Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.160

 

cr/sc

Lugano

19 settembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 18 luglio 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel __________, di professione parrucchiere in proprio, a seguito dei problemi di salute sorti nell’ottobre del 2000 e tali da renderlo, secondo il suo medico curante, parzialmente inabile al lavoro quale parrucchiere, nel novembre 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 2).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 24 gennaio 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, avendo determinato, in applicazione del metodo straordinario, un grado d’invalidità del 36% (doc. AI 29).

 

                               1.2.   Con decisione su opposizione 18 luglio 2005 l’amministra-zione, confermando il proprio operato, ha respinto l’opposizio-ne dell’assicurato. L’Ufficio AI ha in particolare rilevato che i disturbi di salute (formicolio alle gambe) lamentati negli ultimi mesi dall’assicurato, di entità molto discreta e intermittente, non hanno al momento influsso sulla capacità lavorativa, per cui deve essere confermata la limitazione del 50% nell’attività di parrucchiere e la completa abilità lavorativa in attività adeguate. L’amministrazione ha quindi concluso che, posto un cambiamento occupazionale più adeguato allo stato di salute, il reddito annuo che potrebbe conseguire l’assicurato lavorando a tempo pieno è tale da escludere un pregiudizio economico (doc. AI 42).

 

                               1.3.   Mediante il presente tempestivo ricorso l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato il riconoscimento di almeno un quarto di rendita d’invalidità. Egli ha in particolare rilevato quanto segue:

 

"  (...)

In concreto, dall'incarto AI, si è in particolare potuto osservare:

 

-    la settimana lavorativa dell'assicurato è di 43 ore e mezzo, visti gli orari di apertura;

 

-    In data 13 dicembre 2004 è stata effettuata una visita esterna da parte dell'Ufficio AI, nell'ambito della quale l'ispettore incaricato ha definito la quota parte di mansioni svolte dall'assicurato per l'esercizio del suo lavoro, quantificando nel 10% la quota parte di lavoro amministrativo e organizzativo. All'assicurato non è stato richiesto di esprimersi su questo punto.

 

Va allora osservato quanto segue:

 

-    come dichiarato dall'assicurato egli lavora di regola al pomeriggio (13.30-18.30, eccetto il sabato con chiusura alle 17.00), dunque per 5 ore al giorno dal martedì al venerdì, e 5-5.5 ore al sabato, dunque per complessive 25 ore arrotondate, sulle complessive 43,5 di apertura del negozio. Ne risulta una percentuale del 57.47%, con conseguente impedimento del 42,53%;

-    pure va detto che trattasi di indicazioni medie, suscettibili di modifica, per cui ragionevolmente da correggere a favore dell'assicurato, come ai principi generalmente riconosciuti delle assicurazioni sociali;

-    l'ispettore AI ha valutato una percentuale del 10% quale quota-parte di incombenze amministrative ed organizzative del lavoro, il che si tradurrebbe in quasi 4,5 ore al giorno, tempo che si ritiene assolutamente spropositato in quanto:

     a)   il negozio non ha una cassa registratrice, per cui non vi sono operazioni di chiusura di cassa di sorta, il signor RI 1 si limita a chiudere a chiave il negozio e a prendere con sè l'incasso:

     b)   per gli appuntamenti con i clienti necessita brevissimo tempo, gli stessi vengono presi per lo più dalla dipendente. Rispettivamente, come in molti saloni da parrucchiere da uomo, parte della clientela non fissa appuntamento, ma si presenta direttamente;

     c)   per l'ordinazione di materiale il signor RI 1 fa capo in sostanza sempre ai medesimi prodotti, ogni 3 mesi di regola verifica le sue necessità ed effettua se necessario le necessarie ordinazioni.

Questo per dire che la percentuale di mansioni amministrative o organizzative deve essere ridotta ad un valore insignificante, pari allo 0%, senza influenza sul raffronto delle mansioni. È infatti evidente che queste mansioni lo occupano per un lasso di tempo irrisorio, per cui è recisamente contestata possa essere imputata una quota parte di attività per queste mansioni.

 

-    Si contesta l'applicabilità delle considerazioni relative ai rilevamenti statistici ufficiali dei redditi in Svizzera, in quanto questo significherebbe misconoscere completamente il fatto che il signor RI 1 è da sempre attivo quale indipendente, risultandone un confronto irrealistico (attività indipendente con attività dipendente);

 

-    oltre tutto, dall'esame dell'incarto AI, non è dato modo di comprendere se nel raffronto degli utili aziendali siano o meno stati inclusi gli oneri sociali, ciò non sembra però essere il caso.

 

Pertanto, con le correzioni menzionate, sia raffrontando i redditi prima del danno alla salute con quello esigibile dopo l'insorgere del danno (metodo ordinario), sia raffrontando le mansioni svolgibili prima e dopo il danno alla salute (impedimento del 42,53%) ne otteniamo una perdita di guadagno quanto meno superiore al 40%, con conseguente diritto all'ottenimento di una rendita di invalidità pari a almeno ¼ di rendita." (Doc. I)

 

                               1.4.   Con risposta di causa 10 ottobre 2005 l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso, precisando di confermare integralmente le conclusioni scaturite dall’inchiesta per indipendenti, così come la valutazione delle mansioni amministrative dell’assicurato (doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                               2.4.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

 

                                         Va infine fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

 

                                         Infine, secondo giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., inc. I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

 

                               2.5.   Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

 

                               2.6.   Nel caso in esame, al fine di stabilire il grado d’invalidità dell’assicurato, parrucchiere in proprio, l’amministrazione ha dapprima, nella decisione 24 gennaio 2005, applicato il metodo straordinario, ordinando all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per indipendenti.

Nel relativo rapporto 14 dicembre 2004 l’incaricato, basandosi sulle dichiarazioni dell’assicurato, ha descritto l’attività svolta dallo stesso prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute, ripartendo le sue mansioni nelle percentuali del 10% per incombenze amministrative ed organizzative del lavoro - per le quali egli non ha nessun impedimento - e del 90% per l’attività manuale di parrucchiere – nella quale ha un impedimento del 40% - giungendo ad un grado d’invalidità del 36%.

L’incaricato ha poi precisato che l’assicurato è in grado di far fronte agli aspetti organizzativi del lavoro, mentre nel “servizio clientela l'impegno può essere quantificato nella misura del 60% circa ritenuto che nel fine settimana la presenza lavorativa è comunque maggiore (doc. AI 20-1+2).

 

                                         In sede ricorsuale la patrocinatrice dell’assicurato ha fortemente criticato le conclusioni dell’inchiesta economica per indipendenti, contestando sia la quota parte del 10% per le incombenze amministrative e organizzative (a suo dire di valore insignificante), sia la percentuale di impedimento, che dovrebbe ammontare al 42.53% (ritenuto che l’assicurato lavora circa 25 ore sulle complessive 43.5 di apertura del suo negozio di parrucchiere).

                                         Tale questione può tuttavia rimanere indecisa, ritenuto che, in base al raffronto dei redditi e quindi sfruttando al meglio la propria capacità lavorativa residua in attività adeguate, l’assicurato non presenta un’invalidità come di seguito esposto.

 

                               2.7.   Per quanto riguarda l’incapacità lavorativa dell’assicurato, dalla documentazione medica agli atti risulta quanto segue.

                                         Nel "rapporto medico" compilato in data 6 gennaio 2004 il dr. __________, posta la diagnosi di “sarcoidosi polmonare stadio IV corticodipendente; dispnea NYHA II residuale”, che hanno dato luogo ad un'incapacità lavorativa del 100% dal 18 settembre 2000 al 23 ottobre 2000, del 50% dal 24 ottobre 2000 al 25 giugno 2001, del 100% dal 26 giugno 2001 al 22 ottobre 2001 e del 50% a partire dal 23 ottobre 2001, ha indicato la seguente prognosi:

 

"  Si tratta di un paziente ricoverato per dispnea ingravescente senza febbre, e per un Rx torace compatibile con una intertiziopatia bilaterale. Accertamenti durante il ricovero presso l'Ospedale __________ (TAC polmonare, spirometria, biopsia polmonare ) evidenziano una Sarcoidosi stadio IV.

È stata iniziata una corticoterapia a 70 mg al die con uno schema decrescente.

Dal punto di visto pneumologico, il paz. è seguito dal Dr. __________ (vedi rapporti allegati) . Diversi tentativi di ridurre al massimo la corticoterapia hanno fallito con ripresa del processo infiammatorio e un peggioramento della dispnea. Attualmente il paz. rimane con un dosaggio di 20 mg Prednisone al die.

Nel frattempo comparsa di una ipertensione arteriosa su corticoterapia?

trattata con Norvasc/CoDiovan Forte.

L'ultima valutazione pneumologica, conclude con un quadro radiologico e spirometria ad una situazione stazionaria , sotto 20.mg Prednisone al die.

 

Il paziente è conosciuto per ernie inquinali bilaterali, operato a destra ora e asintomatico.

Da circa un anno soffre di un lieve stato depressivo.

Il resto dello stato clinico senza particolarità, parametri CV stabili, tendenza all'obesità. (…)" (Doc. AI 11-2)

 

                                         Il dr. __________ ha inoltre indicato che l’assicurato, vista la persistenza della dispnea, è limitato in misura del 50% nello svolgimento della sua professione di parrucchiere, che non è in grado di svolgere altre attività dato che non è ancora guarito (doc. AI 11-3).

 

                                         L’Ufficio AI ha poi interpellato il dr. __________, FMH in medicina interna, specialista in malattie polmonari, il quale nel rapporto medico 18 maggio 2004 ha posto la diagnosi di “sarcoidosi polmonare stadio II-III” dal 2000, precisando che tale patologia lo rende inabile al lavoro al 50% nella professione di parrucchiere. Lo specialista ha poi osservato che è difficile stabilire una prognosi, dato che la patologia dell’assicurato potrebbe stabilizzarsi come anche peggiorare nel corso degli anni (doc. AI 12-2). Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha indicato che l’assicurato è incapace di sostenere un lavoro a tempo pieno, che la sua professione di parrucchiere è proponibile al 50% e che egli non è in grado di svolgere altre attività (doc. AI 12-3).

 

                                         A fronte di tali considerazioni, il SMR ha chiesto al dr. __________ ulteriori chiarimenti. In data 19 agosto 2004 lo specialista ha fornito le seguenti risposte:

 

"  (...)

1.  L'attuale attività in qualità di parrucchiere è parzialmente compatibile con la situazione polmonare del Paziente. Quest'ultima, induce una, dispnea di grado funzionale 4-5 sulla scala di Borg (NYHA II).

2.  Dal maggio scorso (data del mio rapporto) il decorso denota una stabilità della situazione (uguale medesima situazione come dalla descrizione del mio rapporto del 18.5.2004). La prognosi a livello medico è insicura, secondo i dati della letteratura. Infatti, la sarcoidosi a questo stadio può evolvere, indipendentemente da ogni tipo di terapia antinfiammatoria eseguita. Può rimanere controllabile con una terapia antinfiammatoria. Regressioni sono anche possibili, anche se poco probabili. Dal punto di vista della prognosi lavorativa, quindi, le proiezioni sono difficili.

3.  Come detto, gli esami funzionali denotano una situazione di riserva respiratoria limitata. Oggettivamente (test dei 6 minuti; cicloergometria con misura ossimetrica), la classe funzionale respiratoria è compatibile con un NYHA II. Per cui un lavoro di parrucchiere a tempo parziale è attualmente compatibile con quanto detto. L'abilità lavorativa in attività completamente leggere (ad es: lavoro d'ufficio, computer, ecc...) è da considerarsi normale." (Doc. AI 15-1)

 

Nelle sue annotazioni 31 agosto 2004 il dr. __________ del SMR, posta la diagnosi di “sarcoidosi polmonare II” e ritenuti quali limiti funzionali “sollevare/portare pesi superiori a 10 kg, dover restare sempre in piedi senza pause o potersi sedere con ev. spostamenti superiori a 100 metri”, ha osservato:

 

"  Parrucchiere indipendente.

 

Dopo aver scritto a dr. __________ per ulteriori informazioni si giustificano le limitazioni sopra esposte di una classe Nyha II.

Ulteriori accertamenti medico-teorici a livello peritale non sono secondo me giustificati.

 

Ricordo che la prognosi è per il momento valutabile: possibile miglioramento come peggioramento nonostante una terapia adeguata come l’attuale.

 

Una rivalutazione è da prevedere a livello medico a due anni da adesso.” (Doc. AI 16)

 

In occasione della visita esterna del 13 dicembre 2004 presso il suo salone di parrucchiere l’assicurato ha comunicato al segretario ispettore incaricato di doversi sottoporre, su richiesta del curante, ad una visita specialistica presso il dr. __________, FMH in neurologia, fissata per il 12 gennaio 2005, a causa del persistere da tre-quattro mesi di problemi di intorpidimento alla gamba sinistra. L’Ufficio AI ha quindi interpellato il dr. __________, il quale nel rapporto medico 13 gennaio 2005 ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sarcoidosi polmonare; ipertensione arteriosa”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “disturbi sensitivi agli arti inferiori di origine ancora indeterminata”. Lo specialista in neurologia ha ritenuto lo stato di salute dell’assicurato stazionario, precisando che:

 

"  Per il momento la capacità lavorativa è stata limitata dal problema della sarcoidosi polmonare e relative complicazioni. Dal lato neurologico il P. accusa da alcuni mesi disturbi sensitivi essenzialmente limitati all'arto inferiore sin., che non comportano carattere invalidante ma che necessitano di ulteriori indagini. Vi terrò informato qualora gli accertamenti conducessero a diagnosi suscettibile di influenzare la capacità lavorativa." (Doc. AI 26-2)

 

Il dr. __________ ha pure trasmesso all’amministrazione il rapporto 12 gennaio 2005 da lui inviato al curante dell’as-sicurato, dr. __________, nel quale si è così espresso:

 

"  (...)

VALUTAZIONE: Da diversi mesi il P. accusa disturbi sensitivi all'arto inferiore sin. (leggeri anche a ds.) che nonostante la predominanza distale evocano piuttosto un'origine mielopatica che periferica (radicolare o polineuropatica) soprattutto in considerazione di una certa vivacità dei riflessi tendinei - pur senza segni piramidali - e di una diffusione dell'ipoalgesia a tutto l'arto inferiore sin., quindi senza chiara topografia radicolare. Si tratta comunque di reperti clinici molto discreti che necessitano schiarimenti strumentali. Ho richiesto una RM cervico-dorsale, sarà da valutare in un secondo tempo la necessità di una RM lombosacrale, di altre indagini ematologiche (Vit. B12), di un esame del LCR o di un bilancio elettrofisiologico. Rivedrò il P. dopo la RM, ti terrò informato."

(Doc. AI 26-5)

 

L’amministrazione, visto che i disturbi sensitivi agli arti inferiori di origine ancora indeterminata non hanno influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato, ha emesso la sua decisione di rifiuto di prestazioni.

 

In sede di opposizione, con scritto 9 febbraio 2005, il dr. __________ ha chiesto all’amministrazione rivedere la propria decisione, dato che lo stato di salute dell’assicurato è ulteriormente peggiorato a causa della comparsa di nuove patologie. Il medico ha infatti rilevato:

 

"  (...)

I motivi dell'opposizione sono in relazione con la comparsa di nuove patologie che hanno un impatto notevole sulla salute del paziente e in via di conseguenza sulla capacità lavorativa.

 

Infatti è stata confermata un'osteoporosi su corticoterapia a lungo termine che chiede una terapia, e anche una sindrome cervico-dorso-lombare su turbe ben documentate sulla RM vertebrale del 24.01.2005." (Doc. AI 30-1)

 

Nelle sue annotazioni 21 aprile 2005 il dr. __________ ha osservato:

 

"  L'attuale disturbo di salute che l'assicurato fa valere attualmente è un disturbo intermittente, clinicamente molto discreto (vedi rapporto dr. __________). Attualmente sono ancor in corso degli accertamenti.

In considerazione dell'entità molto discreta e intermittente dei disturbi (in pratica solamente formicolio) un influsso sulla capacità lavorativa attualmente può essere escluso.

Si conferma quindi valutazione valetudinaria precedente." (Doc. AI 39-1)

 

Pertanto, l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 18 luglio 2005, ha ritenuto l’assicurato inabile al 50% come parrucchiere e pienamente abile in attività leggere adeguate, confermando dunque la decisione di rifiuto di una rendita (doc. AI 42).

 

                               2.8.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                        
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, 1997, p. 230).

 

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

 

                               2.9.   Nell’evenienza concreta, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono pervenuti il dr. __________ e il dr. __________ sulla base di quanto attestato dal dr. __________.

                                         Entrambi i medici infatti, sulla base della documentazione agli atti, hanno correttamente valutato la capacità di lavoro dell’assicurato, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla ridotta capacità di lavoro dell'assicurato come parrucchiere, rispettivamente alla normale abilità lavorativa in attività leggere rispettose delle limitazioni funzionali descritte in particolare dal dr. __________ (evitare di sollevare e portare pesi superiori ai 10 chili, dover restare sempre in piedi senza pause o potersi sedere con ev. spostamenti superiori ai 100 metri). In un’attività rispettosa di tali limiti, come ad esempio un lavoro d’ufficio, il dr. __________ ha indicato che la capacità lavorativa dell’assicurato è da considerarsi normale (doc. AI 15).

                                         Agli atti non sono per il resto ravvisabili elementi o concreti indizi che permettano di giungere a diversa conclusione: quanto certificato dal dr. __________ in data 12 gennaio 2005, infatti, riguardo a disturbi sensitivi (formicolio) intermittenti alla gamba sinistra, che costituiscono “reperti clinici molto discreti che necessitano schiarimenti strumentali”, non consente di ritenere che, perlomeno fino all’emissione della decisione impugnata, l’assicurato abbia presentato un’evoluzione della situazione clinica tale da sostanziare l’esistenza di un’incapacità lavorativa superiore a quella precedentemente accertata. Il dr. __________ ha infatti espressamente indicato, nel rapporto medico 13 gennaio 2005 indirizzato all’Ufficio AI, che “dal lato neurologico il paziente accusa da alcuni mesi disturbi sensitivi essenzialmente limitati all’arto inferiore sinistro, che non comportano carattere invalidante ma che necessitano di ulteriori indagini. Vi terrò informati qualora gli accertamenti conducessero a diagnosi suscettibili di influenzare la capacità lavorativa” (doc. AI 26-2; la sottolineatura è della redattrice). Agli atti non risultano, successivamente a tale rapporto, altri certificati medici del dr. __________ attestanti ulteriori diagnosi suscettibili di influenzare la capacità lavorativa dell’assicurato, né del resto l’assicurato sostiene il contrario.

 

                             2.10.   Ritenuta dunque una piena capacità lavorativa in attività leggere adeguate, l’amministrazione ha correttamente proceduto nella decisione su opposizione impugnata, oggetto della presente controversia, al raffronto dei redditi.

 

Al riguardo, va ricordato che, come visto in precedenza (consid. 2.5.), conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno: in virtù di tale obbligo, quindi, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione.

                                         A mente di questa Corte, dall’esame degli atti è ipotizzabile che l’assicurato possa svolgere un’altra attività al di fuori di quella attualmente esercitata. Come indicato dal suo curante, dr. __________, l’assicurato potrebbe svolgere in maniera normale attività completamente leggere (lavori d’ufficio, computer, ecc; doc. AI 15).

                                         In tale contesto, dunque, è corretto procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione contestata, partendo da un reddito ipotetico da invalido conseguibile in attività leggere adeguate.

 

                             2.11.   Al fine di determinare l’incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 28 LAI occorre porre in confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito, senza il danno alla salute, quale parrucchiere indipendente (reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere (reddito da invalido).

 

Al proposito va rilevato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un’ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                          2.11.1.   Per quanto concerne il reddito da valido, sulla scorta dei dati riportati dall’Ufficio AI in sede di valutazione economica relativa al 2005 (doc. AI 42-4), appare corretto far riferimento ad un importo di fr. 37'700 corrispondente alla media dei redditi aziendali conseguiti negli ultimi cinque anni prima dell'insorgenza del danno alla salute (settembre 2000, cfr. doc. AI 2), ossia nel 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999 (dichiarazioni fiscali allegate, doc. AI 40.7-14), aggiornato a fr. 40'829 nel 2005. Infatti, va ricordato che la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi (si veda in proposito STFA 17 dicembre 1998 in re. G., I 304/98, consid. 3a, pubblicata in AJP 1999 pag. 484, ancora confermata nella STFA 29 ottobre 2004 nella causa R., I 686/03).

 

                          2.11.2.   Quanto alla determinazione del reddito ipotetico da invalido occorre rilevare che, sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale nell’ambito di una procedura ricorsuale attualmente pendente dinanzi al TFA (causa U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido." nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1).

 

                                         Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica - il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.

                                         Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2006, p. 94), esso ammonta a fr. 4'783 mensili oppure a fr. 57'396 per l'intero anno (fr. 4'783 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali secondo un tasso evolutivo annuale dell’1% (cfr. “Stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali – variazione in percento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente” dell’Ufficio federale di statistica, in base ai dati del Servizio centrale delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni [SSAINF]).) - si ottiene, per il 2005, un reddito annuo di fr. 57'970 ((Fr. 57'396 x 1 : 100) + Fr. 57'396).

 

                                         Tenuto conto di un'esigibilità del 100% e pur ammettendo una riduzione di rendimento del 25% riconosciuta dalla consulente, si giunge ad un reddito di fr. 43'477.

 

                                         Non risultando dunque alcuna incapacità al guadagno, essendo il reddito da invalido superiore a quello da valido, l’Ufficio AI ha rettamente rifiutato il diritto ad una rendita. Tale risultato non cambierebbe nemmeno volendo considerare la censura ricorsuale secondo la quale nel raffronto degli utili aziendali non si sarebbe tenuto conto degli oneri sociali.

Inoltre, occorre rilevare che, considerati i redditi di riferimento sopra menzionati, il diritto alla rendita è da escludere non solo con riferimento all’anno 2005, ma anche a partire dal 2000 (inizio dell’eventuale diritto alla rendita).

 

Sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti