Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.118

 

rg

Lugano

29 novembre 2005

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

statuendo sul ricorso dell'8 luglio 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 7 giugno 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   con domanda 21 maggio 2003 RI 1, funzionario amministrativo __________ sino al 1995 ed in seguito attivo quale gerente di esercizio pubblico prima a titolo indipendente e poi come dipendente salariato, ha chiesto di poter beneficiare di una rendita d’invalidità lamentando un’incapacità lavorativa riconducibile a patologie di natura  cardiaca ed ortopedica;

 

                                     -   raccolta la documentazione medica del caso e sottoposta la medesima al vaglio del SMR, per decisione 16 maggio 2005, confermata con successiva decisione su opposizione 7 giugno 2005, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni ritenendo l’assicurato ancora in grado di svolgere, malgrado il danno alla salute, attività di tipo leggero o di tipo amministrativo senza discapito economico giustificante l’erogazione di una rendita d’invalidità;

                                     -   con il ricorso in oggetto l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, chiede l’annullamento di detta decisione su opposizione, evidenziando in sostanza, con richiamo particolare delle attestazioni rilasciate dal medico curante dr. __________, come il suo stato di salute non gli permetta di svolgere nemmeno un’attività di tipo amministrativo;

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e la conferma del querelato provvedimento, producendo al riguardo nuove annotazioni del SMR;

 

                                     -   la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

 

                                     -   oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità;

 

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%);

 

                                     -   il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido) (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss);

 

                                     -   nella fattispecie l’Ufficio AI ha fondato il proprio provvedimento sulla refertazione medica rilasciata da diversi medici che hanno avuto in cura l’assicurato (cui sono state in particolare diagnosticate: cardiopatia ipertensiva, coxartrosi sinistra in stato dopo intervento all’anca, sindrome da apnea notturna, sindrome lombovertebrale di origine degenerativa, obesità permagna, iperlipidemia, epatopatia citolitica/colostatica), le quali a giudizio del SMR permettono tuttavia di ritenere l’assicurato ancora in grado di svolgere attività leggere o amministrative; nelle annotazioni presentate con la risposta di causa il medico responsabile SMR, dopo aver riassunto i diversi atti medici contenuti nel fascicolo, rievocato il quadro clinico e diagnostico, osservato in particolare come la descrizione clinica risulti limitata alla patologia cardiaca e ortopedica e poste alcune considerazioni in merito alle alterazioni organiche e al disordine metabolico, ha tuttavia precisato, con riferimento all’ulteriore diagnosi di lipomatosi epidurale, come il disturbo del rachide sia suscettibile di essere ulteriormente indagato;

 

                                     -   perché un rapporto medico abbia valore probatorio ai fini del giudizio sull’invalidità è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni in merito all’incapacità lavorativa devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352 e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M. [I 162/01]). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). In DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die IVG, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 111);

 

                                     -   da attenta disamina degli atti medici all’inserto risulta che, oltre a necessitare la fattispecie - come rettamente evidenziato dal SMR in sede di risposta di causa - di più approfondite indagini per quanto riguarda le affezioni del rachide (cfr. IIIbis; cfr. doc. AI 23), anche per quanto riguarda il giudizio sulle conseguenze invalidanti legate alle altre patologie (in specie quella cardiaca, quella endocrinologica e quella ortopedica) di cui l’assicurato è portatore il fascicolo difetta di un approfondito e completo accertamento della situazione medica considerata nel suo insieme ed in particolare di un motivata e dettagliata valutazione delle conseguenze di tale complessa situazione sulla capacità lavorativa residua, valutazione che potrà quindi essere operata solo in esito ad una accurata indagine pluridisciplinare, ritenuto che al parere espresso dal SMR  - che conclude per una totale capacità in attività adeguate sulla scorta della sola lettura delle certificazioni rese separatamente dai medici interpellati in sede d’istruttoria (che hanno avuto in cura e, diversamente dal SMR, hanno visitato l’assicurato; cfr. rapporti dr. __________, internista e oncologo, sub. doc. AI 31, 15, 12, 5, cfr. rapporti dr. __________, chirurgo ortopedico, sub doc. AI 23, 17 e rapporto dr. __________, cardiologo, sub. doc. AI 22) e non contenenti, per quanto è dato di capire, alcun giudizio sull’abilità lavorativa riferita ad attività adeguate (i medici interpellati risultano infatti essersi espressi con riferimento unicamente all’attività svolta dall’assicurato dopo il 1995) - non può in concreto essere attribuito sufficiente valore probatorio conformemente ai succitati criteri giurisprudenziali;

 

                                     -   la refertazione medica agli atti non contenendo elementi sufficienti per giungere ad un attendibile, concludente ed esaustivo giudizio sull’incapacità al lavoro e, di riflesso, al guadagno dell'assicurato considerato l’insieme delle affezioni di cui egli è portatore, la causa, annullata la decisione impugnata, va quindi retrocessa all’Ufficio AI  affinché proceda ad ulteriori accertamenti di natura medica e renda in seguito un nuovo provvedimento;

 

                                     -   stante l’esito della presente procedura all’insorgente va riconosciuta un’indennità per ripetibili di fr. 1'500.--, ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio presentata il 21 settembre 2005 (DTF 124 V 309; STFA 9 aprile 2003 nella causa C., U164/02).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto.

§    La decisione impugnata è annullata.

§§ Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’Ufficio AI verserà a RI 1 fr.  1'500.-- (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio del 21 settembre 2005.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti