Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2005.206

 

cr/sc

Lugano

26 settembre 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 novembre 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 7 ottobre 2005 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe __________, di professione cuoco, nel mese di marzo 2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da diabete mellito e cirrosi epatica (doc. AI 1).

 

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con decisione 12 novembre 2004 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita a partire dal 1° aprile 2002 per un grado d’invalidità del 59% (doc. AI 54).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione dell’assicurato - con la quale ha contestato il grado d’invalidità del 59%, rimproverando all’Ufficio AI di non avere adeguatamente tenuto conto delle sue diverse patologie, che lo rendono inabile in misura maggiore, come attestato dal dr. __________ (doc. AI 55) - con decisione su opposizione 7 ottobre 2005 l’amministrazione, dopo aver proceduto ad una nuova valutazione peritale reumatologica ed un nuovo raffronto dei redditi, ha parzialmente accolto l’opposizione, attribuendo all’assicurato una mezza rendita per un grado d’invalidità del 61% a partire dal 1° aprile 2002, rendita che a partire dal 1° gennaio 2004, a seguito dell’entrata in vigore della quarta revisione AI, è stata aumentata a tre quarti di rendita sempre per un grado di invalidità del 61%. L’amministrazione inoltre, a seguito del peggioramento, accertato nella perizia reumatologica, dello stato di salute perdurato per più di tre mesi senza interruzione (dal 9 gennaio 2004 al 9 aprile 2004), ha attribuito all’assicurato una rendita intera limitatamente al periodo compreso fra il 1° aprile 2004 e il 31 luglio 2004 (doc. AI 73).

 

                               1.3.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato ha presentato personalmente ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera anche dopo il 31 luglio 2004.

                                         Sostanzialmente egli contesta, basandosi su quanto certificato dal dr. __________ e dal dr. __________, di poter svolgere un’attività lucrativa a tempo parziale visto il carattere cronico delle sue patologie.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, rilevando che i certificati medici del dr. __________ e del dr. __________ prodotti in sede ricorsuale erano già stati acquisiti agli atti nella procedura d’opposizione e valutati nella perizia reumatologica 2 maggio 2005 del dr. __________ (doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

 

                                         Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 332 consid. 2.2 e 333 consid. 2.3, 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2).

                                         Il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b).

                                         L’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli), motivo per cui le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

 

                                         Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003, le disposizioni di legge applicabili al caso di specie verranno riferite ad entrambi gli ordinamenti in vigore  prima e dopo il 1° gennaio 2003, ritenuto comunque che – come detto - la nuova normativa non ha apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI.

                                         Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in vigore le norme introdotte dalla 4a revisione della LAI.

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se la modifica delle condizioni invalidanti dell’assicurato giustifica il riconoscimento di una mezza rendita dal 1° aprile 2002 al 31 dicembre 2003, di tre quarti di rendita dal 1° gennaio 2004 al 31 marzo 2004, di una rendita intera dal 1° aprile 2004 al 31 luglio 2004 e poi nuovamente di tre quarti di rendita dal 1° agosto 2004 in avanti, come stabilito nella decisione contestata, oppure di una rendita intera anche dopo il 31 luglio 2004 così come sostenuto dal ricorrente.

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 413; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

 

                               2.5.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

 

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

 

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

 

                               2.6.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pp. 216ss). Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Rilevasi che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

 

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

 

                               2.7.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

 

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

 

"  (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

 

                               2.8.   Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

 

                               2.9.   Nel caso in esame, l’amministrazione ha incaricato il SAM di eseguire una perizia pluridisciplinare.

                                         Nel dettagliato referto 23 febbraio 2004 i periti - sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti presso il SAM (consulto psichiatrico del dr. __________, consulto neurologico del dr. __________, consulto neuropsicologico della signora __________, consulto gastroenterologico del dr. __________, consulto endocrinologico del dr. __________ e consulto reumatologico del dr. __________) - hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media (ICD 10 - F. 33.1); sindrome di dipendenza dall’alcool, attualmente in remissione completa (ICD 10 – F 10.202); sindrome radicolare C6 a sinistra, prevalentemente irritativa, leggermente deficitaria sul piano sensitivo e riflesso nell’ambito di alterazioni multisegmentali di media importanza a livello cervicale; discreta neuropatia periferica sensitiva distale agli arti inferiori probabilmente nel contesto del diabete mellito, eventualmente dal pregresso abuso etilico; deficit di entità media a livello esecutivo attenzionale caratterizzati da rallentamento, affaticabilità e disturbi della pianificazione; cirrosi epatica di origine mista (post epatite B e post etilica) grado Child A; diabete mellito verosimilmente di tipo II (noto dal 1998) con terapia insulinica dal 2001, modica adiposità addominale (BMI attuale 25.3 kg/m2), controllo glicemico insufficiente con terapia insulinica, polineuropatia periferica, sospetta microalbuminuria da confermare” e quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “stato dopo cura di ulcera duodenale perforata nell’aprile 2001; stato dopo incisione di ascesso perianale nel luglio 2001; sospetta emoglobinopatia” (doc. AI 35-14,15).

 

                                         In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti hanno sottolineato quanto segue:

 

"  (...)

7         VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

 

L'A deve essere ritenuto inabile al lavoro nella misura del 100% nella sua attività di cuoco e in qualsiasi altra attività lavorativa da pesante a mediamente pesante nei prossimi tre mesi.

 

Nell'attività di cuoco e in altre attività lavorative pesanti a mediamente pesanti, l'A. deve essere ritenuto inabile al lavoro successivamente nella misura del 70%. In un'attività lavorativa leggera e adatta, in cui l'A. non debba sollevare pesi in particolare con l'arto superiore sin. in cui non debba sovente sovraelevare il braccio sopra l'orizzontale a sin., in cui possa alternare la posizione eretta a quella seduta, l'A. deve essere ritenuto successivamente abile al lavoro nella misura del 50%.

 

 

8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

 

La patologia predominante attualmente è quella neurologica - reumatologica con la presenza di una radiculopatia C6 a sin. prevalentemente irritativa e deficitaria sul piano motorio e sensitivo, ciò che rende l'A. attualmente inabile al lavoro almeno per altri tre mesi, totalmente nell'attività precedentemente svolta e che permetterà all'A qualora l'evoluzione fosse favorevole una ripresa dell'attività lavorativa nella misura del 50% per la patologia neurologica e reumatologica. La patologia gastroenterica é sicuramente in primo piano con la presenza di una cirrosi epatica mista (post epatite B e etilica) stadio attualmente Child A. La presenza di stanchezza cronica condiziona e riduce la capacità lavorativa nella misura del 70% nell'attività precedentemente svolta di cuoco ed in qualsiasi altra attività lavorativa da pesante a mediamente pesante. In un'attività fisica leggera il periziando potrà però riprendere un'attività lavorativa nella misura del 50% dal punto di vista gastroenterologico. La prognosi futura della cirrosi resta aperta e andrà rivalutata nel tempo. Per quanto concerne la patologia neuropsicologica abbiamo potuto evidenziare rallentamento e disturbi delle funzioni esecutive di media entità, caratterizzati da riduzione dell'affluenza non verbale, soprattutto da una perturbazione della capacità di pianificazione, nonché un'affaticabilità mentale di grado moderato. Tali patologie concorrono a ridurre la capacità lavorativa dell'A. nell'attività di cuoco e in qualsiasi altra attività lavorativa, nella misura probabilmente del 40-50%.

 

Dal lato psichiatrico il periziando presenta una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità lieve - media e una sindrome da dipendenza da alcool, attualmente in remissione completa. Tale patologia inficia la capacità lavorativa nella misura del 30%.

Complessivamente dunque l'A. deve essere ritenuto totalmente inabile al lavoro nella sua professione di cuoco, sicuramente ancora nei prossimi tre mesi ed eventualmente anche successivamente a seconda dell'evoluzione della patologia neurologica - reumatologica.

A partire dall'aprile 2001 in avanti, l'A. deve essere ritenuto inabile al lavoro nella misura del 70% nell'attività precedentemente svolta di cuoco e in qualsiasi altra attività lavorativa da pesante a mediamente pesante. In un'attività leggera e adatta in cui l'A. non debba portare pesi superiori ai 5 - 10 Kg, in cui possa fare pause regolari durante lo svolgimento del lavoro, in cui non debba sollevare il braccio sin. sopra l'orizzontale frequentemente, l'A. deve essere ritenuto inabile al lavoro nella misura del 50% sempre a partire dall'aprile 2001 in avanti. Dal dicembre 2003 fino a probabilmente maggio 2004, l'A. deve essere ritenuto totalmente inabile al lavoro per la problematica reumatologica e neurologica acuta, nell'attività precedentemente svolta di cuoco ed in altre attività pesanti a mediamente pesanti. In questo lasso di tempo l'A. presenta un'incapacità lavorativa anche nella maggior parte delle attività leggere, fatta eccezione per alcune attività particolarmente adatte, dove deve essere ritenuto abile nella misura massima del 50%.

 

Lo stato di salute del periziando nel corso di questi anni é andato leggermente migliorando, in particolare l'abuso etilico ha potuto essere tenuto sotto controllo, ciò che fa sì che l'A. potrebbe ulteriormente migliorare in futuro. Per questo é necessario che l'A. venga sostenuto da una presa a carico psichiatrica e psicoterapica assidua e protratta nel tempo per mantenere questo stato di cose e per migliorare ulteriormente la lieve sindrome depressiva attualmente in atto. È invece peggiorata la patologia reumatologica e neurologica, a causa della problematica acuta cervicale, la cui prognosi resta aperta.

Resta pure aperta la problematica epatica che, a seconda dell'evoluzione potrebbe evidenziare scenari completamente diversi.

 

9         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

Non riteniamo che l'A. debba essere sottoposto ad una reintegrazione professionale in considerazione delle condizioni di salute attuali, in particolare per la problematica psicologica che non permette all'A. le risorse necessarie.

 

10       OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

 

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM." (Doc. AI 38-18+19)

 

                                         Nelle sue annotazioni 23 maggio 2004 il dr. __________ del SMR, sulla base della perizia SAM, ha indicato quali limiti funzionali dell’assicurato “lentezza d’esecuzione, stanchezza, sindrome depressiva con apatia, mancanza di pianificazione con inoltre limitazione nel sollevare/portare pesi superiori a 5-10 kg e sollevare il braccio sinistro sopra l’orizzontale frequentemente. Non vi sono limitazioni nello stare in posizione statica da seduto”, prevedendo una rivalutazione medico-teorica a distanza di due anni (doc. AI 41).

 

Rispondendo alla richiesta dell’amministrazione di specificazioni circa il grado di inabilità lavorativa del 50% in attività adeguate (doc. AI 42) la dr.ssa __________ del SAM in data 4 giugno 2004 ha rilevato:

 

"  Rispondo volentieri alla sua domanda concernente l'attività lavorativa residua al 50%. Lei mi chiede se sia da intendere come presenza al 100% con rendimento dimezzato o viceversa. Riteniamo che il grado d'incapacità lavorativa nella misura del 50% debba essere considerato come presenza sul lavoro mezza giornata a rendimento pieno. Infatti, l'A. necessita di poter staccare mezza giornata per potersi riposare e ritemprare." (Doc. AI 45-1)

 

                                         Sulla base della perizia SAM e delle successive specificazioni 4 giugno 2004 l’amministrazione ha quindi ritenuto l’assicurato abile al 50% in attività adeguate (doc. AI 50).

 

Con l’opposizione l’assicurato ha contestato la decisione dell’amministrazione, fondando le proprie pretese su quanto certificato in data 12 ottobre 2004 dal dr. __________, FMH in medicina generale e in medicina sportiva:

 

"  Ho preso atto della decisione dell'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità del Canton Ticino datata 30 settembre 2004 e riguardante il summenzionato paziente; nella decisione si segnala un grado di invalidità del 59% e la decisione fa capo alla perizia pluridisciplinare eseguita dal servizio accertamento medico dell'Assicurazione invalidità nel febbraio 2004. Nella perizia si segnala che il paziente deve essere ritenuto inabile al lavoro nella misura del 70% nell'attività precedentemente svolta di cuoco. D'altro canto si segnala una inabilità al lavoro nella misura del 50% in un'attività leggera e adatta in cui l'assicurato non debba portare pesi superiori a 5 - 10 kg, in cui possa fare pause regolari durante lo svolgimento del lavoro, in cui non debba sollevare il braccio sinistro sopra l'orizzontale frequentemente; mi domando però a questo punto quale attività lavorativa corrisponda a questi requisiti soprattutto considerato il fatto che nella perizia piuridisciplinare si ritiene che l'assicurato non debba essere sottoposto ad una reintegrazione professionale in considerazione delle condizioni di salute attuali.

 

Conosco il paziente da più di 3 anni e mi chiedo onestamente, considerate le patologie plurime e lo stato di salute globale, come si possa pretendere una capacità lavorativa del 41%.

In definitiva, tenuto conto dei problemi di salute evidenziati dal summenzionato paziente in questi anni e dal tipo di patologie caratterizzate da decorso cronico e caratterizzato da lento peggioramento sull'arco degli anni mi chiedo se la decisione presa riguardante il grado di invalidità sia corretta e adeguata." (Doc. AI 53-1)

 

L’assicurato ha inoltre trasmesso all’amministrazione il certificato medico 22 dicembre 2004 del dr. __________, FMH in chirurgia, del seguente tenore:

 

"  Il medico sottoscritto certifica che il Signor RI 1, __________, __________, è un paziente che conosco da lungo tempo (2001) in seguito a diversi interventi chirurgici.

Attualmente 30.11.2004 è stato nuovamente operato per una colecistectomia + biopsia del fegato.

Il Signor RI 1 ha diversi problemi di salute che gli impediscono di lavorare.

Pertanto una rendita di invalidità in questo caso mi sembra giustificata."

(Doc. AI 59-2)

 

Nelle sue annotazioni 17 febbraio 2005 il dr. __________ del SMR ha rilevato che non è stato effettuato l’aggiornamento della situazione clinica dell’assicurato, ritenendo quindi indispensabile un supplemento di valutazione da parte del dr. __________. Egli ha infatti indicato:

 

"  SAM 1.2004

 

Diagnosi:         sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità lieve-media

                           Sindrome di dipendenza da alcool, attualmente in remissione

                           Sindrome radicolare C6 a sinistra prevalentemente irritativa

                           Discreta neuropatia periferica sensitiva distale agli arti inferiori

Deficit d'entità media a livello esecutivo attenzionale con rallentamento, affaticabilità e disturbi della pianificazione

                           Cirrosi epatica di origine mista CHILD A

                           Diabete mellito noto dal 1998

 

Conclusioni:    IL 70% quale cuoco dal 4.2001, abile al 50% (mezza giornata) in attività leggere e adatte dal 4.2001 fino 11.2003 e da 6.2004 (da 12.2003 a 5.2004 IL completa per sindrome radicolare acuta).

 

Decisione del 30.9.2004: grado invalidità 59% da 1.4.2002.

 

Problemi:         nella decisione non si è tenuto conto del periodo di IL completa da novembre 2003 a maggio 2004

Non abbiamo aggiornato la situazione clinica presente in maggio 2004

Procedere:      

ad aggiornamento peritale reumatologico Dr. __________ per va-lutazione funzionalità attuale in particolare per quanto concerne s. radicolare cervicale

 

17./02/2005 - __________ "

(doc. AI 61-1)

 

L’amministrazione ha quindi affidato al dr. __________ l’incarico di esperire un aggiornamento reumatologico peritale. Nel rapporto 2 maggio 2005 il dr. __________, sulla base degli atti contenuti nell’incarto, delle radiografie e della visita ambulatoriale 27 aprile 2005, ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità di lavoro di “sindrome cervicospondilogena cronica su importante diminuzione della mobilità cervicale per la rotazione a sinistra; stato dopo sindrome radicolare irritativa C6 a sinistra 12/03. Attualmente: persistente deficit sensitivo al primo dito; alterazioni degenerative di media importanza C4/C5 e C5/C6; modica periartropatia omeroscapolare tendinotica a sinistra di accompagnamento senza segni clinici per una rilevante lesione della cuffia dei rotatori” (doc. AI 64-4). Quanto alla prognosi il perito ha poi evidenziato:

 

"  (...)

5. VALUTAZIONE E PROGNOSI:

La problematica cervicale è migliorata rispetto alla mia visita del 12.01.04 secondo una dinamica abituale. Il paziente non ha dolori a riposo mentre i movimenti della colonna cervicale e particolarmente la rotazione verso sinistra in estensione producono dolori che irradiano prossimalmente all'arto superiore sinistro. Anche i movimenti della spalla sinistra producono dolori analoghi.

 

II quadro clinico attuale è quello di una sindrome cervicospondilogena cronica senza più evidenza per una irritazione radicolare. Vi è una periartropatia omeroscapolare tendinotica di accompagnamento senza evidenza clinica per importanti lesioni della cuffia dei rotatori.

 

Riguardo alla prognosi, non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio termine. (...)" (Doc. AI 64-4+5)

 

In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa il perito ha osservato:

 

"  (...)

B.        CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

 

1.        MENOMAZIONI (QUALITATIVE E QUANTITATIVE) DOVUTE AI DISTURBI CONSTATATI

La valutazione attuale si limita agli aspetti reumatologici. Aspetti psicologici, mentali e sociali non sono stati approfonditi.

 

 

2.     CONSEGUENZE DEI DISTURBI SULL'ATTIVITÀ ATTUALE

 

2.1                                                                                                   COME SI RIPERCUOTONO I DISTURBI SULL'ATTIVITÀ ATTUALE DELL'ASSICURATO?

L'assicurato è limitato in modo importante nel lavoro di cuoco dalla problematica cervicale. Vi è infatti una persistente limitazione dolorosa della mobilità cervicale con difficoltà ad assumere posizioni statiche prolungate. Sono inoltre limitati i movimenti con l'arto superiore sinistro, particolarmente se ripetitivi e particolarmente se sono richiesti lavori sopra l'orizzontale. Tenendo conto inoltre del fatto che, dopo un anno, la mobilità cervicale è ancora limitata in misura importante e che i dolori irradiano tuttora all'arto superiore sinistro, appare probabile che un'attività lavorativa non ottimale come il lavoro di cuoco possa indurre periodicamente esacerbazioni della sindrome cervicospondilogena con temporanee ripercussioni negative sulla capacità lavorativa futura.

 

2.2 ESATTA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI INTATTE E DELLA CAPACITÀ DI CARICO

Capacità funzionale residua (Base: esame della funzionalità fisica AI):

a) Sollevamento e trasporto di carichi:

La capacità funzionale residua per il sollevamento e trasporto di carichi molto leggeri a leggeri è lievemente ridotta a causa dei limiti che riguardano l'arto superiore sinistro, per carichi medi è ridotta sia a causa della problematica cervicale che a causa dei limiti che riguardano l'arto superiore sinistro, per carichi pesanti la capacità funzionale è molto ridotta, per carichi molto pesanti è esigua. La capacità funzionale per lavori sopra il piano delle spalle con pesi inferiori ai 5 kg è ridotta sia a causa della problematica cervicale che all'arto superiore sinistro, per pesi superiori è molto ridotta.

 

b)                                                                                                     Manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere:

La capacità funzionale per la manipolazione di oggetti leggeri e lavori di precisione è normale, per oggetti medi è lievemente ridotta a ridotta, per lavori pesanti e di manovalanza è motto ridotta, per lavori molto pesanti è esigua. La rotazione della mano può essere svolta normalmente.

 

c)                                                                                                     Posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

La capacità funzionale per lavori a braccia elevate è molto ridotta, con rotazione del tronco è lievemente ridotta a causa della problematica cervicale. In posizione seduta e piegata in avanti è lievemente ridotta a causa della problematica cervicale, in posizione eretta e piegata in avanti è lievemente ridotta. La posizione inginocchiata e lavori con ginocchia in flessione possono essere svolti normalmente.

 

d)                                                                                                     Mantenere posizioni statiche:

II paziente può mantenere la posizione statica seduta e la posizione statica eretta quasi normalmente con possibilità di brevi pause al bisogno per sgranchirsi.

 

e)                                                                                                     Spostarsi, camminare:

Il paziente può spostarsi liberamente per qualunque tragitto, salire e scendere le scale e anche, dal punto di vista reumatologico, lavorare su ponteggi o scale a pioli.

 

f) Diversi:

II paziente può impiegare liberamente le due mani e, dal punto di vista reumatologico, anche lavorare in equilibrio o bilanciandosi.

 

Nota: sulla base di un orario di lavoro di 8 ore, una capacità funzionale residua definita come esigua equivale all'1-5% rispetto alla prestazione di un soggetto sano, molto ridotta equivale al 6-33%, ridotta al 34-66%, lievemente ridotta al 67-100%. Per carichi molto leggeri si intende un peso fino a 5 kg, leggeri 6-10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti > 45 Kg.

 

2.3 L'ATTIVITÀ ATTUALE È ANCORA PRATICABILE?

Sì, nella misura del 50%.

 

2.4 SE SÌ, IN QUALE MISURA (ORE AL GIORNO)?

A mio avviso l'assicurato dovrebbe lavorare a metà tempo, con rendimento pieno.

 

2.7 DA QUANDO ESISTE UNA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO DAL LATO MEDICO DI ALMENO IL 20 %?

Vedi perizia SAM del 23.02.2004.

 

2.8 QUAL È STATO IN SEGUITO LO SVILUPPO DELLA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO?

A mio avviso l'assicurato deve essere ritenuto inabile al lavoro nella misura del 100% dal 09.01.04 al 09.04.04 come cuoco. In seguito può essere ritenuta la capacità lavorativa attuale.

 

 

C.    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

 

1.     È POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI D'INTEGRAZIONE? VE NE SONO IN CORSO? NE SONO PREVISTI?

Dal punto di vista reumatologico è possibile offrire all'assicurato provvedimenti di integrazione probabilmente sottoforma di aiuto al collocamento.

 

2.     È POSSIBILE MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI LAVORO SUL POSTO DI LAVORO ATTUALE?

L'assicurato non ha attualmente un posto di lavoro.

 

3.     L'ASSICURATO È IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ?

Sì, l'assicurato è in grado di svolgere un'attività leggera e adatta che eviti movimenti eccessivamente ripetitivi e inergonomici con la colonna cervicale così come posizioni statiche eccessivamente prolungate, che eviti movimenti eccessivamente ripetitivi con l'arto superiore sinistro e in particolare limiti al minimo indispensabile movimenti con l'arto superiore sinistro sopra l'orizzontale.

 

In un'attività di questo tipo l'assicurato è abile al lavoro a tempo pieno, con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20% a partire dal 09.04.04. Dal 09.01.04 al 09.04.04 l'assicurato è per contro da ritenere inabile al lavoro nella misura del 100% in qualunque attività retribuita a causa della sindrome radicolare C6 a sinistra irritativa." (Doc. AI 64-5+6+7)

 

Con la decisione su opposizione l’amministrazione ha dunque confermato che l’assicurato deve essere ritenuto abile al 50% in attività adeguate, fatto salvo il periodo da gennaio 2004 ad aprile 2004 durante il quale egli deve essere ritenuto totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività a causa della presenza di una cervicobrachialgia.

 

In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato tale decisione, che gli attribuisce una rendita intera solo fino al 31 luglio 2004, rilevando che anche dopo questa data il suo stato di salute è rimasto invariato e gli impedisce, così come attestato dai dr. __________ e __________ (certificati medici già prodotti con l’opposizione), di svolgere un’attività lavorativa a tempo parziale.

 

 

                             2.10.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

 

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

 

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

 

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

 

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

 

                             2.11.   Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal SAM in data 23 febbraio 2004 e la successiva valutazione peritale reumatologica 2 maggio 2005 del dr. __________, da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.10.).

                                         L’Ufficio AI, infatti, constatata un’importante polipatologia, ha affidato al SAM l’incarico di esperire una perizia (doc. AI 37). In tale ambito è stato valutato l’aspetto psichiatrico, quello neurologico, quello neuropsicologico, quello gastroenterologico, quello endocrinologico e quello reumatologico, con la conclusione che l’assicurato presenta al momento della perizia e nei successivi tre mesi una totale incapacità lavorativa nella precedente attività di cuoco e in qualsiasi altra attività lavorativa, mentre successivamente egli è da considerare inabile al lavoro al 70% nell’attività di cuoco e in altre attività pesanti e mediamente pesanti e abile al 50% in attività leggere adeguate (doc. AI 38-18). I periti hanno rilevato che al momento delle loro conclusioni peritali “la patologia predominante è quella neurologica-reumatologica con la presenza di una radiculopatia C6 a sinistra prevalentemente irritativa e deficitaria sul piano motorio e sensitivo, ciò che rende l’assicurato attualmente inabile al lavoro almeno per altri tre mesi, totalmente nell’attività precedentemente svolta e che permetterà all’assicurato, qualora l’evoluzione fosse favorevole una ripresa dell’attività lavorativa nella misura del 50% per la patologia neurologica e reumatologica”. I periti hanno dunque concluso che a partire da aprile 2001 l’assicurato deve essere ritenuto inabile al lavoro al 70% nella precedente attività di cuoco e in qualsiasi altra attività pesante e mediamente pesante, mentre è da ritenere abile al 50% in attività leggere adeguate, nelle quali egli non debba portare pesi superiori a 5-10 kg, in cui possa fare pause regolari durante lo svolgimento del lavoro e in cui non debba sollevare il braccio sinistro sopra l’orizzontale frequentemente; successivamente, a partire da dicembre 2003 e fino a probabilmente maggio 2004, l’assicurato deve essere ritenuto totalmente inabile al lavoro per la problematica reumatologica e neurologica acuta nell’attività di cuoco e in qualsiasi altra attività (doc. AI 38-18+19). Al riguardo, infatti, nel suo consulto reumatologico 12 gennaio 2004 il dr. __________ ha rilevato che l’assicurato presentava da un mese una sindrome radicolare C6 a sinistra, prevalentemente irritativa, leggermente deficitaria sul piano sensitivo riflesso, osservando che “l’evoluzione di questo caso mostra già un netto miglioramento a un mese dai primi sintomi. La prognosi di una sindrome radicolare di questo tipo è buona. I disturbi regrediscono in modo molto importante abitualmente entro 4 mesi e vi è nella maggior parte dei casi una normalizzazione entro un anno” (doc. AI 38-40). Il dr. __________ ha quindi concluso che l’assicurato è totalmente inabile al lavoro come cuoco e in qualsiasi attività lavorativa per i tre mesi successivi alla stesura della perizia. Quanto all’evoluzione della sintomatologia, egli ha rimarcato che “l’ulteriore decorso non può essere previsto nella fase acuta attuale con un’approssimazione sufficiente, anche se, nella maggior parte dei casi, l’evoluzione a medio-lungo termine (oltre 4 mesi) è favorevole e un’ulteriore limitazione funzionale per attività inadatte persiste spesso almeno un anno”. Il consulente ha quindi proposto di riconoscere per un anno un’incapacità lavorativa del 50% e di rivalutare in seguito la situazione (doc. AI 38-40).

                                         Così come stabilito in sede peritale, l’assicurato è quindi stato nuovamente valutato per la problematica radicolare dal dr. __________ in data 2 maggio 2005: in quell’occasione lo specialista in reumatologia ha potuto confermare un miglioramento, secondo la dinamica abituale, della problematica cervicale rispetto alla precedente visita del 12 gennaio 2004. Egli ha rilevato che “il quadro clinico attuale è quello di una sindrome cervicospondilogena cronica senza più evidenza per una irritazione radicolare. Vi è una periartropatia omeroscapolare tendinotica di accompagnamento senza evidenza clinica per importanti lesioni della cuffia dei rotatori. Riguardo alla prognosi, non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio termine” (doc. AI 64-5). Il dr. __________ ha osservato che l’assicurato è limitato dalla problematica cervicale in modo importante nel lavoro di cuoco, attività non ottimale che potrebbe indurre periodicamente a esacerbazioni della sindrome cervicospondilogena con temporanee ripercussioni negative sulla capacità lavorativa futura. Alla domanda se l’attività attuale è ancora praticabile, il dr. __________ ha risposto “sì, nella misura del 50%”, precisando che a suo avviso l’assicurato deve essere ritenuto, in qualità di cuoco, inabile al lavoro al 100% dal 9 gennaio 2004 al 9 aprile 2004 e successivamente a tale data abile nella misura del 50%. Il dr. __________ ha poi rilevato che “l’assicurato è in grado di svolgere un’attività leggera e adatta che eviti movimenti eccessivamente ripetitivi e inergonomici con la colonna cervicale così come posizioni statiche eccessivamente prolungate, che eviti movimenti eccessivamente ripetitivi con l’arto superiore sinistro e in particolare limiti al minimo indispensabile i movimenti con l’arto superiore sinistro sopra l’orizzontale. In un’attività di questo tipo l’assicurato è abile al lavoro a tempo pieno, con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20% a partire dal 9 aprile 2004. Dal 9 gennaio 2004 al 9 aprile 2004 l’assicurato è per contro da ritenere inabile al lavoro nella misura del 100% in qualunque attività retribuita a causa della sindrome radicolare C6 a sinistra irritativa” (doc. AI 64-6).

 

                                         Questo TCA non ha motivo per scostarsi da tale valutazione specialistica, che attesta sì una inabilità lavorativa del 100% dell’assicurato in qualsiasi attività, ma circoscrivendo tale totale inabilità al periodo di tempo, limitato, compreso fra il 9 gennaio 2004 e il 9 aprile 2004 in cui l’assicurato presentava una cervicobrachialgia in fase acuta. Dopo tale data, vista l’evoluzione positiva della cervicobrachialgia descritta dal dr. __________, l’assicurato deve invece essere ritenuto, dal punto di vista strettamente reumatologico, pienamente abile con un rendimento ridotto al massimo nella misura del 20% in attività leggere adeguate. Questa valutazione specialistica, approfondita e motivata, non è stata contraddetta da altri certificati da parte di un medico specialista attestanti un peggioramento della sintomatologia reumatologica. L’assicurato non ha infatti prodotto nuova documentazione medica che certifichi una patologia reumatologica maggiormente invalidante concernente i mesi successivi all’aprile 2004. Egli ha unicamente trasmesso un certificato medico 12 ottobre 2004, redatto dal dr. __________, FMH in medicina generale e medicina sportiva, nel quale il medico si chiede, considerate le patologie plurime e lo stato di salute globale, come si possa pretendere dall’assicurato una capacità lavorativa del 41%, senza apportare ulteriori motivazioni a sostegno di tali critiche (doc. AI 53-1) e il certificato medico 22 dicembre 2004 del dr. __________, FMH in chirurgia, che attesta che l’assicurato “è stato nuovamente operato il 30 novembre 2004 per una colecistectomia e biopsia del fegato”, aggiungendo che egli “ha diversi problemi di salute che gli impediscono di lavorare. Pertanto una rendita d’invalidità in questo caso mi sembra giustificata” (doc. AI 59-2), senza ulteriori argomenti a favore di una valutazione di inabilità lavorativa maggiore rispetto a quella apprezzata in sede peritale. Entrambi questi certificati sono stati valutati dal dr. __________ al momento del suo aggiornamento peritale 2 maggio 2005.

 

                                         In conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze SAM e dell’aggiornamento peritale 2 maggio 2005 del dr. __________, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato a partire dall’aprile 2001 è stato inabile al lavoro al 70% nella sua attività di cuoco e inabile al lavoro al 50% in attività leggere adeguate; successivamente, egli va considerato inabile al 100% nella precedente attività di cuoco così come in qualsiasi altra attività dal 9 gennaio 2004 al 9 aprile 2004; infine, dopo tale data, egli deve essere considerato nuovamente inabile al lavoro al 70% nella sua attività di cuoco e abile al lavoro al 50% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

 

                                         Visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti