Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.124

 

rg/ss

Lugano

11 agosto 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 agosto 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 15 luglio 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

con il quale è contestato l’operato dell’Ufficio AI per aver esso dichiarato irricevibile l’opposizione 9 giugno 2005 interposta dall’assicurata avverso la decisione 13 maggio 2005 e ciò a motivo dell’asserito mancato rispetto del termine di 20 giorni impartito all’interessata per la completazione dell’impugnativa,

 

letti ed esaminati gli atti,

 

ritenuto che con risposta di causa 9 agosto 2005 l’Ufficio AI, accertatosi dell’effettivo tempestivo invio da parte dell’assicurata del richiesto complemento, ha riconosciuto la fondatezza delle censure ricorsuali e postulato il rinvio a sé dell’intero incarto AI affinché entri nel merito dell’impugnativa, regolarmente completata con atto 1 luglio 2005, e renda in seguito una decisione su opposizione,

 

considerato quindi che, in accoglimento del gravame, la querelata decisione d’irricevibilità deve essere annullata e gli atti retrocessi all’amministrazione affinché entri nel merito dell’opposizione 9 giugno/1 luglio 2005 ed emani una decisione ai sensi dell’art. 52 cpv. 2 LPGA,

 

richiamati gli artt. 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA,

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

 

                                 2.-   Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI perché entri nel merito dell’opposizione 9 giugno/1luglio 2005 e renda una nuova decisione. 

 

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti