Raccomandata |
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Incarto n.
rg/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 22 dicembre 2004 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto in fatto
che - RI 1, nato il __________, nel maggio 2004 ha presentato, per il tramite del padre, una richiesta di prestazioni AI per assicurati che non hanno ancora compiuto i 20 anni, in quanto affetto da iperattività;
- raccolta la documentazione medica del caso, per decisione 27 agosto 2004 l’Ufficio AI ha respinto detta richiesta poiché, seppur data la diagnosi di sindrome psicoorganica, ha ritenuto non essere adempiute le premesse per il riconoscimento della stessa quale infermità congenita 404 OIC non essendo nella specie cumulativamente riscontrabili disturbi del comportamento, delle pulsioni, della percezione, della concentrazione e delle facoltà di prestare attenzione;
- con tempestiva opposizione, interposta in un primo tempo per il tramite del pediatra curante ed in seguito confermata ed integrata dal padre dell’assicurato, è stato fatto valere:
" In risposta alla sua lettera del 16 corrente faccio opposizione alla vostra decisione comunicatami il 27 agosto 2004 e ciò per le ragioni seguenti:
Dopo la diagnosi di probabilità fatta sia dalla Dottoressa __________ sia dal Dottor __________ i sintomi e segni hanno portato alla certezza che mio figlio RI 1 sia affetto da iperattività e disturbi dell'attenzione (attention deficit hyperactivity disorder). Inoltre alle difficoltà di autonomia si è sviluppato un comportamento sempre più inibito corrispondente quindi a delle pulsioni distorte.
Per confermare la valutazione della Dr.ssa __________ sui disturbi percettivi, si potrebbero eseguire altri tests psicologici presso l'ambulatorio di crescita e sviluppo (Dr. __________) e/o presso uno specialista di psicologia quale l'Istituto __________. Anzi la Dottoressa ci ha consigliati di far eseguire tali tests anche per valutare l'eventuale terapia psicologica da sottoporre a RI 1 e noi come genitori siamo interamente d'accordo.
RI 1 sta prendendo il Ritalin da quando gli è stata diagnosticata l'iperattività e ciò gli è benefico. Come voi sicuramente saprete se mio figlio non fosse iperattivo il Ritalin avrebbe un effetto contrario.
In conclusione dalla diagnosi di probabilità (inizio anno 2004) si è giunti alla certezza che mio figlio RI 1 è un iperattivo con disturbi dell'attenzione ed ha bisogno di un trattamento, perciò conto su una vostra decisione favorevole." (Doc. AI 13)
- sottoposto l’atto dell’opponente al SMR, per decisione su opposizione 22 dicembre 2004 l’Ufficio AI, esposte le norme di legge e la giurisprudenza applicabile, ha confermato il precedente provvedimento rilevando in particolare come la nuova documentazione medica prodotta con l’opposizione non permette di ritenere realizzati i requisiti menzionati nella precedente decisione e necessari per il riconoscimento di un’infermità 404 OIC;
- con il presente ricorso l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 2, per i motivi di cui si dirà nel prosieguo postula in via principale il riconoscimento di un’infermità 404 OIC, in via subordinata la retrocessione degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici;
- con la risposta di causa l’amministrazione postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
- pendente lite l’insorgente ha chiesto l’assunzione di diversi mezzi probatori;
considerando in diritto
che
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N. [I 707/00], del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00], del 4 febbraio 2002 nella causa B. [H 212/00], del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00], del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg., del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99], del 26 ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98]);
- gli assicurati
minorenni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità
congenite (art. 13 cpv. 1 LAI). Sono considerate infermità congenite le
malattie presenti a nascita avvenuta (art. 3 cpv. 2 LPGA; art. 1 OIC).
Il diritto a tali provvedimenti esiste indipendentemente dalla possibilità
d’integrazione nell’attività produttiva (art. 8 cpv. 2 LAI).
Il Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità
congenite per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di
escludere le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv.
2 LAI). Facendo uso della delega di competenze di cui sopra, l'Esecutivo
federale ha emanato l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).
Questa autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di
optare per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità,
per dei criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche
degli aspetti di ordine pratico (RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI
1999 p. 173 consid. 2b con riferimenti);
- giusta l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite giusta l'articolo 13 LAI. Sono reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC);
- per quanto qui interessa, secondo la cifra 404 OIC sono considerate infermità congenite le
" Turbe cerebrali congenite con conseguenza preponderante di sintomi psichici e conoscitivi nei soggetti d'intelligenza normale, per quanto esse siano state diagnosticate e curate come tali prima del compimento del nono anno di età (sindrome psico-organica, sindrome psichica dovuta a una lesione diffusa o localizzata del cervello e sindrome psico-organica congenita infantile); l'oligofrenia congenita è classificata esclusivamente al N. 403."
Giusta la cifra marginale 404.5 della Circolare UFAS sui provvedimenti sanitari d'integrazione dell'AI (CPSI)
" Le condizioni del N. 404 OIC possono essere considerate soddisfatte se, prima del compimento dei 9 anni, si riscontrano almeno i seguenti disturbi:
- del comportamento nel senso di un danno patologico dell'affettività o della comunicativa
- delle pulsioni
- della percezione (disturbi percettivi e cognitivi)
- della concentrazione
- della facoltà di prestare attenzione.
Questi sintomi devono essere provati cumulativamente; non devono necessariamente esistere simultaneamente, ma possono, secondo le circostanze, sorgere uno dopo l'altro.
Se, al momento in cui il bambino raggiunge i 9 anni, solo alcuni di questi sintomi sono attestati dal punto di vista medico, le condizioni del N. 404 OIC non sono soddisfatte (….)"
- con sentenza 13 giugno 1996 in re C.O. pubblicata in DTF 122 V 113 e in Pratique VSI 1997 pag. 126 e segg., il TFA ha confermato sia la legalità della cifra marginale 404 dell'allegato OIC che della cifra. 404.5 CPSI;
- con il gravame l’assicurato evidenzia in sostanza come nella fattispecie l’Ufficio AI abbia emanato la querelata decisione senza considerare la più recente valutazione della dr.ssa __________, pediatra curante, resa in sede d’opposizione, laddove essa, confermata la sussistenza del disturbo delle pulsioni, pone in rilievo la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti specialistici volti a confermare l’esistenza di disturbi della percezione;
- dal fascicolo emerge che, interpellata dall’Ufficio AI a seguito della richiesta di prestazioni del maggio 2004, la dr.ssa __________, primario di pediatria all’Ospedale __________ di __________, indicando al capitolo “diagnosi” dell’apposito formulario un “disturbo cerebrale congenitale con deficit dell’attenzione (ADHD)” stabilito per la prima volta il 17 gennaio 2004 ed evidenziata l’esistenza di una infermità congenita 404 OIC, nel capitolo “costatazioni” aveva tuttavia precisato che trattasi di “sospetto di iperattività (Attentino Deficit Hyperactivity Disorder)” (doc. AI 4); con successivo rapporto 28 giugno 2004, relativamente alla manifestazione dei disturbi necessari per riconoscimento di suddetta infermità, la pediatra ha evidenziato l’assenza di quelli concernenti le pulsioni e la percezione (doc. AI 7); la mancanza di detti disturbi, come in seguito rilevato nella annotazioni 11 agosto 2004 del dr. __________ del SMR (doc. AI 8), è pure risultata dal rapporto 17 gennaio 2004 (allegato al rapporto 28 giugno 2004 della dr.ssa __________) del pediatra dr. __________, interpellato dalla pediatra curante (sub. doc. AI 7);
- sulla base della succitata refertazione l’Ufficio AI, dopo aver richiesto il parere del dr. __________, medico responsabile SMR, che ha evidenziato come
" La diagnosi di POS, per essere ammessa quale infermità congenita, deve essere posta secondo i criteri LAI/OIC.
Nel caso presente la diagnosi di iperattività non viene messa in dubbio, ma gli elementi che la caratterizzano, quale infermità congenita sec. OIC, mancano.
La dr.ssa __________ afferma che deve ancora essere fatta una valutazione per valutare se presenti certi elementi.
In tal caso, fintanto che la diagnosi non è accertata (compito del/la curante) non si può ammettere l'OIC cifra 404." (Doc. AI 15)
ha quindi respinto la domanda di prestazioni “non essendo presenti tutti i disturbi” richiesti per il riconoscimento dell’infermità 404 OIC;
- in sede d’opposizione, con rapporto 10 settembre 2004 la dr.ssa __________ aveva rilevato:
" L'ulteriore osservazione del bambino nel corso dei mesi dopo la diagnosi di probabilità, ha portato quest'ultima alla certezza in quanto i sintomi e segni ne sono sempre più evidenti.
Ritengo necessario correggere la mia affermazione circa le pulsioni del bambino che ho descritto come non perturbate, cosa non più esatta in quanto dalle difficoltà di autonomia si è sviluppato un comportamento sempre più inibito corrispondente quindi a delle pulsioni distorte (inibizione della pulsionalità aggressiva).
La valutazione di disturbi percettivi e altri tests atti a confermare quanto da me affermato dovrebbero venire effettuati nell'ambito di un ulteriore valutazione specialistica con altri test psicologici o presso l'ambulatorio di crescita e sviluppo (dr. __________) e/o presso uno specialista di psicologia (quale Istituto __________)." (Doc. AI 10)
- orbene, alla luce di quest’ultima valutazione resa successivamente alla decisione 27 agosto 2004, chiarita dal pediatra curante l’esistenza del disturbo delle pulsioni, l’Ufficio AI, in ottemperanza al principio inquisitorio (art. 43 LPGA; DTF 117 V 263) avrebbe dovuto procedere ad ulteriori accertamenti volti a confermare o meno l’esistenza di disturbi della percezione, ulteriori indagini specialistiche appalesandosi in concreto giustificate e necessarie alla definizione del caso al fine di giungere ad un affidabile e convincente giudizio circa l’eventuale riconoscimento della patologia in esame quale infermità 404 OIC;
- in accoglimento del gravame, annullata la decisione amministrativa, gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI perché proceda ad un complemento istruttorio volto a verificare l’esistenza o meno del disturbo della percezione e renda in seguito un nuovo giudizio;
- stante quanto sopra non appare necessario dar seguito, da parte dello scrivente TCA, all’assunzione dei mezzi probatori chiesti dall’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- L’ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti