Raccomandata |
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Incarto n.
RG |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 25 gennaio 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 12 febbraio 2004, emessa a seguito della sentenza di rinvio 26 settembre 2002 con cui lo scrivente Tribunale (inc. 32.2002.44) aveva ordinato l’esecuzione di ulteriori accertamenti a complemento di quelli posti a fondamento di una prima decisione 13 marzo 2002 nella quale l’Ufficio AI aveva concesso il diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal 1° ottobre 2002 - l’amministrazione ha riconosciuto a RI 1, già attivo quale falegname a titolo indipendente, il diritto ad una rendita intera con decorrenza dal 1° ottobre 2002;
- con opposizione 9 marzo 2004 l’assicurato ha contestato detta decisione sostenendo di aver diritto ad una rendita intera a far tempo dal 1° ottobre 2000 e lamentando altresì la mancata assegnazione di una rendita completiva per la moglie;
- con la qui querelata decisione 25 gennaio 2005 l’Ufficio AI - in parziale accoglimento dell’opposizione - ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera a contare dal 1° ottobre 2000. L’amministrazione, richiamate le pertinenti norme legali applicabili, ha per contro confermato il diniego della postulata prestazione completiva, evidenziando al riguardo come l’assicurato ha svolto attività lucrativa solo sino al 31 agosto 1999 mentre che l’inizio dell’incapacità al lavoro ha avuto inizio da ottobre dello stesso anno;
- con il presente gravame l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ribadisce la richiesta d’erogazione di una rendita completiva per la moglie a partire dal 1° ottobre 2000. Egli - dopo aver rimproverato all’amministrazione di aver interpretato in maniera restrittiva la norma di cui all’art. 34 LAI in vigore sino al 31 dicembre 2003 - sostiene, sulla scorta della relativa documentazione prodotta con il ricorso, di essere stato attivo quale falegname anche dopo il 31 agosto 1999 e segnatamente durante il mese di settembre e sino al momento dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa (17 ottobre 1999) che ha in seguito portato, trascorso l’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, al riconoscimento di una rendita intera dall’ottobre 2000;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, precisando in particolare come la documentazione prodotta non sia atta a comprovare una continuazione dell’attività da parte dell’assicurato durante il mese di settembre 1999 e specificando per il resto come ai fini assicurativi debbano essere presi in considerazione unicamente i redditi da attività sui quali sono stati versati i relativi contributi, condizione che non risulterebbe realizzata nel caso in esame, l’assicurato avendo dichiarato redditi da attività lucrativa solo per i mesi da gennaio ad agosto 1999;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N. [I 707/00]; del 18 febbraio 2002 nella causa H. [H 335/00]; del 4 febbraio 2002 nella causa B. [212/00]; del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R. [H 220/00]; del 10 ottobre 2001 nella causa F. [U 347/98] pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; del 22 dicembre 2000 nella causa H. [H 304/99]; del 26 ottobre 1999 nella causa C. [I 623/98]);
- oggetto del contendere è sapere se l’assicurato, beneficiario di una rendita intera d’invalidità dal 1° ottobre 2000, ha diritto ad una rendita completiva per la moglie;
- sino al 31 dicembre 2003 l’art. 34 cpv. 1 LAI (tale articolo è
stato abrogato con la 4a revisione della LAI, entrata in vigore al 1° gennaio
2004) prevedeva per le persone coniugate che immediatamente prima del
manifestarsi dell’incapacità lavorativa esercitavano un’attività lucrativa, un
diritto a una rendita completiva per il coniuge, purché quest’ultimo non fosse
legittimato a una rendita di vecchiaia o invalidità. La rendita completiva
poteva essere assegnata solo se l’altro coniuge presentava almeno un anno
intero di contributo (lett. a), oppure se aveva il domicilio e la residenza
abituale in Svizzera (lett. b).
Per quel che concerne il diritto transitorio, la lett. e delle
disposizioni finali relative alla 4a revisione della LAI dispone che “le
rendite completive correnti continuano ad essere concesse alle condizioni del
diritto anteriore anche dopo l’entrata in vigore della presente modifica di
legge”;
- secondo il commentario dell’UFAS in merito alla succitata revisione, dal 1° gennaio 2004 non sorgerà più il diritto ad una rendita complementare AI per coniugi. Ciò non è tuttavia il caso in cui la rendita viene accordata dopo il 1° gennaio 2004 ed i presupposti per la concessione di tale prestazione sono già adempiuti prima di tale data (Pratique VSI 2003 pag. 399);
- nel caso in esame, l’assicurato, classe 1947, invalido e coniugato in seconde nozze dal 25 luglio 1997 con __________, la quale ha contribuito all’AVS per oltre un anno (cfr. inc. Cassa), potrebbe beneficiare della rendita completiva a partire dalla nascita del diritto alla rendita intera (1° ottobre 2000) – quindi antecedentemente al 1° gennaio 2004 – solo se immediatamente prima del manifestarsi dell’incapacità lavorativa egli ha svolto un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 34 cpv. 1vLAI, ciò che costituisce, appunto, l’oggetto del contendere. In queste circostanze, dunque, l’assicurato non è toccato dall’abrogazione della rendita AI per coniugi sancita dalla 4a revisione della LAI;
- RI 1 - che a mente dell’Ufficio AI ha cessato la propria attività a fine agosto 1999 - sostiene di essere stato professionalmente attivo anche nel mese di settembre di tale anno, producendo al riguardo della documentazione che attesterebbe lo svolgimento da parte sua di attività e mansioni legate alla sua professione di falegname, che egli avrebbe quindi esercitato sino all’insorgenza, nell’ottobre 1999, dell’incapacità lavorativa;
- condizione preliminare per l’erogazione della rendita completiva, come detto, è che la persona coniugata, beneficiaria di una rendita d’invalidità, immediatamente prima del manifestarsi dell’incapacità lavorativa esercitasse un’attività lucrativa.
La ragione di questo presupposto, introdotto con la 10.a revisione della AVS
(in vigore dal 1° gennaio 1997), si basa sul principio che una parte dei
redditi conseguiti dall’assicurato è destinata al mantenimento della famiglia
ai sensi dell’art. 163 CCS e che la perdita totale o parziale di questo reddito
a seguito dell’invalidità viene compensata dall’erogazione di una rendita
completiva (DTF 128 V 28 consid. 3f; STFA inedita 18 giugno 2004
nella causa H [I 104/03] consid. 4.1; cfr. anche FF 1990 II 27).
Tale perdita di reddito è data indipendentemente dal fatto che la persona
assicurata per la sua attività lucrativa abbia percepito un salario in contanti
o in natura e che lo stesso sia o meno soggetto a contribuzione (DTF 128
V 28 consid. 3f). Altrettanto irrilevante è la questione a sapere se il datore
di lavoro abbia adempiuto o meno i suoi obblighi di conteggiare e di pagare i
contributi (DTF 128 V 28 consid. 4);
- secondo la giurisprudenza, se tra l’esercizio di un’attività lucrativa (o di un’attività ad essa paragonabile ai sensi dell’art. 30 OAI) e l’insorgenza dell’incapacità lavorativa è intercorso un lasso di tempo superiore a due mesi, il presupposto secondo cui l’attività lucrativa deve essere esercitata immediatamente prima dell’incapacità lavorativa non è adempiuto, motivo per cui non sussiste un diritto alla rendita per coniuge (SVR 2001 IV nr. 36 pag. 109; STFA inedita citata consid. 2.2). Va poi precisato che l’inizio dell’incapacità lavorativa secondo l’art. 34 cpv. 1 vLAI va inteso in relazione all’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, nel senso che fa stato l’inizio dell’anno di carenza determinante per il diritto alla rendita (principale) d’invalidità (Pratique VSI 2003 pag. 287 consid. 3a/bb con riferimenti; SVR 2001 IV nr. 36 pag. 109 consid. 1c con riferimenti e STFA inedita citata consid. 2.3);
- in casu dal fascicolo risulta che l’inizio dell’incapacità lavorativa ex art. 29 cpv. 1 lett. b. LAI è stato - incontestatamente - fissato dall’Ufficio AI al 17 ottobre 1999, con conseguente diritto alla rendita (intera) d’invalidità dal 1° ottobre 2000;
- in queste circostanze - potendo rimanere irrisolta la questione a sapere se effettivamente l’assicurato ha svolto attività lucrativa dopo l’agosto 1999, sia a titolo indipendente sia eventualmente anche quale dipendente della società (__________, risultante iscritta a RC dal 1990) cui è intestata parte della documentazione prodotta con il gravame - pur ammettendo, come assunto dall’amministrazione, un’interruzione dell’attività lucrativa a fine agosto 1999, nei due mesi quindi precedenti la decorrenza dell’incapacità al lavoro (17 ottobre 1999), è da ritenere che RI 1 ha adempiuto, conformemente alla suevocata giurisprudenza federale, al requisito dell’immediatezza ai sensi dell’art. 34 vLAI;
- avendo dunque il ricorrente, coniugato dal luglio 1997, esercitato immediatamente prima dell’inizio dell’incapacità lavorativa un’attività lucrativa e tenuto inoltre conto che sua moglie ha contribuito all’AVS per oltre un anno, egli ha diritto ad una rendita completiva per il coniuge contemporaneamente alla nascita del diritto alla rendita d’invalidità, vale a dire a decorrere dal 1° ottobre 2000.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ La decisione su opposizione 25 gennaio 2005 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto alla rendita completiva per la moglie dal 1° ottobre 2000.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI verserà all’assicurato fr. 1'500.-- per ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti