Raccomandata |
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Incarto n.
cr/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 3 giugno 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, precedentemente attivo quale manovale edile, nel mese di agosto 2002 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “sindrome lombovertebrale cronica su turbe statiche della colonna con anomalie di transizione lombo-toracale e formazione di una neoartrosi dell’articolazione sacro-iliaca destra” (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 11 gennaio 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando come segue:
" (...)
Dalla documentazione acquisita all'incarto risulta che l'assicurato, nonostante il danno alla salute presentato, dispone ancora di una capacità lavorativa del 100% nell'esercizio di attività adeguate (attività leggere/medio leggere, di tipo non qualificato. Ad esempio: aiuto venditore, fattorino/addetto alle consegne, aiuto magazziniere).
Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito annuo nella professione di manovale (Fr. 57'543.--) e quello ottenibile in un'attività adeguata allo stato di salute (Fr. 42'053.--), risulta una perdita di guadagno del 27%.
Misure d'ordine professionale, volte al conseguimento di una qualifica di base, preso atto del rapporto finale della consulente in integrazione professionale, non risultano attuabili.
L'ufficio AI rimane comunque a disposizione, su specifica richiesta, qualora l'assicurato dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo in un'attività confacente al danno alla salute, per il finanziamento di un periodo d'introduzione al lavoro di breve durata.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste."
(Doc. AI 39)
1.2. A seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 (cfr. doc. AI 43), con decisione su opposizione 3 giugno 2005 l'Ufficio AI ha confermato la precedente decisione, osservando in particolare:
" (...)
Le argomentazioni prodotte, rivolte specialmente agli esiti dell'accertamento professionale e alle conclusioni del rapporto allestito dalla consulente AI in integrazione, non possono tuttavia essere condivise dall'UAI.
Occorre infatti ricordare innanzitutto che la valutazione della capacità funzionale, operata dalla __________ di __________ per il tramite del Dr. Med. __________ e della Fisioterapista-Ergonomia __________, non offre spunto alcuno di critica, risultando completa, dettagliata e coerente.
Gli esami a cui si è sottoposto l'assicurato hanno in effetti consentito ai periti di apprezzare un'esigibilità lavorativa sfruttabile sull'arco di una giornata di lavoro completa e nell'esercizio di professioni da leggere a medio pesanti. Non va dimenticato che questi apprezzamenti hanno pure trovato consenso nell'assicurato stesso, come si evince a pagina 2 del relativo rapporto.
Per ciò che riguarda il periodo di osservazione svolto sotto la direzione del __________, non vi sono fondate ragioni per potersi scostare dal tenore e dal contenuto del rapporto di dimissione 29 novembre 2004, dal quale traspaiono chiaramente il mancato attivo impegno dell'assicurato nella ricerca di una soluzione d'integrazione professionale e la costante messa in evidenza dei suoi limiti fisico-funzionali, delle sue difficoltà nel mantenimento di qualsivoglia postura, nonostante indiscusse potenzialità.
Conseguentemente, le conclusioni del __________ devono essere sostenute anche laddove è stata descritta l'impossibilità dell'adozione di un percorso formativo, a causa dell'attitudine rinunciataria dell'assicurato che ha contribuito a compromettere l'individuazione di possibili attività lavorative confacenti.
Per quanto attiene poi alla determinazione dell'incapacità al guadagno (grado di invalidità), occorre precisare che l’UAI ha determinato il grado di invalidità sulla scorta delle indicazioni fornite dalla consulente Al in integrazione professionale, la quale ha attinto ai dati economici dalle disposizioni federali dettate dalla giurisprudenza in vigore e riassunte al considerando 4. Ella ha stabilito che l'assicurato, disponendo medicalmente di una capacità lavorativa del 100%, per rapporto all'esercizio di attività confacenti e nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni mediche, è in condizioni di poter conseguire ancora un reddito annuo di almeno fr. 42'053.-. In merito, va sottolineato che questo ammontare è stato definito tenendo anche in considerazione una riduzione complessiva del 20% motivata dallo svolgimento di attività leggere (10%) e dalla necessità di dover alternare la posizione (10%). La consulente ha estrapolato il reddito di fr. 42'053.- facendo capo ai rilevamenti economici editi dall'Ufficio federale di statistica (UFS) e adottando quale base di calcolo di partenza i redditi attribuiti alla categoria professionale nel settore privato, livello 4, 2° quartile.
Anche da questo profilo, bisogna rilevare che la trattazione del dossier da parte dell'amministrazione non lascia adito a interpretazioni discordanti e va tutelata. (…)"
(Doc. AI 49)
1.3. Contro la succitata decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo atto di ricorso con cui ha ribadito quanto chiesto in sede di opposizione, rivendicando il diritto per lo meno a tre quarti di rendita. Sostanzialmente egli ha contestato, dal punto di vista medico, la valutazione di poter lavorare al 100% in attività leggere adeguate, mentre dal punto di vista economico egli ha criticato il salario da invalido stabilito dall’amministrazione, rilevando quanto segue:
" (...)
Già sotto il profilo del danno alla salute e delle conseguenze che esso provoca a livello di qualsiasi tipo di occupazione anche non qualificata e leggera si può quindi escludere che sussista una residua capacità al lavoro del 100%, non essendo neanche lontanamente ipotizzabile che l'assicurato trovi un datore di lavoro, nelle attuali condizioni del mercato, ma anche in una situazione più equilibrata, disposto ad assumerlo a tempo pieno, quando venisse a conoscenza delle limitazioni funzionali e della sicura discontinuità nella tenuta che la persistenza dei dolori e dei disturbi oggettivamente provocherebbero.
Ma anche sotto il profilo economico l'ipotesi assolutamente teorica che l'assicurato sarebbe in grado di svolgere a tempo pieno una delle attività definite leggere/medioleggere e conseguire così un reddito annuo di fr. 42'053.- (ossia un salario mensile + tredicesima di fr. 3'235.-) appare assolutamente esclusa.
Intanto, perché non è affatto ragionevole ritenere che l'assicurato, senza alcuna formazione e con il danno alla salute, trovi occupazione quale fattorino, addetto alle consegne, aiuto magazziniere o aiuto venditore, venendo preferito a eventuali altri candidati sani, ma a lui parificabili come curriculum lavorativo precedente.
Inoltre, perché proprio il fallimento del periodo di osservazione al __________ di __________, dove per motivi diversi sono stati esclusi tutti i settori professionali disponibili per un'osservazione (nonostante si tratti di attività semplici e/o leggere) e l'unica osservazione specifica quale ausiliario di cura ha dato esito negativo, non consente di sostenere che invece nelle altre occupazioni ipotizzate l'esito sarebbe positivo e l'abilità addirittura al 100%!
Questa ipotesi è tanto meno "ragionevole", se si considera che sia i medici sia il __________ hanno escluso per l'assicurato la capacità e la possibilità di una riformazione professionale e che quindi l'assicurato si vedrebbe affidato alle sole sue forze nell'ottenimento di un posto di lavoro in un'occupazione del tutto diversa da quelle sin qui avute e per la quale gli fanno difetto, non soltanto l'abilità fisica, ma anche e soprattutto le conoscenze di base e l'esperienza.
In altre parole, non si vede che senso abbia disporre un periodo di osservazione professionale in un centro specializzato e, dopo avere constatato ancor prima che sia trascorso il periodo minimo di tre mesi l'impossibilità di indirizzare l'assicurato verso un'occupazione adeguata e da lui esigibile (nonostante la buona volontà da lui dimostrata di riprendere un'attività lucrativa), giungere alla conclusione teorica e ipotetica che egli sarebbe pienamente abile in altre attività, nelle quali tuttavia non si è nemmeno tentato di inserirlo a titolo di prova e per le quali non è nemmeno stato accertato quali sarebbero le possibilità pratiche di esito favorevole a dipendenza della specifica capacità dell'assicurato.
(…)
I parametri adottati con la decisione impugnata sono, dal profilo medico-teorico, la valutazione della capacità funzionale operata alla __________ di __________, secondo la quale l'assicurato potrebbe svolgere un'attività da leggera a medio-pesante sull'arco di un'intera giornata, e dal profilo economico l'applicazione dei rilevamenti statistici ufficiali agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro, partendo dalla constatazione che l'assicurato non esercita attualmente alcuna attività, rispettivamente non sfrutta appieno la sua residua capacità di guadagno.
A proposito della valutazione dell'esigibilità che l'assicurato svolga al 100 % un'attività da leggera a medio-pesante, vale quanto già esposto in precedenza, è utile ricordare che quella cui si riferisce la decisione impugnata risale al 10/11 febbraio 2003 da parte del dr. __________ e della fisioterapista __________ e che quindi sono trascorsi oramai due anni e oltre durante i quali, non solo l'assicurato non ha più potuto svolgere nessuna attività lavorativa, ma anche non ha subito alcun miglioramento delle condizioni di salute.
Le previsioni e proposte risultanti da quel rapporto sono comunque state superate da un lato dall'impossibilità di ricollocare l'assicurato presso la ditta __________ in altre mansioni, ma dall'altro anche dal fallimento dei tentativi di reinserimento professionali, ancora prima della scadenza del periodo di osservazione.
Comunque già in quel rapporto veniva consigliato di procedere a un consulto ortopedico e reumatologico specialistico, che tuttavia non è mai stato ordinato.
Eppure, i medici della __________ facevano dipendere la necessità di "un veloce reinserimento lavorativo" dalla condizione che da questo esame ortopedicoreumatologico specialistico non emergessero nuovi elementi. Inoltre, essi consigliavano un training ergonomico e una fisioterapia ambulatoriale a riprova del fatto che, già sulla base delle loro constatazioni, l'assicurato a quel momento non era pronto per dedicarsi all'attività lavorativa da essi teoricamente ritenuta esigibile.
Alla distanza di un anno da quella valutazione il dott. __________, nel suo certificato del 26.3.2004, non intravedeva possibilità di miglioramento con misure terapeutiche, se non quelle di somministrare degli analgesici (particolarmente "pesanti" come "altre forme di morfina"), ciò che costituisce la riprova di una condizione non certo tale da consentire, nemmeno in via teorica, una ripresa lavorativa come quella proposta dai medici della __________.
Partendo da queste constatazioni, deve pertanto essere nuovamente contestata la valutazione del consulente (che ha in sostanza preso come base quanto esposto nel precedente rapporto del 29.1.2004) emessa l'11 gennaio 2005, con la quale giunge a un grado d'invalidità del 26.92 %.
Intanto, perché questa valutazione si riferisce pur sempre e soltanto ai dati clinici emersi nel dicembre 2002 (ritenuti incompleti dagli stessi medici della __________) e inoltre perché non tiene conto delle stesse conclusioni alle quali è giunto il maestro di lavoro __________ nel suo rapporto dell'8.4.2004 al termine del periodo di osservazione.
In sostanza egli ha constatato che, pur avendo l'assicurato mostrato qualche miglioramento della resa nelle attività nelle quali è stato messo alla prova, era condizionato da una "evidente zoppia durante gli spostamenti" che "pongono delle riserve nell'eventualità di un reinserimento professionale con una resa costante al 100% o almeno restringa il campo delle professioni totalmente compatibili col suo danno alla salute".
Dal che si può nuovamente contestare l'ipotesi di un'attività da leggera a mediopesante con orario di lavoro completo.
Comunque, considerato che dal profilo del danno alla salute per rapporto all'esigibilità che l'assicurato si dedichi a un'attività leggera in occupazione non qualificata i certificati agli atti risalgono a epoca non recente, si chiede che venga eseguita una approfondita perizia giudiziale multidisciplinare che tenga conto in particolare degli aspetti del danno alla salute sotto il profilo ortopedico e reumatologico, fattori questi completamente trascurati nonostante il suggerimento dei medici della __________.
Ritenuto quindi che, per denegata ipotesi e tenendo conto delle constatazioni fatte in occasione dell'osservazione al __________ di __________, il ricorrente possa ancora svolgere un'attività leggera con occupazione media del 50 %, anche se si applicassero i parametri posti alla base del documento "orientamento e bilancio" dell'11.11.2004, ossia una salario RSS senza riduzioni di fr. 52'556.- (pari a fr. 26'278.- annui al 50 %) con una riduzione del 20 %, si otterrebbe una percentuale di perdita di guadagno del 63,47 %.
In tal caso il ricorrente ha diritto almeno a una rendita di invalidità di 3/4.
(…)." (Doc. I)
1.4. Con istanza 24 giugno 2005 l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. A2).
In data 28 giugno 2005 il ricorrente ha provveduto a trasmettere al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. III).
1.5. Con risposta di causa 29 luglio 2005 l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso (doc. IV).
1.6. Con decreto 5 settembre 2005 il TCA ha accolto l’istanza dell’assicurato tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria (doc. VI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3, 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2).
Il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).
L’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in vigore prima e dopo il 1° gennaio 2003, ritenuto comunque che – come detto - la nuova normativa non ha apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI.
Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello
della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un
ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
2.6. Nel caso in esame, l’assicurato è stato degente presso la __________ di __________ dal 16 maggio 2002 al 12 giugno 2002. Nel rapporto di degenza 1° luglio 2002 il dr. __________ e il dr. __________, posta la diagnosi di “lombalgia aspecifica cronica su turbe statiche con anomalia di transizione e formazione di neoartrosi della sacro-iliaca dx su esiti da contusione lombare in data 30.3.2001, sindrome miofasciale dx, di sbilancio muscolare con importante rigidità della muscolatura paravertebrale dx; cervicobrachialgia sx; tachicardia recidivante di origine non chiara”, hanno rilevato che, visti gli scarsi risultati dei test ergonomici, ritengono indicata una riqualifica professionale, dato che “gli sforzi fisici che il paziente dovrebbe sopportare nello svolgere il suo lavoro abituale sono senz’altro oltre il livello a lui possibile” (doc. AI 5a).
Inoltre, nel questionario “Allegato al rapporto medico” 25 ottobre 2002 il dr. __________ ha indicato che l’assicurato non è più in grado di svolgere la sua abituale professione di manovale, mentre è in grado di svolgere altre attività (quali ad esempio quella di cameriere, giardiniere, pulizia), che gli consentano possibilmente di non alzare pesi oltre i 7.5 kg (doc. AI 6.1).
Nel rapporto 8 ottobre 2002 il curante, dr. __________, FMH in medicina generale, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome lombovertebrale cronica su turbe statiche della colonna con anomalie di transizione lombo-toracale e formazione di una neoartrosi dell’articolazione sacro-iliaca destra”, ha rilevato che l’attività attuale dell’assicurato non è più proponibile, che la capacità lavorativa sul posto di lavoro abituale non può essere migliorata; alla domanda se l’assicurato è in grado di svolgere altre attività il sanitario ha risposto affermativamente precisando che è previsto un consulto ortopedico dal dr. __________ e che “il paziente, a dipendenza dell’esito del consulto ortopedico previsto, potrebbe probabilmente lavorare in un’attività che non richiede sforzi di sollevamento o il mantenimento prolungato della stessa posizione” (doc. AI 5).
L’assicurato è poi stato sottoposto ad una valutazione della capacità funzionale (EFL) presso il centro di riabilitazione __________ di __________. Nelle “conclusioni e proposte” 3 marzo 2003 il medico responsabile EFL, dr. Med. __________, e la fisioterapista ergonomia __________ hanno consigliato di sottoporre l’assicurato ad un consulto ortopedico e reumatologico specialistico, osservando:
" (...)
I problemi rilevanti, relazionati all'attività professionale, sono costituiti da dolori alla colonna lombare e sacrale, nonché dai disturbi della sensibilità (formicolio) nella gamba destra irradianti fino al piede.
In generale il Cliente è stato collaborante. E' stato disposto a caricare fino al massimo del suo limite con piccole eccezioni, mantenendo un atteggiamento sofferente, con grande fissazione sui propri dolori. E' stato rilevato un decondizionamento muscolare e cardiovascolare (confronto con il suo ultimo lavoro svolto come operaio). Vi è il rischio, considerando la lunga inabilità lavorativa, i dolori cronici, come pure l'aggravamento dei sintomi secondari, che il cliente inizi ad aggravare i suoi sintomi.
La consistenza durante i test era leggermente ridotta. II risultato del PACT-test (autovalutazione della capacità fisica) ha corrisposto il primo giorno ad un carico minimo, risultato che riteniamo insufficiente. Il secondo giorno il cliente ha raggiunto un punteggio corrispondente ad una attività professionale molto leggera e prevalentemente sedentaria.
Secondo i risultati scaturiti dal test, la capacità di carico si situa in generale nell'ambito di un'attività da leggera a medio pesante per tutto il giorno, a condizione che si tratti di un'attività con posizioni alternate (seduto - in piedi) e lavori da svolgere in “posizione in piedi flesso in avanti” per poche volte.
Consigliamo di procedere ad un consulto ortopedico e reumatologico specialistico.
Qualora durante queste indagini non emergessero nuovi elementi, proponiamo un veloce reinserimento lavorativo eventualmente nella stessa ditta, con altre mansioni o la ricerca di un altro posto di lavoro.
Abbiamo anche rilevato scarse conoscenze ergonomiche e consigliamo un training ergonomico intenso da effettuare durante la fisioterapia ambulatoriale, per un rapido reinserimento professionale.
Nella situazione attuale non riteniamo realistico un reinserimento professionale nell'ultima attività svolta che corrisponde ad un lavoro molto pesante con alzamento di pesi di oltre 45 kg. (vedi tabella job-match).
Esigibilità dell'attività professionale come gruista, macchinista, operaio dl costruzione
x no
Esigibilità per altre attività professionali
¨ lavoro molto leggero, In prevalenza da seduto
¨ lavoro leggero
x lavoro da leggero a medio-pesante
¨ lavoro medio-pesante
¨ lavoro pesante
x tutto il giorno
Proposte concrete per il reinserimento professionale
x nella stessa ditta - con altre mansioni
Ditta __________, __________
x Ricerca di un nuovo posto di lavoro e/o provvedimenti di reinserimento professionale
II cliente si dichiara d'accordo con le valutazioni e le proposte fatte: x sì
Proposte in relazione ad ulteriori trattamenti
- Consigliamo un training ergonomico, viste le scarse conoscenze ergonomiche nei test "sollevare dalla terra alla vita", "in piedi flesso in avanti", "lavorare sopra la testa", ... ecc.
- Consigliamo fisioterapia ambulatoriale per diminuire o evitare sintomi secondari, per esempio l'abitudine di tenere permanentemente la gamba destra in una posizione di rotazione esterna." (Doc. AI 14.4)
L’assicurato si è sottoposto ad un consulto ortopedico presso l’__________ di __________. Nel rapporto 12 maggio 2003 il Primario di ortopedia e chirurgia ortopedica, dr. Med. __________, esposti l’anamnesi e i disturbi, l’esame clinico e i reperti radiologici, ha espresso le seguenti valutazioni e proposte:
" (...)
Il signor RI 1 presenta attualmente una sindrome algica lombare, dell'emibacino destro e dell'arto inferiore destro, senza chiara correlazione radio-clinica. Tenuto conto di ciò non esiste naturalmente spazio per un'eventuale terapia invasiva.
D'altra parte la probabilità di un reinserimento professionale dopo un'inabilità lavorativa di ben 18 mesi è praticamente inesistente. Siamo quindi essenzialmente confrontati con una sindrome del dolore cronico, per la quale possiamo solo proporre di inviare il paziente presso un centro specializzato." (doc. AI 14.7)
Nella “Proposta segretario-ispettore” 11 giugno 2003 il funzionario incaricato, dopo aver riassunto la fattispecie, ha rilevato:
" (…)
Preso atto della valutazione EFL della __________ di __________ del 03.03.03 e dello scritto 12.05.03 del dr. __________ è necessario sottoporre l’A. ad un consulto ortopedico e reumatologico specialistico o trasmettiamo l’incarto all’OP per una valutazione del caso?” (Doc. AI 18)
Con “Proposta medico” 24 giugno 2003 il dr. __________ ha risposto:
" Ass. 39enne che ha subito un infortunio e presenta una lombalgia residuale che continua a motivare una completa IL. La responsabilità __________ è esaurita il 11.02.
Dalla valutazione della __________ di __________ l’EFL definisce un’attività adeguata di tipo leggero a medio pesante con possibilità di alternare le posizioni statiche evitando di flettere frequentemente la schiena. Il rispetto delle regole ergonomiche vengono consigliate. La valutazione ortopedica del dr. __________ non dà indicazioni su tali attività, per cui possiamo ritenere questi limiti sempre validi.
Possiamo inviare l’incarto al OP.” (Doc. AI 19)
Con certificato medico 26 marzo 2004, indirizzato al dr. __________, il dr. Med. __________, FMH in medicina interna, che ha avuto modo di visitare a cinque riprese l’assicurato, posta la diagnosi di “sindrome dolorosa lombocrurale destra dopo infortunio sul lavoro il 31.3.2001”, ha rilevato:
" (...)
Valutazione:
non riesco a spiegarmi perché il dolore, proveniente con ogni probabilità da una anomalia di transizione lombosacrale traumatizzata con un po' di turbe statiche, sia ancora così importante dopo il trauma avvenuto tre anni fa.
Ho provato con delle infiltrazioni epispinali ed epidurali ma senza effetto convincente.
Il paziente afferma che solo il medicamento Tramal lo aiuta.
Non è apparentemente portato ad accettare delle cure invasive.
Visto l'esito di ciò che è già stato fatto finora devo anche ammettere che la probabilità di un successo con altre misure (altre infiltrazioni faccettarie, blocco anestetico per la ricerca di un livello e l'impianto di uno stimolatore epidurale) non è grande.
Procedimento consigliato:
penso che sia giusto continuare a curare il paziente con analgesici di azione centrale del tipo Tramal o MST oppure cambiando su altre forme di morfina.
In particolare non ritengo utile un ricovero a __________ dato che non abbiamo nessun segnale che ci indichi che una qualsiasi terapia possa essere più utile dei medicamenti per via orale." (Doc. AI 31)
Nella valutazione intermedia 29 gennaio 2004 la consulente IP ha ritenuto necessario un periodo di osservazione presso il __________ di __________, al fine di verificare l’implicazione del danno alla salute sulle limitazioni funzionali (doc. AI 24).
Nel rapporto di dimissioni 29 novembre 2004 la responsabile dell’accertamento e dell’orientamento è giunta alle seguenti conclusioni:
" (...)
Discussione
Vista la scarsa attitudine al lavoro manuale pratico, per questo assicurato non si è proposto uno stage di osservazione approfondito in uno dei settori professionali presenti al __________ (orologeria e meccanica / altri settori come commercio ed informatica sono stati scartati per le scarse conoscenze scolastiche di base / la cucina ed il giardinaggio non apparivano adatti al danno alla salute); al signor RI 1 è stata data la possibilità di uno stage quale aiuto "assistente di cura", trattandosi questa di una delle poche attività che durante i test ha suscitato interesse (insieme al settore della sicurezza quale Agente).
Il signor RI 1 dal 8 al 26 novembre 2004, ha svolto uno stage di osservazione specifica presso la casa anziani di __________, il cui esito non è stato positivo in parte per il danno alla salute in parte per aspetti attitudinali (per i dettagli rimando al rapporto del direttore).
Conclusioni
In conclusione per questo assicurato non si propone un percorso di riformazione professionale al __________ e/o presso un'altra struttura o azienda; il signor RI 1 - malgrado i numerosi sforzi degli operatori per agganciare, sostenere e rimotivare - pur avendo potenzialità, con la sua attitudine rinunciataria ha in parte compromesso l'individuazione di attività lavorative dove prevedere una reintegrazione, tramite un percorso formativo da stabilire.
L'assicurato è da considerare dimesso dal __________ in data 30 novembre 2004."
(Doc. AI 37)
Con valutazione 11 gennaio 2005 la consulente IP ha rilevato:
" (...)
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Discussione |
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Al termine del periodo di osservazione presso il __________ si possono esprimere le seguenti considerazioni (per informazioni più dettagliate rimando al rapporto dei responsabili del __________, 29/11/2004):
- si è evidenziato un forte centraggio sul danno alla salute: l'A. ha costantemente messo in evidenza i suoi limiti fisico-funzionali e le sue difficoltà nel mantenimento di ogni postura. A questo proposito si ricorda che le attività previste non sono pesanti e non richiedono mai il sollevamento di pesi e neppure il mantenimento obbligato della stessa postura per periodi prolungati (l'A. è infatti autorizzato a prendere delle pause al bisogno); queste condizioni "privilegiate" permettono di comprendere anche gli aspetti di motivazione e di partecipazione attiva in vista di trovare una soluzione professionale; - non si propone alcun percorso di riformazione professionale al __________ e/o presso un'altra struttura o azienda; - malgrado i numerosi sforzi degli operatori per agganciare, sostenere e rimotivare, pur avendo delle potenzialità, con la sua attitudine rinunciataria l'A. ha in parte compromesso l'individuazione di attività lavorative dove prevedere una reintegrazione tramite percorso formativo.
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Attività esigibili (senza (ri)formazione specifica) |
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A livello puramente teorico, tenendo conto delle limitazioni funzionali descritte a seguito di una valutazione EFL (vedi rapporto del 29/01/2004), si può pensare che l'A. sia in grado di svolgere delle attività da leggere a medio-leggere, di tipo non qualificato. Si pensa per esempio ad aiuto venditore, fattorino/addetto alle consegne, aiuto magazziniere, ...
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Calcolo della Capacità di Guadagno Residua |
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Considerando un reddito ipotetico di fr. 57'543, una capacità di lavoro residua del 100% e applicando una riduzione del 20% (10% per attività leggera e 10% per la necessità di alternare la posizione), secondo le statistiche RSS teoriche (categoria 4, mediana), risulta un reddito da invalido di fr. 42'053 e una capacità di guadagno residua del 73.08% in attività leggere che non necessitano di particolari qualifiche.
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Proposte di chiusura del caso |
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Viste le precedenti considerazioni, il periodo di osservazione professionale presso il __________ di __________ non ha permesso di concretizzare alcun progetto formativo o di inserimento professionale, questo principalmente a causa dell'atteggiamento "passivo" e ancora molto centrato sul danno alla salute dimostrato dall'A. Su tale base non si ritiene indicata l'applicazione di provvedimenti professionali, si ritiene l'A. direttamente inseribile sul mercato del lavoro e si conclude con un grado d'invalidità del 26.92%.
Se l'A. dovesse trovare un datore di lavoro disposto al assumerlo per un'attività confacente al danno alla salute, si resta a disposizione per valutare la possibilità di finanziare un periodo d'introduzione al lavoro o di formazione "ad hoc".
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(Doc. AI 38)
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4 e STFA del 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01, consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97, consid. 2b; STFA del 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96, consid. 2b; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb); STFA del 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
2.8. Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla documentazione medica agli atti emerge che le patologie dell’assicurato non sono state sufficientemente approfondite dall’amministrazione. In particolare l’Ufficio AI non ha debitamente approfondito né la problematica ortopedico-reumatologica, né la tematica relativa all’eventuale affezione psichiatrica dell’assicurato.
L’amministrazione, infatti, non ha ritenuto opportuno sottoporre l’assicurato ad ulteriori accertamenti specialistici in ambito ortopedico-reumatologico e questo nonostante il parere del medico responsabile EFL dr. Med. __________ e della fisioterapista ergonomia __________ della __________ - i quali hanno espressamente consigliato di sottoporre l’interessato ad un consulto specialistico di tale natura, osservando che solo “qualora durante queste indagini non emergessero nuovi elementi, proponiamo un veloce reinserimento lavorativo eventualmente nella stessa ditta, con altre mansioni o la ricerca di un altro posto di lavoro” (cfr. doc. AI 14.4) - e nonostante il fatto che il dr. __________, specialista in ortopedia e chirurgia ortopedica, nel suo rapporto medico 12 maggio 2003 non si è espresso in merito alla eventuale capacità lavorativa dell’assicurato, limitandosi ad indicare che in considerazione delle patologie dell’assicurato “la probabilità di un reinserimento professionale dopo un’inabilità lavorativa di ben 18 mesi è praticamente inesistente” (cfr. doc. AI 14.7).
L’amministrazione avrebbe quindi dovuto procedere all’allestimento di una perizia specialistica volta a definitivamente chiarire la fattispecie dal profilo ortopedico-reumatologico.
L’Ufficio AI ha inoltre omesso di accertare la presenza di un’eventuale patologia psichiatrica dell’assicurato in relazione alla sindrome del dolore cronico di cui è affetto, come indicato dal dr. __________ nel suo rapporto medico 12 maggio 2003 (“siamo quindi essenzialmente confrontati con una sindrome del dolore cronico, per la quale possiamo solo proporre di inviare il paziente presso un centro specializzato” cfr. doc. AI 14.7).
Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il TFA, per quanto riguarda sempre il carattere invalidante dei disturbi di natura somatoforme, ha poi precisato che un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
Al riguardo il TFA in una sentenza del 23 aprile 2004 nella causa N. (I 404/03) ha in particolare osservato:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
(cfr. al riguardo D. Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità, in RTiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29)
Con sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA ha inoltre evidenziato:
" (…)
5.1 Contrariamente a quanto sembrano sostenere l'UAI e l'autorità commissionale, anche un disturbo da dolore somatoforme rientra nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni invalidanti (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; cfr. inoltre VSI 2000 pag. 161 consid. 4b come pure le sentenze del 2 dicembre 2002 in re R.,I 53/02, consid. 2.2, del 6 maggio 2002 in re L., I 275/01, consid. 3a/bb e b nonché dell'8 agosto 2002 in re Q., I 783/01, consid. 3a). Anche un siffatto disturbo può infatti, a determinate – seppur limitate - condizioni, causare una incapacità lavorativa. Spetta così all'esperto (psichiatrico) porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell'assicurato.
5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff
der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
Ora, nel caso in esame, vista la situazione descritta dal Dr. __________, non è da escludere che effettivamente vi sia ora una patologia extra-somatica rilevante.
Non essendo tuttavia il suddetto sanitario specialista della materia che ci interessa, in applicazione della succitata giurisprudenza federale, gli atti sono da rinviare all’amministrazione affinché proceda, mediante una valutazione psichiatrica, ad accertare l’aspetto extra-somatico dell’assicurato, rispettivamente l’eventuale sua abilità lavorativa, con riferimento ad attività adeguate ritenute esigibili.
Di conseguenza, la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché, ordinata una perizia pluridisciplinare – ortopedica-reumatologica e psichiatrica - stabilisca la capacità lavorativa globale dell'assicurato e si pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.
2.9. Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,
U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T.).
In virtù della succitata giurisprudenza, il decreto 5 settembre 2005 con cui il
TCA ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio va di conseguenza revocato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§ La decisione 3 giugno 2005 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Il decreto 5 settembre 2005 con cui il ricorrente è stato ammesso all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è revocato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti