Raccomandata |
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Incarto n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 4 novembre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 10 ottobre 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________ e da ultimo attivo quale pizzaiolo, nel mese di agosto 2001 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti lamentando in particolare dei problemi lombari e depressivi (doc. AI 1).
Con lo scopo di valutare le conseguenze del danno alla salute sulla capacità lavorativa, durante l’istruttoria l’Ufficio AI ha ordinato l’esecuzione di una perizia multidisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico (SAM). Con rapporto 18 ottobre 2002 i periti, diagnosticate una sindrome depressiva ricorrente, una sindrome da dipendenza etilica (attualmente in astinenza), una sindrome lombovertebrale (con/su discrete alterazioni degenerative L4-S1 ed insufficienza muscolare lombo-addominale), hanno valutato che l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 70% in attività leggere e medie (doc. AI 22).
Con decisione 17 aprile 2003 l’amministrazione ha riconosciuto un periodo di tre mesi di accertamento professionale presso il Centro formazione professionale e sociale di __________ (doc. AI 29-1). Dopo tre giorni l’assicurato ha interrotto il periodo di accertamento per motivi di salute (sindrome lombo-vertebrale) (cfr. scritto 2 dicembre 2003 del direttore del CFPS, doc. AI 35-1).
1.2. Esperiti ulteriori accertamenti medici, con decisione 4 maggio 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, rilevando:
" (...)
Esito degli accertamenti:
● Vi sono stati dei periodi di completa inabilità lavorativa che però non hanno mai raggiunta la carenza dell'anno d'attesa.
● La documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, ed in particolare la perizia assoluta dal Servizio accertamento medico AI (SAM) di __________, permette di considerare non adatte dal profilo ortopedico attività pesanti, come quella di mugnaio svolta a suo tempo in Turchia e, sempre il problema alla schiena, sono sconsigliate attività in posizione seduta prolungata, come quella di autista svolta in Ticino alcuni anni orsono. Per un'attività nel campo della ristorazione (ultima attività svolta pizzaiolo) non vi sono controindicazioni dal profilo ortopedico, l'unico problema deriva dal contatto con bevande alcoliche. In conclusione, attività rispecchianti le indicazioni mediche sono esigibili in misura completa ma con una riduzione del rendimento del 30%.
● Il peggioramento subentrato allo stato di salute dell'assicurato, che ha portato ad interrompere il tentativo di applicare provvedimenti professionali, non è attribuibile a disturbi alla salute tutelati dall'AI pertanto, fa stato un grado d'invalidità del 30%." (Doc. AI 46-1+2)
1.3. Con decisione 10 ottobre 2005 l’Ufficio AI, respingendo l’opposizione con cui l’assicurato – per il tramite dell’avv. RA 1 - chiedeva il riconoscimento di un grado d’invalidità del 50% e dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, ha confermato il diniego di prestazioni, motivando come segue il provvedimento preso:
" (...)
7. In concreto, per quanto attiene all'aspetto medico, l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione, in base alla quale il medesimo sarebbe in grado di svolgere attività adeguate in misura del 70%.
Considerato come l'assicurato abbia prodotto un certificato medico in sede di opposizione, per un'adeguata valutazione l'incarto ivi comprese le obiezioni sollevate è stato nuovamente sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR).
Nel presente caso, il dottor __________ medico responsabile del Servizio medico regionale dell'AI (SMR) ha precisato che l'assicurato soffre di una doppia patologia, ossia di una sindrome depressiva accompagnata da uso di bevande alcoliche. Il medico del SMR dell'AI ha evidenziato che il Servizio accertamento medico dell'AI (SAM) ha in effetti dichiarato che la dipendenza era in remissione, ma i dati del curante depongono tuttavia per una ripresa del consumo.
Il medico del SMR dell'AI ha di fatto sottolineato che in questa situazione non è possibile determinare se la depressione sia in qualche modo modificata, poiché troppi sintomi attribuibili a tale patologia sono anche comuni al consumo di etile e interagiscono con l'evoluzione della patologia.
Il medico del SMR dell'AI ha stabilito in definitiva che una valutazione dell'effettiva capacità lavorativa per un'eventuale sindrome depressiva potrà essere eseguita unicamente dopo un periodo adeguato d'astinenza.
Invitiamo pertanto l'assicurato a ripresentare una nuova domanda di rendita d'invalidità al termine della comprovata cura di disintossicazione di cui sopra.
8. In conclusione, si può affermare che non vi sono elementi dal lato medico (compresi quelli presentati in sede d'opposizione) che depongano per un'incapacità lavorativa superiore a quella già attestata nella precedente valutazione operata dall'amministrazione. (...)" (Doc. AI 66-4+5)
Contestualmente l’amministrazione ha respinto l’istanza di assistenza giudiziaria ritenendo l’intervento del legale non necessario.
1.4. Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della citata decisione su opposizione ed il conseguente riconoscimento di una mezza rendita intera d’invalidità e dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio sia in ambito amministrativo che giudiziario.
Facendo presente di trovarsi attualmente in un periodo di astinenza da sostanze alcoliche, il ricorrente ha pertanto evidenziato che la sua problematica depressiva è indipendente dall’abuso etilico che gli causa un’incapacità lavorativa del 50%. A sostegno della propria tesi egli ha trasmesso uno scritto del suo psichiatra curante, dr. __________.
1.5. Con la risposta di causa l’amministrazione ha invece chiesto la reiezione del ricorso. Sulla base del parere del proprio servizio medico (SMR), a cui è stato sottoposto per esame il succitato nuovo atto medico, l’Ufficio AI ha evidenziato che, indipendentemente dalla questione sull’abuso etilico, rispetto alla valutazione del SAM non vi è stato un peggioramento della patologia psichiatrica e che quindi l’assicurato non presenta un grado d’invalidità pensionabile.
1.6. Con scritto 19 dicembre 2005 l’assicurato ha invece evidenziato che la perizia del SAM è vecchia di oltre tre anni. Fondandosi su un ulteriore scritto dello psichiatra curante, egli ha evidenziato che a peggiorare la situazione valetudinaria sono stati gli episodi depressivi recidivanti, di cui due molto gravi avvenuti negli ultimi tre anni, e l’abuso etilico secondario intervenuto durante i periodi di crisi acuta (IX).
1.7. Con decreto 21 dicembre 2005 il Vicepresidente del TCA ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la psicopatologia di cui il ricorrente è affetto giustifica un grado d’incapacità al guadagno del 50%, così come chiesto con il presente ricorso, oppure, conformemente al tenore della decisione impugnata, se l’invalidità non raggiunge un grado pensionabile.
Pacifico è che dal punto di vista ortopedico l’assicurato può esercitare la sua attività di pizzaiolo ma non può svolgere attività sedentarie, con grossi pesi. Altrettanto pacifico è che anche a livello neurologico (cefalee) non vi è una limitazione della capacità lavorativa (cfr. perizia SAM pag. 10; doc. AI 22-1).
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Infine va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA l’alcolismo, l’abuso di consumo di medicamenti, la tossicodipendenza non può di per sé motivare un’invalidità ai sensi della legge.
L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (DTF 124 V 268 consid. 3c e riferimenti; Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità).
2.4. Nel caso in esame, l’assicurato contesta la presa di posizione del SMR, riassunta nella decisione querelata, di ritenere data una ripresa del consumo di sostanze alcoliche, motivo per cui sarebbe impossibile accertare se la depressione si sia aggravata, poiché troppi sintomi attribuibili a tale patologia sono anche comuni all’etilismo e oltretutto interagiscono con l’affezione psichica. Per questi motivi, secondo il SMR, una valutazione dell’effettiva capacità lavorativa causata da una sindrome depressiva è possibile solo dopo un periodo adeguato di astinenza.
Il ricorrente sostiene invece che il consumo etilico è una "causa secondaria dipendente da una patologia principale (depressione)" - affezione che gli procura un’incapacità lavorativa del 50% - e che nell’ultimo anno sta attraversando un periodo di astinenza, avendo ritrovato una nuova stabilità dal profilo affettivo. Al riguardo il ricorrente ha fatto riferimento allo scritto 21 ottobre 2005 del suo psichiatra curante, prodotto con il ricorso, il quale fra l’altro ha evidenziato quanto segue:
" (...)
Nel caso del Signor RI 1, ci troviamo chiaramente nella prima situazione. In altri termini, la depressione di cui soffre il signor RI 1 non è dovuta all'abuso di alcolico, bensì a problematiche complesse che riguardano l'attaccamento affettivo insicuro rispetto alle figure genitoriali (padre assente, madre iperprotettiva ed ansiogena), nonché un grave trauma infantile, nel merito del quale non posso entrare per ragioni di segreto professionale. Un attaccamento affettivo insicuro ha poi impedito al signor RI 1 di avere relazioni affettive stabili e sicure (due divorzi). Pergiunta, una sindrome di sradicamento, lasciando il paese d'origine, la Turchia, con tutta una serie di difficoltà d'inserimento in Svizzera, ha complicato il quadro. A riprova di quanto detto, risulta evidente il fatto che nell'ultimo anno il paziente si ê mantenuto pressoché astinente da bevande alcoliche, avendo ritrovato, una nuova stabilità anche dal punto di vista affettivo, con conseguente miglioramento del tono dell'umore. Nel frattempo, si è infatti sposato con una connazionale.
Il signor RI 1 continua comunque a seguire regolarmente i colloqui e ad assumere la farmacoterapia ansiolitica ed antidepressiva prescritta. Malgrado ciò, dal punto di vista della capacità di lavoro, permane inabile nella misura del 50%. Alla base di questa inabilità sono presenti un disturbo dell'attenzione e della concentrazione, facile affaticabilità, e disturbi del sonno piuttosto importanti ed ostinati, che necessitano di una farmacoterapia neurolettica sedativa serale." (Doc. B)
Già nel rapporto 30 marzo 2004, steso dopo l’interruzione dell’osservazione professionale,
il dr. __________ aveva evidenziato la caratteristica secondaria dell’abuso di
sostanze alcoliche, facendo presente che “la sintomatologia (…) è caratterizzata
da uno stato timico deflesso, accompagnato da stati di ansia molto accentuata,
che il paziente tende a contenere, oltre che con le medicazioni, con l’uso di
bevande alcoliche” (doc. AI 44-1), documento in base al quale l’Ufficio AI
ha dedotto una ripresa dell’etilismo.
Sia come sia, indipendentemente dall’uso di sostanze alcoliche, l’assicurato presenta una patologia psichiatria. Del resto, nel rapporto 18 ottobre 2002 i periti del SAM avevano evidenziato una (primaria) depressione ricorrente, con una sindrome di dipendenza etilica, a quell’epoca in astinenza.
Occorre piuttosto valutare se, come sostenuto dall’assicurato, nel frattempo la patologia psichiatrica si è aggravata e quali sono le conseguenze di tale peggioramento sulla capacità al lavoro, rispettivamente al guadagno.
2.5. Pendente causa il ricorrente ha prodotto lo scritto 12 dicembre 2005 in cui lo psichiatra curante ha preso posizione in merito alla risposta di causa ed alle accluse annotazioni 21 novembre 2005 del dr. __________ del SMR.
Il dr. __________ ha evidenziato quanto segue:
" (...)
In questa sede, non posso che ribadire quanto già espresso nella mia precedente lettera del 21.10.2005 sul fatto che la patologia psichica di cui soffre il signor RI 1 sia grave, e credo chiaramente documentata dal recidivare di episodi depressivi, almeno due dei quali molto gravi negli ultimi tre anni, che hanno necessitato di altrettanti ricoveri in ambito psichiatrico. In uno di questi scompensi erano presenti anche sintomi psicotici. Anche nei periodi intercritici il paziente presenta labilità emotiva, irritabilità, disturbi dell'attenzione e della concentrazione ed importanti turbe del sonno, stanchezza, disturbi della memoria.
La sindrome depressiva ricorrente è caratterizzata da ripetuti episodi di depressione, che possono essere di grado lieve, medio, grave o gravissimo (con sintomi psicotici) e di durata e frequenza variabile. I singoli episodi, qualunque sia la loro gravità, sono spesso precipitati da eventi di vita stressanti. Sebbene la remissione sia di solito completa fra un episodio e l'altro, è noto il fatto che in un certo numero di casi si può sviluppare una depressione persistente. In ogni caso, questa patologia, proprio in base alle caratteristiche di recidività, comporta gravi compromissioni sul piano della vita sociale, di relazione e conseguenze pesanti, spesso invalidanti, in ambito lavorativo.
Nel caso del signor RI 1, a peggiorare il quadro interviene, nei periodi critici, anche un importante abuso etilico secondario, e questo a riprova della gravità degli episodi depressivi stessi, così come giustamente citato dal Dr. __________. A tale proposito, faccio riferimento alle diagnosi di dimissione dalla Clinica __________ del 20.07.2001 e a quella della Dr.ssa __________, psichiatra di __________, già medico fiduciario della __________.
In conclusione, malgrado l'attuale fase di parziale remissione, il signor RI 1 presenta a tutt'oggi un'incapacità lavorativa di almeno il 50%." (Doc. IXbis)
Orbene, dal succitato scritto e dalla documentazione agli atti questo TCA non
può concludere per una modifica rilevante della stato psichico del ricorrente e
questo per motivi che seguono.
Effettivamente negli ultimi anni l’assicurato è stato vittima di episodi depressivi. Quelli documentati si riferiscono ai due ricoveri presso la Clinica __________, entrambi risoltisi con un miglioramento della sintomotalogia depressiva: il primo, a seguito di un grave episodio depressivo con sintomi psicotici, dall’11 aprile 2001 al 23 maggio 2001 (cfr. rapporto d’uscita 20 luglio 2001; doc. AI 13-16), il secondo, senza sintomi psicotici, dal 28 giugno 2002 al 30 agosto 2002 (cfr. rapporto di dimissioni 4 settembre 2002; doc. AI 22-13). Va comunque ricordato che tali circostanze sono state debitamente considerate nella perizia 18 ottobre 2002 del SAM, rispettivamente dallo specialista psichiatra esterno, dr. __________ (doc. AI 22-36). Del resto, nella perizia 6 febbraio 2002 la dr.ssa __________, allora medico psichiatra di fiducia della cassa malati __________, stesa dopo il primo episodio depressivo con sintomi psicotici, aveva fra l’altro diagnosticato uno stato depressivo lieve con un’inabilità lavorativa del 50% per un periodo massimo di 4-6 settimane (doc. AI 22-23).
Vero che l’assicurato, come evidenziato dallo psichiatra curante, presenta una labilità emotiva, irritabilità, disturbi dell’attenzione e dalla concentrazione ed importanti turbe del sonno, stanchezza ed, infine, disturbi di memoria. Ma è altrettanto vero che tale sintomatologia è stata sostanzialmente riscontrata anche dal perito psichiatra.
Infine, nel citato scritto 12 dicembre 2005 il dr. __________ ha affermato che “ a peggiorare il quadro interviene, nei periodi critici, anche un importante abuso etilico secondario”. Come rilevato sopra, l’AI non risponde delle conseguenze dovute all’abuso di sostanze (cfr. consid. 2.3), motivo per cui dell’aggravamento di cui sopra non può essere tenuto conto.
Vero che la perizia del SAM è stata eseguita tre anni fa, ma è altrettanto vero che dalla recente documentazione prodotta non è desumibile un rilevante cambiamento della situazione psichica.
Visto quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di una perizia giudiziaria così come richiesto dal ricorrente. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
queste circostanze, atteso che dal punto di vista somatico non vi è stato alcun
peggioramento, sulla base dell’affidabile e concludente perizia SAM, alla quale
va dato valore probatorio pieno (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del
14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.;
STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189), è da ritenere dimostrato, con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid.
8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurato
presenta un’inabilità al lavoro del 30% in attività leggere e medie,
corrispondenti alla sua originaria professione di pizzaiolo.
L’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente respinto la domanda di rendita.
2.6. L’assicurato contesta inoltre il rifiuto deciso dall’Ufficio AI di poter beneficiare del gratuito patrocinio.
Al riguardo egli ha evidenziato:
" (...)
L'Ufficio AI ha negato il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede di opposizione ritenuto che nel caso specifico non vengono sollevati problemi di natura eccezionale o quesiti giuridici di notevole difficoltà.
Per cui, a mente dell'amministrazione, l'assicurato può continuare a difendere i propri interessi senza l'ausilio di un legale.
L'assicurato, nato nel 1964, è un cittadino di origine turca che si è trasferito in __________ a __________ nel 1986, all'età di 22 anni. Dal formulario di richiesta di prestazioni AI per adulti risulta che egli ha frequentato unicamente le scuole elementari in Turchia. Egli soffre di depressione ed è stato posto sotto curatela volontaria il 16 luglio 2001.
Pretendere da un assicurato alloglotto con una bassa scolarità, sofferente di depressione e posto sotto curatela, che possa adeguatamente tutelare i propri interessi è semplicemente irrealistico. (...)" (Doc. I, pag. 11-12)
Ai sensi dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. Sussiste il diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio senza limitazioni temporali quando sono dati i relativi presupposti (indigenza dell’istante, causa non palesemente priva di oggetto e necessità dell’assistenza da parte di un avvocato; cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 37 n. 17 pag. 399).
La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“…wenn auch eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt “ DTF 125 V 34 consid. 2, 114 V 236 consid. 5b; cfr. STFA inedita 29 settembre 2005 nella causa G, I 369/05, consid. 2.2). Il criterio per ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella procedura amministrativa va quindi verificato con severità (Kieser, op. cit., ad art. 37 n. 21 pag. 400; Pratique VSI 2000 p. 164; DTF 125 V 35s consid. 4b).
Secondo questo TCA la fattispecie in esame non presenta elementi di particolare difficoltà giuridiche, visto che rientra nella consueta casistica di questo genere di problematiche. Vero che l’assicurato a una bassa scolarità e soffre di depressione, ma è altrettanto vero che egli è seguito da un tutore per cui i suoi interessi sono sufficientemente difesi.
Alla luce di quanto esposto sopra, ribadito che le condizioni per ottenere il gratuito patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a quelle per valutare il diritto all’assistenza giudiziaria in sede di ricorso, l’amministrazione ha dunque rettamente ritenuto, alla luce della succitata giurisprudenza restrittiva, l’assistenza di un legale non necessaria e, di conseguenza, respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale indigenza dell’assicurato, né valutare se la causa fosse palesemente priva di successo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti