuali attività ancora possibili per il ricorrente e la relativa capacità lavorativa residua.
Intanto il ricorrente inoltrava le sue lamentele al Consiglio di Stato e, in seguito, presentava ricorso per ritardata giustizia dinanzi a codesto lodevole Tribunale.
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è quindi ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate. Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto quando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.
Considerato che l'istruttoria del caso, ancora in atto, è stata condotta regolarmente ed adeguatamente, che l'Ufficio Al non ha procrastinato inutilmente l'accertamento dei fatti né la valutazione degli aspetti medici ed economici tutt'ora in corso, determinanti per la definizione di un caso di assicurazione invalidità, appare evidente che la fattispecie non configura in alcun modo un caso di ritardata giustizia.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia respingere il ricorso inoltrato dal ricorrente per ritardata giustizia."
(doc. IV)
1.5. Ad un suo scritto 18 novembre 2004 al TCA l'assicurato ha allegato una “proposta di compromesso” ed ha osservato:
" La risposta è tipica per una difesa. L'AI non ha seguito una procedura veloce, ma molta amministrativa.
Fatti:
I primi mesi sono stati perduti trovare risposte dei medici. Devo affermare che cera Natale e cambio d'anno per la risposta del Dr. Med. __________.
- L'ufficio Al non mi ha convocato ad un colloquio personale per chiarire i punti mancanti.
La difesa descrive un "problema" di trovare i datori di lavoro.
- L'AI mi ha mai chiamato per un colloquio per risolvere questi "problemi".
"Ulteriori documenti" erano chiesti al fine Maggio 2003.
- L'AI ha potuto chiedere questi durante un colloquio iniziale fino ottobre 2003. Ritardo: 6 mesi!
La perizia era decisa nel giugno 2004.
- Ho sempre fatto il punto che deve essere controllato se sono un simulante. Ritardo: 7 mesi!
- La perizia ritardata da 7 mesi ha iniziato una altro ritardo: quello delle vacanze estive. Ritardo 1 mese!
La risposta dell'Al afferma, che l'incarto è stato dato avanti e dietro tra l'Al e SMR.
- Al più tardi della risposta del Dr. __________, L'AI ha saputo che si tratta di un ictus ma ha mai chiesto le radiografie eseguite 2002! Questi erano chiesti dal Dr. __________ per la perizia. Ritardo: 5 mesi!
Come prima conclusione Dr. __________ ha detto che non posso lavorare più di 4 ore il giorno e il lavoro deve essere adeguato al lavoro alla __________.
Riassunto:
Usando una procedura molto amministrativa l'Al ha creato un ritardo di media di 5 mesi.
Punti personali:
Come disoccupato a lunga scadenza ho capito che l'assicurato deve fare il suo possibile per abbreviare o ridurre il danno per l'assicurazione. Mi sembra, questo è anche applicabile per l'Al. Perciò sono a disposizione d'accettare un compromesso e non chiedo più un pagamento per il ritardo.
Richiesti:
Il tribunale delle assicurazioni tiene in considerazione i fatti sopra citati e decide che un ritardo giustizia di media di 4 mesi è stato creato dall'AI.
L'AI è diffidata d'accettare il compromesso allegato.
I costi per la procedura del tribunale delle assicurazioni vanno a carico dell'Al" (doc. VI).
1.6. Nelle sue osservazioni del 1° dicembre 2004 l’UAI ha precisato:
" preso atto dello scritto 18.11.2004 inoltrato dal ricorrente con allegato, lo scrivente ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria risposta, della quale postula l'integrale conferma.
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto quando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari, come nel caso di fattispecie.
Pertanto confermiamo che nel caso in esame non vi è stata ritardata giustizia da parte dello scrivente Ufficio nell'eseguire gli accertamenti medici ed economici necessari alla risoluzione della pratica.
Informiamo il lodevole Tribunale di avere sollecitato l'evasione al Dr. __________ del nostro scritto 18.10.2004 (quesiti posti dal Servizio Medico Regionale a chiarimento della perizia del 18.08.2004." (doc. VIII)
1.7. Con scritto 7 dicembre 2004 l’assicurato ha dichiarato:
" Adesso abbiamo la prova!
Fatti:
- L'AI ha ammesso parzialmente il ritardo giustizia e l'ha comunicato al tribunale. Il tribunale ha mandato la faccenda a me e così facciamo il ritardo giustizia con amministrazione.
- L'AI NON ha preso posizione sulla proposta per il compromesso
- La __________ era coinvolto nel caso già dal 2003 con la richiesta di sorveglianza la faccenda.
- La __________ non ha fatto niente, e questo dobbiamo tenere in testa per le prossime elezioni.
- Il Tribunale ha avuto la riposta dell'AI in mano e NON ha preso una decisione.
- Il medico dell'AI ha il mio caso già da 5 mesi in mano è non era capace di decidere il mio caso.
Questo è un nuovo ritardo di giustizia." (doc. X)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560).
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, spettava all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), quale autorità di vigilanza, pronunciarsi in merito ai ricorsi inoltrati da assicurati contro il rifiuto di statuire da parte dell’Ufficio AI o in merito ad un ingiustificato ritardo da parte del medesimo ufficio (DTF 114 V 145; cfr. STFA inedita 7 agosto 2002 nella causa B consid. 2, I 629/01).
Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta ora al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., proposta per la pubblicazione, consid. 3, I 387/03).
2.3. Secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560).
Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c);
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere
ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata
giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della
procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in
fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la
difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188;
VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
2.4. Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.
Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali).
In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).
2.5. Il TFA ha stabilito, in una
sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38,
p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é
soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale
non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni
assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di
questa procedura.
Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art.
56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).
Da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).
2.6. Oggetto del contendere è sapere se all’UAI può essere imputato un ingiustificato ritardo nell'evasione della domanda di prestazioni presentata da RI 1.
La domanda di prestazioni AI è stata inoltrata dall’assicurato nel mese di ottobre 2003 (per la precisione il 23 ottobre 2003, cfr. doc. AI 1), per cui effettivamente sino ad oggi è trascorso un certo tempo, ossia circa 13 mesi.
Come riportato al consid. 1.2, l’UAI ha tuttavia dato seguito con sollecitudine agli accertamenti che s'imponevano per accertare l'attuale stato di salute dell'interessato.
Non si può quindi rimproverare all’amministrazione di aver senza motivo procrastinato la procedura.
Ora, è vero che dal mese di agosto 2004 (18 agosto 2004, data della ricezione della perizia da parte dell’amministrazione) al 15 ottobre 2004 (data delle ulteriori domande complementari sottoposte al perito, cfr. doc. AI 26, 29 e 30) sono trascorsi circa tre mesi; tuttavia l’UAI, tenuto conto della notoria notevole mole di lavoro e della natura dell’affare, ha proceduto alle incombenze del caso in maniera tempestiva. Dopo meno di un mese dalla ricezione della perizia (14 settembre 2004) il funzionario incaricato ha sottoposto al SMR una proposta di assegnazione di una mezza rendita d’invalidità (cfr. doc. AI 26). Dopo un mese, il medico del SMR dr. __________, analizzata la situazione medica dell’assicurato, ha ritenuto di formulare ulteriori quesiti al perito (doc. AI 29 e 30).
Nel frattempo l’UAI ha sollecitato presso il dr. __________ (perito) l’evasione delle domande complementari postigli il 15 ottobre 2004 (doc. VIII pag 2).
Riassumendo, si può affermare che si sono registrati dei ritardi (esigui) imputabili ai medici interpellati dr. __________ e dr. __________ (perito). Il primo ha ritardato nel rassegnare il proprio rapporto medico sullo stato di salute dell’assicurato (allestito solo il 24 febbraio 2004, dopo richiamo da parte dell’UAI, e pervenuto a quest’ultimo il 1° marzo successivo); il secondo, invece, nel rispondere alle domande complementari postegli dal dr. __________ in data 18 ottobre 2004 e rimaste a tutt’oggi inevase.
In simili circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali suevocati, questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si è resa colpevole di una ritardata giustizia nei confronti di RI 1. Gli esigui ritardi nel rilascio dei rapporti medici non possono essere imputati all’amministrazione, che comunque ne ha prontamente sollecitato l’evasione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella im pugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti