Raccomandata |
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Incarto n.
BS/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 23 settembre 2004 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe
1957, di professione responsabile della logistica presso la ditta __________ SA
di __________, nel mese di gennaio 2003 ha inoltrato una domanda di prestazioni
AI per adulti, indicando di accusare dei dolori derivanti da metatarsalgia
bilaterale con pes equino funzionale (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 24 novembre
2003 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda di
prestazioni, rilevando quanto segue:
" Dalla documentazione medica acquisita agli atti risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore, le ha comportato unicamente un'incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella misura del 50% dal mese di marzo del 2002 al mese di giugno dello stesso anno.
Per il mantenimento dell'attuale capacità lavorativa risulta indispensabile il portar scarpe adatte con plantari su misura e l'esecuzione di una pedicure adeguata per evitare la formazione di callosità.
Le ricordiamo, visto quanto precede, che l'assicurato deve sottoporsi alle cure del caso. Se un ulteriore aggravamento del suo stato fisico sarà causata dall'inosservanza di quanto detto, il diritto alla prestazione sarà da valutare secondo quanto stabilito dall'art. 21 LPGA." (Doc. AI 22)
1.2. Con opposizione 4 dicembre 2003 l’assicurato ha contestato la succitata decisione, evidenziando in particolare:
" ● Per il mio meticoloso e importante impegno delle funzioni e la
fiducia data dal mio datore di lavoro, non mi permettono di usufruire dei periodi lunghi di malattia, e inoltre non è nelle mie abitudini approfittare di questo diritto. Vi informo anche, che dall'inizio dell'anno in corso l'azienda per motivi di recessione è costretta a essere attiva solo il 50%, cioè ad orario ridotto, quindi sono già costretto a lavorare solo mezza giornata.
● Scarpe speciali con plantari che correggo periodicamente li porto
già da più di 15 anni ma i dolori e le sofferenze rimangono costanti. Anche dopo aver subito quattro interventi chirurgici non vi sono riscontrati miglioramenti tali da permettermi una vita sana e camminare correttamente senza dolori. (Plantari presso: __________ / CH - __________) prescritte dal Dottor __________ __________.
● Regolarmente ogni sei mesi circa ho effettuato terapie presso: __________ una volta e presso: __________ anche una volta.
● E non per ultimo sono in cura medica presso il dermatologo Dott. ____________________ - __________ essenzialmente la cura consiste nell'alleviare i dolori tramite pediluvio con medicine e pomate adeguate al caso mio.
● La pedicure vien fatta dal
sottoscritto ogni due giorni in privato a casa." (Doc. AI 23)
1.3. Con
decisione 24 settembre 2004 l’UAI ha respinto l’opposizione e confermato la
reiezione della domanda di prestazioni.
L’amministrazione ha, fra l’altro, osservato:
" Nel caso in esame, il danno alla salute non ha influito sulla capacità lavorativa dell'assicurato, ad eccezione del periodo di assenza dal posto di lavoro da marzo a giugno 2002 (cause dell'assenza non specificate). Infatti il rendimento dell'assicurato è rimasto invariato e ulteriori riduzioni dell'orario lavorativo non sono addebitabili alla condizione di salute dell'assicurato, bensì a motivi di recessione (cf. opposizione dell'assicurato del 04.12.2003).
Inoltre, in base agli accertamenti medici, risulta che la patologia sofferta dall'assicurato non ne compromette la capacità lavorativa, e che i trattamenti specifici quali portare scarpe adeguate munite di plantari su misure e sottoporsi a cure di podologia sono indispensabili per mantenere lo stato di salute.
Si rileva comunque che non è stata esclusa per il futuro l'insorgenza di controindicazioni per le attività da svolgersi prevalentemente in piedi o che richiedono spostamenti prolungati a piedi, mentre non sono previsti impedimenti di rilievo per le attività prevalentemente sedentarie (inclusi spostamenti in auto).
In conclusione, l'assicurato è ritenuto abile al lavoro ed al guadagno e le condizioni per beneficiare di prestazioni dell'assicurazione invalidità non sono realizzate.
In base alle considerazioni scaturite dagli accertamenti medici si informa comunque l'assicurato che ha la possibilità di presentare in qualsiasi momento una nuova domanda di prestazioni rendendo verosimile una modifica delle proprie condizioni di salute o economiche successiva alla presente decisione." (Doc. AI 30)
1.4. Avverso la
succitata decisione su opposizione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto il
riconoscimento di una mezza rendita d’invalidità.
Sostenendo che il danno alla salute di cui soffre non gli permette di
continuare la propria professione a tempo pieno, né di svolgere un’altra
attività, l’assicurato ha fatto presente:
" A causa dei problemi sopra descritti, il ricorrente era già stato inabile al lavoro nella misura del 50% durante quattro mesi, da marzo a giugno 2002.
Nel corso dei mesi seguenti, egli riprese il lavoro a tempo pieno, realizzando che, nonostante la sua buona volontà, i dolori erano (e sono tuttora) troppo esacerbanti e che l'attività a tempo pieno non era proponibile.
Pochi mesi dopo, a partire dal gennaio 2003, il problema dovuto all'impossibilità di lavorare al 100% si risolse in un certo senso da sé (o almeno così il ricorrente credette), con la riduzione dell'orario lavorativo al 50% da parte del datore di lavoro, per motivi di recessione.
Tale situazione proseguì per tutto il 2003 e sino alla fine di marzo 2004.
Terminato il periodo di orario lavorativo ridotto, il ricorrente, non potendo riprendere l'attività lavorativa al 100% per i motivi sopra esposti, da aprile 2004 sino a tuttora è stato ed è inabile al lavoro nella misura del 50% per malattia.
Se da una parte è evidente che i motivi per cui durante un certo periodo il ricorrente ha lavorato con l'orario ridotto sono estranei al danno alla salute, occorrerà comunque tenere presente che, di fatto, da ben un anno e dieci mesi il ricorrente lavora solo nella misura del 50%, di cui un anno e tre mesi a causa dell'orario ridotto ma poi, durante i sette mesi seguenti e tuttora, a causa di malattia, senza che il danno alla salute accenni minimamente a migliorare.
Tant'è che, prossimamente, il ricorrente si sottoporrà ad una visita approfondita presso la clinica ortopedica universitaria di __________ (cfr. doc. C)." (doc. I)
Riguardo alle censure sollevate contro la decisione impugnata, il ricorrente ha evidenziato:
" La decisione impugnata, con la quale l'ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni del ricorrente, è censurabile sotto diversi punti di vista.
Anzitutto, la decisione è stata emanata a ben dieci mesi di distanza dall'inoltro dell'opposizione, dietro sollecito della sottoscritta, e soprattutto senza che fosse chiesto un aggiornamento della situazione, ciò che avrebbe permesso di appurare che, al momento della decisione, il ricorrente era inabile al lavoro per malattia al 50% già da quasi sei mesi.
Inoltre, la decisione si basa su un incarto estremamente lacunoso, dove non figura alcun rapporto medico approfondito; l'ufficio AI si è infatti limitato ad interpellare i medici curanti del ricorrente.
Come se non bastasse, il rapporto medico più completo presente nell'incarto AI, ovvero quello della Dr.ssa __________ (v. sopra) avrebbe dovuto portare alla decisione opposta a quella emanata, ovvero alla concessione della rendita!
Si chiede quindi l'allestimento di una perizia medica completa ed approfondita, nonché l'acquisizione agli atti della documentazione che sarà allestita dalla clinica ortopedica universitaria di __________ nell'ambito della visita imminente.
Si chiede poi che venga approfondita anche la componente ansiodepressiva messa in evidenza dalla Dr.ssa __________." (Doc. I)
1.5. Con risposta di causa 9 novembre 2004 l’amministrazione, facendo riferimento alle argomentazioni addotte con la decisione su opposizione, propone invece di respingere il ricorso.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.
Va al riguardo fatto presente che recentemente il TFA ha precisato
che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità,
di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre
prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni
precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione
per l'invalidità (DTF 130 V 343).
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Nell’evenienza
concreta, con rapporto 8 aprile 2004 all’attenzione dell’UAI il dr. __________,
specialista in chirurgia ortopedica, ha posto la seguente diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa: pes equino funzionale, metatarsalgie
bilaterali, ipermobilità sagittale del I/II raggio a sinistra.
Egli ha evidenziato che il paziente è stato operato ai due avampiedi, che lo
stesso è in trattamento dermatologico presso la dr.ssa __________ e che deve
fare costantemente uso di plantari correttivi.
Per quel che concerne la valutazione della capacità lavorativa, lo specialista
ha consigliato di rivolgersi al medico curante, dr.ssa __________ (doc. AI 13).
Nel rapporto 29 gennaio 2003 il succitato medico curante ha in particolare
evidenziato:
" Concludendo come detto il signor RI 1 presenta una situazione bilaterale piuttosto difficile, malgrado il supporto di plantari, e malgrado una attenta igiene al piede con applicazione di terapie antiinfiammatorie locali, tanto da non riuscire a stare una giornata intera in posizione eretta, spostamenti sia a piedi come in macchina, e non riesce a sopportare scarpe chiuse per più di mezza giornata.
Per tale ragione si chiede che il paziente lavori
al 50% del tempo, e faccia un lavoro di ufficio, prettamente legato al proprio
tavolo." (Doc. 6)
La dr.ssa __________ ha anche ravvisato, quale patologia senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, una sindrome ansio-depressiva trattata saltuariamente.
L’UAI si è poi rivolto al datore di lavoro, il quale, con scritto 5 settembre 2003 ha dichiarato quanto segue:
" Il signor RI 1 dovrebbe avere una posizione di lavoro da seduto, ma puntualmente ogni giorno è obbligato a spostarsi dal suo ufficio alla parte produttiva della ditta (che si trova presso un altro stabile) e presso gli uffici amministrativi della stessa. Il percorso non è su strada accidentata, ma nemmeno completamente asfaltata dato che presenta molte buche, rialzi del terreno e salite.
Il signor RI 1 ha una media di spostamento giornaliero di 150 chilometri, infatti sovente è presso fornitori per consegna merci o visite di cortesia. Lo stesso deve recarsi presso clienti oltre Gottardo e confine, con una media di circa 3'000 chilometri al mese.
Oltre al periodo di assenza marzo-giugno 2002 non sono state registrate altre malattie e/o infortuni." (Doc. AI 20)
Il caso è
infine stato sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell’AI (SMR).
Con nota 19 novembre 2003 il dr. __________ del citato servizio si è così
espresso:
" Diagnosi: metatarsalgia bilaterale
Pes equino funzionale
- stato dopo interventi nel 1978, 1992 e 1998/99
Sindrome ansioso-depressiva
Professione: responsabile logistica
IL: 50% dal 3.200 a 6.2002
La patologia presentata dall'assicurato attualmente non compromette la capacità lavorativa.
Non è da escludere che in un futuro probabilmente non imminente (più di 1 anno) vi possano essere delle limitazioni della capacità lavorativa nel senso che risulteranno controindicate attività da svolgere prevalentemente in piedi, attività che richiedono spostamenti prolungati in piedi in particolare su terreno accidentato o declive.
Per attività da svolgere prevalentemente da seduto (anche spostamenti in macchina) invece non sono prevedibili impedimenti di rilievo trattandosi unicamente di alterazioni ai piedi di natura benigna.
Per il mantenimento della capacità lavorativa risulta indispensabile il portare scarpe adatte con plantari su misura e l'esecuzione di una pedicure adeguata per evitare la formazione di callosità. Non vi sono altri provvedimenti sanitari atti al momento a migliorare o mantenere la capacità lavorativa." (Doc. AI 21)
Sulla scorta della valutazione del SMR, con la decisione contestata l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni non avendo riscontrato una rilevante incapacità al guadagno di lunga durata.
Nel
ricorso l’assicurato sostiene invece di non riuscire ad esercitare a tempo
pieno la propria professione di responsabile della logistica in quanto non può
portare scarpe chiuse per oltre una mezza giornata, non riesce a mantenere una
posizione eretta lungo un’intera giornata lavorativa e non è neppure in grado
di guidare per lunghi tragitti.
2.6. Con la
decisione contestata l’UAI ha ritenuto che RI 1, nonostante il danno alla
salute, non presenta alcuna incapacità al guadagno duratura.
In effetti, da una parte, con scritto 5 settembre 2003 il suo datore di lavoro ha
attestato un periodo di assenza di soli quattro mesi
(marzo – giugno 2002) per motivi di malattia (doc. AI 20). Dall’altra, come risulta
dall’opposizione 4 dicembre 2003 (doc. AI 23), la flessione dell’orario di
lavoro al 50% non è legata ai problemi di salute del ricorrente, ma è dovuta all’introduzione
da parte della __________ SA dell’orario ridotto, periodo che, a detta
dell’assicurato, è durato da gennaio 2003 sino a marzo 2004 (cfr. ricorso pag.
4).
Nel ricorso l’assicurato ha invece sostenuto che, terminato il periodo di
lavoro ridotto e non potendo più riprendere la propria attività al 100% per i
noti problemi ai piedi, da aprile 2004 egli è inabile al 50%.
Vero che egli non ha minimamente comprovato quanto asserito sopra. Ciononostante,
ricordato che nel certificato 29 gennaio 2003 il medico curante aveva attestato
un’inabilità al lavoro del 50% nella professione esercitata dal suo paziente
(doc. AI 6), l’amministrazione avrebbe dovuto procedere ad una valutazione
medica specialistica al fine di determinare in modo definitivo il grado d’incapacità
lavorativa dell’assicurato sia quale responsabile della logistica (attività che
richiede oltre ad una posizione seduta anche frequenti spostamenti sia piedi
che in auto) che in altre attività adeguate.
Tale accertamento è anche giustificato dal fatto che tra l’opposizione e la
decisione di opposizione sono trascorsi dieci mesi, motivo per cui un aggiornamento
della situazione valetudinaria andava eseguito.
Non necessita invece di alcun accertamento la questione relativa alla
componente extra somatica.
Va al riguardo fatto presente che tra i danni alla salute psichica invalidanti rientrano,
oltre alle malattie mentali propriamente dette, anche le anomalie psichiche
parificabili a malattie. Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato
può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa
che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In
quest'ambito il punto determinante è quello di sapere quale attività si può da
lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; Pratique VSI 2001 p. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche
DTF 127 V 298 consid. 4c in fine ).
In casu, nel certificato 29 gennaio 2003 la dr.ssa __________ ha indicato una
sindrome ansio-depressiva, classificandola come diagnosi senza
ripercussione sulla capacità lavorativa, essendo tale affezione trattata saltuariamente.
Vero che la succitata valutazione non è stata apportata da una specialista in
psichiatria, ma è altrettanto vero che l’assicurato non ha prodotto della documentazione
medica atta a rendere perlomeno verosimile un’invalidità di origine psichica.
Al
proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo
delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In conclusione, siccome l’aspetto ortopedico non è stato vagliato in maniera
dettagliata ed approfondita, gli atti sono retrocessi all’UAI affinché proceda
all’allestimento di una perizia specialistica al fine di accertare se le
affezioni ai piedi, nonostante l’utilizzo dei plantari ed il trattamento
dermatologico indicati nel rapporto 8 aprile 2004 del dr., causano
all’assicurato un’incapacità lavorativa nella propria professione e in altre
attività adeguate.
Sulla base delle risultanze peritali l’amministrazione determinerà poi l’eventuale
grado d’incapacità al guadagno del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La decisione 23 settembre 2004 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di
cui al consid. 2.6 e renda una nuova decisione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500 (IVA inclusa) di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti