Raccomandata |
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Incarto n.
rg/td |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione 28 settembre 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
considerato in fatto e in diritto
che
- RI 1, classe __________ – affetto da "struttura prepsicotica con grave rischio di evoluzione verso la psicosi franca e/o debilità (401 OIC psicosi infantile primaria)" secondo la diagnosi posta nell'agosto 1986 dal dr. __________ del Servizio __________ – nel 1986-1988 ha beneficiato di provvedimenti integrativi sanitari (psicoterapia, fisioterapia e ergoterapia) e pedagogico-terapeutici (logopedia, psicomotricità), nel 1988-1997 di istruzione scolastica speciale e professionale, nel 1997-1999 di una prima formazione professionale e nel 1999-2000 di un perfezionamento professionale. Dal luglio 2000 gli è stato riconosciuto il diritto ad una rendita AI intera per un grado d’invalidità dell’80%. Dal gennaio 2005 beneficia inoltre di una prestazione complementare;
- nel gennaio 2005, assistito dal padre, l’assicurato ha chiesto il riconoscimento di un assegno per grandi invalidi adducendo, dopo aver indicato la necessità di aiuto regolare e notevole nello spostarsi fuori casa e nello stabilire contatti con l’am-biente), di necessitare (dalla nascita) di sorveglianza personale diurna e permanente nel disbrigo di atti burocratici, nel contatto con il mondo esterno e negli spostamenti esterni;
- esperita l’istruttoria - raccolto in particolare il parere dello psichiatra curante, confermato dal SMR - con decisione 14 marzo 2005, confermata con decisione su opposizione 28 settembre 2005, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta non ravvisando la necessità né di un aiuto di terzi per quanto riguarda lo spostarsi fuori casa e lo stabilire contatti con l’ambiente, né di una sorveglianza personale e di un accompagnamento nel-l’organizzazione della realtà quotidiana;
- contro la decisione su opposizione l’assicurato, per il tramite del padre, si aggrava al TCA. Nel gravame asserisce di non essere in grado di gestire in modo indipendente ed autonomo la propria vita (riferisce al riguardo di essere stato esentato dal servizio militare e di protezione civile sulla base di rapporti medici del SMP e di essere in grado unicamente di svolgere in modo autonomo azioni giornaliere ripetitive quali il tragitto casa/lavoro, operazioni lavorative correnti e la frequentazione di luoghi abitudinari) e di necessitare quindi di un accompagnamento durevole su tutto l’arco della vita pratica quotidiana. Rimprovera altresì all’amministrazione una trattazione lacunosa e superficiale del caso, facendo rilevare l’inaffidabi-lità dei rapporti stesi dallo psichiatra curante (che non lo conoscerebbe sufficientemente e che non avrebbe quindi potuto effettuare una corretta valutazione) e dal SMR. Evidenzia inoltre di aver assolto una formazione empirica nel 1998 rimanendo però a livello di apprendista con una retribuzione di ca fr. 700.-- mensili e che a causa del peggioramento delle sue condizioni è stato costretto a ridurre all’80% l’orario lavorativo per debilità psicofisica. Sottolinea come nell’azienda in cui lavora (pur senza problemi particolari) i suoi contatti si limitano allo stretto ambito lavorativo, negando di essere in grado di istaurare e mantenere rapporti sociali “esterni”. Richiamati gli artt. 9 LPGA, 42 cpv. 3 LAI, 37 cpv. 3 e 38 OAI l’insorgente postula quindi il riconoscimento di una grande invalidità di lieve entità;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma del querelato provvedimento;
- con scritto 30 novembre 2006 l’insorgente si è riconfermato nella propria richiesta di giudizio ribadendo la lacunosità del-l’istruttoria amministrativa sfociata nel contestato diniego di prestazioni;
- secondo l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (SVR 2005 IV Nr. 4) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; sul punto DTF 121 V 91; 107 V 149);
- l’art. 42 LAI dispone in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1); che si distingue tra grande invalidità di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2); che é considerato gran-de invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana (chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita, mentre chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizza-zione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve) (cpv. 3);
- per l’art 37 OAI la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è totalmente grande invalido e ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1). La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita a) di aiuto regolare e note-vole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, b) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente, c) di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2). La grande invalidità è di grado lieve se l’assi-curato, pur munito di mezzi ausiliari, a) è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita, b) necessita di una sorveglianza personale permanente, c) necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità, d) a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole, e) è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3);
- il requisito della sorveglianza personale permanente non si riferisce agli atti ordinari della vita ma a prestazioni di ordine medico o di aiuto sanitario rese necessarie dallo stato fisico o psichico dell’assicurato; in tale contesto il termine “permanente” non ha il significato di 24 ore su 24, ma deve essere inteso in antitesi a transitorio (DTF 107 V 139, 106 V 158; RCC 1990 p. 51);
- giusta l’art. 38 OAI esiste un bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’arti-colo 42 cpv. 2 LAI - nuovo concetto introdotto con la 4° revisione della LAI allo scopo di evitare che determinati assicurati, in particolare quelli affetti da malattie psichiche e mentali leggere, restino abbandonati a se stessi (FF 2001 2891s) - quando un assicurato maggiorenne non vive in un’istituzione e a causa di un danno alla salute a) non può vivere autonomamente senza l’accompagnamento di una terza persona (cfr. cifra marg. 8050 della Circolare sull’invalidità e grande invalidità [CIGI] valida dal 1. gennaio 2004, che menziona al riguardo la necessità di aiuto per strutturare la giornata oppure per fronteggiare le piccole incombenze quotidiane [problemi di vicinato, questioni legate alla salute, all’alimentazio-ne e all’igiene, semplici attività amministrative] oppure per sbrigare lavori domestici nonché sorveglianza e controllo), b) non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l’accompagnamento di una terza persona (cfr. Commentaire des modifications du RAI du 21 mars 2003, in RCC 2003 p. 334, dove vengono menzionati l’uscire dalla propria abitazione per fare acquisti, per andare dal medico, per prendere contatto con gli uffici amministrativi; cfr. anche cifra marg. 8051 CIGI), c) rischia seriamente l’iso-lamento permanente dal mondo esterno (non deve trattarsi di rischio puramente ipotetico, ma l’isolamento deve già essersi manifestato; cfr. il succitato commentario, p. 334) (cpv. 1). Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2). È considerato unicamente l’accom-pagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione con le situazioni menzionate nel cpv. 1 (secondo la cifra marg. 8053 CIGI l’accompa-gnamento è considerato regolare se sull’arco di tre mesi è ne-cessario in media per almeno due ore alla settimana). Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli artt. 398-419 CC (cpv. 3). La cifra marg. 8048 CIGI precisa che se oltre all’accompagnamento nell’or-ganizzazione della realtà quotidiana è necessario anche un aiuto in una funzione parziale di un atto ordinario della vita (segnatamente un aiuto nell’intrattenere contatti sociali), la medesima prestazione d’aiuto può essere considerata una sola volta (o come aiuto nella funzione parziale o come accompagnamento);
- secondo giurisprudenza sono determinanti i seguenti sei atti ordinari: vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, provvedere all’igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi (dentro o fuori casa)/stabilire contatti (DTF 127 V 97, 125 V 303). Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l’ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all’interno della società co-sì come richiesto dall’esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127);
- nella fattispecie, nel modulo di richiesta d’assegno per grandi invalidi l’assicurato, come visto, dopo aver indicato di necessitare di aiuto regolare e notevole nello spostarsi fuori casa e nello stabilire contatti con l’ambiente, ha precisato di necessitare (dalla nascita) di sorveglianza personale diurna e permanente nel disbrigo di atti burocratici, nel contatto con il mondo esterno e negli spostamenti esterni (doc. AI 81). Nella rubrica concernente le indicazioni mediche, la dr.essa __________, posta la diagnosi di “disturbo di personalità evitante e dipendente, balbuzie di notevole intensità”, dopo aver escluso, contrariamente a quanto addotto dal richiedente, la necessità di un aiuto nello spostarsi fuori casa e nello stabilire contatti con l’ambiente, ha dichiarato che “il paziente è in grado di spostarsi senza problemi fuori casa; infatti va al lavoro con lo scooter tutti i mesi dell’anno da __________ all’__________. Possiede un’auto che guida da solo senza problemi e con prudenza. Inoltre ha buoni rapporti con i colleghi di lavoro e di un corso d’inglese”. Sulla base di tali indicazioni e raccolto il parere del SMR - il quale, preso atto di quanto attestato dal medico curante, ha evidenziato come l’assicurato non necessiti né di una sorveglianza personale ai sensi della cifra marg. 8035 CIGI né di un aiuto per spostarsi in casa e fuori casa e per intrattenere contatti sociali giusta la cifra marg. 8022 CIGI - l’Ufficio AI ha negato il diritto alla chiesta prestazione. In sede d’opposizione il padre dell’assicurato ha precisato che il figlio deve vivere in permanenza con i genitori e che in particolare necessita di essere sorretto in attività quali la gestione pratica dell’economia domestica in genere, il disbrigo di pratiche amministrative correnti (pagamenti, corrispondenza, gestione dell’abitazione, impegni di convivenza sociale) e necessita di assistenza esterna per bisogni esistenziali (abbigliamento, contatti con istanze pubbliche, partecipazione ad eventi sociali) nonché di accompagnamento in trasferte per ferie, visite ed in programmi di svago;
- da attento esame degli atti all’inserto, la fattispecie non risulta essere stata sufficientemente indagata dall’amministrazione, la quale ha ritenuto di potere statuire in merito alla domanda di prestazioni unicamente sulla base delle attestazioni del medico curante confermate dal SMR. Se da un lato, sulla base degli atti all’inserto ed in particolare sulla (seppur) succinta certificazione medica, può essere in concreto esclusa la necessità di una sorveglianza personale permanente ai sensi dell’art. 37 cpv. 3 lett. b OAI (intesa quale necessità di prestazioni di ordine medico o di aiuto sanitario rese necessarie dallo stato fisico o psichico dell’assicurato) come pure (con riferi-mento all’art. 37 cpv. 2 lett. a OAI) quella di un aiuto per spostarsi fuori casa quale atto ordinario in quanto tale (l’assicu-rato non contesta in sé di essere in grado di condurre un motociclo e l’automobile, ritenuto che nel gravame l’attività dello spostarsi viene, per quanto è dato di capire, riferita piuttosto al dover essere “accompagnato” nell’uscire dalla propria abitazione per stabilire contatti fuori casa, circostanza questa su-scettibile di essere considerata, come visto, nell’ambito del-l’art. 38 cpv. 1 lett. b OAI; in sede di opposizione ha inoltre precisato di necessitare di un accompagnamento in occasione di “trasferte per ferie, visite ed in programmi di svago”, circostanza anch’essa da considerare piuttosto nell’ambito della valutazione di una eventuale necessità di accompagnamento ex art. 38 OAI), d’altro lato l’asserita necessità di un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dei summenzionati art. 37 cpv. 3 e 38 OAI non risulta essere stata fatta oggetto di adeguata valutazione da parte dell’amministrazione. Dal profilo medico nulla si evince infatti al proposito dalla succinta attestazione della dr.essa Flury, la quale non risulta neppure essere stata interpellata su tale specifico punto (nel modulo di richiesta compilato dal richiedente e sottoposto per osservazioni alla citata specialista non é contemplata una specifica rubrica riguardante l’accom-pagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana). Inoltre, tenuto conto delle specifiche e concrete indicazioni fornite in sede di domanda e precisate nell’ambito dell’opposizione, l’Ufficio AI, onde addivenire ad un chiaro ed attendibile giudizio circa l’esistenza delle premesse per il riconoscimento di una grande invalidità (di grado lieve), avrebbe dovuto procedere, con l’ausilio di persona qualificata (assistente sociale) a conoscenza del contesto in cui l’assicurato vive, ad un accertamento sul posto finalizzato ad una concreta verifica dell’at-tendibilità e la pertinenza delle circostanze addotte a sostegno della richiesta (sull’importanza, per la valutazione della grande invalidità, di un siffatto accertamento e della sua stretta connessione con la valutazione medica cfr. DTF 130 V 61). Del resto, come precisato alle cifre marg. 8132 e 8133 CIGI, un siffatto accertamento sul posto si rende sempre necessario quando si tratta - come nella presente fattispecie - di una prima domanda volta all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi;
- stante quanto sopra, annullata la decisione impugnata, gli atti vanno retrocessi all’amministrazione affinché, dopo esperimento degli accertamenti volti a colmare le summenzionate lacune istruttorie, statuisca nuovamente sulla domanda di prestazioni dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti