Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.103

 

rg/td

Lugano

9 febbraio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

statuendo sul ricorso del 20 giugno 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 1 giugno 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   nel giugno 2003 RI 1, classe 1942, già attivo per anni quale veterinario indipendente, ha chiesto di poter beneficiare di prestazioni AI;

 

                                     -   esperita l’istruttoria, per decisione 22 marzo 2005, confermata con decisione su opposizione 1. giugno 2005, l’Ufficio AI, accertata - secondo il metodo applicabile a persone non esercitanti attività lucrativa - l’assenza d’invalidità, ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita;

 

                                     -   con il ricorso in oggetto l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1 chiede, previo annullamento della decisione 1. giugno 2005, che l’Ufficio AI abbia a riconoscergli il diritto ad una rendita intera considerata una totale incapacità al lavoro nella precedente attività di medico veterinario;

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e la conferma del querelato provvedimento;

 

                                     -   la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

 

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2002, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%);

 

                                     -   ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84; RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543). Secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità deve avvenire, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI, cfr. infra), eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; SVR 1996 IV Nr. 74; RAMI 1996 p. 36; DTF 97 V 57, 104 V 139, 105 V 154; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, p. 456). L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pp. 121s). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151);

 

                                     -   se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di subire un danno alla salute fisica o psichica, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa. Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76; RCC 1986 p. 246; DTF 104 V 136). L'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003), precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità. L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 p. 158). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; Duc, cit., p. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, p. 145);

 

                                     -   per determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Tale circostanza costituisce tuttavia solamente un indizio. Decisivo è piuttosto stabilire, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del pregiudizio alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 IV Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pp. 784ss; STFA 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, 1997, pp. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, pp. 190s);

 

                                     -   in concreto l’Ufficio AI è dell’avviso che RI 1 vada considerato ai fini del calcolo dell’invalidità quale persona senza attività lucrativa, rilevando al proposito come dalla documentazione medica agli atti (in particolare dalle certificazioni rese dallo psichiatra curante dr. med. __________) non risulti in maniera chiara che l’attività di veterinario sia stata interrotta, agli inizi del 2000, per motivi di salute. L’amministrazione sottolinea per altro come egli abbia iniziato a sottoporsi a trattamento psichiatrico solo nell’aprile 2002, in un momento in cui quindi aveva già chiuso il proprio studio a __________ (appunto agli inizi del 2000), trasferendosi in seguito in Ticino. Nel contestare tale valutazione l’insorgente sostiene invece di aver interrotto la propria attività professionale per motivi di salute e che senza il danno alla salute psichica egli avrebbe continuato ad esercitare l’attività di veterinario in proprio, ciò che escluderebbe quindi l’applicazione, ai fini del calcolo dell’invalidità, del metodo previsto per le persone non esercitanti attività lucrativa. Egli, evidenziando una totale incapacità lavorativa nella precedente attività di veterinario, conclude quindi postulando il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità;

 

                                     -   la tesi del ricorrente, laddove mette in discussione l’errata applicazione del metodo di calcolo dell’invalidità, appare fondata.

 

                                         Nel suo rapporto 2 maggio 2005 (sub. doc. AI 34) il dr. med. __________, psichiatra curante, nell’esporre in maniera precisa e dettagliata l’evoluzione della problematica psichica sin dal luglio 1995 e la sua stretta relazione con le vicende legali e giudiziarie che hanno interessato l’assicurato a partire dal 1995 e sino al 1998, ha espressamente dichiarato - precisando altresì il contenuto delle sue precedenti valutazioni (per quanto riguarda in particolare l’insorgenza dell’incapacità al lavoro) rese all’attenzione dell’assicuratore malattia - che successivamente all’ultima vicenda giudiziaria risalente al marzo 1998, RI 1 ha bene o male tentato di mantenere la propria attività, tentativo che tuttavia il sanitario ha espressamente dichiarato essere fallito a causa di depressione. Lo specialista ha quindi evidenziato che nell’aprile 2002, dopo aver ripreso in cura l’assicurato (nel frattempo trasferitosi in Ticino), ha potuto confermare l’esistenza di una problematica depressiva e di una totale incapacità lavorativa quale veterinario, che egli ha ancora ribadito essere presente almeno da inizio 2000, evidenziando come comunque già tra il 1995 e il 1998 l’interessato ha presentato fasi di parziale o totale incapacità dovuta al recidivante disturbo depressivo. Lo specialista ha quindi riconfermato che a causa del suo stato di salute psichica il tentativo messo in atto dall’assicurato di riprendere la propria attività (cfr. al riguardo anche i doc. G e H attestanti l’affiliazione, per qualche mese nel 2002, di RI 1 alla Cassa __________ quale datore di lavoro) non ha avuto l’esito sperato, motivo per cui egli ha in seguito ritenuto di doversi annunciare all’AI. Alla luce di quanto evidenziato dallo psichiatra, l’annotazione 13 maggio 2005 del medico SMR (doc. AI 35), secondo cui dagli atti medici non risulterebbe che l’assicurato abbia interrotto la propria attività di veterinario per motivi medici bensì - per quanto è dato di capire - a causa soprattutto delle problematiche legali e giudiziarie e del consumo di alcool, non può essere ritenuta concludente e costituire quindi valido elemento di valutazione ai fini del presente giudizio, atteso che, alla luce di surriferita certificazione del dr. med. __________ (cui appare in casu più che giustificato attribuire rilevanza probatoria) suddette vicissitudini giudiziarie risultano essere state con ogni verosimiglianza all’origine dell’attestato disturbo psichico e della consecutiva incapacità lavorativa sviluppatasi, come visto, per lo meno a far tempo dal 2000. Per il resto non può non essere rilevato che - contrariamente a quanto sostenuto dal medico SMR e come invece attestato dal dr. __________ nel citato suo rapporto 2 maggio 2005 - l’assicurato a partire dal 1995 è stato sottoposto a terapia medicamentosa (accompagnata da psicoterapia, cfr. rapporto dr. med. __________ del 3 settembre 2002, sub. doc. AI 18) e che inoltre l’assunzione di alcool in quel periodo risulta essere stata in stretta relazione con suddetta sintomatologia depressiva;

 

                                     -   appare di conseguenza giustificato ritenere, per lo meno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195, 115 V 142; sull’applicazione di tale criterio nell’ambito della valutazione dello statuto di un assicurato quale persona con o senza attività lucrativa cfr. SVR 1996 IV Nr. 76; Meyer-Blaser, cit., p. 28) che a determinare RI 1 ad interrompere, agli inizi del 2000, la propria attività lavorativa sono stati motivi di salute, segnatamente l’esistenza di comprovati disturbi psichici, per altro precedentemente già attestati. Deve di conseguenza presumersi che senza soffrire di un danno alla salute psichica - e indipendentemente dall’effettivo grado di incidenza dello stesso sulla capacità al lavoro - l’assicurato avrebbe con ogni verosimiglianza esercitato (meglio: continuato ad esercitare) l’attività di veterinario;

 

                                     -   ne consegue che il calcolo dell’invalidità deve nella specie essere operato considerando l’assicurato quale persona con attività lucrativa e non quindi in applicazione del metodo specifico;

 

                                     -   non può per contro essere seguito l’insorgente allorquando, in considerazione di una totale incapacità quale veterinario, postula il conseguente riconoscimento di una rendita intera d’invalidità. Il fascicolo non contiene infatti elementi sufficienti per statuire in tal senso, considerato non da ultimo come dalla refertazione medica agli atti risulti comunque che l’assicurato, pur presentando un’incapacità nella precedente professione, è stato giudicato siccome abile in attività semplici e ripetitive (cfr. rapporto dr. med. __________ del 15 gennaio 2004, doc. AI 18). Gli atti vanno pertanto retrocessi all’amministrazione affinché proceda ad ulteriori accertamenti atti a stabilire se ed in che misura l’assicurato sia effettivamente da ritenere ancora abile, malgrado il danno alla salute, in attività alternative (rispettivamente in che misura la sua capacità residua possa essere ritenuta siccome economicamente sfruttabile in un mercato equilibrato del lavoro, tenuto conto dell’insieme delle circostanze) e proceda quindi a stabilire il grado d’invalidità del medesimo in applicazione del metodo ordinario o, se del caso, di quello straordinario (cfr. supra).

                                     

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

 

                                          §    La decisione 1. giugno 2005 é annullata.                            

                                        §§  Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda nel senso sopra indicato.                                                                                   

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà a RI 1 fr. 1'500.—(IVA inclusa) per ripetibili.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti