Raccomandata |
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Incarto n.
BS/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 22 luglio 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 19 luglio 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1 RI 1, classe 1965, ha svolto diverse attività lavorative non qualificate (barista, aiuto cucina e da ultimo ausiliaria di pulizie) e nell’ottobre 2003 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a
cura del Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito: SAM), con
decisione 4 gennaio 2005 l’Ufficio AI ha evidenziato:
" Preso atto del rapporto petitale SAM del 21.12.2004, si rileva che l'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell'assicurata nell'attività da ultimo esercitata di ausiliaria di pulizia, è da considerare nella misura dell'80%. L'assicurata è ritenuta inoltre abile al 100% in attività nelle quali si possa evitare movimenti inergonomici frequenti e ripetuti con il tronco e le braccia, senza limitazioni di peso.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Vista la mancanza di una qualifica di base e l'elevata abilità residua l'applicazione di provvedimenti professionali non risulta essere indicata.
Decidiamo pertanto:
• La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 27)
1.2. Con decisione 19 luglio 2005 l'amministrazione ha respinto l'opposizione dell'assicurata e confermato il diniego di prestazioni. Ribadendo la forza probatoria della perizia SAM, essa ha poi proceduto al raffronto dei redditi dal cui risultato è emerso un grado d’invalidità non pensionabile.
1.3. Con tempestivo ricorso l’assicurata, patrocinata dal RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione e l’espletamento di una perizia giudiziaria.
In particolare essa ha evidenziato le divergenti valutazioni tra il SAM ed il suo medico curante, facendo inoltre presente di essersi recata dal dr. __________, specialista in reumatologia, e di trasmettere, appena possibile, il relativo referto.
1.4. Con risposta
di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. L’8 settembre 2005 la ricorrente ha trasmesso il preannunciato rapporto del dr. __________ (VII).
Interpellata dal TCA, con scritto 23 settembre 2005 l’amministrazione ha presentato la propria presa di posizione in merito al succitato nuovo atto medico (IX).
in diritto
In ordine
2.1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA
(STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B.,
H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,
H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo
all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per
l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai
principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano
applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato
di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31
dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del
precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le
nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
Le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l'art. 8 della LPGA (che ha sostituito l'art. 4 cpv. 1 vLAI), con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità
(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 216ss).
Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Va pure rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini,
op. cit., pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (DTF 128 V 30 consid. 1; SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Va
infine rammentato che, conformemente ad un principio generale applicabile anche
nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di
ridurre il danno (DTF 123
V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551
e 572).In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze
ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne
l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
2.5. Nell’evenienza concreta, la ricorrente è stata peritata dal SAM. Dal referto 21 dicembre 2004 (doc. AI 26) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro di accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Fibromialgia.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome ansiosodepressiva reattiva al disturbo da doloro cronico.
Soprappeso con BMI 26,5 kg/m2.
Stato dopo isterectomia transvaginale (7.11.2002) per utero fibramotoso con ipermenorrea." (Doc. 26 pag. 8)
Essi hanno valutato un’incapacità lavorativa globale dell’80% nell’attività da ultimo esercitata dall’assicurata (ausiliaria di pulizia). In attività più adatte, tenendo conto delle limitazioni fisiche (evitare il mantenimento prolungato del tronco in posizione flessa e torsione del tronco; evitare movimenti inergonomici frequenti e ripetuti con il tronco e con le braccia; nessuna limitazione di peso), la capacità lavorativa è stata invece valutata al 100%. Infine, i periti hanno ritenuto non migliorabile con provvedimenti medici la residua capacità lavorativa.
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31;
ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Va poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e segg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss). Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
2.7. Nel ricorso l’assicurata sostiene che la valutazione del SAM contrasta con quanto certificato il 3 febbraio 2005 dal suo medico curante, dr. __________, avente il seguente tenore:
" In data 02.02.2005 ho visitato la paziente summenzionata che a mio modo di vedere, vista la sua patologia attualmente particolarmente marcata non è abile al lavoro e di conseguenza deve essere ritenuta inabile al lavoro al 100%.
Ritengo che per giudicare meglio la problematica dal profilo reumatologico e psicologico la paziente debba essere rivalutata da specialisti dal ramo che possano giudicare meglio anche l'ulteriore abilità lavorativa." (Doc. A4)
Orbene, secondo questa Corte non vi sono motivi per mettere in dubbio la dettagliata ed approfondita valutazione effettuata dai periti del SAM. In particolare essi hanno proceduto ad una dettagliata anamnesi, ad un’esaustiva discussione obiettiva, tenendo debitamente conto dei singoli consulti specialistici, per giungere ad un convincente giudizio sulla residua capacità lavorativa sia nella precedente attività svolta dall’assicurata che in attività adeguate.
Di fronte all’affidabile e concludente perizia multidisciplinare, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), il succitato scarno attestato del medico curante non è sufficiente per mettere in discussione la validità delle conclusioni dei periti
del SAM.
2.8. Nemmeno il successivo rapporto 31 agosto 2005 del dr. __________ permette di discostarsi dal giudizio peritale del SAM.
Il succitato specialista, ponendo la diagnosi di fibromialgia, ha sostenuto che “dal punto di vista reumatologico teorico non vi è un’incapacità lavorativa che giustifichi il conferimento di una rendita AI“ (doc. B), confermando quindi la valutazione effettuata dal dr. __________ nell’ambito della perizia SAM, il quale nel rapporto 6 dicembre 2004 aveva ritenuto un’inabilità lavorativa variabile dallo 0 al 20% per le attività svolte dall’assicurata (sub doc. AI 26).
Il dr. __________ ha altresì evidenziato che “gli aspetti del dolore sono da inserire in una sindrome somatoforme da dolore persistente con verosimili tratti conversivi, distonia neurovegetativa e verosimili aspetti depressivi reattivi” e ringraziato la dr. ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia e destinataria del rapporto 31 agosto 2005, per una valutazione pscicologico-psichiatrica e per una presa a carico della paziente (doc. B).
Per quanto attiene alla sindrome da dolore somatoforme, va rilevato che quest’ultima rientra, ai sensi della giurisprudenza, nella categoria delle affezioni psichiche per le quali l’allestimento di una perizia psichiatrica si rende generalmente necessario al fine di stabilirne le ripercussioni invalidanti (DTF 130 V 353; Pratique VSI 2000 pag. 161 come pure le sentenze del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, del 6 maggio 2002 nella causa L., I 275/01 nonché dell’8 agosto 2002 nella causa Q., I 783/01). A determinate condizioni la sindrome da dolore somatoforme può infatti causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato. Al riguardo, va fatto presente che nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 e segg., l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri (cfr. anche STFA inedita del 28 maggio 2004 nella causa B., I 702/03 e del 21 aprile 2004 nella causa P., I 870/02; Pratique VSI 2000 p. 155; Meyer-Blaser, in: Schaffhauser/Schlauri [ed], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76ss e 80 ss).
Occorre qui ricordare come l’aspetto extra-somatico è stato già debitamente preso in considerazione nell’ambito della perizia multidisciplinare. Al riguardo, con rapporto 3 dicembre 2004 il dr. __________, anch’egli specialista in psichiatria e psicoterapia, diagnosticata una sindrome ansioso depressiva reattiva a disturbo da dolore cronico, non aveva ritenuto invalidante l’affezione psichiatrica (sub. doc. AI 26).
Se il dr. __________, che non è uno specialista in psichiatria, ha parlato di una sindrome da dolore somatoforme, all’inserto non vi è comunque alcun atto che renda al meno verosimile un peggioramento della componente extra-somatica, nel senso da giustificare un’eventuale incapacità lavorativa. Non vi è agli atti una valutazione specialistica che, conformemente alla succitata giurisprudenza, attesti una sindrome da dolore somatoforme invalidante. Occorre infatti ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Essendo la refertazione specialistica agli atti chiara e concludente per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, non si rende necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti di natura medica (sul concetto di valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 124 V 94, 122 V 162, 122 III 223, 119 V 344).
Pertanto, sulla scorta della perizia del SAM, richiamato inoltre l’obbligo che
incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (cfr. consid. 2.4), è
da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32
consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è
abile nella misura del 80% nella sua originaria professione, ma al 100% in
attività adeguate.
2.9. In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, l’Ufficio AI, sulla base dell’attestato 7 novembre 2003 dell’ex datore di lavoro (doc. AI 5), ha fissato in fr. 52’456 (13 x 4'035) il reddito da valido dell’assicurata, dato rimasto incontestato.
Per quel che concerne il salario da invalido, considerato che la ricorrente non ha mai intrapreso un’attività
adeguata, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro
(Pratique VSI 2002 p. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485
consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).Tale deduzione non è automatica, ma deve essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. È in ogni caso compito dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice del merito motivare l'entità della deduzione. Quest'ultimo non può scostarsi, dal canto suo, dalla valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5 b/dd e 6).
Applicando la succitata
giurisprudenza del TFA, l’amministrazione, dopo aver escluso l’adozione di
provvedimenti di riqualificazione professionale, ha determinato il salario da
invalido in fr. 41’682, senza riduzione di rendimento (cfr. tabella di calcolo
allegata alla decisione contestata, doc. AI 37).
Dal raffronto tra i fr. 52’456 di reddito da valido con quello da invalido di fr. 41'682 risulta un’incapacità al guadagno del 20,53% (52’456 – 41’682x 100 : 52’456), arrotondato a 21% (DTF 130 V 121: il risultato aritmeticamente esatto va arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica).
Visto il risultato al quale si è appena giunti, è da ritenere che anche negli anni successivi e sino al 2005 (data d’emissione del querelato provvedimento), con ogni verosimiglianza l’assicurata non presenti una grado d’invalidità pensionabile.
In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti