Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.196

 

BS/td

Lugano

18 settembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 21 settembre 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1956 e di professione capo cantiere, nel luglio 1998 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di un infortunio accaduto il 4 marzo 1997, le cui conseguenze sono state assunte dalla __________ (doc. AI 1).

 

                                         Con decisioni 14 agosto 2000 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera dal 1° marzo 1998 e di una mezza rendita dal 1° dicembre 1998. L’erogazione della prestazione assicurativa è stata limitata al 30 ottobre 1999 a seguito della completa ripresa dell’attività lavorativa (doc. AI 15-19).

                               1.2.   Nel mese di febbraio 2003 l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni motivata da una ricaduta annunciata nel maggio 2002 all’assicuratore LAINF.

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso - tra cui la valutazione 24 agosto 2004 del dr. __________, attivo presso il Servizio medico regionale dell’AI (SMR) -, con decisioni 14 febbraio 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera  dal 1° aprile 2002 e tre quarti di rendita dal 1° aprile 2004. A motivazione del provvedimento preso l’amministrazione ha rilevato:

 

"  Dal 26.04.2002 la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante, trattandosi però di un risorgere d'invalidità per lo stesso disturbo per il quale ha beneficiato di una rendita fino al 30.10.1999, non si attende più la carenza dell'anno d'attesa.

 

    In base alla documentazione acquisita all'incarto si evince che la __________ ha riconosciuto una completa inabilità fino al 31.03.2004, mezza dal 01.04.2004 ed ha assegnato una rendita con un grado del 40% dal 01.05.2004. Medicalmente vi sono altre affezioni invalidanti all'infuori dei postumi infortunistici e pertanto viene considerato totalmente inabile nella sua professione di capo-cantiere come pure quale disegnatore edile; può svolgere in misura del 50% un'attività adeguata leggera che rispetti le seguenti limitazioni: non sollevare pesi superiori a 5 kg, non lavorare in posizione eretta e seduta durante periodi prolungati, non lavorare a lungo in posizione piegato in avanti, evitare di lavorare su ponteggi o scale per via dei capogiri e non esercitare attività lavorative che necessitano l'impiego della mano destra (dominante) in movimenti esigenti forza e abilità. Vista la sua esperienza del ramo dell'edilizia è possibile immaginare l'inserimento in un'attività legata alla vendita-consulenza di materiali edili con un reddito di Fr. 25'532.-- (considerata la parziale esigibilità).

 

Di seguito si riporta il calcolo effettuato per fissare il grado d'invalidità:

 

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità                      CHF 73'970.00

con invalidità                           CHF 25'532.00

Perdita di guadagno             CHF 48'438.00 = Grado d'invalidità 65%

 

Provvedimenti professionali non vengono presi in considerazione a causa della residua capacità che non permette di attuare tali provvedimenti in un lasso di tempo ragionevole e, considerato il livello salariale raggiunto prima del danno alla salute, non porterebbero ad un recupero della capacità di guadagno tale da escludere il diritto alla rendita. Il nostro Ufficio rimane comunque a disposizione qualora reperisse un datore di lavoro disposto ad assumerlo previo un periodo d'introduzione e se questo portasse ad un incremento della capacità di guadagno." (Doc. AI 52)

 

                               1.3.   Con decisione 21 settembre 2005 l'amministrazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato e confermato il giudizio del 14 febbraio 2005. In particolare essa ha evidenziato come nella valutazione il medico del SMR abbia tenendo conto di tutta la documentazione specialistica contenuta agli atti.

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso l’assicurato, per il tramite del RA 1, ha postulato il riconoscimento di una rendita intera anche a decorrere dal 1° aprile 2004 evidenziando:

 

"  Il ricorrente contesta questa valutazione e fa valere che le proprie condizioni di salute non sono migliorate nei primi mesi del 2004 come presume l'intimata e pertanto chiede il riconoscimento della rendita intera d'invalidità anche dopo il 31 marzo 2004. A sostegno di questa sua posizione rinvia alla documentazione medica già agli atti e si riserva di produrre ulteriore documentazione medico-specialistica nel minor tempo possibile." (Doc. I)



                               1.5.   Con risposta di causa l'Ufficio Al, confermando la propria decisione, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

 

                                     

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Nel caso in esame oggetto del contendere è la valutazione medica operata dall’Ufficio AI. L’assicurato contesta un miglioramento avvenuto nei primi mesi del 2004, motivo per cui il diritto ad una rendita intera continua a sussistere anche dopo il 31 marzo 2004.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2002, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%).

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84; RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543). Secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità deve avvenire, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI, cfr. infra), eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; SVR 1996 IV Nr. 74; RAMI 1996 p. 36; DTF 97 V 57, 104 V 139, 105 V 154; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, p. 456). L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pp. 121s). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (DTF 128 V 30 consid. 1; SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.4.   Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                                        

                               2.5.   Nell'evenienza concreta, con nota 24 agosto 2004 il dr. __________, presa in considerazione la documentazione medica acquisita durante l’istruttoria amministrativa, ha proceduto alla seguente valutazione:

 

"  A 48enne, di professione disegnatore, impiegato quale capo cantiere nell'edilizia fino al 26.04.2002. Per infortunio sul lavoro (ricaduta) l'A si dichiara inabile dal 26.04.2002.

Il 04.03.1997, l'A è vittima di un infortunio sul lavoro, riportando una frattura comminutiva dislocata intrarticolare del radio distale destro, delle ferite lacero-contuse al cuoio capelluto, così come delle contusioni multiple, ma senza perdita di conoscenza. Per queste patologie è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici. Il 09.07.1999 esame medico-circondariale di chiusura della __________. Vengono riconosciuti i seguenti postumi infortunistici: limitazione funzionale algica pluri-direzionale polso dx in presenza di uno stato dopo artrodesi radio-carpica, resezione articolare radio-ulnare e distale e artrosi amato-triquetrale a dx.

Dall'inizio di questo anno circa, l'A presenta dolori alla gamba sinistra in sede posterolaterale fino al tallone e parte laterale del piede. Accusa poca lombalgia. Da allora i dolori sono più o meno continui e refrattari alla terapia. Secondo il neurochirurgo, Dr. __________ (06.07.2004), questa sintomatologia di sindrome irritativa della radice S1 a sinistra per ernia non è in relazione con l'infortunio sul lavoro del 04.03.1997. Il 23.07.04, l'A è stato sottoposto, dal Dr __________, ad un intervento di fenestrazione L5-S1 a sin.

L'A presenta ugualmente delle cervicalgie con diminuita mobilità della colonna cervicale. La radiografia della colonna cervicale del 26.08.2003 confermava iniziali segni di discopatia C4-6 con oncartrosi prevalente a sin all'altezza C4-5 dove si evidenzia un restringimento foraminale. Non evidenti lesioni post traumatiche alle strutture ossee o alterazioni focali da struttura ossea. La __________ non riconosce un nesso causale tra l'infortunio del 04.03.1997 e le cervicalgie.

L'A accusa capogiri e vertigini da deficit vestibolare periferico con disfunzione otolitica a dx dopo contusione labirintica, indagato presso l'__________ a __________ in novembre 2002.

L'A ha già beneficiato di una rendita intera dal 01.03.1998, mezza dall'1.12.1998 limitata al 30.10.1999 in quanto aveva ripreso in misura completa la sua attività lucrativa.

Per la __________ l'A è stato inabile al 100% dal 26.04.2002, al 50% dal 01.04.2004 fino al 30.04.2004.

Le cervicalgie ed i vertigini, la limitazione al polso destra nella funzione e nella forza come anche la patologia lombare non sono compatibili con la professione di capo cantiere esercitata finora. Questi disturbi influiscono sulla capacità lavorativa nella misura del 50% circa dal 01.04.2004, impedendo al paziente di esercitare attività pesanti: non deve sollevare pesi superiori ai 5 kg, non deve lavorare in posizione eretta e seduta durante periodi prolungati, non deve lavorare a lungo in posizione piegato in avanti, deve evitare di lavorare su ponteggi o scale per via dei capogiri. Non può esercitare attività lavorativa che necessitano l'impiego della mano destra (destrimane) in movimenti esigenti forza e abilità." (Doc. AI 42)

 

                                         Il ricorrente contesta la succitata valutazione non essendoci stato un miglioramento delle proprie condizioni di salute tali da ridurre - con decorrenza dal 1° aprile 2004 - la rendita da intera a tre quarti.

                                     

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

 

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01, consid. 3.4; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer­Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

                                         Va poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                               2.7.   Dopo attento esame degli atti, questo TCA non ha motivo di mettere in dubbio la valutazione 24 agosto 2004 effettuata dal SMR. Il dr. __________ ha debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurato è affetto giungendo ad una motivata e logica conclusione in merito alla determinazione del grado d’inabilità lavorativa.

                                         Per quel che concerne la problematica al polso destro, postumo dell’infortunio sul lavoro del 4 marzo 1997, egli ha fatto capo alla visita medica 3 marzo 2004 del medico della __________, dr. __________ (doc. AI 10-29). Quest’ultimo aveva accertato la stazionarietà della sintomatologia al polso confermando in sostanza la valutazione 9 luglio 1999 del collega dr. __________, il quale, a sua volta, aveva in particolare evidenziato una limitazione “nelle attività lavorative che richiedono l’ingaggio dell’artlo superiore destro dominante sotto sforzo, i movimenti ripetuti di rotazione dell’avambraccio così come i movimenti fini e continui del polso, rispettivamente della mano per un periodo superiore a 5-10 minuti senza possibilità di introdurre un corto riposo” (doc. AI 6-5). Per tale danno alla salute, l’assicuratore LAINF ha riconosciuto l’assicurato inabile al 100% dal 26 aprile 2002, al 50% fino al 30 aprile 2004, erogando le prestazioni di breve durata (doc. AI 10-1). Dal 1° maggio 2004 l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 40%, nonché di un’indennità per menomazione dell’integrità del 15% (doc. AI 11-2).

                                         Per quel che concerne i dolori alla gamba sinistra in sede posterolaterale sino al tallone e parte laterale del piede, il medico del SMR, tenendo conto dei rapporti 6 e 29 luglio 2004 del dr. __________, non ha riscontrato un’affezione invalidante. Infatti, nel referto 29 luglio 2004 il dr. __________, steso dopo l’intervento di fenestrazione, ha certificato che il paziente è stato dimesso in buone condizioni di salute, con la persistenza di una parestesia al piede sinistro, senza dolori di rilievo, parestesia che “andrà progressivamente digredendo, ma nel giro di diverse settimane” (doc. AI 41.2).

                                         Infine, nella valutazione 24 agosto 2004 il medico del SMR ha preso in considerazione anche le cervicalgie e le vertigini - motivo principale della notifica di ricaduta all’assicuratore LAINF, affezioni che quest’ultimo non ha preso a carico ritenendo non dato un nesso causale con l’infortunio assicurato (doc. AI 10-18) - sulla base dell’esame specialistico eseguito il 25 settembre 2002 presso l’__________ di __________ (cfr. il relativo rapporto 31 ottobre 2002; doc. AI 29-5).

                                         Tenendo conto delle cervicalgie e delle vertigini, della limitazione al polso destro e della patologia lombare, il medico del SMR ha escluso un’abilità lavorativa nella professione di capo cantiere precedentemente esercitata dall’assicurato. In attività leggere adeguate con le limitazioni esposte nel rapporto, l’abilità è stata quantificata al 50%.

                                         Questa valutazione, coerente e fondata sulla base della documentazione medica agli atti, merita conferma e non presta fianco ad alcuna critica.

 

                                         Non determinante ai fini dell’esito della vertenza è il rapporto 13 febbraio 2003 inviato dal medico curante all’Ufficio AI, in cui il sanitario ha attestato l’inesigibilità di attività adeguate (doc. AI 29-3) mentre, oltre un anno dopo, il 29 marzo 2004 egli ha certificato all’assicurazione contro la disoccupazione che l’assicurato poteva esercitare attività molto leggere (senza sollevamento di pesi superiori ai 5 chili) evitando lavori su ponteggi e scale (doc. AI 1-8).

 

                                         Inoltre va detto che l’assicurato non ha prodotto alcuna documentazione che possa mettere in dubbio la valutazione del SMR. Al riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).                    
Vero che il dr. __________ ha steso la propria valutazione senza aver visto l’assicurato. Tuttavia, a tale proposito
, in ambito LAINF, il TFA ha peraltro precisato che i pareri redatti dai medici della __________ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95). Evidentemente tale valutazione deve rispettare i succitati requisiti di completezza e di motivazione logica (cfr. consid. 2.6), requisiti che la valutazione del SMR rispecchia integralmente (cfr. al riguardo STFA non pubblicata del 28 ottobre 2002 in re P [I 523/02], consid. 3 ).

 

                                         In conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente valutazione  24 agosto 2004 del SMR, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (cfr. consid. 2.5), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che il ricorrente presenta una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate.

 

                                         Visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.                        

                                        

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti