Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.171

 

FS/td

Lugano

29 agosto 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 settembre 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 2 settembre 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l’invalidità

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   RI 1, classe __________, di professione segretaria, dal 1° febbraio 2003 beneficiava di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50% (decisione 19 gennaio 2004, doc. AI 39), riconosciuta per motivi reumatologici e psichici (rapporto medico 2 giugno 2003 del dr. __________, perizia 15 settembre 2003 del dr. __________ e proposta 1° ottobre 2003 del dr. __________ medico SMR; doc. AI 26, 33 e 36);

 

                                     -   a conclusione della revisione, avviata d’ufficio nel 2004 (doc. AI 51 e 52), con decisione 8 marzo 2005 (doc. AI 57), confermata con decisione su opposizione 2 settembre 2005 (doc. AI 69), l’Ufficio AI ha soppresso retroattivamente la rendita al 1° febbraio 2003 motivando come segue il provvedimento preso:

 

"  (…)

 

 8.    Nel caso in esame, in base agli atti all'incarto, si evince che l'assicurata ha svolto l'attività di  "massaggiatrice" almeno dal 08.12.2000. Successivamente, in base ai controlli della Stadtpolizei di __________, è stata verificata la presenza dell'assicurata quale "massaggiatrice" presso locali a luci rosse il 12.01.2001, 09.08.2004, 02.02.2005.

 

9.     Ne consegue che l'assicurata ha volontariamente omesso di informare l'amministrazione in merito all'attività lavorativa svolta a __________, violando di conseguenza gravemente ed intenzionalmente il dovere di informazione alla quale era sottoposta. L'assicurata non ha quindi agito in buona fede verso l'amministrazione non avendo fornito informazioni esatte e complete onde permettere l'emissione di decisioni valide ed esatte. Il comportamento adottato dall'assicurata non è, di conseguenza, giustificabile.

 

10. Ritenuto quanto sopra, rettamente l'amministrazione ha riconsiderato il caso     dell'assicurata, ritenendo, in base al rapporto fornito dalla Stadtpolizei di __________, che l'assicurata ha svolto dal 2000 fino all'anno corrente 2005 l'attività di "massaggiatrice" a __________ presso diversi locali.

 

11. Per la determinazione del reddito medio imponibile per le esercenti della profes-

sione di "massaggiatrici" nella città di __________, l'amministrazione ha preso atto delle informazioni fornite dal commissariato delle imposte presso la kantonales Steueramt, Division Dienstleistungen di __________: ritenuto, in generale, un minimo imponibile corrispondente ad un reddito netto di fr. 30'000.-, mediamente le "massaggiatrici" e persone attive in ambienti a luci rosse vengono tassate per un reddito netto imponibile tra i fr. 40'000.- ed i 50'000.-/ 55'000.- annui. Viene inoltre riferito che i redditi conseguiti in tali ambienti sono ragguardevoli, pertanto il versamento di una rendita Al a persona che svolge una simile attività non è giustificata.

 

12. In base alle informazioni assunte presso gli uffici competenti, l'amministrazione

ha definito un reddito annuo lordo di almeno fr. 60'000.- all'anno (importo stabilito aggiungendo i contributi sociali ai redditi netti di fr. 40'000-/55'000.- definiti dalle autorità competenti in merito all'attività di "massaggiatrice" a __________).

 

Considerato che l'assicurata aveva dichiarato di svolgere la professione di impiegata d'ufficio, ella avrebbe potuto percepire, per l'anno 2005, un salario massimo di fr. 65'000.- ­calcolato in base alla scala stipendi dello stato-classe 19. Pertanto, considerando il reddito ipotetico da valida dell'assicurata in maniera oltremodo abbondante (si sottolinea che l'assicurata non ha mai percepito un salario tale in qualità di segretaria, come si evince dall'estratto del conto individuale) e raffrontandolo con fr. 60'000.- definiti quale reddito annuale esigibile con invalidità (attività svolta dall'assicurata), ne deriva un grado d'invalidità dell'8%.

 

Si osserva che il calcolo del grado d'invalidità non è stato contrastato con elementi effettivi dall'opponente, la quale si è limitata a definire fittizi e teorici i calcoli eseguiti dall'amministrazione, allorquando esistono elementi concreti che dimostrano, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, l'attività reiterata e continua dell'assicurata in quel di __________, nonché la quantificazione in merito all'attività svolta.

 

13. Si conferma nuovamente che un fatto importante è stato sottaciuto dall'assicurata all'amministrazione, nonché ai medici che l'hanno visitata e peritata (vedi perizia psichiatrica). Pertanto rettamente l'amministrazione ha proceduto alla revisione riscontrando l'ottenimento indebito della rendita, nonché la violazione dell'obbligo di informare dell'assicurata.

 

14. Giova infine sottolineare che le risultanze di referti e perizie mediche psichiatriche agli atti (cfr. referto medico psichiatrico Dr. __________ presentato in fase di opposizione e perizia psichiatrica Dr. __________ del 15.09.2003) non risultano essere attendibili, ritenuto che l'assicurata ha sottaciuto informazioni rilevanti che pongono dubbi sulla sua credibilità nonché sulla possibilità di emettere una diagnosi psichiatrica corretta.

 

15. Si rileva inoltre a titolo abbondanziale che avendo svolto l'attività a __________ in maniera assai continua, a maggior ragione si può evincere, con verosimiglianza preponderante, la sua abilità lavorativa totale nella precedente attività di segretaria.

In considerazione degli elementi emersi in fase di revisione, lo scrivente Ufficio non può che confermare quanto ritenuto nella decisione impugnata, non essendovi i presupposti per porre l'assicurata a beneficio del diritto alla rendita, risultando il grado di invalidità definito inferiore al tasso minimo richiesto del 40%.

(…)." (doc. A)

 

                                     -   contro questa decisione, tramite il RA 1, l’assicurata ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso con il quale ha sostenuto di essere tuttora parzialmente invalida e ha osservato che:

 

"  (…)

Per quanto è della presunta attività lavorativa, essa la nega esplicitamente e fa rilevare che la supposizione dell'Ufficio AI per cui essa avrebbe regolarmente svolto l'attività di "massag­giatrice" a __________ sin dal 2000 con conseguente guadagno teorico di Fr. 60'000 annui si fon­da unicamente su una comunicazione della Polizia della Città di __________ del 28 febbraio 2005 con allegata cartella di registrazione.

 

Dai documenti citati emerge unicamente che la signora RI 1 è stata incontrata in cosiddetti saloni di massaggio in occasione di controlli effettuati dalle autorità __________ in data 8 di­cembre 2000, 12 gennaio 2001, 9 agosto 2004 e 2 febbraio 2005. La stessa polizia __________ non si dichiara in grado di fornire dati più specifici sia circa durata e frequenza dell'impegno in questi saloni, sia circa il guadagno utile ricavato.

 

3. A questo punto è giocoforza ammettere che stando alla documentazione agli atti non vi sono prove che la signora RI 1 abbia svolto il mestiere di "massaggiatrice" continuamente e con un guadagno netto superante il 50 % del salario conseguito nella professione svolta pri­ma dell'insorgere dell'invalidità. L'affermazione dell'AI che la signora RI 1 avrebbe potuto conseguire un salario di almeno Fr. 60'000.- annui è pertanto del tutto teorica.

 

E pure giocoforza ammettere che la limitazione della capacità lavorativa come segretaria ampiamente documentata agli atti dell'AI si applicherebbe con maggior ragione anche all'at­tività di "massaggiatrice" qualora questa fosse stata eseguita continuamente come insinua l'intimata.

(…)." (doc. I)

                                     -   con la risposta di causa l’amministrazione postula la reiezione dell’impugnativa adducendo che:

 

"  (…)

In base agli accertamenti eseguiti dalla Polizia di __________ (“__________”) si rileva che la ricorrente è stata registrata presso un locale a luci rosse per la prima volta nel corso dell’anno 2000 e da ultimo il 02.02.2005. Nel verbale di polizia del 28.02.2005 (“Verfahrensbeteiligte (Personen)”) viene chiaramente indicato che allorquando è stata controllata l’ultima volta, la ricorrente stava lavorando nel locale denominato “__________”, dove ha indicato di pagare un affitto.

(…)" (doc. IV)

 

                                     -   la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

 

                                     -   se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         Giusta l’art. 88 bis cpv. 2 lett. b OAI la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’ar-ticolo 77;

 

                                     -   in concreto, dopo aver riconosciuto all’assicurata il diritto a una mezza rendita sulla base della perizia 15 settembre 2003 nella quale il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha attestato una inabilità lavorativa al 50% in qualsiasi tipo di attività (doc. AI 33), l’Ufficio AI ha soppresso lo stesso diritto con effetto retroattivo al 1° febbraio 2003 in quanto, sulla base di accertamenti esperiti presso la polizia di __________, ha concluso che la ricorrente non ha annunciato la sua attività di “massaggiatrice” esercitata in modo continuo e a tempo pieno presso diversi locali a luci rosse;

 

                                     -   sulla sola base degli atti di causa le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione non possono essere condivise da questo Tribunale per le seguenti ragioni.

 

                                         Innanzitutto va rilevato che lo specialista che ha allestito la perizia 15 settembre 2003 non è stato contattato dall’Ufficio AI e pertanto non è possibile escludere che l’attestata inabilità lavorativa al 50% in qualsiasi attività abbia un influsso anche sull’attività di “massaggiatrice”.

                                         Questo vale a maggiore ragione visto che il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, – che con certificato 7 marzo 2005 aveva attestato un peggioramento dello stato valetudinario della ricorrente: “(…) nelle condizioni attuali la paziente, a causa della grave patologia psichiatrica, è inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività lavorativa, verosimilmente dall’inizio del 2004 (…)” (doc. AI 58) – interpellato dall’Ufficio AI, che lo ha messo al corrente dell’esito dei suoi accertamenti presso la polizia di __________, ha concluso di non potersi esprimere sulla capacità lavorativa della paziente non potendo contare sulla sua completa attendibilità, affermando tuttavia che “(…) non escludo che una patologia depressiva grave sia comunque presente, ma in questa situazione non posso più affermare con ragionevole certezza che comporti una invalidità totale (…)” (doc. AI 64 la sottolineatura è del redattore).

 

                                         Inoltre, anche dagli accertamenti effettuati presso la polizia di __________ non è possibile concludere con un grado di verosimiglianza preponderante (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a) che l’assicurata esercitava a tempo pieno la sua attività di “massaggiatrice”.

                                         Infatti, se i controlli che hanno permesso di trovare l’assicurata al lavoro presso diversi locali a luce rossa nei giorni, 8 dicembre 2000 ore 22.35, 12 gennaio 2001 ore 23.10, 9 agosto 2004 ore 20.00 e 2 febbraio 2005 ore 18.00 (doc. AI 8-3) depongono per un’attività continuativa, vista la distanza tra gli stessi e la mancata ripetitività nel corso di una stessa giornata (per esempio all’apertura e alla chiusura del locale) nulla è possibile concludere circa la misura in cui l’assicurata avrebbe esercitato l’attività di “massaggiatrice”.

                                         Del resto anche la polizia di __________ nella lettera 28 febbraio 2005 ha affermato che “(…) es ist uns auch nicht möglich zu sagen, wie oft Frau RI 1 ihrer Tätigkeit nachgeht. Es liegt also faktisch einzig und alleine vor, dass Frau RI 1 Als Masseuse arbeitet. An wievielen Tagen sie dies tut und wieviel sie dadurch verdient, darüber liegen uns, wie ausgeführt, keine Erkenntnisse vor (…)“ (doc. AI 8-1).

 

                                         Riguardo poi agli accertamenti telefonici effettuati dall’Ufficio AI (doc. AI 7) va innanzitutto rilevato che, in una decisione del 17 agosto 2005 nella causa J. (C 123/05), circa l’assunzione quali prove di appunti che concernono punti essenziali della fattispecie, l’Alta Corte si è così espressa:

 

"  (…)

Diesbezüglich ist zu beachten, dass eine formlos eingeholte und in einer Aktennotiz festgehaltene mündliche oder telefonische Auskunft nur insoweit zulässig ist, als damit blosse Nebenpunkte, namentlich Indizien oder Hilfstatsachen, festgestellt werden. Dagegen kommt grundsätzlich nur die Form einer schriftlichen Anfrage und Auskunft in Betracht, wenn Auskünfte zu wesentlichen Punkten des rechtserheblichen Sachverhaltes einzuholen sind (BGE 117 V 285 Erw. 4c mit Hinweis). Hält ein Mitarbeiter eines Versicherers den Inhalt eines Telefongesprächs schriftlich fest und bestätigt die befragte Person mit ihrer Unterschrift ausdrücklich, dass die Wiedergabe des Gesprächs korrekt ist, ist diesem Schriftstück unter Umständen Beweiswert zuzuerkennen (RKUV 2003 Nr. U 473 S. 49 Erw. 3.2 mit Hinweisen). Ein solcher ist auch mit Blick auf Art. 43 Abs. 1 ATSG gegeben (Urteil W. vom 7. Juni 2005, H 163/04, Erw. 5 mit Hinweis). Daher hat die Vorinstanz zu Recht erkannt, dass auf die in den Aktennotizen vom 17. August und 12. November 2004 festgehaltenen telefonischen Auskünfte der Arbeitgeberin über die voraussichtliche Anstellungsdauer des Versicherten nicht abgestellt werden kann. Der Anspruch auf rechtliches Gehör wurde überdies insoweit verletzt, als der Versicherte zur Aktennotiz vom 12. November 2004 auch im Rahmen des Einspracheverfahrens nicht hat Stellung nehmen können.

Somit hat die Arbeitslosenkasse gemäss Dispositiv-Ziffer 1 des vorinstanzlichen Entscheids zu verfahren und die Abklärungen des rechtserheblichen Sachverhalts in beweistauglicher Form vorzunehmen.

(…)." (cfr. STFA del 17 agosto 2005 nella causa J., C 123/05)

 

                                         In ogni caso, dagli stessi appunti non è possibile concludere se l’assicurata dimorava effettivamente presso il locale denominato “__________” e se pagava una pigione. Nelle note è infatti descritto che “(…) la polizia presume che “la datrice di lavoro” le metta a disposizione anche l’alloggio e presso la polizia figura con “dimora ignota” (…)” e che “(…) l’assicurata avrebbe affermato di pagare un affitto, senza tuttavia citare cifre (…)” (doc. AI 7, la sottolineatura è del redattore);

 

                                     -   alla luce delle considerazioni che precedono, si rende quindi necessario – onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sull’effettiva possibilità dell’assicurata di lavorare a tempo pieno quale “massaggiatrice” e sulla sua dimora a __________ – procedere, ed in tal senso gli atti vanno retrocessi all'autorità amministrativa, ad ulteriori approfondimenti.

                                         In particolare, per potere valutare la capacità lavorativa dell’assicurata quale “massaggiatrice” l’Ufficio AI dovrà consultare il perito dr. __________ e sottoporgli l’esito dei suoi accertamenti presso la polizia di __________.

                                         L’amministrazione dovrà pure chiedere alla polizia di __________ di sentire, se possibile, tale __________, tenutaria del locale denominato “__________”, al fine di ottenere delle informazioni sulla presenza dell’assicurata e sulle ragioni per le quali il locale ha assunto il nuovo nome di “__________”.

                                         L’Ufficio AI dovrà pure farsi confermare per scritto dalla polizia di __________ se in occasione del soppralluogo del 28 gennaio 2005 presso il locale “__________” è stato steso un verbale (in caso affermativo richiederne una copia) e se l’assicurata ha o meno dichiarato di risiedere in quel locale e di pagare una pigione. Eventualmente l’amministrazione dovrà appurare chi è il proprietario dell’immobile in cui si trova il locale, con chi è stato sottoscritto un contratto di locazione e chi paga la pigione;

 

                                     -   visto l’esito favorevole del ricorso, la ricorrente, rappresentata dal RA 1, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti vengono retrocessi all’UAI perché renda un nuovo giudizio dopo l’espletamento degli accertamenti sopra indicati.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti