Raccomandata |
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Incarto n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2005 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 18 ottobre 2005 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto, in fatto e in diritto
che - RI 1, classe __________, attivo quale artigiano specialista presso la __________ di __________, dal 1° gennaio 1999 beneficiava di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50% (decisione 10 agosto 2000, doc. AI 21/1-3), riconosciuta per motivi psichiatrici (cfr. perizia pluridisciplinare del SAM del 22 dicembre 1999, doc. AI 5/26-41);
- a conclusione della revisione, avviata d’ufficio nel marzo 2004 (doc. AI 31/1-2, 32/1-3, 33/1 e 34/1-5), con decisione 14 aprile 2005 (doc. AI 51/11-19), confermata con decisione su opposizione 18 ottobre 2005 (doc. AI 65/1-5), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera a decorrere dal 1° marzo 2004 (mese in cui era prevista la revisione d’ufficio) fino al 28 febbraio 2005 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute) e una mezza rendita a contare dal 1° marzo 2005 (doc. AI 65/1-5);
- con il ricorso in oggetto l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, produce nuova documentazione medica, chiede di essere sottoposto ad una perizia giudiziaria e postula il riconoscimento di una rendita AI intera;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso producendo le annotazioni del dr. __________, medico SMR, che circa il rapporto medico 2 novembre 2005 della dr.ssa __________ ha osservato: “(…) in fase di ricorso viene presentato rapporto medico della dr.ssa __________ del 2.11.2005 nel quale viene riconfermata la sua valutazione già nota di una persistente IL del 100% dal 2003 e viene categoricamente negato il miglioramento costatato in sede SAM (miglioramento che non sarebbe mai avvenuto). La curante si discosta quindi dalla valutazione SAM non indicando la presenza di un peggioramento dello stato di salute dopo la valutazione SAM ma disapprovando la constatazione valetudinaria espressa dal SAM nel 2004. In assenza di lacune manifeste della valutazione SAM non vedo ragioni che potrebbero indurci a discostarci dalle conclusioni SAM e si riconfermano quindi le conclusioni precedenti (vedi opposizione) (…)” (doc. III/Bis);
- la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto del contendere è sapere se, visto l’ipotizzato peggioramento con una capacità lavorativa nulla a partire dal luglio 2003 e ritenuto un miglioramento della patologia psichiatrica con una capacità lavorativa del 50% dal novembre 2004 (soggiorno al SAM) e continua, a ragione all’assicurato è stata riconosciuta una rendita intera limitatamente al periodo dal 1° marzo 2004 fino al 28 febbraio 2005 e una mezza rendita dal 1° marzo 2005;
- se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Giusta l’art. 88 bis cpv. 1 lett. b OAI l’aumento della rendita o dell’assegno per grandi invalidi avviene al più presto, se la revisione ha luogo d’ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista;
- nel caso in esame, a conclusione della revisione intrapresa d’ufficio, fondandosi sulla perizia multidisciplinare del 15 dicembre 2004 nella quale, circa le conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti del SAM hanno concluso che: “(…) globalmente l’A. presenta una capacità lavorativa del 50% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) come artigiano presso la __________ di __________ (lavori di pulizia). Dal lato reumatologico dovrebbe evitare di sollevare pesi superiori ai 15-20 kg od eseguire lavori prolungati con il tronco flesso. Questa capacità lavorativa era già presente durante il precedente soggiorno SAM del 1999. Basandosi sugli atti medici e lavorativi a nostra disposizione si può ipotizzare un peggioramento con una capacità lavorativa dello 0% a partire dal luglio 2003 sino all’entrata SAM. Al SAM constatiamo un miglioramento della patologia psichiatrica e per questo motivo codifichiamo di nuovo una capacità lavorativa al 50% dal novembre 2004 (soggiorno SAM) e continua. (…)” (doc. AI 46/9), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera a decorrere dal 1° marzo 2004 (mese in cui era prevista la revisione d’ufficio) fino al 28 febbraio 2005 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute) e una mezza rendita a contare dal 1° marzo 2005.
Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella sua valutazione 23 novembre 2004, ha espresso la seguente conclusione e prognosi: “(…) siamo di fronte ad un 47enne che era già stato valutato dal punto di vista psichiatrico dal Dr. __________ durante il suo soggiorno presso il SAM nel 1999 ed il Collega aveva proposto una presa a carico importante, assidua e regolare ed un aumento della terapia psicofarmacologica visto che egli era al beneficio di una terapia a base di neurolettici classici durante la sua presa a carico presso lo studio del Dr. __________ di __________. E’ seguito regolarmente in modo regolare presso lo studio della Dr.ssa __________ dall’agosto 2002 a tuttora e la Collega aveva constatato un conflitto sul posto di lavoro, piuttosto con i suoi superiori ed altri Colleghi peggiorando gradualmente la situazione lavorativa fino al suo ritiro dal posto di lavoro. La Dottoressa aveva constatato una certa astenia, abulia, apatia ed aveva delle difficoltà a mantenere la situazione e constatando i suddetti disturbi certificava un’inabilità lavorativa nella misura completa. Recentemente la sua psicofarmacologia è stata cambiata probabilmente anche a causa della sedazione dei neurolettici classici ed a quanto pare vi è un miglioramento per quel che riguarda l’evoluzione della sua patologia psichiatrica e la sua prognosi dovrebbe essere considerata migliore a quella di qualche anno fa. Per quel che riguarda la sua diagnosi si tratta di una sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2) ed un disturbo di personalità di tipo schizoide già diagnosticato da tempo. La sua inabilità lavorativa attuale dal punto di vista puramente psichiatrico è nella misura del 50% e la sua patologia psichiatrica influenza la sua capacità lavorativa praticamente nell’attività finora svolta al massimo nella misura del 50%, vale a dire circa 4 ore lavorative al giorno. Per quel che riguarda l’evoluzione della sua patologia depressiva, come già accennato vi è un miglioramento negli ultimi mesi visto che il paziente sta già meglio con la riduzione della terapia neurolettica ma comunque rimane ancora un’inabilità lavorativa nella misura del 50% e non credo che le possibilità terapeutiche possono migliorare ulteriormente questa capacità lavorativa. Essendo una persona giovane e con ancora entusiasmo per poter svolgere un’attività lavorativa vista la sua lunga carriera professionale, se non nel lavoro precedente, è auspicabile un suo reinserimento in un lavoro adeguato chiaramente con l’aiuto della sua psicoterapeuta per una decisione collettiva ed importante (…)” (doc. AI 46/13-14, la sottolineatura è del redattore).
La Dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo certificato medico 27 aprile 2005 ha rilevato che: “(…) nell’aprile 2003 dopo l’ultimo ricovero presso la Clinica __________ di __________ in relazione a esistenti difficoltà sul posto di lavoro con una incapacità del paziente a raggiungere un rendimento del 50% e a incomprensioni con il proprio superiore il paziente sviluppò una importante sindrome ansioso depressiva con apatia, abulia, astenia, anedonia, facile esauribilità che giustificavano un’inabilità lavorativa al 100%. In seguito al peggioramento di tale sintomatologia depressiva misi il paziente inabile al lavoro al 100% dall’aprile 2003. […] Dal 2003 a tuttoggi non ho assistito ad alcun miglioramento della sintomatologia ansioso depressiva sempre grave caratterizzata da apatia, abulia, anedonia, ansia, ideazioni paranoiche di persecuzione. […] L’evoluzione del paziente dal punto di vista psicopatologico in questi due anni è stata negativa con un’impossibilità di recupero di una percentuale della capacità lavorativa. A tuttora considero il paziente inabile al 100%. Sulla base di tale mia valutazione inviai all’ufficio Ass. invalidità il formulario specifico in data 28.5.2004 di cui le allego copia. […] Ritengo pertanto che l’inabilità lavorativa al 100% sia da considerarsi duratura e permanente sulla base di una sindrome ansioso depressiva grave tuttora resistente ed evolvente verso la cronicità nonostante una psicoterapia ambulatoriale intensiva e una terapia farmacologia adeguata con Temesta exp. Cpr 1 mg x 3; Sinphona forte cpr. 1 sera: Semap cpr. 1 settimana. Mi dissocio pertanto dalla decisione del 24.2.2005 dell’AI, in cui si considera il paziente portatore di un grado di invalidità al 100% dal 1.3.2004 e al 50% dal 1.3.2005. Il paziente è tuttora inabile al lavoro al 100% (…)” (doc. AI 52/3-4);
- affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’in-sieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;
- nella fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici e vista anche la diversa valutazione specialistica della Dr.ssa __________ che ha ritenuto l’assicurato inabile al 100% dal mese di aprile 2003 in modo duraturo e permanente (doc. AI 34/1-5), nella sua valutazione 23 novembre 2004 il perito avrebbe dovuto esporre in modo chiaro e soprattutto non dubitativo i motivi e gli atti medici che lo hanno portato a scostarsi da detta valutazione e a concludere per un’inabilità del 50% a contare dal mese di novembre 2004. In particolare era necessario che egli esponesse precisamente le ragioni che gli hanno permesso di concludere per un miglioramento dello stato di salute del ricorrente a far tempo dal suo consulto. Questo vale a maggiore ragione visto che, nel suo rapporto medico 2 novembre 2005 - riferendo su fatti avvenuti prima dell’emanazione della decisione su opposizione – la dr.ssa __________ ha rilevato che: “(…) nel mese di luglio il paziente aveva deciso di rientrare al lavoro al 50%, per paura di essere licenziato. Vi sono stati colloqui telefonici tra me ed il suo superiore, il quale dissentiva dalla decisione del paziente in quanto estremamente preoccupato per il suo grado psichico, ribadiva nuovamente l’incapacità del paziente a giungere ad un rendimento del 50%; il suo superiore esprimeva parimenti dubbi e dissenso rispetto alla decisione dell’AI. Ritengo che il rientro del paziente sul posto di lavoro in questi mesi non abbia fatto nient’altro che peggiorare il suo stato psichico. Il paziente è sempre più angosciato, teso, vive nella paura di essere licenziato, è incapace di sostenere l’attività lavorativa a mezza giornata, non riesce a mantenere una concentrazione ed un’attenzione sufficienti per poter svolgere un lavoro gratificante e soddisfacente. Notevolmente peggiorata nel corso degli ultimi mesi, è soprattutto l’ansia, oltre che le ideazioni di colpa, di rovina e di fallimento (…)” (doc. C);
- ne consegue che la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché, ordinato un complemento di perizia volto a chiarire e a precisare i punti sopra esposti, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato;
- visto l’esito della vertenza, ritenuto che a mente del TCA é sufficiente il rinvio per un complemento di perizia, la domanda di una perizia giudiziaria formulata dall’assicurato va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti vengono retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda nel senso sopra indicato.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500.--a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti