Raccomandata |
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Incarto n.
cr/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 7 settembre 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, di professione montatore elettricista, nel mese di settembre 2001 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti - con lo scopo di essere posto al beneficio di una rendita – a causa della rottura del femore (doc. AI 4). Le conseguenze di tale infortunio sono state assunte dalla __________.
Alla chiusura del caso, con decisione 16 ottobre 2002 la __________ ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità del 27% a decorrere dal 1° agosto 2001 (doc. 3-2 incarto LAINF).
Tale decisione è stata poi confermata dall’assicuratore infortuni al termine della procedura di revisione, con decisione 31 marzo 2005 (doc. 9-3 incarto LAINF).
Acquisiti all’incarto gli atti __________ ed esperiti ulteriori accertamenti di natura economica, con decisione 17 febbraio 2003 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un periodo d’accertamento professionale presso il __________ di __________ (doc. AI 21-1). Con decisione 1° luglio 2004 l’amministrazione ha poi accordato all’assicurato la garanzia per un collocamento, assumendo le indennità giornaliere per il collocamento presso la ditta __________ di __________ dal 1° luglio 2004 al 31 dicembre 2004 (doc. AI 44-1). L’assicurato ha tuttavia posto termine a tale collocamento in data 30 agosto 2004, giustificando tale interruzione con problemi di salute (doc. AI 48-2). In data 30 settembre 2004 l’amministrazione ha quindi deciso la chiusura della pratica di aiuto al collocamento (doc. AI 52-1).
Con decisione 20 settembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di rendita, rilevando che dagli atti medico-specialistici all’incarto e dagli atti __________ non emergono patologie extra-infortunistiche e quindi sono da confermare i limiti funzionali espressi dall’ente assicurativo LAINF; inoltre, dal raffronto dei redditi emerge un grado d’invalidità del 28%, che non dà diritto ad una rendita (doc. AI 49).
1.2. Con decisione su opposizione 7 settembre 2005 l’ammini-strazione ha respinto l’opposizione dell’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 - con la quale ha contestato sia la valutazione medica in merito alla sua completa abilità al lavoro in attività rispettose dei suoi limiti funzionali, sia il calcolo economico del grado di invalidità, sia la mancata attribuzione di una riformazione professionale, chiedendo di essere ritenuto perlomeno inabile al lavoro al 50% in qualunque attività (doc. AI 56) - ribadendo che in assenza di un danno alla salute non causato dall’infortunio deve essere riconfermata la capacità lavorativa determinata dall’assicuratore infortuni. L’Ufficio AI ha inoltre indicato che il consulente IP ha precisato di non avere promosso nessuna formazione professionale specifica in quanto l’assicurato non ha né la motivazione, né il profilo adatto e che un aiuto nella ricerca di un posto di lavoro adeguato è stato accordato con decisione 1° luglio 2004 (doc. AI 62).
1.3. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto di poter beneficiare almeno di una mezza rendita.
Contestualmente, il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.
Sostanzialmente in sede ricorsuale egli, chiedendo all’ammi-nistrazione di richiamare l’intero incarto dell’assicuratore infortuni, ha contestato la valutazione medica relativa alla sua capacità lavorativa residua (totale abilità in attività leggere adeguate con possibilità di alternare la posizione) operata nell’ambito dell’istruttoria LAINF e posta alla base del qui querelato provvedimento, la quantificazione del reddito da invalido, nonché il mancato riconoscimento di una riformazione professionale, rilevando quanto segue:
" (...)
3. L'Ufficio AI non ha proposto alcuna riformazione professionale motivando la mancata proposta da un lato dal mancato interesse del ricorrente, e dall'altro - e qui si evince la reale portata della situazione - dall'impossibilità in considerazione del profilo del ricorrente di proporre alternative di riqualifica professionale.
4. A fronte di questi episodi legati alla "prestazione" fornita dall'AI vi è stato un peggioramento progressivo dello stato fisico del ricorrente. Ancora nel 2004 il rapporto della __________ indicava un'incapacità lavorativa di almeno il 50%.
La Clinica __________, __________ a sua volta, dopo un esame, conclude con "Penso che i disturbi all'anca sinistra lamentati dal paziente siano da mettere in relazione ad una borsite del grande trocantere ... (omissis) ... Rispetto a un anno fa i disturbi sono molto peggiorati. In futuro occorrerà prevedere un aumento dell'inabilità lavorativa a ca. il 50%". (rapporti 10.01.2005 e 21.02.2005).
Già nel 2002 (17.04.02) la stessa __________ si esprime circa le possibilità di lavoro in modo molto riduttivo e cioè:
"Il paziente risulta essere limitato nelle attività pesanti, rispettivamente medio-pesanti che richiedono degli spostamenti prolungati anche su terreni regolari, il superamento frequente di scale anche se munite di corrimano e gradini comodi, il mantenimento prolungato di una posizione eretta oppure accovacciata, rispettivamente inginocchiata. Il trasporto di peso risulta essere limitato a un ordine di grandezza di 10-15 kg."
A fronte di queste limitazioni ci si chiede francamente a quale tipo di attività il ricorrente possa indirizzarsi, tenendo in considerazione anche la sua età.
5. L'ufficio AI nel calcolo dell'incapacità lavorativa, calcolo che porta a escludere una rendita AI, considera un guadagno possibile con la menomazione pari a fr. 43'941.-- e cioè rapportato per dodici mesi fr. 3'661.75.
Nessuna indicazione e/o aiuto è però stato dato circa questo tipo di attività, a dimostrazione che il tutto è basato su calcoli teorici, che non tengono assolutamente in considerazione le gravi limitazioni fisiche del ricorrente e questo in qualsiasi tipo di attività.
6. Fatte le premesse di cui sopra si chiede che la decisione gravata sia annullata e che venga allestita una perizia medico/attitudinale sul ricorrente, che tenga in debita considerazione che lo stesso ufficio AI ha di fatto escluso una riqualifica professionale, poiché la stessa non sembra entrare in linea di conto per le peculiarità del ricorrente stesso. (...)" (Doc. I)
1.4. In data 14 ottobre 2005 la rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa documentazione (doc. III).
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso (doc. IV).
1.6. Con decreto 29 novembre 2005 il TCA ha accolto l’istanza dell’assicurato tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria (doc. VI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in vigore prima e dopo il 1° gennaio 2003, ritenuto comunque che - come detto - la nuova normativa non ha apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI.
Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una riformazione professionale o ad una rendita.
2.4. L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2002, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%);
Ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84; RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543). Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (DTF 114 V 313; SVR 1996 IV Nr. 74). Per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita; i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; SVR 2003 IV Nr. 11, 2002 IV Nr. 24).
2.6. La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471). In tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
2.7. Nel caso di specie con decisione 16 ottobre 2002 l’assicuratore LAINF ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita per un grado d’invalidità del 27% a decorrere dal 1° agosto 2001 (doc. 3-2 incarto LAINF). Come visto, tale decisione, cresciuta in giudicato, è poi stata nuovamente confermata dall’assicuratore infortuni al termine della procedura di revisione, con decisione 31 marzo 2005 (doc. 9-3 incarto LAINF).
Lo scrivente Tribunale, dopo attenta ed approfondita disamina del materiale probatorio, non può che pienamente confermare la valutazione medica dell’assicuratore infortuni.
Nel rapporto intermedio __________ 22 gennaio 2002 il dr. __________, Capoclinica di chirurgia ortopedica dell’Ospedale regionale di __________, ha posto la diagnosi di “stato dopo asportazione d’ossificazioni il 29 marzo 2001 su stato dopo protesi bipolare anca sinistra 26 luglio 2000 su stato dopo OS femore prossimale sinistro il 26 gennaio 2000”, osservando che la situazione è soddisfacente, tranne che per alcuni dolori sotto sforzo e indicando la ripresa del lavoro al 100% dal 20 luglio 2001 per lavori non pesanti (doc. 2-10 inc. LAINF).
Nel rapporto redatto in occasione della visita medica di chiusura 17 aprile 2002 il dr. __________, medico __________ __________, posta la diagnosi di “sindrome algica sotto carico residuale anca sinistra, con segni radiologici e scintigrafici di rimaneggiamento osseo tuttora in atto, in presenza di uno stato dopo frattura del collo femorale il 26 gennaio 2000, reposizione chiusa e osteosintesi tramite DHS il 26 gennaio 2000, rimozione del materiale d’osteosintesi e protesi cefalica bipolare non cementata su necrosi asettica il 26 luglio 2000, rimozione di ossificazione ectopica al femore prossimale, regolarizzazione della parte laterale del grande trocantere, débridement cicatriziale e adesiolisi a livello della fascia latae e del muscolo vasto laterale il 29 marzo 2001; sindrome vertebrale lombare a carattere prettamente muscolare, con disturbi in incremento verso la seconda metà della giornata”, ha rilevato:
" (...)
Oggettivamente ottima funzione dell'anca operata, praticamente simmetrica rispetto a quella contro-laterale. Ancora moderata insufficienza muscolare con accennato Duchenne. Disturbo statico ma soprattutto posturale con accennata disfunzione segmentale lombare-inferiore, con sintomatologia di carattere prevalentemente muscolare, senza indizi per una componente radicolare irritativa o deficitaria.
Sul piano terapeutico, il paziente non sta attualmente seguendo nessun trattamento medicamentoso, ultima serie di fisioterapia nell'autunno del 2001.
Sorprende quindi il tenore della lettera dell'1.3.2002 della dr.ssa __________ che giustifica la richiesta di un soggiorno di terapia stazionario, con la non risposta alle misure terapeutiche ambulatoriali.
Con riferimento al quadro clinico odierno, ritengo che il signor RI 1 sia effettivamente suscettibile di poter profittare di un programma di fisioterapia, con obiettivo rivolto nel miglioramento della coordinazione alla marcia, nella correzione della postura (raccorciamento muscolare pelvico-femorale, ...) e nel rinforzo della muscolatura del cinto pelvico e del rachide.
Queste terapie possono tuttavia senz'altro essere effettuate in sede ambulatoriale, attingendo eventualmente anche a una struttura che permetta l'esecuzione di esercizi in acqua.
Non ritengo per contro indicato attualmente un soggiorno stazionario in un Centro di Riabilitazione riconosciuto e neppure la correzione della minima differenza di lunghezza degli arti inferiori. La zoppia presentata dal signor RI 1 in effetti, presenta soprattutto le caratteristiche del tipo "muscolare-funzionale".
Dal punto di vista diagnostico ritengo opportuno seguire l'ulteriore evoluzione con dei controlli a frequenza annuale, come peraltro già previsto anche dal dr. __________.
Dal punto di vista medico-assicurativo, procediamo con l'esame odierno alla definizione della pratica.
Postumi infortunistici
- Endoprotesi dell'anca sinistra.
Il paziente risulta essere limitato nelle attività lavorative pesanti, rispettivamente medio-pesanti che richiedono degli spostamenti prolungati anche su terreni regolari, il superamento frequente di scale anche se munite di corrimano e gradini comodi, il mantenimento prolungato di una posizione eretta, oppure accovacciata, rispettivamente inginocchiata. Il trasporto di pesi risulta essere limitato a un ordine di grandezza di 10-15 kg.
Un'attività adeguata deve poter dare al paziente la possibilità di alternare regolarmente la propria posizione privilegiando quella piuttosto ma non prettamente sedentaria." (Doc. 2-4+5 inc. LAINF)
Successivamente, a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, l’assicurato è stato sottoposto in data 15 maggio 2003 ad un intervento di totalizzazione della protesi con asportazione delle ossificazioni eterotopiche. Nella visita medica __________ 26 novembre 2003 il dr. __________ ha rilevato che:
" VALUTAZIONE
Radiologicamente e clinicamente buon risultato con l'attuale protesi in situ.
Malgrado l'intensità e l'importanza data dal signor RI 1 ai disturbi residuali, esso non fa ricorso, rispettivamente non necessita dell'ausilio di un trattamento antiflogistico, rispettivamente antalgico.
Tenuto conto dei reperti clinicamente e radiologicamente oggettivabili, ritengo personalmente che il nocciolo della problematica accusata dal signor RI 1 risieda nella non avvenuta elaborazione del divario venutosi a creare tra le sue aspettative (con riferimento a un'anca normale) e le limitazioni connesse con i postumi infortunistici presenti.
Sul piano terapeutico non ritengo esservi misure particolari, più specificatamente cruente, suscettibili di condurre a un cambiamento significativo della sintomatologia residuale.
Ciò non di meno, come proposto dal dr. __________, accordo il benestare da parte della __________ per un'ulteriore valutazione presso il dr. __________ della Clinica __________ di __________.
Con riferimento al quadro clinico e radiologico odierno, il signor RI 1 viene ritenuto nuovamente abile al lavoro nei limiti dell'esigibilità espressa in occasione dell'esame medico-__________ del 17.4.2002." (Doc. 6-4+5 inc. LAINF)
Infine, in occasione dell’esame medico 1° marzo 2005 in relazione alla revisione della rendita, il dr. __________, medico __________ __________, posta la diagnosi di “sindrome algica sul lato laterale dell’anca sinistra in stato da protesi totale all’anca sinistra il 15 maggio 2003; stato da protesi cefalica bipolare il 26 luglio 2000; stato da osteosintesi con DHS il 26 gennaio 2000 su frattura del collo femorale sinistro tipo Garden IV”, ha concluso:
" (...)
VALUTAZIONE
Sia soggettivamente che oggettivamente persistono gli stessi sintomi sin da quando è stata innestata la protesi cefalica bipolare il 26.7.2000.
Non vi è peggioramento della situazione nè dal punto di vista soggettivo nè tanto meno dal punto di vista oggettivo.
Guardando i reperti anamnestici rilevati sia alla visita medica di chiusura del 17.4.2002 come pure alla visita medico-circondariale di controllo effettuata il 25.11.2003 si nota che non vi è un peggioramento soggettivo della situazione. Lo stesso si può dire per i reperti oggettivabili e lo stato locale.
In conclusione non vi è un notevole peggioramento della situazione che giustifichi una nuova definizione dell'esigibilità del lavoro pertanto l'esigibilità espressa alla visita medica di chiusura del 17.4.2002 mantiene tutta la sua validità."
(Doc. 9-8 inc. LAINF)
Non può modificare la valutazione di una piena capacità lavorativa dell’assicurato in attività leggere adeguate, così come stabilito dall’assicuratore LAINF, quanto certificato dal dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica e ortopedia dell’__________, che ha avuto modo di visitare l’assicurato a più riprese nel corso del 2005. Lo specialista, infatti, nel suo rapporto 10 gennaio 2005 ha rilevato:
" (...)
Valutazione & procedere:
Penso che i disturbi all'anca sinistra lamentati dal paziente siano da mettere in relazione ad una borsite del grande trocantere. Durante la visita odierna viene eseguita un'infiltrazione locale sul grande trocantere sinistro con 3 ml di Carbostesina ed una fiala di Diprophos.
Rispetto ad un anno fa i disturbi sono molto peggiorati. In futuro bisognerà prevedere un aumento dell'inabilità lavorativa. Come elettricista penso che un'inabilità lavorativa del 50% sia giustificata.
Prossimo controllo nel mio studio tra 6 settimane." (Doc. 9-17 inc. LAINF)
In seguito, con rapporto medico 21 febbraio 2005, il dr. __________ ha aggiunto:
" (...)
Procedere:
L'esito positivo, anche se limitato a 10 giorni dopo l'infiltrazione locale eseguita a livello del grande trocantere sinistro, conferma che almeno in parte la sintomatologia è dovuta ad una problematica del tratto ileo-tibiale. Se la sintomatologia, comunque, non peggiora, eviterei di eseguire una revisione chirurgica.
Il mio consiglio è quello di portare un plantare di rialzo a sinistra di almeno 8 mm per compensare il raccorciamento della gamba sinistra. Se in futuro la sintomatologia al ginocchio sinistro dovesse peggiorare, bisognerà, come primo passo, eseguire una RM. Come già detto durante l'ultima visita in futuro, probabilmente, bisognerà prevedere un aumento dell'inabilità lavorativa a ca. il 50%.
Ulteriori controlli nel mio studio al bisogno." (Doc. 9-9+10 inc. LAINF)
In data 15 aprile 2005 il dr. __________ ha ancora osservato:
" Decorso
Situazione più o meno invariata per quanto concerne l'anca sn.. Circa un mese fa il paziente è stato visto dai colleghi della __________. Nelle ultime settimane peggioramento dei dolori al ginocchio sinistro. Come già riferito durante l'ultima visita nel mio studio consiglio una valutazione tramite RM. Inoltre ho prescritto un plantare con rialzo di circa 8 mm per il piede sn..
Dopo la RM rivedrò il paziente nel mio studio." (Doc. 10-9 inc. LAINF)
Una volta eseguito l’accertamento citato, con scritto 2 maggio 2005 il dr. __________ è giunto alle seguenti conclusioni:
" (...)
Valutazione & procedere:
I disturbi al ginocchio sinistro lamentati dal paziente sono quindi, molto probabilmente, da mettere in relazione alla plica sinoviale medio-patellare. Per il momento i disturbi sono sopportabili. Consiglio di aspettare prima di eseguire un eventuale intervento chirurgico. Se in futuro la sintomatologia dovesse veramente peggiorare si dovrà discutere un'artroscopia con resezione della plica sinoviale. Il paziente viene informato.
Ulteriori controlli nel mio studio al bisogno." (Doc. 10-5+6 inc. LAINF)
Nelle sue annotazioni 30 agosto 2005 il dr. __________ del SMR ha indicato:
" Assicurato con stato da infortunio il 26.1.2000, valutato dalla __________ con espressione dei limiti funzionali e riconoscimento di una rendita del 27%.
(stato da frattura collo femorale sinistro, stato da osteosintesi, stato da protesi totale anca sinistra, calcificazioni peritrocanteriche poi asportate; sindrome algica residua all'anca sinistra)
Da parte nostra non sono stati constatati elementi extrainfortunistici.
È stato sottoposto ad accertamenti professionali al __________, poi collocato in una ditta, il collocamento è stato interrotto perchè gli sono state affidate mansioni che non corrispondevano alle sue limitazioni.
Il 01.03.2005 è stato di nuovo valutato dal medico __________, si è constatata una situazione invariata (nessun peggioramento, quindi conferma della rendita data).
Inoltra dei documenti medici riguardanti disturbi al ginocchio sinistro, essi sono stati sottoposti alla __________, che dichiara questa patologia di tipo degenerativo, estranea all'infortunio (giustamente).
Dalla descrizione dei sintomi nelle lettere dell'ortopedico curante attuale, risulta che si tratta di dolori sopportabili per i quali attualmente non è prevista una terapia, dovuti alla presenza di una plica sinoviale, si notano alla RM alcune alterazioni degenerative, ritenute dal curante non importanti.
A mio avviso non comportano una restrizione dei limiti funzionali in base ai quali si è valutato finora l'A., e constatati dopo l'accertamento al __________." (Doc. AI 61-1)
Quanto attestato dal dr. __________ il 10 gennaio 2005, il 21 febbraio 2005 e il 15 aprile 2005 in merito ad una borsite del grande trocantere e dolori al ginocchio sinistro (doc. 9-17, doc. 9-9, doc. 10-9 inc. LAINF) è già noto ed è stato già vagliato in ambito istruttorio __________, dove è stato accertato che i disturbi al ginocchio sinistro non sono una conseguenza dell’infortunio (doc. 10-1 inc. LAINF).
Anche quanto certificato dal dr. __________ successivamente - 2 maggio 2005 e 30 agosto 2005 (doc. 10-5 inc. LAINF e doc. AI 61) – attesta una situazione invariata per quanto concerne l’anca sinistra, mentre che per i problemi al ginocchio sinistro il dr. __________ ha rilevato che “per il momento i disturbi sono sopportabili” e non necessitano di particolari terapie.
Tale documentazione non è sufficiente per giungere ad una valutazione diversa da quella operata dall’amministrazione. Non vi sono in particolare validi motivi per ritenere un peggioramento della situazione invalidante. Infatti, come rilevato dal SMR, non si può ritenere che l’assicurato, alla luce di quanto certificato dal dr. __________, abbia presentato, perlomeno fino all’emissione della decisione impugnata, un’evoluzione della situazione ortopedica (disturbi al ginocchio sinistro dovuti ad una plica sinoviale) tale da sostanziare l’esistenza di un’incapacità lavorativa superiore a quella precedentemente accertata. Il dr. __________ ha infatti attestato che i disturbi erano, fino a quel momento, sopportabili e non necessitavano di una particolare terapia.
Pertanto, ritenuto quanto sopra e che il dr. __________ si è espresso per un futuro probabile aumento dell’incapacità lavorativa al 50% nella professione di elettricista, senza nulla dire a proposito della capacità lavorativa in attività leggere adeguate rispettose dei limiti funzionali dell’assicurato, questo Tribunale non può che ritenere corretta la valutazione dell’assicuratore infortuni circa una completa esigibilità di attività leggere che presentino le caratteristiche dettate dal medico __________ nel suo rapporto 17 aprile 2002 (doc. 2-2 incarto LAINF) e pienamente confermata in data 1° marzo 2005 (doc. 9-6 incarto LAINF).
Occorre qui ricordare che in merito alla valenza probatoria di un rapporto medico è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b), criteri che le valutazioni specialistiche eseguite durante l’istruttoria __________ adempiono.
2.8. In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, con rapporto 23 gennaio 2004 il consulente in integrazione professionale ha evidenziato che alla luce dell’accertamento svolto dal __________ di __________ l’assicurato è in grado di conseguire un reddito presumibile minimo nel 2001 di fr. 43'941, valutazione quest’ultima restrittiva e severa che non valorizza l’esperienza e le competenze professionali dell’assicurato, ma che indicizza un profilo lucrativo generalizzato non qualificato semplice e ripetitivo nel settore industriale e artigianale. Il consulente ha poi rilevato di non promuovere nessuna specifica formazione visto che l’assicurato non ha né la motivazione, né il profilo adeguato e di non sostenere nessuna riduzione in quanto è esigibile che l’assicurato svolga attività sedentarie o in posizione parzialmente eretta. Infine, il consulente IP ha indicato che l’assicurato “è un soggetto capace di reggere in modo autonomo un’attività lavorativa di tipo manuale; bisogna evitare che assuma posizioni statiche prolungate; è limitato a livello della manualità fine; non è determinato a riprendere una qualsivoglia adeguata attività lucrativa”. Egli ha poi aggiunto che “attività di consulenza, montaggio, applicazioni di sistemi d’allarme, fornitura, riparazioni a domicilio e/o laboratorio rappresentano a mio parere attività parallele che collimano perfettamente con gli interessi e il profilo dell’assicurato. Importante che l’assicurato superi con decisione e convinzione questo periodo di stallo” (doc. AI 31-2).
Nella decisione 20 settembre 2004 l’amministrazione, partendo da un reddito da valido di fr. 60'450 così come stabilito in ambito LAINF (doc. 3-3 inc. LAINF, che a sua volta si rifà a quanto attestato dal datore di lavoro, doc. 1-57 inc. LAINF), dato rimasto incontestato e dal reddito da invalido di fr. 43'941 stabilito dal consulente IP, ha determinato il grado di invalidità del 28% (doc. AI 49-2).
Il ricorrente ha contestato il reddito da invalido stabilito dall’amministrazione (fr. 43'941), osservando che “nessuna indicazione e/o aiuto è però stato dato circa questo tipo di attività, a dimostrazione che il tutto è basato su calcoli teorici, che non tengono assolutamente in considerazione le gravi limitazioni fisiche del ricorrente e questo in qualunque tipo di attività” (doc. I).
Al riguardo, va innanzitutto rilevato che la contestazione relativa alla mancata presa in considerazione delle “gravi limitazioni fisiche del ricorrente” non ha nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), le stesse sono state accuratamente e dettagliatamente valutate in sede medica.
Inoltre, quanto alla critica mossa dall’assicurato circa la mancata indicazione da parte dell’amministrazione del genere di attività adeguate ai suoi limiti funzionali ancora esigibili, va osservato che il consulente ha fatto riferimento al settore industriale e artigianale. Vero che egli non ha specificato in dettaglio le singole professioni, limitandosi ad indicare il ramo di occupazione (attività di consulenza, montaggio, applicazioni di sistemi d’allarme, fornitura, riparazioni a domicilio e/o laboratorio, doc. AI 31-2), ma è altrettanto vero che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di fronte ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul mercato, è sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche salariali di quel settore (STFA inedita 5 giugno 2001 in re A, I 324/00, consid. 2b).
Inoltre, il TFA in una sentenza del 25 febbraio 2003 (U 329-30/01) ha ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste esigenze troppo elevate:
" (…)
4.7 La tesi cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.
È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà.
Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).
In quanto infondato su questo punto il ricorso di P.________ va quindi Respinto (…)"
In casu, come visto, il consulente, sulla base delle risultanze mediche specialistiche, ha evidenziato che “attività di consulenza, montaggio, applicazioni di sistemi d’allarme, fornitura, riparazioni a domicilio e/o laboratorio rappresentano a mio parere attività parallele che collimano perfettamente con gli interessi e il profilo dell’assicurato. Importante che l’assicurato superi con decisione e convinzione questo periodo di stallo” (doc. AI 31-2).
Visto quanto sopra, è da ritenere verosimile che il ricorrente disponga ancora di una residua capacità lavorativa nei menzionati settori.
Infine, per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).
Applicando in casu la succitata giurisprudenza del TFA, l’amministrazione ha quindi determinato un grado d’invalidità del 28%, che in realtà, effettuando correttamente il calcolo e l’arrotondamento, dovrebbe essere del 27%.
Ora, va fatto presente che sulla base della comunicazione ricevuta da questo Tribunale nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA del 7 giugno 2006 nella causa C., U 56/03), da parte della Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger - che il 28 aprile 2006 ha informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo “… la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido" -, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.
Tale circostanza non ha alcuna ripercussione sul caso in esame. Essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità risulterebbe meno del 27% stabilito in base alla tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta essere inferiore al 40%.
2.9. L’assicurato ha chiesto che venga esperita una perizia medico/attitudinale che tenga in considerazione il rifiuto dell’amministrazione di concedergli una riqualifica professionale.
Ora, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. KöIz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure SVR 2003 IV Nr. 1; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, la fattispecie risulta sufficientemente chiara, senza che si renda necessario l’esperimento di ulteriori accertamenti. La richiesta dell’assicurato non può quindi essere accolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti