Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2004.9

 

BS/td

Lugano

19 ottobre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 febbraio 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 15 gennaio 2004 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1989, a seguito di un ritardo globale è stato posto al beneficio da parte dell’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) di provvedimenti d’integrazione sotto forma di una garanzia dei costi relativi alla frequentazione di un’istruzione scolastica speciale dal 1° settembre 1999 al 30 giugno 2003, inclusi i necessari provvedimenti pedagogico-terapeutici (doc. AI 6). Tale garanzia è stata poi estesa sino al 30 giugno 2007 (doc. AI 15).

                                         Nell’ambito dell’istruzione speciale l’assicurato ha beneficiato di un intervento psicomotorio (doc. AI 11).

Chiamata a pronunciarsi in merito alla richiesta di copertura dei costi di un’ulteriore terapia psicomotoria, inoltrata dalla psicomotricista di RI 1 (doc. AI 13), l’amministrazione, esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 3 settembre 2003 ha respinto tale domanda, motivando come segue:

 

"  Sulla base della documentazione medica in nostro possesso, non è presente un'infermità congenita riconosciuta e mancano altresì le condizioni per la copertura dei costi in conformità con l'art. 12 LAI.

 

Dalla documentazione all'incarto, abbiamo potuto constatare che la psicomotricità non è necessaria per permettere la frequenza della scuola speciale, rispettivamente in assenza di una prescrizione medica, il diritto non può essere valutato a norma dell'art. 12 LAI." (Doc. AI 18)

 

                               1.2.   Con opposizione 15 settembre 2003 i genitori di RI 1 hanno contestato quanto deciso dall’amministrazione, facendo presente:

 

"  Nostro figlio RI 1 frequenta da tre anni la scuola speciale di __________ e durante gli ultimi due anni ha beneficiato pure di un intervento psicomotorio riconosciuto dall'AI.

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la vostra decisione di non garantire in futuro tale intervento poiché nostro figlio non presenta un'infermità congenita.

Ci sentiamo costretti a segnalarvi che RI 1, pur non presentando lesioni cerebrali o altri disturbi e pur non soffrendo di malattie vere e proprie, è pur sempre un ragazzo fragile che necessita di aiuti specifici e mirati che lo aiutino a crescere nel miglior modo possibile, in vista anche di un inserimento nel mondo del lavoro, considerata la sua età (14 anni in ottobre).

Malgrado abbia fatto dei progressi, presenta ancora notevoli problemi a livello di attenzione, di concentrazione, di vigilanza. Inoltre non sa essere costante nelle sue attività, si lascia distrarre, è tendenzialmente abbastanza apatico e senza spirito d'iniziativa. Si notano pure in lui momenti di quasi amnesia, in cui dimentica in giro oggetti o "perde il filo" di quanto sta facendo.

E' ancora poco autonomo, non sa prendere a carico la sua vita quotidiana, ha il costante bisogno di essere contenuto e guidato.

Riteniamo che in questi anni di pre-adolescenza e adolescenza sia molto importante garantirgli un accompagnamento specifico che possa permettergli un positivo inserimento nel mondo del lavoro (sicuramente attraverso un tirocinio empirico) che lo porti a divenire un adulto indipendente.

Riteniamo dunque che l'intervento psicomotorio sia indispensabile per RI 1. Vorremmo ricordare infine che se fosse un bambino senza problemi frequenterebbe la scuola media normale. Il fatto che frequenti la scuola speciale dimostra che il suo sviluppo generale non sia adeguato alla sua età." (Doc. AI 19)

 

                               1.3.   Richiamate le disposizione di legge, nonché le direttive amministrative applicabili, con decisione su opposizione 15 gennaio 2004 l’UAI ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni (doc. AI 37).

                               1.4.   Contro questa decisione, e RA 1, in rappresentanza del loro figlio, hanno inoltrato al TCA un tempestivo atto di ricorso, in cui hanno evidenziato:

 

"  Uno scritto dell'Ufficio AI del 3 settembre 2003 ci comunicava la decisione di non riconoscere la psicomotoricità quale provvedimento per una buona evoluzione psicologica di nostro figlio RI 1.

 

In data 15 settembre noi abbiamo inoltrato ricorso contro tale decisone in quanto riteniamo che egli abbia bisogno di un sostegno, anche in previsione di un prossimo inserimento nel mondo del lavoro e anche per evitare che in futuro debba beneficiare di sostegni AI perché non autonomo e incapace di gestire la sua vita.

 

Nel frattempo avevamo chiesto al Dr. __________ di __________ un certificato che sarebbe stato spedito direttamente da lui all'AI, in quanto non era pronto al momento della spedizione del nostro ricorso. Egli però ha ritenuto opportuno approfondire il caso e con una lettera del 20.10.2003 comunicava all'AI, con copia a noi, la sua intenzione di far convocare il ragazzo da uno specialista del reparto pediatria dell'Ospedale __________ di __________ per un riconoscimento della cifra OIC 403 (oligofrenia congenita).

 

Da allora noi siamo in attesa di questo appuntamento che non ci è ancora pervenuto.

 

Il 15 gennaio 2004 abbiamo ricevuto la decisione dell'AI di respingere la nostra opposizione del 15 settembre.

 

Con la presente manifestiamo il nostro disappunto nei confronti di tale decisione, che è stata presa senza che si fosse in possesso di tutti gli elementi relativi al nostro caso, essendo ancora in sospeso questo esame psicologico.

Al di là di qualsiasi risultato di tale esame, è comunque nostra convinzione, di noi genitori, del medico curante Dr. __________ e della psicomotricista, che RI 1 vada seguito adeguatamente offrendogli tutti gli strumenti necessari affinché possa avere le basi per un buon inserimento psico-sociale nel mondo del lavoro.

Prevenire non è meglio che curare? Aiutare adesso non è meglio che dover poi sostenere finanziariamente una persona durante una vita intera?

 

Vi chiediamo pertanto di riaprire il caso almeno fino al momento in cui non si sia in possesso dei risultati dell'esame citato." (Doc. I)

 

                               1.5.   Con risposta di causa 27 febbraio 2004 l'amministrazione ha postulato la reiezione del ricorso, confermando l’esattezza della decisione su opposizione impugnata, rilevando in particolare:

"  Per quanto attiene all'obiezione in base alla quale l'amministrazione non avrebbe – a torto – atteso che venisse inoltrata nuova documentazione a sostegno dell'esistenza d'una infermità congenita, si rileva che di principio colui che contesta la bontà d'una decisione amministrativa dovrebbe anche essere in possesso dei mezzi di prova atti a dimostrare quanto sostenuto. Per tale ragione in base di opposizione l'amministrazione non sospende di principio mai la procedura a tempo indeterminato, in attesa che l'opponente raccolga nuove prove a proprio favore." (Doc. III)

 

                               1.6.   Ai fini istruttori, questo TCA ha chiesto al dr. __________ alcune delucidazioni in merito alle condizioni di salute del ragazzo, ricevendo risposta il 10 agosto 2004 (VI).

La nuova documentazione medica allegata dal succitato sanitario è stata in seguito trasmessa alle parti per una presa di posizione.

Quella dei genitori dell’insorgente è del 19 agosto 2004 (VIII), mentre l’UAI ha presentato delle osservazioni datate 25 agosto 2004 (IX).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

 

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni dell’AI in vigore a partire dal 1° gennaio 2003 come pure quelle introdotte, al 1° gennaio 2004, dalla 4a revisione dell’AI.


Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se all’assicurato può essere rinnovata la garanzia per la terapia psicomotoria.

                               2.3.   Quale misura integrativa, a norma dell'art. 12 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. Di regola, per cura vera e propria dell'affezione si intende la guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile. L'assicurazione per l'invalidità, di principio, prende a proprio carico unicamente le misure terapeutiche atte a eliminare o a correggere degli stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di funzione, a condizione che tali misure permettano di prevedere un successo durevole e importante ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI (cfr. DTF 120 V 279 consid. 3a e riferimenti ivi citati; Pratique VSI 2000, p. 301 consid. 2a).

                                         La succitata disposizione legale persegue lo scopo di delimitare il campo di applicazione dell'assicurazione per l'invalidità da quello dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Tale delimitazione si fonda sul principio secondo il quale la cura di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla durata dell'affezione, appartiene, in primo luogo, al campo dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (DTF 104 V 81, consid. 1, 102 V 41 consid. 1; RCC 1981 p. 159 consid. 3a).

                               2.4.   Inoltre, l'art. 5 cpv. 2 LAI prevede che le persone d'età inferiore a 20 anni, menomate nella salute fisica o psichica, che non esercitano un'attività lucrativa, sono considerate invalide se il danno alla salute cagionerà probabilmente un'incapacità di guadagno ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 LPGA.

 

                                         Secondo la giurisprudenza, in questa ipotesi i provvedimenti sanitari possono essere particolarmente utili per favorire l'integrazione professionale e quindi essere assunti dall'AI, malgrado l'affezione abbia ancora carattere labile. Ciò è in particolare il caso se, senza questi provvedimenti la cura risulterebbe difettosa o subentrerebbe uno stato stabilizzato, in seguito al quale la capacità lavorativa o la formazione professionale risulterebbero danneggiate (Meyer-Blaser, op. cit. p. 84 e giurisprudenza citata). Occorre comunque rilevare che questi provvedimenti non esonerano di primo acchito l’assicurazione malattia, la quale prende a carico dei provvedimenti sanitari di durata illimitata che servono per la cura dell’affezione e che non hanno un carattere preponderantemente integrativo ai sensi della LAI (Pratique VSI 2000 consid. 4b pag. 69).
Vengono quindi ad esempio posti a carico dell'AI i trattamenti psichiatrici relativi ad una malattia psichica che evolverà con grande verosimiglianza in uno stato patologico stabile difficilmente correggibile, che danneggerà in maniera rilevante la formazione e la capacità lavorativa dell'assicurato (DTF 105 V 19; 100 V 41). L’assicurazione invalidità non si fa invece carico della psicoterapia per malattie e anomalie la cui prognosi è incerta ed il trattamento costituisce un provvedimento sanitario di durata illimitata, anche se si tratta di minorenni (ad esempio: anoressia: Pratique VSI 2000 pag. 65, disturbo ipercinetico: Pratique VSI 2003 pag. 104).

 

                               2.5.   Gli assicurati minorenni hanno inoltre diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 13 cpv. 1 LAI). Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta (art. 3 cpv. 2 LPGA).
Il diritto a tali provvedimenti esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nell’attività produttiva (art. 8 cpv. 2 LAI).

                                         Il Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di escludere le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).

                                         Facendo uso della delega di competenze di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).

                                         Questa autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli aspetti di ordine pratico (cfr. RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173 consid. 2b con riferimenti).

                                         Giusta l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite giusta l'articolo 13 LAI.

                                         Sono reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).

 

                               2.6.   Secondo la prassi amministrativa, alla cifra 1043. 1 della Circolare sui provvedimenti sanitari dell’AI (CPSAl), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2000, la terapia psicomotoria tende a guarire i disturbi psicomotori, ossia anomalie che si manifestano con un difetto dell'armonia dei movimenti, “debilità motoria”, “instabilità motorio” e “inibizione motoria”.
La terapia motoria può servire come terapia medica, in particolare nel caso di infermità congenite, anche se di regola la terapia non permette di raggiungere dei miglioramenti dopo due anni di trattamento, circostanza che deve essere presa in considerazione dall’AI nel riconoscere tale prestazione.

Alla cifra 1043.2 – 6 CPSAI sono invece specificate le infermità congenite per le quali la psicomotricità è presa a carico dall’AI, nonché le relative condizioni:

 

"  -   N. 381, 384, 386 e 387 OIC:

-   se, contemporaneamente ad una di questa infermità congenite, esiste una discinesia cerebrale congenita ai sensi del N. 390 OIC, l'AI, in caso di gravi disturbi psicomotori, può assumere la terapia psicomotoria sotto questa cifra, essendo soddisfatte le condizioni del N. 390.1-8 della circolare. Durata: al massimo 2 anni, senza possibilità di prolungamento;

-   invece, se compaiono disturbi motori cerebrali e/o gravi disturbi psicomotori come conseguenza di una delle infermità congenite menzionate (dunque delle affezioni non congenite in senso stretto), una terapia psicomotoria può essere assunta sotto la cifra corrispondente (p. es. N. 384 OIC). Durata: al massimo 2 anni, senza possibilità di prolungamento.

 

-   N. 390 OIC (paralisi cerebrali congenite, atetosi e discinesie o atassie). Durata: al massimo 2 anni, senza possibilità di prolungamento.

 

-   N. 401 OIC (psicosi primarie infantili e autismo infantile) come complemento ad altri provvedimenti sanitari, al massimo per 2 anni. Un prolungamento è possibile presentando il certificato di un medico specialista (psichiatra infantile, neuropediatra).

 

-   N. 404 OIC (sindrome psico-organica infantile, turbe cerebrali congenite) per curare gravi disturbi psicomotori. Durata: al massimo 2 anni; un prolungamento è possibile presentando il certificato di un medico specialista (psichiatra infantile, neuropediatra).

 

-   N. 481 OIC: v. il N. 1043.2."

 

 

                                         Infine, la prassi amministrativa riconosce, a titolo di provvedimento sanitario ex art. 12 LAI, la terapia psicomotoria quale misura di sostegno alla logopedia. Tuttavia, se la psicomotricità è richiesta per altre ragione e produce solo una effetto secondario positivo sulla logopedia, la terapia non può essere presa a carico dell’AI conformemente all’art. 12 LAI (cifra. 1043.8 CPSAI).

                               2.7.   Nell’ambito dell’istruzione scolastica speciale ai sensi dell’art. 19 LAI l’assicurazione invalidità riconosce inoltre degli assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari oltre all’istruzione speciale, come corsi di ortofonia per assicurati colpiti da gravi difficoltà di eloquio, allenamento uditivo e insegnamento della lettura labiale per assicurati duri d’orecchio e ginnastica speciale destinata allo sviluppo della capacità motoria per assicurati colpiti da infermità degli organi sensori o da grave debilità mentale (art. 19 cpv. 2 lett. c LAI).
Ai sensi dell’art. 8 ter OAI (in vigore dal 1.1.1997), emanato dal Consiglio federale sulla base della delega di cui all’art. 19 cpv. 3 LAI, l’assicurazione invalidità si assume le spese per l’esecuzione di provvedimenti pedagogico-terapeutici necessari a completare l’insegnamento specializzato.
L’art. 8 ter cpv. 2 OAI dispone infatti che questi provvedimenti comprendono: la logopedia per gli assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera (lett. a); l’allenamento uditivo e l’insegnamento della lettura labiale per gli assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera c (lett. b); i provvedimenti necessari all’acquisizione ed alla strutturazione del linguaggio secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettera a (lett. c) e la ginnastica speciale volta a sviluppare la capacità motoria perturbata per gli assicurati secondo l’articolo 8 capoverso 4 lettere a, b e c (lett. d). Questa lista di provvedimenti pedagogico-terapeutici è da intendere come esaustiva ed è conforme alla legge ed alla Costituzione (DTF 128 V 102).
Per quel che concerne la terapia psicomotoria va precisato che per prassi la stessa viene erogata sotto forma di una speciale ginnastica ai sensi della circolare sui trattamenti pedagogico-terapeutici (DTF 121 V 14 consid. 3b in fine).

                                         La stessa rientra quindi nel novero di quei provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica accompagnatori dell’istruzione speciale ex art. 19 LAI in relazione con l’art. 8ter OAI, ma non fra le misure pedagogico-terapeutiche previste per la frequentazione dalla scuola pubblica poiché non indicate nell’elenco di cui all’ 9 ter OAI (DTF 128 V 95s; cfr. le considerazioni in merito pubblicate in ZBJV 2003 pag. 695).

 

                               2.8.   La giurisprudenza del TFA ha precisato che, oltre al carattere medico ex art. 12 LAI, la terapia psicomotoria viene considerata anche come parte di misure di natura pedagogico-terapeutica ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 lett. c LAI e art. 8 ter OAI (nella versione in vigore dal 1.1.1997). La nozione “terapia” si riferisce in primo luogo ad un trattamento di disturbi della salute; la parola “pedagogica”, invece, permette di distinguere tale genere di provvedimento da quello medico (DTF 114 V 27 consid. 3a con riferimenti).
Con misure pedagogico-terapeutiche s’intendono quindi l’insieme di provvedimenti che servono non solo a dispensare delle conoscenze scolastiche, teoriche o pratiche. Il loro scopo è anche quello di attenuare o di eliminare gli effetti dell’invalidità che disturbano il buon svolgimento della scolarità, migliorando alcune funzioni fisiche o psichiche dell’assicurato. A differenza della scuola speciale, i provvedimenti pedagogico-terapeutici consistono in una “prestazione particolare” dell’AI (DTF 121 V 14 consid. 3b).
La terapia psicomotoria può quindi rappresentare un provvedimento medico o una misura di natura pedagogico-terapeutica; l’attribuzione ad una o l’altra di queste misure avviene in funzione degli aspetti predominanti, pedagogico-terapeutico o medico, delle circostanze concrete (DTF 121 V 14 consid. 3c).

                               2.9.   Nella fattispecie in esame, con delibera 14 luglio 1999 l'amministrazione ha preso a carico l’istruzione scolastica speciale di RI 1, affetto da un ritardo globale dello sviluppo, presso una scuola speciale, inclusi i necessari provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica (doc. AI 6).
In data 16 settembre 2001 i genitori hanno chiesto all'amministrazione di riconoscere una terapia psicomotoria (doc. AI 7). Tale richiesta è stata avvalorata dall’Ufficio dell’educazione speciale, il cui capoufficio, in data 17 ottobre 2001 ha evidenziato all’UAI che “presenta un ritardo psicomotorio rilevante per cui ritengo utile l’intervento psicomotorio richiesto almeno per questo primo anno scolastico nell’insegnamento specializzato”, per poi concludere che “eventuali prolunghi saranno valutati con il docente e l’ispettore a tempo debito” (doc. AI 9).
Di conseguenza, il 18 dicembre 2001 l’Ufficio AI ha fatto presente alla psicomotricista che “i costi per l’intervento psicomotorio sono assunti con la decisione del 14.07.1999 inerente alla scuola speciale” (doc. AI 11).

In occasione del rinnovo della copertura dei costi dell'intervento psicomotorio (doc. AI 13), l'amministrazione ha chiesto all’Ufficio dell’educazione speciale una valutazione sulla necessità di tale misura (doc. AI 16).

                                         Con scritto 22 agosto 2003 il responsabile del citato ufficio ha comunicato che “la psicomotricità non è necessaria per permettere al vostro assicurato la frequenza della scuola speciale” (doc. AI 17).

                                        
Non riscontrando dunque, sia dal profilo pedagogico-terapeutico che medico (l’assicurato non presenta un’infermità congenita, né necessita di un sostegno logopedistico, ciò che giustificherebbe, secondo la prassi amministrativa indicata al consid. 2.6 in fine, la presa a carico di un intervento psicomotorio quale provvedimento sanitario) la necessità di un intervento psicomotorio, l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni, negando quindi il prolungo della terapia psicomotoria.

 

                             2.10.   Dall’esame degli atti risulta che con scritto 20 ottobre 2003 il dr. med. __________, medico curante di RI 1, ha informato l’UAI di convocare il paziente ad una visita presso il reparto di pediatria dell’Ospedale __________ di __________ per un giudizio sul test d’intelligenza, rispettivamente per l’accertamento o meno di un infermità congenita (oligofrenia congenita) (doc. AI 28).

 

                                         A tal riguardo, con lettera 28 luglio 2004 questo TCA si è rivolto al medico curante, formulando le seguenti domande, a cui il dr. __________ ha dato risposta il 10 agosto 2004:

 

"  Questo giovane è stato visto l'11 e il 19 maggio di quest'anno al centro di crescita e sviluppo del servizio di pediatria dell'ospedale __________, vedi loro rapporto del 16.6.2004 annesso.

 

Alle vostre domande rispondo nel modo seguente:

 

Quale è stato l’esito del succitato accertamento, in particolare per quel che concerne la diagnosi e la terapia da seguire ?
Il succitato accertamento ha messo in evidenza un importante disturbo evolutivo con leggera oligofrenia, soprattutto nell'ambito della comunicazione verbale e nella velocità dell'esecuzione dei lavori quotidiani. Trattasi quindi di un disturbo evolutivo soprattutto delle capacità scolastiche, non specifico dal lato eziologico, ma verosimilmente di origine congenita. La scolarizzazione speciale ed i trattamenti presso una psicomotricista sono le terapie attualmente consigliate.

 

Una terapia psicomotoria è indicata per il trattamento di un’oligofrenia congenita (cifra 403 allegato OIC), limitatamente alla cura del comportamento eretistico o apatico ? Se sì, per quali motivi ?
La terapia psicomotoria non è indicata per la leggera oligofrenia congenita ma per il disturbo globale evolutivo. Evidentemente è l'aspetto apatico dell'oligofrenia che pone più problemi.

 

Nel caso il succitato consulto non fosse avvenuto, qual è la diagnosi di RI 1 ?

Vedi 1.

 

Un intervento psicomotorio è necessario per favorire una futura integrazione professionale? Perché ?

L'intervento psicomotorio può chiaramente favorire una futura integrazione professionale in quanto può migliorare la coordinazione globale e quindi la velocità nell'eseguire le consegne.

 

In conclusione e personalmente ritengo che la scolarizzazione speciale e il rapporto descrittivo e non conclusivo dell'Ospedale __________ di __________ siano sufficienti per convalidare la cifra. AI n° 403, inoltre non dubito che la terapia da una psicomotricista possa aiutare lo sviluppo ma anche la futura integrazione professionale di questo giovane." (Doc. VI)

 

                                         Allegato alle succitate risposte, il dr. __________ ha prodotto il rapporto 16 giugno 2004 del Servizio di pediatria dell’Ospedale __________.
Diagnosticato un disturbo evolutivo delle capacità scolastiche non specificato (F81.9), la psicologa dr. ssa __________ ed il primario di pediatria dr. __________ hanno osservato:

"  Procedere

 

Per quanto riguarda il trattamento psicomotorio, reputiamo importante che il ragazzo possa essere seguito almeno fino al termine della scolarizzazione. I benefici del trattamento presso la psicomotricista, Signora __________, sono ben dimostrabili.

Siamo a conoscenza del fatto che un riconoscimento da parte dell'AI per questa trattamento era stato rifiutato in quanto non si consideravano presenti i presupposti per l'infermità congenita OIC 403.Fortunatamente gli esiti del test cognitivo WISK R non dimostrano un quadro grave di oligofrenia pur testimoniando un disturbo evolutivo importante. II test mette però in evidenza un significativo disturbo a livello dell'attenzione e grosse difficoltà di modulazione delle capacità cognitive. Questo profilo cognitivo non qualifica neppure per l'infermità congenita OIC 404, pur presentandone diversi criteri.

E' nostra intenzione sottoporre all'AI una richiesta di garanzia per una terapia psicometrica di sostegno."(Doc. VIbis)


Occorre qui precisare che
per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui esse sono state rese, quando si ritenga che fatti  verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

                                         Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3.

Se nell’evenienza concreta il rapporto 16 giugno 2004 dell’Ospedale __________ è stato reso dopo l’emanazione della decisione contestata (15 gennaio 2004), lo stesso attesta comunque una situazione presente da diversi anni ed è poi sufficientemente concludente per l’evasione della presente vertenza, motivo per cui tale referto deve essere tenuto in considerazione.

                             2.11.   Dall’esame della documentazione medica citata al considerando precedente si può concludere che l’assicurato non presenta un infermità congenita ai sensi della cifra 403 OIC ( oligofrenia congenita) e della cifra 404 OIC (turbe cerebrali). Lo hanno pertinentemente indicato gli specialisti del reparto di pediatria del __________ (i test cognitivi non hanno infatti dimostrato un quadro grave di oligofrenia), seppur evidenziando un significativo disturbo dell’attenzione con grosse difficoltà di modulazione delle capacità cognitive.
Non si può pertanto prestare adesione a quanto sostenuto in merito dal dr. __________, il quale ha evidenziato che “personalmente ritengo che la scolarizzazione speciale ed il rapporto descrittivo e non conclusivo dell’ospedale regionale di Lugano siano sufficienti per convalidare la cifra AI n° 403”. (doc. VI). Come detto, i succitati medici del reparto di pediatria del ____________ hanno invece escluso, sulla base di convincenti motivi, la presenza di qualsiasi infermità congenita.

                                         Dagli atti non risulta inoltre che l’assicurato benefici di un trattamento di logopedia, per cui, stando alla prassi amministrativa citata al consid. 2.6 in fine, la terapia psicomotoria non rientra quale provvedimento sanitario d’accompagnamento ex art. 12 LAI.
Va qui tuttavia ricordato che in una sentenza non pubblicata, il TFA ha stabilito come nella valutazione di un eventuale riconoscimento della psicomotricità quale provvedimento sanitario, l’amministrazione non possa limitarsi ad esaminare se la stessa debba essere considerata alla stregua di un sostegno diretto al trattamento di logopedia, così come prescrive il marg. 1403.7 CPSAI. Occorre infatti accertare se l’assicurato minorenne abbisogna di un intervento psicomotorio a titolo di misura sanitaria integrativa ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAI.
Nel caso esaminato dal TFA, infatti, costatato che il minorenne invalido non presentava solo disturbi di linguaggio, ma anche un ritardo globale dello sviluppo e dei problemi psicomotori, l’Alta Corte ha rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché esaminasse l’eventuale presa a carico di una terapia psicomotoria sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 2 LAI (STFA 4 novembre 2000 nella causa S, I 195/02, consid. 5.3 e 6).
Al riguardo, il dr. __________, su domanda del TCA, ha risposto che la terapia psicomotoria “può chiaramente favorire una futura integrazione professionale in quanto può migliorare la coordinazione globale e quindi la velocità nell’eseguire le consegne” (VI) e che la stessa è indicata per il disturbo globale evolutivo del paziente. Tale assunto è stato invece messo in dubbio dal dr. __________, medico responsabile del Servizio medico dell’AI, il quale nella nota 24 agosto 2004 ha sostenuto che nei casi di deficit intellettivo, come quello in esame, l’effetto positivo della psicomotricità è limitato a due anni (IX).

                                         Il TCA constata che, come indicato dallo stesso pediatra curante, l’assicurato è stato posto al beneficio della scolarizzazione speciale ex art. 19 LAI per via di un disturbo evolutivo con conseguenze sulle condizioni scolastiche.
Inoltre, nel pertinente e motivato rapporto 16 giugno 2004 la psicologa dr. ssa __________ ed il primario di pediatria del __________, dr. __________, hanno rimarcato come il ragazzo durante il suo iter scolastico debba essere accompagnato da un trattamento psicomotorio (“Per quanto riguarda il trattamento psicomotorio, reputiamo importante che il ragazzo possa essere seguito almeno fino alla termine della scolarizzazione. I benefici del trattamento presso la psicomotricista, Signora __________, sono ben dimostrati”), tant’è che gli stessi hanno “ intenzione (di) sottoporre all’AI una richiesta di garanzia per una terapia di sostegno” (doc. VI bis).

                                         Pertanto, nel caso in esame, secondo questo Tribunale, sono adempiute le condizioni per riconoscere la terapia psicomotoria per lo meno quale misura accompagnatoria dell’istruzione speciale, ritenuto del resto che, come evidenziato dal responsabile del SMR, il ragazzo possiede un QI di 74 (IX bis). Quest’ultima circostanza permette infatti di poter mettere a carico dell’assicurazione invalidità la speciale ginnastica (quindi la psicomotricità, cfr. consid. 2.7) per gli assicurati deboli di mente, il cui quoziente d’intelligenza non supera 75 (art. 8 ter cpv. 2 lett. d OAI in relazione all’art. 8 cpv. 4 lett. a OAI; cfr. consid. 2.7).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Ufficio AI è quindi tenuto a rinnovare la garanzia per l’intervento psicomotorio fino alla conclusione della scolarizzazione speciale dell’assicurato.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto.
§)     La decisione su opposizione 15 gennaio 2004 è annullata.

                                         §§) __________ RI 1 è posto al beneficio di un intervento

                                                 psicomotorio ai sensi dei considerandi.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti