Raccomandata |
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Incarto n.
FS/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 14 luglio 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. Il 12 ottobre 2004, RI 1, classe __________, precedentemente attiva quale addetta pulizia verdura e ausiliaria di vendita presso la ditta __________, ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “depressione, angoscia, attacco di panico e dolori muscolari generalizzati” (doc. AI 3/1-7).
Disposti i necessari accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), l’Ufficio AI con decisione 18 maggio 2005 ha negato all’assicurata il diritto a una rendita essendo il grado d’invalidità inferiore al 40% (doc. AI 16/1-2).
1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata – che producendo ulteriore documentazione ha sostenuto che il suo stato psichico e fisico è incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa – l’Ufficio AI con decisione su opposizione 14 luglio 2005 ha confermato la precedente decisione e, in particolare, ha puntualizzato che:
" (…)
3. Nella fattispecie, l’opponente ha dissentito segnatamente dalle osservazioni e conclusioni medico-peritali addotte dal SAM, ponendo l’accento sull’influsso negativo esercitato dalla patologia psichiatrica a livello di capacità di lavoro, rilevando altresì la presenza di una fibromialgia.
La diatriba verte dunque sull’apprezzamento della capacità lavorativa medico-teorica e per questo fatto gli atti medici presentati in sede di opposizione sono stati sottoposti all’attenzione del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), il quale ne ha apprezzato i contenuti, rassegnando poi le proprie considerazioni con rapporto interno 13 giugno 2005.
In sintesi, il SMR ha evidenziato innanzitutto che le considerazioni a carattere psichiatrico, stilate il 25 maggio 2005 dalla Dr.ssa __________, erano già note all’epoca della perizia SAM eseguita nei giorni 11, 12 e 13 aprile 2005 e di conseguenza le stesse sono state evidentemente apprezzate oggettivamente al momento della redazione dell’approfondito rapporto peritale conclusivo.
Il SMR ha dunque globalmente considerato del tutto coerente la valutazione posta dai sanitari del SAM, sia a livello clinico, sia a livello delle possibili conseguenze sulla capacità lavorativa originate dalle patologie reumatologica, neurologica e psichiatrica.
A questo proposito, va sottolineato che le perizie mediche eseguite da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). Per quanto attiene invece al medico di famiglia, secondo generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, nel dubbio, egli attesta a favore del proprio paziente (Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, p. 230).
Nell’evenienza concreta, la perizia in questione non offre spunto alcuno di critica, risultando oggettiva, completa e dettagliata.
(…).” (doc. AI 28/3-4)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA, l’assicurata, in questa sede rappresentata da RA 1, contesta la valutazione peritale posta alla base della decisione amministrativa e osserva che:
" (…)
3. Secondo la D.ssa __________, pur essendo ella medico curante della paziente, ma già direttore medico per lungo tempo della clinica __________ di __________, la ricorrente è affetta da una sindrome depressiva grave (ICD-10 f32.2) che comporta una totale incapacità al guadagno. La valutazione sulla diagnosi è in contraddizione con gli esami effettuati dal Dr. __________ che ha esaminato la signora RI 1 nel quadro della perizia SAM. Tuttavia le valutazioni della D.ssa __________, sono sostanzialmente confermate anche dal Dr. __________, il quale l’11.05.2004 ha peritato la ricorrente per conto dell’assicurazione malattia. Egli a nostro parere aveva relazionato in modo convincente e la __________, in base alle sue indagini, ha continuato a riconoscere l’indennità giornaliera fino a quando è stata resa la decisione su opposizione dell’AI. Tutti gli elementi diagnostici rilevati dal Dr. __________ in occasione degli esami da lui effettuati nel 2004, sono sostanzialmente confermati anche nell’anno corrente stando alle valutazioni della D.ssa __________ e dunque si giustifica l’assegnazione di una rendita completa d’invalidità.
4. Nella denegata ipotesi che codesto tribunale non accoglie gli apprezzamenti prodotti dalla signora RI 1 e portati a sostegno del suo ricorso, si chiede di disporre un esame peritale di natura psichiatrica teso ad accertare l’invalidità rispettivamente l’incapacità al guadagno.
(…)” (doc. I)
1.4. Nella sua risposta 27 ottobre 2005 l’Ufficio AI chiesto la reiezione del ricorso producendo le annotazioni del Dr. __________ che ha rilevato:
" (…)
In sede di ricorso vengono riproposti rapporti specialistici psichiatrici della dr.ssa __________ e del dr. __________.
Tali rapporti erano già all’incarto AI, rispettivamente conosciuti dall’incarto dell’assicuratore Ig., compreso quello inoltrato in fase d’opposizione; è allegato anche un rapporto attuale a sostegno del ricorso.
Possiamo non chinarci sui rapporti psichiatrici fino al momento della perizia SAM, poiché citati e valutati in quella sede.
Per poter valutare la situazione attuale è necessario confrontare quanto descrive la dr.ssa __________ e quanto invece il dr. __________ per la perizia pluridisciplinare SAM.
Il dr. __________ raccoglie i dati anamnestici e considera quelli generali del perito principale: non sono dissimili da quelli della dr.ssa __________.
Per quanto riguarda la situazione attuale cito:
“l’ass. mantiene una vita piuttosto isolata e si occupa particolarmente della madre perché ammalata di M. di Parkinson. Si alza verso le 8 del mattino, dopo aver fatto la doccia si veste e inizia la giornata, aiutando a preparare la colazione per i figli. Durante la mattinata esce a fare la spesa insieme alla figlia. In seguito prepara il pranzo. Esegue lavori di pulizia e stiro con una discreta difficoltà. Il pomeriggio guarda i programmi televisivi, principalmente in portoghese. A suo dire, ultimamente legge di meno in quanto si sente svogliata e meno resistente.”
Commento che la descrizione della giornata, oltre a essere parte integrante di un rapporto di qualità, dà indizi importanti sulle risorse dei/delle peritandi/e. Nel rapporto della dr.ssa __________ è assente.
L’osservazione diretta (status) è descritta in modo dettagliato (si intende nel rapporto peritale) e mi permetto di non definire allo stesso modo quella del curante: l’immissione di dati senza alcuna modulazione (anedonia, abulia ecc.) non permettono certo di percepire l’intensità di un disturbo.
La discussione e la valutazione di CL da parte del perito, in base ai dati clinici appare come coerente e motivato. E’ ammesso l’episodio di depressione grave (vedi risposte singole). Le grosse differenze tra status del dr. __________, comunque più dettagliato di quello della curante, e del dr. __________ mostrano chiaramente come vi sia stata un’evoluzione.
Le osservazioni sull’eteroanamnesi riguardano unicamente la necessità del perito di assumere informazioni a complemento di quanto osservato; in ogni caso un colloquio con il/la curante non sono indispensabili.
La critica di non aver usato la scala di Hamilton (o di altri test) non regge perché la scala di Hamilton è un ausilio che si può usare, ma non può sostituire un anamnesi personale o l’osservazione da parte del medico. Per altri test, sappiamo quale ruolo possono (o non possono) avere nella descrizione di funzionalità.
In conclusione possiamo affermare che la perizia SAM nel suo complesso come pure il rapporto psichiatrico che ne è componente rispondono ai requisiti di qualità richiesti.” (doc. V/Bis)
1.5. Con le osservazioni 15 novembre 2005 il rappresentante dell’assicurata ha ribadito le proprie argomentazioni e la richiesta di una perizia giudiziaria sostenendo, in particolare, che:
" (…)
Tra il Dr. __________ e il perito SAM, emerge la differenza di valutazione sulla diagnosi che viene definita grave rispettivamente lieve. E’ vero che la perizia __________ è datata perché effettuata nel 2004, ma va rilevato che l’assicuratore malattia, sulla base dei suoi accertamenti ha continuato a versare l’indennità giornaliera e la situazione medica da maggio 2004 non è migliorata.
Il perito dimostra inoltre di conoscere bene il dossier della signora RI 1, esprime le sue valutazioni in coerenza con l’anamnesi ed i disturbi attuali, descrive molto bene la diagnosi ritenendo che vi sia un episodio depressivo grave e per quanto riguarda la prognosi, pur riconoscendo che il fattore scatenante la depressione consiste in un episodio reattivo, proponeva di rivalutare la paziente più avanti, ma comunque in un quadro medico che tendeva organicamente a cronicizzarsi.
Sia la diagnosi che la prognosi, attualmente sono sostanzialmente confermate dalla D.ssa __________ e quindi proprio perché confermano il quadro medico descritto dal Dr. __________, riteniamo che alle valutazioni del medico curante possa essere riconosciuto pieno valore probatorio.
(…)” (doc. IX)
1.6. Il 27 luglio 2006 il TCA ha scritto al SAM, all’attenzione della dr.ssa __________, una lettera del seguente tenore:
" (…)
Nella sua perizia pluridisciplinare 6 maggio 2005 (vs. ref. SAM 6618) ha attestato che:
"Lo stato di salute dell'A. va considerato ridotto a partire dal 29.10.2003, quando è stata licenziata con successivo sviluppo di una depressione reattiva che ha giustificato un'incapacità lavorativa totale successiva di sei – sette mesi circa. A partire dal 01.06.2004 in avanti l'A. va considerata abile al lavoro nella misura sopradescritta. Da allora lo stato di salute non ha mostrato modifiche importanti ed in futuro non ci si può attendere a cambiamenti di rilievo." (cfr. perizia SAM, pag. 14)
Visto che nella perizia psichiatrica fiduciaria 11 maggio 2004 (qui allegata in copia) il Dr. __________ ha certificato che:
"Attualmente e a causa del severo disturbo depressivo descritto sopra, la paziente presenta una totale incapacità lavorativa.
(...)
Vista la gravità del disturbo psichico, attualmente e per un periodo difficilmente determinabile la paziente è da considerare totalmente inabile a qualsiasi attività professionale confacente alle sue capacità. Questa inabilità potrebbe protrarsi per diversi mesi ancora e necessitare addirittura del ricorso all'applicazione di misure AI. La prognosi clinica potrebbe essere negativa e caratterizzata dalla cronicizzazione del disturbo su registri di gravità medio-severa; questo precluderebbe irrimediabilmente un eventuale ritorno al lavoro." (cfr. perizia dr. __________ (ndr. recte: __________), pagg. 3 e 4)
e ritenuto che nella sua rivalutazione 26 luglio 2004 (qui allegata in copia) la Dr.ssa __________ ha attestato che:
"La pz è ancora inabile al 100%. Fase di cronicizzazione del d. depressivo grave. Inabilità di lunga durata probabilmente permanente (vedi anche rapp. 11/5/04 dr. __________)."
voglia, per cortesia e entro il termine di 10 giorni, spiegarci precisamente per quali motivi ha concluso che dal 01.06.2004 l'assicurata va considerata abile al lavoro nella misura del 70% nell'attività finora svolta e abile nella misura del 75% in un'attività lavorativa leggera e adatta.
(…)” (doc. XI)
Con lettera 28 luglio 2006 la dr.ssa __________ ha risposto al TCA quanto segue:
" (…)
Lei cita la valutazione peritale del dr. __________ del 11.05.2004, in cui lo specialista descriveva un disturbo depressivo severo. Purtroppo tale valutazione specialistica manca di un elemento importante e cioè di uno stato clinico psichico dettagliato. A livello dello stato attuale lo specialista descrive un “contatto difficile e problematico con una paziente certo ben orientata e cosciente del senso del nostro incontro ma che presenta un’impressionante stato di tensione ansiosa e di labilità emozionale. Scoppia in lacrime non appena le chiedo di spiegarmi la sua situazione ed in pratica piange durante tutto il colloquio. Fisicamente sembra molto più anziana dei suoi 52 anni”. In seguito lo specialista dr. __________ riprende i dati anamnestici dell’A., viene così a mancare in sostanza un esame clinico psichiatrico oggettivo che possa essere confrontato con quello evidenziato presso il SAM.
Per il motivo sopra indicato, mancando di dati oggettivi, la valutazione del dr. __________ non ha potuto che essere considerata parzialmente. L’A. descrive durante l’esame peritale uno stato di salute invariato dall’ottobre 2003 in avanti, dal punto di vista psichico. Non siamo stati in possesso di elementi oggettivi che potessero aiutarci a determinare con chiarezza quando sia subentrato il miglioramento dello stato di salute, miglioramento negato pure dalla psichiatra curante.
Durante il soggiorno presso il SAM, l’A. ha mostrato, come ben descritto dal nostro consulente dr. __________, un tono dell’umore lievemente deflesso verso il polo negativo. Abbiamo evidenziato una diagnosi positiva per sindrome depressiva con tendenza alla cronicità accompagnata da una sintomatologia algica nel senso di un disturbo somatoforme da dolore persistente. Oggettivamente si è consatatata una discreta deflessione del tono dell’umore con una tendenza dell’ideazione a focalizzarsi su argomenti negativi, pessimistici e ridondandi sul fallimento lavorativo. Per il resto l’esame clinico non ha dimostrato particolarità di rilievo.
La problematica lavorativa ha sicuramente in parte provocato una rottura intrapsichica, in quanto l’A. avrebbe compensato nel lavoro una serie di carenze emotive presenti già fin dall’infanzia.
Il quadro clinico è risultato comunque di lieve gravità durante la nostra valutazione, non solo a giudicare dallo stesso, ma anche da quanto ha riferito l’A. stessa, descrivendo la sua giornata come segue: “al mattino esce con la figlia a fare la spesa, prepara il pranzo, fa i lavori di pulizia e stira con una discreta difficoltà. Nel pomeriggio guarda i programmi televisivi ecc.. Legge di meno in quanto si sente svogliata e meno resistente. Tutta la sua vita sociale girava attorno al posto di lavoro che in seguito al licenziamento “tutto è crollato”” (vedasi valutazione peritale del dr. __________).
Quindi dal punto di vista oggettivo possimo ritenere che il licenziamento ha scatenato una reazione depressiva acuta importante che ha necessitato di un ricovero ad __________. Riteniamo che una situazione acuta ben seguita dal punto di vista terapeutico, come nel caso in questione, possa perdurare al massimo 6 mesi.
In seguito, come pure attestato dall’A. stessa, che segnala di non aver beneficiato di miglioramento alcuno dai trattamenti intrapresi, lo stato di salute non ha mostrato modifiche importanti. E’ inoltre presente una tendenza regressiva ed un incitamento dei pensieri sul licenziamento da parte dell’A., ciò che le impedisce in effetti di mettere a frutto le sue capacità residue.
Lo stato di salute come evidenziato presso il SAM, a detta proprio dell’A., era presente già fin dal 2003 e cioè da quando è stata licenziata. Pertanto non avevamo elementi oggettivi chiari se non il concetto di per sé valido che un evento acuto non perdura oltre 6 mesi perché poi deve essere considerato cronico. Questo stato cronico è invariato fin dall’ottobre 2003 da quanto asserito dall’A. stessa, ciò che ha portato alla valutazione da noi espressa nella perizia del 06.05.2005.
L’incapacità del 30% da noi espressa nell’attività finora svolta è determinata non solo dalla problematica psichiatrica ma pure da quella reumatologica. In un’attività lavorativa leggera e adatta la capacità lavorativa dell’A. è influenzata unicamente dalla patologia psichiatrica.
(…)” (doc. XII)
L’esito dell’accertamento effettuato dal TCA è stato notificato alle parti che hanno preso posizione in merito (cfr. doc. XIII, XVI e XVII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.
Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004, dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità (art. 1°-26bis e 28-70) sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.
L’introduzione della LPGA non ha tuttavia portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss). Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Va infine rammentato che, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozial-versicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
2.5. Nell’evenienza concreta, la ricorrente è stata peritata dal SAM. Dal referto 6 maggio 2005 (doc. AI 15) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro di accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome depressiva lieve (ICD10-F33.0).
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10-F45.4).
Fibromialgia.
Periartropia omeroscapolare tendinopatica con iniziale artrosi acromioclavicolare a ds..
Cacaneodinia e fascite plantare bilaterale a ds. più che a sin. con metatarsalagia su piede piano – traverso bilaterale.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Talassemia minore.
Stato da colecistectomia e ovariectomia per cisti ovarica.
Varicosi arti inferiori.
Possibili esiti di IMA inferolaterale all’ECG (utile approfondimento diagnostico).
Piccola ernia iatale da scivolamento.
Ipoacusia bilaterale.
Moderata splenomegalia.
Cisti renali a sin.." (doc. 15, pag. 9-10)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, compresi quindi i referti degli specialisti sopra menzionati, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM hanno poi concluso come segue:
“7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL’ATTUALE CAPACITA’ LAVORATIVA
L’A va considerata abile al lavoro nella misura del 70% nell’attività finora svolta e abile nella misura del 75% in un’attività lavorativa leggera e adatta.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’ LAVORATIVA
La patologia psichiatrica è caratterizzata da una lieve sindrome depressiva e da una sindrome da dolore somatoforme che concorrono a ridurre complessivamente l’incapacità lavorativa dell’assicurata nella misura del 25%.
Dal punto di vista reumatologico l’A. presenta in primo piano una fibromialgia da dolore somatoforme associata a periartropatia omeroscapolare tendonopatica con iniziale acromioclavicolare a ds. calcaneodina e fascite plantare bilaterale a ds. più che a sin. con metatarsalgie sul piede – piano traverso bilaterale. Dal punto di vista reumatologico, in primo piano, si situa la fibromialgia con dolori diffusi a livello dell’apparato locomotorio e con un’evoluzione tendente alla generalizzazione, nonché alla cronicizzazione e resistente alle terapie instaurate fino ad oggi.
La patologia reumatologica giustifica un’incapacità lavorativa massima del 20% nell’attività finora svolta di venditrice in un negozio di frutta e verdura. In un’attività lavorativa leggera e adatta e nell’attività di casalinga, dal punto di vista reumatologico, l’A. presenta una totale capacità lavorativa.
La problematica neurologica non giustifica un’incapacità lavorativa, non avendo potuto evidenziare il nostro consulente alcun danno a tale livello.
Complessivamente, dunque, l’A. va ritenuta inabile al lavoro nella misura del 30% nell’attività finora svolta di venditrice di frutta e verdura e in altre attività di pari impegno fisico e attività lavorative pesanti, in un’attività lavorativa leggera e adatta l’A. è abile al lavoro nella misura del 75%.
La patologia reumatologica caratterizzata dalla fibromialgia e quella psichiatrica caratterizzata da una lieve depressione, associata a una sindrome da dolore somatoforme non possono essere sommate, in quanto entrambe prendono in considerazione il sintomo da dolore cronico che è comunque in primo piano nei disturbi di quest’A..
Lo sato di salute dell’A. va considerato ridotto a partire dal 29.10.2003, quando è stata licenziata con successivo sviluppo di una depressione reattiva che ha giustificato un’incapacità lavorativa totale successiva di sei – sette mesi circa. A partire dal 01.06.2004 in avanti l’A. va considerata abile al lavoro nella misura sopradescritta. Da allora lo stato di salute non ha mostrato modifiche importanti ed in futuro non ci si può attendere a cambiamenti di rilievo.
9. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’ D’INTEGRAZIONE
Non riteniamo utili provvedimenti d’ordine professionale in considerazione del quadro psicopatologico dell’A. con passività di comportamento.
10. OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.” (doc. AI 15, pag. 13-14)
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Va poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e segg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss). Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
In particolare per quanto riguarda la fibromialgia in una STFA del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05) l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8° febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
2.7. Nell’evenienza concreta, per le ragioni che seguono, questo TCA non può condividere le conclusioni cui sono pervenuti i periti del SAM – i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, mediante l’ausilio di tre consultazioni specialistiche – limitatamente alla valutazione retrospettiva circa la capacità lavorativa dell’assicurata.
I periti, appurato che “(…) lo stato di salute dell’A. va considerato ridotto a partire dal 29.10.2003, quando è stata licenziata con successivo sviluppo di una depressione reattiva che ha giustificato un’incapacità lavorativa totale successiva di sei – sette mesi circa (…)”, hanno poi concluso che a partire dal 01.06.2004 in avanti l’assicurata “(…) va ritenuta inabile al lavoro nella misura del 30% nell’attività finora svolta di venditrice di frutta e verdura e in altre attività lavorative di pari impegno fisico e attività lavorative pesanti, in un’attività leggera e adatta l’A. è abile al lavoro nella misura del 75% (…)” (doc. AI 15-14).
Il dr. __________ (interpellato dalla __________), FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia psichiatrica fiduciaria 11 maggio 2004 aveva attestato che:
" (…)
● Stato attuale
Dalla dimissione dalla Clinica __________ del 23.11.2003 a tutt’oggi, e malgrado il consistente trattamento psicofarmacologico ansiolitico-antidepressivo (FLUCTINE 2 x 2 mg; SAROTEN 50 mg; NOZIZAN 25 mg: TRANXILIUM 20 mg), l’evoluzione clinica del disturbo è estremamente inquietante e caratterizzata dalla persistenza di una severa sintomatologia depressiva, profondamente radicata e che infiltra l’intera organizzazione della personalità.
La prognosi clinica è riservata e non è da escludere una cronicizzazione del disturbo su registri di gravità medio-severa.
● Decorso, esame clinico
Decorso.
Vedi sopra. La paziente presenta un severo disturbo dell’umore, chiaramente provocato dalla brutale misura di licenziamento dell’ottobre 2003, ma drammaticamente aggravato dalla presenza di numerose problematiche bio-psico-sociali preesistenti (malattie diverse, conflitto di coppia, ecc.). Si presenta come una persona distrutta, incapace di reagire poiché senza più alcuna risorsa né speranza, senza prospettive ed incapace di proiettarsi nel futuro. Descrive un quotidiano difficile dove fatica ad assicurare senso, coerenza e continuità alla maggior parte delle mansioni ed attività della giornata. Tende inoltre a vivere isolata a domicilio e si sente a disagio in pubblico.
Stato attuale.
Contatto difficile e problematico con una paziente certo ben orientata e cosciente del senso del nostro incontro ma che presenta un impressionante stato di tensione ansiosa e di labilità emozionale. Scoppia in lacrime non appena le chiedo di spiegarmi la sua situazione ed in pratica piange durante tutto il colloquio. Fisicamente sembra molto più anziana dei suoi 52 anni.
Presenza di una massiccia sintomatologia depressivo-ansiosa con anedonia, astenia, abulia, massiccia perdita della stima di sé, assenza di piacere-iniziativa-motivazione, sentimenti di inutilità-irrimediabilità-ingiustizia, pessimismo con totale incapacità di proiettarsi nel futuro altrimenti che in modo disastroso. Descrive inoltre disturbi del sonno (frequenti risvegli), angosce mattutine, stati d’ansia continui o parossistici durante la giornata, vulnerabilità a stress ed imprevisti con tendenza alla procrastinazione e all’evitamento, difficoltà ad uscire di casa poiché angosciata quando si trova in luoghi aperti o affollati, peggioramento generale dei dolori cronici abituali e difficoltà alimentari (alterna digiuni a iperfagia).
Nei fatti si descrive e si vede come una donna finita, disperata e totalmente abbandonata al destino.
Non suicidaria, assenza di sintomatologia psicotica e di elementi evocanti un disturbo di personalità preesistente.
(…)” (doc. AI 8, pag. 3)
Lo stesso specialista, dopo aver certificato che “(…) attualmente e a causa del severo disturbo depressivo descritto sopra, la paziente presenta una totale incapacità lavorativa (…)” (doc. AI 8, pag. 3), circa la possibilità per l’assicurata di svolgere un’attività confacente al suo stato di salute, ha rilevato che:
" (…)
Vista la gravità del disturbo psichico, attualmente e per un periodo difficilmente determinabile la paziente è da considerare totalmente inabile a qualsiasi attività professionale confacente alle sue capacità. Questa inabilità potrebbe protrarsi per diversi mesi ancora e necessitare addirittura del ricorso all’applicazione di misure AI. La prognosi clinica potrebbe essere negativa e caratterizzata dalla cronicizzazione del disturbo su registri di gravità medio-severa; questo precluderebbe irrimediabilmente un eventuale ritorno al lavoro.
Sul piano psichiatrico psicoterapeutico il trattamento è conforme alle regole dell’arte anche se non sembra favorire un’evoluzione più soddisfacente. Questo si spiega per il fatto che il disturbo invade tutta l’organizzazione di personalità rinforzando così resistenza agli approcci curativi psicoterapeutici e farmacologici.
● Osservazioni
Da un punto di vista medico-fiduciario propongo una rivalutazione del caso entro fine luglio 2004 via la richiesta di un rapporto medico dettagliato alla Dr.essa __________.
(…)” (doc. AI 8, pag. 4)
Interpellata dalla __________ il 26 luglio 2004, con certificato 18 agosto 2004 la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, sua curante, ha attestato che “(…) la pz. é ancora inabile al 100%. Fase di cronicizzazione del d. depressivo grave. Inabilità di lunga durata. Probabilmente permanente (vedi anche rapp. 11/5/04 dr. __________) (…)” e negato la possibilità di svolgere un lavoro più leggero osservando che “(…) probabilmente il caso finirà per essere segnalato all’AI (…)” (doc. AI incarto Cassa Malati).
Nel rapporto medico 17 dicembre 2004, posta la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa “episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici resistente al trattamento farmacologico (ICD-10 F32.2)”, la curante ha attestato uno stato di salute stazionario e un’inabilità lavorativa tutt’ora in corso quale commessa/venditrice del 100% dal 29.10.2003 concludendo che “(…) l’inabilità lavorativa completa è da considerarsi duratura e permanente vista la resistenza del quadro depressivo. La paziente entra in linea di conto per una rendita AI (…)” (doc. AI 10/1 e 10/5).
Viste le risultanze appena riprodotte e conformemente alla giurisprudenza federale in merito alla valutazione probatoria di atti medici (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale non può condividere la conclusione dei periti del SAM secondo i quali l’assicurata già dal 1° giugno 2004 è inabile nella misura del 30% nella sua precedente professione e in attività pesanti e abile al 75% in un’attività leggera e adatta.
Va qui evidenziato che nel caso di una valutazione retrospettiva della capacità lavorativa di un assicurato, in assenza di più attendibili elementi, va data particolare importanza alle certificazioni rese dal medico curante (su questo punto vedi Boltshauser, “Invaliditätsbemessung bis zur feststehenden Dauerinvalidität” in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, Band 45, St. Gallen 1999).
Infatti, considerato l’esame clinico oggettivo effettuato dal dr. __________ nella perizia psichiatrica fiduciaria 11 maggio 2004 secondo cui l’assicurata “(…) si presenta come come una persona distrutta, incapace di reagire poiché senza più alcuna risorsa né speranza, senza prospettive ed incapace di proiettarsi nel futuro. Descrive un quotidiano difficile dove fatica ad assicurare senso, coerenza e continuità alla maggior parte delle mansioni ed attività della giornata. Tende inoltre a vivere isolata a domicilio e si sente a disagio in pubblico (…)” – al riguardo va qui evidenziato che il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 26 ottobre 2005 ha osservato che: “(…) le grosse differenze tra status del dr. __________, comunque più dettagliato di quello della curante, e del dr. __________ mostrano chiaramente come vi sia stata un’evo-luzione (…).” (cfr. doc. V/Bis) – e viste le conclusioni dello stesso specialista, circa la capacità lavorativa, a cui giudizio “(…) vista la gravità del disturbo psichico, attualmente e per un periodo difficilmente determinabile la paziente è da considerare totalmente inabile a qualsiasi attività professionale confacente alle sue capacità. Questa inabilità potrebbe protrarsi per diversi mesi ancora e necessitare addirittura del ricorso all’applicazione di misure AI (…)” (doc. AI 35/16-19), a mente di questo Tribunale, non è possibile concludere per una qualsivoglia abilità lavorativa dell’assicurata già a far tempo dal 1° giugno 2004 solo asserendo che “(…) riteniamo che una situazione acuta ben seguita dal punto di vista terapeutico, come nel caso in questione, possa perdurare al massimo 6 mesi (…)” (doc. XII).
Questo a maggiore ragione se si pone mente al fatto che facendo partire un’abilità lavorativa dal 1° giugno 2004 gli stessi periti hanno riconosciuto un’inabilità totale dell’assi-curata per un periodo superiore ai 6 mesi e meglio dal 29 ottobre 2003 al 31 maggio 2004.
Per quanto riguarda invece la capacità lavorativa dell’assi-curata a far tempo dalla valutazione peritale, il TCA non può, come da lei preteso, considerare l’inabilità lavorativa dell’assicurata duratura e permanente ritenuto che non sussistono dei motivi validi per scostarsi dalla valutazione specialistica del SAM a questo proposito.
Al riguardo, infatti, non può essere ritenuto siccome concludente quanto attestato in data 25 maggio 2005, nel “Rapporto medico per l’opposizione alla decisione 18.5.2005 di rifiuto di una rendita d’invalidità”, dalla dr.ssa __________, a mente della quale “(…) il quadro clinico attuale non è un quadro clinico di una depressione lieve. Ritengo che la depressione presentata dalla paziente sia una depressione grave senza sintomi psicotici e che la stessa determini una incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico del 100% tutt’ora presente (…)” (doc. AI 20/4-5). Tale parere è sconfessato dalla perizia 6 maggio 2005 del SAM, in cui i periti, vagliate accuratamente le diverse patologie (psichiatrica, reumatologica neurologica e internistica), da un punto di vista psichiatrico hanno concluso che “(…) non vi sono quindi presupposti per considerare il quadro psicopatologico di entità maggiore. Il dr. __________ ritiene quindi che la presenza di una sindrome depressiva di lieve gravità, abbia un’incidenza sulla capacità lavorativa nella misura del 25%. Il decorso clinico è stato caratterizzato da un episodio depressivo maggiore, che ha giustificato il ricovero alla Clinica di __________, seguito poi da un decorso clinico, caratterizzato da un progressivo miglioramento. Al momento attuale il quadro clinico è di lieve entità e la prognosi stazionaria a lungo termine. Il dr. __________ ritiene che provvedimenti d’ordine professionale non siano indicati, in considerazione della passività del comportamento dato dal quadro clinico psicopatologico. E’ indicato che l’A. prosegua il trattamento attualmente in corso. L’incapacità lavorativa del 25% vale per qualsiasi attività lavorativa e anche come casalinga (…)” (doc. AI 15/11-12).
Da un punto di vista reumatologico i periti hanno concluso che l’assicurata presenta “(…) un’incapacità lavorativa massima del 20% per l’attività professionale svolta di ausiliaria di pulizia, nonché di venditrice di frutta e verdura. Il problema principale risulta quello di dover alzare pesi sopra l’orrizzontale o di dover lavorare con il braccio ds. in attività monotone, com’era necessario durante il lavoro quando doveva attivare la bilancia per la pesa della frutta e della verdura. Per quanto riguarda invece un’attività lavorativa professionale che tenga conto di questi aspetti, in particolare che permetta all’A. di evitare lavori monotoni con le braccia e di alzare pesi sopra l’orrizzontale, la capacità lavorativa è completa (…)” (doc. AI 15-12).
Infine, i periti hanno attestato che dal punto di vista neurologico non si riscontra una patologia tale da giustificare un’incapacità lavorativa e hanno concluso che “(…) l’A. va considerata abile al lavoro al 100% in qualsiasi attività lavorativa adeguata al grado di formazione (…)” (doc. AI 15-13).
La valutazione pluridisciplinare del SAM non può nemmeno essere messa in dubbio per il fatto che la dr.ssa __________, nello stesso rapporto medico 25 maggio 2005, rileva che “(…) la paziente inoltre da ieri presenta un notevole peggioramento del quadro ansioso con aumento del senso di angoscia, di irritabilità, di tensione e di ansia anticipatoria. Il rischio di un acting-out in questo momento in cui la paziente si sente incompresa nei suoi disturbi e ingiustamente trattata è elevato. Negli ultimi mesi dopo la partenza del marito per il __________ la paziente in seguito al peggioramento dello stato depressivo, ha ridotto notevolmente il suo impegno anche a livello famigliare. Se il perito avesse attinto informazioni da parte dei suoi famigliari, figli in particolare, avrebbe potuto verificare ciò (…)” (doc. AI 20/4-5).
Quanto descritto dalla curante, oltretutto a poca distanza dalla valutazione espressa dal SAM, non basta infatti per oggettivare sufficientemente un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata.
Del resto, dal reperto 29 dicembre 2004 rilasciato dalla __________, una TAC cerebrale del 28.12.04 risulta nella norma (doc. AI 20-7) e il dr. __________, FMH medicina generale, nel suo certificato medico 31 maggio 2005, dopo aver dichiarato di seguire l’assicurata dal 1994 per “ipotireosi trattata (Eltroxin 0,05 mg), gastrite cronica da riflusso gastroesofageo, ernia jatale, splenomegalia (per queste diagnosi è stata vista dagli specialisti Dr. __________ e Dr. __________), precordialgie di origine non chiara (probabilmente legate allo stato ansio depressivo), ipertensione arteriosa, cefalee, emicranie croniche, sindrome cervicale su turbe statico-degenerative” – diagnosi queste considerate sostanzialmente anche dai periti del SAM nella loro perizia –, si è limitato a concludere che “(…) di fronte a questo quadro clinico, non posso che confermare che la sua capacità lavorativa risulta compromessa (…)” (doc. AI 20-6).
In simili circostanze, visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve annullare la decisione impugnata e riformarla nel senso che all’assicurata è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dell’AI a contare dal 29 ottobre 2004 (dopo un anno ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) fino al 13 luglio 2005 (dopo tre mesi ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OADI, ritenuto il miglioramento dello stato valetudinario appurato dai periti del SAM durante i giorni 11, 12 e 13 aprile 2005 in cui l’assicurata è stata a loro disposizione presso i loro servizi).
Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per il calcolo della rendita dell’assicurata.
2.8. Con il ricorso il rappresentante dell’assicurata ha chiesto che “(…) nella denegata ipotesi che codesto tribunale non accoglie gli apprezzamenti medici prodotti dalla signora RI 1 e portati a sostegno del suo ricorso, si chiede di disporre in proprio un esame peritale di natura psichiatrica teso ad accertare l’invalidità rispettivamente l’incapacità al guadagno (…)”.
Questo Tribunale ritiene la refertazione medica agli atti sufficiente per valutare l’incapacità al guadagno dell’assicurata sino all’emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l’esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1 consid. 2; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che all’assicurata è riconosciuto il diritto ad una rendita intera dell’AI dal 29 ottobre 2004 al 13 luglio 2005.
§§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per il calcolo della rendita dell’assicurata.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 500.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti