Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.186

 

FS

Lugano

9 febbraio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso dell'11 ottobre 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Il 7 luglio 1999, RI 1, nato nel __________, di professione “Geschäftsführer, Agenturleiter, Instruktor”, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita in quanto affetto da “Kopfschmerzen, Nacken-schmerzen, Schlafstörungen, Schwindel Konzentrations und Mehrfähigkeitsstörungen” (doc. AI 1).

 

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, con delibera 12 maggio 2000, l’UAI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera con grado dell’80% dal 1° marzo 1999 (cfr. doc. AI 19-23).

 

                                         Nel mese di aprile 2001 l’amministrazione ha proceduto ad una revisione d’ufficio e, dopo i necessari accertamenti, con decisione del 3 marzo 2005, ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita con grado del 50% con effetto dal 1° maggio 2005 (doc. AI 86).

 

                               1.2.   Con opposizione del 24 marzo 2005 (tradotta in italiano dopo la chiesta proroga del termine il 3 giugno 2005; doc. AI 92-96) RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha richiesto che “Al ricorrente deve essere corrisposta anche in futuro una rendita intera” (doc. AI 96-1).

                                         Egli in sostanza ha fatto valere che il suo stato di salute non è migliorato e che anche nel caso di un eventuale miglioramento dello stato di salute occorre ancora chiarire se lo stesso ha delle ripercussioni sulla capacità di guadagno.

 

                               1.3.   Con scritti del 10 giugno 2005 l’UAI ha trasmesso alla __________ e alla __________ l’opposizione inoltrata dall’assicurato contro la decisione del 3 marzo 2005 assegnando un termine di 10 giorni per inoltrare eventuali osservazioni e/o per chiedere la visione degli atti e indicando che con l’invio degli stessi sarà assegnato un ulteriore termine di 20 giorni (doc. AI 97-98).

                                         Con lettera del 24 giugno 2005 la __________ ha comunicato all’UAI di aver ricevuto il 15 giugno 2005 il loro scritto del 10 giugno 2005 e ha richiesto la trasmissione dell’incarto in modo da poter prendere posizione entro il termine supplementare di 20 giorni (doc. AI 100).

                                         Con lettera del 27 giugno 2005 l’UAI ha trasmesso alla __________ l’incarto AI richiesto (doc. AI 99).

 

                                         Con lettera del 23 agosto 2005 la __________ (subentrata legalmente alla __________) ha comunicato all’UAI le proprie osservazioni (doc. AI 103).

 

                               1.4.   Con il ricorso in oggetto RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’intervento dello scrivente Tribunale domandando:

 

                                         “1.   Che si constati che l’Istituto nel procedimento di ricorso agisce in modo da ritardare la giustizia.

 

                                                       2.   Che si obblighi l’Istituto ad emettere immediatamente una decisione.

 

                                                       3.   Che tutto quello che rientra nelle conseguenze del risarcimento sia a carico dell’Istituto.” (doc. I)

 

                                         In sostanza l’assicurato fa valere che secondo l’art. 52 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato.

                                         Secondo Kieser (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 20 ad art. 52, pag. 525) questo termine è di circa due mesi e nel caso concreto esso, a mente dell’assicurato, è stato abbondantemente superato.

 

                               1.5.   Con risposta di causa del 4 novembre 2005 l’UAI ha descritto i passi che hanno portato alla decisione del 3 marzo 2005 contro la quale è stata interposta opposizione, tradotta in italiano il 3 giugno 2005, e ha chiesto la reiezione del ricorso facendo presente che:

 

"  (…)

In concreto, l’opposizione interposta dal ricorrente tuttora pendente, verrà trattata appena possibile dallo scrivente Ufficio. La mole di lavoro vigente presso lo scrivente Ufficio non permette di procedere più celermente nella trattazione dell’opposizione (si ritiene la valutazione del termine per la trattazione dell’opposizione posta da Kieser nel commento alla LPGA ad art. 52 di due mesi non realizzabile pragmaticamente).

 

In conclusione, considerato che l’Ufficio AI non ha procrastinato inutilmente nella trattazione della recente opposizione, appare evidente che la fattispecie non configura in alcun modo un caso di ritardata giustizia.

(…).” (cfr. doc. III)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Giusta l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

                                         Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560).

                                         Prima dell'entrata in vigore della LPGA, spettava all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), quale autorità di vigilanza, pronunciarsi in merito ai ricorsi inoltrati da assicurati contro il rifiuto di statuire da parte dell’Ufficio AI o in merito ad un ingiustificato ritardo da parte del medesimo ufficio (DTF 114 V 145; STFA inedita 7 agosto 2002 nella causa B consid. 2, I 629/01).

                                         Con l’entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta ora al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I 387/03).

 

                                         Va inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         Come evidenziato questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b).

                                         L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.

 

                                         Il legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale l’amministrazione deve emanare la decisione su opposizione.

 

                               2.3.   Secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit, art. 56 nota 10 pag. 560).

                                         Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c).

 

                                         Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

 

                                         Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

 

                               2.4.   Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari.

                                         Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali).

                                         In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

                                         Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

                                         In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

                                         In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

 

"  Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

 

                                         In dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92s.) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67).

 

                               2.5.   Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia é soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura.

                                         Questa giurisprudenza è da considerare valida anche sotto l’imperio dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56).

 

                                         Da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).

 

                               2.6.   Oggetto del contendere è sapere se all’UAI può essere imputato un ingiustificato ritardo nell'emanazione della decisione su opposizione.

 

                                         In data 3 marzo 2005, procedendo ad una revisione d’ufficio, l’UAI ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita con grado del 50% con effetto dal 1° maggio 2005 (doc. AI 86).

 

                                         Con opposizione del 24 marzo 2005, tradotta in italiano il 3 giugno 2005, l’assicurato ha chiesto di poter continuare ad essere posto al beneficio di una rendita intera (doc. AI 96).

 

                                         Orbene, pur comprendendo il disappunto dell’assicurato, questo TCA, considerato il tempo trascorso dalla traduzione in italiano dell’opposizione 3 giugno 2005, non ravvisa gli estremi per imputare all’amministrazione una ritardata giustizia ai sensi della succitata giurisprudenza.

                                         Infatti, l’UAI, ricevuta l’opposizione il 6 giugno 2005 (doc. AI 96), il 10 giugno 2005, conformemente alla cifra marg. 2015 della circolare sul contenzioso, ha subito trasmesso alla __________ e alla __________ l’opposizione inoltrata dall’assicurato (doc. AI 97-98).

                                         La __________ (subentrata legalmente alla __________), dopo che l’UAI il 27 giugno 2005 ha trasmesso alla __________ il richiesto incarto AI dell’assicurato (doc. AI 99-100), ha quindi inoltrato le proprie osservazioni il 23 agosto 2005 (doc. AI 103).

                                         Dunque, dalle “Osservazioni” della __________ del 23 agosto 2005 al ricorso per denegata giustizia inoltrato dall’assicurato l’11 ottobre 2005 non erano trascorsi neppure due mesi.

 

                                         In simili circostanze, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali suevocati, questo Tribunale ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si è resa colpevole di un ingiustificato ritardo nei confronti di RI 1.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti