Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.134

 

FS

Lugano

8 maggio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 agosto 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 28 giugno 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto e in diritto

 

                                     -   RI 1, già impiegata a tempo parziale quale cassiera presso la __________, dal 1° agosto 2000 beneficia di una rendita d’invalidità (sino al 31 maggio 2001 di una rendita intera, dal 1° giugno 2001 di una mezza rendita per un grado d’invalidità complessivo del 50 % [5% per la quota parte casalinga, 45% per quella salariata]) (doc. AI 46, 45 e 42);

 

                                     -   in esito alla procedura di revisione avviata su domanda dell’assicurata tramite il suo medico curante, Dr. __________ FMH in medicina interna, nel giugno 2003 – esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica e sulla scorta del rapporto finale 13 giugno 2005 del consulente IP (doc. AI 76 e 97) – per decisione 9 marzo 2004, confermata con decisione su opposizione 28 giugno 2005, l’Ufficio AI – non riscontrando una modifica della situazione invalidante – ha negato un aumento della rendita in corso;

 

                                     -   con il ricorso in oggetto l’assicurata ha contestato il grado d’invalidità del 50% fissato dall’amministrazione (doc. I);

 

                                     -   con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa, facendo notare che l’assicurata solleva le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione (doc. IV);

 

                                     -   con replica 22 settembre 2005, questa volta rappresentata dall’avv. __________, l’assicurata ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione su opposizione 28 giugno 2005 e il riconoscimento ad almeno ¾ di rendita, sulla base di un grado d’invalidità di almeno il 64.7% e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici ed economici (doc. VI).

                                         A sostegno delle proprie richieste il rappresentante dell’assicurata ha addotto che la decisione su opposizione non considera gli ulteriori disturbi accusati dalla sua mandante quali il diabete mellito tipo 2 e la sindrome depressiva con fobia sociale e suicidalità ingravescente, contestando la capacità residua del 60% in attività lavorative leggere ritenuta dall’amministrazione.

                                         Contestata, per motivi di cui si dirà se necessario in seguito, è inoltre la valutazione economica eseguita dall’Ufficio AI, in particolare il reddito ipotetico da invalido, la riduzione del 15% e la ripartizione tra l’attività di salariata e quella di casalinga (doc. VI);

 

                                     -   con duplica 31 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso osservando che nel certificato medico 24 febbraio 2005 (identico a quello datato 26 luglio 2005; cfr. doc. M e P) il Dr. __________ menziona uno stato internistico del 25 luglio 2005 e che lo stesso sanitario nel certificato medico 26 luglio 2005 non indica sufficienti elementi per ammettere un rilevante peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata prima dell’emanazione del querelato provvedimento (doc. XI);

 

                                     -   con scritto 28 novembre 2005 la rappresentante dell’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica e meglio: un rapporto medico 15 novembre 2005 e due certificati medici 11 novembre e 15 ottobre 2005 del Dr. __________; un rapporto medico 24 novembre 2005 del Dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia; un rapporto 5 novembre 2005 del Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di __________ e un certificato medico 20 ottobre 2005 del Dr. __________, FMH in neurologia (doc. XV);

 

                                     -   con osservazioni 14 dicembre 2005 l’Ufficio AI ha ribadito che l’incapacità al guadagno dell’assicurata è stata correttamente valutata perlomeno sino all’emanazione del querelato provvedimento e che, ritenuto l’insorgere di una nuova patologia psichiatrica (in cura specialistica dal 25 luglio 2005), l’amministrazione dovrà procedere con l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare presso il SAM.

                                         Al fine di esaminare questo aspetto l’Ufficio AI ha comunicato che, al termine di questa vertenza, intende avviare d’ufficio una procedura di revisione ai sensi degli art. 17 LPGA e 87 cpv. 2 OAI (doc. XVII);

 

                                     -   con scritto 9 gennaio 2006 il rappresentante dell’assicurata ha prodotto la lettera 30 dicembre 2005 del Dr. __________, chiedendo al TCA la predisposizione di un esame peritale per accertare se il peggioramento dello stato di salute della sua assistita è o meno anteriore alla decisione impugnata (doc. XIX).

                                         Questo documento unitamente al suo allegato è stato trasmesso all’Ufficio AI per conoscenza con possibilità di presentare osservazioni scritte (doc. XX);

 

                                     -   la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

 

                                     -   se il grado d'invalidità - intesa, giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI (sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA) come incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio - del beneficiario di una rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 41 LAI in vigore sino al 31 dicembre 2002; art. 17 cpv. 1 LPGA). Se viene inoltrata una domanda di revisione, nella stessa si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). L’art. 87 cpv. 4 OAI prescrive inoltre che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel cpv. 3. In caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA 28 giugno 1994 nella causa P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. Non basta che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38; STFA 29 aprile 1991 nella causa G.C.);

 

                                     -   in concreto l’insorgente sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto accertato in occasione della precedente procedura – sfociata con il riconoscimento di una rendita d’invalidità (sino al 31 maggio 2001 di una rendita intera, dal 1° giugno 2001 di una mezza rendita per un grado d’invalidità complessivo del 50 % [5% per la quota parte casalinga, 45% per quella salariata]) (doc. AI 46, 45 e 42) – abbia subito un peggioramento che necessita di essere ulteriormente indagato;

 

                                     -   perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161; SVR 1998 IV Nr. 1). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 p. 95; ZAK 1986 p. 188). Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die IVG, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 111). Per quanto attiene invece alle attestazioni del medico curante, il TFA ha già ripetutamente decretato che il giudice può ritenere, secondo la generale esperienza della vita, che, in dubbio, alla luce del rapporto di fiducia esistente col paziente, egli tenda ad esprimesi in suo favore (Pratique VSI 2001 p. 109; DTF 124 V 175). Nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294, il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pp. 105 ss). Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. L'Alta Corte ha altresì stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (RAMI 1998 U 56, p. 370), tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (DTF 127 I 54 citata in RAMI 2001 U 438, p. 345; STCA 8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34);

 

                                     -   orbene, per quanto riguarda l’aspetto reumatologico – anche se, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia probatoria di rapporti medici, alla perizia 18 dicembre 2003 del Dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, va attribuita forza probatoria piena – va qui rilevato che lo stesso Dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 12 dicembre 2005 ha concluso che “(…) in considerazione del fatto che vi è una nuova patologia in trattamento specialistico da 7.2005 (depressione) e che la perizia reumatologica risale a 2 anni or sono ritengo giudizioso procedere a perizia SAM onde valutare in modo conclusivo la capacità lavorativa residua dell’assicurata (…)” (doc. XVII/Bis);

 

                                     -   per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, lo specialista Dr. __________ nel suo rapporto 24 novembre 2005 ha dichiarato che “(…) la paziente mi venne segnalata per la prima volta in febbraio 2005 dal suo medico di famiglia, Dr. med. __________ di __________. La paziente però non si è mai fatta viva presso il sottoscritto per prendere un appuntamento. Dopo una seconda segnalazione, il 15.07.2005, ho visto la signora RI 1 per un primo colloquio il 25.07.2005. Allora ho potuto constatare una sindrome depressiva di media gravità con ideazioni suicidali, molto probabilmente su base di un disturbo di personalità mista con tratti dipendenti e tratti di tipo Borderline. Anamnesticamente i disturbi depressivi erano presenti almeno da mezz’anno (confermato anche dalla prima segnalazione nel febbraio 2005). Il disturbo della personalità esiste sin dalla prima età adulta, ossia da una trentina di anni. Complessivamente a mio modo di vedere, la signora RI 1 è da ritenere inabile al lavoro nella misura del 90% ca. almeno a partire dall’inizio del 2005 (doc. R, sottolineature del redattore).

                                         Con ulteriore scritto 30 dicembre 2005 lo stesso specialista ha ribadito che “(…) la sindrome depressiva al momento della prima visita presso il sottoscritto in data 25.07.2005, era presente almeno da mezz’anno. Questa valutazione viene anche confermata dal fatto che il dottor __________ tentò già nel mese di febbraio 2005 di segnalarmi la paziente. La signora stessa in quel momento non voleva saperne niente di una cura specialistica (…)” (doc. XIX/Bis).

 

                                         Ora, viste le attestazioni dello specialista (disturbi depressivi e inabilità complessiva al lavoro del 90% dall’inizio del 2005) e ritenuto che l’amministrazione ha compiutamente analizzato solo l’aspetto reumatologico, non è possibile escludere che la patologia psichiatrica non fosse già presente in un periodo antecedente la resa della decisione su opposizione;

 

                                     -   per quanto riguarda l’aspetto endocrinologico, lo specialista Dr. __________, nel suo reperto 3 marzo 2005, posta la diagnosi di “diabete mellito tipo 2 (diagnosi 11/2004) - ipertensione arteriosa trattata – stato dopo protesi anca destra 1999 / sinistra 2000 (displasia)”, non si è espresso sulla capacità lavorativa dell’assicurata (doc. N);

 

                                     -   per quanto riguarda l’aspetto neurologico, lo specialista Dr. __________, nel suo reperto 20 ottobre 2005, posta la diagnosi di “ipertensione arteriosa trattata. Da circa un anno diagnosi di diabete mellito. Sindrome depressiva. Gonartrosi. Stato di impianto di protesi totale dell’anca da ambo i lati. Colecistolitiasi asintomatica”, non si è espresso sulla capacità lavorativa dell’assicurata (doc. V);

 

                                     -   è pertanto da ritenere siccome provato con il grado di verosimiglianza richiesto nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360), che al momento della decisione su opposizione lo stato di salute dell’assicurata e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili erano tali da giustificare l’esperimento di ulteriori indagini mediche;

 

                                     -   di conseguenza, la decisione con cui l’Ufficio AI – non riscontrando una modifica della situazione invalidante – ha negato un aumento della rendita in corso, va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, esperiti i necessari accertamenti medici pluridisciplinari, si pronunci nuovamente sulla domanda di revisione dell’assicurata;

 

                                     -   se dovesse concludere per un peggioramento valetudinario dello stato di salute dell’assicurata, l’amministrazione dovrà allora procedere, previa nuova valutazione del consulente IP e inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, ad un nuovo calcolo del diritto alla rendita dell’assicurata;

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata é annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, esperiti gli accertamenti sopra indicati, renda un nuovo giudizio.

 

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1'500.—a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti