Raccomandata |
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Incarto n.
BS/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 8 luglio 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 7 giugno 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1 RI
1, classe 1968, da ultimo professionalmente attiva quale impiegata d’ufficio,
nel mese di settembre 2002 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per
adulti. Quale danno alla salute essa ha indicato una dermatite atopica grave,
una rinocongiuntivite allergica con asma bronchiale (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
immunologica (dr. __________) e una psichiatrica (dr. __________), con
decisione 30 settembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.
A motivazione del provvedimento preso, l’amministrazione ha evidenziato quanto
segue:
" Dalla documentazione medica acquisita agli atti, in particolar modo dalla perizia specialistica esperita il 05.06.2003 dal Dr. __________ così come quella avvenuta in data 29.12.2003 presso il Dr. __________, risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatrice, le comporta una parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella misura massima del 30%. Più esplicitamente per quel che concerne l'affezione somatica (perizia Dr. __________ succitata) risulta che la sua capacità lavorativa sia ridotta del 25% dal mese di ottobre del 2002. A detta affezione va integrata, e non sommata, la patologia psichiatrica (valutazione del Dr. __________) che pregiudica globalmente la sua capacità lavorativa nella misura massima del 30%.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 26)
1.2. Con decisione 7 giugno 2005 l'amministrazione, respingendo l'opposizione dell'assicurata, ha fatto presente di aver sottoposto la presa di posizione 26 ottobre 2004 del dermatologo curante (dr. __________) al SMR (Servizio medico regionale dell’AI) che ha confermato la validità delle perizie eseguite.
L’Ufficio AI ha inoltre evidenziato che la professione d’impiegata svolta dall’assicurata è da ritenere adeguata e che l’esercizio di un’altra attività non permetterebbe un incremento della capacità al guadagno, motivo per cui i chiesti provvedimenti integrativi non possono essere accordati.
1.3. Con
tempestivo ricorso l’assicurata, patrocinata
dall’avv. RA 1, ha postulato il riconoscimento di una rendita intera ed in via
subordinata “un aiuto attivo al collocamento e a provvedimenti integrativi”.
In sostanza essa ha sottolineato la contraddittorietà delle dichiarazioni dei diversi medici SMR che si sono occupati del caso, la lacunosità dell’accertamento dei fatti (assenza di una valutazione dermatologica) e l’errata valutazione del grado d’invalidità da parte dell’Ufficio AI. L’assicurata ha poi chiesto di essere posta al beneficio di provvedimenti reintegrativi e dell’assistenza giudiziaria. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.4. Con risposta di causa 19 agosto 2005 l’Ufficio AI ha invece postulato la reiezione del ricorso.
1.5. Pendente causa l’assicurata ha prodotto un certificato del medico curante dr. __________, una perizia psichiatrica privata del dr. __________, due fotografie delle sue mani ed il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con la relativa documentazione. Inoltre ha chiesto l’espletamento di una perizia (dermatologica) giudiziaria, che l’amministrazione indichi le misure di sostegno al collocamento intraprese e, infine, di essere sentita personalmente dalla Corte (VIII).
Su richiesta del TCA, l’Ufficio AI ha preso posizione sulla nuova documentazione
medica prodotta (IX).
Con decreto 13 dicembre 2005 il vicepresidente del TCA ha concesso l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo
all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per
l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai
principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il
periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene
sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso
avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
Le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto a delle prestazioni ad una rendita ed in via subordinata a delle misure professionali integrative.
2.4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità
(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
VSI 2000 pag. 84 consid. 1b). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini,
op. cit., pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (DTF 128 V 30 consid. 1; SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali
come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente
dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati
effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a
carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di
guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S.
F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Nell’evenienza concreta, la ricorrente è stata esaminata dal dr. __________, specialista in immunologia e allergologia, e dal dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia.
2.6.1. Nel rapporto 15 settembre 2003 il dr. __________, dopo aver proceduto ad un’anamnesi dettagliata, ha posto le seguenti diagnosi:
" 4.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità di lavoro:
- Grave eczema atopico presente dalla nascita
- Stato depressivo in parte reattivo presente da numerosi anni
4.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro:
- Pollinosi su ipersensibilità a numerosi pollini di alberi (nocciolo, ontano, betulla, quercia) e ipersensibilità ai pollini di graminacea con moderata asma bronchiale
- Rinite cronica su ipersensibilità agli acari della polvere
- Allergia al lattice
- Multiple sensibilizzazioni alimentari
- Episodi di angioedema su allergia alla carne di cavallo e al lievito
- Allergia al pelo di cane e di gatto." (Doc. AI 17)
In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, lo specialista ha evidenziato:
" B.1 Conseguenze sulla capacità di lavoro:
1. Menomazioni: a livello psicologico e mentale la paziente presenta una chiara flessione del tono dell'umore e una perdita dell'autostima. Durante la consultazione la paziente è apparsa depressa e sfiduciata rispetto alle possibilità di miglioramento della sua affezione cutanea e ad una migliore integrazione sociale e della sua vita affettiva.
2. A livello fisico la paziente presenta delle evidenti lesioni di una neurodermite atopica cronica lichenificata estese su tutto il corpo.
3. Nell'ambito sociale, la paziente è fortemente limitata dalle sue lesioni cutanee che le rendono difficile un approccio normale nelle sue attività quotidiane e professionali.
B.2 Conseguenze dei disturbi sulle attività attuali:
2.1. Le lesioni cutanee si ripercuotono sull'attività attuale di impiegata d'ufficio, per i suoi rivolti psicologici in contatto con il pubblico. Inoltre a causa di un marcato prurito la paziente soffre di marcati disturbi del sonno con importante stato astenico durante il giorno. Inoltre lo stress lavorativo ha delle indubbie ripercussioni sull'affezione cutanea stessa portando ad un aggravamento del prurito e delle lesioni cutanee.
2.2. La paziente ha per altro delle capacità lavorative normali benché ridotte.
2.3. L'attività attuale è ancora praticabile se effettuata in tempo ridotto e senza eccessivo stress.
2.4. Attività a tempo parziale.
2.5 e 2.6 Per la sua problematica cutanea la paziente ha una capacità lavorativa ridotta del 25%. Una valutazione psichiatrica per stabilire se vi è una limitazione della capacità lavorativa per motivi psichiatrici è da prevedere.
2.7 La limitazione alla capacità di lavoro è presente perlomeno dall'ottobre del 2002.
2.8 Dall'ottobre del 2002 la situazione è rimasta invariata." (Doc. 17)
Il
perito ha poi ritenuto che l’assicurata possa svolgere la sua attività
d’impiegata d’ufficio dove non abbia contatto con il pubblico, dove non sia in
contatto agli allergeni a cui è sensibile, quali lattice, peli di animali,
acari della polvere. Provvedimenti integrativi atti a migliorare la capacità
lavorativa sono stati esclusi.
2.6.2. Con referto 10 maggio 2004 il dr. __________, esposte dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, ha diagnosticato un disturbo da disadattamento con reazione depressiva prolungata (ICD10-F 43.21), nonché un disturbo d’ansia (ICD10 F.41.1) accompagnato da somatizzazione (ICD F.45.0).
Sulla capacità lavorativa egli ha evidenziato:
" 2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:
2.1. La capacità è impedita dalla sintomatologia sopra descritta.
La peritanda presenta un'incapacità lavorativa totale del 30%.
L'assicurata può svolgere le mansioni di casalinga al 100% dal punto di vista psichiatrico.
Tenuto conto della formazione e della sua esperienza lavorativa in quanto impiegata d'ufficio una reinserzione professionale non ne necessaria.
2.2. L'attività d'impiegata d'ufficio è praticabile al 70%.
2.5. Si è presente un'incapacità lavorativa del 30% per motivi psichici che va integrata e non sommata a quella per cause somatiche.
2.7. Una limitazione della capacità lavorativa almeno del 20% è presente dall'agosto 2003.
3. Cade." (Doc. AI 25)
2.6.3. Sottoposte le due perizie all’esame del SMR, che ne ha confermato la validità (doc. AI 24), l’Ufficio AI ha di conseguenza giudicato l’assicurata incapace al lavoro nella misura del 30% nell’attività di impiegata d’ufficio, ritenuta adeguata con le limitazioni d’ordine allergologico suesposte. Essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%, la domanda di prestazioni assicurative è stata di conseguenza respinta.
2.7. La ricorrente ha contestato entrambe le perizie. Al riguardo ha fatto riferimento alla presa di posizione 26 ottobre 2004 dell’allora dermatologo curante dr. __________ sulle perizie specialistiche:
" Rapporto della perizia del 15.09.2004 del Dr. __________
Il rapporto medico è ben fatto. E' peccato che il Collega cada nel punto 5, dove da una parte parla di dermatite atopica grave, che influisce sulla qualità di vita somatica e psichica della ricorrente, ma dall'altro parla di una capacità lavorativa ridotta dal 25% solo per il lato cutaneo. Richiede però una perizia psichiatrica per stabilire un'eventuale altra incapacità, desumo da sommare all'incapacità lavorativa. Faccio notare come la paziente deve sempre beneficiare di corticosteroidi topici per il forte prurito causato dal suo eczema, ciò che l'ha portata ad alterare significativamente la cute soprattutto sulle parti fotoesposte. Negli ultimi 10 anni ha beneficiato per diversi mesi (complessivamente più di 1 anno) di corticosteroidi sistemici a fasi altalenanti, visto che con i soli steroidi locali non riuscivamo a mantenere l'eczema in uno stato vivibile. Altri immunosoppressori, come la ciclosporina A (Sandimmun Neoral®) e il micofenolato mofetil (Collcept®), non abbiano servito a medio-lungo termine a mantenere la dermatosi in remissione, dovendoli interrompere dopo alcuni mesi. L'utilizzo che la paziente ha fatto dei corticosteroidi sistemici hanno sicuramente portato ad alterazioni, oltre che cutanee, anche sistemiche, che potrebbero manifestarsi anche a distanza negli anni (osteoporosi,…). Non sono d'accordo quindi con una capacità lavorativa ridotta del 25% e a mio avviso, dal lato dermatologico la paziente può beneficiare di una rendita AI. Infatti, la psiche non è nella dermatite atopica dissociata dalla cute. L'influenza dei fattori psichici nella dermatite atopica, è ben oggettivata nella letteratura medica e ricordo che un modo per chiamare la dermatite atopica è quella di neurodermite (più chiaro di così!).
Referto Dr. __________
Non voglio dettagliarmi su questo rapporto psichiatrico, che in parte non condivido. Faccio solo notare come il Collega sottolinei la compliance terapeutica mediocre, in una lettera del Dr. __________ al sottoscritto del 02.10.1995. Erano altri i fattori da sottolineare in questa pluridecennale malattia. Ricordo soltanto che la paziente era in cura dal Dr. __________ prima che io arrivassi a __________. In mia assenza il Collega l'aveva vista in un'occasione e forse "c'era del ruggine" tra lui e la paziente. A questo proposito la rimando ad un allegato che commenterò più tardi. Un'osservazione al punto 4 "constatazioni obiettive" a pagina 7, quando il Collega dice: "la coscienza della malattia è ambigua, ma vengono obiettivati pensieri invalidanti." A questo proposito la rimando all'allegato "lettera della paziente datata 28.10.1995" dove la coscienza della sua malattia è tutt'altro che ambigua. Infine subito dopo dice: "è un momento molto difficile quando si confronta…" dagli atti, e visto che curo la paziente dal 1994, posso dire che non "è un momento difficile", ma è una … vita difficile per la Signora RI 1." (Allegato a doc. AI 31)
A titolo di commento personale, il dr. __________ ha fra l’altro evidenziato:
" Mio commento personale
Ribadisco che la Signora RI 1 a mio avviso merita una rendita AI, per darle la possibilità di uscire dallo stato psico-fisico, in cui si trova attualmente. Non guarirà mai dalla dermatite atopica e le sue caratteristiche psichiche varieranno poco. Ma bisogna a mio avviso darle la possibilità di non peggiorare la sua invalidità psico-fisica, reintegrandola nel mondo lavorativo, togliendone in parte le preoccupazioni finanziarie per il suo sostentamento e allo stesso tempo dandole la possibilità di crescere nella sua autostima e la possibilità anche di stabilire contatti ed uscire dal suo isolamento." (Allegato a doc. AI 31)
2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Va poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto.
2.9. Dopo un attenta disamina della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che la fattispecie è stata adeguatamente accertata sia dal punto di vista somatico che psichico.
2.9.1. Nella presa di posizione 26 ottobre 2004 il dr. __________, dermatologo curante, ha evidenziato come l’affezione cutanea in questione debba essere sottoposta all’esame di uno specialista in dermatologia e non di un allergologo (“… faccio notare che il Collega, dr. __________, da me molto stimato, non rappresenta l’Esperto per la dermatite atopica, ma piuttosto l’Esperto per le malattie allergiche in senso generale. La dermatite atopica è un’affezione legata soprattutto alla dermatologia”). Vero che nella nota 24 novembre 2004 il dr. __________ del SMR, dopo aver letto quanto esposto dal dr. __________, ha fra l’altro sostenuto la necessità di un esame dermatologico (“A questo punto bisogna valutare nel modo più oggettivo e specifico possibile i danni attuali alla salute onde definire la capacità lavorativa residua, tramite una perizia dermatologica”; cfr. doc. AI 37) e che in tal modo ha modificato il suo precedente parere del 28 settembre 2004 in cui, sulla base delle perizie dei dr. __________ e __________, aveva proposto la reiezione della domanda di prestazioni AI, ritenendo dunque implicitamente conclusa l’istruttoria (doc. AI 24).
Non va tuttavia dimenticato che nelle stesse osservazioni 26 ottobre 2004 il dr. __________, riferendosi alla perizia immuno-allergologica in discussione, ha scritto che “il rapporto medico è ben fatto”, distanziandosi unicamente sul giudizio della residua capacità al lavoro. Quanto asserito dal dermatologo curante non permette di discostarsi dalla dettagliata, esauriente e convincente valutazione del dr. __________, in quanto non spiega perché dal punto di vista dermatologico la paziente debba beneficiare di una rendita (fra l’altro il dr. __________ non quantifica un grado d’incapacità lavorativa), sottolineando piuttosto l’aspetto extra-somatico, in seguito esaminato dal dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia. Il medico curante, infine, non evidenzia nemmeno gli aspetti clinici che non sarebbero stati considerati dal perito.
Ora, non si vuole mettere in dubbio che la neurodermite (neurodermatite atopica, dermatite atopica, eczema endogeno, eczema atopico) non sia da classificare come un’affezione della cute; tuttavia va rilevato che tale malattia è determinata anche da fattori immunologici (cfr. Roche Lexikon Medizin, 5a edizione) e quindi la scelta della dr.ssa __________ del SMR di procedere ad una perizia immunologica non appare fuori luogo (doc. AI 13). In queste circostanze questa Corte ritiene la valutazione specialistica del dr. __________, a cui va conferito valore probatorio pieno, concludente ai fini del presente giudizio e quindi la chiesta perizia dermatologica non risulta essere necessaria (sulla valutazione anticipata delle prove, cfr. consid. 2.13).
2.9.2. Per
quel che concerne l’aspetto extra-somatico, questo TCA non può che aderire alle
conclusioni del perito psichiatra.
Il dr. __________ ha infatti dettagliatamente ed esaurientemente descritto lo
status psichico dell’assicurata, valutato il danno alla salute sulla base di
accertamenti completi ed approfonditi, giungendo a conclusioni logiche e
motivate in merito alla residua capacità lavorativa.
La contestazione del dermatologo curante riguardante il giudizio espresso dal perito in merito alla “coscienza ambigua della malattia da parte dell’assicurata” (vedi consid. 2.7) non è sufficiente per mettere in dubbio la validità dell’apprezzamento del succitato specialista in psichiatria e psicoterapia, basato su un esame peritale completo nonché convincente e quindi conforme ai suesposti dettami giurisprudenziali (cfr. consid. 2.8).
Analogo discorso vale anche per quel che concerne il certificato 19 settembre 2005 del medico curante, dr. __________, il quale non apporta alcun nuovo elemento che non sia stato già stato considerato dal perito.
Non condivisibile è inoltre quanto asserito dal dr. __________ allorquando giustifica il riconoscimento di una rendita per ovviare alle preoccupazioni d’ordine finanziario della sua paziente (cfr. la parte “mio commento personale” della presa di posizione 26 ottobre 2004, consid. 2.7).
Il dr. __________ ha considerato l’incapacità lavorativa del 30% per motivi psichiatrici che va integrata e non sommata a quella riconducibile a cause somatiche (cfr. consid. 2.6.2). Al riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). Recentemente, in una sentenza inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. ( I 606/03) lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia. Secondo questa Corte, nel caso in esame non è necessaria una separata valutazione peritale per la determinazione globale dell’incapacità lavorativa. Infatti, sia il dr. __________ che l’allora dermatologo curante hanno evidenziato come sia piuttosto la componente psichica ad influenzare la capacità lavorativa in relazione alla neurodermite, circostanza questa che è stata attentamente valutata dal dr. __________.
2.9.3. In conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile al 30% nella sua professione d’impiegata d’ufficio.
2.10. La ricorrente ha chiesto di essere ammessa al beneficio di una riformazione professionale (art. 17 LAI) e dell’aiuto al collocamento (art. 18 LAI).
L’art. 17 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla
formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale. Invalido ai
sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare,
l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al
richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella
offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare,
nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27
consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79
consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
Ai sensi dell’art. 18 LAI prima frase (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004), gli assicurati invalidi, idonei all’integrazione, hanno diritto a un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro conveniente nonché a una consulenza costante al fine di conservare il loro posto di lavoro. Il diritto all’orientamento professionale presuppone dunque che l’assicurato sia intralciato nella ricerca di lavoro a causa dell’invalidità, ritenuto che a tale scopo è sufficiente avere delle difficoltà di entità relativamente modesta dovute allo stato di salute (Pratique VSI 2003 pag. 274 s. consid. 2c con riferimenti).
In casu, l’Ufficio AI ha rettamente evidenziato che dal punto di vista medico
l’attività d’impiegata d’ufficio originariamente svolta dall’assicurata è da
ritenere come adeguata e che comunque lo svolgimento di un’altra attività, sia
qualificata o meno, non permetterebbe d’incrementare la capacità di guadagno,
motivo per cui una riformazione professionale non entra in linea di conto. Per
quel che concerne invece l’aiuto al collocamento, nella decisione su
opposizione l’amministrazione non si è espressa e pertanto gli atti le sono
trasmessi affinché esamini tale questione.
2.11. Da ultimo, la ricorrente ha trasmesso il rapporto 8 novembre 2005 del dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia.
Diagnosticati uno stato depressivo grave (ICD10; F 32.2) e un disturbo di personalità evitante-dipendente con modificazioni rilevanti della personalità (ICD 10; F 61.0-F 61.1), egli ha valutato un’incapacità lavorativa del 60-70% (doc. E).
Al riguardo, rettamente in data 1° dicembre 2005 l’Ufficio AI ha fatto presente che
" Con riferimento a quanto in oggetto, osserviamo come il referto medico del Dr. __________ datato 08.11.2005 si basa sull'esplorazione psicologica dell'assicurata in trattamento dal 16.09.2005, successivamente all'emissione della decisione su opposizione. Le indicazioni contenute all'interno di detto referto fanno riferimento ad una situazione successiva alla decisione su opposizione, non valutabile all'interno della presente procedura ricorsuale”. (Doc. XIV).
Infatti,
per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della
decisione contestata, in casu 7 giugno 2005 ( DTF 129 V 4 consid. 1.2).
Spetterà pertanto all’amministrazione, alla quale gli
atti sono inviati, valutare il succitato rapporto ed esprimersi in merito ad un
eventuale diritto alla rendita successivamente al 7 giugno 2005.
2.12.
L’assicurata ha chiesto di essere sentita personalmente dalla Corte.
Questa TCA evidenzia innanzitutto che l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Ora, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto la documentazione agli atti è sufficiente per statuire in merito al diritto dell’assicurata a prestazioni assicurative e ciò sino all’emissione della decisione contestata. La chiesta audizione deve essere pertanto respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI conformemente ai considerandi.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti