Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.192

 

BS/sc

Lugano

20 ottobre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 20 settembre 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe __________, dal 1° marzo 2003 è stata posta al beneficio di una rendita intera per un grado d’invalidità del 100% (cfr. decisione dell’Ufficio AI del 24 settembre 2003, doc. AI 21-1).

 

                                         A conclusione della revisione, avviata d’ufficio nel maggio 2003, e dopo l’esecuzione di una perizia reumatologica affidata al dr. __________ e l’espletamento della valutazione economica a cura del consulente in integrazione professionale, con decisione 30 marzo 2005 l’Ufficio AI ha soppresso la rendita, togliendo l’effetto sospensivo ad un’eventuale opposizione. Quale motivazione del provvedimento preso, l’amministrazione ha esposto quanto segue:

 

"  (...)

Dalla documentazione medica acquisita agli atti in fase di revisione, in particolar modo dalla perizia specialistica esperita il 24.03.2004 dal Dr. __________, risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatrice, le comporta ora una parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella misura massima del 16% e ciò a partire dalla data dell'esame specialistico succitato. Più esplicitamente, secondo il parere medico lei è stata ritenuta totalmente inabile nella sua abituale attività di operaia reparto montaggio, per contro, in attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute, lei risulta abile nella misura del 100% e ciò, come detto, dal 24.03.2004.

 

Confrontando il guadagno che lei avrebbe potuto percepire oggigiorno se non le fosse subentrato il danno alla salute, ossia Fr. 42550 annui, con quello che lei può ancora raggiungere in attività adeguate rispettose delle limitazioni fisiche dettate dal danno alla salute (quali, per esempio, custode - sorvegliante, addetta all'incasso, venditrice in un chiosco, in una stazione di servizio o in un piccolo negozio), vale a dire Fr. 35'925 all'anno, si ottiene un grado di invalidità massimo pari al 16%.

 

Il calcolo di cui si è detto sopra è riportato qui di seguito.

 

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità                        CHF 42'550.00

con invalidità                             CHF 35'925.00

Perdita di guadagno               CHF 6'625.00      =    Grado d'invalidità 16 %

 

 

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita si estingue."

(Doc. AI 46-2)

 

                               1.2.   Con tempestiva opposizione l’assicurata ha contestato un miglioramento delle proprie condizioni di salute. Sostenendo invece un peggioramento, dovuto al fatto che i problemi alla spalla/braccio destro si sono nel frattempo estesi anche al braccio sinistro, essa ha pertanto chiesto l’esecuzione di una perizia da assegnare al dr. __________ che l’ha operata (doc. AI 49-1).

 

                               1.3.   Con decisione 20 agosto 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione e confermato la soppressione della rendita. Facendo riferimento alla valutazione 21 gennaio 2005 del proprio servizio medico (SMR), in cui si è ribadito come il dr. __________ abbia considerato tutte le affezioni di cui l’assicurata è portatrice e che dalla documentazione medica prodotta non risulta un peggioramento, l’Ufficio AI ha quindi confermato la validità della perizia reumatologica non ritenendo necessario l’espletamento di ulteriori accertamenti.

 

                               1.4.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurata, per il tramite del __________, ha inoltrato il presente ricorso. Sostanzialmente essa contesta la perizia del dr. __________, ritenuta incompleta, motivo per cui ha postulato che il TCA ordini una valutazione reumatologica e neurologica.

                                        

                               1.5.   Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

 

                               1.6.   Con scritto 21 novembre 2005 la ricorrente ha ribadito la richiesta ricorsuale.

 

                               1.7.   Nell’ambito dell’istruzione della causa, il TCA ha chiesto delle precisazioni al perito dr. __________ (VII e IX). Le risposte 12 e 14 settembre 2006 dello specialista in reumatologia sono state intimate alla parti, le quali hanno fatto presente di non avere ulteriori osservazioni da porre (VIII, X,XI, XII, XIII).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se vi è stato un miglioramento delle patologie invalidanti dell’assicurata giustificante, in via di revisione, la soppressione della rendita d'invalidità.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

 

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

 

                               2.5.   Nell’ambito della prima domanda di prestazioni, l’assicurata era stata riconosciuta totalmente inabile nella sua professione.

                                         Con rapporto 24 marzo 2003 il dr. __________ - poste le diagnosi di esiti da epincondilite radiale destra con sindrome del tunnel carpale a destra e da ganglio dorsale al polso destro, esiti da denervazione del gomito destro, asportazione del ganglio a destra e decompressione del nervo mediano nel canale del carpo a destra con tecnica endoscopica al 4.10.2002 ed, infine, esiti da distrofia di Sudeck in lenta fase di miglioramento – aveva infatti attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 20 marzo 2002. Egli aveva inoltre certificato che l’attività lavorativa potrebbe essere migliorata se la paziente svolgesse un’attività di sorveglianza senza utilizzo del braccio destro, facendo tuttavia presente di aspettare l’evoluzione spontanea dei reliquiati da distrofia di Sudeck prima di potersi esprimere su eventuali provvedimenti d’integrazione (doc. AI 8-3).

 

                                         Avendo il succitato specialista paventato un possibile miglioramento futuro, l’Ufficio AI ha subito avviato la procedura di revisione. Raccolta la documentazione medica necessaria, tra cui il rapporto 4 settembre 2003 del dr. __________, ed alla luce della nota 20 febbraio 2004 della dr. ssa __________ del SMR - la quale, ritenendo la stato valetudinario stazionario, aveva suggerito di procedere ad una perizia reumatologica per accertare i limiti funzionali e la capacità lavorativa in attività adeguate (doc. AI 27-1)-,  il 24 febbraio 2004 l’amministrazione ha incaricato il dr. __________ di effettuare una valutazione specialistica (doc. AI 29-1).

 

                                         Con rapporto 24 marzo 2004 il dr. __________, specialista in reumatologia ha diagnosticato una sindrome spalla-mano a destra in esisti da decompressione del nervo mediano al canale carpale a destra e di denervazione del gomito destro eseguito il 4 ottobre 2002, nonché una epicondilopatia omeroradiale a sinistra.

 

                                         In merito alla capacità lavorativa egli ha rilevato quanto segue:

 

"  (...)

Al momento attuale considero come lavoro ergonomicamente idoneo alle patologie sopramenzionate, un'attività che non richiede l'utilizzo ed il carico del braccio dominante destro oltre i 2 kg. In presenza di una periartropatia anche al gomito sinistro, sono sconsigliabili lavori ripetitivi di flessione-estensione, prosupinazione contro resistenza con l'avambraccio sinistro, il carico massimo per il braccio sinistro è di

10 kg.

 

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo a partire dal 20.3.2002.

 

Nell'ultima attività di operaia nel reparto montaggio, come pure in qualità di sarta, giudico l'assicurata inabile al lavoro nella misura del 100%, dal 20.3.2002."

(Doc. AI 30-5)

 

                                         Accertata dunque una piena abilità in attività adeguate, dopo aver proceduto al consueto raffronto dei redditi, l’Ufficio AI ha determinato un grado d’invalidità del 16% e consecutivamente deciso la soppressione della rendita.

 

                                         Con il presente ricorso l’assicurata contesta la validità della perizia reumatologica.

 

 

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                        
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

 

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

 

                               2.7.   Nel caso in esame, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________, specialista delle affezioni invalidanti di cui la ricorrente è portatrice. Infatti, egli ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla piena capacità di lavoro in attività adeguate. Da tale valutazione risulta un miglioramento dello stato valetudinario.


L’assicurata contesta le valutazioni del dr. __________ ritenendo la perizia reumatologica incompleta e quindi non affidabile.


Su richiesta del TCA, con scritti 12 e 16 settembre 2006 il perito ha preso posizione in merito alle singole censure elencate nel ricorso. Si tratta di precisazioni, chieste al perito, volte a delucidare determinate affermazioni e concetti del referto messi in dubbio dall’assicurata. Inoltre, sono state sollevate diverse censure di natura medica che a maggior ragione necessitavano di un parere da parte di un esperto. Fondamento del presente giudizio rimane comunque la perizia 24 marzo 2004.

 

 

                             2.7.1   In primo luogo l’assicurata sostiene che la diagnosi “sindrome spalla-mano destra” è troppo generica e non permette d’inquadrare con la dovuta precisione le patologie, né di valutare un’eventuale evoluzione delle stesse.

                                         Ora, se da una parte, come rettamente evidenziato dalla ricorrente, il TFA ha rilevato che in presenza di un rapporto medico contenente una diagnosi senza classificazione internazionalmente riconosciuta (in quel caso: ICD 10) non significa a priori che lo stesso non possa essere considerato, a condizione che rispecchi i presupposti per ritenerlo forza probante (STFA inedita 24 luglio 2003 nella causa R., I 108/03), dall’altra va rilevato come sua presa di posizione 12 settembre 2006 il dr. __________ abbia ben evidenziato che la diagnosi da lui posta è internazionalmente riconosciuta e rispecchia in modo preciso la situazione invalidante dell’assicurata. Al riguardo egli ha precisato quanto segue:

 

"  (...)

La signora RI 1 alla visita peritale del 24.3.2004, sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico, presentava il quadro di un'algodistrofia al braccio destro, inoltre una periartropatia alla spalla destra parzialmente anchilosante: le patologie citate permettono di porre la diagnosi di sindrome spalla-mano a destra, terminologia ben nota in ambito medico-specialistico (confronta pubblicazione SUVA: E. Bär, M. Felder, B. Kiener (Editeurs), "Algodystrophie (Complex regional pain syndrome I"). Si tratta dunque di una descrizione molto precisa della patologia presente in questa assicurata all'arto superiore destro.

 

Da notare inoltre che il Dr. __________, specialista FMH chirurgo della mano, __________, in data 30.1.2003 comunicava al medico curante la presenza di una spalla destra anchilosata, quindi totalmente bloccata ai movimenti; alla visita peritale in questione del 24.3.2004, la spalla destra risultava minimamente (parzialmente) limitata all'abduzione e rotazione interna, referto che si traduceva in una distanza pollice vertebra prominens a destra di 0/28 cm (a sinistra 0/17 cm). (...)" (Doc. VIII, pto. 3.1)

 

 

                            2.7.2.   L’assicurata ritiene che la sintomatologia descritta dal perito corrisponde ai sintomi della distrofia di Sudeck (essa ha rimarcato che tale patologia, riscontrata dal dr. __________ nel marzo 2003, causa dolori molto forti, che, divenuti insopportabili nello stadio finale della malattia, possono portare persino all’amputazione della parte affetta), facendo presente come egli non ne abbia fatto menzione.

                                         In merito, nel complemento peritale del 12 settembre 2006 il dr. __________ ha evidenziato:

 

"  (...)

Ricordo che dopo l'intervento di decompressione del nervo mediano al canale carpale a destra e di denervazione del gomito destro secondo Wilhelm praticati il 4.10.2002, l'assicurata veniva visitata dallo specialista chirurgo della mano Dr. __________ a __________, il quale in data 30.1.2003 riferiva della presenza di una spalla destra anchilosata, di una demineralizzazione maculare della struttura ossea della mano destra, ponendo la diagnosi di algodistrofia; successivamente in data 16.10.2003, l'artrorisonanza magnetica della spalla destra oltre ad evidenziare un'artrosi acromeoclaveare ed una borsite sottodeltoidea, mostrava una sospetta capsulite retrattile, alla base dell'anchilosi funzionale della spalla destra; i dati emersi agli atti, ossia l'algodistrofia abbinata alla presenza di una capsulite retrattile, permettono di porre la diagnosi di sindrome spalla-mano; i sintomi lamentati dall'assicurata ed elencati sia nella perizia del 24.3.2004, come pure al punto 3.2.1 citato sopra, sono tipici per un'algodistrofia, quindi concordo con l'avviso che "questi sintomi corrispondono però ai sintomi della distrofia di Sudeck, patologia che era stata diagnosticata nel marzo 2003 dal Dr. __________ ...". (...)" (Doc. VIII, pto. 3.2.1)

 

                                         A completazione di quanto sopra, alla domanda del TCA a sapere quali siano le conseguenze della distrofia di Sudeck, ammessa dal perito, sul giudizio di capacità lavorativa espresso nella perizia del 24 marzo 2004 (doc. IX), il dr. __________ ha risposto:

 

"  (...)

Dato che già la perizia del 24.3.2004 alla diagnosi menzionava una sindrome spalla-mano a destra, quindi un'algodistrofia al braccio destro abbinata ad una periartropatia omeroscapolare parzialmente anchilosante, la capacità lavorativa espressa ai punto B.C. a pagina 5 della perizia del 24.3.2004, rimane valida." (Doc. X)

 

                                         Non va poi dimenticato che nel rapporto 4 settembre 2003 il dr. __________, diagnosticata una “frozen shoulder” (periatropatia omeroscapolare; cfr. Roche Medizin Lexikon, 5a edizione) ed una brachialgia destra con recidiva di epicondilite radiale, irritazione della sinovia articolare al posto dorsale, irritazione dei nervi mediani e radiale distale al gomito senza substrato morfologico, aveva certificato che l’assicurata era in grado di svolgere attività semplici di sorveglianza (doc. AI 20-4), giudizio che collima con la valutazione peritale in merito alla residua capacità lavorativa in attività adeguate. Inoltre, non avendo evidenziato particolari ripercussioni della sindrome di Sudeck (anzi, tale affezione non è stata nemmeno citata), il dr. __________ ha di fatto confermato il miglioramento riscontrato nel rapporto 23 marzo 2003 (doc. AI 8-3).

 

                             2.7.3   Facendo presente come l’esame neurologico abbia evidenziato “segno di Tinel al carpale destro positivo”, indicatore della sindrome da tunnel carpale, la ricorrente rileva che nelle diagnosi peritali non vi è traccia di tale sindrome. Pertinentemente il dr. __________ ha al riguardo osservato:

 

"  (...)

La positività del segno di Tinel è un possibile indicatore per una sindrome del sindrome del tunnel carpale, sindrome che l'assicurata effettivamente aveva avuto in passato e per la quale era stata sottoposta ad intervento di decompressione del nervo mediano al canale carpale a destra il 4.10.2002 presso lo specialista chirurgo della mano Dr. __________ a __________; rileggendo gli atti in possesso dell'assicurazione invalidità, troviamo una lettera del chirurgo della mano curante Dr. __________ indirizzata all'assicurazione invalidità del Canton Ticino, datata 4.9.2003, nella quale risulta che l'assicurata oltre a mostrare una "Frozen Shoulder" a destra, presentava un esame elettroneurografico completamente normale. Il segno di Tinel può risultare positivo anche dopo intervento di decompressione del canale carpale, per una residua maggiore irritabilità del nervo mediano, operazione ben menzionata nella diagnosi ("Sindrome spalla-mano a destra in esiti da decompressione del nervo mediano al canale carpale a destra e di denervazione del gomito destro secondo Wilhelm, il 4.10.2002"); ne consegue che la positività del segno di Tinel non è prova dell'esistenza di una sindrome del canale carpale. (...)" (Doc. VIII, pto. 3.2.2)

 

                            2.7.4.   Da ultimo, l’assicurata evidenzia che le problematiche alla colonna vertebrale riscontrate durante l’esame non sono sfociate in una diagnosi precisa. Nel complemento peritale 12 settembre 2006 il dr. __________ ha così precisato:

 

"  (...)

L'assicurata il giorno della perizia non lamentava disturbi o problematiche alla colonna vertebrale; quest'ultima, è stata comunque dettagliatamente esaminata con i referti citati sotto "colonna vertebrale"; l'esame clinico della colonna vertebrale non ha dimostrato patologie in grado di incidere sulla capacità lavorativa."

(Doc. VIII, pto. 3.2.3)

 

                            2.7.5.   In conclusione, visto quanto riportato sopra, questo Tribunale non ha motivi per ritenere la perizia incompleta. Rispetto alla prima decisione di rendita, lo status dell’assicurata è da ritenere essere migliorato.

 

                                         Né vi sono motivi per ipotizzare un peggioramento delle condizioni di salute subentrate tra la perizia del 24 marzo 2003 e l’emissione della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata: cfr. DTF 130 V 138 consid. 2, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         In particolare, il certificato 12 gennaio 2005 del medico curante non apporta nuovi elementi di giudizio (doc. AI 49-5). Come rettamente evidenziato dal SMR nella propria nota 21 gennaio 2005 (doc. AI 38-1), il dr. __________ riporta sostanzialmente le stesse diagnosi e tiene in considerazione le stesse limitazioni riscontrate dal dr. __________. In particolare, l’epicondilite radiale a sinistra rilevata dal medico curante era già stata riscontrata dal perito (cfr. diagnosi di “epicondilopatia omeroradiale a sinistra”).

 

                                         In queste circostanze, sulla base dell’affidabile e concludente perizia del dr. __________, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), visto inoltre che la situazione valetudinaria è rimasta sostanzialmente invariata sino all’emissione della decisione contestata, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurata può esercitare un’attività lucrativa adeguata.

 

                                         Di conseguenza, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario procedere ad un’ulteriore perizia reumatologica e neurologica. 

                                         Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                               2.8.   In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, con rapporto 8 marzo 2005 la consulente in integrazione professionale, tenuto conto della documentazione medica agli atti e dopo aver elencato un ampio spettro di attività da ritenere, nonostante il danno alla salute, ancora esigibili, ha proceduto al consueto raffronto dei redditi.

                                         Stabilito un reddito da valido di fr. 41’250, essa ha poi determinato il reddito da invalido e calcolato la residua capacità al guadagno:

 

"  Considerando un reddito ipotetico di fr. 41’250, una capacità di lavoro residua del 100% e applicando una riduzione del 15% per attività leggere e per scarsa adattabilità dovuta alla problematica alle braccia, secondo le statistiche RSS teoriche (4° rango e 2° quartile), risulta un reddito da invalido di fr. 32144 e una capacità di guadagno residua del 77,92%." (Doc. AI 39-3)

 

                                         Nella nota 24 marzo 2005 la consulente ha aggiornato i redditi al 2004 (fr. 42'550 rispettivamente fr. 38'822) giungendo ad una capacità di guadagno residua del 77,14% (doc. AI 42-1). Nella decisione contestata il reddito da invalido è stato invece corretto in fr. 35’9250, mentre quello da valido confermato in fr. 42'550, ciò che ha portato a stabilire un grado d’invalidità del 16% (doc. AI 49-3).

 

                                         Al riguardo occorre ricordare che per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).            
Applicando in casu la succitata giurisprudenza del TFA, eccetto quanto concerne il valore mediano statistico, la consulente ha quindi determinato un grado d’invalidità inferiore al minimo pensionabile.

 

                                         Ora, va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04), recentemente intimata, il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza, sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

 

                                         Tale circostanza non ha alcuna ripercussione sul caso in esame. Essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità risulterebbe inferiore a quello stabilito in base alla tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta essere inferiore al 40%.

 

                                         Visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti