Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 30 settembre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 2 settembre 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
considerato in fatto e in diritto
che - RI 1, classe __________, precedentemente attivo quale pizzaiolo, il 18 ottobre 2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “tendinite di Quervain + tendinopatia dx” (doc. AI 1);
- esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 29 luglio 2003, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni assicurative non raggiungendo l’interessato un grado d’invalidità pensionabile. Una riformazione è stata esclusa in quanto, ritenuta l’attività esigibile dall’assicurato, la perdita di guadagno a causa dell’invalidità non raggiungeva in modo durevole il 20% almeno (doc. AI 31);
- con decisione su opposizione 5 marzo 2004 l’Ufficio AI ha accolto l’opposizione inoltrata dall’assicurato tramite la __________ e annullato la decisione 29 luglio 2003 (doc. AI 47);
- con decisione 14 febbraio 2005 l’Ufficio AI, ritenuto un peggioramento del suo stato di salute che giustificava una completa inabilità al lavoro in qualsiasi attività a far tempo dal mese di ottobre 2003, ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera a decorrere dal 1° ottobre 2004 (doc. AI 68 e 61);
- con decisione su opposizione 2 settembre 2005 l’Ufficio AI ha accolto parzialmente l’opposizione inoltrata dall’assicurato tramite la __________ e, visti i periodi d’incapacità lavorativi attestati e considerata la sua totale abilità in attività leggere dal mese di marzo 2003, ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera dal 1° ottobre 2002 al 30 giugno 2003 e confermato, visti i problemi psichiatrici, il diritto a una rendita intera dal 1° ottobre 2004 (doc. AI 93);
- con il ricorso in oggetto, tramite il RA 1, l’assicurato ha chiesto il riconoscimento di una rendità intera d’invalidità dal 1° ottobre 2001 adducendo che dalla documentazione medica prodotta risulterebbero ben altre conclusioni rispetto a quelle cui è giunta l’amministrazione;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impu-gnativa, facendo notare che “(…) per quanto riguarda in modo particolare l’aspetto psichiatrico, si precisa altresì che lo stesso curante Dr. __________ ha attestato nel proprio certificato medico 3.3.2005 in fine (cfr. doc. C incarto TCA) quanto segue “[…] allorquando ormai da un anno la patologia responsabile dell’inva-lidità attuale era attiva […]. (…)”;
- con scritti 26 ottobre e 9 novembre 2005 il rappresentante del-l’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica in merito alla quale l’Ufficio AI ha preso posizione;
- con scritto 25 novembre 2005 il rappresentate dell’assicurato si è confermato nelle proprie allegazioni e ha prodotto una relazione medica 8 ottobre 2004 del dr. __________ che è stata trasmessa con facoltà di presentare osservazioni all’Ufficio AI;
- la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto del contendere è sapere se, visti i periodi di malattia attestati dal 18 ottobre 2001, considerata la sua abilità al lavoro in attività leggere e ritenuto un peggioramento del suo stato di salute per motivi di natura psichiatrica, a ragione all’assicurato è stata riconosciuta una rendita intera limitatamente al periodo dal 1° ottobre 2002 al 30 giugno 2003 e dal 1° ottobre 2004;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;
- ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V 207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35);
- per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128);
- ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:
" il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:
a) presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure
b) è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."
Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.
Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità - questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI);
- l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);
- in una decisione del 22 luglio 2003 nella causa S. (I 304/03) il TFA ha confermato l’inapplicabilità dall’art. 29bis OAI nel caso di un assicurato il cui peggioramento valetudinario era riconducibile principalmente a dei dolori somatoformi che non erano all’origine dell’invalidità per la quale una rendita era stata precedentemente accordata: “(…) le recourant se prévaut de l’art. 29bis RAI. Comme le relèvent avec raion les premiers juges, cette disposition n’est toutefois pas applicable en l’espèce, dès lors que l’aggravation est principalement due à des troubles somatoformes douloreux, dont il y a lieu de constater qu’ils n’étaient pas à l’origine de l’invalidité pour laquelle une rente avait été précédemment allouée au recourant (…)” (STFA del 22 luglio 2003 nella causa S., I 304/03, consid. 6).
Nel caso concreto l’Alta Corte ha pure rilevato che: “(…) Tout d'abord, le jugement du 22 octobre 1998 ne fait pas état d'une atteinte à la santé psychique qui eût été propre à entraîner une incapacité de travail. D'autre part, si l'expert-psychiatre fait état d'une manifestation des premiers signes d'une affection psychique en 1996, l'affirmation selon laquelle il existait déjà à cette époque une incapacité de travail d'une certaine importance d'origine psychique est une hypothèse qui n'est pas étayée par des éléments suffisamment probants (…)” (STFA del 22 luglio 2003 nella causa S., I 304/03, consid. 5);
- affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;
- nel caso in esame, dagli atti di causa risulta che il 18 ottobre 2001 l’assicurato è stato vittima di un infortunio allorquando era attivo quale pizzaiolo presso la __________ (vedi incarto LAINF).
Nel rapporto medico 18 novembre 2002 indirizzato all’Ufficio AI, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “tenosinovialite stenosante di De Quervain mano destra – tenosinovialite dei flessori al polso mano destra – nevralgie del nervo ulnare”, il suo curante, dr. __________, FMH in medicina generale e del lavoro, ha attestato i seguenti periodi di incapacità lavorativa: 100% dal 18 ottobre al 19 novembre 2001, 0% dal 20 novembre 2001, 50% l’8 dicembre 2001, 100% dal 9 dicembre al 19 agosto 2002, 75% dal 20 agosto al 29 settembre 2002 e 100% dal 30 settembre 2002 a tutt’ora (doc. AI 10/4-5).
Chiamato dal dr. __________ a esprimere un avviso “super partes” (doc. AI 10/33-34), il dr. __________, medico aggiunto in chirurgia della mano, presso l’Ospedale __________ di __________, con referto 14 novembre 2002, posta la diagnosi di “esiti da tenosinovite stenosante de Quervain mano dx – modica tenosinovite dei tendini flessori al polso mano dx e raggio V mano dx – nevralgia irritativa del nervo ulnare avambraccio dx”, ha indicato che un intervento chirurgico non era indicato concludendo che “(…) bisognerà per il paziente discutere seriamente una riqualificazione professionale presso l’AI (…)” (doc. AI 10/35-36). Invitato dal dr. __________, medico SMR, che vista la propensione verso una conversione professionale, gli aveva chiesto indicazioni riguardo all’attività esigibile dall’assicurato con il suo danno alla salute, con scritto 12 marzo 2003 il dr. __________ si è così espresso: “(…) la diagnosi del summenzionato paziente visitato da me in data 13.11.2002 dovrebbero già essere in vostro possesso. Per la causa delle patologie rilevate al paziente di professione pizzaiolo destrimane non potrà più svolgere la sua attività e necessita di riqualificazione professionale. L’assicurato potrebbe svolgere mansioni di lavori leggeri, lavoro di sorveglianza, al computer, commesso con attività leggera. Non ci sono particolari posizioni da evitare, come detto sopra solo l’uso di movimenti ripetitivi visto lo stato di tendinite del polso-mano dx. (…)” (doc. AI 19/1);
- viste le risultanze appena esposte, conformemente alla giurisprudenza federale in merito alla valutazione probatoria di atti medici, ritenuta l’esclusione di provvedimenti di formazione e considerata la correttezza dei redditi da valido e invalido stabiliti dall’amministrazione e rimasti incontestati (vedi il rapporto finale 21 luglio 2003 del consulente in integrazione professionale doc. AI 25/1-2 e il doc. AI 26/1), questo Tribunale deve innanzitutto concludere che, applicando correttamente le norme che regolano l’inizio e la modificazione del diritto nonché i principi validi per la revisione, a ragione l’Ufficio AI ha stabilito, in applicazione degli artt. 29 LAI e 88a OAI, che l’assicurato ha diritto a una rendita intera a fare tempo dal 1° ottobre 2002 e fino al 30 giugno 2003;
- per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico va innanzitutto rilevato che nessuno dei medici che si espresso in merito alla problematica legata alla mano dx. ha mai riferito di problemi in questo contesto.
Il dr. __________, suo curante, nel rapporto 18 novembre 2002 all’Ufficio AI non ha menzionato alcuna diagnosi di tipo psichiatrico e in quell’occasione ha rilevato che “(…) visto quanto precede e alla luce degli allegati sopraccitati, ritengo la situazione del Signor RI 1 meritevole di una riqualifica professionale da parte dell’AI (…)” (doc. AI. 10/4-5).
Una evoluzione rilevante di questa problematica è stata menzionata dallo stesso sanitario per la prima volta in una lettera del 2 ottobre 2003 alla __________ dove ha rilevato che: (…) non da ultimo (e questa è purtroppo l’evoluzione sul piano medico che ho potuto osservare in queste ultime settimane), dobbiamo arrenderci all’idea che in ogni contesto assicurativo vi è il rischio di un “dérapage” verso il lato psichiatrico dell’affezione, “dérapage” che purtroppo sta avvenendo in questi giorni sotto forma di una grave sindrome ansio-depressiva endoreattiva, situazione che mi ha spinto a presentare in un primo tempo il paziente al Dr. __________ e alla sua équipe e attualmente alla Dr.ssa __________ di __________ la quale l’ha convocato per il 07.10.2003 presso il __________ (day hospital) di __________. Questo mi sembra il fattore limitante ad una qualunque riqualifica professionale, situazione che è stata indirettamente o direttamente creata dall’iter assicurativo lunghissimo e dalle decisioni sempre negative che il paziente ha dovuto subire. Questa la situazione attuale, situazione che mi sembra attualmente improntata sulla negatività e pessimismo con una prognosi professionale che non dipende più dal déficit a livello della mano dx ma soprattutto dalla concomitante sindrome ansio-depressiva come detto endoreattiva a tutta la problematica medico infortunistica e che mi preoccupa attualmente parecchio e preoccupa anche i medici psichiatrici curanti (…)” (doc. AI 36/2-4, sottolineatura del redattore). Lo stesso medico, in un successivo certificato del 1° dicembre 2003 (riferendosi alla sua risposta 2 ottobre 2003 alla __________ appena menzionata) ha attestato che “(…) sul mio sopraccitato certificato già figuravano le mie perplessità in quanto alla situazione psichica del paziente, situazione che si è alterata nel corso degli ultimi mesi, a seguito dei ripetuti “scacchi” sul piano assicurativo e visto anche come la situazione clinica era e restava improntata sulla mediocrità. In questa direzione ho dovuto muovermi, contattando in un primo tempo la signora __________ (psicologa e psicoterapeuta c/o lo studio del Dr. __________, psichiatra FMH / allegato 9) e in seguito la Dr.ssa __________ (psichiatria FMH) visto il domicilio attuale del paziente e soprattutto in previsione di un sostegno regolare e/o di un eventuale ricovero in ambiente stazionario che diventava sempre più probabile visto il deteriorarsi della timia verso una grave sindrome ansio-depressiva (allegato 10). Purtroppo le nostre preoccupazioni si sono rilevate “fondate” e la collega psichiatra ha dovuto ricorrere alla clinica __________ a __________, dove il signor RI 1 è stato ricoverato dal 7.10 al 14. 11.2003. Ho a lungo discusso con il Dr. __________ (psichiatra FMH e capo-clinica), ed entrambi siamo giunti alla conclusione che l’attuale episodio depressivo grave sia in profonda e grande relazione con tutto il conflitto assicurativo (rifiuto da parte dell’ufficio AI di una presa a carico, decisione dell’assicurazione __________ di non continuare a corrispondere un adeguato salario (allegato 12), sensazione di abbandono, paura per il futuro, ecc…). Oggi (e il ricovero “in quel di __________” lo conferma), la situazione psichica è deteriorata al punto tale da veramente rendere impossibile (per il momento) una qualsiasi ripresa professionale e tanto meno una riqualifica (…)” (doc. AI 2/7-9, sottolineatura del redattore). Ancora in un certificato 3 marzo 2005 il dr. __________ si è così espresso “(…) tengo a sottolineare come questa affezione in ambito psichiatrico (con conseguente incapacità lavorativa e incapacità di guadagno), sia “iniziata” già nel maggio 2003 (come risulta dal mio dossier). In seguito (nell’autunno 2003) approccio psico-terapico specialistico (Signorina __________ – psicologa – __________) nonché psichiatrico (1° ricovero c/o la Clinica __________ di __________ dal 07.10.2003). Ritengo perciò strano (ed errato), fare iniziare il diritto alla rendita AI con il 01.10.2004, allorquando ormai da un anno la patologia responsabile dell’invalidità attuale era “attiva” (…)” (doc. AI 73/2-3, sottolineatura del redattore). La dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia – nella sua perizia 10 maggio 2004 indirizzata al dr. __________, specialista in chirurgia e esperto in medicina infortunistica –, posta la diagnosi di “sindrome depressiva grave, con sintomi psicotici (ICD 10:F32.3) – disturbo di personalità (ICD 10:F61), ha concluso che “(…) in base al nesso causale tra evento fisico e stato fisico è importante ricordare che dal punto di vista psichiatrico vi sono vari modelli di interpretazione. Ritengo fondamentale ricordare che non si dovrebbe considerare il trauma in sé e per sé, quanto piuttosto la possibilità che l’evento traumatico inneschi dinamiche intrapsichiche atte a dar poi corpo a più franchi quadri psicologici. Nel caso del peritando è ben chiaro come l’evento iniziale, una tendinite che dal punto di vista organico non giustifica l’inabilità, abbia causato uno scompenso psichico, in particolare causando una grave depressione nonché l’emergere di un importante disturbo di personalità di tipo misto. Sulla base dei dati raccolti è poi difficile dire quanto di quest’ultimo fosse già presente o meno poiché il peritando riferisce una vita antecedente all’accaduto normale. Funzionamento che si è interrotto a causa del sopraggiungere della tendinite e di tutto quello che ne è conseguito. In base al quadro psichico appena descritto ritengo che la prognosi concernente il peritando è da ritenersi sfavorevole. Non è possibile, in base ai dati raccolti, prevedere un miglioramento delle sue condizioni psichiche neanche a lungo termine (…)” (vedi doc. B, sottolineatura del redattore). La dr.ssa __________, capoclinica in psichiatria presso il Servizio Psico Sociale di __________, nel rapporto medico 18 ottobre 2005 ha attestato che: “Il signor RI 1 del __________ di __________ è stato visto “d’urgenza” per la prima volta in data 06.10.2003, presso il nostro Servizio, con conseguente ricovero presso la Clinica __________ di __________ (__________), il giorno successivo, a causa della grave sintomatologia nervosa lamentata. Da allora, nonostante la rilevante farmacoterapia costituita da: antidepressivi, stabilizzatori del tono dell’umore, neurolettici, ansiolitici ed ipnotici la situazione del paziente è rimasta pressoché costante con periodiche riacutizzazioni che hanno necessitato, (nel periodo della nostra presa a carico), di ben 11 ospedalizzazioni in __________ oltre ad altre avvenute in altri nosocomi. La tendenza di attribuire all’esterno la responsabilità della propria condizione con l’emergere di contenuti a stampo persecutorio e paranoico, con secondarie fantasie auto ed eteroaggressive è stata evidentemente sostenuta dalle reali difficoltà che il paziente ha affrontato e sta tuttora avendo nella definizione della sua incapacità lavorativa, la quale, per quanto ci riguarda, è stata sempre presente. Infatti, nonostante la terapia ambulatoriale ed ospedaliera effettuata, il signor RI 1 per tutto questo periodo non è riuscito, a causa della patologia presente consistente in una sindrome depressiva nell’ambito di un disturbo della personalità (caratterizzata da: grave deflessione del tono dell’umore associata ad un istinto vitale ridotto, anedonia, scarsa cura di sé, disturbi del sonno, labilità emotiva, discontrollo emozionale con improvvisi atteggiamenti di rabbia ed aggressività, focalizzazione del pensiero su temi di sfiducia, ecc), ad essere compatibile con qualsivoglia attività lavorativa; risultando egli inabile nella misura totale a qualsivoglia lavoro (…)” (vedi doc. E);
- in simili circostanze, viste le risultanze mediche appena riprodotte e alla luce della giurisprudenza federale valida nell’ambito della valutazione probatoria di certificati medici, a mente del TCA, anche se il dr. __________ ha sostenuto – senza tuttavia documentare in alcun modo il momento in cui è sorta la malattia psichiatrica e oggettivare l’evoluzione e le ripercussioni della stessa sulla capacità lavorativa – come “(…) questa affezione in ambito psichiatrico (con conseguente incapacità lavorativa e incapacità di guadagno), sia “iniziata” già nel maggio 2003 (come risulta dal mio dossier) (…)” (doc. AI 73/2-3), ritenuti i pareri espressi dalla dr.ssa __________ – dal quale non emerge quando esattamente il disturbo psichico abbia raggiunto un livello tale da giustificare un’inabilità al lavoro per questa ragione (vedi la perizia 10 maggio 2004, doc. B) – e dalla dr.ssa __________ – che certifica la gravità della sintomatologia psichiatrica sino dal primo ricovero presso la __________ nel mese di ottobre 2003 e il perdurare della stessa visti i susseguenti numerosi ricoveri resisi necessari – è a ragione che l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera a contare dal 1° ottobre 2004 (ai sensi dell’art. 29 LAI un anno dopo l’insorgenza dell’inabilità totale al lavoro riconducibile alla malattia psichiatrica). In particolare va qui rilevato che, in analogia a quanto stabilito nella STFA del 22 luglio 2003 nella causa S. (I 304/03) sopra menzionata, anche nella presente fattispecie non trova applicazione l’art. 29bis OAI (la rendita intera dal 1° ottobre 2002 al 30 giugno 2003 è infatti riconducibile ai dolori alla mano dx mentre il peggioramento – peraltro fino al mese di ottobre 2003 non sufficientemente suffragato da atti medici – è riconducibile essenzialmente alla sindrome depressiva grave con sintomi psicotici e disturbo della personalità;
- va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). In concreto se da una parte, come visto sopra, il dr. __________ sostiene che l’affezione in ambito psichiatrico – con conseguente incapacità lavorativa e incapacità di guadagno – sia iniziata già nel maggio 2003, dall’altra lo stesso sanitario non adduce alcun certificato e/o reperto medico atto a comprovare e a oggettivare questo suo assunto. Nemmeno gli alri specialisti psichiatrici contattati sono stati in grado di esprimersi con sufficiente chiarezza sull’inizio esatto e sull’evoluzione di questa patologia prima del mese di ottobre 2003 quando l’assicurato è stato ricoverato per la prima volta presso la __________. In questo senso anche dalla lettera 8 ottobre 2004, nella quale il dr. __________, FMH in chirurgia della mano e medicina sportiva, riferisce che “(…) si sa che in pazienti con problemi a carattere psichico un’operazione può scatenare delle complicanze non indifferenti non da ultimo può svilupparsi un Sudeck con il rischio totale di un blocco di tutto il braccio o una sindrome focale (…)” (vedi doc. G), non è possibile concludere alcunché circa il momento in cui è sorta la problematica psichiatrica e da quando quest’ultima giustificherebbe un’inabilità al lavoro;
- in queste circostanze, essendo provata un’affezione psichiatrica che giustifica un’inabilità totale al lavoro solo dal mese di ottobre 2003, è a ragione che l’Ufficio AI ha stabilito che il diritto ad una rendita intera per questa patologia inizia a decorrere dal 1° ottobre 2004;
- questo Tribunale ritiene inoltre la refertazione medica agli atti sufficiente per valutare l'inizio e l’evoluzione dell’incapacità lavorativa dell’assicurato, riconducibile al problema di natura psichiatrica, sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti specialistici richiesti dal ricorrente. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti