Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.92

 

RG/td

Lugano

18 novembre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 settembre 2004 emanata da

 

Ufficio assicurazone invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

considerato che,

 

                                     

                                     -   per decisione 22 settembre 2004, l'Ufficio AI ha respinto l’opposizione interposta da RI 1, nata nel 1986 e affetta da dislessia, avverso la decisione 18 maggio 2004, confermando il diniego della richiesta di prestazioni 29 ottobre 2003 volta all’assunzione da parte dell’AI dei costi relativi al trattamento di logopedia quale misura pedagogico-terapeutica;

 

                                     -   con tempestivo ricorso 21 ottobre 2004 l’assicurata, rappresentata dai genitori, ha impugnato la decisione amministrativa ribadendo la legittimità della richiesta di suddetta misura;

 

                                     -   con risposta di causa 5 novembre 2004 l’Ufficio AI ha chiesto al TCA che il ricorso venga accolto essendo nella specie adempiute le condizioni per un riconoscimento ex art. 19 LAI delle chieste misure pedagogico-terapeutiche;

 

                                     -   con scritto 15 novembre 2004 i rappresentanti dell’assicurata hanno preso atto di quanto dichiarato dall’Ufficio AI;

 

                                     -   che richiamato l’art. 50 cpv. 1 LPGA applicabile anche in caso di ricorso (Kieser, ATSG-Kommentar, Ginevra 2003, art. 50 nota 16, p. 507), la soluzione prospettata nel caso concreto dalle parti quo al riconoscimento di provvedimenti pedagogico-terapeutici (logopedia) di cui alla richiesta 29 ottobre 2003 (doc. AI 1) appare conforme ai fatti e al diritto ed é quindi suscettibile di essere omologata, la stessa ponendo quindi fine alla procedura giudiziaria con effetto di cosa giudicata e la causa potendo conseguentemente essere stralciata dai ruoli (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts , Berna 2003, pag. 485).

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La causa è stralciata dai ruoli ai sensi dei considerandi.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti