Raccomandata |
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Incarto n.
ZA/RG/sc |
Lugano 16 marzo 2005
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Zaccaria Akbas, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso per ritardata giustizia del 26 gennaio 2005 di
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RI 1
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contro |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. Nel novembre 1998, RI 1, nato nel __________, magazziniere, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (mezzi ausiliari e rendita) indicando un danno al menisco, la lesione del femore ed un’artrosi femorotibiale (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia ortopedica eseguita nel febbraio 2000 (doc. AI 12), con delibera 15 marzo 2000, rimasta incontestata, l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. AI 17).
Nel luglio 2001 RI 1 ha presentato una seconda richiesta tendente all’ottenimento di una rendita (doc. AI 18).
Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui due perizie ortopediche eseguite nell’agosto 2002 e nell’aprile 2003 (doc. AI 29 e 41), per decisione 13 maggio 2004 l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni motivando:
" (...)
Esito degli accertamenti:
Dalla documentazione medica acquisita all'incarto risulta l'inabilità del 50% nella sua professione di autista-magazziniere tuttavia, attività generiche rispecchianti le indicazioni mediche (evitare lo spostamento per lunghe tratte, lavori pesanti, alzare pesi superiori ai 15-20 Kg., evitare di rimanere più di 3 ore in posizione eretta) sono esigibili in misura completa. Tramite questo tipo di attività senza qualifiche professionali specifiche, può ancora conseguire un reddito annuo pari a Fr. 42'053.--.
Di seguito si riporta il calcolo effettuato per fissare il grado d'invalidità:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 52'000.00
con invalidità CHF 42'053.00
Perdita di guadagno CHF 9'947.00 = Grado d'invalidità 19%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Decidiamo peranto:
La richiesta di prestazioni è respinta. (...)" (Doc. AI 53)
1.2. Con opposizione 25 maggio 2004 RI 1 ha precisato:
" Con il presente scritto è mia intenzione ricorrere contro la vostra decisione in quanto non ritengo poter conseguire un'attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione dell'invalidità.
Infatti un operaio non qualificato come da voi definito, può conseguire un reddito annuo lordo di fr. 42'053.-- che suddiviso in 13 mensilità e poi in giorni lavorativi mensili darebbe uno stipendio lordo orario di fr. 49,01.
Io mi domando a questo punto quale datore di lavoro sarebbe disposto ad assumere un operaio non qualificato ad una paga simile e con le mie precarie condizioni di salute.
Vi rammento che dal momento dell'inoltro della domanda, avvenuto nell'agosto del 2001 a tutt'oggi, le mie condizioni sono peggiorate.
Ho subito due interventi chirurgici alla gamba destra e, notizia recente, dovrò essere operato al ginocchio sinistro, a breve termine, in quanto mi dovrà essere impiantata una protesi artificiale nel ginocchio.
Rimango altresì meravigliato dalla vostra decisione di rifiuto in quanto essa è stata emessa senza neppur interpellare il mio medico curante Dottor __________ di __________. Egli mi ha comunicato che rimane comunque a vostra completa disposizione qualora vi necessitassero delle ulteriori informazioni o mezzi di prova, inerenti il mio stato di salute attuale." (Doc. AI 54)
In data 28 maggio 2004 l’UAI ha chiesto all’assicurato di completare nel termine di 20 giorni la propria opposizione in quanto non completa e non motivata (doc. AI 56).
1.3. In data 24 giugno 2004, il dr. __________, chirurgo ortopedico e medico curante, ha osservato:
" Mi permetto orientarvi per quello che concerne il paziente a margine che seguo da anni per una gonartrosi sin. e stato dopo osteotomia di vagislazione e riosteotomia in gennaio 2002.
Purtroppo l'evoluzione è stata favorevole all'inizio poi da ca. 6 mesi sfavorevole con aggravamento dei dolori e dell'artrosi.
Per questa problematica, il paziente è candidato ad un'artroplastica totale del ginocchio sin. a breve scadenza, probabilmente in autunno.
In più ho dovuto operarlo all'Ospedale di __________ a livello del ginocchio ds. in seguito ad una distorsione con lesione meniscale e già condrite condilare interna. Il paziente è già stato operato allo stesso ginocchio in ottobre 2002 con menisectomia parziale e quindi riintervento al __________ il 28.4.04.
È inabile al 100% dal 27.4.04.
Comunque visto l'aggravamento al livello del ginocchio ds. e lo stato attualmente irreversibile a livello del ginocchio sin., il paziente è da ritenere definitivamente inabile al lavoro.
Trovo che ci sono abbastanza elementi per rivedere la vostra decisione e provvedere verso una invalidità totale." (Doc. AI 57)
1.4. Con scritto 17 settembre 2004 all’UAI, l’assicurato, rappresentato dell’avv. RA 1, ha precisato:
" Mi riferisco al caso citato in ingresso per segnalarvi di avere assunto il patrocinio del signor RI 1. Da una prima lettura degli atti messimi a disposizione del cliente rilevo che, alla vostra decisione del 13 maggio 2004, hanno fatto seguito la lettera del 25 maggio 2004 dell'assicurato e quella del 24.06.2004 del medico curante, dr.med. __________.
Con la presente, richiamate le istruzioni in calce alla vostra missiva, mi permetto di interpellarvi nel senso a sapere se le lettere succitate, in particolare quella del signor RI 1 del 25 maggio 2004, sono da voi state considerate quale formale opposizione e, in caso di risposta negativa, per quale ragione. Non dovesse essere il caso, sollecito allora una vostra decisione su opposizione, munita dei termini di ricorso, in tempi brevi." (Doc. AI 60)
In data 19 ottobre 2004, l’assicurato ha nuovamente chiesto all’UAI di emanare la decisione su opposizione, precisando:
" Riferendomi al caso citato a margine ed in particolare alla lettera 17 settembre 2004 dell'avv. RA 1, sono con la presente a sollecitare nuovamente una vostra presa di posizione riguardo allo scritto 25 maggio 2004 del signor RI 1, rilevato che a tutt'oggi non è giunto alcun cenno a tal proposito.
Inoltre, nel caso in cui confermaste che tale scritto è stato considerato quale opposizione alla vostra decisione del 13 maggio 2004, sollecito allora la decisione su opposizione." (Doc. AI 63)
1.5. Con scritto 20 ottobre 2004 l’UAI ha informato il legale dell’assicurato che il servizio giuridico stava valutando l’ interposta opposizione (doc. AI 64).
1.6. Con il ricorso in oggetto RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’intervento dello scrivente Tribunale affinché provveda ad ordinare all’UAI di emanare al più presto la decisione su opposizione. Contestualmente l’assicurato ha chiesto di essere messo al beneficio del gratuito patrocinio (doc. I).
1.7. Con risposta di causa 21 febbraio 2005 l’UAI ha chiesto la reiezione del ricorso facendo presente:
" In merito al ricorso interposto dall'assicurato per ritardata giustizia, verificato lo stato della pratica attualmente in fase di opposizione, ritenuto l'ingente numero di pratiche ed il personale limitato a disposizione, non ci è stato purtroppo possibile evadere l'opposizione in termini più brevi.
Ritenuto che l'opposizione interposta dal ricorrente ed il successivo certificato medico inoltrato in fase di opposizione vertono sul peggioramento dello stato di salute dell'assicurato (cf. certificato medico Dr. __________ del 24.06.2004), abbiamo chiesto al Servizio Medico Regionale dell'AI (SMR) di esprimersi in merito allo stato valetudinario dell'assicurato.
Con annotazione allegata alla presente il SMR ha riesaminato l'incarto in questione, osservando che le conclusioni alle quali era giunto erano coerenti con la situazione clinica dell'assicurato. È solo con l'atto di opposizione del 25.05.2004, completato dal rapporto medico del Dr. __________ del 24.06.2004, che viene indicato un intervento subito il 28.04.2004 dall'assicurato senza nulla indicare in merito al decorso. Da ultimo si apprende l'entrata dell'assicurato in clinica per l'08.02.2005 senza però indicarne i motivi.
Ritenuto quindi che vi è stata una omissione di informazione concernente lo stato valetudinario dell'assicurato da aprile 2004 ad oggi, considerata la necessità di completare i dati relativi alla patologia di tipo evolutivo in questione, come indicato dal SMR, lo scrivente Ufficio non è in grado attualmente di emanare una decisione su opposizione.
Chiediamo pertanto all'assicurato, per accelerare i tempi, di fornirci tutti i documenti medici completi da aprile 2004 ad oggi. Detti documenti saranno esaminati dal SMR che prenderà posizione sullo stato di salute dell'assicurato (valutazione delle limitazioni funzionali e della capacità lavorativa). Solo in seguito, dopo avere rilevato l'aspetto economico e definito il grado di invalidità in base alle risultanze mediche, potremo emettere la decisione su opposizione." (Doc. V)
1.8. Con scritto 1° marzo 2005 il patrocinatore dell’assicurato ha precisato:
" (...)
1. il fatto secondo cui il ritardo sia dovuto ad un comportamento negligente o ad altra circostanza, ad esempio l'eccessivo numero di pratiche delle quali l'autorità deve occuparsi, è del tutto irrilevante. Lo Stato è comunque responsabile della buona amministrazione della giustizia;
2. le spiegazioni che l'Ufficio fornisce con la risposta oggetto delle presenti osservazioni mai sono state date a seguito delle richieste di spiegazioni da parte del ricorrente, rispettivamente degli scritti del suo patrocinatore. Un minimo sforzo di buona volontà avrebbe permesso quindi di evitare la presente procedura ricorsuale, senza la quale v'è motivo di ritenere che il silenzio sarebbe continuato. Ma tant'è;
3. all'assicurato è per la prima volta (!) chiesto di produrre "tutti i documenti medici completi a partire da aprile ad oggi". Per evitare altre perdite di tempo il signor RI 1, a questo punto, si attiverà nel senso richiesto dall'Ufficio Invalidità, non senza sottolineare all'attenzione di questa Autorità che simile richiesta poteva benissimo essere avanzata prima e soprattutto senza che si arrivasse all'inoltro di un ricorso per diniego formale;
4. tra le richieste del sottoscritto patrocinatore (cfr. scritti del 17.09.2004 e del 19.10.2004) è pure stato esplicitamente richiesto all'Ufficio AI di far sapere se gli scritti dell'assicurato, in particolare quello del signor RI 1 del 25 maggio 2004, fossero da considerare quale formale opposizione e, in caso di risposta negativa, per quale ragione. Ancora una volta la risposta giunge solo a seguito della richiesta di questo Tribunale di prendere posizione circa il ricorso per diniego formale inoltrato dal signor RI 1;
A non averne dubbio e a prescindere dall'esigenza di effettuare ulteriori analisi mediche, così come a prescindere dal merito della questione a sapere se debbano essere riconosciute delle prestazioni al qui ricorrente, la risposta dell'Ufficio AI non solo non lo scagiona in relazione alle omissioni che qui si chiede di censurare, ma avvalora la tesi secondo cui tali omissioni vi siano effettivamente state. Ne deriva la necessità di accogliere il ricorso per diniego formale del 26 gennaio 2005." (Doc. VII)
1.9. Con osservazioni 8 marzo 2005 l’UAI si è riconfermato nella propria posizione precisando:
" Preso atto dello scritto dell'avv. RA 1 dell'01.03.2005, in particolare in merito al punto 4., si osserva che l'assicurato ha interposto tempestiva opposizione avverso la decisione del 13 maggio 2004 emessa dall'amministrazione ed ha prodotta nuova documentazione medica, la quale deve essere sottoposta al vaglio del servizio medico competente per la verifica di eventuali cambiamenti dello stato di salute con incidenza sulla capacità lavorativa e di guadagno. L'amministrazione ha comunque risposto all'avv. RA 1 con scritto del 20.10.2004, a seguito di un suo sollecito, indicando che l'opposizione doveva essere valutata dal servizio giuridico.
Per il resto riconfermiamo la nostra risposta del 21.02.2005."
(Doc. IX)
1.10. In data 15 marzo 2005 il legale dell'assicurato ha precisato:
" (...)
Confermo nel modo più assoluto che ai nostri scritti del 17.09.2004 e del 19.10.2004, non ha fatto seguito alcuna presa di posizione ufficiale da parte dell'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità alla mia attenzione, nè il 20.10.2004, nè in un'altra data. Un ulteriore controllo dell'incarto a mia disposizione, effettuato per scrupolo in data odierna, me lo ha confermato.
Rinvio quindi al contenuto delle nostre osservazioni del 1° marzo 2005, che confermo integralmente." (Doc. XI)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560).
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, spettava all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), quale autorità di vigilanza, pronunciarsi in merito ai ricorsi inoltrati da assicurati contro il rifiuto di statuire da parte dell’Ufficio AI o in merito ad un ingiustificato ritardo da parte del medesimo ufficio (DTF 114 V 145; cfr. STFA inedita 7 agosto 2002 nella causa B consid. 2, I 629/01).
Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta ora al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I 387/03).
Va inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Come evidenziato questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b).
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
Il legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione.
2.3. Secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560).
Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere
ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata
giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della
procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in
fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la
difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188;
VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
2.4. Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.
Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali).
In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).
2.5. Il TFA ha stabilito, in una
sentenza pubblicata in SVR 2001 KV
38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é
soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale
non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni
assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di
questa procedura.
Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art.
56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).
Da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).
2.6. Oggetto del contendere è sapere se all’UAI può essere imputato un ingiustificato ritardo nell'emanazione della decisione su opposizione.
La seconda domanda di prestazioni AI è stata inoltrata dall’assicurato nel mese di luglio 2001 (per la precisione il 3 luglio 2001, doc. AI 18).
Terminata l’indagine medica ed economica (l’ultimo accertamento è del 10 maggio 2004, cfr. doc. AI 52), l’UAI, in data 13 maggio 2004, ha emesso una decisione di rifiuto di prestazioni (doc. AI 13).
In data 25 maggio 2004 l’assicurato ha interposto opposizione alla decisione AI (doc. AI 54).
Con scritto 28 maggio 2004 l’UAI ha chiesto all’assicurato di completare l’opposizione o presentarla nella dovuta forma e ciò nel termine di 20 giorni (doc. AI 56).
In data 24 giugno 2004 il dr. __________, chirurgo ortopedico e medico curante, ha completato l’opposizione del proprio paziente precisando di averlo nuovamente operato al ginocchio destro in data 28 aprile 2004, attestando nel contempo una totale incapacità lavorativa dal 27 aprile 2004 (allegato doc. AI 57).
In data 17 settembre 2004 l’avvocato dell’assicurato ha chiesto all’amministrazione se lo scritto 25 maggio 2004 del proprio assistito unitamente allo scritto 24 giugno 2004 del dr. __________ (doc. AI 54 e allegato doc. AI 57) fossero stati considerati (insieme) quale formale opposizione e, “in caso di risposta negativa, per quale ragione. Non dovesse essere il caso, sollecito allora una vostra decisione su opposizione, munita dei termini di ricorso, in tempi brevi” (doc. AI 60).
Rispondendo alla Cassa __________ sul formulario “Procedura di comunicazione AD-AI-AM-LAINF-PP” trasmessogli in data 8 ottobre 2004, l’UAI ha osservato che “attualmente è stata fatta opposizione alla nostra decisione (allegata)” (doc. AI 62).
Il patrocinatore dell’assicurato in data 19 ottobre 2004 ha sollecitato nuovamente una presa di posizione da parte dell’UAI (doc. AI 63).
In data 20 ottobre 2004 l’UAI ha comunicato al patrocinatore dell’assicurato che il proprio servizio giuridico “sta valutando l’opposizione interposta dal vostro studio legale” (doc. AI 64).
In data 26 gennaio 2005 l’assicurato ha introdotto il presente ricorso per ritardata giustizia dinanzi a questa Corte.
Orbene, pur comprendendo il disappunto dell’assicurato, questo TCA, considerato il tempo trascorso dalla completazione dell’opposizione tramite invio, nel giugno 2004, di un certificato medico ad opera del medico curante, non ravvisa gli estremi per imputare all’amministrazione una ritardata giustizia ai sensi della succitata giurisprudenza.
Certo, pur comprendendo l’ingente (nota) mole di lavoro cui è confrontato l’UAI, sarebbe stato comunque auspicabile che l’amministrazione, dopo aver preso conoscenza del certificato medico 24 giugno 2004 del dr. __________ - facente stato di un peggioramento dello stato di salute e quindi giustificante un ulteriore approfondimento della fattispecie - oltre che sottoporre il caso al proprio servizio giuridico (doc. AI 64) avesse senza indugio richiesto una valutazione ad opera del SMR, ciò che in concreto - per quanto è dato di capire - é avvenuto solo a seguito dell’introduzione del gravame (doc. Vbis).
È comunque auspicabile che la decisione su opposizione venga in ogni caso emessa al più presto, l’incarto mancando ancora “unicamente” di una “descrizione di quanto successo nel periodo aprile 04 fino ad ora” (così si è espresso il medico responsabile SMR, doc. V bis).
In simili circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali suevocati (cfr. consid. 2.5) , questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si è resa colpevole di un ingiustificato ritardo nei confronti di RI 1.
2.7. Con il proprio gravame, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare.
Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria.
L’art. 61 lett. 1 LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, Art. 61 N. 86). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria - rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5a con riferimenti).
Nel caso di specie, a prescindere dal questione a sapere se il ricorrente si trovi effettivamente nel bisogno, la domanda d'assistenza giudiziaria deve essere respinta, il ricorso 26 gennaio 2005 risultando infatti già sin dall'inizio siccome privo di esito favorevole ai sensi della citata giurisprudenza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti