Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.120

 

FS

Lugano

30 marzo 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 luglio 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 13 giugno 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

considerato,                   in fatto e in diritto

 

che                              -   con domanda 30 giugno 2003, completata tramite l’invio di un rapporto medico datato 18 luglio 2003 (doc. AI 15-17), RI 1, classe __________, già attivo dal gennaio 1999 al dicembre 2000 quale venditore presso la __________ e dall’aprile 2002 al marzo 2003 occupato su chiamata quale magazziniere installatore presso la __________, ha chiesto, per la seconda volta, di poter beneficiare di prestazioni AI (doc. AI 19). Con decisione 23 maggio 2002 l’Ufficio AI aveva infatti riconosciuto all’assicurato una rendita intera per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2001 (doc. AI 13);

                                     -   esperita l’istruttoria, per decisione 1° aprile 2005, confermata con decisione su opposizione 13 giugno 2005, l’Ufficio AI, considerato che il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella sua perizia 27 maggio 2004, ha attestato che “(…) da un punto di vista psichiatrico l’attuale capacità lavorativa del periziando, a mio avviso, è valutabile al 50% (dal mese di marzo 2004, antecedentemente 25% dal 15.06.2003) (…)” (doc. AI 38), ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera dal 1° giugno 2003 al 30 giugno 2004 e una mezza rendita dal 1° luglio 2004 (doc. AI 45, 46 e 47);

 

                                     -   con il ricorso in oggetto RA 1, suo rappresentante, contesta la valutazione peritale posta alla base della decisione amministrativa e, con particolare riferimento ai recenti certificati medici dei suoi curanti, il dr. __________ FMH in chirurgia e il dr. __________ FMH in psichiatria e psicoterapia, prodotti agli atti e attestanti una totale inabilità al lavoro, chiede un riesame del caso da parte dell’Ufficio AI;

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e la conferma del querelato provvedimento facendo notare che l’assicurato solleva le stesse obiezioni e produce la medesima documentazione già acquisita in sede di opposizione e rinvia al rapporto medico 3 giugno 2005 (doc. III). In quel rapporto il medico SMR ha concluso che “(…) i due certificati medici non oggettivano un peggioramento dello stato di salute (…)” (doc. AI 57);

 

                                     -   la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

 

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;

 

                                     -   ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35;

 

                                     -   per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

 

                                     -   quando in precedenza è stata concessa una prestazione limitata nel tempo, in caso di nuova domanda il competente Ufficio AI deve nuovamente esaminare se sono dati i presupposti per il riconoscimento del diritto a prestazioni, l’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI - secondo cui una nuova richiesta è riesaminata solo se vien dimostrato che il grado d’invalidità ha subito una rilevante modifica - non trovando in siffatta evenienza applicazione (DTF 125 V 410; STFA 15 febbraio 2000 nella causa K., I 81/99);

 

                                     -   per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione – come quella oggetto della presente procedura – attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione (DTF 131 V 164; DTF 125 V 413; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03);

 

                                     -   la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

                                         Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                                         D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

                                         In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4);

 

                                     -   nel caso in esame, l’Ufficio AI, con decisione 23 maggio 2002 (doc. AI 13), aveva riconosciuto all’assicurato una rendita intera per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2001 fondandosi sui rapporti medici dello psichiatra __________ e della psichiatra __________ (interpellata dalla __________) che attestavano un’abilità totale dell’assicurato al lavoro a contare dal 1° luglio 2001 (doc. AI 11, 9 e 8);

 

                                     -   a seguito della nuova richiesta e visti i rispettivi rapporti medici con i quali il dr. __________ e il dr. __________ hanno attestato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato e un’inabilità totale al lavoro a causa di una ricaduta depressiva dal 15 giugno 2003 (doc. AI 15, 26 e 33), l’Ufficio AI ha ordinato al dr. __________ l’allestimento di una perizia psichiatrica (doc. AI 37);

 

                                     -   nel suo rapporto 27 maggio 2004 il perito, posta la diagnosi di “reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10:F43.22) nell’ambito di una sindrome da disadattamento, prolungata, di gravità media – problemi correlati alla disoccupazione (ICD-10:Z56) – problemi correlati alle circostanze economiche (ICD-10:Z59)”, ha concluso che dal mese di marzo 2004 la capacità lavorativa dell’assicurato è del 50% mentre che dal 15 giugno 2003 era del 25% (doc. AI 38);

 

                                     -   in sede di opposizione contro la decisione 1° aprile 2005, con la quale l’Ufficio AI – sulla base di suddetta perizia del dr. __________ – gli ha riconosciuto una rendita intera dal 1° giugno 2003 al 30 giugno 2004 e una mezza rendita dal 1° luglio 2004 (doc. AI 45, 46 e 47), l’assicurato ha prodotto due certificati medici del 7 aprile 2005. Nel primo il dr. __________ ha attestato che “(…) come richiesto certifico che il paziente summenzionato è in mia cura per dorso-lombosciatalgia. Inoltre presenta una depressione nervosa ed è in cura dal Dr. __________ spec. FMH in psichiatria. Negli ultimi mesi le sue condizioni di salute sono peggiorate e deve ricorrere costantemente ad antinfiammatori e antidepressivi. L’interessato è inabile al 100% e nelle prossime settimane dovrà sottoporsi ad accertamenti medici” (doc. A2); nel secondo certificato il dr. __________ ha attestato che “(…) il paziente a margine è in cura regolarmente presso il mio studio medico a causa di una depressione ricorrente e presenta un’inabilità lavorativa completa per i suoi disturbi psichici, in particolar modo in questo periodo egli presenta una riesacerbazione dei suoi disturbi sottoforma di un importante stato d’ansia, disturbi neurovegetativi e varie somatizzazioni e disturbi del sonno” (doc. A3);

 

                                     -   nel suo certificato medico il dr. __________ non risulta aver preso in considerazione elementi o circostanze che non gli erano già note in precedenza. Infatti, già nel suo rapporto 3 ottobre 2003 il curante, posta la diagnosi di “(…) depressione nervosa – dorso-lombasciatalgia – gonalgia bilaterale (…)”, ha precisato che “(…) il paziente non riesce a svolgere la sua attività lavorativa, causa depressione nervosa (…)” (doc. AI 26). Dallo stesso certificato risulta inoltre che l’assicurato già allora era sottoposto a cure antinfiammatorie. Con il suo certificato 7 aprile 2005 il curante non ha pertanto oggettivato un peggioramento della dorso-lombasciatalgia e della gonalgia bilaterale già precedentemente diagnosticata;

 

                                     -   per quanto riguarda agli aspetti psichiatrici, nel suo certificato 7 aprile 2005, il dr. __________ pone l’accento su aspetti già noti – anche nel rapporto 4 febbraio 2004 si parla infatti di “(…) una ricaduta depressiva con vari disturbi di tipo ansia, angoscia, preoccupazioni eccessive e idee suicidali (…)” (doc. AI 33) – e parimenti esaminati dal dr. __________ nella sua perizia 27 maggio 2004 (doc. AI 38). Anche il dr. __________ non risulta quindi aver oggettivato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato;

 

                                     -   affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;

 

                                     -   nella fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici e vista anche la diversa valutazione specialistica del dr. __________ che ha dichiarato l’assicurato inabile al 100% dal 15 giugno 2003 (doc. AI 33), nel rapporto 27 maggio 2004 il perito avrebbe dovuto esporre in modo chiaro i motivi e gli atti medici che lo hanno portato a scostarsi da detta valutazione e a concludere per un’inabilità del 75% dal 15 giugno 2003 fino a marzo 2004.

                                         In particolare, ritenuto anche che il perito ha visitato l’assicurato il 26 maggio 2004, era necessario che egli esponesse precisamente le ragioni che gli hanno permesso di concludere per un miglioramento dello stato di salute del ricorrente già a far tempo da quel preciso mese;

 

                                     -   ne consegue che la decisione su opposizione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché, ordinato un complemento di perizia volto a chiarire e a precisare i punti sopra esposti, si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni dell’assicurato;

 

                                     -   visto l’esito della vertenza e ritenuto anche che, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. SVR 2006 IV Nr. 1; STFA del 31 agosto 2004 nella causa G., C 7/03; STFA del 27 febbraio 2004 nella causa B., C 106/02; DTF 122 V 47 e DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 che rinvia alla DTF 122 V 47), la richiesta di audizione dell’assicurato unitamente al suo rappresentante può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto di essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, del ricorrente.

                                         Del resto, questo Tribunale ha potuto pronunciarsi sul presente ricorso sulla sola base degli atti di causa senza dar seguito alla richiesta di audizione personale dell’assicurato (circa la valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure SVR 2003 IV Nr. 1; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda nel senso sopra indicato.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti