Raccomandata |
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Incarto n.
ZA/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Zaccaria Akbas, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2004 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 6 ottobre 2004 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. Nel settembre 2002, RI 1, nato nel 1972, disegnatore del genio civile, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita in quanto affetto da emorragia cerebrale destra con emiplegia (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia neurologica, per decisione 13 maggio 2004 l’UAI ha assegnato all'assicurato una mezza rendita dal 1° marzo 2002, rispettivamente tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2004 per un grado d’invalidità del 60%, motivando:
" (…)
Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione medica acquisita agli atti, in particolar modo dalla perizia specialistica esperita durante il mese di giugno del 2003 dal Dr. __________, risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore, le comporta una parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella misura del 60% dal mese di marzo del 2001 ad ora, la quale le apre il diritto a prestazioni da parte dell'AI.
Decidiamo pertanto:
Preso in considerazione quanto sopra esposto, dal 01.03.2002, trascorso l'anno d'attesa dall'insorgere del danno alla salute (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), sino al 31.12.2003 lei ha diritto alla mezza rendita d'invalidità; mentre dal 01.01.2004 (ossia a partire dell'entrata in vigore della 4° revisione della Legge federale sull'assicurazione invalidità - LAI), lei ha diritto al ¾ di rendita AI." (Doc. AI 28)
1.2. Con opposizione 8 giugno 2004 l’assicurato ha precisato:
" premetto che non intendo oppormi alla decisione di quantificare la mia incapacità al lavoro del 60% a partire dalla perizia del dottor __________ eseguita in giugno 2003, anche se lo stesso dottore a voce mi confermava una capacità lavorativa massima del 30%, tuttavia non riesco a capire come il 60% di incapacità lavorativa possa essere applicata retroattivamente a marzo 2001, periodo in cui mi trovavo in cure intense all'ospedale __________ prima e per diversi mesi ricoverato in clinica a __________, in seguito costretto su sedia a rotelle per alcuni mesi e comunque privato della mia indipendenza motoria per tutto il 2001 e 2002, nel 2003 poco prima della visita del dottor __________, ho incominciato a reinserirmi gradualmente nel mio lavoro per brevi periodi giornalieri con una resa di circa il 20%.
Siete comunque in possesso di tutti i documenti riguardanti la mia malattia, che attestano quanto da me sostenuto, per eventuali certificati, potete rivolgervi al mio medico Dr. __________ a __________.
Confido in una vostra revisione del caso ed in una risposta, resto a disposizione per qualsiasi chiarimento da voi eventualmente richiesto e qualora lo riteniate necessario anche ad un incontro." (doc. AI 35)
1.3. Con decisione su opposizione 6 ottobre 2004 l'UAI ha parzialmente accolto l’opposizione, motivando:
" (…)
4. Nello specifico, bisogna rilevare che l'amministrazione è giunta alla definizione della pratica sulla scorta delle conclusioni peritali stilate dal Dr. __________, il quale, nella sua perizia eseguita in data 12 giugno 2003, ha quantificato la diminuzione della capacità di lavoro nella misura del 60%.
L'opponente ha però evidenziato che il danno alla salute in concreto gli ha precluso per un lungo periodo il ripristino di una capacità lavorativa significativa, tanto da essere stato totalmente impedito all'esercizio dell'attività lucrativa dal marzo 2001, data in cui si è manifestata l'emorragia cerebrale, sino ad alcuni mesi precedenti la visita peritale del giugno 2003.
Ora, occorre a questo proposito sottolineare quanto ha indicato il perito Dr. __________ alla pagina 13 del suo rapporto, rispondendo al quesito relativo allo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro: "Valuto la diminuzione della capacità di lavoro del 60%. Dopo i miglioramenti avvenuti nella prima fase dopo la lesione, che però non sono stati tali da portare a una capacità lavorativa, si è instaurata una fase senza cambiamenti di rilievo. Si può affermare che negli ultimi 12 mesi la capacità lavorativa è restata costante, dunque senza che siano avvenuti altri cambiamenti di rilievo."
A titolo abbondanziale, va sottolineato che le perizie mediche eseguite da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).
Nella fattispecie, la perizia effettuata dal Dr. __________ non offre spunto alcuno di critica, risultando completa, dettagliata e coerente.
Di conseguenza, in esito a quanto descritto, all'assicurato deve essere riconosciuto un grado d'invalidità totale ed un diritto a rendita intera dal 01 marzo 2002 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI - dopo un anno ininterrotto di incapacità lavorativa), mentre dal 01 ottobre 2002, ovvero dopo tre mesi a partire dal giugno 2002, epoca dalla quale il perito ha apprezzato la stazionarietà della capacità lavorativa (art. 88 a OAI), il grado di invalidità è pari al 60%, ciò che conferma il diritto a mezza rendita sino al 31 dicembre 2003 ed a tre quarti di rendita dal 01 gennaio 2004.
In conclusione, l'Ufficio AI del Canton Ticino
risolve:
1. L'opposizione è parzialmente accolta e la decisione
impugnata del 13 maggio 2004 è annullata
2. Di conseguenza sarà emessa una nuova decisione conformemente al considerando 4
3. La procedura è gratuita
4. Un ricorso contro la presente decisione su opposizione non ha
effetto sospensivo (art. 66 della legge federale sull'assicurazione invalidità (LAI) e art. 97 della legge federale sull'assicurazione vecchia e superstiti (LAVS))." (doc. AI 38)
1.4. Con tempestivo ricorso (erroneamente trasmesso all’UAI quale "opposizione", doc. AI 41 e 42) l'assicurato ha osservato:
" (…)
Ho preso atto della vostra decisione del 6.10.2004 che non è sicuramente quella che mi attendevo.
Come ho già detto nel ricorso da me inoltrato precedentemente, non contesta la perizia effettuata su di me dal Dr. __________, ma mi permetto di dire che per il periodo antecedente alla stessa egli si basa unicamente su di una ipotesi, mentre il Dr. __________, mio medico curante dalla mia dimissione dalla clinica di riabilitazione di Sementina, si è sempre basato su fatti constatati durante tutte le visite che lui mi ha effettuato, per determinare il mio stato di salute e il mio grado di invalidità come risulta dal mio incarto." (doc. I)
1.5. Nella risposta di causa l’UAI ha confermato il contenuto della decisione su opposizione ed ha chiesto la reiezione del ricorso (doc. IV).
1.6. Con scritto 16 dicembre 2004 l’assicurato ha osservato:
" In allegato vi inoltro il certificato del mio medico curante attestando la mia incapacità di lavoro dal 31.3.2001 ad oggi, inoltre volevo scusarmi per il ritardo nel farvi pervenire i documenti ritardo causato dal ritardo dal medico nel farmi pervenire i documenti." (doc. VI)
1.7. Con osservazioni 30 dicembre 2004 l’UAI ha precisato:
" in merito allo scritto del ricorrente datato 16 dicembre c.a. con annesso certificato medico del Dr. __________, il quale è stato sottoposto ad esame del Servizio Medico Regionale (di seguito SMR), si evince come non vi sono elementi clinici che possano inficiare la decisione presa dallo scrivente Ufficio in sede di opposizione.
Si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (doc. VIII)
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Nella fattispecie in esame, l’assicurato non contesta la valutazione peritale del dr. __________ il quale ha stabilito un’ incapacità lavorativa del 60% in qualsiasi professione.
Egli rivendica per contro il diritto ad una rendita intera (a datare dall’evento invalidante) per un periodo più lungo di quello stabilito dall’UAI. Infatti, come visto, l’amministrazione ha parzialmente accolto l’opposizione dell’assicurato attribuendogli una rendita intera dal 1° marzo 2002 al 30 settembre 2002 (dal 1° ottobre 2002 l’assicurato è stato messo al beneficio di una mezza rendita, mentre dal 1° gennaio 2004 a 3/4 di rendita; doc. AI 38 e 39).
Oggetto
del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita intera d’invalidità dopo il 30 settembre
2002, e ciò sulla base del summenzionato certificato del proprio medico curante
(doc. A).
Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Per quel
che concerne l’applicazione intertemporale delle disposizioni materiali della
LPGA, l’art. 82 cpv. 1 LPGA statuisce che le disposizioni materiali della
citata legge non sono applicabili alle prestazioni correnti ed alle esigenze
fissate prima della sua entrata in vigore.
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 329 ss, avente ad oggetto l’erogazione
d’interessi di mora, il TFA, dopo avere dichiarato la citata norma (art. 82
cpv. 1 LPGA) incompleta nonché frammentaria ed aver precisato che con
“prestazioni” s’intende quelle che hanno fatto oggetto di decisioni cresciute
in giudicato e non quelle prestazioni sulle quali non è stato ancora statuito
definitivamente, ha stabilito che non si può dedurre e contrario dell'art. 82
cpv. 1 LPGA che il momento della decisione sarebbe determinante per
l'applicabilità delle disposizioni materiali della nuova legge in relazione a
prestazioni che non sono ancora state fissate alla sua entrata in vigore
(1° gennaio 2003) e che, eccezion fatta per le fattispecie specifiche
contemplate dalla menzionata disposizione transitoria, per il resto occorre riferirsi
ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile, in caso di modifica delle basi legali, l'ordinamento in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid.
2.2 e 333 consid. 2.3).
In effetti, secondo costante giurisprudenza, dal profilo temporale determinanti
sono di principio le norme materiale in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai
fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25
consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
In un’altra recente sentenza del 5 luglio 2004, pubblicata in DTF 130 V 445 s e
concernente una rendita dell’assicurazione per l’invalidità, l’Alta Corte
federale ha confermato il succitato principio stabilito in DTF 130 V 329,
estendendolo anche a prestazioni assicurative durevoli. Infatti, nell’ambito
dell’esame di un’eventuale insorgenza di un diritto alla rendita prima
dell’entrata in vigore della LPGA, occorre fare riferimento ai principi
generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano,
appunto, applicabile l’ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Ne consegue dunque, continua
il TFA, che per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l’esame del diritto alla
rendita avviene sulla base del vecchio ordinamento, mentre a partire da tale
data esso avviene secondo le nuove norme di legge (DTF 130 V 446 consid.
1.2.2).
Va tuttavia precisato che l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna
modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per
l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno,
d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita
d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate
nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora
valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi nel caso in esame di prestazioni durevoli riferite sia ad un
periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, occorrerebbe
distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo
l’introduzione della LPGA.
Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista
materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI,
le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile
comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore
al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme
valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA (che ha sostituito l’art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Secondo costante giurisprudenza, una decisione mediante la quale l’assicurazione invalidità accorda una rendita con effetto retroattivo e, nel stesso momento, la riduce o la sopprime, corrisponde ad una decisione di revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (prima 41 LAI; DTF 125 V 417 consid. 2d; Pratique VSI 2001 pag. 157 consid. 2; STFA del 16 ottobre 2003 nella causa P., I 101/03, consid. 2; STFA del 22 luglio 2002 nella causa G,, I 592/02, consid. 1).
Ai sensi di questa disposizione, infatti, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).
Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri.
Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
2.5. Nella fattispecie, il dr. __________, internista e medico curante, nel suo rapporto medico del 14 novembre 2002 ha rilevato:
" Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:
1. Estesa emorragia sottocorticale a livello dei nuclei basali fronto-
temporale destra con:
- emisindrome sensitiva motoria residua sinistra
- stato depressivo in parte organico e in parte reattivo
Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:
2. Ipertensione secondaria su sindrome di Cushing probabilmente di
origine ipofisaria
3. Poliposi dei seni paranasali con rinocongiuntiviti recidivanti
4. Emicrania anamnestica
B. Incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20% almeno, per l'ultima attività esercitata quale disegnatore del genio civile del 100%
C. Domande generali per il medico:
Lo stato di salute dell'assicurato è stazionario, suscettibile eventualmente di miglioramento; il paziente è attualmente in trattamento regolare fisioterapico e ergoterapico, ulteriori provvedimenti sanitari al momento non appaiono necessari.
Provvedimenti professionali nel senso che una possibile riqualificazione professionale non sono a mio modo di vedere al momento da prendere in considerazione, tenendo conto della possibilità di un ulteriore miglioramento della problematica neurologica.
L'assicurato non necessita di mezzi ausiliari.
L'assicurato non deve ricorrere all'aiuto di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita
Il paziente è stato a diverse riprese valutato sotto l'aspetto neurologico (vedi rapporto dr. __________ di ottobre 2001) e
neuropsicologico (vedi rapporto della neuropsicologa __________)
D. Dati medici:
Seguo il paziente a scadenze regolari dal 24.07.01 dopo il lungo periodo di riabilitazione presso la Clinica di __________, l'ultima consultazione risale al 18.10.02.
Si tratta di un paziente di professione disegnatore del genio civile, sposato senza figli, senza antecedenti personali rilevanti se non una poliposi dei seni paranasali nel contesto di rinocongiuntiviti su base allergica con pregressa desensibilizzazione negli anni scorsi.
In data 31.03.01 il paziente è stato ricoverato in urgenza presso l'Ospedale di __________ per l'insorgenza di una emisindrome completa facio-brachio-crurale sinistra; gli accertamenti eseguiti mostravano un importante ematoma intracerebrale a livello sottocorticale per cui il paziente successivamente è stato trasferito presso l'Ospedale __________, dapprima nel reparto di cure intense e successivamente nel reparto di neurologia.
In considerazione di valori pressori estremamente elevati sia nella fase immediatamente post-critica ma soprattutto nei giorni e nelle settimane successive, è stata posta la diagnosi di una ipertensione arteriosa secondaria nel contesto di una malattia di Cushing, che si è poi rivelata essere verosimilmente di origine ipofisaria con valori elevati della cortisoluria delle 24h e dell'ACTH.
Il paziente è stato trasferito presso la Clinica __________ dove ha lentamente ripreso la deambulazione con persistenza di un’emisindrome prevalente al braccio sinistro e deficit neuropsicologici sottoforma inizialmente di una residua eminegligenza sinistra, con difficoltà di concentrazione.
Nei mesi successivi si è assistito ad un costante miglioramento del quadro clinico e soprattutto neuropsicologico, il paziente riesce attualmente a lavorare al computer per al massimo un paio di ore al giorno, dopodiché accusa un affaticamento rilevante.
Una valutazione prognostica risulta al momento particolarmente difficoltosa, senza dubbio è senz'altro di buon auspicio il miglioramento costatato negli ultimi mesi anche se il fattore limitante per una ripresa dell'attività professionale sta nella difficoltà di concentrazione prolungata che la sua professione richiede e nell'uso dell'arto superiore sinistro (attività preponderante al computer)." (doc. AI 8)
Nel suo referto peritale del 25 agosto 2003 il dr. __________, neurologo, ha rilevato:
" 4. Diagnosi (se possibile secondo la classificazione ICD-10)
Stato dopo estesa emorragia sottocorticale a livello dei nuclei basali con estensione fronto-temporale destra il 31.03.2001 con:
- emisindrome sensitivo-motoria residua sinistra (residui di
emianopsia bilaterale sinistra probabili)
- discreti deficit neuropsicologici (deficit di attenzione selettiva e sostenuta)
- sfumate difficoltà visuo-costruttive e di esplorazione dell'emicampo sinistro
4.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro
Esistenti da quando?
- emisindrome sensitivo-motoria residua sinistra
- deficit neuropsicologici (deficit di attenzione selettiva e sostenuta) -sfumate difficoltà visuo-costruttive e di esplorazione dell'emicampo sinistro
Esistenti dal 31.03.2001.
- Cefalee recidivanti
Esistente prima del 31.03.2001.
4.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro
● Esistenti da quando?
"Ipertensione secondaria su sindrome di Cushing probabilmente di origine ipofisaria." (diagnosi non confermata).
Sinusiti recidivanti.
Allergia ai pollini. Antecedenti al 31.03.2001.
5. Valutazione e prognosi
L'evoluzione dell'emisindrome sinistra dopo grave emorragia cerebrale il 31.03.2001 è da ritenersi buona, ma la sintomatologia restante è invalidante.
- Sono presenti molto probabilmente residui di emianopsia bilaterale sinistra che si sovrappongono ai resti di una eminegligenza a sinistra. Alla discreta riduzione della sensibilità al tatto della parte sinistra del viso corrisponde la constatazione che si osservano episodi con perdita di liquidi dall'angolo sinistro della bocca.
- La mobilità del viso a sinistra è limitata nell'ambito dell'emisindrome residuale.
- La sensibilità è disturbata in modo marcato per tutte le qualità su tutto l'arto superiore a sinistra, maggiormente distalmente.
- La forza prossimale e distale all'arto superiore sinistro è M4, la funzionalità dell'arto è ridotta.
- La coordinazione dei movimenti dell'arto superiore sinistro è disturbata in modo evidente.
- La forza prossimale e distale all'estremità inferiore sinistra è M4, la funzionalità è ridotta.
- La sensibilità è disturbata in modo marcato per tutte le qualità su tutto l'arto inferiore sinistro, maggiormente distalmente. La coordinazione dell'arto inferiore sinistro è disturbata.
- La marcia avviene con andatura leggermente falciante con compensi al tronco e agli arti superiori bilateralmente.
- L'equilibrio è insicuro con tendenza a cadere a sinistra alle prove effettuate con occhi chiusi.
Inoltre sono da considerare i deficit neuropsicologici:
- deficit di attenzione selettiva e sostenuta
- sfumate difficoltà visuo-costruttive e di esplorazione dell'emicampo
sinistro.
Penso che la situazione sia stabile. Non ci sono motivi per ritenere probabile un peggioramento o l'apparire di complicazioni.
B. Conseguenze sulle capacità di lavoro
1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute al disturbi
constatati
● a livello psicologico e mentale
Deficit neuropsicologici:
- deficit di attenzione selettiva e sostenuta
- sfumate difficoltà visuo-costruttive e di esplorazione dell'emicampo
sinistro.
La tendenza depressiva che si è sviluppata nei primi tempi dopo la malattia, oggi non è più constatabile clinicamente il paziente stesso conferma che non si sente più depresso e che ha ben superato la fase di accettazione della nuova situazione.
● a livello fisico
Residui di emisindrome sinistra con:
- Sono presenti molto probabilmente residui di emianopsia bilaterale sinistra che si sovrappongono ai resti di una eminegligenza a sinistra.
- Alla discreta riduzione della sensibilità al tatto della parte sinistra del viso corrisponde la constatazione che si osservano episodi con perdita di liquidi dall'angolo sinistro della bocca.
- La mobilità del viso a sinistra è limitata nell'ambito dell'emisindrome residuale.
- La sensibilità è disturbata in modo marcato per tutte le qualità su tutto l'arto superiore a sinistra, maggiormente distalmente.
- La forza prossimale e distale all'arto superiore sinistro è M4, la funzionalità dell'arto è ridotta.
- La coordinazione dei movimenti dell'arto superiore sinistro è disturbata in modo evidente.
- La forza prossimale e distale all'estremità inferiore sinistra è M4, la funzionalità è ridotta.
- La sensibilità è disturbata in modo marcato per tutte le qualità su tutto l'arto inferiore sinistro, maggiormente distalmente.
- La coordinazione dell'arto inferiore sinistro è disturbata.
- La marcia avviene con andatura leggermente falciante con compensi al tronco e agli arti superiori bilateralmente.
- L'equilibrio è insicuro con tendenza a cadere a sinistra alle prove effettuate con occhi chiusi.
Nell'ambito sociale
È presente una buona integrazione; il paziente si è sposato come previsto prima dell'evento patologico, è ben sostenuto dalla famiglia ed ha la fortuna di poter lavorare nella ditta del padre.
2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato? I disturbi si ripercuotono sui seguenti aspetti dell'attività attuale del paziente:
- Motricità
I disturbi della motricità elencati sopra coinvolgono la motricità fine dell'arto superiore sinistro e la motricità in generale dell'emicorpo sinistro.
L'uso della mano e dell'arto superiore sinistro è limitato nell'uso del computer (precisione, velocità, perseveranza, costanza dei movimenti nel tempo, bimanualità), nella prensione di oggetti (precisione, velocità, riconoscimento dell'oggetto, manipolazione), in lavori bimanuali in generale. L'instabilità posturale del tronco interferisce con la durata del mantenimento della posizione seduta e diminuisce la componenti di sostegno stabilizzazione ai movimenti distali.
La sintomatologia dell'arto inferiore è limitante per quanto riguarda la tenuta della posizione eretta e per i movimenti necessari durante il lavoro. Le possibilità di carico sono ridotte.
- Cognitività
I deficit di attenzione selettiva e sostenuta e le sfumate difficoltà visuocostruttive e di esplorazione dell'emicampo sinistro. Dal punto di vista pratico le difficoltà visuo-costruttive ed esplorative non limitano la qualità del lavoro del paziente, a quanto riferito da lui stesso e dalla madre. Penso che le difficoltà attentive e la tenuta dell'attenzione necessaria ai compiti lavorativi è il fatto limitante dal punto di vista neuropsicologico. Ne scaturisce una componente importante dalla quale consegue il rendimento limitato nel tempo e il bisogno regolare di pause e infine il rendimento globale ridotto in maniera importante. Il rendimento viene ridotto anche dalle difficoltà motorie, in modo particolare i limiti dovuti alla motricità fine, che vanno a sommarsi ai problemi neuropsicologici.
2.2 Esatta descrizione delle funzioni intatte e delle capacità di carico
L'emisindrome sinistra influenza globalmente la funzionalità del paziente. Le funzione dell'emicorpo destro sono sostanzialmente intatte (anche se non completamente come sempre nell'ambito di una sindrome "piramidale"), la bimanualità è disturbata. Dal punto di vista neuropsicologico ci si attende che ad eccezione dei disturbi ricordati più volte sopra, le altre funzioni siano intatte.
Il paziente non può eseguire lavori pesanti. I residui dell'emisindrome sinistra non gli permettono di portare con sicurezza più di ca. 10 Kg. Può muoversi in modo sicuro su tragitti piani, ma ha difficoltà a salire le scale e a compiere tragitti lunghi.
2.3 L'attività attuale è ancora praticabile?
Sì, ma con restrizioni che ho già ricordato: il rendimento è ridotto quantitativamente.
2.4 Se sì, in quale misura (ore al giorno)?
L'assicurato è presente sul lavoro, secondo le informazioni a mia disposizione, quasi tutta la giornata, ma inserisce molte pause che riducono la presenza reale a ca. 3 ore al giorno.
2.5 È presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?
Sì, per i motivi sopra ricordati.
2.6 Se sì, in che misura?
Valuto la diminuzione della capacità di lavoro del 60%.
2.7 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?
Dal momento dell'insorgere della lesione cerebrale il 31.03.2001.
2.8 Quale è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?
Dopo i miglioramenti avvenuti nella prima fase dopo la lesione, che però non sono stati tali da portare a una capacità lavorativa, si è instaurata una fase senza cambiamenti di rilievo. Si può stimare che negli ultimi 12 mesi la capacità lavorativa è restata costante, dunque senza che siano avvenuti altri cambiamenti di rilievo.
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
1. È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
1.1 Se sì, La preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione
No, non penso.
1.2 Se no, La preghiamo di motivare
La sindrome del paziente è da considerare di gravità media; ho ricordato sopra i sintomi che sono ancora presenti, compresi i problemi neuropsicologici. Una reintegrazione professionale in un altro campo al di fuori di quello attuale penso non possa avere successo per la presenza della patologia descritta e per il fatto che la motivazione da parte del paziente sarebbe se non proprio mancante molto ridotta. Il tipo di lavoro fatto oggi dal paziente ha per lui anche carattere di hobby (in modo particolare gli aspetti legati al computer) e costituisce il suo interesse maggiore.
2. È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
No, non mi aspetto tali possibilità.
2.1 Se si, con quali ragionevoli provvedimenti (p.es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari, adattamento del posto di lavoro)?
2.2 Secondo Lei che effetto hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?
3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?
Sì, attività conformi alla sua preparazione. Sarebbero attività legate a lavoro con il computer, come già svolge ora. Attività fisiche anche leggere slegate dai suoi interessi peculiari, penso, anche se pensabili, che non potranno avere successo. Lavori leggeri nel senso di lavori di ufficio o di lavori di archivio sono pensabili, ma sarebbero limitati dagli stessi problemi che sono presenti in relazione all'attività attuale.
Lavori centrati prevalentemente su aspetti fisici, anche se di carattere leggero, non sono adatti al paziente, perché i residui di emisindrome sinistra sarebbe troppo limitanti.
3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa si deve tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività?
Dovrebbe richiedere prestazioni fisiche minime e non richiedere lavori di motricità fine bimanuale, dare la possibilità di inserire regolarmente delle pause, non deve richiedere la posizione eretta per tempi maggiori ad alcuni minuti, non deve richiedere un equilibrio sicuro, non deve richiedere spostamenti più di alcune decine di metri, non deve richiedere spostamenti su scale, non deve richiedere prestazioni intellettuali troppo elevate, in modo particolare da parte dell'attenzione (concentrazione).
3.2 In che misura si possono svolgere attività consone alla menomazione (ore al giorno)?
Circa 4 ore al giorno.
3.3 È presente inoltre una riduzione della capacità di lavoro?
La riduzione della capacità di lavoro rimarrebbe, anche nel caso di una nuova attività, del 60%." (doc. AI 22)
Nella sua “proposta medico” del 23 novembre 2003 la dr.ssa __________ del SMR ha rilevato:
" Alla luce delle conclusioni della perizia del Dr. __________, si ritiene l'A inabile al lavoro in qualsiasi professione nella misura del 60% dal 1.3.2001." (Doc. AI 23)
Nelle sue annotazioni del 1° ottobre 2004 il dr. __________, medico responsabile del SMR, ha precisato:
" Per quanto riguarda la CL di questo giovane assicurato non vi è elemento per discostarsi dalla valutazione molto dettagliata e precisa del dr. __________.
Per quanto riguarda invece l'evoluzione dopo l'episodio acuto e i soggiorni in clinica riabilitativa non ho risposte.
Si deve ammettere che l'episodio abbia provocato un'IL totale per un periodo medio lungo. Una valutazione potrebbe essere fatta con domande specifiche, magari durante colloquio, con il signor __________, in mancanza di doc. specifica." (doc. AI 37)
Con certificato medico 10 dicembre 2004 il dr. __________ ha rilevato:
" come da sua richiesta preciso che ho certificato un'incapacità lavorativa del 100% dal 31.03.2001 fino al 12.06.2003.
A partire dal 13.06.2003 l'ho dichiarato inabile al lavoro nella misura del 80% a tutt'oggi." (Doc. A)
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
2.7. Per quanto attiene al problema neurologico, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il perito (dr. __________).
Il medico, specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, ha compiutamente valutato il danno alla salute dal punto di vista neurologico sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla limitata capacità lavorativa (40%) dell’assicurato nella sua precedente attività di disegnatore del genio civile.
Il perito ha sottolineato che l’assicurato non può eseguire lavori pesanti. I residui dell'emisindrome sinistra non gli permettono di portare con sicurezza pesi superiori a 10 kg. Secondo il sanitario l’assicurato può muoversi in modo sicuro su tragitti piani, ma ha difficoltà a salire le scale e a compiere tragitti lunghi.
L’assicurato potrebbe svolgere attività legate all’uso del computer, come quella che egli svolge tuttora. Attività fisiche anche leggere slegate dai suoi interessi peculiari, a detta del perito, anche se pensabili, non potrebbero essere praticate con successo. Lavori leggeri nel senso di lavori di ufficio o di lavori di archivio sono pensabili, ma sarebbero limitati dagli stessi problemi che sono presenti in relazione all'attività attuale.
Lavori centrati prevalentemente su aspetti fisici, anche se di carattere leggero, non sono adatti al paziente, perché i residui di emisindrome sinistra sarebbero troppo limitanti.
Lo specialista ha escluso la possibilità di effettuare provvedimenti d’integrazione, in quanto una reintegrazione professionale in un altro campo al di fuori di quello attuale non potrebbe avere successo a causa della grave patologia di cui soffre l’assicurato e per il fatto che verrebbero a mancare le motivazioni (o perlomeno sarebbero di gran lunga ridotte). Il tipo di lavoro svolto fino ad oggi dall’assicurato assume il carattere di hobby (in modo particolare per gli aspetti legati al computer) e costituisce il suo interesse maggiore.
La perizia 25 agosto 2003 del dr. __________ è stata confermata dal medico responsabile del SMR dr. __________ (doc. AI 37).
Per quanto attiene al certificato medico 10 dicembre 2004 del dr. __________, che ha certificato “un'incapacità lavorativa del 100% dal 31.03.2001 fino al 12.06.2003” mentre “a partire dal 13.06.2003 l'ho dichiarato inabile al lavoro nella misura del 80% a tutt'oggi” (doc. A), benché rilasciato da un sanitario che ha in cura l’assicurato dal luglio 2001, non può essere preso in considerazione ai fini del presente giudizio in quanto non sufficientemente circostanziato e dettagliato e non conforme quindi ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5). Inoltre, dal referto medico in parola non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato precedentemente in sede peritale.
Ora, sino all'emanazione della decisione su opposizione del 6 ottobre 2004, la conclusione cui è giunto il perito incaricato e su cui l’UAI ha fondato il proprio giudizio non può essere validamente messa in discussione.
2.8. Come visto l’assicurato ritiene di comunque essere stato inabile al 100% dall’evento invalidante (31 marzo 2001) sino a pochi mesi prima della perizia (doc. AI 35 e 41, I).
Nel suo referto peritale il dr. __________ a pagina 13 (punto 2.8) ha precisato che “dopo i miglioramenti avvenuti nella prima fase dopo la lesione, che però non sono stati tali da portare a una capacità lavorativa, si è instaurata una fase senza cambiamenti di rilievo. Si può stimare che negli ultimi 12 mesi la capacità lavorativa è restata costante, dunque senza che siano avvenuti altri cambiamenti di rilievo”.
Essendo la perizia del 25 agosto 2003 (visita peritale eseguita il 12 giugno 2003) – nella quale viene fissata un’incapacità lavorativa del 60% - , è desumibile che dalla fine di giugno 2002 l’assicurato abbia mantenuto una capacità lavorativa limitata al 40%. Riassumendo, dal 1° marzo 2002 (incapacità lavorativa al 100% dal marzo 2001, cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 1° ottobre 2002 (3 mesi dopo il miglioramento avvenuto dal giugno 2002; cfr. perizia dr. __________, doc. AI 22, cfr. art. 88a cpv. 1 OAI), l’assicurato era inabile al 100% con conseguente attribuzione di una rendita intera.
Il certificato 10 dicembre 2004 con cui il dr. __________ certifica un’incapacità lavorativa totale dal 31 marzo 2001 al 12 giugno 2003, non può essere considerata per i motivi già indicati al consid. 2.7.
In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) -, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato presenta un grado d’invalidità totale dal 1° marzo 2002 al 30 settembre 2002 (con versamento di una rendita intera), mentre che dal 1° ottobre 2002 egli è invalido in misura del 60% (con diritto ad una mezza rendita d’invalidità). Dal 1° gennaio 2004, come rettamente stabilito dall’UAI, l’assicurato ha diritto a 3/4 di rendita (cfr. art. 28.cpv. 1 LAI, art. 88bis cpv. 1 lett. b OAI; Lettre circulaire n° 183 du 9 octobre 2003, Office fédéral des assurances sociales, Domaine d’activité Assurance-invalidité; Kieser, Die Grossen Auswirkungen der 4. IV-Revision, in plädoyer 2004 pag. 30 ss).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti